Reg. ord. n. 157 del 2026 pubbl. su G.U. del 07/10/2026 n. 40

Ordinanza del Corte dei conti  del 27/08/2026

Tra: C. M.



Oggetto:

Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Potere di riduzione – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tale previsione anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata disparità di trattamento tra il dipendente pubblico e l’amministratore pubblico che beneficiano, tra l’altro con effetto retroattivo, in sede contabile, di una limitazione simbolica e “indennitaria” rispetto al dipendente privato, il privato cittadino o il libero professionista – Violazione del canone indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024 rappresentato da una “equa ripartizione del rischio del danno”, mediante una normativa iniqua e sbilanciata considerato l’accollo sui bilanci pubblici del danno non recuperabile dal suo autore – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza intrinseca ed estrinseca – Irragionevolezza della scelta legislativa dato che, nel concorso tra azione civile ed azione contabile sul medesimo fatto dannoso e sul medesimo soggetto autore della condotta, innanzi al primo plesso giurisdizionale il recupero sarà pieno e integrale, mentre presso la Corte dei conti il recupero sarà parziale e quasi simbolico – Contrasto con il principio di concentrazione processuale – Disparità di trattamento rispetto al personale sanitario, maggiormente esposto a rischi, che gode di un deteriore tetto pari a tre annualità di stipendio – Irrazionalità intrinseca della norma che, con portata retroattiva, sancisce un “doppio tetto” generalizzato al risarcimento per qualsiasi dipendente o amministratore, senza alcuna valutazione in concreto della maggiore, minore o inesistente rischiosità delle mansioni svolte da tutelare con il favor normativo – Violazione del principio di proporzionalità punitiva e risarcitoria – Incoerenza sistematica della previsione di un’ulteriore tutela, ovvero il tetto alla condanna risarcitoria, comunque già coperta ope legis dalla polizza assicurativa – Disciplina incoerente poiché solo per la responsabilità amministrativo-contabile il legislatore introduce un premio, rappresentato dal doppio tetto, a fronte di condotte connotate da colpa grave dell’agente dipendente o amministratore pubblico – Scelta legislativa sbilanciata verso la sotto-deterrenza, a discapito della responsabilizzazione del funzionario e amministratore pubblico, dell’efficienza amministrativa e a discapito del bilancio pubblico aggravato dal costo della irresponsabilità di amministratori e dipendenti pubblici – Intervento normativo sproporzionato e irragionevole – Discrasia applicativa della medesima norma, poiché a casi identici di danno erariale, innanzi al medesimo giudice si applicherebbero ope legis criteri quantificatori irragionevolmente diversi in base alla mera circostanza che l’autore del medesimo danno sia un privato legato da rapporto di servizio alla P.A, meno tutelato, o un dipendente/amministratore pubblico, più tutelato – Irragionevole applicazione del doppio tetto, che favorisce gli autori di condotte gravemente colpose dalle rilevanti ricadute erariali, ove opera il tetto retributivo, rispetto ad autori di danni minimali, ove opera il tetto percentuale del 30% – Previsione retroattiva che, a fronte di fatti analoghi o identici, determina una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti e amministratori, i cui giudizi siano stati definiti con sentenza passata in giudicato, soggetti al previgente più rigoroso regime, retto dal pieno risarcimento del danno erariale – Lesione della legittima aspettativa della P.A., danneggiata da condotte gravemente colpose di amministratori e dipendenti pubblici, finalizzata a far valere, tramite la Procura contabile, la responsabilità, con un risarcimento pari all’intero pregiudizio arrecato al patrimonio pubblico – Violazione della prerogativa-funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione contabile, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile – Norma retroattiva immediatamente operante incoerente con gli obiettivi legislativi poiché, da una parte, priva l’amministrazione della possibilità di ottenere il risarcimento integrale del danno patito anche per le fattispecie perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, e, dall’altra, non consente di ottenere, per le medesime fattispecie, i vantaggi dell’incameramento certo della somma, conseguenti all’obbligo di copertura assicurativa differito al 2027 – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, poiché la P.A. danneggiata viene privata per legge del diritto ad essere pienamente ristorata – Rinuncia indiscriminata al credito erariale che elimina la funzione deterrente e risarcitoria della responsabilità erariale, incentivando l'incuria e violando l'obbligo di buon andamento dell’amministrazione e di sana gestione finanziaria – Previsione che fomenta l’irresponsabilità e la gravemente colposa inosservanza delle leggi, con evidente irragionevolezza intrinseca – Lesione dei principi dell’equilibrio di bilancio e della copertura finanziaria delle spese – Normativa che, estinguendo un credito determinato per impedirne il recupero, interferisce con l'esercizio in concreto della funzione giurisdizionale, sottraendo al giudice contabile una specifica res litigiosa e vanificando l'azione della procura erariale – Violazione degli obblighi internazionali attesa la compressione di beni fondamentali, vale a dire i crediti erariali, mancando un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali – Lesione dell’indipendenza della magistratura contabile – Compromissione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale – Intervento legislativo che mortifica gli assetti difensivi, sul piano processuale, e al contempo incide retroattivamente sul diritto al risarcimento del danno sul piano sostanziale – Violazione del principio del giusto processo e della parità delle armi – Compressione dell’autonomia finanziaria degli enti locali mediante la riduzione legislativa del credito risarcitorio loro spettante – Previsioni che determinano un'impunità diffusa o l'impossibilità di recuperare risorse a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. 

Norme impugnate:

legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1 introdotto dalla
legge  del 07/01/2026  Num. 1
legge  del 07/01/2026  Num. 1  Art. 6


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 103    Co. 2 
Costituzione   Art. 104 
Costituzione   Art. 108 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Costituzione   Art. 119 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 6 
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 1 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 325 
Disposizioni sulla legge in generale   Art. 11