Reg. ord. n. 152 del 2026 pubbl. su G.U. del 30/09/2026 n. 39
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 20/04/2026
Tra: Comune di Golfo Aranci C/ Real Invest srl
Oggetto:
Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Presupposto impositivo – Occupazione d’urgenza di terreni, non seguita da decreto di esproprio, successivamente dichiarata illegittima e con irreversibile trasformazione degli stessi terreni – Attivazione immediata del proprietario, in sede giudiziale, per la restituzione coattiva, per la riduzione in pristino dei luoghi, per il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento, in sede amministrativa, della procedura di occupazione – Soggettività passiva all’ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento) dei beni ricadenti nella predetta fattispecie – Omessa esenzione – Violazione del principio della capacità contributiva – Violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza sotto il profilo della coerenza dell’imposta con il suo presupposto economico e con riguardo alla non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione – Disparità di trattamento rispetto alla riduzione della base imponibile riconosciuta al proprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie in cui il proprietario è privato del possesso del bene per atto attribuibile a terzi, nel caso di occupazione abusiva di privati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti alla volontà del contribuente – Lesione del diritto di proprietà, riconosciuto anche a livello convenzionale, conseguente all’inadeguata tutela apprestata, con determinazione, peraltro, di un vantaggio per la pubblica amministrazione in dipendenza di una situazione illecita posta in essere dalla stessa.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 42 Co. 2
Costituzione Art. 53 Co. 1
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 1
Testo dell'ordinanza
N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2026
Ordinanza del 20 aprile 2026 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Comune di Golfo Aranci contro Real Invest Srl.
Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Presupposto
impositivo - Occupazione d'urgenza di terreni, non seguita da
decreto di esproprio, successivamente dichiarata illegittima e con
irreversibile trasformazione degli stessi terreni - Attivazione
immediata del proprietario, in sede giudiziale, per la restituzione
coattiva, per la riduzione in pristino dei luoghi, per il
risarcimento del danno, nonche' per l'annullamento, in sede
amministrativa, della procedura di occupazione - Soggettivita'
passiva all'ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto
reale di godimento) dei beni ricadenti nella predetta fattispecie -
Omessa esenzione.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 1, comma 2 (nel testo vigente
ratione temporis).
(GU n. 39 del 30-09-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione tributaria civile
Composta da:
Stalla Giacomo Maria - Presidente;
Paolitto Liberato - consigliere;
Candia Ugo - consigliere;
Billi Stefania - consigliere rel.;
Lo Sardo Giuseppe - consigliere.
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
iscritto al n. 11432/2022 R.G. proposto da Comune di Golfo Aranci, in
persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sabatina
Rainone e dall'avv. Riccardo Ernesto Di Vizio - ricorrente;
Contro Real Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Coraggio -
controricorrente;
Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Sardegna n. 93/2023 depositata il 31 gennaio
2023;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28
gennaio 2026 dal consigliere Stefania Billi.
Fatti di causa
La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento (nn.
AU1517900508, AU1517900809, AU1517901110, AU1517901411, AU1517900207)
con cui il Comune di Golfo Aranci (d'ora in poi ricorrente) ha
chiesto a Real Invest S.r.l., (d'ora in poi controricorrente) il
pagamento dell'Ici per gli anni 2007, 2008, 2009, 2020, 2011, in
merito a terreni edificabili in Zona C2 per mq. 154.493.
La questione riguarda l'applicazione dell'imposta in oggetto su
terreni in possesso del Comune ricorrente in forza di espropriazione,
attivata a seguito di una procedura di pubblica utilita',
successivamente dichiarata illegittima, svolta in assenza di un
decreto di esproprio, che ha determinato una modifica dello stato dei
luoghi ed uno spossessamento senza alcuna forma di indennizzo.
La CTP ha rigettato il ricorso.
La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo
l'appello dell'odierna controricorrente, sulla base delle seguenti
ragioni:
i beni oggetto di imposizione coincidono, sulla base dei dati
catastali, con quelli che la Societa' di Trasformazione Urbana S.p.a.
(d'ora in poi STU S.p.a.), partecipata dal Comune, ha utilizzato a
seguito di un esproprio eseguito su delega del Comune stesso per la
trasformazione dei quali aveva ottenuto una regolare autorizzazione
dalla Regione Sardegna;
dato che il presupposto impositivo consiste nel possesso
degli immobili, nel caso di specie, questo non sussiste, in quanto i
terreni erano posseduti dal Comune per mezzo della partecipata, STU
S.p.a.;
la potenzialita' edificatoria era pari a zero, trattandosi di
inedificabilita' assoluta.
Il Comune ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e
depositato memoria; la controparte si e' costituita con contro
ricorso ed ha depositato memoria.
Con ordinanza n. 16687 del 2024 la causa e' stata rinviata per la
trattazione in pubblica udienza, al fine di suscitare il pieno
contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica:
a) se il possesso, quale presupposto impositivo dell'Ici,
debba sempre corrispondere all'esercizio di un diritto reale o
incontri il limite della sussistenza della effettiva capacita'
contributiva di cui all'art. 53 Cost.;
b) se debba, quindi, essere escluso il presupposto impositivo
nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato dichiarato da un
provvedimento giudiziale abusivamente occupato, in modo tale da
renderlo inutilizzabile ed indisponibile (nella specie, in forza di
un'espropriazione attivata a seguito di una procedura di pubblica
utilita', svolta in assenza di un decreto di esproprio, che ha
determinato uno spossessamento e una modifica dello stato dei
luoghi).
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte
chiedendo il rigetto del ricorso; la contro ricorrente ha depositato
ulteriore memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in
relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura
civile, la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Sostiene che, ai
fini dell'applicazione della norma e, dunque, del pagamento
dell'imposta, sono ritenuti indefettibili due presupposti: uno,
oggettivo, riferito al possesso; uno, soggettivo, che individua il
soggetto passivo di imposta nel proprietario dell'immobile, o
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie. Censura la sentenza impugnata laddove non ha inteso il
requisito del possesso nel senso di potere di fatto sulla cosa
corrispondente all'esercizio di un diritto reale.
2. La preliminare eccezione di inammissibilita' del ricorso,
sollevata dalla controricorrente, per asserita mancata impugnazione
di una delle rationes decidendi su cui sarebbe basata la motivazione
della sentenza impugnata, non e' fondata.
Il ricorrente sostiene che la sentenza abbia motivato il difetto
del presupposto impositivo sull'inesistenza del possesso in capo alla
societa' appellante, oggi controricorrente (prima ragione), nonche'
sulla circostanza che la potenzialita' edificatoria fosse pari a zero
per essere stata del tutto sfruttata dal Comune (seconda ragione).
La sentenza afferma: «E' indiscutibile che la imposta ici debba
essere pagata da chi esercita il possesso degli immobili e, nella
fattispecie in esame, negli anni de quibus, va rilevata la assoluta
inesistenza del presupposto oggettivo del possesso in capo
all'appellante in quanto i terreni con riferimento ai quali il Comune
di Golfo Aranci ha chiesto il pagamento della imposta erano posseduti
dal Comune medesimo mediante la partecipata STU. La potenzialita'
edificatoria, insomma, era pari a zero trattandosi di
inedificabilita' assoluta.».
2.1. Ritiene il Collegio che non vi siano propriamente due
ragioni del decidere a base della decisione impugnata. La riduzione a
zero della capacita' edificatoria e' rappresentata infatti come una
mera e necessaria conseguenza dello spossessamento effettuato dal
Comune, e non come l'esito di un accertamento fattuale diverso ed
ulteriore su una caratteristica oggettiva ed indipendente del bene.
In tale senso va interpretato anche l'utilizzo dell'avverbio
«insomma» con funzione conclusiva e riassuntiva di quanto appena
sopra esposto.
3. La questione oggetto del presente giudizio riguarda
un'occupazione senza titolo effettuata dal Comune di Golfo Aranci di
cui e' stata accertata l'illegittimita' con l'annullamento dei
relativi atti amministrativi; e' stato, inoltre, disposto lo
scioglimento della Societa' di trasformazione urbana, STU S.p.a., a
cui il ricorrente aveva affidato la realizzazione delle opere sui
terreni della controricorrente.
Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, dagli atti
difensivi e dalla documentazione allegata, il Comune di Golfo Aranci
decideva di procedere ad una trasformazione del proprio territorio,
nella quale erano ricompresi terreni di proprieta' della
controricorrente mediante la costituzione di una societa' di
trasformazione urbana (STU S.p.a.), ai sensi dell'art. 59, legge n.
127 del 1997 e dell'art. 120 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
a tal fine ricorrendo anche a finanziamenti statali. Essendo andate
deserte due procedure di gara, e' stata avviata una procedura di
scelta del socio a trattativa privata.
L'odierna controricorrente ha fatto ricorso innanzi al T.A.R.,
censurando il procedimento di scelta del socio; la domanda e' stata
accolta dal Tribunale amministrativo regionale Sardegna (sentenza n.
1328/2009, all. 22 di cui alla memoria della controricorrente) con
annullamento degli atti impugnati, e sostanzialmente confermata dal
Consiglio di Stato (sentenza n. 3490/2010, all. 23).
Tali circostanze trovano conferma nella sentenza di primo grado
(CTP di Sassari n. 3 del 2019, all. 5 fase. ricorrente e nella
sentenza Tribunale amministrativo regionale n. 275/2020 all. 7 fase
ricorrente) da cui si evince che, a seguito dell'annullamento della
procedura, era stata richiesta la riconsegna dei terreni occupati,
previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Risulta, inoltre, che a seguito di delibera di pubblica utilita'
delle aree da trasformare per mezzo della STU S.p.a., successivamente
prorogata, il ricorrente abbia: delegato i poteri di occupazione e di
esproprio delle suddette aree alla propria partecipata; rilasciato in
favore della STU S.p.a. l'autorizzazione alla trasformazione
edilizia; occupato i terreni trasformandoli con opere edili di scavo
e di movimento terra (v. Tribunale amministrativo regionale Sardegna
n. 1328/2009; Consiglio di Stato n. 3490/2010, citate, e ricorso in
appello della controricorrente p. 4).
Il Tribunale amministrativo regionale Sardegna, adito in sede di
ottemperanza, dopo avere accertato le avvenute trasformazioni
edilizie sui terreni in oggetto, ha ordinato al Comune la messa in
pristino dei terreni e la loro restituzione all'intimata (sent. n.
532 del 2011), ordine mai eseguito.
Il ricorrente che ha, inoltre, deliberato di non adempiere
all'ordine giudiziale (all. 30 e 31 memoria controricorrente), ha
proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, eccependo
l'incompetenza del giudice amministrativo, prospettando
l'impossibilita' di procedere alla restituzione dei terreni, in
quanto posseduti ed utilizzati dal 2006 in poi per le trasformazioni
edilizie ed urbanistiche dalla STU S.p.a.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inammissibilita' del
ricorso in primo grado dell'odierna controricorrente per vizi di
forma, individuando la competenza del giudice ordinario (sent. n.
5932/2011).
La controricorrente ha agito per la restituzione dei terreni
occupati, per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e per
il risarcimento del danno. E' stato, infatti, giudizialmente
accertato che i terreni non sono mai stati formalmente oggetto di
decretazione d'occupazione d'urgenza (sentenza Tribunale
amministrativo regionale n. 275/2020 all. 7 fasc. ricorrente,
citata).
4. Il presupposto dell'Ici e' «il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa» (art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992).
L'art. 3, comma 1, prevede che i «soggetti passivi dell'imposta
sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1,
ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, sugIi stessi...».
Secondo un principio consolidato di legittimita', ai fini
dell'individuazione della legittimazione passiva, la situazione di
possesso rilevante e' quella legata alla titolarita' di un diritto
reale.
Si e', infatti, affermato che dalla lettura combinata degli
articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si evince che
soggetto passivo dell'imposta puo' essere soltanto il proprietario o
il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile (Cass.,
Sez. 5, n. 21451/2009, Rv. 609987 - 01, Sez. 2, n. 10987/2013, Rv.
626387 - 01).
Secondo il consolidato ed uniforme orientamento della
giurisprudenza di legittimita', la norma tributaria fa riferimento
solo alla nozione di jus possidendi, cosicche' l'elenco dei soggetti
passivi indicati dalla norma tributaria costituisce un numerus
clausus, in quanto collegato alla titolarita' del diritto di
proprieta' o di altro diritto reale di godimento (Cass. Sez. 6 - 5,
n. 24972/2022, Rv. 665739 - 01; Sez. 5, n. 7274/2019, Rv. 653046 -
01; Sez. 6-5, n. 14119/2017; Sez. 5 n. 6192/2007, Rv. 597895 - 01),
con talune eccezioni espressamente e tassativamente individuate, date
dalla previsione del conduttore nel leasing finanziario (Cass., Sez.
5, n. 13120/2022, Rv. 664589 - 01; Cassazione, Sez. 5., nn.
10589/2023, 10594/2023, 10617/2023, 10708/2023 e 10733/2023;
Cassazione, Sez. 5, n. 6232/2024; Cassazione, Sez. 5, n. 5447/2025),
del concessionario di area pertinente al demanio (Cass., Sez. 5, n.
33701/2023, Rv. 669798 - 01, Sez. 5, n. 11000/2025, Rv. 674965 - 01,
Sez. 5, n. 27259/2025, Rv. 676853 - 01)) o al patrimonio
indisponibile (Cass., Sez. 5, n. 18946/2025, Rv. 675200 - 01) dello
Stato o di enti territoriali, del coniuge assegnatario
dell'abitazione familiare nei procedimenti di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio (ex art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44 - Cassazione, 5, n. 6544/2023, Rv. 667339 - 01) o del convivente
more uxorio assegnatario dell'abitazione familiare in caso di
cessazione del rapporto (ex art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44 - Cassazione, Sez. 5, n. 11416/2019, Rv. 653668 -
01), nei quali il legislatore ha dato autonoma e specifica rilevanza
alla detenzione «qualificata» dalla connessione ad un titolo
contrattuale, amministrativo o giudiziale.
Seguendo la stessa impostazione, e' stato anche affermato, sempre
in tema di ICI, che il proprietario degli immobili oggetto di
sequestro penale, disposto ai sensi dell'art. 2-ter della legge n.
575 del 1965 o del successivo art. 20 del decreto legislativo n. 159
del 2011, e' soggetto passivo d'imposta, non giustificandosi alcuna
esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto
impositivo e' la titolarita' del diritto reale e non la
disponibilita' del bene, e che il sequestro penale, a differenza
della confisca, non comporta la perdita della titolarita' dei beni ad
esso sottoposti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22216/2015, Rv. 637184 -
01, Sez. 6 - 5, n. 14678/2016, Rv. 640555 - 01).
Un piu' recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di
IMU, a conferma dei suesposti principi espressi in materia di ICI, ha
affermato che nel leasing, in base al disposto dell'art. 9 del
decreto legislativo n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU,
nell'ipotesi di risoluzione del contratto, e' il locatore, anche se
non ha ancora acquisito la materiale disponibilita' del bene per
mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto non e' la
detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo ad assumere
rilevanza ai fini impositivi, bensi' l'esistenza di un vincolo
contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata, a nulla
rilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma
672, della legge n. 147 del 2013, in tema di TASI (Cass., Sez. 5, n.
6844/2023, Rv. 667380 - 01, Sez. 5, n. 29973/2019, Rv. 655919 - 01).
Restando sul medesimo contratto, in tema di IMU, si e' di recente
affermato che, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte
di terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasing
finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta e'
comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondo quanto
indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 -
egli non abbia presentato denuncia all'autorita' giudiziaria in
relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 codice
penale o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione
giudiziaria penale per l'occupazione abusiva (Cass., Sez. 5, n.
10420/2025, Rv. 674951 - 01).
4.1. Con piu' specifico riferimento ad ipotesi di spossessamento
del bene da parte della p.a., le Sezioni unite di questa Corte hanno,
al riguardo, affermato che, in tema di occupazione temporanea e
d'urgenza di un immobile espropriando, il periodo di occupazione
legittima decorre dal momento della effettiva immissione in possesso
del beneficiario dell'occupazione, che si verifica, di regola, in
conseguenza del c.d. «dimensionamento», consistente
nell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e
nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel
momento il possesso dell'area s'intende trasferito
all'amministrazione espropriante costituendosi, per effetto di tali
comportamenti, una impossibilita' giuridica dell'ulteriore godimento
dell'immobile da parte del proprietario. Dalla stessa data decorre -
per le occupazioni regolate, ratione temporis, dall'art. 20 della
legge n. 865 del 1971 - anche il diritto alla corrispondente
indennita' (il quale postula che il proprietario abbia effettivamente
perduto la disponibilita' del bene). L'indisponibilita' giuridica
derivante dalla mera pronuncia del decreto di occupazione puo' invece
costituire presupposto per il riconoscimento di un indennizzo, in
favore del proprietario dell'immobile, soltanto ove quest'ultimo
fornisca la dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio effettivo
(quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilita' di
alienazione del bene in presenza di concrete possibilita') (Cass.
Sez. U, n. 18077/2009, Rv. 609261 - 01, Sez. 1, n. 9488/2014, Rv.
631151 - 01).
La giurisprudenza di legittimita' ha, poi, ripetutamente
riconosciuto la legittimazione passiva, per il pagamento del tributo
per cui e' causa, in capo al proprietario del cespite sottoposto a
procedura ablatoria, allorche' vi sia stata occupazione temporanea
d'urgenza da parte della P.A., finche' non sia intervenuto il decreto
di esproprio (Cass., Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 5, n. 4753/2010, Rv.
611757 - 01, Sez. 1, n. 21433/2007, Rv. 600658 - 01 Sez. 1, Rv.
600658 - 01, Sez. 1, n. 10686/2005, Rv. 584029 - 01).
In tal senso si e' affermato che l'occupazione temporanea
d'urgenza di un terreno da parte della pubblica amministrazione non
priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non
intervenga il decreto di esproprio (o comunque l'ablazione) del
fondo, sicche' egli resta soggetto passivo dell'imposta, ancorche'
l'immobile sia detenuto dall'occupante (Cass., Sez. 6 - 5, n.
19041/2016, Rv. 641107 - 01, in tema di occupazione temporanea; Sez.
5, n. 21157/2016, Rv. 641467 - 01 in tema di requisizione post
terremoto).
Il principio trova il suo fondamento sul rilievo, sopra
accennato, che il fatto generatore dell'imposta e' la situazione di
possesso, inteso come attivita' corrispondente all'esercizio di un
diritto reale, e non di quella di mera detenzione.
Su questo tracciato, si e' da tempo affermato che l'occupazione
di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario
del possesso dell'immobile, in quanto il bene, finche' non interviene
il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad
appartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosce
un'indennita' per l'occupazione - mentre nell'occupante, che
riconosce la proprieta' in capo all'espropriando, manca l'animus rem
sibi habendi, onde lo stesso e' un mero detentore. Ne consegue che il
proprietario e' soggetto passivo dell'ICI ed e', quindi, obbligato a
presentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile e' detenuto
da terzi (Cass. Sez. 1, n. 21433/2007, Rv. 600658 - 01, cit.; Sez. 1,
n. 10686/2005, Rv. 584029 - 01; Sez. 5, n. 4753/2010, Rv. 611757 -
01).
E' stato, poi, anche ritenuto che, in tema di ICI, l'occupazione
temporanea d'urgenza. di un terreno da parte della P.A. con effettiva
immissione nel possesso dell'immobile ed irreversibile trasformazione
del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, la cui
legittimita' non e' contestata, priva il proprietario del possesso
del bene, con la conseguenza che lo stesso non e' tenuto al pagamento
dell'imposta (Cass., Sez. 5, n. 5626/2015, Rv. 635192 - 01).
Giurisprudenza di legittimita' successiva (Cass., Sez.· 5, n.
21157/2016, Rv. 641467 - 01, cit.), ha evidenziato che il presupposto
qualificante dell'esenzione dal pagamento dell'Ici viene individuato
nella perdita del possesso del bene; «a sua volta individuato, nella
concretezza della fattispecie considerata, nella irreversibile
trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dell'opera
pubblica. Situazione, quest'ultima, determinante il venir meno del
possesso in capo al soggetto passivo anche nel suo atteggiarsi "solo
animo", posto che in nessun modo - visto il definitivo mutamento
dello stato dei luoghi e della destinazione dell'area - il
proprietario potra' mirare a ripristinare un potere di fatto con la
cosa corrispondente all'esercizio del diritto dominicale. Anche il
precedente di legittimita' in questione (n.d.r. Cassazione, Sez. 5,
n. 5626/2015, Rv. 635192 - 01), dunque, si pone a ben vedere nel
solco dell'orientamento su riportato, ricollegando anch'esso
l'esonero da lei all'ipotesi di definitivo spossessamento del bene,
ancorche' ritenuto ravvisabile, non solo, in coincidenza con il
provvedimento formalmente ablativo della proprieta', ma anche nella
irreversibile trasformazione dell'area da parte della PA occupante
(rilevante anche sul piano soggettivo, in quanto dimostrativo
dell'impiego uti dominus del bene da parte del detentore). In tale
situazione, e soltanto in questa, in definitiva, puo' dirsi venuto
meno il presupposto dell'imposizione; come detto insito, ex art. 1
decreto legislativo n. 504/92, nel «possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' di retta l'attivita' dell'impresa».
In sintesi, puo' affermarsi, sulla base delle pronunce di
legittimita' ora richiamate che l'esenzione dal pagamento dell'Ici
per il venire meno del presupposto impositivo puo' essere collegata:
al provvedimento formalmente ablativo della proprieta';
alla irreversibile trasformazione dell'area da parte della PA
occupante, a seguito dell'immissione in possesso, la cui legittimita'
non e' contestata (tale ipotesi di definitivo spossessamento del bene
e' rilevante anche sul piano soggettivo, in quanto dimostrativo
dell'impiego uti dominus del bene da parte del detentore).
Per completezza e' necessario dare conto di un ulteriore
orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di ICI, non puo'
ritenersi soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 504 del 1992, la pubblica amministrazione che
abbia realizzato un'opera pubblica sul fondo occupato in virtu' della
cd. accessione invertita, tenuto conto che la realizzazione di tale
opera costituisce attivita' di mero fatto, di per se' inidonea a
costituire un titolo di acquisto della proprieta', come pure
evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo, che ha affermato la contrarieta' della cd.
espropriazione indiretta alla Convenzione EDU e negato la
possibilita' di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello
consensuale del contratto e da quello autoritativo del legittimo
procedimento ablatorio (Cass., Sez. s, n. 19572/2017, Rv. 645294 -
01; Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 6 - s, n. 22962/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio espresso dalle Sezioni
Unite, secondo cui l'occupazione e la manipolazione del bene immobile
di un privato da parte della P.A., allorche' il decreto di esproprio
non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di
natura permanente che da' luogo ad una pretesa risarcitoria avente
sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale
occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la
perdita delle utilita' ricavabili dal bene sino al momento della
restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente
che egli puo' esperire, in alternativa, abdicando alla proprieta' del
bene stesso (Cass., Sez. U, n. 735/2015, Rv. 634018 - 01).
4.2. Il Collegio ritiene che i principi di legittimita' da ultimo
riportati non possano trovare piana applicazione nella presente
fattispecie.
Le ipotesi di esonero per il venire meno del presupposto del
possesso, vagliate dalla giurisprudenza sopra richiamata, in
particolare, quelle dovute a irreversibile trasformazione dell'area
da parte della PA occupante sono, infatti, tutte caratterizzate da
procedure di occupazione la cui legittimita' non e' contestata. Nel
caso in esame, invece, la trasformazione irreversibile si e'
determinata a seguito di procedimenti amministrativi dichiarati
illegittimi in accoglimento delle istanze del proprietario volte ad
ottenere il ripristino delle condizioni di pieno possesso e
godimento.
Si e' inoltre affermato che le ulteriori ipotesi in cui il
decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato
integrino un illecito di natura permanente che da' luogo ad una
pretesa risarcitoria.
Tenuto conto che nella fattispecie in esame la disciplina
favorevole alla controricorrente non troverebbe applicazione, si pone
la necessita' di valutare se, alla luce del sopra esposto assetto
normativo, un'applicazione ferma e rigorosa del diritto vivente
(nella esegesi declinata dalla richiamata giurisprudenza di
legittimita') non si ponga in contrasto con i principi
costituzionali.
In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il
giudice a quo ha, infatti, la facolta' di assumere l'interpretazione
censurata in termini di «diritto vivente» e di richiederne su tale
presupposto il controllo di compatibilita' con parametri
costituzionali, cio', senza che gli si possa addebitare di non aver
seguito altra interpretazione, piu' aderente ai parametri stessi,
(Corte Cost. sentenze n. 1 del 2021, n. 95 del 2020, n. 32 del 2020,
n. 12 del 2020, n. 189 del 2019, n. 141 del 2019, n. 75 del 2019, n.
39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016, n. 11
del 2015, n. 242 del 2014, n. 191 del 2013, n. 258 del 2012, n. 117
del 2012 e n. 91 del 2004).
Il caso di specie non trova precedenti di legittimita' specifici
e un maggiore approfondimento si impone alla luce della sentenza
della Corte costituzionale n. 60 del 2024. Con essa, come ben noto,
e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione
degli articoli 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., l'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nel testo
applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede
l'esenzione, per il periodo dell'anno durante il quale sussiste la
condizione di occupazione abusiva, dal pagamento dell'IMU per gli
immobili non utilizzabili, ne' disponibili a seguito di occupazione
abusiva, per la quale sia stata tempestivamente presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale.
Si e', dunque, affermato che - indipendentemente dalla nozione di
possesso - e' irragionevole affermare che sussista la capacita'
contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva
di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile.
E' stato, con tale pronuncia, riaffermato il principio, tanto
consolidato da potersi ritenere quale uno dei pilastri della
giurisprudenza costituzionale in materia tributaria, secondo cui ogni
prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici
concretamente rivelatori di ricchezza, con la conseguenza che la
sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) e' resa necessaria
dal rilievo di una minore o assente capacita' contributiva, che il
legislatore puo' riscontrare in relazione ad alcune circostanze di
fatto (nello stesso senso C. Cost. sentenza n. 10/2023- mass.
0045322; sentenza n. 120/2020 - mass. 45650; sentenza n. 156/2001 -
mass. 26245; sentenza n. 111/1997 - mass. 23271; sentenza 21/1996 -
mass. 22138; sentenza 143/1995 - mass. 21365; sentenza 179/1985 -
mass. 10989; sentenza 200/1976 - mass. 850.7).
Ne' e' possibile pervenire a diversa soluzione in forza
dell'intervento legislativo di cui all'art. 1, 81° comma, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, secondo il quale, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, «Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili
non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata
denuncia all'Autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli
articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui
occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione
giudiziaria penale».
La tipicita' della previsione normativa ora riportata,
circoscritta a specifiche ipotesi di rilevanza penale, esclude,
infatti, una sua applicazione estensiva (gia' esclusa dalla citata
sentenza C. Cost. n. 60/2024 che ritenne inevitabile una pronuncia di
illegittimita' costituzionale della norma impositiva denunciata, pur
con riguardo ad una fattispecie materiale del tutto sovrapponibile a
quella disciplinata dal legislatore del 2022), tanto piu' vista la
sua natura innovativa e non interpretativa, in una con la natura
esonerativa e di stretta interpretazione della materia.
Non ritiene il Collegio che sia percorribile la strada
dell'interpretazione costituzionalmente orientata, tenuto conto della
diversita' dei parametri fattuali, nonche' della peculiarita'
soggettiva della fattispecie, atteso che nel caso in esame una parte
e' un ente pubblico, come tale regolato da specifiche ed inderogabili
discipline in ragione degli interessi pubblici sottesi alla sua
azione.
Sollevando questione di legittimita' costituzionale in materia di
lei sull'abitazione principale, gia' Cassazione, Sez. U, n. 26774 del
2024 ha, del resto, ritenuto non applicabile de plano quanto poco
prima affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 209/2022) su
analoga questione in materia di Imu.
Una interpretazione alternativa andrebbe poi ad incidere sul
presupposto d'imposta, il quale deve essere necessariamente tipizzato
dalla legge. Ad oggi, infatti, in forza dell'indirizzo interpretativo
sopra richiamato, esso e' legato ad una situazione di possesso
riconducibile alla titolarita' di un diritto reale.
Una simile interpretazione determinerebbe, in altri termini,
senza ben delinearne i confini, uno scollegamento tra la
soggettivita' passiva d'imposta e il numero chiuso dei diritti reali,
legame fondamentale per la verifica di uno degli elementi richiesti
per la sussistenza del presupposto impositivo.
Con cio' si rischierebbe, quindi, di introdurre una casistica
eterogenea, mutevole e non ben perimetrata di esclusione dalla
imposta non prevista per legge (esclusione oggi calibrata sul
comportamento illegittimo della PA, ma ipotizzabile in molte altre
fattispecie concrete di spossessamento), senza un sicuro vaglio
costituzionale circa la nozione di possesso rilevante ai fini Ici (ed
Imu).
Si osserva, infine, che se un'interpretazione costituzionalmente
orientata e' risultata preclusa con riguardo ad una situazione di
massima evidenza e gravita' perche' di rilevanza penale (Cass., Sez.
5, n. 9956/2023, ordinanza da cui e' scaturita la citata decisione
della Corte costituzionale n. 60 del 2024 ), a maggior ragione e'
sostenibile tale preclusione, nella presente fattispecie, ove
l'occupazione delle aree e' avvenuta pur sempre nell'ambito di
potesta' autoritativa di pubblico interesse, sebbene successivamente
accertata in via giudiziale come illegittima nel suo effetto
ablativo.
5. Per quanto riguarda il profilo della manifesta infondatezza,
il Collegio ritiene che sussistano seri dubbi di incompatibilita'
della norma con le previsioni di cui agli articoli 3, 42 e 53 Cost..
5.1 E' ben noto che la Corte costituzionale, nel delineare la
portata dell'art. 53 Cost., ha individuato tre requisiti essenziali
della capacita' contributiva: l'effettivita', la certezza e
l'attualita' (tra le tante: Corte costituzionale, 12 luglio 1967, n.
109; Corte costituzionale, 28 luglio 1976, n. 200; Corte
costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42; Corte costituzionale, 22 aprile
1980, n. 54; Corte costituzionale, n. 252/1992; Corte costituzionale,
29 gennaio 1996, n. 73; Corte costituzionale, 26 luglio 2000, n.
362).
In ordine al primo requisito, il nesso tra il fatto rivelatore di
capacita' contributiva e il tributo deve essere effettivo e non
apparente o fittizio. L'effettivita' esprime, infatti, la concreta
idoneita' del presupposto rispetto all'obbligazione d'imposta, la
quale dovra' avere ad oggetto una manifestazione economica reale, che
consenta la misurazione di un reddito esistente e non meramente
presunto.
Alla stregua dell'impostazione della Consulta (Corte
costituzionale, 12 luglio 1967, n. 109; Corte costituzionale, 28
luglio 1976, n. 200), il concorso alle spese pubbliche deve, quindi,
salvaguardare il diritto del contribuente ad essere chiamato a
concorrere alle spese pubbliche solo in quanto in possesso di
effettiva capacita' contributiva e idoneita' effettiva al pagamento
delle imposte, non potendo essere qualificata come capacita'
contributiva un'idoneita' economica che non si basi su fatti reali,
ma fittizi (Corte costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42).
La capacita' contributiva, inoltre, deve essere effettiva nel
senso di certa ed attuale, e non meramente presunta o ipotetica
(Corte costituzionale, 28 luglio 1976, n. 200, cit., 1254; Corte
costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42.; Corte costituzionale, 3 giugno
1992, n. 252; Corte costituzionale, 29 gennaio 1996, n. 73; Corte
costituzionale, 26 luglio 2000, n. 362). In forza del parametro
dell'attualita', infine, il tributo deve essere correlato ad una
capacita' contributiva presente (in atto), non ad una capacita'
contributiva passata o futura (Corte costituzionale, 22 aprile 1980,
n. 54), ovvero la capacita' contributiva deve sussistere nel momento
in cui si verifica il prelievo.
La capacita' contributiva risulta, pertanto, inscindibilmente
connessa ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria,
atteso che, in forza del connubio normativo tra gli articoli 53 e 3
Cost., a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi
impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento
tributario disuguale (Corte costituzionale, 6 luglio 1972, n. 120).
La giurisprudenza costituzionale ha, altresi', affermato che per
capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., si deve
intendere l'idoneita' del soggetto all'obbligazione d'imposta,
desumibile dal presupposto economico cui l'imposizione e' collegata,
presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza,
secondo valutazioni discrezionali riservate al legislatore, salvo,
tuttavia, il controllo di legittimita' costituzionale sotto il
profilo della loro arbitrarieta' o irrazionalita' (Corte
costituzionale n. 108 del 2023 e, nello stesso senso, n. 201 del
2014).
5.2. Il Collegio ritiene che nella presente fattispecie, per le
annualita' d'imposta in cui le aree sono state oggetto di occupazione
di urgenza, affidate alla STU S.p.a. e irreversibilmente trasformate,
il prelievo tributario possa porsi in contrasto con principi
costituzionali sopra richiamati, potendo il comportamento illegittimo
della pubblica amministrazione ricalcare l'ipotesi di occupazione
abusiva presa in esame nella pronuncia di incostituzionalita' sopra
richiamata.
Il possesso, come delineato dall'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, quale elemento costitutivo del
presupposto impositivo, per essere effettivo, deve essere tale che
l'immobile rientri materialmente nella disponibilita' individuale del
possessore, cosi' che quest'ultimo possa esercitare le prerogative
discendenti dal diritto ricadente sull'immobiIe.
Nel caso in esame l'attivazione della procedura di occupazione
d'urgenza e lo spossessamento delle aree sono stati contrastati con
azioni legali che hanno portato alla dichiarazione di illegittimita'
dell'intera procedura, avvenuta sostanzialmente di fatto, in quanto i
terreni non sono mai stati formalmente oggetto di decretazione
d'occupazione d'urgenza (sentenza Tribunale amministrativo regionale
n. 275/2020 all. 7 fase. ricorrente, citata).
In tal senso le diverse azioni giudiziali proposte dalla
controricorrente costituiscono un inequivocabile indice rivelatore
dell'impossibilita' di utilizzo dei beni, i quali nel frattempo sono
stati trasformati.
Diversamente, un'interpretazione meramente formale della
soggettivita' passiva, non temperata dal limite della capacita'
contributiva effettiva, condurrebbe ad addossare l'imposizione al
proprietario che risulta integralmente spossessato e privo di ogni
utilita' economica del bene per factum principis qui riconducibile,
peraltro, allo stesso Comune impositore.
In caso di occupazione d'urgenza dichiarata illegittima l'obbligo
tributario dovrebbe ritenersi conseguente all'esito delle azioni
amministrative e civilistiche previste dall'ordinamento.
Nel caso di una condizione definibile come patologica del
sistema, come quella ricorrente nel caso in esame, in cui la
contribuente si trovi nell'impossibilita', non solo, di servirsi e
trarre beneficio dall'utilizzo diretto o indiretto dei propri
terreni, ma anche di recuperare il possesso degli stessi per scelta
degli organi pubblici (e non a causa di comportamento illegittimo o
per inerzia della stessa contribuente) e, ancora, in presenza di un
fatto oggettivo di accertamento giudiziale di illegittimita'
dell'occupazione dei beni, parrebbe in contrasto con i principi
costituzionali imporre il pagamento dell'imposta anche per le
annualita' in cui permane l'occupazione abusiva. Non vi e' dubbio che
venga a difettare, nella specie, l'effettiva capacita', in assenza di
strumenti giuridici atti a tutelare la proprieta' privata.
5.3. Nel valutare la condizione, sopra descritta, di oggettiva
impossibilita' della ricorrente proprietaria di dare concreta
estrinsecazione al proprio diritto, e di oggettiva indisponibilita'
del bene scaturente dall'abusiva occupazione patita, e' peraltro
degno di rilievo che i soggetti passivi individuati dalla normativa
ICI sono anche quelli che si avvantaggiano dei servizi pubblici
(illuminazione, pubblica sicurezza ecc.) resi disponibili dai Comuni,
circostanza evidenziata dalla Corte costituzionale, la quale ha avuto
modo di osservare che «l'imposizione ICI non tende a colpire solo i
proprietari ma, piu' in generale, i titolari delle situazioni
previste dall'art. 3 (ndr. del decreto legislativo n. 504/1992), in
quanto idonee, nella loro varieta', ad individuare di norma coloro
che, avendo il godimento del bene, si avvantaggiano, con
immediatezza, dei servizi e delle attivita' gestionali dei Comuni, a
beneficio dei quali il gettito viene, a regime, destinato, in
sostituzione di altri tributi contestualmente soppressi» (cfr. Corte
costituzionale 2 aprile 1999, n. 1999, e 22 aprile 1997, n. 111).
6. La disposizione in commento appare, inoltre, in conflitto
anche con l'art. 3 Cost. che necessariamente implica un principio di
ragionevolezza delle leggi, in forza del quale e' necessario che le
distinzioni operate dal legislatore tributario, anche per settori
economici, non siano irragionevoli o arbitrarie o ingiustificate
(Corte costituzionale, 16 luglio 2014, n. 201), al fine di verificare
la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo
presupposto economico, come pure la non arbitrarieta' dell'entita'
dell'imposizione.
A parere del Collegio, risulterebbe, invero, irragionevole che al
proprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile (eventualmente,
a causa della sua inerzia) sia riconosciuta, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una
riduzione della base imponibile dell'ICI, mentre, per il proprietario
di un terreno trasformato irreversibilmente senza il suo consenso per
effetto di una procedura dichiarata illegittima, nell'attesa di
recuperare in sede giudiziale il possesso dei terreni e di provvedere
alla riduzione in pristino, sia prevista una tassazione integrale.
Sotto un diverso profilo, posto che la violazione del principio
di eguaglianza in ambito tributario sussiste laddove situazioni
omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non
quando alla diversita' di disciplina corrispondano situazioni non
assimilabili (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 108 del
2023, n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021, n. 34 del 2025), anche in
forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 60 del 2024, si
avrebbe che, a fronte di situazioni omogenee in cui il contribuente
titolare di un diritto reale, nonostante l'esercizio di azioni
legali, e' privato del possesso del bene per atto attribuibile a
terzi, in un caso di occupazione abusiva da parte di terzi privati e
di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volonta'
del contribuente, accertata giudizialmente, viene ritenuto privo di
capacita' contributiva, mentre nell'altro caso di procedura di
occupazione d'urgenza, effettuata da un ente pubblico senza decreto
di esproprio, annullata giudizialmente, continuerebbe ad essere
ritenuto in grado di esprimere una capacita' contributiva. Con
l'aggravante, in tale ultimo caso, dell'irreversibile trasformazione
del bene.
7. Dubbi di compatibilita' costituzionale si pongono anche con
l'art. 42, secondo comma, Cost. che garantisce e tutela la proprieta'
privata.
L'occupazione, lo spossessamento e la trasformazione
irreversibile dei terreni a fronte dei quali il proprietario
contribuente non riceve tutela adeguata determinerebbero, per la
pubblica amministrazione, non solo il vantaggio della illegittima
disponibilita' dei beni, ma anche quello derivante dalla riscossione
del tributo, in dipendenza di una situazione illecita dalla stessa
posta in essere.
La tassazione di beni occupati sine titulo nei termini sopra
esposti pone, peraltro, dubbi di tenuta anche con l'art. 1 del
Protocollo 1 della Convenzione EDU, posto a tutela della proprieta'
privata. In diverse occasioni la Corte europea dei diritti dell'uomo,
infatti, ha affermato che non e' consentito alla pubblica
amministrazione trarre vantaggio da propri comportamenti illeciti e,
piu' in generale, da una situazione di illegalita' dalla stessa
determinata o occasionata (CEDU, 13 ottobre 2015, La Rosa e Alba c.
Italia; CEDU, 6 marzo 2007, Scordino c. Italia), ed il principio ha
trovato ingresso anche in pronunce rese dalla Corte costituzionale
(Corte costituzionale, 30 aprile 2015, n. 71; Corte costituzionale, 8
ottobre 2010, n. 293).
In tal senso piu' di recente la Corte europea dei diritti
dell'uomo (Sez. 3, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, n. 53002/21, 18
novembre 2025), ha ribadito che anche in presenza di progetti di
interesse pubblico, l'ingerenza nei beni da parte di societa'
pubbliche deve avvenire nel rispetto delle procedure legali e
garantire una tutela effettiva contro condotte arbitrarie.
Nella fattispecie la responsabilita' e' stata fatta risalire allo
Stato, poiche' la societa' che aveva proceduto allo spoglio era una
societa' statale che aveva operato in attuazione di un progetto
pubblico.
Nel ritenere, comunque, sanzionabili l'illegittimita' dello
spossessamento e l'impossibilita' di restituzione a causa della
destinazione pubblica dell'area, la pronuncia implica
l'ammissibilita' di un sindacato (di proporzione o adeguatezza) da
parte della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali sulle ragioni di interesse
pubblico addotte a giustificazione dallo Stato.
Sembra, pertanto, che possa ritenersi ammorbidito il rigido
orientamento della stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali che negava la cd.
Espropriazione indiretta sul presupposto che fosse preclusa
l'individuazione di sistemi di acquisizione diversi da quello
consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento
ablatorio, principio su cui si fondava la stessa giurisprudenza di
legittimita' (Cass., Sez. 5, n. 19572/2017, Rv. 645294 - 01, cit.;
Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 6 - 5, n. 22962/20228, cit.).
8. In conclusione, il Collegio ritiene non manifestamente
infondata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 42, secondo
comma, e 53, primo comma, Cost., la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (nel testo vigente ratione temporis), nella
parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del
titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito
l'occupazione di terreni non seguita da decreto d'esproprio,
successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad
un'irreversibile trasformazione degli stessi, nell'ipotesi in cui lo
stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale
per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato
dei luoghi, il risarcimento del danno, nonche' per l'annullamento in
sede amministrativa della procedura di occupazione.
Tale questione - che mantiene la sua attualita' anche nel regime
Imu, sul punto improntato agli stessi criteri normativi - appare,
altresi', rilevante ai fini della decisione della presente
controversia, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimita'
costituzionale in parte qua dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 inciderebbe sull'indirizzo
interpretativo (favorevole all'ente impositore) ormai radicatosi su
di essa. La decisione del ricorso richiede, invero, l'applicazione
della citata disposizione normativa, da qui la rilevanza del dubbio
di illegittimita' costituzionale in considerazione della sussistenza
di un effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la
definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione
di legittimita' costituzionale (Corte costituzionale, 21 dicembre
2021, n. 250).
9. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla
dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale segue la sospensione del
presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte:
visti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53,
primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (nel testo vigente ratione temporis), nella parte in cui non
esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di
altro diritto reale di godimento), che abbia subito un'occupazione
d'urgenza di terreni non seguita da decreto d'esproprio,
successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad
un'irreversibile trasformazione degli stessi, nell'ipotesi in cui lo
stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale
per la restituzione coattiva, per la riduzione in pristino dello
stato dei luoghi, per il risarcimento del danno, nonche' per
l'annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione;
dispone la sospensione del presente procedimento;
dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso
questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
dispone altresi' che, a cura della cancelleria, la presente
ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
dispone che gli atti processuali, ivi compresi i documenti
relativi alle notificazioni e comunicazioni disposte, vengano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Presidente: Stalla