Reg. ord. n. 160 del 2026 pubbl. su G.U. del 07/10/2026 n. 40

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 03/08/2026

Tra: A. T.  C/ Ministero della giustizia



Oggetto:

Ordinamento giudiziario – Giudice onorario – Riforma organica della magistratura onoraria – Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura valutativa di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Riconoscimento di un’indennità per i magistrati onorari in servizio che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa – Omessa applicazione del riconoscimento dell’indennità anche ai magistrati onorari confermati (in riferimento ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza) – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2026 – Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza – Irragionevole equiparazione tra magistrati onorari e magistrati togati, in relazione alle pretese fatte valere nel giudizio a quo (richiesta applicazione, ai fini del calcolo dei diritti conferiti dall'Unione europea, della classe stipendiale dei magistrati ordinari) – Disparità tra magistrati onorari confermati e magistrati onorari non confermati – Violazione dei principi di contenimento della spesa e di copertura finanziaria – Esclusione della situazione prospettata nel giudizio a quo dalla compatibilità con i vincoli derivanti dall’ordinamento unionale.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 13/07/2017  Num. 116  Art. 29  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co. 1