Reg. ord. n. 154 del 2026 pubbl. su G.U. del 30/09/2026 n. 39

Ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma  del 22/07/2026

Tra: ANAS spa  C/ Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia



Oggetto:

Acque – Tribunale superiore delle acque pubbliche – Ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto n. 523 del 1904 – Cognizione diretta, in unico grado, del Tribunale superiore delle acque pubbliche – Mancata previsione del doppio grado di giurisdizione – Contrasto con il principio del doppio grado della giurisdizione amministrativa – Irragionevolezza e disparità di trattamento, con riguardo alle modalità di tutela processuale, di identiche situazioni soggettive di interesse legittimo – Irragionevole disarmonia nell’ordinamento processuale della giustizia amministrativa – Limitazione alla tutela degli interessi legittimi, in conseguenza della conformazione sul piano processuale dei rimedi impugnatori dei provvedimenti in materia di acque pubbliche – Lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Norme impugnate:

regio decreto  del 11/12/1933  Num. 1775  Art. 143  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3    Co. 1 
Costituzione   Art. 24    Co. 1 
Costituzione   Art. 24    Co. 2 
Costituzione   Art. 113    Co. 2 
Costituzione   Art. 125 



Testo dell'ordinanza

                        N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2026

Ordinanza del 22 luglio 2026  del  Tribunale  superiore  delle  acque
pubbliche sul ricorso proposto da ANAS spa contro Autorita' di bacino
del distretto idrografico della Sicilia. 
 
Acque - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Ricorsi contro  i
  provvedimenti definitivi adottati dall'autorita' amministrativa  in
  materia di regime delle acque pubbliche ai sensi  dell'art.  2  del
  testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con  regio
  decreto n. 523 del 1904 - Cognizione diretta, in unico  grado,  del
  Tribunale superiore delle acque pubbliche - Mancata previsione  del
  doppio grado di giurisdizione. 
- Regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775  (Approvazione  del  testo
  unico delle disposizioni di legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
  elettrici), art. 143, primo comma, lettera b). 


(GU n. 39 del 30-09-2026)

 
              TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 
 
    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle  persone  dei
magistrati: 
      dott. Antonio Pietro M. Lamorgese - Presidente; 
      dott. Pierpaolo Gori - Consigliere di cassazione; 
      dott. Stefano Oliva - Consigliere di cassazione; 
      dott.ssa Cecilia Altavista - Consigliere di Stato; 
      dott. Giorgio Manca - Consigliere di Stato - Relatore; 
      dott. Sebastiano Zafarana - Consigliere di Stato; 
      dott. ing. Francesco Napolitano - Esperto; 
    ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    nella causa in sede di legittimita', iscritta nel ruolo  generale
al n. 46 dell'anno 2025, proposta da  ANAS  S.p.a.,  in  persona  del
legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati Sergio De  Salvo,  Caterina  Maria  Rita  Marangia  e  Maria
Stefania Masini, con domicilio  digitale  come  da  PEC  registri  di
giustizia; 
ricorrente 
    contro  Autorita'  di  bacino  del  distretto  idrografico  della
Sicilia,  (subentrata  all'Assessorato  territorio   ambiente   della
Regione Sicilia ai sensi della legge  Regionale  Siciliana  8  maggio
2018,  n.  8)  in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,
rappresentata e  difesa  per  legge  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia; 
    resistente e nei confronti di 
      Prefettura di Caltanissetta - Ufficio Territoriale del Governo,
in persona del legale rappresentante pro-tempore; 
      Comune di Gela, in persona del Sindaco pro-tempore; 
      Comune di Acate, in persona del Sindaco pro-tempore; 
    non costituiti per l'annullamento 
      dell'Ordinanza n. 1838 del 21 gennaio  2025  dell'Autorita'  di
Bacino Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 5 -  Pareri  ed
Autorizzazioni  Ambientali  -  Demanio  Idrico  Fluviale  e   Polizia
Idraulica (Agrigento - Enna -  Caltanissetta),  e  della  diffida  ad
adempiere prot. n. 7935 del 12 marzo 2025; 
      della  nota  protocollo  n.   3762   del   17   febbraio   2023
dell'Autorita'  di  Bacino  Distretto  Idrografico  della  Sicilia  -
Servizio 5 - Pareri ed Autorizzazioni  Ambientali  -  Demanio  Idrico
Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta); 
      della  nota  protocollo  n.   4265   del   24   febbraio   2023
dell'Autorita'  di  Bacino  Distretto  Idrografico  della  Sicilia  -
Servizio 5 - Pareri ed Autorizzazioni  Ambientali  -  Demanio  Idrico
Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta); 
      della  nota  protocollo   n.   15540   del   21   giugno   2023
dell'Autorita'  di  Bacino  Distretto  Idrografico  della  Sicilia  -
Servizio 5 - Pareri ed Autorizzazioni  Ambientali  -  Demanio  Idrico
Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta); 
      della nota  protocollo  n.  39172  del  26  giugno  2023  della
Prefettura di Caltanissetta; 
      della nota protocollo n. 20414 del 29 agosto 2024 (rectius:  n.
20429  del  29  agosto  2023)  dell'Autorita'  di  Bacino   Distretto
Idrografico della Sicilia - Servizio 5  -  Pareri  ed  Autorizzazioni
Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento -
Enna - Caltanissetta); 
      della nota protocollo n.  53163  dell'8  settembre  2023  della
Prefettura di Caltanissetta; 
      nota protocollo n. 21491 del 12 settembre  2023  dell'Autorita'
di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 5  -  Pareri
ed Autorizzazioni Ambientali -  Demanio  Idrico  Fluviale  e  Polizia
Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta); 
      nota protocollo n. 21405 del 29 agosto 2024  dell'Autorita'  di
Bacino Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 5 -  Pareri  ed
Autorizzazioni  Ambientali  -  Demanio  Idrico  Fluviale  e   Polizia
Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta); 
    nonche', per quanto di ragione: 
      del decreto n. 71 in data 29 marzo 2022 del segretario generale
dell'Autorita' di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia e  delle
direttive tecniche per la verifica  di  compatibilita'  idraulica  di
ponti e attraversamenti con lo stesso approvate. 
    Visto il ricorso; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorita' di Bacino
del Distretto Idrografico della Sicilia; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, nell'udienza pubblica del  22  aprile  2026,  il  Cons.
Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati come dal  verbale  di
udienza; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1.  Con  il  ricorso   in   trattazione,   Anas   S.p.a.   chiede
l'annullamento dell'ordinanza n. 1838 del 21 gennaio  2025,  con  cui
l'Autorita' di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia ha ordinato
alla medesima societa' «ai sensi dell'art. 378 della legge  20  marzo
1865 n.  2.248,  all.  f,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del
regio-decreto n. 1.688 del 19 novembre  1921,  la  demolizione  della
struttura di attraversamento del corso d'acqua che insiste  sulla  SS
115, individuata con  le  coordinate  37.030843  -  14.404994,  e  la
realizzazione di un ponte  stradale  progettato  in  osservanza  alle
N.T.C. 2018, cap. 5. A tal fine, la suddetta societa' dovra' produrre
ed inviare alla scrivente Autorita' di Bacino, per il rilascio  della
relativa autorizzazione/parere, ai sensi del regio-decreto 523/1904 e
delle norme tecniche del Piano di Assetto Idrogeologico, nel  termine
di trenta giorni dalla notifica della presente, il progetto esecutivo
dell'attraversamento   stradale.   Dovra'   inoltre   comunicare   il
cronoprogramma dei lavori e tempi certi in  merito  al  loro  inizio.
Nelle more, sara' cura di codesta societa'  provvedere  alla  pulizia
del tratto a monte ed a valle dell'attraversamento, per una lunghezza
di metri cento a monte e metri cento a valle, oltre che presidiare il
tratto di attraversamento stradale in occasione di avvisi di  allerta
per rischio idrogeologico  e  idraulico,  diramati  dalla  protezione
civile e, comunque, in occasione di aventi  meteo  avversi»,  nonche'
della nota datata 12 marzo 2025, con la quale la  medesima  Autorita'
di Bacino ha diffidato Anas a provvedere «con la massima  urgenza»  a
«effettuare un intervento di pulizia del fiume, nella  misura  minima
di m 100 a monte e m 100 a valle dell'attraversamento ed a  mantenere
detto tratto di fiume libero da ostruzioni». 
    2. La ricorrente riferisce che Anas S.p.a. e'  concessionaria  ex
lege della rete stradale di interesse nazionale non a pedaggio, nella
quale e' ricompresa anche la strada statale S.S. 115, lungo la  quale
si trova l'attraversamento sul torrente Ficuzza sito al  km  281+500,
in territorio del Comune di Gela, realizzato in epoca antecedente  al
1990.  Nel  2018  Anas   avviava   di   propria   iniziativa   l'iter
burocratico-amministrativo per realizzare un ponte a campata unica in
luogo di quello esistente. A tal  fine  veniva  redatto  il  progetto
definitivo. 
    Sostiene  peraltro  la   ricorrente   che,   nelle   more   della
realizzazione  del  nuovo  ponte,  pur  di   tutelare   la   pubblica
incolumita',  Anas  e'  periodicamente  intervenuta   nella   pulizia
dell'alveo del torrente Ficuzza per rimuovere i  materiali  detritici
alluvionali e di origine vegetale trasportati in  corrispondenza  del
ponte, nonostante la vigente disciplina riservi all'ente proprietario
e/o gestore del ponte i soli lavori necessari  per  la  conservazione
del ponte stesso,  non  anche  la  pulizia  dell'alveo.  Hanno  fatto
seguito ripetute interlocuzioni con l'Autorita' di  Bacino,  peraltro
sfociate nell'ordinanza impugnata. 
    3. La  domanda  di  annullamento  dell'ordinanza  e  degli  altri
provvedimenti impugnati e' affidata ai seguenti motivi 
    3.1. Con il primo, la societa' ricorrente deduce l'illegittimita'
dell'ordinanza nella parte in  cui  prescrive  la  demolizione  della
struttura di attraversamento del torrente Ficuzza, che insiste  sulla
SS 115, sull'assunto che sia stato abusivamente  realizzato,  per  la
violazione dell'art. 93 del regio-decreto 25 luglio 1904,  n.  523  e
dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (norme  che,
rispettivamente, statuiscono il divieto  di  realizzazione  di  opere
nell'alveo di fiumi, di torrenti,  di  rivi,  senza  che  vi  sia  il
permesso  dell'autorita'  amministrativa,  prevedendo,  in  caso   di
contravvenzione, la riduzione in pristino). 
    Sostiene la ricorrente che il ponte e' stato realizzato in  epoca
antecedente al 1990, quando l'Anas era  un'Azienda  di  Stato,  sotto
l'alta direzione e la  responsabilita'  del  Ministro  per  i  lavori
pubblici che la presiedeva, non tenuta, per prassi consolidata,  alla
richiesta di autorizzazione ex art. 93 regio-decreto n.  523/1904  al
cui rilascio era competente un organo periferico (Genio Civile) dello
stesso dicastero. 
    Sotto altro profilo, deduce la irragionevolezza  del  termine  di
trenta giorni assegnato per il rilascio del  progetto  esecutivo  del
nuovo attraversamento stradale considerato che nel 2018 Anas aveva di
propria iniziativa avviato l'iter burocratico-amministrativo  per  la
realizzazione di un  ponte  ad  unica  campata  in  luogo  di  quello
esistente ma l'Autorita' di Bacino, subentrata al  Genio  Civile,  ha
imposto, a distanza di oltre due anni, la rivisitazione del  progetto
del nuovo ponte in attraversamento del torrente Ficuzza, gia' oggetto
di preventivo parere favorevole del Genio Civile nell'anno  2018,  ed
il rifinanziamento dell'intervento ed i connessi incombenti non hanno
tempistiche compatibili con il ridetto termine. 
    3.2. Con il secondo motivo, contesta il presupposto, da cui muove
l'ordinanza,  di  una  presunta  inadeguatezza  della  struttura   di
attraversamento esistente.  In  questa  prospettiva,  l'Anas  impugna
anche le  «Direttive  tecniche  per  la  verifica  di  compatibilita'
idraulica di  ponti  e  attraversamenti»  approvate  con  decreto  n.
71/2022 del segretario generale dell'Autorita' di  Bacino,  le  quali
illegittimamente  pretenderebbero  di  applicare   alle   costruzioni
esistenti le «Norme Tecniche per le Costruzioni» (NTC 2018) approvate
con il citato decreto ministeriale 17 gennaio 2018, che invece  (come
prevederebbe il capitolo 8 delle NTC 2018) imporrebbe la verifica  di
sicurezza solo «quando ricorra anche una delle seguenti condizioni: 
      riduzione evidente della capacita' resistente  e/o  deformativa
della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado
e  decadimento  delle  caratteristiche  meccaniche   dei   materiali,
deformazioni  significative   conseguenti   anche   a   problemi   in
fondazione; 
      danneggiamenti prodotti da  azioni  ambientali  (sisma,  vento,
neve  e  temperatura),  da   azioni   eccezionali   (urti,   incendi,
esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali; 
      provati gravi errori di progetto o di costruzione; 
      cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di
essa,  con  variazione  significativa  dei  carichi   variabili   e/o
passaggio ad una classe d'uso superiore; 
      esecuzione  di  interventi  non  dichiaratamente   strutturali,
qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi  aventi
funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacita'
e/o ne modifichino la rigidezza; 
      ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al
§ 8.4; 
      opere realizzate in assenza o difformita' dal titolo abitativo,
ove necessario al momento della costruzione, o  in  difformita'  alle
norme  tecniche  per  le  costruzioni  vigenti   al   momento   della
costruzione». 
    La norma, dunque, non riguarderebbe la verifica  delle  strutture
esistenti in caso di revisioni  della  normativa  o  della  zonazione
succedetesi nel tempo. Si applicherebbe  pertanto  l'art.  14,  terzo
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.  285  (Codice  della
strada) che attribuisce all'Anas - quale concessionario  esercente  i
poteri e compiti dell'ente proprietario - l'esclusiva  competenza  in
ordine alla valutazione  dell'efficienza  delle  strade  in  gestione
diretta e delle relative pertinenze ed  opere  d'arte,  ivi  compresi
ponti e viadotti. 
    3.3. Con  il  terzo  motivo,  la   societa'   ricorrente   deduce
l'illegittimita' dell'ordinanza per la violazione degli articoli 2  e
12, primo comma, del regio-decreto 25 luglio 1904,  n.  523  (secondo
cui: «I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per  l'unico  oggetto
la conservazione di un ponte o di una strada  pubblica,  ordinaria  o
ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive  di  quella
amministrazione a cui spetta  la  conservazione  del  ponte  o  della
strada»), che porrebbe a carico dell'Ente  proprietario  e/o  gestore
del ponte unicamente le spese per i lavori  che  abbiano  come  unico
oggetto la conservazione del ponte o della strada; non  anche  per  i
lavori di pulizia dell'alveo. Nel caso di specie, l'ordinanza avrebbe
per  oggetto  i  lavori  consistenti  nella  rimozione  dei  depositi
alluvionali e della vegetazione spontanea sottostanti ai ponti  sopra
citati, attinenti esclusivamente alla pulizia dell'alveo  e  non  «la
conservazione dei ponti». 
    L'art. 2 del regio-decreto  n.  523/1904  (secondo  cui:  «Spetta
esclusivamente  alla   autorita'   amministrativa   lo   statuire   e
provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di  qualunque
natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche  consuetudinari,
che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con
la difesa e conservazione, con quello  delle  derivazioni  legalmente
stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici  sovra  le  dette
acque esistenti; e cosi' pure sulle  condizioni  di  regolarita'  dei
ripari ed argini od altra opera qualunque fatta  entro  gli  alvei  e
contro le sponde»)  confermerebbe  la  ricostruzione  proposta  dalla
ricorrente. La norma porrebbe in  capo  all'Autorita'  amministrativa
idraulica l'obbligo di provvedere in  via  generale  al  mantenimento
delle condizioni di regolarita'  dei  ripari  e  degli  argini  o  di
qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde,  come
sarebbe stato confermato anche dalla giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione (viene richiamata Sezioni  Unite,  5  settembre  1997,  n.
8588). 
    Considerato che l'Autorita' non avrebbe  il  potere  di  ordinare
all'Anas l'esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione,  la  ricorrente
deduce altresi'  la  illegittimita'  dell'ordinanza  per  il  diretto
contrasto con l'art. 23 Cost., in base al quale «Nessuna  prestazione
personale o patrimoniale puo' essere imposta  se  non  in  base  alla
legge». 
    4. Resiste  in  giudizio  l'Autorita'  di  Bacino  del  distretto
idrografico della Sicilia, chiedendo che il ricorso sia respinto. 
    5. All'udienza del 22 aprile 2026 la causa e' stata trattenuta in
decisione. 
    6.  Cio'   posto,   il   Collegio   dubita   della   legittimita'
costituzionale  dell'art.  143,  primo   comma,   lettera   b),   del
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in  relazione  ai  parametri
che saranno indicati nell'esame del  requisito  della  non  manifesta
infondatezza, nella parte in cui  prevede  che  i  ricorsi  contro  i
«provvedimenti definitivi adottati dall'autorita'  amministrativa  in
materia di regime delle acque pubbliche  ai  sensi  dell'art.  2  del
testo  unico  delle  leggi  sulle  opere  idrauliche  approvato   con
regio-decreto  15  luglio  1904,  n.  523  [...]»  appartengono  alla
cognizione diretta, in unico grado,  del  Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche (d'ora in avanti, Tribunale superiore), escludendo in
tal modo la possibilita' di proporre i  medesimi  ricorsi  presso  un
organo giurisdizionale di primo grado. 
    I)   Sulla   rilevanza   della    questione    di    legittimita'
costituzionale. 
      I.1. In primo luogo, vanno precisate le  ragioni  di  rilevanza
della questione di legittimita' costituzionale. 
    Sotto questo profilo,  occorre  muovere  dalla  premessa  che  il
ricorso in trattazione appartiene alla giurisdizione di  legittimita'
e di merito, in  unico  grado,  del  Tribunale  superiore,  ai  sensi
dell'art. 143, primo comma, lettera b), del regio-decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  trattandosi  di  impugnazione   di   «provvedimenti
definitivi  adottati  dall'autorita'  amministrativa  in  materia  di
regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art.  2  del  testo  unico
delle leggi sulle opere idrauliche  approvato  con  regio-decreto  15
luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge  13  luglio
1911, n. 774, del regio-decreto 19 novembre 1921, n.  1688,  e  degli
art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F». 
    In particolare, l'art. 2 del regio-decreto n. 523  del  1904,  al
primo comma, riserva «esclusivamente all'autorita' amministrativa  lo
statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di
qualunque natura, e in  generale  sugli  usi,  atti  o  fatti,  anche
consuetudinari, che possono aver  relazione  col  buon  regime  delle
acque pubbliche, con la difesa  e  conservazione,  con  quello  delle
derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione  dei  molini  ed
opifici sovra le dette acque esistenti; e cosi' pure sulle condizioni
di regolarita' dei ripari ed argini od altra  opera  qualunque  fatta
entro gli alvei e contro le sponde». 
    Nel caso di specie, infatti, l'Autorita' di bacino - alla  quale,
nella Regione  Siciliana,  spettano  le  attribuzioni  delineate  nel
citato art. 2 del  regio-decreto  n.  523  del  1904  -  ha  adottato
l'impugnata   ordinanza   nell'esercizio    dei    generali    poteri
amministrativi di vigilanza e di ordine  nella  materia  delle  acque
pubbliche. 
    La medesima ordinanza  si  basa  inoltre,  esplicitamente,  anche
sull'art. 378 dell'All. F della legge n. 2248 del 1865. 
    Pertanto, la situazione  giuridica  soggettiva  riconoscibile  in
capo all'Anas (quale destinataria dell'ordinanza)  e'  quella  tipica
che fronteggia il potere amministrativo, vale a dire  una  situazione
giuridica di interesse legittimo. L'intermediazione rappresentata dal
provvedimento amministrativo, quale esito dell'esercizio  del  potere
amministrativo, radica quindi  la  giurisdizione  presso  il  giudice
amministrativo specializzato, ai sensi del richiamato art. 143, primo
comma, lettera b), del regio-decreto n. 1175 del 1933. 
    I.2 La norma oggetto  della  questione  di  costituzionalita'  e'
applicabile nella  definizione  della  controversia  in  esame  nella
misura in  cui  incide  sulla  capacita'  del  giudice  e  sulle  sue
attribuzioni funzionali, «ben potendo, in limine litis, ogni  giudice
investire questa Corte della verifica di conformita'  a  Costituzione
delle disposizioni legislative che affermino,  ovvero  escludano,  la
sua legittimazione a trattare un  determinato  procedimento,  e  cio'
anche a prescindere dalle conseguenze processuali che derivino  dalla
violazione delle disposizioni che regolano tale legittimazione; [...]
siffatta facolta' discende, infatti, dal potere-dovere del giudice di
verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche  in
rapporto  alla  legittimita'  costituzionale  delle  norme   che   la
disciplinano  (sentenza  n.  71  del   1975);   [...]   a   ragionare
diversamente, tali norme verrebbero inammissibilmente a godere di una
sorta di immunita' rispetto al controllo di costituzionalita'» (Corte
cost. n. 258 del 2016). 
    Va  sottolineato,  sotto  questo  profilo,  che  in  un   sistema
imperniato sul  doppio  grado  di  giurisdizione  detta  controversia
(rientrante  -  come  rilevato  -  nell'ambito  dell'art.   143   del
regio-decreto  n.  1775  del  1933)  non  dovrebbe  essere   trattata
direttamente davanti al Tribunale superiore,  che  dovrebbe  svolgere
unicamente funzioni di giudice  d'appello  o  di  riesame  anche  nel
merito della controversia. 
    Il Tribunale superiore e',  infatti,  un  organo  giurisdizionale
superiore,  in  quanto  centralizzato  con   competenze   sull'intero
territorio nazionale e accentrato presso la Corte di cassazione, come
dimostrato da vari indici normativi (desumibili, tra gli altri, dagli
articoli 4 e 33, primo comma, del regio-decreto  n.  1578  del  1933;
209, secondo comma, e 139, ultimo comma, del  regio-decreto  n.  1775
del 1933),  nonche'  dal  regime  impugnatorio  delle  sentenze  solo
dinanzi alle Sezioni Unite e non dinanzi alle Sezioni  semplici  (cui
e' equiparato come grado) e dal modo in cui il Tribunale superiore e'
composto per legge (da  magistrati  che  svolgono  le  loro  funzioni
presso gli organi di vertice delle rispettive giurisdizioni, la Corte
di cassazione e il Consiglio di Stato, nei quali restano incardinati,
cfr. Corte costituzionale n. 118 del 1993).  Pertanto,  la  rilevanza
della questione di costituzionalita' si palesa anche nel senso che se
l'ordinamento, per le  controversie  in  parola,  contemplasse  (come
sembra  imposto  dall'art.  125  Cost.)  un   organo   di   giustizia
territoriale di primo grado,  il  Tribunale  superiore  non  potrebbe
esercitare la propria potestas iudicandi sulla controversia  proposta
direttamente e dovrebbe dichiarare il ricorso inammissibile. 
    L'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' del citato  art.
143 finirebbe quindi per incidere sulla legittimazione del  Tribunale
superiore a trattare un determinato procedimento (Corte cost. n.  258
del 2016). 
    I.3. In  altri  termini,  la   rilevanza   della   questione   di
costituzionalita' dell'art. 143,  che  esclude  il  doppio  grado  di
giurisdizione, prevedendo  l'impugnazione  diretta  di  provvedimenti
amministrativi  dinanzi  a  un  organo  giurisdizionale  centrale   e
superiore, come il Tribunale superiore, si manifesta sul piano  della
potesta', non esauritasi,  di  ius  dicere  del  giudice  rimettente,
conformata dalla legge  con  modalita'  di  dubbia  costituzionalita'
(quale giudice in unico grado di merito). 
    I.4. Non appare superfluo osservare che, in  punto  di  rilevanza
della questione di costituzionalita', la Corte ha avuto occasione  di
affermare  che  «ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  questioni   e'
sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo
e che la pronuncia  di  accoglimento  possa  influire  sull'esercizio
della funzione giurisdizionale (tra le altre, sentenze n.  247  e  n.
215 del 2021), quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo
che sostiene la  decisione  del  processo  principale  (ex  plurimis,
sentenze n. 249 e n. 154 del 2021; ordinanza n. 194  del  2022).  Per
contro,  il   presupposto   della   rilevanza   non   si   identifica
nell'utilita'  concreta  di  cui  le  parti   in   causa   potrebbero
beneficiare (tra le tante, sentenze n. 193, n. 183 e n. 88 del  2022,
n. 172 e n. 59 del 2021). Inoltre, il  giudizio  sulla  rilevanza  e'
riservato al rimettente e rispetto a esso questa  Corte  effettua  un
controllo meramente «esterno», limitato ad accertare  l'esistenza  di
una  motivazione  non  implausibile,  non   palesemente   erronea   o
contraddittoria (per tutte, sentenze n. 192 del  2022  e  n.  32  del
2021), senza spingersi fino a un esame autonomo  degli  elementi  che
hanno portato il giudice a quo  a  determinate  conclusioni,  potendo
interferire su tale valutazione solo se essa, a prima  vista,  appaia
assolutamente priva di fondamento (sentenza n. 218 del 2020)»  (cosi'
Corte costituzionale n. 164/2023). 
    I.5. In senso diverso non sembra potersi invocare  il  precedente
di cui alla sentenza n. 204  del  2024  che,  pur  avendo  dichiarato
inammissibili le questioni di costituzionalita' sollevate da  diverse
Corti  di  giustizia  tributaria  nei  confronti   della   disciplina
legislativa  che  attribuisce  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze la competenza gestionale  e  di  supporto  amministrativo  in
ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria, in contrasto con  i
principi di autonomia e  di  indipendenza  e  dell'imparzialita'  dei
giudici, ha ribadito che ai fini del giudizio  di  rilevanza  occorre
verificare la «necessaria relazione  di  dipendenza  funzionale»  tra
giudizio a quo e tema agitato attraverso la questione di legittimita'
costituzionale: relazione che, secondo la costante giurisprudenza  di
questa Corte, deve assumere i connotati  della  pregiudizialita',  la
quale  comporta  l'impossibilita'   di   definire   il   procedimento
pregiudicato   in   assenza   della   delibazione   della    quaestio
pregiudicante (sentenza n. 164 del 2017)» (punto 8 del Considerato in
diritto). Relazione che si ritrova in  tutti  quei  casi  in  cui  si
ravvisi  «una  incidenza  diretta  [delle]  norme   [censurate]   con
l'oggetto del giudizio a quo» (cfr. ancora la  sentenza  n.  204  del
2024, sempre al punto 8, che prosegue richiamando,  quali  precedenti
conformi, la sentenza n. 237 del 2013 - concernente la  «legittimita'
costituzionale di norme  che  avevano  disposto  la  soppressione  di
diversi uffici giudiziari: oggetto del giudizio di  costituzionalita'
era,  in  quella  sede,  la  potesta'  di  ius  dicere  dei   giudici
rimettenti, direttamente  e  immediatamente  dipendente  dalle  norme
censurate. Nessun dubbio poteva sussistere, pertanto, sulla rilevanza
delle sollevate questioni di  legittimita'  costituzionale»  -  e  la
sentenza n. 18 del 1989 in cui il  giudizio  aveva  per  oggetto  «la
struttura e la composizione dell'organo giudicante e [...] lo  status
di giudice, la sua composizione, [...] le garanzie  e  i  doveri  che
riguardano il suo operare, tutti  aspetti  ontologicamente  rilevanti
nell'ambito  dei  relativi  procedimenti  dai  quali   le   questioni
provenivano»). 
    II)  Sulla  non  manifesta  infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  in  relazione  ai  seguenti   parametri
costituzionali:  art.  125  Cost.,  per   la   configurazione   della
giurisdizione del Tribunale  superiore  nelle  controversie  indicate
nell'art. 143 (nella specie, lettera b) del regio-decreto n. 1775 del
1933) come giurisdizione diretta e  in  unico  grado,  anziche'  come
giurisdizione di appello e, di conseguenza, per la mancata previsione
del doppio grado di giurisdizione; art. 3, primo comma, Cost., per la
irragionevolezza  e  disparita'  di  trattamento  con  riguardo  alle
modalita' della tutela processuale di identiche situazioni soggettive
di interesse legittimo;  art.  113,  secondo  comma,  Cost.,  per  la
limitazione della tutela degli  interessi  legittimi  in  conseguenza
della conformazione sul piano processuale dei rimedi impugnatori  sui
provvedimenti amministrativi nella  materia  delle  acque  pubbliche;
art. 24, primo e secondo comma, per  le  negative  conseguenze  della
mancata previsione  del  doppio  grado  di  giurisdizione  sul  piano
dell'effettivita' della tutela giurisdizionale. 
    II.1. La norma di cui all'art. 143, primo comma, lettera b),  del
regio-decreto n. 1775 del 1933, si pone in  contrasto,  innanzitutto,
con gli articoli 3, primo comma, 113, secondo  comma,  e  125,  primo
comma, della Costituzione,  giacche'  la  mancata  previsione  di  un
organo  giurisdizionale  di  primo  grado  determina  una  disarmonia
irragionevole   tra   l'ordinamento   processuale   della   giustizia
amministrativa  facente  capo  al  plesso  TAR  Consiglio  di  Stato,
organizzato  intorno  alla  regola  generale  del  doppio  grado   di
giurisdizione (salvo specifiche eccezioni che non riguardano comunque
il giudizio di cognizione: cfr. art. 113, primo comma,  in  relazione
all'art. 112, secondo comma, lettere a) e b), del Codice del processo
amministrativo approvato col decreto legislativo n. 104 del 2010),  e
la struttura del processo davanti al Tribunale superiore nella  quale
si prevede un unico grado di giurisdizione. 
    In secondo luogo, il citato art. 143, primo  comma,  lettera  b),
del  regio-decreto  n.  1775  del  1933,  appare   costituzionalmente
illegittimo in riferimento all'art. 125, primo comma, Cost.  che,  in
termini  generali,  prevede  l'istituzione  in  ciascuna  Regione  di
«organi di giustizia amministrativa di primo grado». 
    II.2. Il dubbio di costituzionalita'  si  basa,  quindi,  su  due
diverse  argomentazioni,  ciascuna  autonoma  e  autosufficiente   ma
convergenti. 
    La  prima  e'  cosi'  sintetizzabile:  «[l]a  specialita'   della
materia,  se  puo'  giustificare   l'attribuzione   ad   un   giudice
specializzato  -  quale  e'  il  Tribunale  superiore   delle   acque
pubbliche,  in  una  sua  peculiare  composizione  -  del   sindacato
giurisdizionale sugli  atti  amministrativi  concernenti  la  materia
stessa,   non   giustifica   invece   una   tutela    giurisdizionale
differenziata, quanto alle modalita' ed ai contenuti, in presenza  di
situazioni soggettive di identica natura (sentenza n. 190 del  1985)»
(Corte cost. n. 42 del 1991, punto 2.2. del Considerato  in  diritto,
sulla quale si tornera' piu' avanti). 
    La seconda  argomentazione  e'  la  seguente:  «per  il  processo
amministrativo il doppio  grado  di  giudizio  ha  valore  di  regola
costituzionale (art. 125 Cost.; Corte costituzionale, 12 marzo  1975,
n. 61, e 1° febbraio 1982, n. 8; Cassazione, Sez. un. ,  15  dicembre
1983, n. 7409), e i casi di giurisdizione in unico grado  davanti  al
Consiglio di Stato devono ritenersi  eccezionali  e  basarsi  su  una
espressa previsione normativa, anche dopo la  pronuncia  della  Corte
costituzionale n.  395/1988»  (cosi'  Consiglio  di  Stato,  adunanza
plenaria, n. 16 del 2024). 
    Sembra corretto, quindi, muovere dal sicuro riconoscimento che il
principio del doppio  grado  della  giurisdizione  amministrativa  ha
copertura costituzionale nell'art. 125 Cost.: 
      in tal senso la prima sentenza della Corte costituzionale e' la
n. 8 del 1982 che si espresse riguardo sia al giudizio di merito  sia
al  processo  incidentale  cautelare,  dichiarando   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 gennaio  1978
n. 1, il quale escludeva l'appellabilita' al Consiglio di Stato delle
ordinanze dei tribunali amministrativi regionali che si pronunciavano
sulla   domanda   di   sospensione   della    esecuzione    dell'atto
amministrativo impugnato. 
    II.3. La suddetta  questione  di  costituzionalita'  non  risulta
essere mai stata sollevata. 
    Invero, la sentenza del  Tribunale  superiore  del  29  settembre
1993, n. 92,  dichiaro'  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma,  lettera  a),
del regio-decreto n. 1775 del  1933,  con  la  seguente  motivazione:
«[...] la Corte costituzionale, secondo la  quale  il  principio  del
doppio grado  trova  copertura  nella  giurisdizione  amministrativa,
attesa la disciplina differenziata di cui all'art 125, secondo comma,
Cost. (che prevede tribunali amministrativi di primo grado,  soggetti
come tali al giudizio di appello davanti al Consiglio di  Stato),  ha
affermato che tale principio non ha rilevanza costituzionale rispetto
alla giurisdizione ordinaria ed a quella speciale (1° febbraio  1982,
n.  8;  15  aprile  1981,  n.  62)»  (nello  stesso  senso  Corte  di
cassazione, Sezioni  unite  civili,  10  luglio  1991,  n.  7659;  26
novembre 1990, n. 11362). 
    Tuttavia,  ad  avviso  del  Collegio,  la  questione   dev'essere
riesaminata, in considerazione sia della  successiva  evoluzione  del
diritto vivente, sia dell'assenza di precedenti specifici della Corte
costituzionale riguardanti la questione dell'unicita' del grado nella
giurisdizione amministrativa del Tribunale superiore, sia perche' nel
citato precedente del Tribunale  superiore  la  questione  era  stata
proposta  esclusivamente  nei  termini  di  una  diretta   violazione
dell'art.  125   (interpretato   peraltro   in   senso   estremamente
restrittivo, escludendo cioe' che il riferimento  ivi  presente  agli
«organi di giustizia amministrativa di primo grado»  fosse  idoneo  a
comprendere il Tribunale superiore e quindi anche controversie aventi
la medesima natura di quelle attribuite al  plesso  TAR-Consiglio  di
Stato); e comunque senza esaminare il profilo della  irragionevolezza
e della disparita' di trattamento delle  controversie  amministrative
attribuite al Tribunale superiore rispetto alle analoghe controversie
attribuite  al  plesso  TAR-Consiglio  di  Stato,  per   la   mancata
previsione solo nelle prime del  doppio  grado  di  giurisdizione  di
merito. 
    II.4. Come si e' osservato, l'orientamento seguito dal  Tribunale
superiore nel 1993 si  basa  sull'assunto  che  il  doppio  grado  di
giurisdizione  sia   previsto   unicamente   con   riferimento   alla
giurisdizione amministrativa generale o «ordinaria» (TAR-Consiglio di
Stato). 
    Tuttavia,  sebbene   nella   giurisprudenza   costituzionale   si
ritrovino sporadici precedenti che  accostano  l'art.  125  Cost.  al
plesso Tar-Consiglio di Stato, si ritiene che questi  precedenti  non
facciano escludere l'applicabilita' in  via  diretta  della  suddetta
disposizione costituzionale  alla  giurisdizione  amministrativa  del
Tribunale superiore ne' la  possibilita'  di  invocare  la  normativa
sulla  giurisdizione  amministrativa  generale  o  «ordinaria»   (TAR
Consiglio   di   Stato)   quale   tertium   comparationis   ai   fini
dell'estensione del doppio grado  alla  giurisdizione  amministrativa
del Tribunale superiore. 
    Tali precedenti (tra i quali le sentenze costituzionali n. 62 del
1981 e n. 301 del 1986), infatti, si  riferiscono  prevalentemente  a
giudizi pendenti dinanzi alla giurisdizione ordinaria,  nella  quale,
come e' noto, il doppio  grado  di  giurisdizione  non  ha  copertura
costituzionale (ex plurimis, Corte costituzionale  n.  34  e  58  del
2020). Per quanto riguarda la sentenza n. 52 del 1984, che riguardava
i giudizi di unico grado dinanzi alla  Corte  dei  conti  in  materia
pensionistica dei dipendenti dello Stato, questa non sembra utile per
sostenere una opposta opzione ermeneutica, sia perche' superata dalla
successiva introduzione  dell'appello  anche  in  tali  giudizi,  sia
perche' si tratta di materia non  amministrativa  in  senso  proprio,
avendo ad oggetto diritti soggettivi  e  non  interessi  legittimi  e
regolata  in  ambito  processuale  da  un  rito  diverso  da   quello
amministrativo proprio dei giudizi presso il  TAR,  il  Consiglio  di
Stato e il Tribunale superiore (nelle controversie  di  cui  all'art.
143 del regio-decreto n. 1775 del 1933 trova applicazione  il  codice
del processo amministrativo, in forza del  rinvio  operato  nell'art.
208 del medesimo regio-decreto - per tutte cfr. Corte di  cassazione,
Sezioni unite civili, 31 maggio 2023, n. 15281; 13 ottobre  2017,  n.
24146 - salve specifiche disposizioni processuali  relative  al  rito
delle acque, caratterizzato da limitate peculiarita', tra le quali la
fase monocratica davanti al giudice  delegato  all'istruttoria  e  il
particolare rimedio della rettificazione). 
    Inoltre, il testo della Costituzione,  nelle  disposizioni  sulla
magistratura, e in particolare  sulla  giurisdizione  amministrativa,
non si riferisce al solo  Consiglio  di  Stato  ma  anche,  in  senso
estensivo, agli «altri organi di giustizia amministrativa» (art. 103,
comma 1, Cost.), con una formula certamente  idonea  a  ricomprendere
anche il Tribunale superiore nell'esercizio della  sua  giurisdizione
diretta, ai sensi dell'art. 143 del regio-decreto n. 1775  del  1933;
formula  che  si  ritrova,  in  termini   sostanzialmente   identici,
nell'art. 125  Cost.,  che  attribuisce  agli  «organi  di  giustizia
amministrativa...»   da   istituire   nelle   regioni   la   funzione
giurisdizionale amministrativa di primo grado. 
    II.5. La questione del  doppio  grado  della  giurisdizione,  non
prevista nelle materie di  giurisdizione  amministrativa  diretta  ex
art. 143 del regio-decreto n. 1775 del 1933, dovrebbe essere valutata
considerando  i  caratteri  attuali  (coerenti  con  le  origini)  di
siffatta giurisdizione del Tribunale superiore, che confermano  senza
dubbio la sua piena  omogeneita'  alla  giurisdizione  amministrativa
generale o «ordinaria». 
    Il Tribunale superiore ebbe  a  sostituire  la  quarta  e  quinta
sezione (anche per il merito) del Consiglio di  Stato  nella  materia
delle acque (anche per questo  -  e  per  la  presenza  paritaria  di
consiglieri di Stato e di cassazione nel collegio, oltre che  per  la
presenza  di  un  esperto  tecnico  -  esso  e'  considerato  giudice
amministrativo  «specializzato»:  ex  plurimis,  Cassazione,  Sezioni
unite civili, 19 aprile 2013, n. 9534; 20 giugno 2012, n.  10148;  21
ottobre 2009, n.  22237);  esercita  una  giurisdizione  generale  di
legittimita' (e in alcuni casi anche  di  merito)  come  i  Tribunali
amministrativi  regionali  e  il  Consiglio  di  Stato;   la   stessa
composizione attuale del collegio giudicante del Tribunale  superiore
con l'intervento di sette votanti (nelle controverse  amministrative)
rispecchia quella originaria del Consiglio  di  Stato  (art.  43  del
regio-decreto n. 1054 del 1924); come si  e'  detto,  nelle  predette
controversie ex art. 143 del  regio-decreto  del  1933  il  Tribunale
superiore  applica  le  stesse  norme   del   codice   del   processo
amministrativo (oltre alle stesse norme amministrative rilevanti  sul
piano sostanziale,  a  partire  dalla  legge  n.  241  del  1990  sul
procedimento  e  sul  provvedimento  amministrativo),  e'   anch'esso
giudice degli interessi legittimi  ed  esercita  tendenzialmente  gli
stessi poteri dei giudici amministrativi «ordinari». 
    Ad analoga  conclusione  si  dovrebbe  giungere  pur  volendo  in
ipotesi configurare il Tribunale superiore, in senso  unitario,  come
organo giurisdizionale appartenente alla giurisdizione  ordinaria  in
ogni tipologia di giudizio, ipotesi cui, peraltro, osterebbe il fatto
di non essere menzionato nell'ordinamento giudiziario, ne' sottoposto
- come organo - al potere regolatorio del Consiglio  superiore  della
magistratura o del Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione.
Tale configurazione, infatti, non muterebbe la natura  amministrativa
delle controversie di cui al citato art.  143  -  aventi  ad  oggetto
posizioni  di  interesse  legittimo  -  ne'  il  rito  amministrativo
applicabile. 
    II.6. Un argomento  storico-sistematico  conferma  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale qui proposto. 
    Occorre risalire al 1916 quando (con d.lgt. 20 novembre 1916,  n.
1664) fu costituito  un  unico  organo  (il  «Tribunale  delle  acque
pubbliche») avente sede in Roma,  competente  sull'intero  territorio
nazionale e sulla generalita' delle  situazioni  soggettive  (diritti
soggettivi  e  interessi  legittimi)  relative  alla   materia,   che
giudicava sempre in unico grado  di  merito.  L'intervento  normativo
suscito' critiche sia per l'unicita' della sede giudiziaria  sia  per
l'unicita' del grado di giudizio,  che  indussero  il  legislatore  a
intervenire con il regio-decreto legge 9 ottobre 1919, n.  2161,  che
istitui'  i  Tribunali  territoriali  delle  acque   (successivamente
denominati «regionali») e introdusse il  doppio  grado  di  giudizio,
dinanzi   al   neo-istituito   Tribunale   superiore   delle   acque,
limitatamente alle controversie sui diritti soggettivi, mentre per le
controversie sugli  interessi  legittimi  che  precedentemente  erano
attribuite al Consiglio di Stato (e poi, in forza delle lettera d) ed
e) dell'art.  35  del  decreto  legislativo  n.  1664  del  1916,  al
Tribunale delle acque), era (ed e' tuttora) previsto invece un  unico
grado di giudizio. Come rilevato anche in dottrina, cio' si  spiegava
perche' la tutela degli interessi legittimi era  garantita  in  unico
grado di giudizio avanti al Consiglio di Stato;  pertanto,  anche  la
tutela sugli  interessi  legittimi  nelle  controversie  sulle  acque
pubbliche doveva seguire la medesima sorte. Una diretta  conferma  di
cio' e' nella Relazione dell'Ufficio centrale del  Senato  del  Regno
(relatore Rolandi Ricci, in atti  parlamentari,  n.  316-A,  327-A  e
416-A, p.  13,  legislatura  XXIV  -  1  sessione  1913-18),  ove  si
evidenziava che solo  per  le  controversie  sui  diritti  soggettivi
appariva «opportuno il doppio esame di merito» poiche' per i  ricorsi
prima devoluti al Consiglio di Stato  «la  natura  e  i  confini  del
giudizio  di  legittimita'  e  dello  speciale  giudizio  di   merito
richiedono, allo stato attuale della legislazione italiana, che esso,
come gia' dinanzi al Consiglio di Stato, e come ancor oggi  per  ogni
altro interesse legittimo, la  cui  tutela  e'  rimasta  affidata  al
Consiglio stesso, si esaurisca in un solo stadio, salvo il  controllo
della corte  regolatrice  delle  competenze  nella  sola  ipotesi  di
incompetenza o di eccesso di potere». La dottrina ha  evidenziato  in
modo condivisibile come la  tutela  giurisdizionale  sugli  interessi
legittimi  in  materia  di  acque  pubbliche   fosse   stata   tarata
conformemente allo stato della legislazione allora vigente, nel senso
che la tutela sugli  interessi  legittimi  nelle  controversie  sulle
acque seguiva (e doveva seguire) la  medesima  sorte  (della  tutela)
degli interessi  legittimi  dinanzi  al  Consiglio  di  Stato,  nella
consapevolezza che al mutare della  legislazione  si  sarebbe  dovuto
mutare  anche  la  modalita'  della  tutela  in  materia   di   acque
(esemplificativa di un simile approccio e' la sentenza costituzionale
n. 42 del 1991, sulla quale infra). 
    Il  mutamento  e'  avvenuto  con  l'istituzione   dei   Tribunali
amministrativi regionali nel 1971, in attuazione dell'art. 125 Cost.,
che ha  introdotto  i  due  gradi  di  giudizio  davanti  al  giudice
amministrativo, rendendo  costituzionalmente  disarmonica  l'unicita'
del  grado  di   giudizio   che   e'   rimasta   nelle   controversie
amministrative nella materia delle acque. 
    E' significativo che il Codice del processo amministrativo  abbia
dovuto prevedere espressamente la  salvezza  delle  attribuzioni  del
Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 133, comma 1, lettera
b) in materia di concessioni e lettera f) in materia  urbanistica  ed
edilizia), poiche', altrimenti, tali attribuzioni sarebbero rientrate
naturaliter nella giurisdizione del plesso TAR-Consiglio di Stato. 
    Nel diritto vivente e' acquisito che «l'unicita' e  l'unitarieta'
della tutela  degli  interessi  legittimi  costituisce  un  principio
generale della giurisdizione di ogni giudice amministrativo e  quindi
anche del Tribunale superiore delle acque pubbliche» (Cass.,  Sezioni
unite  civili,  19  aprile  2013,  n.   9534).   L'evoluzione   della
giurisdizione  delle  acque  e'   avvenuta   storicamente,   in   via
giurisprudenziale, a specchio di quella amministrativa  generale:  un
vero e proprio  recepimento  progressivo  degli  istituti  tipici  di
quest'ultima, che ha consentito di ammettere,  dinanzi  al  Tribunale
superiore,  l'azione  risarcitoria  (Cass.,  Sez.  unite  da   ultimo
citate), il giudizio di ottemperanza (Trib. sup., 20 gennaio 1995, n.
7), il giudizio sul silenzio (Trib. sup. 12 settembre 2014, n.  186),
il ricorso per motivi  aggiunti  (Cass.,  Sezioni  unite  civili,  27
febbraio 2008, n. 5080)  e  persino  il  doppio  grado  della  tutela
cautelare (Trib. sup. 28 maggio 2001, n. 178). 
    II.7. Nell'ambito della giurisdizione amministrativa  generale  o
«ordinaria» la giurisprudenza costituzionale ha escluso la necessita'
del doppio grado esclusivamente in alcuni ricorsi in cui e'  prevista
la competenza del Consiglio di Stato in unico grado per l'adempimento
dell'obbligo  dell'autorita'   amministrativa   di   conformarsi   al
giudicato (sentenza n. 395 del 1988). Tale ipotesi normativa, invero,
non inficia il rilievo delle norme sulla giurisdizione amministrativa
generale come tertium comparationis, ai  fini  della  estensione  del
doppio  grado  di  giurisdizione  alle  controversie   amministrative
dinanzi  al   Tribunale   superiore.   L'affermazione   secondo   cui
«nessun'altra norma della Costituzione indica il Consiglio  di  Stato
come giudice  solo  di  secondo  grado»  (sentenza  n.  395/1988)  si
giustifica  piuttosto  per   la   peculiarita'   dell'oggetto   della
giurisdizione (in unico grado) in questione che e' limitata a ipotesi
del tutto residuali (in alcuni casi di ottemperanza: cfr. attualmente
l'art. 113, primo comma, in relazione all'art.  112,  secondo  comma,
lettere a) e b), del Codice  del  processo  amministrativo)  che  non
snaturano la  configurazione  del  Consiglio  di  Stato  come  organo
giurisdizionale di appello, mentre la giurisdizione  in  unico  grado
del Tribunale superiore riguarda la totalita' delle controversie (non
solo quelle in ottemperanza) ad esso devolute nell'ambito  della  sua
giurisdizione diretta. 
    La possibilita' di utilizzare la disciplina  relativa  al  plesso
Tar-Consiglio di Stato come tertium comparationis  nelle  valutazioni
di  legittimita'  costituzionale  della  disciplina   relativa   alla
giurisdizione  diretta  del   Tribunale   superiore,   e'   affermata
espressamente dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.  42  del
1991, di cui si riportano  i  seguenti  passaggi  argomentativi:  «Va
ricordato che, nella materia delle acque pubbliche, i rimedi  avverso
gli atti amministrativi  illegittimi  sono  stati  disciplinati,  nel
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in conformita' al sistema  -
all'epoca  vigente  -  dettato,  per  la  giurisdizione  generale  di
legittimita' degli atti amministrativi, dal testo unico  delle  leggi
sul Consiglio di Stato (regio-decreto 26 giugno 1924,  n.  1054),  il
cui art. 34 poneva la regola della  definitivita'  del  provvedimento
come presupposto per l'accesso alla tutela giurisdizionale.  Difatti,
la disciplina dettata per il Consiglio di Stato, in quanto diretta  a
regolare  una  giurisdizione  generale,  non  legata  cioe'  ad   una
determinata materia, e' stata sempre  considerata  il  prototipo  del
sistema di giustizia amministrativa. Ed e' per questa ragione che  il
legislatore ha uniformato ad essa la disciplina speciale, in  materia
di acque pubbliche, non ravvisando evidentemente,  in  ragione  della
specialita'   della   materia,   alcuna   ulteriore    esigenza    di
differenziazione   oltre   quella   della   diversita'   della   sede
giudiziaria. In tale ordine di idee  l'art.  105,  terzo  comma,  del
testo unico del 1933, n. 1775 - richiamato, nell'ordinanza di rinvio,
quale norma regolante la fattispecie oggetto del giudizio a quo -  ha
stabilito che, avverso i provvedimenti dell'ufficio del genio civile,
e' ammesso ricorso gerarchico  al  Ministro  dei  lavori  pubblici  e
l'art. 143, primo comma, del testo  unico  stesso  (cioe',  la  norma
espressamente impugnata) ha attribuito al Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche la cognizione dei  ricorsi  in  sede  giurisdizionale
solo avverso i provvedimenti definitivi.  Con  la  legge  6  dicembre
1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali,  le
condizioni per  l'accesso  al  giudice  amministrativo,  in  sede  di
giurisdizione  generale  di  legittimita',  cioe'  nel  sistema   che
costituisce il prototipo, sono  state  modificate,  avendo  la  legge
citata previsto all'art. 2 - invocato dal giudice a quo come  tertium
comparationis -  la  possibilita'  del  ricorso  diretto  al  giudice
amministrativo  contro  atti  e  provvedimenti  emessi  dagli  organi
periferici  dello  Stato,  senza  piu'  condizionare  il  ricorso  al
requisito della definitivita' 
    Conseguentemente, l'art.  20  della  legge  del  1971,  n.  1034,
anch'esso  invocato  come  tertium  comparationis,  nell'intento   di
evitare che l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale  possa  comunque
essere  ostacolato   dalla   preventiva   proposizione   di   ricorsi
amministrativi, ha stabilito che, nei  casi  in  cui  contro  atti  o
provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato sia  presentato
ricorso in via gerarchica, il  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale e' proponibile contro la decisione sul  ricorso  gerarchico
ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se,  nel  termine
di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e
notificato la decisione all'interessato. 
    La  cennata  modifica  della  disciplina  generale,  rispetto  al
precedente  sistema,  e'  confermata  dall'art.  6  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre   1971,    n.    1199
(Semplificazione   dei   procedimenti   in   materia    di    ricorsi
amministrativi), il quale dispone che, decorso il termine di  novanta
giorni dalla data di presentazione del  ricorso  senza  che  l'organo
adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a
tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato  e  esperibile
il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente. 
    Affermato  il  principio   della   facoltativita'   dei   ricorsi
amministrativi e  venuta  meno  nel  sistema  generale  di  giustizia
amministrativa la regola della definitivita', non puo'  giustificarsi
il mantenimento di questa regola per i ricorsi al Tribunale superiore
delle acque, una  volta  che  il  legislatore  ha  ritenuto,  in  via
generale, piu' confacente alle esigenze della tutela  del  cittadino,
nei confronti degli atti amministrativi illegittimi, la  possibilita'
di accesso diretto alla tutela giurisdizionale  senza  la  necessaria
intermediazione, prima prevista, del ricorso amministrativo. Cio' non
senza considerare che il condizionamento, nella specie,  del  ricorso
giurisdizionale al  preventivo  esperimento  del  ricorso  gerarchico
impedisce, prima della definizione di questo rimedio, la possibilita'
della tutela cautelare, sotto la forma della sospensione -  da  parte
del giudice - degli  atti  emanati  dall'ufficio  del  genio  civile,
tutela che, invece, una volta ammessa nei confronti della generalita'
degli atti amministrativi, non potrebbe essere  limitata  per  questa
particolare categoria di atti, se non in presenza di una  ragionevole
giustificazione in ordine alla diversita' di trattamento (sentenza n.
284 del 1974). 
    La specialita' della materia, se puo' giustificare l'attribuzione
ad un giudice specializzato - quale e' il Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche, in una sua peculiare composizione  -  del  sindacato
giurisdizionale sugli  atti  amministrativi  concernenti  la  materia
stessa,   non   giustifica   invece   una   tutela    giurisdizionale
differenziata, quanto alle modalita' ed ai contenuti, in presenza  di
situazioni soggettive di identica natura (sentenza n. 190 del  1985)»
(punti 2.1. e 2.2. del Considerato in diritto). 
    Nella  stessa  sentenza  la  Corte,  respingendo  la  tesi  della
diversita' di  disciplina  ovvero  della  specialita'  del  Tribunale
superiore avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato  (secondo  la
quale «la diversita' delle situazioni poste a raffronto - in un caso,
giurisdizione  accentrata   e   in   unico   grado   e,   nell'altro,
giurisdizione decentrata e strutturata in doppio grado - dimostra  la
non arbitrarieta' della differente disciplina»: punto 2 del  Ritenuto
in fatto), ha chiarito che «[u]na volta che  il  ricorso  dinanzi  al
giudice amministrativo di legittimita' e'  stato  ammesso  anche  nei
confronti di provvedimenti non definitivi, l'esigenza di  uniformita'
della tutela, in ordine a situazioni soggettive di  identica  natura,
teste'  posta  in  risalto,  non  puo'  non  condurre  percio'   alla
declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.  143,  primo
comma, del testo unico sulle acque  approvato  con  regio-decreto  n.
1775 del 1933, nella parte in cui prevede che il ricorso al Tribunale
superiore  delle  acque  pubbliche  e'   ammesso   solo   avverso   i
provvedimenti definitivi» (sentenza 42 del 1991,  punto  2.2,  ultimo
paragrafo). 
    In effetti, come e' stato rilevato anche in  dottrina,  e'  arduo
dimostrare che i profili di specialita' del Tribunale  superiore  che
non sussistono tra processo  amministrativo  e  rito  speciale  delle
acque per quanto riguarda l'instaurazione  del  processo,  sussistano
invece, e giustifichino l'elusione dell'art. 3 Cost. e della garanzia
del doppio grado, nel corso dello stesso giudizio. 
    In  accordo  con  la  dottrina,  il  Consiglio  Superiore   della
Magistratura non manco'  di  evidenziare  come  lasci  «indubbiamente
insoddisfatti l'esclusione del doppio grado  di  giurisdizione  nelle
materie di cui all'art. 143 del testo unico acque pubbliche...»  (nel
parere reso con deliberazione del 10 ottobre 2002  su  richiesta  del
Ministro della giustizia sul d.d.l. del  6  settembre  2002,  recante
abolizione dei  Tribunali  regionali  delle  acque  pubbliche  e  del
Tribunale superiore delle acque pubbliche). 
    II.8. Una operazione ermeneutica simile a (e  piu'  incisiva  di)
quella qui proposta e' riferibile  alla  sentenza  n.  190  del  1985
(richiamata  dalla  citata  pronuncia  n.  42  del  1991)  per  avere
utilizzato come  tertium  comparationis  una  disposizione  di  legge
relativa alla  giurisdizione  ordinaria  (art.  423,  secondo  comma,
c.p.c.)  per  dichiarare   illegittimita'   costituzionale   di   una
disposizione (art. 21, ultimo comma, della legge n.  1034  del  1971,
istitutiva  dei   TAR)   relativa   a   una   diversa   giurisdizione
(amministrativa  esclusiva),  al  fine  di  estendere   al   processo
amministrativo  (e  ai  dipendenti  pubblici)  le  tutele   cautelari
patrimoniali e d'urgenza gia' previste nel rito ordinario del  lavoro
a salvaguardia dei dipendenti privati ed eliminare la  differenza  di
trattamento tra dipendenti pubblici e privati riguardo alla tutela in
via cautelare e d'urgenza. 
    II.9. In  altra  occasione,  la  Corte  ha  operato  una  diretta
equiparazione  tra  le  controversie   amministrative   devolute   al
Tribunale  superiore  (in  cognizione  diretta  ex   art.   143   del
regio-decreto  n.  1775  del   1933)   e   quelle   attribuite   alla
giurisdizione  amministrativa  «ordinaria»,  basando  la  distinzione
esclusivamente sulla specialita' del Tribunale superiore rispetto  al
plesso ordinario TAR-Consiglio di Stato. Il Tribunale superiore e' un
organo  «a  composizione  mista   (magistrati   della   giurisdizione
ordinaria ed amministrativa, esperti tecnici) previsto e disciplinato
dal regio-decreto 11 dicembre  1933,  n.  1175,  [con]  carattere  di
specialita', in  ragione  della  competenza  sulla  materia  trattata
[...]», avente «cognizione di  appello  [con  cinque  componenti]  in
ordine alle pronunce dei Tribunali regionali e cognizione diretta per
l'impugnazione di  provvedimenti  in  materia  di  acque  [con  sette
componenti], altrimenti deferibili alla giurisdizione amministrativa»
(Corte  cost.  n.  118  del  1993;  sul  carattere  «speciale»  della
giurisdizione del Tribunale superiore  nelle  controversie  in  unico
grado cfr. anche Corte costituzionale n. 76 del 1961). 
    Tale rilievo non solo giustifica il  riferimento,  quale  tertium
comparationis, alla differente struttura (sotto il profilo del doppio
grado) del processo amministrativo «ordinario», ma costituisce  anche
un ulteriore motivo di  irragionevolezza  della  speciale  disciplina
impugnatoria  (in  unico  grado  di  merito)  riservata  alle  (sole)
controversie amministrative  devolute  al  Tribunale  superiore.  Se,
infatti, quando sono competenti i  Tribunali  regionali  delle  acque
pubbliche  (organi  della   giurisdizione   ordinaria   sui   diritti
soggettivi) e' previsto il doppio grado di giudizio (anche se per  la
giurisdizione ordinaria il principio non e' costituzionalizzato), non
e' chiaro  perche'  innanzi  al  Tribunale  superiore  quale  giudice
amministrativo, per il quale invece e' costituzionalizzato il  doppio
grado di giudizio, vi debba essere una tutela dimidiata,  il  che  si
traduce anche in una violazione dell'art. 113, secondo  comma,  Cost.
che non tollera limitazioni della tutela degli  interessi  legittimi,
con effetti negativi sulla effettivita' della tutela  giurisdizionale
(art. 24 Cost.). 
    II.10. Date queste premesse e considerando «la necessita' che  le
opposte  posizioni  del  privato  e  della  pubblica  amministrazione
trovino la piu' piena e completa valutazione  da  parte  del  giudice
amministrativo» (Corte cost. n. 8 del 1982), e' da  ritenere  che  il
principio del doppio grado di giurisdizione (con la previsione di  un
organo giurisdizionale di primo grado e la  possibilita'  di  riesame
dei  provvedimenti  decisori  in  appello)  non  possa  non   trovare
applicazione   nei   riguardi   della   porzione   di   giurisdizione
amministrativa che si  svolge  presso  il  Tribunale  superiore,  nei
giudizi ex art. 143 del regio-decreto n. 1775 del 1933. 
    Ne' tale conclusione sembra ostacolata  dalla  lettera  dell'art.
125, che anzi, come si e' gia' osservato, facendo  ampio  riferimento
agli  «organi  di  giustizia  amministrativa  di  primo  grado»,  non
dovrebbe  essere  restrittivamente  intesa  come  mero  richiamo   ai
tribunali amministrativi regionali, dal  momento  che  non  tutte  le
controversie   amministrative   appartengono    alla    giurisdizione
amministrativa generale o «ordinaria» (e si  osservi,  altresi',  che
anche l'art. 103, primo comma, Cost. rimanda ad «altri  organi  della
giustizia amministrativa» diversi dal Consiglio di Stato, tra i quali
e' incluso, «in posizione eminente» secondo una dottrina classica, il
Tribunale superiore). 
    II.11. La mancanza di un primo grado, e quindi di un doppio grado
«di merito» in cui il Tribunale superiore (o il Consiglio  di  Stato)
assumerebbe il ruolo di giudice d'appello, non  sembra  possa  essere
surrogata dalla previsione del ricorso alle Sezioni unite della Corte
di cassazione (ex art. 201 del regio-decreto n. 1775 del 1933 che  lo
consentiva  «soltanto  per  incompetenza   ed   eccesso   di   potere
giurisdizionale», ma oggi proponibile  per  tutti  i  motivi  di  cui
all'art. 360 codice di procedura civile a seguito  di  una  complessa
interpretazione  «adeguatrice»  delle  Sezioni  unite,   cfr.   Corte
costituzionale n. 247 del 1995). 
    Pur non volendo accedere alla tesi di  una  autorevole  dottrina,
che attribuisce all'art. 125 Cost. un carattere pervasivo e  generale
di tutto il sistema processuale  e  vede  in  esso  una  applicazione
dell'art. 24 Cost. che, riferendo l'inviolabilita'  della  difesa  ad
«ogni stato e grado del giudizio», sembra considerare la presenza del
gravame di merito come una condizione normale  in  tutti  i  tipi  di
giurisdizione, dovrebbe considerarsi, limitatamente alle controversie
amministrative  di  legittimita'  per  le  quali  l'art.  125   Cost.
garantisce il doppio grado di giudizio, che  solo  l'appello  implica
una  cognitio   causae   tendenzialmente   piena   e   puo'   evitare
l'immodificabilita' della decisione  assunta  dal  giudice  di  primo
grado sotto il  profilo  fattuale  (dovendosi  anche  considerare  la
limitazione del controllo cassatorio sulla motivazione delle sentenze
a seguito della riforma processuale intervenuta sul  n.  5  dell'art.
360 codice di procedura civile, con decreto-legge  n.  83  del  2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012). 
    L'art. 111, comma 7, Cost.,  al  quale  e'  stato  ricondotto  il
ricorso per cassazione avverso le sentenze del  Tribunale  superiore,
configura un mezzo di impugnazione che ha ad oggetto sentenze,  cioe'
provvedimenti  che  definiscono  il  giudizio  di  merito,  sia  esso
strutturato  in  un  unico  grado  (come  sarebbe  costituzionalmente
possibile per le controversie che non rientrano  nella  giurisdizione
amministrativa e che  pertanto  non  sono  coperte  dalla  previsione
dell'art. 125  Cost.),  sia  esso  incentrato  sul  doppio  grado  di
giudizio (come di regola  previsto  nel  processo  amministrativo  e,
invero, anche nel sistema delle impugnazioni  nel  processo  civile).
Per un verso, quindi, l'art. 111 Cost. non si occupa della  struttura
del processo dal quale scaturisce la sentenza oggetto del ricorso per
cassazione; per altro verso, il ricorso per cassazione non  configura
un mezzo impugnatorio equiparabile o sovrapponibile all'appello (come
«cognizione di merito»: Corte cost. n. 62 del 1981), che  e'  l'unico
strumento idoneo a garantire un vaglio approfondito  sulle  questioni
fattuali e specialistiche. 
    Del resto,  una  eventuale  mutazione  delle  funzioni  Corte  di
cassazione da giudice di legittimita' a giudice di merito sarebbe «in
palese  contrasto  con   quanto   stabilito   dall'art.   111   della
Costituzione,  che,  al  penultimo  comma,  dispone  che  «contro  le
sentenze  e  contro  i  provvedimenti   sulla   liberta'   personale,
pronunciati dagli organi  giurisdizionali  ordinari  o  speciali,  e'
sempre ammesso  ricorso  in  Cassazione  per  violazione  di  legge»»
(messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 20 gennaio
2006). 
    II.11.1.  Peraltro, in conseguenza  della  realizzata  estensione
del sindacato cassatorio sulle sentenze del Tribunale superiore nelle
controversie di cui all'art. 143 regio-decreto del 1933, e' diventato
concreto e grave il rischio del  formarsi  di  due  parallele  e  non
comunicanti nomofilachie del Consiglio di  Stato  e  della  Corte  di
cassazione, riguardanti controversie di natura amministrativa  aventi
ad oggetto identiche situazioni di interesse legittimo  nella  stessa
materia, tenuto conto delle interferenze  (ad  esempio,  in  tema  di
energia)  e  della  sovrapposizione  per  inclusione  della   materia
dell'acqua per come  disciplinata  nel  regio-decreto  del  1933  (in
relazione alle competenze del Tribunale superiore ai sensi  dell'art.
143) nella piu' vasta materia dell'ambiente e del paesaggio. 
    La materia dell'energia, ad esempio, e' attribuita - di regola  -
alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali  amministrativi  regionali
nelle «controversie,  incluse  quelle  risarcitorie,  attinenti  alle
procedure  e  ai   provvedimenti   della   pubblica   amministrazione
concernenti la produzione di energia, ivi  comprese  quelle  inerenti
l'energia  da  fonte  nucleare,  i  rigassificatori,  i  gasdotti  di
importazione,  le  centrali  termoelettriche  e  quelle  relative  ad
infrastrutture di trasporto [...]» (art. 133, comma  1,  lettera  o),
cod. proc. amm.), dalle  quali  sono  escluse  le  sole  controversie
(sulle concessioni) in tema  di  energia  idroelettrica  (cfr.  anche
l'art. 133, comma 1, lettera z-quinquies, cod. proc. amm. che prevede
la giurisdizione esclusiva sulle attivita'  di  rilevanza  strategica
nei settori dell'energia). 
    Con  riguardo  ad  altri  aspetti,  la  progressiva  integrazione
funzionale tra la materia disciplinata nel testo unico del 1933 e  le
materie  dell'ambiente  (Codice  dell'ambiente  di  cui  al   decreto
legislativo n. 152  del  2006)  e  del  paesaggio  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al  decreto  legislativo n.  42  del
2004, cfr. art. 142) costituisce esito della interrelazione  tra  gli
ecosistemi terrestri e acquatici, testimoniata  dall'introduzione  di
una concezione unitaria della gestione delle risorse idriche ad opera
gia' delle leggi n. 18 maggio 1989 n. 183  (Norme  per  il  riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e 5  gennaio  1994
n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche, cd. legge  Galli).
Quest'ultima  stabili'  che  «qualsiasi  uso  delle  acque»   dovesse
salvaguardare le «aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale» (art. 1, secondo  comma),
cui fece seguito l'affermazione della  Corte  secondo  cui  tutte  le
acque superficiali vadano protette a  garanzia  di  «uno  dei  valori
fondamentali dell'uomo (e delle  generazioni  future)  all'integrita'
del  patrimonio  ambientale»  (sentenza  n.  419  del  1996),  con  i
successivi riferimenti al Codice dell'ambiente (ex  plurimis,  n.  93
del 2017, n. 142 del 2010, n. 246 del 2009) e al Codice del paesaggio
(ex plurimis, sentenze n. 201 del 2021, n. 66 del 2018).  Gran  parte
della normativa sulle acque (ad es., la Direttiva  quadro  2000/60/CE
per l'azione comunitaria in materia di acque) e' stata adottata sulla
base dell'art.  192  TFUE  (gia'  175  TCE)  riguardante  la  materia
dell'ambiente (cfr. anche la Convenzione di  Aarhrus  ratificata  con
legge 16 marzo 2001, n. 108, e sottoscritta dall'Unione  europea  nel
1998 che ne ha recepito le disposizioni nel c.d. regolamento Aarhus). 
    L'impianto originario del regio-decreto  n.  1775  del  1933  era
costruito attorno a una disciplina della risorsa  idrica  (come  bene
economico) prevalentemente orientata a soddisfare le  esigenze  della
produzione energetica, e in particolare di quella idroelettrica. 
    Tuttavia, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza  n.
57 del 2026), «mentre il testo unico del  1933  s'incentrava  su  una
regolazione  delle  risorse  idriche  finalizzata  prevalentemente  a
soddisfare le esigenze della  produzione  di  energia  elettrica,  il
decreto legislativo n. 152 del 2006 ha  attribuito  rilievo  primario
alla tutela delle acque  per  il  profilo  ambientale».  In  effetti,
l'evoluzione normativa  ha  profondamente  modificato  l'impostazione
originaria che ispirava il testo unico  del  1933,  introducendo  una
concezione unitaria della gestione delle risorse idriche, nella quale
lo sfruttamento produttivo dell'acqua e' subordinato alle esigenze di
tutela  dell'ecosistema,  nell'ambito  di  un  sistema  integrato  di
protezione  dell'ambiente,  comprensivo  della  biosfera,  dei  corpi
idrici e  del  paesaggio,  volto  a  garantire  standard  uniformi  e
inderogabili sull'intero territorio nazionale,  in  coerenza  con  la
concezione dell'ambiente  consacrata  dal  novellato  art.  9,  terzo
comma, Cost. («La Repubblica tutela l'ambiente,  la  biodiversita'  e
gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni») e con
il riparto delle competenze delineato dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. sulla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei
beni culturali». 
    In altri termini, la disciplina del  regio-decreto  n.  1775  del
1933 ha progressivamente perduto la  propria  autonomia  sistematica,
operando in funzione ancillare e servente  rispetto  alle  discipline
dell'ambiente e del paesaggio che ne orientano l'interpretazione e ne
condizionano l'applicazione (si pensi  alle  valutazioni  di  impatto
ambientale e alle autorizzazioni  paesaggistiche  occorrenti  per  la
realizzazione  degli  impianti  idroelettrici,  ecc.),  con  evidenti
ricadute sul piano della tutela giurisdizionale e della  nomofilachia
che e' attualmente ripartita tra piu' Corti - il Consiglio  di  Stato
prevalentemente (anche in sede di giurisdizione esclusiva: cfr.  art.
133,  comma  1,  lettera  s),  cod.  proc.  amm.  in  tema  di  danno
ambientale)  e  le  Sezioni   Unite   della   Corte   di   cassazione
limitatamente  alla  impugnazione  delle   sentenze   del   Tribunale
superiore  -  sulle  medesime  situazioni  giuridiche  soggettive  di
interesse legittimo e, soprattutto, nella stessa materia ambientale. 
    Anche per questi profili appare evidente  l'incongruenza  di  una
visione  del  ricorso  per  cassazione  come  surrogato  dell'appello
mancante nel sistema giurisdizionale delle acque pubbliche. 
    La previsione del  ricorso  per  cassazione  non  appare  idonea,
quindi, anche dal punto di vista poc'anzi considerato, a integrare il
rispetto del precetto  costituzionale  cristallizzato  nell'art.  125
Cost. 
    II.12. Non sembrano condivisibili  nemmeno  quelle  tesi  che  si
basano sui profili di «specialita'» del Tribunale superiore  e  delle
controversie amministrative  ad  esso  devolute  per  cristallizzarne
l'assetto e le funzioni sia perche'  le  giurisdizioni  speciali  non
sfuggono, pur essendo coperte dalla VI  disposizione  transitoria,  a
qualunque giudizio di costituzionalita'  anche  per  quanto  riguarda
l'effettivita' del diritto di difesa (sentenza n. 92 del  1962),  sia
perche' il Tribunale superiore «non  e'  avulso  dalla  articolazione
complessiva  del  sistema  organizzativo   ed   ordinamentale   della
giurisdizione» (sentenza n. 118 del 1993). 
    L'argomento della specialita'  richiede  certamente  una  attenta
valutazione.  La  specialita',   tuttavia,   sollecita   sempre   una
giustificazione apprezzabile sul piano costituzionale, in particolare
non potendo prescindersi dal confronto col principio di  uguaglianza.
Pertanto, dovrebbe essere rappresentata solo come soluzione ultima. 
    Invero, i profili di  specialita'  che  potrebbero  astrattamente
essere prospettati non trovano una reale  giustificazione  sul  piano
costituzionale, come  si  cerchera'  di  evidenziare,  e  quindi  non
possono essere  invocati  per  mantenere  intatta  la  struttura  del
processo (in unico grado) presso il Tribunale superiore,  tanto  piu'
che nel nostro  ordinamento  il  doppio  grado  di  giurisdizione  e'
previsto in tutte le altre giurisdizioni (cosiddette) speciali (oltre
a quella amministrativa generale, nelle giurisdizioni della Corte dei
conti, tributaria, militare e degli usi civici). 
    Non si puo' non considerare che il Tribunale superiore  e'  stato
interessato   da   limitati   interventi   correttivi   della   Corte
costituzionale (sentenze n. 305 e n. 353 del 2002; n. 223  del  1993,
n. 42/1991), ma non e' stato sottoposto a una effettiva revisione  da
parte del  legislatore  ai  fini  del  suo  adeguamento  ai  principi
costituzionali,  in   quanto   organo   di   giurisdizione   speciale
preesistente  alla  Costituzione   (VI   disposizione   transitoria),
revisione (che si ritiene)  necessaria  per  il  suo  essere  giudice
amministrativo  in  unico  grado  nonche'   per   ulteriori   profili
problematici:  si  pensi  all'assenza  di  un  apposito   organo   di
autogoverno -  che  «[deve]  comunque  esserci  [...]  per  tutte  le
giurisdizioni speciali [...]» (sentenza n. 16 del 2011, punto  2  del
Considerato in diritto; cfr. anche le sentenze n. 87 del  2009  e  n.
266 del 1988) a garanzia della indipendenza e autonomia organizzativa
del giudice (art. 108, secondo comma, Cost.) - nonche' alle  anomalie
ordinamentali che  lo  caratterizzano  e  ne  condizionano  l'operato
(trattasi di un organo giurisdizionale senza magistrati  in  organico
ad esclusione del presidente, che dipende per  il  suo  funzionamento
dalla provvista dei magistrati da parte di  altri  organi  giudiziari
presso i quali restano incardinati a tutti gli effetti e continuano a
svolgere la loro attivita' prevalente). 
    II.13. Inoltre, e' pur  vero  che  le  controversie  devolute  al
Tribunale superiore presentano solitamente contesti ad alto contenuto
tecnico e che anche questo, storicamente, ha indotto il legislatore a
istituire il Tribunale superiore come organo giurisdizionale  ad  hoc
avente, per la peculiare composizione  del  collegio,  una  specifica
attitudine alla  valutazione  dell'attendibilita'  e  della  coerenza
delle valutazioni tecnico-scientifiche svolte  dalle  amministrazioni
competenti. Tuttavia,  pur  non  volendo  considerare  che  anche  le
controversie incardinate presso i Tribunali amministrativi  regionali
e il Consiglio  di  Stato  impongono  sovente  complesse  valutazioni
tecniche, e  nondimeno  i  collegi  non  comprendono  la  figura  del
tecnico, tali ragioni di  specialita'  non  sembrano  comunque  poter
giustificare, sul piano costituzionale, la  mancata  istituzione  «di
organi  di  giustizia  amministrativa  di   primo   grado»   per   le
controversie amministrative  devolute  al  Tribunale  superiore,  non
essendo  riconducibili  ad  altri   principi   o   ad   altre   norme
costituzionali che limitino  l'ambito  del  significato  attribuibile
all'art. 125 Cost. e  ne  escludano  ogni  riferimento  al  Tribunale
superiore. Si  puo'  riprendere,  pertanto,  quanto  affermato  nella
richiamata sentenza n. 42 del 1991, ossia che la  «specialita'  della
materia,  se  puo'  giustificare   l'attribuzione   ad   un   giudice
specializzato  -  quale  e'  il  Tribunale  superiore   delle   acque
pubbliche,  in  una  sua  peculiare  composizione  -  del   sindacato
giurisdizionale sugli  atti  amministrativi  concernenti  la  materia
stessa,   non   giustifica   invece   una   tutela    giurisdizionale
differenziata, quanto alle modalita' ed ai contenuti, in presenza  di
situazioni soggettive di identica natura», per concludere  nel  senso
che i plurimi profili di  specialita'  del  Tribunale  superiore  non
giustificano  l'inattuazione  del  principio  del  doppio  grado   di
giudizio  nelle  controversie  amministrative   ex   art.   143   del
regio-decreto n. 1775 del 1933. 
    II.14. Sulla necessaria previsione di un primo grado di giudizio,
come   anche   sulla   articolazione   territoriale   degli    organi
giurisdizionali deputati a svolgerlo, non dovrebbe  influire  nemmeno
la specialita' della materia  delle  acque  pubbliche,  anche  quando
questa si presenta sotto diversi aspetti strettamente collegata  alla
materia dell'ambiente,  la  cui  tutela  «e'  nazionale  e  non  solo
regionale o locale» (sentenza n. 125 del 2025), come si evince  anche
dalla attribuzione allo Stato della competenza legislativa  esclusiva
(art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.).  Anche  per  questo
aspetto, peraltro, non si puo'  non  osservare  che  -  come  avviene
nell'ambito della giurisdizione amministrativa generale o «ordinaria»
- la eventuale rilevanza nazionale (e non solo  regionale  o  locale)
non incide sulla  ripartizione  territoriale  delle  controversie  in
primo grado (che  rimane,  in  linea  di  principio,  regolata  dagli
articoli 13 ss. del Codice del processo amministrativo). La rilevanza
sovraregionale o nazionale della materia non comporta necessariamente
l'accentramento  presso  un  unico  giudice  nazionale,  nemmeno  per
esigenze di uniformita' della giurisprudenza. Come e' stato affermato
dalla Corte con la sentenza  n.  174  del  2014,  con  riguardo  alla
compatibilita' con l'art. 125 Cost. delle  previsioni  di  competenza
funzionale accentrata presso il  Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio,  sede  di  Roma  (art.  135  del  Codice  del  processo
amministrativo), «con riferimento all'art. 125 Cost., le deroghe alla
ripartizione ordinaria della competenza  territoriale  devono  essere
valutate secondo un «criterio rigoroso» (sentenza n.  237  del  2007,
punto 5.3.1. del Considerato in diritto), essendo di  tutta  evidenza
che - laddove la  previsione  di  ipotesi  di  competenza  funzionale
inderogabile del Tribunale amministrativo regionale  Lazio,  sede  di
Roma, non incontrasse alcun limite - il principio  del  decentramento
della giustizia amministrativa e dell'individuazione del  giudice  di
primo  grado  sulla  base  del  criterio  territoriale,   a   livello
regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di  concreto
significato.  [...]  Tale  criterio  rigoroso  comporta   quindi   la
necessita' di «accertare che ogni deroga al  suddetto  principio  sia
disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da  un  idoneo
interesse pubblico (che non  si  esaurisca  nella  sola  esigenza  di
assicurare l'uniformita' della giurisprudenza sin  dal  primo  grado,
astrattamente   configurabile   rispetto   ad   ogni   categoria   di
controversie); che la medesima  deroga  sia  contraddistinta  da  una
connessione razionale rispetto al fine  perseguito;  e  che,  infine,
essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da  non  imporre
un irragionevole stravolgimento degli  ordinari  criteri  di  riparto
della competenza in materia di giustizia amministrativa» (sentenza n.
159 del 2014 - par. 3.4).  [...]  La  verifica  della  compatibilita'
costituzionale della  disposizione  impugnata,  in  applicazione  dei
criteri   sopra   esposti,   conduce   all'affermazione   della   sua
illegittimita', per contrasto  con  il  principio  dell'articolazione
territoriale della giustizia  amministrativa,  di  cui  all'art.  125
Cost. Le  controversie  previste  dalla  disposizione  impugnata  [si
trattava dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) cod.  proc.  amm.,
che devolveva alla competenza funzionale inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale Lazio, sede di Roma, le controversie  aventi
ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorita' di polizia  relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in denaro] attengono, infatti,  a  provvedimenti  emessi  non
gia' da un'autorita'  centrale,  ma  da  un'autorita'  periferica,  e
segnatamente dalla questura, competente al rilascio di autorizzazioni
ex art. 88 del regio-decreto n. 773 del 1931. 
    E' bensi' vero che le controversie relative a tali  provvedimenti
possono presentare profili  di  connessione  con  atti  di  autorita'
centrali (e in particolare  con  quelli  emessi  dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato,  previsti  dalla  prima  parte  della
stessa lettera q-quater dell'art. 135, comma 1), ma cio' non  esclude
il carattere  squisitamente  locale  degli  interessi  coinvolti  nel
provvedimento» (punti  3.3.,  3.3.1.  e  3.3.2.  del  Considerato  in
diritto). 
    Il rilievo assume  particolare  evidenza  nelle  controversie  in
materia di acque pubbliche, nelle quali i poteri amministrativi  sono
frequentemente imputati a soggetti territoriali - in primo  luogo  le
Regioni,  ma  anche  enti  locali,  autorita'  di  bacino   e   altre
amministrazioni territorialmente competenti - e incidono su interessi
strettamente connessi a specifici contesti geografici,  ambientali  e
socio-economici. In tali materie, il collegamento  tra  giurisdizione
di primo  grado  e  territorio  non  risponde  a  una  mera  esigenza
organizzativa, ma costituisce uno strumento  funzionale  a  una  piu'
adeguata cognizione della fattispecie concreta, delle caratteristiche
del contesto locale e delle peculiarita'  dell'azione  amministrativa
esercitata. 
    In questa  prospettiva  l'attuale  configurazione  del  Tribunale
superiore come giudice di primo e unico grado - anziche', in ipotesi,
come giudice di appello rispetto a un previo livello di giurisdizione
territorialmente articolato -  determina  il  venir  meno  di  quella
relazione di prossimita' territoriale tra giudice, amministrazione  e
contesto fattuale della controversia, che  l'art.  125  Cost.  sembra
assumere come connotato ordinario  dell'assetto  della  giurisdizione
amministrativa di primo grado (come chiaramente si desume anche dalla
citata sentenza n. 174 del 2014). 
    La criticita' emerge con maggiore evidenza considerando  che  una
parte rilevante del contenzioso  attribuito  al  Tribunale  superiore
riguarda atti  regionali  o  localmente  radicati  -  concessioni  di
derivazione, provvedimenti sul demanio idrico, opere idrauliche, atti
autorizzatori  -  i  cui  effetti   sono   normalmente   circoscritti
territorialmente.  Ne  consegue  che  l'attribuzione   al   Tribunale
superiore della cognizione (come giudice di primo e unico  grado)  di
tutte le liti amministrative nella materia  delle  acque  non  sembra
trovare un autonomo fondamento nella natura  nazionale  della  tutela
ambientale.  Piuttosto,  essa  introduce  una   deroga   generale   e
strutturale   al   principio   di   territorialita'    del    giudice
amministrativo  di  primo  grado,  quale  ordinariamente  presupposto
dall'art.  125  Cost.   (come   interpretato   dalla   giurisprudenza
costituzionale in cui da tempo si e'  affermato  anche  il  principio
secondo cui gli organi di giustizia  amministrativa  di  primo  grado
previsti dall'art.  125  Cost.  vanno  ricondotti  direttamente  alla
funzione giurisdizionale, in quanto  «quei  collegi  giudicanti  sono
collegati, prima che alla Regione come ente giuridico,  alla  Regione
come entita'  territoriale  e  sociale  determinatasi  storicamente»:
sentenza 49 del 1968, punto 2  del  Considerato  in  diritto).  Sotto
questo aspetto, la  concentrazione  delle  controversie  devolute  al
Tribunale superiore dinanzi  a  un  organo  giurisdizionale  unico  a
competenza nazionale  presenta  un  elemento  di  potenziale  lesione
dell'art. 125 Cost. Tale assetto, infatti, si  discosta  dal  modello
ordinario della giustizia amministrativa, nel quale il primo grado e'
strutturalmente  radicato  sul  territorio  e  correlato   all'ambito
spaziale di esercizio del potere amministrativo. 
    In ogni caso,  va  rilevato  come  anche  in  queste  particolari
ipotesi di accentramento  della  competenza  territoriale  presso  un
unico giudice nazionale non e' messo in discussione  il  modello  del
doppio grado di giudizio. 
    II.15. Le questioni di legittimita' costituzionali  esposte,  ove
accolte, prefigurano una pronuncia (di natura additiva)  dichiarativa
della  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  143,  primo  comma,
lettera b), del regio-decreto n. 1775 del 1933, nella  parte  in  cui
non  prevede  un  primo  grado  di  giudizio  per   le   controversie
amministrative ivi contemplate. 
    Una pronuncia additiva nei predetti termini non parrebbe preclusa
dalla  sicura  esistenza   di   margini   di   discrezionalita'   del
legislatore, ne' sembrerebbe di ostacolo il profilarsi di  un  «vuoto
di  tutela  che  si   creerebbe   nell'attesa   dell'intervento   del
legislatore» (Corte cost. n. 138 del 2025). 
    Secondo la giurisprudenza della Corte, una volta riconosciuto  un
vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione,
tanto piu' se fondamentale (come il diritto alla  effettivita'  della
tutela giurisdizionale), «non puo' essere di ostacolo  all'esame  nel
merito  della questione di legittimita' costituzionale  l'assenza  di
un'unica soluzione a «rime obbligate» per ricondurre l'ordinamento al
rispetto della Costituzione, ancorche' si versi in materie  riservate
alla discrezionalita' del legislatore» (sentenza n. 62 del 2022).  La
Corte  ha  ribadito,  anche   in   tempi   recenti,   che   ai   fini
dell'ammissibilita' del giudizio costituzionale  e'  sufficiente  «la
presenza nell'ordinamento di una o piu' soluzioni «costituzionalmente
adeguate», che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con
la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del
2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99  e  n.  40  del
2019, n. 233 e n. 222 del  2018)»  (sentenza  n.  95  del  2022).  Ne
consegue che «l'assenza di una soluzione  a  rime  obbligate  non  e'
preclusiva di per se'  sola  dell'esame  nel  merito  delle  censure»
(sentenza n. 48 del 2021)» (sentenze n.  6  del  2024,  punto  4  del
Considerato in diritto e n. 138 del 2025, punto 2 del Considerato  in
diritto). Nello stesso senso, in precedenza, anche la sentenza n.  62
del  2022,  precisato  che  «[n]emmeno   la   pur   ampia   descritta
discrezionalita' del legislatore  in  materia  sfugge,  tuttavia,  ai
limiti  generali  del  rispetto   dei   canoni   di   non   manifesta
irragionevolezza e di necessaria  coerenza  rispetto  alle  finalita'
perseguite [...]», ha richiamato «la ormai copiosa giurisprudenza  di
questa Corte secondo  cui,  di  fronte  alla  violazione  di  diritti
fondamentali [...] non puo' essere di ostacolo all'esame  nel  merito
della questione di legittimita' costituzionale l'assenza di  un'unica
soluzione a «rime obbligate» per ricondurre l'ordinamento al rispetto
della Costituzione, ancorche' si  versi  in  materie  riservate  alla
discrezionalita'  del  legislatore.  Secondo  tale  orientamento,  la
«ammissibilita'  delle  questioni  di   legittimita'   costituzionale
risulta [...]  condizionata  non  tanto  dall'esistenza  di  un'unica
soluzione  costituzionalmente  obbligata,   quanto   dalla   presenza
nell'ordinamento di una o piu' soluzioni costituzionalmente adeguate,
che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la  logica
perseguita dal legislatore» [...].  In  tale  prospettiva,  onde  non
sovrapporre la propria discrezionalita' a quella del  Parlamento,  la
valutazione della Corte  deve  essere  condotta  attraverso  «precisi
punti di riferimento e soluzioni gia' esistenti» [...]» (sentenza  n.
63 del 2021; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 28 del 2022)»
(sentenza n. 62 del 2022, ai punti 6.1. e  7.1.  del  Considerato  in
diritto). 
    Si osservi, inoltre, che l'eventuale accoglimento della questione
di legittimita' sotto i profili sollevati con la  presente  ordinanza
non  sembra  poter  impedire  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  dell'intera  disciplina  posta   dalla   disposizione
censurata; e quindi anche dell'art. 143, primo comma,  lettere  a)  e
c), del regio-decreto n. 1775  del  1933.  Considerato,  infatti,  il
vizio di costituzionalita' prospettato (il  contrasto  col  principio
del doppio grado di giurisdizione consacrato  dall'art.  125  Cost.),
non  residuerebbe  alcuna  ragione   costituzionale   per   mantenere
(formalmente) in vita  il  citato  art.  143  che,  per  come  inciso
dall'eventuale accoglimento, si rivelerebbe integralmente contrario a
Costituzione. 
    In tale  prospettiva,  ferma  restando  la  possibilita'  per  il
legislatore di intervenire  in  qualsiasi  momento  per  individuare,
nell'esercizio della sua ampia  discrezionalita',  una  eventualmente
diversa configurazione  del  giudizio  in  questione,  «purche'  tale
scelta sia rispettosa dei principi costituzionali»  (sentenza  n.  39
del 2025) e quindi, nel caso di  specie,  del  principio  del  doppio
grado di giurisdizione per le controversie amministrative devolute al
Tribunale superiore, va sottolineato che sia una  pronuncia  additiva
che  si  limitasse  a  dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 143 nella parte in cui  non  prevede  il  doppio  grado  di
giudizio, sia  l'integrale  eliminazione  dell'art.  143  come  sopra
prospettato, non determinerebbero comunque una  situazione  di  vuoto
normativo. 
    Infatti,  l'ordinamento  processuale  consente   -   nell'una   e
nell'altra ipotesi - di evitare  qualsiasi  lacuna  (e  quindi  anche
qualsiasi  pregiudizio   al   diritto   di   difesa   e   di   tutela
giurisdizionale, di cui il principio del  doppio  grado  di  giudizio
costituisce specifico svolgimento), atteso che le  controversie  gia'
devolute alla cognizione diretta  e  in  unico  grado  del  Tribunale
superiore  potrebbero  essere  attribuite  -  anche   solo   per   lo
svolgimento del giudizio di primo grado - al  giudice  amministrativo
competente costituzionalmente sugli  interessi  legittimi,  cioe'  ai
Tribunali amministrativi regionali (nei quali  non  sarebbe  precluso
l'inserimento del membro tecnico,  a  norma  dell'art.  108,  secondo
comma, Cost.), trasformando il  Tribunale  superiore  in  giudice  di
appello nelle controversie di cui all'art. 143 del regio-decreto  del
1933,  come  lo  e'  nelle  controversie   sui   diritti   soggettivi
(parallelamente a quanto gia' avvenuto con il Consiglio di  giustizia
amministrativa nella Regione Siciliana, diventato giudice di  appello
a seguito della istituzione dei Tribunali  amministrativi  regionali:
cfr. Corte costituzionale n. 61 del  1975).  Si  ritiene  che  questa
soluzione sarebbe costituzionalmente  adeguata  (se  non  obbligata),
cosi'  realizzandosi   una   naturale   riespansione   della   tutela
giurisdizionale  amministrativa   generale   o   «ordinaria»   e   la
concentrazione della tutela degli interessi legittimi  nella  materia
ambientale - almeno nel primo grado -  per  effetto  del  venir  meno
della giurisdizione (speciale) diretta e in unico grado del Tribunale
superiore.  E   tale   riespansione   sarebbe   ugualmente   adeguata
costituzionalmente - a seguito della integrale caducazione  dell'art.
143 - nel caso in cui si ritenesse di  individuare  come  giudice  di
appello il  Consiglio  di  Stato:  in  questa  ipotesi  il  Tribunale
superiore resterebbe  in  funzione  come  giudice  di  appello  sulle
sentenze dei Tribunali regionali delle acque. 
    II.16.- Per completezza occorre precisare  che,  con  riferimento
alle norme della cui legittimita' costituzionale si  dubita,  non  e'
possibile  nemmeno  darne  una   interpretazione   costituzionalmente
orientata o conforme (nei sensi recentemente  riassunti  dalla  Corte
nella sentenza n. 162 del 2025). Come si desume dalla esposizione  di
cui ai punti precedenti, ne' il tenore letterale  dell'art.  143  del
regio-decreto n. 1775 del 1933 ne' la lettura sistematica delle norme
che  delineano  la  struttura  del  processo  davanti  al   Tribunale
superiore per le controversie  di  natura  amministrativa  consentono
all'interprete di approdare a una soluzione ermeneutica che recepisca
il doppio grado di giurisdizione. 
    7.- In  conclusione,  riservata  ogni  ulteriore  statuizione  di
merito   all'esito   dell'incidente   di   costituzionalita',   vanno
dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma,  lettera  b),
del regio-decreto n. 1775 del 1933, per contrasto con gli articoli 3,
primo comma, 24, primo e secondo comma, 113,  secondo  comma,  e  125
della Costituzione, per le ragioni sopra esposte. 
    Il giudizio va sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953,  n.  87  e  gli  atti  del  fascicolo  trasmessi   alla   Corte
costituzionale    per    la     risoluzione     dell'incidente     di
costituzionalita'. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, non definitivamente
pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 
      dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le  questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 143,  primo  comma,  lettera
b), del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,  per  contrasto  con
gli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 113,  secondo
comma, e 125 della Costituzione; 
      per l'effetto, sospende ai sensi dell'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, il presente giudizio e  trasmette  gli  atti  alla
Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato  incidente  di
costituzionalita'; 
      rinvia ogni  ulteriore  statuizione  di  merito  all'esito  del
giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza; 
      ordina che,  a  cura  della  cancelleria  di  questo  Tribunale
superiore delle acque pubbliche, la presente ordinanza sia notificata
alle parti costituite e al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso nella Camera di consiglio  del  Tribunale  superiore
delle acque pubbliche, in data 22 aprile 2026. 
 
                      Il Presidente: Lamorgese