Reg. ord. n. 155 del 2026 pubbl. su G.U. del 30/09/2026 n. 39

Ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma  del 23/07/2026

Tra: Comitato lago di Braies  C/ Provincia Autonoma di Bolzano



Oggetto:

Acque – Tribunale superiore delle acque pubbliche – Ricorsi contro i provvedimenti in materia di acque pubbliche asseritamente illegittimi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge – Cognizione diretta, in unico grado, del Tribunale superiore delle acque pubbliche – Mancata previsione del doppio grado di giurisdizione – Contrasto con il principio del doppio grado della giurisdizione amministrativa – Irragionevolezza e disparità di trattamento, con riguardo alle modalità di tutela processuale, di identiche situazioni soggettive di interesse legittimo – Irragionevole disarmonia nell’ordinamento processuale della giustizia amministrativa – Limitazione alla tutela degli interessi legittimi, in conseguenza della conformazione sul piano processuale dei rimedi impugnatori dei provvedimenti in materia di acque pubbliche – Lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Norme impugnate:

regio decreto  del 11/12/1933  Num. 1775  Art. 143  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3    Co. 1 
Costituzione   Art. 24    Co. 1 
Costituzione   Art. 24    Co. 2 
Costituzione   Art. 113    Co. 2 
Costituzione   Art. 125 



Testo dell'ordinanza

                        N. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 2026

Ordinanza del 23 luglio 2026  del  Tribunale  superiore  delle  acque
pubbliche sul ricorso proposto da  Comitato  Lago  di  Braies  contro
Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per la protezione civile della
Provincia di  Bolzano  e  Agenzia  per  la  protezione  civile  della
Provincia di Bolzano - Ufficio demanio idrico.. 
 
Acque - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Ricorsi contro  i
  provvedimenti  in  materia   di   acque   pubbliche   asseritamente
  illegittimi  per  incompetenza,  per  eccesso  di  potere   e   per
  violazione di legge -  Cognizione  diretta,  in  unico  grado,  del
  Tribunale superiore delle acque pubbliche - Mancata previsione  del
  doppio grado di giurisdizione. 
- Regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775  (Approvazione  del  testo
  unico delle disposizioni di legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
  elettrici), art. 143, primo comma, lettera a). 


(GU n. 39 del 30-09-2026)

 
              TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 
 
    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle  persone  dei
magistrati: 
      dott. Antonio Pietro M. Lamorgese - Presidente; 
      dott.ssa Rossana Giannaccari - Consigliere di Cassazione; 
      dott. Marcello Maria Fracanzani - Consigliere di Cassazione; 
      dott. Giorgio Manca - Consigliere di Stato relatore; 
      dott.ssa Diana Caminiti - Consigliere di Stato; 
      dott. Sebastiano Zafarana - Consigliere di Stato; 
      dott. ing. Pasquale Giardina - esperto; 
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  nella  causa  in  sede  di
legittimita', iscritta nel Ruolo generale dell'anno 2025, al n.  115,
e nella causa in sede di legittimita', iscritta  nel  Ruolo  generale
dell'anno 2025, al n. 165, entrambi proposte: 
        da Comitato Lago di  Braies,  in  persona  del  presidente  e
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentata   e   difesa
dall'avvocato  Salvatore  Alberto  Romano  e  dall'avvocato  Meinhard
Durnwalder,  con  domicilio  digitale  come  da   PEC   registri   di
giustizia - ricorrente; 
    contro 
        Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente  pro
tempore; 
        Agenzia per la protezione civile della Provincia di  Bolzano,
in persona del legale rappresentante pro tempore; 
        Agenzia per la protezione civile della Provincia di Bolzano -
Ufficio Demanio Idrico, in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore; 
    tutti rappresentati e  difesi,  anche  disgiuntamente  tra  loro,
dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna,  Doris  Ambach  e  Georg
Windegger, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia -
resistenti; 
    Per l'annullamento 
        nella causa n. R.G. 115/2025: 
          della delibera del 17 giugno 2025,  n.  435,  della  Giunta
Provinciale avente ad oggetto «correzioni al Volume  B,  F  e  G  del
Piano di tutela delle acque della  Provincia  autonoma  di  Bolzano»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 27 giugno 2025, n. 26 -  Sez.
Gen., che pure si impugna; 
          della proposta dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la
tutela del clima di agire in deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2 del
Volume G del Piano di tutela delle acque, non conosciuta; 
        nonche' con motivi aggiunti depositati  in  data  31  ottobre
2025: 
          della lettera del  5  settembre  2025  dell'Ufficio  tutela
acque della Provincia di Bolzano, con allegato  parere  positivo  del
Consiglio dei Comuni del 3 giugno 2025, ai sensi  dell'art.  6  della
legge provinciale n. 4 del 2010 ed allegato formulario  del  lago  S.
Valentino alla Muta, trasmesso a seguito della richiesta  di  accesso
agli atti in relazione alla delibera del  17  giugno  2025,  n.  435,
della Giunta provinciale; 
        nella causa n. R.G. 165/2025: 
          della lettera del 22 agosto 2025 dell'Ufficio Natura,  Area
Gestione  aree  protette  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  e
dell'allegato parere screening di VIncA; 
          di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale
e in particolare,  occorrendo,  degli  atti  gia'  impugnati  con  il
ricorso n. R.G. 115/2025. 
    Visto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti; 
    visti gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  della  Provincia
autonoma di Bolzano, dell'Agenzia  per  la  Protezione  civile  della
Provincia di Bolzano, e dall'Agenzia per la Protezione  civile  della
Provincia di Bolzano - Ufficio Demanio Idrico; 
    visti tutti gli atti della causa; 
    relatore, nell'udienza pubblica del  13  maggio  2026,  il  Cons.
Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati come dal  verbale  di
udienza; 
    ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. - Con il ricorso R.G. n. 115/2025, il Comitato Lago di  Braies
ha chiesto della delibera del 17 giugno 2025,  n.  435  della  Giunta
della Provincia autonoma di Bolzano, che ha modificato  il  Piano  di
tutela  delle  acque  (gia'  approvato  con  delibera  della   Giunta
provinciale n. 516 del 15 giugno 2021), con riferimento all'art.  26,
comma 8, delle norme di attuazione del Piano,  disponendo  che:  «Nei
laghi con una superficie inferiore a 4 ha  il  numero  di  natanti  e
imbarcazioni a locazione e a noleggio, anche di piccole dimensioni  e
a qualunque scopo, anche sportivo, ricreativo o per usi turistici, e'
limitato a un totale di 3. Nei laghi con una superficie tra  4  e  50
ha, il numero di natanti e imbarcazioni a  locazione  e  a  noleggio,
anche di piccole dimensioni e  a  qualunque  scopo,  anche  sportivo,
ricreativo o per usi turistici, e' limitato a un totale di 10, a meno
che non sia gia' in  vigore  una  normativa  piu'  severa.  Salire  e
scendere da detti  natanti  o  imbarcazioni  e'  consentito  solo  su
pontili autorizzati». 
    1.1. - Con  la  modifica  apportata,  la  Giunta  provinciale  ha
limitato i natanti e le  imbarcazioni  nel  lago  di  Braies  (avente
un'estensione di circa 31 ettari e, quindi, rientrante  nella  fascia
tra 4 e 50 ettari di cui all'impugnata delibera) ad un totale di  10,
laddove il ricorrente titolare della  concessione  D/34/2022  del  19
dicembre 2022, avente ad oggetto un'area di 700 m²,  con  un  pontile
sul lago  ed  una  terrazza  solarium  nel  Comune  di  Braies  -  ha
usufruito, storicamente, fino ad un totale di 38 barchette a remi. 
    Con nota del 25 luglio 2025, l'Agenzia per la protezione civile -
Ufficio Demanio idrico comunicava al Comitato Lago di Braies  che  la
Giunta provinciale aveva approvato la predetta delibera in base  alla
quale «a partire da ora,  per  la  concessione  indicata  in  oggetto
[quella del Comitato] sono ammessi solamente 10 natanti a noleggio». 
    1.2. - In precedenza, rientrando il Lago  di  Braies  nell'ambito
della rete  Natura  2000,  l'Ufficio  Natura  Settore  Gestione  aree
protette della Provincia  autonoma  di  Bolzano  aveva  richiesto  al
Comitato Lago di  Braies  (titolare  della  predetta  concessione  n.
D34/2022) di presentare la  valutazione  d'incidenza  sull'ecosistema
del lago dell'utilizzo delle 38 barchette  a  remi  (lettera  del  12
febbraio 2024), ai sensi dell'art. 22 della legge  provinciale  n.  6
del 2010. In data 18 dicembre 2024 il  Comitato  Lago  di  Braies  ha
presentato la domanda di  emissione  del  parere  di  valutazione  di
incidenza Natura 2000 (VIncA), con il relativo allegato F  e  con  le
relazioni tecniche di screening redatte  dalla  societa'  incaricata,
evidenziando che le barchette a remi  non  avrebbero  nessun  effetto
negativo sul lago di Braies. 
    1.3. - Con nota  del  22  agosto  2025  l'Ufficio  comunicava  al
Comitato di aver concluso negativamente la valutazione  di  incidenza
in quanto l'attivita' proposta  dal  Comitato  avrebbe  un  incidenza
negativa sulla qualita' dell'acqua del lago di Braies («Non  sono  da
escludere effetti negativi in seguito ad un  aumento  del  numero  di
natanti/imbarcazioni anche dal punto di vista  cumulativo.  Vista  la
facile accessibilita' del lago, il numero di  visitatori  e'  elevato
sia in estate che in inverno, nel complesso  pertanto,  la  pressione
dei visitatori  in  quest'area  e'  enorme  durante  tutto  l'anno  e
l'attivita'  di   locazione   natanti   vi   contribuisce   in   modo
significativo.  Con  questo  aumento  cresce   anche   la   pressione
specialmente sulla  fauna  ittica  e  i  loro  habitat  (accumulo  di
microplastiche, mozziconi di  sigaretta  o  altri  detriti,  maggiore
rischio di avvicinamento alle rive, con  conseguente  disturbo  delle
zone cruciali per la riproduzione dei pesci, percezione da parte  dei
pesci delle sagome  delle  imbarcazioni/natanti  come  una  minaccia,
alimentazione dei pesci con avanzi di cibo). Solo studi pluriennali e
approfonditi possono illustrare eventuali effetti  a  lungo  termine.
Infine, non sono da escludere effetti cumulativi futuri derivanti  da
altre forme di turismo oltre a quello  escursionistico,  tra  cui  la
balneazione, con o  senza  l'utilizzo  di  stand-up  paddle  -  e  le
attivita' subacquee»). 
    2. - Con il ricorso R.G. n. 165/2025 il Comitato Lago  di  Braies
ha impugnato anche il suddetto provvedimento negativo. 
    3. - Con un  primo  gruppo  di  censure  il  Comitato  ricorrente
deliberazione della Giunta provinciale n. 435 del 2025. 
    3.1. -  Con il primo motivo, con riguardo alle modifiche al Piano
di tutela delle acque della Provincia di  Bolzano  approvate  con  la
deliberazione della Giunta provinciale n. 435  del  2022,  deduce  la
violazione dell'art. 7, comma 2, del Piano il quale consentirebbe  di
derogare alla procedura ordinaria prevista per  l'approvazione  e  la
modifica del PTA solo in  presenza  di  «modifiche  non  sostanziali»
(«Aggiornamenti, modifiche e integrazioni non  sostanziali  al  piano
vengono approvate dalla Giunta provinciale su  proposta  dell'agenzia
per l'ambiente in  deroga  alla  procedura  di  cui  all'art.  6.  Si
considerano   «non   sostanziali»,   aggiornamenti,    modifiche    o
integrazioni   conseguenti   a   nuove   disposizioni   nazionali   e
comunitarie»). Secondo il ricorrente, solo la necessita' di  adeguare
il Piano a leggi sopravvenute puo' fare considerare le modifiche «non
sostanziali» e giustificare l'adozione della procedura  semplificata.
In  tale  prospettiva  non  sarebbe  sufficiente  sostenere  che   le
modifiche al Piano erano rese necessarie  dall'adeguamento  dell'art.
26, commi 6, 7 e 8 a quanto previsto  dal  codice  della  nautica  da
diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e  al
decreto ministeriale del  1°  settembre  2021  (recante:  «Requisiti,
formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti
da diporto ovvero delle moto  d'acqua  ai  fini  di  locazione  o  di
noleggio per finalita' ricreative o per usi  turistici  di  carattere
locale,  nonche'  di  appoggio  alle  immersioni  subacquee  a  scopo
sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne»),  per  quanto
concerne le definizioni di  imbarcazioni  a  motore,  imbarcazioni  e
imbarcazioni a noleggio o natanti. 
    Peraltro,  la  delibera  non  espliciterebbe  a  quale  specifica
disposizione sopravvenuta la Provincia  autonoma  si  sarebbe  dovuta
adeguare; e, per altro verso, nemmeno si tratterebbe di  disposizioni
sopravvenute rispetto all'approvazione del Piano (approvato nel 2021,
quindi  successivamente  all'approvazione  del  citato  codice  della
nautica da diporto). 
    Inoltre, nessuna disposizione del codice della nautica da diporto
introduce limitazioni al numero di natanti di piccole dimensioni. 
    La modifica al Piano di tutela delle acque adottata dalla  Giunta
provinciale sarebbe, quindi,  illegittima  in  quanto  doveva  essere
attuata tramite la procedura ordinaria di cui all'art. 6 del Volume G
del medesimo PTA, con tutte le garanzie ivi previste, tra  le  quali,
in particolare, la possibilita' di presentare osservazioni  da  parte
dei privati cittadini e degli  aventi  diritto  con  l'onere  per  la
pubblica amministrazione di prenderle in considerazione. 
    3.2. - Con il secondo motivo il Comitato Lago di  Braies  lamenta
che la delibera della Giunta provinciale n. 435 del  17  giugno  2025
sia stata adottata in contrasto con il  procedimento  di  valutazione
d'incidenza avviato  (con  la  nota  12  febbraio  2024  dell'Ufficio
Natura), ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale n. 6 del 2010.
In sostanza la Provincia di  Bolzano  avrebbe  dovuto  attendere  gli
esiti del procedimento intrapreso  e  della  valutazione  d'incidenza
inviati dal  ricorrente,  e  non,  contraddittoriamente,  emanare  la
delibera impugnata limitando (nei laghi con una superficie tra 4 e 50
ha,  tra  i  quali  il  lago  di  Braies)  il  numero  di  natanti  e
imbarcazioni  a  locazione  e  a  noleggio  ad  un  totale  di  10  e
determinando, altresi', una violazione del diritto di  partecipazione
e difesa del ricorrente Comitato Lago di Braies  (garantiti,  invece,
nello screening di incidenza di cui al citato art. 22),  nonche'  dei
principi di buon andamento e motivazione dell'azione amministrativa. 
    4. - Con i motivi  del  ricorso  R.G.  n.  165/2025  il  Comitato
contesta il rigetto della valutazione di incidenza  sul  sito  Natura
2000, proposta dal Comitato,  di  cui  al  parere  reso  dall'Ufficio
Natura con nota del 22 agosto 2025. 
    4.1. - Con il primo motivo, il ricorrente  deduce  la  violazione
dell'art. 22 della legge provinciale n. 6 del 2010,  nonche'  eccesso
di  potere  per  difetto  di  motivazione,   illogicita'   manifesta,
contraddittorieta' con i dati istruttori ed errore nei presupposti di
fatto. Secondo il ricorrente, il parere sarebbe viziato sia sotto  il
profilo formale (asserita mancata  considerazione  di  documentazione
allegata) sia  sotto  il  profilo  tecnico  (argomentazioni  ritenute
illogiche  e  contraddittorie),  con  particolare  riferimento   alla
qualita' delle acque, alla fauna ittica  presente  nel  Lago  e  alla
riduzione del numero di natanti utilizzabili. 
    In via subordinata, deduce l'illegittimita' derivata  degli  atti
impugnati in quanto fondati su un provvedimento - la  delibera  della
Giunta provinciale di Bolzano n. 435 del 17 giugno 2025 - a sua volta
illegittimo (per i motivi di cui al ricorso R.G. n.  115/2025,  sopra
esposti), in particolare per la previsione di un limite al numero  di
natanti. 
    4.2. - Con il secondo motivo, il Comitato rileva anche  il  vizio
di competenza nell'adozione del parere negativo, atteso che l'art. 22
della legge provinciale n. 6 del  2010  prevede  che  la  valutazione
d'incidenza dei piani  o  progetti  che  possano  avere  un'incidenza
significativa sui siti appartenenti alla rete Natura 2000  e'  basata
sul parere dell'esperto o incaricato della «Ripartizione  provinciale
Natura  e  paesaggio»  ma  il  provvedimento  finale  e'  invece   di
competenza degli «organi individuali o collegiali preposti  all'esame
e all'approvazione dei piani e dei progetti» (art. 22, comma 2);  nel
caso di specie l'Ufficio Natura si sarebbe limitato a «inoltrare»  il
parere negativo degli esperti,  senza  alcuna  valutazione  (che,  in
teoria, come consentito dall'art. 22, comma 4, avrebbe potuto portare
anche l'approvazione del progetto nonostante il parere negativo). 
    4.3. - Con gli ulteriori motivi (di  cui  alle  pp.  16  ss.  del
ricorso R.G. n. 165/2025)  il  Comitato  riproduce  le  censure  gia'
dedotte con il ricorso n. 115/2025. 
    5. - Resistono in giudizio la Provincia di Bolzano, l'Agenzia per
la protezione civile della Provincia di  Bolzano  -  Ufficio  Demanio
idrico e l'Ufficio Natura, Area Gestione aree protette, replicando  a
tutte  le  censure,  nei  due  ricorsi,  e  sottolineando   come   la
valutazione di incidenza abbia riguardato tutto il sito  Natura  2000
(e non solo il lago di Braies) con riguardo alle ricadute e ai rischi
in un arco  pluriennale  (il  che  sarebbe  mancato  nello  screening
effettuato dal Comitato). 
    6. - All'udienza del 13 maggio 2026 la causa e' stata  trattenuta
in decisione. 
    7. - Preliminarmente, va disposta  la  riunione  dei  ricorsi  in
epigrafe,  ai  sensi   dell'art.   70   del   Codice   del   processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, stante l'evidente  connessione  sia  sotto  il  profilo
soggettivo che sotto quello oggettivo (norma del Codice del  processo
amministrativo applicabile nelle controversie di cui all'art. 143 del
regio decreto n. 1775 del 1933 in forza del rinvio operato  dall'art.
208 del medesimo regio decreto alle «norme del Titolo III,  Capo  II,
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1504, delle leggi del Consiglio di
Stato»). 
    8.  -  Cio'  posto,  il  Collegio   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 143, primo  comma,  lettera  a),  del  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,  in  relazione  ai  parametri  che
saranno  indicati  nell'esame  del  requisito  della  non   manifesta
infondatezza, nella parte in cui  prevede  che  i  ricorsi  contro  i
«provvedimenti definitivi adottati dall'autorita'  amministrativa  in
materia di regime delle acque pubbliche  ai  sensi  dell'art.  2  del
testo unico delle leggi sulle opere  idrauliche  approvato  con regio
decreto 15 luglio 1904, n. 523 [...]»  appartengono  alla  cognizione
diretta,  in  unico  grado,  del  Tribunale  superiore  delle   acque
pubbliche (d'ora in avanti, Tribunale superiore), escludendo  in  tal
modo la possibilita' di proporre i medesimi ricorsi presso un  organo
giurisdizionale di primo grado. 
  I) Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    I.1. - In primo luogo, vanno precisate le  ragioni  di  rilevanza
della questione di legittimita' costituzionale. 
    Sotto questo profilo,  occorre  muovere  dalla  premessa  che  il
ricorso in trattazione appartiene alla giurisdizione di legittimita',
in unico grado, del Tribunale  superiore,  ai  sensi  dell'art.  143,
primo comma, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
trattandosi di impugnazione  di  «provvedimenti  definitivi  adottati
dall'autorita'  amministrativa  in  materia  di  regime  delle  acque
pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi  sulle
opere idrauliche approvato con regio decreto 15 luglio 1904, n.  523,
modificato con l'art. 22 della legge 13  luglio  1911,  n.  774,  del
regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli articoli 378  e  379
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F». 
    In particolare, l'art. 2 del regio decreto n. 523  del  1904,  al
primo comma, riserva «esclusivamente all'autorita' amministrativa  lo
statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di
qualunque natura, e in  generale  sugli  usi,  atti  o  fatti,  anche
consuetudinari, che possono aver  relazione  col  buon  regime  delle
acque pubbliche, con la difesa  e  conservazione,  con  quello  delle
derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione  dei  molini  ed
opifici sovra le dette acque esistenti; e cosi' pure sulle condizioni
di regolarita' dei ripari ed argini od altra  opera  qualunque  fatta
entro gli alvei e contro le sponde». 
    Nel caso di specie, infatti, l'Autorita' di bacino - alla  quale,
nella Regione  siciliana,  spettano  le  attribuzioni  delineate  nel
citato art. 2  del  regio  decreto  n.  523  del  1904 - ha  adottato
l'impugnata   ordinanza   nell'esercizio    dei    generali    poteri
amministrativi di vigilanza e di ordine  nella  materia  delle  acque
pubbliche. 
    La medesima  ordinanza  si  basa  inoltre,  anche  sull'art.  378
dell'All. F. della legge n. 2248 del 1865. 
    Pertanto, la situazione  giuridica  soggettiva  riconoscibile  in
capo all'Anas (quale destinataria dell'ordinanza)  e'  quella  tipica
che fronteggia il potere amministrativo, vale a dire  una  situazione
giuridica di interessa legittimo. L'intermediazione rappresentata dal
provvedimento amministrativo, quale esito dell'esercizio  del  potere
amministrativo, radica quindi  la  giurisdizione  presso  il  giudice
amministrativo specializzato, ai sensi del richiamato art. 143, primo
comma, lettera a), del regio decreto n. 1175 del 1933. 
    I.2 -  La norma oggetto della questione di  costituzionalita'  e'
applicabile nella  definizione  della  controversia  in  esame  nella
misura in  cui  incide  sulla  capacita'  del  giudice  e  sulle  sue
attribuzioni funzionali, «ben potendo, in limine litis, ogni  giudice
investire questa Corte della verifica di conformita'  a  Costituzione
delle disposizioni legislative che affermino,  ovvero  escludano,  la
sua legittimazione a trattare un  determinato  procedimento,  e  cio'
anche a prescindere dalle conseguenze processuali che derivino  dalla
violazione delle disposizioni che regolano tale legittimazione; [...]
siffatta facolta' discende, infatti, dal potere-dovere del giudice di
verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche  in
rapporto  alla  legittimita'  costituzionale  delle  norme   che   la
disciplinano  (sentenza  n.  71  del   1975);   [...]   a   ragionare
diversamente, tali norme verrebbero inammissibilmente a godere di una
sorta di immunita' rispetto al controllo di costituzionalita'» (Corte
costituzionale n. 258 del 2016). 
    Va  sottolineato,  sotto  questo  profilo,  che  in  un   sistema
imperniato sul  doppio  grado  di  giurisdizione  detta  controversia
(rientrante - come rilevato - nell'ambito  dell'art.  143  del  regio
decreto n. 1775 del 1933) non dovrebbe essere  trattata  direttamente
davanti al Tribunale superiore di  riesame  anche  nel  merito  della
controversia. 
    Il Tribunale superiore e',  infatti,  un  organo  giurisdizionale
superiore,  in  quanto  centralizzato  con   competenze   sull'intero
territorio nazionale e accentrato presso la Corte di cassazione, come
dimostrato da vari indici normativi (desumibili, tra gli altri, dagli
articoli 4 e 33, primo comma, del regio decreto  n.  1578  del  1933;
209, secondo comma, e 139, ultimo comma, del regio  decreto  n.  1775
del 1933),  nonche'  dal  regime  impugnatorio  delle  sentenze  solo
dinanzi alle Sezioni Unite e non dinanzi alle Sezioni  semplici  (cui
e' equiparato come grado) e dal modo in cui il Tribunale superiore e'
composto per legge (da  magistrati  che  svolgono  le  loro  funzioni
presso gli organi di vertice delle rispettive giurisdizioni, la Corte
di cassazione e il Consiglio di Stato, nei quali restano incardinati,
cfr. Corte costituzionale n. 118 del 1993).  Pertanto,  la  rilevanza
della questione di costituzionalita' si palesa anche nel senso che se
l'ordinamento, per le vie controversie in parola, contemplasse  (come
sembra  imposto  dall'art.  125  Cost.)  un   organo   di   giustizia
territoriale di primo grado,  il  Tribunale  superiore  non  potrebbe
esercitare la propria potestas iudicandi sulla controversia  proposta
direttamente e dovrebbe dichiarare il ricorso inammissibile. 
    L'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' del citato  art.
143 finirebbe quindi per incidere sulla legittimazione del  Tribunale
superiore   a   trattare   un   determinato    procedimento    (Corte
costituzionale n. 258 del 2016). 
    I.3.  - In  altri  termini,  la  rilevanza  della  questione   di
costituzionalita' dell'art. 143,  che  esclude  il  doppio  grado  di
giurisdizione, prevedendo  l'impugnazione  diretta  di  provvedimenti
amministrativi  dinanzi  a  un  organo  giurisdizionale  centrale   o
superiore, come il Tribunale superiore, si manifesta sul piano  della
potesta', non esauritasi,  di  ius  dicere  del  giudice  rimettente,
conformata dalla legge  con  modalita'  di  dubbia  costituzionalita'
(quale giudice in unico grado di merito). 
    I.4. - Non appare superfluo osservare che, in punto di  rilevanza
della questione di costituzionalita', la Corte ha avuto occasione  di
affermare  che  «ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  questioni   e'
sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo
e che la pronuncia  di  accoglimento  possa  influire  sull'esercizio
della funzione giurisdizionale (tra le altre, sentenze n.  247  e  n.
215 del 2021), quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo
che sostiene la  decisione  del  processo  principale  (ex  plurimis,
sentenze n. 249 e n. 154 del 2021; ordinanza n. 194  del  2022).  Per
contro,  il   presupposto   della   rilevanza   non   si   identifica
nell'utilita'  concreta   di   cui le   parti   in   causa potrebbero
beneficiare (tra le tante, sentenze n. 193, n. 183 e n. 88 del  2022,
n. 172 e n. 59 del 2021). Inoltre, il  giudizio  sulla  rilevanza  e'
riservato al rimettente e rispetto a esso questa  Corte  effettua  un
controllo meramente «esterno», limitato ad accertare  l'esistenza  di
una  motivazione  non  implausibile,  non   palesemente   erronea   o
contraddittoria (per tutte, sentenze n. 192 del  2022  e  n.  32  del
2021), senza spingersi fino a un esame autonomo  degli  elementi  che
hanno portato il giudice a quo  a  determinate  conclusioni,  potendo
interferire su tale valutazione solo se essa, a prima  vista,  appaia
assolutamente priva di fondamento (sentenza n. 218 del 2020)» (cosi',
Corte costituzionale n. 164/2023). 
    I.5. - In senso diverso non sembra potersi invocare il precedente
di cui alla sentenza n. 204  del  2024  che,  pur  avendo  dichiarato
inammissibili le questioni di costituzionalita' sollevate da  diverse
Corti  di  giustizia  tributaria  nei  confronti   della   disciplina
legislativa  che  attribuisce  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze la competenza gestionale  e  di  supporto  amministrativo  in
ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria, in contrasto con  i
principi di autonomia e di indipendenza  e  dell'imparziabilita'  dei
giudici, ha ribadito che ai fini del giudizio  di  rilevanza  occorre
verificare la «necessaria relazione  di  dipendenza  funzionale»  tra
giudizio a quo e tema agitato attraverso la questione di legittimita'
costituzionale: relazione che, secondo la costante giurisprudenza  di
questa Corte, deve assumere i connotati  della  pregiudizialita',  la
quale  comporta  l'impossibilita'   di   definire   il   procedimento
pregiudicato   in   assenza   della   delibazione   della    quaestio
pregiudicante (sentenza n. 164 del 2017)» (punto 8 del Considerato in
diritto). Relazione che si ritrova in  tutti  quei  casi  in  cui  si
ravvisi  «una  incidenza  diretta  [delle]  norme   [censurate]   con
l'oggetto del giudizio a quo» (cfr. ancora la  sentenza  n.  204  del
2024, sempre al punto 8, che prosegue richiamando,  quali  precedenti
conformi, la sentenza n. 237 del 2013  concernente  la  «legittimita'
costituzionale di norme  che  avevano  disposto  la  soppressione  di
diversi uffici giudiziari: oggetto del giudizio di  costituzionalita'
era,  in  quella  sede,  la  potesta'  di  ius  dicere  dei   giudici
rimettenti, direttamente  e  immediatamente  dipendente  dalle  norme
censurate. Nessun dubbio poteva sussistere, pertanto, sulla rilevanza
delle  sollevate  questioni  di  legittimita'  costituzionale»  e  la
sentenza n. 18 del 1989 in cui il  giudizio  aveva  per  oggetto  «la
struttura e la composizione dell'organo giudicante e [...] lo  status
di giudice, la sua composizione,[...] le  garanzie  e  i  doveri  che
riguardano il suo operare, tutti  aspetti  ontologicamente  rilevanti
nell'ambito  dei  relativi  procedimenti  dai  quali   le   questioni
provenivano»). 
  II)  Sulla  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  in  relazione  ai  seguenti   parametri
costituzionali:  art.  125  Cost.,  per   la   configurazione   della
giurisdizione del Tribunale  superiore  nelle  controversie  indicate
nell'art. 143 (nella specie, lettera a) del regio decreto n. 1775 del
1933) come giurisdizione diretta e  in  unico  grado,  anziche'  come
giurisdizione di appello e, di conseguenza, per la mancata previsione
del doppio grado di giurisdizione; art. 3, primo comma, Cost., per la
irragionevolezza  e  disparita'  di  trattamento  con  riguardo  alle
modalita' della tutela processuale di identiche situazioni soggettive
di interesse legittimo;  art.  113,  secondo  comma,  Cost.,  per  la
limitazione della tutela degli  interessi  legittimi  in  conseguenza
della conformazione sul piano processuale dei rimedi impugnatori  sui
provvedimenti amministrativi nella  materia  delle  acque  pubbliche;
art. 24, primo e secondo comma, per  le  negative  conseguenze  della
mancata previsione  del  doppio  grado  di  giurisdizione  sul  piano
dell'effettivita' della tutela giurisdizionale. 
    II.1. - La norma di cui all'art. 143, primo  comma,  lettera  a),
del  regio  decreto  n.  1775  del  1933,  si  pone   in   contrasto,
innanzitutto, con gli articoli 3, primo comma, 113, secondo comma,  e
125, primo comma, della Costituzione, giacche' la mancata  previsione
di un organo giurisdizionale di primo grado determina una  disarmonia
irragionevole   tra   l'ordinamento   processuale   della   giustizia
amministrativa  facente  capo  al  plesso  TAR-Consiglio  di   Stato,
organizzato  intorno  alla  regola  generale  del  doppio  grado   di
giurisdizione (salvo specifiche eccezioni che non riguardano comunque
il giudizio di cognizione: cfr. art. 113, primo comma,  in  relazione
all'art. 112, secondo comma, lettere a) e b), del Codice del processo
amministrativo approvato col decreto legislativo n. 104 del 2010),  e
la struttura del processo davanti al Tribunale superiore nella  quale
si prevede un unico grado di giurisdizione. 
    In secondo luogo, il citato art. 143, primo  comma,  lettera  a),
del  regio  decreto  n.  1775  del  1933,  appare  costituzionalmente
illegittimo in riferimento all'art. 125, primo comma, Cost.  che,  in
termini  generali,  prevede  l'istituzione  in  ciascuna  Regione  di
«organi di giustizia amministrativa di primo grado». 
    II.2. - Il dubbio di costituzionalita' si basa,  quindi,  su  due
diverse  argomentazioni,  ciascuna  autonoma  e  autosufficiente   ma
convergenti. 
    La  prima  e'  cosi'  sintetizzabile:  «[l]a  specialita'   della
materia,  se  puo'  giustificare   l'attribuzione   ad   un   giudice
specializzato  -  quale  e'  il  Tribunale  superiore   delle   acque
pubbliche,  in  una  sua  peculiare  composizione   - del   sindacato
giurisdizionale sugli  atti  amministrativi  concernenti  la  materia
stessa,   non   giustifica   invece   una   tutela    giurisdizionale
differenziata, quanto alle modalita' ed ai contenuti, in presenza  di
situazioni soggettive di identica natura (sentenza n. 190 del  1985)»
(Corte costituzionale n. 42 del 1991, punto 2.2. del  Considerato  in
diritto, sulla quale si tornera' piu' avanti). 
    La seconda  argomentazione  e'  la  seguente:  «per  il  processo
amministrativo il doppio  grado  di  giudizio  ha  valore  di  regola
costituzionale (art. 125 Cost.; Corte costituzionale, 12 marzo  1975,
n. 61, e 1° febbraio 1982, n. 8; Cass., Sez. un., 15  dicembre  1983,
n. 7409), e i  casi  di  giurisdizione  in  unico  grado  davanti  al
Consiglio di Stato devono ritenersi  eccezionali  e  basarsi  su  una
espressa previsione normativa, anche dopo la  pronuncia  della  Corte
costituzionale n.  395/1988»  (cosi'  Consiglio  di  Stato,  Adunanza
plenaria, n. 16 del 2024). 
    Sembra corretto, quindi, muovere dal sicuro riconoscimento che il
principio del doppio  grado  della  giurisdizione  amministrativa  ha
copertura costituzionale nell'art. 125 Cost.: in tal senso  la  prima
sentenza della Corte costituzionale e'  la  n.  8  del  1982  che  si
espresse  riguardo  sia  al  giudizio  di  merito  sia  al   processo
incidentale cautelare,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il quale
escludeva l'appellabilita' al Consiglio di Stato delle ordinanze  dei
tribunali amministrativi regionali che si pronunciavano sulla domanda
di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato. 
    II.3. - La suddetta questione di  costituzionalita'  non  risulta
essere mai stata sollevata. 
    Invero, la sentenza del  Tribunale  superiore  del  29  settembre
1993, n. 92,  dichiaro'  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma,  lettera  a),
del regio decreto n. 1775 del  1993,  con  la  seguente  motivazione:
«[...] la Corte costituzionale, secondo la  quale  il  principio  del
doppio grado  trova  copertura  nella  giurisdizione  amministrativa,
attesa la disciplina  differenziata  di  cui  all'art.  125,  secondo
comma, Cost. (che prevede tribunali amministrativi  di  primo  grado,
soggetti come tali al giudizio di appello  davanti  al  Consiglio  di
Stato),  ha  affermato  che   tale   principio   non   ha   rilevanza
costituzionale rispetto alla  giurisdizione  ordinaria  ed  a  quella
speciale (1° febbraio 1982, n. 8; 15  aprile  1981,  n.  62)»  (nello
stesso senso Corte di cassazione, Sezioni  unite  civili,  10  luglio
1991, n. 7659; 26 novembre 1990, n. 11362). 
    Tuttavia,  ad  avviso  del  Collegio,  la  questione   dev'essere
riesaminata, in considerazione sia della  successiva  evoluzione  del
diritto vivente, sia dell'assenza di precedenti specifici della Corte
costituzionale riguardanti la questione dell'unicita' del grado nella
giurisdizione amministrativa del Tribunale superiore, sia perche' nel
citato precedente del Tribunale  superiore  la  questione  era  stata
proposta  esclusivamente  nei  termini  di  una  diretta   violazione
dell'art.  125   (interpretato   peraltro   in   senso   estremamente
restrittivo, escludendo cioe' che il riferimento  ivi  presente  agli
«organi di giustizia amministrativa di primo grado»  fosse  idoneo  a
comprendere il Tribunale superiore e quindi anche controversie aventi
la medesima natura di quelle attribuite al  plesso  TAR-Consiglio  di
Stato); e comunque senza esaminare il profilo della  irragionevolezza
e della disparita' di trattamento delle  controversie  amministrative
attribuite al Tribunale superiore rispetto alle analoghe controversie
attribuite  al  plesso  TAR-Consiglio  di  Stato,  per   la   mancata
previsione solo nelle prime del  doppio  grado  di  giurisdizione  di
merito. 
    II.4. Come si e' osservato, l'orientamento seguito dal  Tribunale
superiore nel 1993 si  basa  sull'assunto  che  il  doppio  grado  di
giurisdizione  sia   previsto   unicamente   con   riferimento   alla
giurisdizione amministrativa generale o «ordinaria» (TAR-Consiglio di
Stato). Tuttavia,  sebbene  nella  giurisprudenza  costituzionale  si
ritrovino sporadici precedenti che  accostano  l'art.  125  Cost.  al
plesso TAR-Consiglio di Stato, si ritiene che queste  precedenti  non
facciano escludere l'applicabilita' in  via  diretta  della  suddetta
disposizione costituzionale  alla  giurisdizione  amministrativa  del
Tribunale superiore ne' la  possibilita'  di  invocare  la  normativa
sulla   giurisdizione   giurisdizione   amministrativa   generale   o
«ordinaria» (TAR-Consiglio di Stato) quale tertium  comparationis  ai
fini   dell'estensione   del   doppio   grado   alla    giurisdizione
amministrativa del Tribunale superiore. 
    Tali precedenti (tra i quali le sentenze costituzionali n. 62 del
1981 e n. 301 del 1986), infatti, si  riferiscono  prevalentemente  a
giudizi pendenti dinanzi alla giurisdizione ordinaria,  nella  quale,
come e' noto, il doppio  grado  di  giurisdizione  non  ha  copertura
costituzionale (ex plurimis, Corte costituzionale  n.  34  e  58  del
2020). Per quanto riguarda la sentenza n. 52 del 1984, che riguardava
i giudizi di unico grado dinanzi alla  Corte  dei  conti  in  materia
pensionistica dei dipendenti dello Stato, questa non sembra utile per
sostenere una opposta opzione ermeneutica, sia perche' superata dalla
successiva introduzione  dell'appello  anche  in  tali  giudizi,  sia
perche' si tratta di materia non  amministrativa  in  senso  proprio,
avendo ad oggetto diritti soggettivi  e  non  interessi  legittimi  e
regolata  in  ambito  processuale  da  un  rito  diverso  da   quello
amministrativo proprio dei giudizi presso il  TAR,  il  Consiglio  di
Stato e il Tribunale superiore (nelle controversie  di  cui  all'art.
143 del regio decreto n. 1775 del 1933 trova applicazione  il  codice
del processo amministrativo, in forza del  rinvio  operato  nell'art.
208 del medesimo regio decreto - per tutte cfr. Corte di  cassazione,
Sezioni unite civili, 31 maggio 2023, n. 15281; 13 ottobre  2017,  n.
24146 - salve specifiche disposizioni processuali  relative  al  rito
delle acque, caratterizzato da limitate peculiarita', tra le quali la
fase monocratica davanti al Giudice  delegato  all'istruttoria  e  il
particolare rimedio della rettificazione). 
    Inoltre, il testo della Costituzione,  nelle  disposizioni  sulla
magistratura, e in particolare  sulla  giurisdizione  amministrativa,
non si riferisce al solo  Consiglio  di  Stato  ma  anche,  in  senso
estensivo, agli «altri organi di giustizia amministrativa» (art. 103,
comma 1, Cost.), con una formula certamente  idonea  a  ricomprendere
anche il Tribunale superiore nell'esercizio della  sua  giurisdizione
diretta, ai sensi dell'art. 143 del regio decreto n. 1775  del  1993;
formula  che  si  ritrova,  in  termini   sostanzialmente   identici,
nell'art. 125  Cost.,  che  attribuisce  agli  «organi  di  giustizia
amministrativa...»   da   istituire   nelle   regioni   la   funzione
giurisdizionale amministrativa di primo grado. 
    II.5. La questione del  doppio  grado  della  giurisdizione,  non
prevista nelle materie di  giurisdizione  amministrativa  diretta  ex
art. 143 del regio decreto n. 1775 del 1933, dovrebbe essere valutata
considerando  i  caratteri  attuali  (coerenti  con  le  origini)  di
siffatta giurisdizione del Tribunale superiore, che confermano  senza
dubbio la sua piena  omogeneita'  alla  giurisdizione  amministrativa
generale o «ordinaria». 
    Il Tribunale superiore ebbe  a  sostituire  la  quarta  e  quinta
sezione (anche per il merito) del Consiglio di  Stato  nella  materia
delle acque (anche per questo  -  e  per  la  presenza  paritaria  di
consiglieri di Stato e di cassazione nel collegio, oltre che  per  la
presenza  di  un  esperto  tecnico  - esso  e'  considerato   giudice
amministrativo «specializzato»: ex  plurimis,  Cass.,  Sezioni  unite
civili, 19 aprile 2013, n. 9534; 20 giugno 2012, n. 10148; 21 ottobre
2009, n. 22237); esercita una giurisdizione generale di  legittimita'
(e in alcuni casi anche di merito) come  i  Tribunali  amministrativi
regionali e il Consiglio di Stato; la stessa composizione attuale del
collegio giudicante del Tribunale superiore con l'intervento di sette
votanti  (nelle   controverse   amministrative)   rispecchia   quella
originaria del Consiglio di Stato (art. 43 del regio decreto n.  1054
del 1924); come si e' detto, nelle predette controversie ex art.  143
del regio decreto del 1933 il Tribunale superiore applica  le  stesse
norme del codice del processo amministrativo (oltre alle stesse norme
amministrative rilevanti sul piano sostanziale, a partire dalla legge
n. 241 del 1990 sul procedimento e sul provvedimento amministrativo),
e'  anch'esso  giudice  degli   interessi   legittimi   ed   esercita
tendenzialmente  gli  stessi  poteri   dei   giudici   amministrativi
«ordinari». 
    Ad analoga  conclusione  si  dovrebbe  giungere  pur  volendo  in
ipotesi configurare il Tribunale superiore, in senso  unitario,  come
organo giurisdizionale appartenente alla giurisdizione  ordinaria  in
ogni tipologia di giudizio, ipotesi cui, peraltro, osterebbe il fatto
di non essere menzionato nell'ordinamento giudiziario, ne' sottoposto
- come organo - al potere regolatorio del Consiglio  Superiore  della
magistratura o del Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione.
Tale configurazione, infatti, non muterebbe la natura  amministrativa
delle controversie di cui al citato  art.  143  - aventi  ad  oggetto
posizioni  di  interesse  legittimo  - ne'  il  rito   amministrativo
applicabile. 
    II.6. Un argomento  storico-sistematico  conferma  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale qui proposto. 
    Occorre risalire al 1916 quando (con d.lgt. 20 novembre 1916,  n.
1664) fu costituito  un  unico  organo  (il  «Tribunale  delle  acque
pubbliche») avente sede in Roma,  competente  sull'intero  territorio
nazionale e sulla generalita' delle  situazioni  soggettive  (diritti
soggettivi  e  interessi  legittimi)  relative  alla   materia,   che
giudicava sempre in unico grado  di  merito.  L'intervento  normativo
suscito' critiche sia per l'unicita' della sede giudiziaria  sia  per
l'unicita' del grado di giudizio,  che  indussero  il  legislatore  a
intervenire con il regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n.  2161,  che
istitui'  i  Tribunali  territoriali  delle  acque   (successivamente
denominati «regionali») e introdusse il  doppio  grado  di  giudizio,
dinanzi   al   neo-istituito   Tribunale   superiore   delle   acque,
limitatamente alle controversie sui diritti soggettivi, mentre per le
controversie sugli  interessi  legittimi  che  precedentemente  erano
attribuite al Consiglio di Stato (e poi, in forza delle lettere d) ed
e) dell'art. 35 del d.lgt. n.  1664  del  1916,  al  Tribunale  delle
acque) era  (ed  e'  tuttora)  previsto  invece  un  unico  grado  di
giudizio. Come rilevato anche in dottrina, cio' si  spiegava  perche'
la tutela degli interessi legittimi era garantita in unico  grado  di
giudizio avanti al Consiglio di  Stato;  pertanto,  anche  la  tutela
sugli interessi legittimi nelle controversie  sulle  acque  pubbliche
doveva seguire la medesima sorte. Una diretta  conferma  di  cio'  e'
nella Relazione dell'Ufficio centrale del Senato del Regno  (relatore
Rolandi Ricci, in atti parlamentari, n. 316-A, 327-A e 416-A, p.  13,
legislatura XXIV - 1 sessione 1913-18), ove si evidenziava  che  solo
per le controversie sui diritti  soggettivi  appariva  «opportuno  il
doppio esame di merito» poiche'  per  i  ricorsi  prima  devoluti  al
Consiglio  di  Stato  «la  natura  e  i  confini  del   giudizio   di
legittimita' e dello speciale giudizio  di  merito  richiedono,  allo
stato attuale  della  legislazione  italiana,  che  esso,  come  gia'
dinanzi al Consiglio di Stato, e  come  ancor  oggi  per  ogni  altro
interesse legittimo, la cui tutela e' rimasta affidata  al  Consiglio
stesso, si esaurisca in un solo  stadio,  salvo  il  controllo  della
corte regolatrice delle competenze nella sola ipotesi di incompetenza
o  di  eccesso  di  potere».  La  dottrina  ha  evidenziato  in  modo
condivisibile  come  la  tutela   giurisdizionale   sugli   interessi
legittimi  in  materia  di  acque  pubbliche   fosse   stata   tarata
conformemente allo stato della legislazione allora vigente, nel senso
che la tutela sugli  interessi  legittimi  nelle  controversie  sulle
acque seguiva (e doveva seguire) la  medesima  sorte  (della  tutela)
degli interessi  legittimi  dinanzi  al  Consiglio  di  Stato,  nella
consapevolezza che al mutare della  legislazione  si  sarebbe  dovuto
mutare  anche  la  modalita'  della  tutela  in  materia   di   acque
(esemplificativa di un simile approccio e' la sentenza costituzionale
n. 42 del 1991, sulla quale infra). 
    Il  mutamento  e'  avvenuto  con  l'istituzione   dei   Tribunali
amministrativi regionali nel 1971, in attuazione dell'art. 125 Cost.,
che ha  introdotto  i  due  gradi  di  giudizio  davanti  al  giudice
amministrativo, rendendo  costituzionalmente  disarmonica  l'unicita'
del  grado  di   giudizio   che   e'   rimasta   nelle   controversie
amministrative nella materia delle acque. 
    E' significativo che il Codice del processo amministrativo  abbia
dovuto prevedere espressamente la  salvezza  delle  attribuzioni  del
Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 133, comma 1, lettera
b) in materia di concessioni e lettera f) in materia  urbanistica  ed
edilizia), poiche', altrimenti, tali attribuzioni sarebbero rientrate
naturaliter nella giurisdizione del plesso TAR-Consiglio di Stato. 
    Nel diritto vivente e' acquisito che «l'unicita' e  l'unitarieta'
della tutela  degli  interessi  legittimi  costituisce  un  principio
generale della giurisdizione di ogni giudice amministrativo e  quindi
anche del Tribunale superiore delle acque pubbliche» (Cass.,  Sezioni
unite  civili,  19  aprile  2013,  n.   9534).   L'evoluzione   della
giurisdizione  delle  acque  e'   avvenuta   storicamente,   in   via
giurisprudenziale, a specchio di quella amministrativa  generale:  un
vero e proprio  recepimento  progressivo  degli  istituti  tipici  di
quest'ultima, che ha consentito di ammettere,  dinanzi  al  Tribunale
superiore,  l'azione  risarcitoria  (Cass.,  Sez.  unite  da   ultimo
citate), il giudizio di ottemperanza (Trib. sup., 20 gennaio 1995, n.
7), il giudizio sul silenzio (Trib. sup. 12 settembre 2014, n.  186),
il ricorso per motivi  aggiunti  (Cass.,  Sezioni  unite  civili,  27
febbraio 2008, n. 5080)  e  persino  il  doppio  grado  della  tutela
cautelare (Trib. sup. 28 maggio 2001, n. 178). 
    II.7. Nell'ambito della giurisdizione amministrativa  generale  o
«ordinaria» la giurisprudenza costituzionale ha escluso la necessita'
del doppio grado esclusivamente in alcuni ricorsi in cui e'  prevista
la competenza del Consiglio di Stato in unico grado per l'adempimento
dell'obbligo  dell'autorita'   amministrativa   di   conformarsi   al
giudicato (sentenza n. 395 del 1988). Tale ipotesi normativa, invero,
non inficia il rilievo delle norme sulla giurisdizione amministrativa
generale come tertium comparationis, ai  fini  della  estensione  del
doppio  grado  di  giurisdizione  alle  controversie   amministrative
dinanzi      al      Tribunale      superiore. L'affermazione secondo
cui «nessun'altra norma della Costituzione  indica  il  Consiglio  di
Stato come giudice solo di secondo grado» (sentenza n.  395/1988)  si
giustifica  piuttosto  per   la   peculiarita'   dell'oggetto   della
giurisdizione (in unico grado) in questione che e' limitata a ipotesi
del tutto residuali (in alcuni casi di ottemperanza: cfr. attualmente
l'art.  113,  primo  comma,  in  relazione  all'art.   112,   secondo
comma, lettere a) e b), del Codice del processo  amministrativo)  che
non snaturano la configurazione del Consiglio di  Stato  come  organo
giurisdizionale di appello, mentre la giurisdizione  in  unico  grado
del Tribunale superiore riguarda la totalita' delle controversie (non
solo quelle in ottemperanza) ad esso devolute nell'ambito  della  sua
giurisdizione diretta. 
    La possibilita' di utilizzare la disciplina  relativa  al  plesso
Tar-Consiglio di Stato come tertium comparationis  nelle  valutazioni
di  legittimita'  costituzionale  della  disciplina   relativa   alla
giurisdizione  diretta  del   Tribunale   superiore,   e'   affermata
espressamente dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.  42  del
1991, di cui si riportano  i  seguenti  passaggi  argomentativi:  «Va
ricordato che, nella materia delle acque pubbliche, i rimedi  avverso
gli atti amministrativi  illegittimi  sono  stati  disciplinati,  nel
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in conformita' al  sistema -
all'epoca  vigente  -  dettato,  per  la  giurisdizione  generale  di
legittimita' degli atti amministrativi, dal testo unico  delle  leggi
sul Consiglio di Stato (regio decreto 26 giugno 1924,  n.  1054),  il
cui art. 34 poneva la regola della  definitivita'  del  provvedimento
come presupposto per l'accesso alla tutela giurisdizionale. 
    Difatti, la disciplina dettata per  il  Consiglio  di  Stato,  in
quanto diretta a regolare  una  giurisdizione  generale,  non  legata
cioe' ad una determinata materia,  e'  stata  sempre  considerata  il
prototipo del sistema di giustizia amministrativa. Ed e'  per  questa
ragione che il  legislatore  ha  uniformato  ad  essa  la  disciplina
speciale,   in   materia   di   acque   pubbliche,   non   ravvisando
evidentemente, in ragione della  specialita'  della  materia,  alcuna
ulteriore esigenza di differenziazione oltre quella della  diversita'
della sede giudiziaria. In tale ordine  di  idee  l'art.  105,  terzo
comma, del testo unico del 1933, n. 1775 - richiamato, nell'ordinanza
di rinvio, quale norma regolante la fattispecie oggetto del  giudizio
a quo - ha stabilito che, avverso i  provvedimenti  dell'Ufficio  del
Genio civile, e' ammesso ricorso gerarchico al  Ministro  dei  lavori
pubblici e l'art. 143, primo comma, del testo unico stesso (cioe', la
norma espressamente impugnata) ha attribuito al  Tribunale  superiore
delle  acque  pubbliche   la   cognizione   dei   ricorsi   in   sede
giurisdizionale solo avverso i provvedimenti definitivi. Con la legge
6 dicembre 1971, n. 1034,  istitutiva  dei  tribunali  amministrativi
regionali, le condizioni per l'accesso al giudice amministrativo,  in
sede di giurisdizione generale di legittimita', cioe' nel sistema che
costituisce il prototipo, sono  state  modificate,  avendo  la  legge
citata previsto all'art. 2 - invocato dal giudice a quo come  tertium
comparationis -  la  possibilita'  del  ricorso  diretto  al  giudice
amministrativo  contro  atti  e  provvedimenti  emessi  dagli  organi
periferici  dello  Stato,  senza  piu'  condizionare  il  ricorso  al
requisito della definitivita' dell'atto amministrativo impugnato. 
    Conseguentemente, l'art. 20,  della  legge  del  1971,  n.  1034,
anch'esso  invocato  come  tertium  comparationis,  nell'intento   di
evitare che l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale  possa  comunque
essere  ostacolato   dalla   preventiva   proposizione   di   ricorsi
amministrativi, ha stabilito che, nei  casi  in  cui  contro  atti  o
provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato sia  presentato
ricorso in via gerarchica, il  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale e' proponibile contro la decisione sul  ricorso  gerarchico
ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se,  nel  termine
di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e
notificato la decisione all'interessato. 
    La  cennata  modifica  della  disciplina  generale,  rispetto  al
precedente sistema, e' confermata dall'art. 6 del d.P.R. 24  novembre
1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi), il quale dispone che, decorso il termine di  novanta
giorni dalla data di presentazione del  ricorso  senza  che  l'organo
adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a
tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato  e  esperibile
il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente. 
    Affermato  il  principio   della   facoltativita'   dei   ricorsi
amministrativi e  venuta  meno  nel  sistema  generale  di  giustizia
amministrativa la regola della definitivita', non puo'  giustificarsi
il mantenimento di questa regola per i ricorsi al Tribunale superiore
delle acque, una  volta  che  il  legislatore  ha  ritenuto,  in  via
generale, piu' confacente alle esigenze della tutela  del  cittadino,
nei confronti degli atti amministrativi illegittimi, la  possibilita'
di accesso diretto alla tutela giurisdizionale  senza  la  necessaria
intermediazione, prima prevista, del ricorso amministrativo. Cio' non
senza considerare che il condizionamento, nella specie,  del  ricorso
giurisdizionale al  preventivo  esperimento  del  ricorso  gerarchico
impedisce, prima della definizione di questo rimedio, la possibilita'
della tutela cautelare, sotto la forma della sospensione  - da  parte
del giudice - degli  atti  emanati  dall'ufficio  del  genio  civile,
tutela che, invece, una volta ammessa nei confronti della generalita'
degli atti amministrativi, non potrebbe essere  limitata  per  questa
particolare categoria di atti, se non in presenza di una  ragionevole
giustificazione in ordine alla diversita' di trattamento (sentenza n.
284 del 1974). 
    La specialita' della materia, se puo' giustificare l'attribuzione
ad un giudice specializzato: 
      quale e' il Tribunale superiore delle acque pubbliche,  in  una
sua peculiare composizione; 
      del  sindacato  giurisdizionale   sugli   atti   amministrativi
concernenti la materia  stessa,  non  giustifica  invece  una  tutela
giurisdizionale differenziata, quanto alle modalita' ed ai contenuti,
in presenza di situazioni soggettive di identica natura (sentenza  n.
190 del 1985)» (punti 2.1. e 2.2. del Considerato in diritto). 
    Nella  stessa  sentenza  la  Corte,  respingendo  la  tesi  della
diversita' di  disciplina  ovvero  della  specialita'  del  Tribunale
superiore avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato  (secondo  la
quale «la diversita' delle situazioni poste a raffronto - in un caso,
giurisdizione  accentrata   e   in   unico   grado   e,   nell'altro,
giurisdizione decentrata e strutturata in doppio grado - dimostra  la
non arbitrarieta' della differente disciplina»: punto 2 del  Ritenuto
in fatto), ha chiarito che «[u]na volta che  il  ricorso  dinanzi  al
giudice amministrativo di legittimita' e'  stato  ammesso  anche  nei
confronti di provvedimenti non definitivi, l'esigenza di  uniformita'
della tutela, in ordine a situazioni soggettive di  identica  natura,
teste'  posta  in  risalto,  non  puo'  non  condurre  percio'   alla
declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.  143,  primo
comma, del testo unico sulle acque approvato  con  regio  decreto  n.
1775 del 1933, nella parte in cui prevede che il ricorso al Tribunale
superiore  delle  acque  pubbliche  e'   ammesso   solo   avverso   i
provvedimenti definitivi» (sentenza 42 del 1991,  punto  2.2,  ultimo
paragrafo). 
     In effetti, come e' stato rilevato anche in dottrina,  e'  arduo
dimostrare che i profili di specialita' del Tribunale  superiore  che
non sussistono tra processo  amministrativo  e  rito  speciale  delle
acque per quanto riguarda l'instaurazione  del  processo,  sussistano
invece, e giustifichino l'elusione dell'art. 3 Cost. e della garanzia
del doppio grado, nel corso dello stesso giudizio. 
    In  accordo  con  la  dottrina,  il  Consiglio  superiore   della
magistratura non manco'  di  evidenziare  come  lasci  «indubbiamente
insoddisfatti l'esclusione del doppio grado  di  giurisdizione  nelle
materie di cui all'art. 143 del testo unico acque pubbliche...»  (nel
parere reso con deliberazione del 10 ottobre 2002  su  richiesta  del
Ministro della giustizia sul d.d.l. del  6  settembre  2002,  recante
abolizione dei  Tribunali  regionali  delle  acque  pubbliche  e  del
Tribunale superiore delle acque pubbliche). 
    II.8. - Una operazione ermeneutica simile a (e piu' incisiva  di)
quella qui proposta e' riferibile  alla  sentenza  n.  190  del  1985
(richiamata  dalla  citata  pronuncia  n.  42  del  1991)  per  avere
utilizzato come  tertium  comparationis  una  disposizione  di  legge
relativa alla  giurisdizione  ordinaria  (art.  423,  secondo  comma,
c.p.c.)  per  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale   di   una
disposizione (art. 21, ultimo comma, della legge n.  1034  del  1971,
istitutiva  dei   TAR)   relativa   a   una   diversa   giurisdizione
(amministrativa  esclusiva),  al  fine  di  estendere   al   processo
amministrativo  (e  ai  dipendenti  pubblici)  le  tutele   cautelari
patrimoniali e d'urgenza gia' previste nel rito ordinario del  lavoro
a salvaguardia dei dipendenti privati ed eliminare la  differenza  di
trattamento tra dipendenti pubblici e privati riguardo alla tutela in
via cautelare e d'urgenza. 
    II.9. - In altra occasione,  la  Corte  ha  operato  una  diretta
equiparazione  tra  le  controversie   amministrative   devolute   al
Tribunale superiore (in cognizione diretta  ex  art.  143  del  regio
decreto n. 1775 del 1933)  e  quelle  attribuite  alla  giurisdizione
amministrativa «ordinaria»,  basando  la  distinzione  esclusivamente
sulla  specialita'  del  Tribunale  superiore  rispetto   al   plesso
ordinario TAR-Consiglio di Stato. Il Tribunale superiore e' un organo
«a composizione mista (magistrati della  giurisdizione  ordinaria  ed
amministrativa, esperti tecnici) previsto e  disciplinato  dal  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, [con] carattere di specialita', in
ragione  della  competenza  sulla  materia  trattata  [...]»,  avente
«cognizione  di  appello  [con  cinque  componenti]  in  ordine  alle
pronunce  dei  Tribunali   regionali   e   cognizione   diretta   per
l'impugnazione di  provvedimenti  in  materia  di  acque  [con  sette
componenti], altrimenti deferitili alla giurisdizione amministrativa»
(Corte  cost.  n.  118  del  1993;  sul  carattere  «speciale»  della
giurisdizione del Tribunale superiore  nelle  controversie  in  unico
grado cfr. anche Corte costituzionale n. 76 del 1961). 
    Tale rilievo non solo giustifica il  riferimento,  quale  tertium
comparationis, alla differente struttura (sotto il profilo del doppio
grado) del processo amministrativo «ordinario», ma costituisce  anche
un ulteriore motivo di  irragionevolezza  della  speciale  disciplina
impugnatoria  (in  unico  grado  di  merito)  riservata  alle  (sole)
controversie amministrative  devolute  al  Tribunale  superiore.  Se,
infatti, quando sono competenti i  Tribunali  regionali  delle  acque
pubbliche  (organi  della   giurisdizione   ordinaria   sui   diritti
soggettivi) e' previsto il doppio grado di giudizio (anche se per  la
giurisdizione ordinaria il principio non e' costituzionalizzato), non
e' chiaro  perche'  innanzi  al  Tribunale  superiore  quale  giudice
amministrativo, per il quale invece e' costituzionalizzato il  doppio
grado di giudizio, vi debba essere una tutela dimidiata,  il  che  si
traduce anche in una violazione dell'art. 113, secondo  comma,  Cost.
che non tollera limitazioni della tutela degli  interessi  legittimi,
con effetti negativi sulla effettivita' della tutela  giurisdizionale
(art. 24 Cost.). 
    II.10. - Date queste premesse e considerando «la  necessita'  che
le opposte posizioni del privato  e  della  pubblica  amministrazione
trovino la piu' piena e completa valutazione  da  parte  del  giudice
amministrativo» (Corte cost. n. 8 del 1982), e' da  ritenere  che  il
principio del doppio grado di giurisdizione (con la previsione di  un
organo giurisdizionale di primo grado e la  possibilita'  di  riesame
dei  provvedimenti  decisori  in  appello)  non  possa  non   trovare
applicazione   nei   riguardi   della   porzione   di   giurisdizione
amministrativa che si  svolge  presso  il  Tribunale  superiore,  nei
giudizi ex art. 143 del regio decreto n.  1775  del  1933.  Ne'  tale
conclusione sembra ostacolata dalla lettera dell'art. 125, che  anzi,
come si e' gia' osservato, facendo ampio riferimento agli «organi  di
giustizia  amministrativa  di  primo  grado»,  non  dovrebbe   essere
restrittivamente   intesa   come   mero   richiamo    ai    tribunali
amministrativi regionali, dal momento che non tutte  le  controversie
amministrative   appartengono   alla   giurisdizione   amministrativa
generale o «ordinaria» (e si osservi, altresi', che anche l'art. 103,
primo  comma,  Cost.  rimanda  ad  «altri  organi   della   giustizia
amministrativa» diversi dal  Consiglio  di  Stato,  tra  i  quali  e'
incluso, «in posizione eminente» secondo una  dottrina  classica,  il
Tribunale superiore). 
    II.11. - La mancanza di un primo grado, e  quindi  di  un  doppio
grado «di merito» in cui il Tribunale superiore (o  il  Consiglio  di
Stato) assumerebbe il ruolo di giudice d'appello,  non  sembra  possa
essere surrogata dalla previsione  del  ricorso  alle  Sezioni  unite
della Corte di cassazione (ex art. 201 del regio decreto n. 1775  del
1933 che lo consentiva  «soltanto  per  incompetenza  ed  eccesso  di
potere giurisdizionale», ma oggi proponibile per tutti  i  motivi  di
cui all'art.  360  codice  di  procedura  civile  a  seguito  di  una
complessa interpretazione «adeguatrice»  delle  Sezioni  unite,  cfr.
Corte costituzionale n. 247 del 1995). 
    Pur non volendo accedere alla tesi di  una  autorevole  dottrina,
che attribuisce all'art. 125 Cost. un carattere pervasivo e  generale
di tutto il sistema processuale  e  vede  in  esso  una  applicazione
dell'art. 24 Cost. che, riferendo l'inviolabilita'  della  difesa  ad
«ogni stato e grado del giudizio», sembra considerare la presenza del
gravame di merito come una condizione normale  in  tutti  i  tipi  di
giurisdizione, dovrebbe considerarsi, limitatamente alle controversie
amministrative  di  legittimita'  per  le  quali  l'art.  125   Cost.
garantisce il doppio grado di giudizio, che  solo  l'appello  implica
una  cognitio   causae   tendenzialmente   piena   e   puo'   evitare
l'immodificabilita' della decisione  assunta  dal  giudice  di  primo
grado sotto il  profilo  fattuale  (dovendosi  anche  considerare  la
limitazione del controllo cassatorio sulla motivazione delle sentenze
a seguito della riforma processuale intervenuta sul  n.  5  dell'art.
360 codice di procedura civile, con decreto-legge  n.  83  del  2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012). 
    L'art. 111, comma 7, Cost.,  al  quale  e'  stato  ricondotto  il
ricorso per cassazione avverso le sentenze del  Tribunale  superiore,
configura un mezzo di impugnazione che ha ad oggetto sentenze,  cioe'
provvedimenti  che  definiscono  il  giudizio  di  merito,  sia  esso
strutturato  in  un  unico  grado  (come  sarebbe  costituzionalmente
possibile per le controversie che non rientrano  nella  giurisdizione
amministrativa e che  pertanto  non  sono  coperte  dalla  previsione
dell'art. 125  Cost.),  sia  esso  incentrato  sul  doppio  grado  di
giudizio (come di regola  previsto  nel  processo  amministrativo  e,
invero, anche nel sistema delle impugnazioni  nel  processo  civile).
Per un verso, quindi, l'art. 111 Cost. non si occupa della  struttura
del processo dal quale scaturisce la sentenza oggetto del ricorso per
cassazione; per altro verso, il ricorso per cassazione non  configura
un mezzo impugnatorio equiparabile o sovrapponibile all'appello (come
«cognizione di merito»: Corte costituzionale n. 62 del 1981), che  e'
l'unico strumento idoneo a garantire  un  vaglio  approfondito  sulle
questioni fattuali e specialistiche. 
    Del resto,  una  ipotetica  mutazione  delle  funzioni  Corte  di
cassazione da giudice di legittimita' a giudice di merito sarebbe «in
palese  contrasto  con   quanto   stabilito   dall'art.   111   della
Costituzione,  che,  al  penultimo  comma,  dispone  che  "contro  le
sentenze  e  contro  i  provvedimenti   sulla   liberta'   personale,
pronunciati dagli organi  giurisdizionali  ordinari  o  speciali,  e'
sempre ammesso  ricorso  in  Cassazione  per  violazione  di  legge"»
(messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 20 gennaio
2006). 
    II.11.1. - Peraltro, in conseguenza della  realizzata  estensione
del sindacato cassatorio sulle sentenze del Tribunale superiore nelle
controversie di cui all'art. 143 regio decreto del 1933, e' diventato
concreto e grave il rischio del  formarsi  di  due  parallele  e  non
comunicanti nomofilachie del Consiglio di  Stato  e  della  Corte  di
cassazione, riguardanti controversie di natura amministrativa  aventi
ad oggetto identiche situazioni di interesse legittimo  nella  stessa
materia, tenuto conto delle interferenze  (ad  esempio,  in  tema  di
energia)  e  della  sovrapposizione  per  inclusione  della   materia
dell'acqua per come disciplinata  nel  regio  decreto  del  1933  (in
relazione alle competenze del Tribunale superiore ai sensi  dell'art.
143) nella piu' vasta  materia  dell'ambiente  e  del  paesaggio.  La
materia dell'energia, ad esempio, e' attribuita - di  regola  -  alla
giurisdizione esclusiva dei Tribunali amministrativi regionali  nelle
«controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle  procedure
e ai provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  concernenti  la
produzione di energia, ivi  comprese  quelle  inerenti  l'energia  da
fonte nucleare, i rigassificatori, i  gasdotti  di  importazione,  le
centrali termoelettriche  e  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
trasporto [...]» (art. 133, comma 1, lettera o),  cod.  proc.  amm.),
dalle quali sono escluse le sole controversie (sulle concessioni)  in
tema di energia  idroelettrica  (cfr.  anche  l'art.  133,  comma  1,
lettera z-quinquies, cod. proc. amm.  che  prevede  la  giurisdizione
esclusiva  sulle  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei   settori
dell'energia). 
    Con  riguardo  ad  altri  aspetti,  la  progressiva  integrazione
funzionale tra la materia disciplinata nel testo unico del 1933 e  le
materie  dell'ambiente  (Codice  dell'ambiente  di  cui  al   decreto
legislativo n. 152  del  2006)  e  del  paesaggio  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  n.  42  del
2004, cfr. art. 142) costituisce esito della interrelazione  tra  gli
ecosistemi terrestri e acquatici, testimoniata  dall'introduzione  di
una concezione unitaria della gestione delle risorse idriche ad opera
gia' delle leggi n. 18 maggio 1989, n. 183 (Norme  per  il  riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e 5 gennaio  1994,
n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche, cd. legge  Galli).
Quest'ultima  stabili'  che  «qualsiasi  uso  delle  acque»   dovesse
salvaguardare le «aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale» (art. 1, secondo  comma),
cui fece seguito l'affermazione della  Corte  secondo  cui  tutte  le
acque superficiali vadano protette a  garanzia  di  «uno  dei  valori
fondamentali dell'uomo (e delle  generazioni  future)  all'integrita'
del  patrimonio  ambientale»  (sentenza  n.  419  del  1996),  con  i
successivi riferimenti al Codice dell'ambiente (ex  plurimis,  n.  93
del 2017, n. 142 del 2010, n. 246 del 2009) e al Codice del paesaggio
(ex plurimis, sentenze n. 201 del 2021, n. 66 del 2018).  Gran  parte
della normativa sulle acque (ad es., la direttiva  quadro  2000/60/CE
per l'azione comunitaria in materia di acque) e' stata adottata sulla
base dell'art. 192 Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(gia' 175 TCE) riguardante la materia dell'ambiente  (cfr.  anche  la
Convenzione di Aarhrus ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108,  e
sottoscritta dall'Unione europea nel  1998  che  ne  ha  recepito  le
disposizioni nel c.d. regolamento Aarhus). 
    L'impianto originario del regio decreto  n.  1775  del  1933  era
costruito attorno a una disciplina della risorsa  idrica  (come  bene
economico) prevalentemente orientata a soddisfare le  esigenze  della
produzione energetica, e  in  particolare  di  quella  idroelettrica.
Tuttavia, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza  n.  57
del 2026), «mentre il  testo  unico  del  1933  s'incentrava  su  una
regolazione  delle  risorse  idriche  finalizzata  prevalentemente  a
soddisfare le esigenze della  produzione  di  energia  elettrica,  il
decreto legislativo n. 152 del 2006 ha  attribuito  rilievo  primario
alla tutela delle acque  per  il  profilo  ambientale».  In  effetti,
l'evoluzione normativa  ha  profondamente  modificato  l'impostazione
originaria che ispirava il testo unico  del  1933,  introducendo  una
concezione unitaria della gestione delle risorse idriche, nella quale
lo sfruttamento produttivo dell'acqua e' subordinato alle esigenze di
tutela  dell'ecosistema,  nell'ambito  di  un  sistema  integrato  di
protezione  dell'ambiente,  comprensivo  della  biosfera,  dei  corpi
idrici e  del  paesaggio,  volto  a  garantire  standard  uniformi  e
inderogabili sull'intero territorio nazionale,  in  coerenza  con  la
concezione dell'ambiente  consacrata  dal  novellato  art.  9,  terzo
comma, Cost. («La Repubblica tutela l'ambiente,  la  biodiversita'  e
gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni») e con
il riparto delle competenze delineato dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. sulla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei
beni culturali». 
    In altri termini, la disciplina del regio  decreto  n.  1775  del
1933 ha progressivamente perduto la  propria  autonomia  sistematica,
operando in funzione ancillare e servente  rispetto  alle  discipline
dell'ambiente e del paesaggio che ne orientano l'interpretazione e ne
condizionano l'applicazione (si pensi  alle  valutazioni  di  impatto
ambientale e alle autorizzazioni  paesaggistiche  occorrenti  per  la
realizzazione  degli  impianti  idroelettrici,  ecc.),  con  evidenti
ricadute sul piano della tutela giurisdizionale e della  nomofilachia
che e' attualmente ripartita tra piu' Corti - il Consiglio  di  Stato
prevalentemente (anche in sede di giurisdizione esclusiva: cfr.  art.
133,  comma  1,  lettera  s),  cod.  proc.  amm.  in  tema  di  danno
ambientale)  e  le  Sezioni   Unite   della   Corte   di   cassazione
limitatamente  alla  impugnazione  delle   sentenze   del   Tribunale
superiore  -  sulle  medesime  situazioni  giuridiche  soggettive  di
interesse legittimo e, soprattutto, nella stessa materia  ambientale.
Anche per  questi  profili  appare  evidente  l'incongruenza  di  una
visione  del  ricorso  per  cassazione  come  surrogato  dell'appello
mancante nel sistema giurisdizionale delle acque pubbliche. 
    La previsione del  ricorso  per  cassazione  non  appare  idonea,
quindi, anche dal punto di vista poc'anzi considerato, a integrare il
rispetto del precetto  costituzionale  cristallizzato  nell'art.  125
Cost. 
    II.12. - Non sembrano condivisibili nemmeno quelle  tesi  che  si
basano sui profili di «specialita'» del Tribunale superiore  e  delle
controversie amministrative  ad  esso  devolute  per  cristallizzarne
l'assetto e le funzioni sia perche'  le  giurisdizioni  speciali  non
sfuggono, pur essendo coperte dalla VI  disposizione  transitoria,  a
qualunque giudizio di costituzionalita'  anche  per  quanto  riguarda
l'effettivita' del diritto di difesa (sentenza n. 92 del  1962),  sia
perche' il Tribunale superiore «non  e'  avulso  dalla  articolazione
complessiva  del  sistema  organizzativo   ed   ordinamentale   della
giurisdizione» (sentenza n. 118 del 1993). 
    L'argomento della specialita'  richiede  certamente  una  attenta
valutazione.  La  specialita',   tuttavia,   sollecita   sempre   una
giustificazione apprezzabile sul piano costituzionale, in particolare
non potendo prescindersi dal confronto col principio di  uguaglianza.
Pertanto, dovrebbe essere rappresentata solo come soluzione ultima. 
    Invero, i profili di  specialita'  che  potrebbero  astrattamente
essere prospettati non trovano una reale  giustificazione  sul  piano
costituzionale, come  si  cerchera'  di  evidenziare,  e  quindi  non
possono essere  invocati  per  mantenere  intatta  la  struttura  del
processo (in unico grado) presso il Tribunale superiore,  tanto  piu'
che nel nostro  ordinamento  il  doppio  grado  di  giurisdizione  e'
previsto in tutte le altre giurisdizioni (cosiddette) speciali (oltre
a quella amministrativa generale, nelle giurisdizioni della Corte dei
conti, tributaria, militare e degli usi civici). 
    Non si puo' non considerare che il Tribunale superiore  e'  stato
interessato   da   limitati   interventi   correttivi   della   Corte
costituzionale (sentenze n. 305 e n. 353 del 2002; n. 223  del  1993,
n. 42/1991), ma non e' stato sottoposto a una effettiva revisione  da
parte del  legislatore  ai  fini  del  suo  adeguamento  ai  principi
costituzionali,  in   quanto   organo   di   giurisdizione   speciale
preesistente  alla  Costituzione   (VI   disposizione   transitoria),
revisione (che si ritiene)  necessaria  per  il  suo  essere  giudice
amministrativo  in  unico  grado  nonche'   per   ulteriori   profili
problematici:  si  pensi  all'assenza  di  un  apposito   organo   di
autogoverno -  che  «[deve]  comunque  esserci  [...]  per  tutte  le
giurisdizioni speciali [...]» (sentenza n. 16 del 2011, punto  2  del
Considerato in diritto; cfr. anche le sentenze n. 87 del  2009  e  n.
266 del 1988) a garanzia della indipendenza e autonomia organizzativa
del giudice (art. 108, secondo comma, Cost.) - nonche' alle  anomalie
ordinamentali che  lo  caratterizzano  e  ne  condizionano  l'operato
(trattasi di un organo giurisdizionale senza magistrati  in  organico
ad esclusione del presidente, che dipende per  il  suo  funzionamento
dalla provvista dei magistrati da parte di  altri  organi  giudiziari
presso i quali restano incardinati a tutti gli effetti e continuano a
svolgere la loro attivita' prevalente). 
    II.13. - Inoltre, e' pur vero che  le  controversie  devolute  al
Tribunale superiore presentano solitamente contesti ad alto contenuto
tecnico e che anche questo, storicamente, ha indotto il legislatore a
istituire il Tribunale superiore come organo giurisdizionale  ad  hoc
avente, per la peculiare composizione  del  collegio,  una  specifica
attitudine alla  valutazione  dell'attendibilita'  e  della  coerenza
delle valutazioni tecnico-scientifiche svolte  dalle  amministrazioni
competenti. Tuttavia,  pur  non  volendo  considerare  che  anche  le
controversie incardinate presso i Tribunali amministrativi  regionali
e il Consiglio  di  Stato  impongono  sovente  complesse  valutazioni
tecniche, e  nondimeno  i  collegi  non  comprendono  la  figura  del
tecnico, tali ragioni di  specialita'  non  sembrano  comunque  poter
giustificare, sul piano costituzionale, la  mancata  istituzione  «di
organi  di  giustizia  amministrativa  di   primo   grado»   per   le
controversie amministrative  devolute  al  Tribunale  superiore,  non
essendo  riconducibili  ad  altri   principi   o   ad   altre   norme
costituzionali che limitino  l'ambito  del  significato  attribuibile
all'art. 125 Cost. e  ne  escludano  ogni  riferimento  al  Tribunale
superiore. Si  puo'  riprendere,  pertanto,  quanto  affermato  nella
richiamata sentenza n. 42 del 1991, ossia che la  «specialita'  della
materia,  se  puo'  giustificare   l'attribuzione   ad   un   giudice
specializzato  -  quale  e'  il  Tribunale  superiore   delle   acque
pubbliche,  in  una  sua  peculiare  composizione  -  del   sindacato
giurisdizionale sugli  atti  amministrativi  concernenti  la  materia
stessa,   non   giustifica   invece   una   tutela    giurisdizionale
differenziata, quanto alle modalita' ed ai contenuti, in presenza  di
situazioni soggettive di identica natura», per concludere  nel  senso
che i plurimi profili di  specialita'  del  Tribunale  superiore  non
giustificano  l'inattuazione  del  principio  del  doppio  grado   di
giudizio nelle controversie amministrative  ex  art.  143  del  regio
decreto n. 1775 del 1933. 
    II.14. -  Sulla  necessaria  previsione  di  un  primo  grado  di
giudizio, come anche sulla articolazione  territoriale  degli  organi
giurisdizionali deputati a svolgerlo, non dovrebbe  influire  nemmeno
la specialita' della materia  delle  acque  pubbliche,  anche  quando
questa si presenta sotto diversi aspetti strettamente collegata  alla
materia dell'ambiente,  la  cui  tutela  «e'  nazionale  e  non  solo
regionale o locale» (sentenza n. 125 del 2025), come si evince  anche
dalla attribuzione allo Stato della competenza legislativa  esclusiva
(art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.).  Anche  per  questo
aspetto, peraltro, non si puo'  non  osservare  che  -  come  avviene
nell'ambito della giurisdizione amministrativa generale o «ordinaria»
- la eventuale rilevanza nazionale (e non solo  regionale  o  locale)
non incide sulla  ripartizione  territoriale  delle  controversie  in
primo grado (che  rimane,  in  linea  di  principio,  regolata  dagli
articoli 13 ss. del Codice del processo amministrativo). La rilevanza
sovraregionale o nazionale della materia non comporta necessariamente
l'accentramento  presso  un  unico  giudice  nazionale,  nemmeno  per
esigenze di uniformita' della giurisprudenza. Come e' stato affermato
dalla Corte con la sentenza  n.  174  del  2014,  con  riguardo  alla
compatibilita' con l'art. 125 Cost. delle  previsioni  di  competenza
funzionale accentrata presso il  Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio,  sede  di  Roma  (art.  135  del  Codice  del  processo
amministrativo), «con riferimento all'art. 125 Cost., le deroghe alla
ripartizione ordinaria della competenza  territoriale  devono  essere
valutate secondo un «criterio rigoroso» (sentenza n.  237  del  2007,
punto 5.3.1. del Considerato in diritto), essendo di  tutta  evidenza
che - laddove la  previsione  di  ipotesi  di  competenza  funzionale
inderogabile del Tribunale amministrativo regionale  Lazio,  sede  di
Roma, non incontrasse alcun limite - il principio  del  decentramento
della giustizia amministrativa e dell'individuazione del  giudice  di
primo  grado  sulla  base  del  criterio  territoriale,   a   livello
regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di  concreto
significato.  [...]  Tale  criterio  rigoroso  comporta   quindi   la
necessita' di «accertare che ogni deroga al  suddetto  principio  sia
disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da  un  idoneo
interesse pubblico (che non  si  esaurisca  nella  sola  esigenza  di
assicurare l'uniformita' della giurisprudenza sin  dal  primo  grado,
astrattamente   configurabile   rispetto   ad   ogni   categoria   di
controversie); che la medesima  deroga  sia  contraddistinta  da  una
connessione razionale rispetto al fine  perseguito;  e  che,  infine,
essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da  non  imporre
un irragionevole stravolgimento degli  ordinari  criteri  di  riparto
della competenza in materia di giustizia amministrativa» (sentenza n.
159 del 2014 -par.  3.4).  [...]  La  verifica  della  compatibilita'
costituzionale della  disposizione  impugnata,  in  applicazione  dei
criteri   sopra   esposti,   conduce   all'affermazione   della   sua
illegittimita', per contrasto  con  il  principio  dell'articolazione
territoriale della giustizia  amministrativa,  di  cui  all'art.  125
Cost. Le  controversie  previste  dalla  disposizione  impugnata  [si
trattava dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) cod.  proc.  amm.,
che devolveva alla competenza funzionale inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale Lazio, sede di Roma, le controversie  aventi
ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorita' di polizia  relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in denaro] attengono, infatti,  a  provvedimenti  emessi  non
gia' da un'autorita'  centrale,  ma  da  un'autorita'  periferica,  e
segnatamente dalla questura, competente al rilascio di autorizzazioni
ex art. 88 del regio decreto n. 773 del 1931. E' bensi' vero  che  le
controversie relative a tali provvedimenti possono presentare profili
di connessione con atti di autorita' centrali (e in  particolare  con
quelli emessi dall'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,
previsti dalla prima parte della stessa  lettera  q-quater  dell'art.
135, comma 1), ma cio' non esclude il carattere squisitamente  locale
degli interessi coinvolti nel provvedimento» (punti  3.3.,  3.3.1.  e
3.3.2. del Considerato in diritto). 
    Il rilievo assume  particolare  evidenza  nelle  controversie  in
materia di acque pubbliche, nelle quali i poteri amministrativi  sono
frequentemente imputati a soggetti territoriali - in primo  luogo  le
regioni,  ma  anche  enti  locali,  autorita'  di  bacino   e   altre
amministrazioni territorialmente competenti - e incidono su interessi
strettamente connessi a specifici contesti geografici,  ambientali  e
socio-economici. In tali materie, il collegamento  tra  giurisdizione
di primo  grado  e  territorio  non  risponde  a  una  mera  esigenza
organizzativa, ma costituisce uno strumento  funzionale  a  una  piu'
adeguata cognizione della fattispecie concreta, delle caratteristiche
del contesto locale e delle peculiarita'  dell'azione  amministrativa
esercitata. 
    In questa  prospettiva  l'attuale  configurazione  del  Tribunale
superiore come giudice di primo e unico grado - anziche', in ipotesi,
come giudice di appello rispetto a un previo livello di giurisdizione
territorialmente articolato -  determina  il  venir  meno  di  quella
relazione di prossimita' territoriale tra giudice, amministrazione  e
contesto fattuale della controversia, che  l'art.  125  Cost.  sembra
assumere come connotato ordinario  dell'assetto  della  giurisdizione
amministrativa di primo grado (come chiaramente si desume anche dalla
citata sentenza n. 174 del 2014). 
    La criticita' emerge con maggiore evidenza considerando  che  una
parte rilevante del contenzioso  attribuito  al  Tribunale  superiore
riguarda atti  regionali  o  localmente  radicati  -  concessioni  di
derivazione, provvedimenti sul demanio idrico, opere idrauliche, atti
autorizzatori  -  i  cui  effetti   sono   normalmente   circoscritti
territorialmente.  Ne  consegue  che  l'attribuzione   al   Tribunale
superiore della cognizione (come giudice di primo e unico  grado)  di
tutte le liti amministrative nella materia  delle  acque  non  sembra
trovare un autonomo fondamento nella natura  nazionale  della  tutela
ambientale.  Piuttosto,  essa  introduce  una   deroga   generale   e
strutturale   al   principio   di   territorialita'    del    giudice
amministrativo  di  primo  grado,  quale  ordinariamente  presupposto
dall'art.  125  Cost.   (come   interpretato   dalla   giurisprudenza
costituzionale in cui da tempo si e'  affermato  anche  il  principio
secondo cui gli organi di giustizia  amministrativa  di  primo  grado
previsti dall'art.  125  Cost.  vanno  ricondotti  direttamente  alla
funzione giurisdizionale, in quanto  «quei  collegi  giudicanti  sono
collegati, prima che alla regione come ente giuridico,  alla  regione
come entita'  territoriale  e  sociale  determinatasi  storicamente»:
sentenza 49 del 1968, punto 2  del  Considerato  in  diritto).  Sotto
questo aspetto, la  concentrazione  delle  controversie  devolute  al
Tribunale superiore dinanzi  a  un  organo  giurisdizionale  unico  a
competenza nazionale  presenta  un  elemento  di  potenziale  lesione
dell'art. 125 Cost. Tale assetto, infatti, si  discosta  dal  modello
ordinario della giustizia amministrativa, nel quale il primo grado e'
strutturalmente  radicato  sul  territorio  e  correlato   all'ambito
spaziale di esercizio del potere amministrativo. 
    In ogni caso,  va  rilevato  come  anche  in  queste  particolari
ipotesi di accentramento  della  competenza  territoriale  presso  un
unico giudice nazionale non e' messo in discussione  il  modello  del
doppio grado di giudizio. 
    II.15. - Le questioni di legittimita' costituzionali esposte, ove
accolte, prefigurano una pronuncia (di natura additiva)  dichiarativa
della  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  143,  primo  comma,
lettera a), del regio decreto n. 1775 del 1933, nella  parte  in  cui
non  prevede  un  primo  grado  di  giudizio  per   le   controversie
amministrative ivi contemplate. 
    Una pronuncia additiva nei predetti termini non parrebbe preclusa
dalla  sicura  esistenza   di   margini   di   discrezionalita'   del
legislatore, ne' sembrerebbe di ostacolo il profilarsi di  un  «vuoto
di  tutela  che  si   creerebbe   nell'attesa   dell'intervento   del
legislatore» (Corte cost. n. 138 del 2025). 
    Secondo la giurisprudenza della Corte, una volta riconosciuto  un
vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione,
tanto piu' se fondamentale (come il diritto alla  effettivita'  della
tutela giurisdizionale), «non puo' essere di ostacolo  all'esame  nel
merito della questione di legittimita'  costituzionale  l'assenza  di
un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al
rispetto della Costituzione, ancorche' si versi in materie  riservate
alla discrezionalita' del legislatore» (sentenza n. 62 del 2022).  La
Corte  ha  ribadito,  anche   in   tempi   recenti,   che   ai   fini
dell'ammissibilita' del giudizio costituzionale  e'  sufficiente  «la
presenza nell'ordinamento di una o piu' soluzioni "costituzionalmente
adeguate", che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con
la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del
2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99  e  n.  40  del
2019, n. 233 e n. 222 del  2018)»  (sentenza  n.  95  del  2022).  Ne
consegue che «l'assenza di una soluzione  a  rime  obbligate  non  e'
preclusiva di per se'  sola  dell'esame  nel  merito  delle  censure»
(sentenza n. 48 del 2021)» (sentenze n.  6  del  2024,  punto  4  del
Considerato in diritto e n. 138 del 2025, punto 2 del Considerato  in
diritto). Nello stesso senso, in precedenza, anche la sentenza n.  62
del  2022,  precisato  che  «[n]emmeno   la   pur   ampia   descritta
discrezionalita' del legislatore  in  materia  sfugge,  tuttavia,  ai
limiti  generali  del  rispetto   dei   canoni   di   non   manifesta
irragionevolezza e di necessaria  coerenza  rispetto  alle  finalita'
perseguite [...]», ha richiamato «la ormai copiosa giurisprudenza  di
questa Corte secondo  cui,  di  fronte  alla  violazione  di  diritti
fondamentali [...] non puo' essere di ostacolo all'esame  nel  merito
della questione di legittimita' costituzionale l'assenza di  un'unica
soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto
della Costituzione, ancorche' si  versi  in  materie  riservate  alla
discrezionalita'  del  legislatore.  Secondo  tale  orientamento,  la
"ammissibilita'  delle  questioni  di   legittimita'   costituzionale
risulta [...]  condizionata  non  tanto  dall'esistenza  di  un'unica
soluzione  costituzionalmente  obbligata,   quanto   dalla   presenza
nell'ordinamento di una o piu' soluzioni costituzionalmente adeguate,
che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la  logica
perseguita dal legislatore" [...].  In  tale  prospettiva,  onde  non
sovrapporre la propria discrezionalita' a quella del  Parlamento,  la
valutazione della Corte  deve  essere  condotta  attraverso  "precisi
punti di riferimento e soluzioni gia' esistenti" [..._1» (sentenza n.
63 del 2021; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 28 del 2022)»
(sentenza n. 62 del 2022, ai punti 6.1. e  7.1.  del  Considerato  in
diritto). 
    Si osservi, inoltre, che l'eventuale accoglimento della questione
di legittimita' sotto i profili sollevati con la  presente  ordinanza
non  sembra  poter  impedire  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  dell'intera  disciplina  posta   dalla   disposizione
censurata; e quindi anche dell'art. 143, primo comma,  lettere  b)  e
c), del regio decreto n. 1775  del  1933.  Considerato,  infatti,  il
vizio di costituzionalita' prospettato (il  contrasto  col  principio
del doppio grado di giurisdizione consacrato  dall'art.  125  Cost.),
non  residuerebbe  alcuna  ragione   costituzionale   per   mantenere
(formalmente) in vita  il  citato  art.  143  che,  per  come  inciso
dall'eventuale accoglimento, si rivelerebbe integralmente contrario a
Costituzione. In tale prospettiva, ferma restando la possibilita' per
il legislatore di intervenire in qualsiasi momento  per  individuare,
nell'esercizio della sua ampia  discrezionalita',  una  eventualmente
diversa configurazione  del  giudizio  in  questione,  «purche'  tale
scelta sia rispettosa dei principi costituzionali»  (sentenza  n.  39
del 2025) e quindi, nel caso di  specie,  del  principio  del  doppio
grado di giurisdizione per le controversie amministrative devolute al
Tribunale superiore, va sottolineato che sia una  pronuncia  additiva
che  si  limitasse  a  dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 143 nella parte in cui  non  prevede  il  doppio  grado  di
giudizio, sia  l'integrale  eliminazione  dell'art.  143  come  sopra
prospettato, non determinerebbero comunque una  situazione  di  vuoto
normativo. 
    Infatti,  l'ordinamento  processuale  consente   -   nell'una   e
nell'altra ipotesi - di evitare  qualsiasi  lacuna  (e  quindi  anche
qualsiasi  pregiudizio   al   diritto   di   difesa   e   di   tutela
giurisdizionale, di cui il principio del  doppio  grado  di  giudizio
costituisce specifico svolgimento), atteso che le  controversie  gia'
devolute alla cognizione diretta  e  in  unico  grado  del  Tribunale
superiore  potrebbero  essere  attribuite  -  anche   solo   per   lo
svolgimento del giudizio di primo grado - al  giudice  amministrativo
competente costituzionalmente sugli  interessi  legittimi,  cioe'  ai
Tribunali amministrativi regionali (nei quali  non  sarebbe  precluso
l'inserimento del membro tecnico,  a  norma  dell'art.  108,  secondo
comma, Cost.), trasformando il  Tribunale  superiore  in  giudice  di
appello nelle controversie di cui all'art. 143 del regio decreto  del
1933,  come  lo  e'  nelle  controversie   sui   diritti   soggettivi
(parallelamente a quanto gia' avvenuto con il Consiglio di  giustizia
amministrativa nella Regione Siciliana, diventato giudice di  appello
a seguito della istituzione dei Tribunali  amministrativi  regionali:
cfr. Corte costituzionale n. 61 del  1975).  Si  ritiene  che  questa
soluzione sarebbe costituzionalmente  adeguata  (se  non  obbligata),
cosi'  realizzandosi   una   naturale   riespansione   della   tutela
giurisdizionale  amministrativa   generale   o   «ordinaria»   e   la
concentrazione della tutela degli interessi legittimi  nella  materia
ambientale - almeno nel primo grado -  per  effetto  del  venir  meno
della giurisdizione (speciale) diretta e in unico grado del Tribunale
superiore.  E   tale   riespansione   sarebbe   ugualmente   adeguata
costituzionalmente - a seguito della integrale caducazione  dell'art.
143 - nel caso in cui si ritenesse di  individuare  come  giudice  di
appello il  Consiglio  di  Stato:  in  questa  ipotesi  il  Tribunale
superiore resterebbe  in  funzione  come  giudice  di  appello  sulle
sentenze dei Tribunali regionali delle acque. 
    II.16. - Per completezza occorre precisare che,  con  riferimento
alle norme della cui legittimita' costituzionale si  dubita,  non  e'
possibile  nemmeno  darne  una   interpretazione   costituzionalmente
orientata o conforme (nei sensi recentemente  riassunti  dalla  Corte
nella sentenza n. 162 del 2025). Come si desume dalla esposizione  di
cui ai punti precedenti, ne' il tenore letterale  dell'art.  143  del
regio decreto n. 1775 del 1933 ne' la lettura sistematica delle norme
che  delineano  la  struttura  del  processo  davanti  al   Tribunale
superiore per le controversie  di  natura  amministrativa  consentono
all'interprete di approdare a una soluzione ermeneutica che recepisca
il doppio grado di giurisdizione. 
    7. - In conclusione,  riservata  ogni  ulteriore  statuizione  di
merito   all'esito   dell'incidente   di   costituzionalita',   vanno
dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma,  lettera  a),
del regio decreto n. 1775 del 1933, per contrasto con gli articoli 3,
primo comma, 24, primo e secondo comma, 113,  secondo  comma,  e  125
della Costituzione, per le ragioni sopra esposte. 
    Il giudizio va sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953,  n.  87  e  gli  atti  del  fascicolo  trasmessi   alla   Corte
costituzionale    per    la     risoluzione     dell'incidente     di
costituzionalita'.  

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, non definitivamente
pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 
        dichiara  rilevanti  e  non   manifestamente   infondate   le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 143, primo  comma,
lettera a),  del  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  per
contrasto con gli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma,
113, secondo comma, e 125 della Costituzione; 
        per l'effetto, sospende ai sensi dell'art. 23 della legge  11
marzo 1953, n. 87, il presente giudizio e  trasmette  gli  atti  alla
Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato  incidente  di
costituzionalita'; 
        rinvia ogni ulteriore statuizione  di  merito  all'esito  del
giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza; 
        ordina che, a cura  della  cancelleria  di  questo  Tribunale
superiore delle acque pubbliche, la presente ordinanza sia notificata
alle parti costituite e al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso nella Camera di consiglio  del  Tribunale  superiore
delle acque pubbliche, in data 13 maggio 2026. 
 
                      Il Presidente: Lamorgese 
 
 
                                ----- 
 
 
              TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 
 
    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle  persone  dei
Magistrati: 
        dott. Antonio Pietro M. Lamorgese - Presidente; 
        dott.ssa Rossana Giannaccari - Consigliere di Cassazione; 
        dott. Marcello Maria Fracanzani - Consigliere di Cassazione; 
        dott. Giorgio Manca - Consigliere di Stato - relatore; 
        dott.ssa Diana Caminiti - consigliere di Stato; 
        dott. Sebastiano Zafarana - consigliere di Stato; 
        dott. Ing. Pasquale Giardina - esperto; 
    ha pronunciato la seguente  ordinanza  nella  causa  in  sede  di
legittimita', iscritta nel ruolo generale dell'anno 2025,  al  numero
115, cui e' riunita la causa iscritta nel  Ruolo  generale  dell'anno
2025, al n. 165, entrambe proposte da 
        Comitato Lago di Braies, in persona del presidente  e  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Salvatore Alberto Romano  e  dall'Avvocato  Meinhard  Dumwalder,  con
domicilio digitale come da PEC registri di giustizia; ricorrente; 
    contro: 
        Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente  pro
tempore; 
        Agenzia per la protezione civile della Provincia di  Bolzano,
in persona del legale rappresentante pro tempore; 
        Agenzia per la protezione civile della Provincia di Bolzano -
Ufficio demanio idrico, in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore; 
    tutti rappresentati e  difesi,  anche  disgiuntamente  tra  loro,
dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna,  Doris  Ambach  e  Georg
Windegger, con domicilio digitale come da PEC registri di  giustizia;
resistenti, 
    per la correzione dell'ordinanza collegiale del 23  luglio  2026,
pronunciata nei ricorsi riuniti di cui in epigrafe. 
    Rilevato che nell'ordinanza pubblicata in data 23 luglio 2026  di
rimessione alla Corte costituzionale, nelle cause riunite Rg.  115  e
165 del 2025, sono stati rilevati errori materiali che e'  necessario
correggere, ai sensi degli articoli  287  e  391-bis  del  codice  di
procedura civile; 
    Rilevato che e' stato dato impulso al procedimento di  correzione
con decreto presidenziale del 4 settembre 2026 comunicato alle parti; 
    Vista la memoria adesiva depositata dal ricorrente Comitato  Lago
di Braies e dato atto che le altre parti non  hanno  fatto  pervenire
memorie nel termine del  9  settembre  2026,  concesso  per  produrre
eventuali memorie; 
    Rilevato che si tratta dei seguenti errori materiali: 
        1) a pag. 9, sub 1.1, dal rigo 12 al  rigo  17,  laddove  nel
testo richiamato dell'art. 143, primo comma, lettera  a),  del  regio
decreto n. 1775 del 1933 e' stato riportato, per una svista, il testo
della lettera b) anziche' il testo della lettera a) dello stesso art.
143.  Pertanto,   le   parole   «trattandosi   di   impugnazione   di
"provvedimenti definitivi adottati dall'autorita'  amministrativa  in
materia di regime delle acque pubbliche  ai  sensi  dell'art.  2  del
testo unico delle leggi sulle opere idrauliche  approvato  con  regio
decreto 15 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della  legge
13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n.  1688,  e
degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n.  2248,  all.  F"»,
devono intendersi cancellate e sostituite dalle  parole  «trattandosi
di impugnazione  di  provvedimenti  in  materia  di  acque  pubbliche
asseritamente illegittimi "per incompetenza, per eccesso di potere  e
per violazione di legge"»; 
        2)  a  pag.  9,  sub  1.1,  le  parole  dal  rigo  18  -  «In
particolare, l'art. 2 del regio decreto...» - sino alle parole a pag.
10 rigo 12 - «richiamato art. 143, primo comma, lettera a), del regio
decreto n. 1175 del 1933» - non sono pertinenti alla causa, in quanto
chiaramente riferibili a una diversa  ordinanza  di  rimessione  alla
Corte costituzionale, pubblicata il 22 luglio 2026, pronunciata su un
altro ricorso (R.G. n. 46/2025). Di  conseguenza,  devono  intendersi
cancellati,  essendo  stati  inseriti  nell'ordinanza  per  una  mera
svista, i seguenti periodi a pag. 9 dal  rigo  18  al  rigo  25:  «In
particolare, l'art. 2 del regio decreto n. 523  del  1904,  al  primo
comma,  riserva  "esclusivamente  all'autorita'   amministrativa   lo
statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di
qualunque natura, e in  generale  sugli  usi,  atti  o  fatti,  anche
consuetudinari, che possono aver  relazione  col  buon  regime  delle
acque pubbliche, con la difesa  e  conservazione,  con  quello  delle
derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione  dei  molini  ed
opifici sovra le dette acque esistenti; e cosi' pure sulle condizioni
di regolarita' dei ripari ed argini od altra  opera  qualunque  fatta
entro gli alvei e contro le sponde"»; nonche' i successivi periodi  a
pag. 10, dal rigo 1  al  rigo  12:  «Nel  caso  di  specie,  infatti,
l'Autorita' di bacino - alla quale, nella Regione Siciliana, spettano
le attribuzioni delineate nel citato art. 2 del regio decreto n.  523
del 1904 -  ha  adottato  l'impugnata  ordinanza  nell'esercizio  dei
generali poteri amministrativi di vigilanza e di ordine nella materia
delle  acque  pubbliche.  La  medesima  ordinanza  si  basa  inoltre,
esplicitamente, anche sull'art. 378 dell'All. F della legge  n.  2248
del 1865. Pertanto, la situazione giuridica soggettiva  riconoscibile
in capo all'Anas (quale destinataria dell'ordinanza) e' quella tipica
che fronteggia il potere amministrativo, vale a dire  una  situazione
giuridica di interesse legittimo. L'intermediazione rappresentata dal
provvedimento amministrativo, quale esito dell'esercizio  del  potere
amministrativo, radica quindi  la  giurisdizione  presso  il  giudice
amministrativo specializzato, ai sensi del richiamato art. 143, primo
comma, lettera a), del regio decreto n. 1175 del 1933.». 
    Ritenuto, infine, che non v'e' luogo a  provvedere  sulle  spese,
non  essendo  configurabile  una  situazione   di   soccombenza   nel
procedimento in esame. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale  superiore  delle  acque   pubbliche   dispone   la
correzione dei suindicati errori  materiali  presenti  nell'ordinanza
collegiale di rimessione alla Corte  costituzionale,  pronunciata  da
questo Tribunale superiore in data 23 luglio 2026 nei ricorsi riuniti
R.G. n. 115 e n. 165 del 2025, proposti da Comitato Lago  di  Braies,
nei termini di cui in motivazione. 
    Dispone  che  la  cancelleria  dia   esecuzione   alla   presente
ordinanza,  ai  sensi   dell'art.   196-quinquies   disposizioni   di
attuazione  del  codice  di  procedura   civile,   ed   effettui   le
comunicazioni di rito. 
    Cosi' deciso nella Camera di consiglio  del  Tribunale  superiore
delle acque pubbliche, in data 10 settembre 2026. 
 
                      Il Presidente: Lamorgese