Reg. ord. n. 152 del 2026 pubbl. su G.U. del 30/09/2026 n. 39

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 20/04/2026

Tra: Comune di Golfo Aranci  C/ Real Invest srl



Oggetto:

Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Presupposto impositivo – Occupazione d’urgenza di terreni, non seguita da decreto di esproprio, successivamente dichiarata illegittima e con irreversibile trasformazione degli stessi terreni – Attivazione immediata del proprietario, in sede giudiziale, per la restituzione coattiva, per la riduzione in pristino dei luoghi, per il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento, in sede amministrativa, della procedura di occupazione – Soggettività passiva all’ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento) dei beni ricadenti nella predetta fattispecie – Omessa esenzione – Violazione del principio della capacità contributiva – Violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza sotto il profilo della coerenza dell’imposta con il suo presupposto economico e con riguardo alla non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione – Disparità di trattamento rispetto alla riduzione della base imponibile riconosciuta al proprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie in cui il proprietario è privato del possesso del bene per atto attribuibile a terzi, nel caso di occupazione abusiva di privati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti alla volontà del contribuente – Lesione del diritto di proprietà, riconosciuto anche a livello convenzionale, conseguente all’inadeguata tutela apprestata, con determinazione, peraltro, di un vantaggio per la pubblica amministrazione in dipendenza di una situazione illecita posta in essere dalla stessa. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/12/1992  Num. 504  Art. 1  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3    Co. 1 
Costituzione   Art. 42    Co. 2 
Costituzione   Art. 53    Co. 1 
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 1 



Testo dell'ordinanza

                        N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2026

Ordinanza del 20 aprile 2026 della Corte di  cassazione  sul  ricorso
proposto da Comune di Golfo Aranci contro Real Invest Srl. 
 
Tributi  -  Imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI)  -  Presupposto
  impositivo - Occupazione  d'urgenza  di  terreni,  non  seguita  da
  decreto di esproprio, successivamente dichiarata illegittima e  con
  irreversibile trasformazione degli  stessi  terreni  -  Attivazione
  immediata del proprietario, in sede giudiziale, per la restituzione
  coattiva,  per  la  riduzione  in  pristino  dei  luoghi,  per   il
  risarcimento  del  danno,  nonche'  per  l'annullamento,  in   sede
  amministrativa, della  procedura  di  occupazione  -  Soggettivita'
  passiva all'ICI del proprietario (o del titolare di  altro  diritto
  reale di godimento) dei beni ricadenti nella predetta fattispecie -
  Omessa esenzione. 
- Decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
  finanza degli enti territoriali,  a  norma  dell'articolo  4  della
  legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 1, comma 2 (nel testo  vigente
  ratione temporis). 


(GU n. 39 del 30-09-2026)

 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                      Sezione tributaria civile 
 
    Composta da: 
        Stalla Giacomo Maria - Presidente; 
        Paolitto Liberato - consigliere; 
        Candia Ugo - consigliere; 
        Billi Stefania - consigliere rel.; 
        Lo Sardo Giuseppe - consigliere. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
iscritto al n. 11432/2022 R.G. proposto da Comune di Golfo Aranci, in
persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso  dall'avv.  Sabatina
Rainone e dall'avv. Riccardo Ernesto Di Vizio - ricorrente; 
    Contro Real Invest S.r.l., in persona del  legale  rappresentante
p.t.,  rappresentata  e   difesa   dall'avv.   Lorenzo   Coraggio   -
controricorrente; 
    Avverso la  sentenza  della  Corte  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado della Sardegna n.  93/2023  depositata  il  31  gennaio
2023; 
    Udita la relazione  svolta  nella  Camera  di  consiglio  del  28
gennaio 2026 dal consigliere Stefania Billi. 
 
                           Fatti di causa 
 
    La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento  (nn.
AU1517900508, AU1517900809, AU1517901110, AU1517901411, AU1517900207)
con cui il Comune di  Golfo  Aranci  (d'ora  in  poi  ricorrente)  ha
chiesto a Real Invest S.r.l.,  (d'ora  in  poi  controricorrente)  il
pagamento dell'Ici per gli anni 2007,  2008,  2009,  2020,  2011,  in
merito a terreni edificabili in Zona C2 per mq. 154.493. 
    La questione riguarda l'applicazione dell'imposta in  oggetto  su
terreni in possesso del Comune ricorrente in forza di espropriazione,
attivata  a  seguito  di  una   procedura   di   pubblica   utilita',
successivamente dichiarata  illegittima,  svolta  in  assenza  di  un
decreto di esproprio, che ha determinato una modifica dello stato dei
luoghi ed uno spossessamento senza alcuna forma di indennizzo. 
    La CTP ha rigettato il ricorso. 
    La CTR ha riformato la  pronuncia  di  primo  grado,  accogliendo
l'appello dell'odierna controricorrente, sulla  base  delle  seguenti
ragioni: 
        i beni oggetto di imposizione coincidono, sulla base dei dati
catastali, con quelli che la Societa' di Trasformazione Urbana S.p.a.
(d'ora in poi STU S.p.a.), partecipata dal Comune,  ha  utilizzato  a
seguito di un esproprio eseguito su delega del Comune stesso  per  la
trasformazione dei quali aveva ottenuto una  regolare  autorizzazione
dalla Regione Sardegna; 
        dato che il  presupposto  impositivo  consiste  nel  possesso
degli immobili, nel caso di specie, questo non sussiste, in quanto  i
terreni erano posseduti dal Comune per mezzo della  partecipata,  STU
S.p.a.; 
        la potenzialita' edificatoria era pari a zero, trattandosi di
inedificabilita' assoluta. 
    Il Comune ha proposto  ricorso  fondato  su  un  unico  motivo  e
depositato memoria;  la  controparte  si  e'  costituita  con  contro
ricorso ed ha depositato memoria. 
    Con ordinanza n. 16687 del 2024 la causa e' stata rinviata per la
trattazione in pubblica  udienza,  al  fine  di  suscitare  il  pieno
contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica: 
        a) se il possesso,  quale  presupposto  impositivo  dell'Ici,
debba sempre  corrispondere  all'esercizio  di  un  diritto  reale  o
incontri  il  limite  della  sussistenza  della  effettiva  capacita'
contributiva di cui all'art. 53 Cost.; 
        b) se debba, quindi, essere escluso il presupposto impositivo
nell'ipotesi  in  cui  l'immobile  sia   stato   dichiarato   da   un
provvedimento giudiziale  abusivamente  occupato,  in  modo  tale  da
renderlo inutilizzabile ed indisponibile (nella specie, in  forza  di
un'espropriazione attivata a seguito di  una  procedura  di  pubblica
utilita', svolta in assenza  di  un  decreto  di  esproprio,  che  ha
determinato  uno  spossessamento  e  una  modifica  dello  stato  dei
luoghi). 
    Il  Procuratore  generale  ha  rassegnato   conclusioni   scritte
chiedendo il rigetto del ricorso; la contro ricorrente ha  depositato
ulteriore memoria. 
 
                       Ragioni della decisione 
 
    1. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente  lamenta,  in
relazione all'art. 360,  primo  comma,  n.  3,  codice  di  procedura
civile, la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e  2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  Sostiene  che,  ai
fini  dell'applicazione  della  norma  e,   dunque,   del   pagamento
dell'imposta,  sono  ritenuti  indefettibili  due  presupposti:  uno,
oggettivo, riferito al possesso; uno, soggettivo,  che  individua  il
soggetto  passivo  di  imposta  nel  proprietario  dell'immobile,   o
titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi,
superficie. Censura la sentenza impugnata laddove non  ha  inteso  il
requisito del possesso nel  senso  di  potere  di  fatto  sulla  cosa
corrispondente all'esercizio di un diritto reale. 
    2. La preliminare  eccezione  di  inammissibilita'  del  ricorso,
sollevata dalla controricorrente, per asserita  mancata  impugnazione
di una delle rationes decidendi su cui sarebbe basata la  motivazione
della sentenza impugnata, non e' fondata. 
    Il ricorrente sostiene che la sentenza abbia motivato il  difetto
del presupposto impositivo sull'inesistenza del possesso in capo alla
societa' appellante, oggi controricorrente (prima  ragione),  nonche'
sulla circostanza che la potenzialita' edificatoria fosse pari a zero
per essere stata del tutto sfruttata dal Comune (seconda ragione). 
    La sentenza afferma: «E' indiscutibile che la imposta  ici  debba
essere pagata da chi esercita il possesso  degli  immobili  e,  nella
fattispecie in esame, negli anni de quibus, va rilevata  la  assoluta
inesistenza  del  presupposto  oggettivo   del   possesso   in   capo
all'appellante in quanto i terreni con riferimento ai quali il Comune
di Golfo Aranci ha chiesto il pagamento della imposta erano posseduti
dal Comune medesimo mediante la  partecipata  STU.  La  potenzialita'
edificatoria,   insomma,   era   pari   a   zero    trattandosi    di
inedificabilita' assoluta.». 
    2.1. Ritiene il  Collegio  che  non  vi  siano  propriamente  due
ragioni del decidere a base della decisione impugnata. La riduzione a
zero della capacita' edificatoria e' rappresentata infatti  come  una
mera e necessaria conseguenza  dello  spossessamento  effettuato  dal
Comune, e non come l'esito di un  accertamento  fattuale  diverso  ed
ulteriore su una caratteristica oggettiva ed indipendente  del  bene.
In  tale  senso  va  interpretato  anche   l'utilizzo   dell'avverbio
«insomma» con funzione conclusiva  e  riassuntiva  di  quanto  appena
sopra esposto. 
    3.  La  questione  oggetto   del   presente   giudizio   riguarda
un'occupazione senza titolo effettuata dal Comune di Golfo Aranci  di
cui  e'  stata  accertata  l'illegittimita'  con  l'annullamento  dei
relativi  atti  amministrativi;  e'  stato,  inoltre,   disposto   lo
scioglimento della Societa' di trasformazione urbana, STU  S.p.a.,  a
cui il ricorrente aveva affidato la  realizzazione  delle  opere  sui
terreni della controricorrente. 
    Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata,  dagli  atti
difensivi e dalla documentazione allegata, il Comune di Golfo  Aranci
decideva di procedere ad una trasformazione del  proprio  territorio,
nella  quale   erano   ricompresi   terreni   di   proprieta'   della
controricorrente  mediante  la  costituzione  di  una   societa'   di
trasformazione urbana (STU S.p.a.), ai sensi dell'art. 59,  legge  n.
127 del 1997 e dell'art. 120 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
a tal fine ricorrendo anche a finanziamenti statali.  Essendo  andate
deserte due procedure di gara, e'  stata  avviata  una  procedura  di
scelta del socio a trattativa privata. 
    L'odierna controricorrente ha fatto ricorso  innanzi  al  T.A.R.,
censurando il procedimento di scelta del socio; la domanda  e'  stata
accolta dal Tribunale amministrativo regionale Sardegna (sentenza  n.
1328/2009, all. 22 di cui alla memoria  della  controricorrente)  con
annullamento degli atti impugnati, e sostanzialmente  confermata  dal
Consiglio di Stato (sentenza n. 3490/2010, all. 23). 
    Tali circostanze trovano conferma nella sentenza di  primo  grado
(CTP di Sassari n. 3 del  2019,  all.  5  fase.  ricorrente  e  nella
sentenza Tribunale amministrativo regionale n. 275/2020 all.  7  fase
ricorrente) da cui si evince che, a seguito  dell'annullamento  della
procedura, era stata richiesta la riconsegna  dei  terreni  occupati,
previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 
    Risulta, inoltre, che a seguito di delibera di pubblica  utilita'
delle aree da trasformare per mezzo della STU S.p.a., successivamente
prorogata, il ricorrente abbia: delegato i poteri di occupazione e di
esproprio delle suddette aree alla propria partecipata; rilasciato in
favore  della  STU  S.p.a.   l'autorizzazione   alla   trasformazione
edilizia; occupato i terreni trasformandoli con opere edili di  scavo
e di movimento terra (v. Tribunale amministrativo regionale  Sardegna
n. 1328/2009; Consiglio di Stato n. 3490/2010, citate, e  ricorso  in
appello della controricorrente p. 4). 
    Il Tribunale amministrativo regionale Sardegna, adito in sede  di
ottemperanza,  dopo  avere  accertato  le   avvenute   trasformazioni
edilizie sui terreni in oggetto, ha ordinato al Comune  la  messa  in
pristino dei terreni e la loro restituzione  all'intimata  (sent.  n.
532 del 2011), ordine mai eseguito. 
    Il ricorrente  che  ha,  inoltre,  deliberato  di  non  adempiere
all'ordine giudiziale (all. 30 e  31  memoria  controricorrente),  ha
proposto  appello  innanzi   al   Consiglio   di   Stato,   eccependo
l'incompetenza    del    giudice     amministrativo,     prospettando
l'impossibilita' di  procedere  alla  restituzione  dei  terreni,  in
quanto posseduti ed utilizzati dal 2006 in poi per le  trasformazioni
edilizie ed urbanistiche dalla STU S.p.a. 
    Il  Consiglio  di  Stato  ha  dichiarato  l'inammissibilita'  del
ricorso in primo grado  dell'odierna  controricorrente  per  vizi  di
forma, individuando la competenza del  giudice  ordinario  (sent.  n.
5932/2011). 
    La controricorrente ha agito  per  la  restituzione  dei  terreni
occupati, per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi  e  per
il  risarcimento  del  danno.  E'  stato,   infatti,   giudizialmente
accertato che i terreni non sono mai  stati  formalmente  oggetto  di
decretazione    d'occupazione    d'urgenza    (sentenza     Tribunale
amministrativo  regionale  n.  275/2020  all.  7  fasc.   ricorrente,
citata). 
    4. Il presupposto dell'Ici e' «il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello  Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita'  dell'impresa»  (art.  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992). 
    L'art. 3, comma 1, prevede che i «soggetti  passivi  dell'imposta
sono il proprietario di immobili di  cui  al  comma  2  dell'art.  1,
ovvero il titolare di diritto reale di  usufrutto,  uso,  abitazione,
enfiteusi, superficie, sugIi stessi...». 
    Secondo  un  principio  consolidato  di  legittimita',  ai   fini
dell'individuazione della legittimazione passiva,  la  situazione  di
possesso rilevante e' quella legata alla titolarita'  di  un  diritto
reale. 
    Si e', infatti,  affermato  che  dalla  lettura  combinata  degli
articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si evince  che
soggetto passivo dell'imposta puo' essere soltanto il proprietario  o
il titolare di un diritto reale di  godimento  sull'immobile  (Cass.,
Sez. 5, n. 21451/2009, Rv. 609987 - 01, Sez. 2,  n.  10987/2013,  Rv.
626387 - 01). 
    Secondo   il   consolidato   ed   uniforme   orientamento   della
giurisprudenza di legittimita', la norma  tributaria  fa  riferimento
solo alla nozione di jus possidendi, cosicche' l'elenco dei  soggetti
passivi  indicati  dalla  norma  tributaria  costituisce  un  numerus
clausus,  in  quanto  collegato  alla  titolarita'  del  diritto   di
proprieta' o di altro diritto reale di godimento (Cass. Sez. 6  -  5,
n. 24972/2022, Rv. 665739 - 01; Sez. 5, n. 7274/2019,  Rv.  653046  -
01; Sez. 6-5, n. 14119/2017; Sez. 5 n. 6192/2007, Rv. 597895  -  01),
con talune eccezioni espressamente e tassativamente individuate, date
dalla previsione del conduttore nel leasing finanziario (Cass.,  Sez.
5,  n.  13120/2022,  Rv.  664589  -  01;  Cassazione,  Sez.  5.,  nn.
10589/2023,  10594/2023,   10617/2023,   10708/2023   e   10733/2023;
Cassazione, Sez. 5, n. 6232/2024; Cassazione, Sez. 5, n.  5447/2025),
del concessionario di area pertinente al demanio (Cass., Sez.  5,  n.
33701/2023, Rv. 669798 - 01, Sez. 5, n. 11000/2025, Rv. 674965 -  01,
Sez.  5,  n.  27259/2025,  Rv.  676853  -  01))   o   al   patrimonio
indisponibile (Cass., Sez. 5, n. 18946/2025, Rv. 675200 -  01)  dello
Stato   o   di   enti   territoriali,   del   coniuge    assegnatario
dell'abitazione familiare nei  procedimenti  di  separazione  legale,
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio (ex art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44 - Cassazione, 5, n. 6544/2023, Rv. 667339 - 01) o  del  convivente
more  uxorio  assegnatario  dell'abitazione  familiare  in  caso   di
cessazione del rapporto (ex art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44 - Cassazione, Sez. 5, n. 11416/2019, Rv. 653668  -
01), nei quali il legislatore ha dato autonoma e specifica  rilevanza
alla  detenzione  «qualificata»  dalla  connessione  ad   un   titolo
contrattuale, amministrativo o giudiziale. 
    Seguendo la stessa impostazione, e' stato anche affermato, sempre
in tema di  ICI,  che  il  proprietario  degli  immobili  oggetto  di
sequestro penale, disposto ai sensi dell'art. 2-ter  della  legge  n.
575 del 1965 o del successivo art. 20 del decreto legislativo n.  159
del 2011, e' soggetto passivo d'imposta, non  giustificandosi  alcuna
esenzione dal  pagamento  del  tributo,  atteso  che  il  presupposto
impositivo  e'  la  titolarita'  del   diritto   reale   e   non   la
disponibilita' del bene, e che  il  sequestro  penale,  a  differenza
della confisca, non comporta la perdita della titolarita' dei beni ad
esso sottoposti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22216/2015, Rv.  637184  -
01, Sez. 6 - 5, n. 14678/2016, Rv. 640555 - 01). 
    Un piu' recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema  di
IMU, a conferma dei suesposti principi espressi in materia di ICI, ha
affermato che nel leasing,  in  base  al  disposto  dell'art.  9  del
decreto legislativo  n.  23  del  2011,  soggetto  passivo  dell'IMU,
nell'ipotesi di risoluzione del contratto, e' il locatore,  anche  se
non ha ancora acquisito la  materiale  disponibilita'  del  bene  per
mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto  non  e'  la
detenzione materiale del bene da parte di  quest'ultimo  ad  assumere
rilevanza ai  fini  impositivi,  bensi'  l'esistenza  di  un  vincolo
contrattuale che ne legittima  la  detenzione  qualificata,  a  nulla
rilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma
672, della legge n. 147 del 2013, in tema di TASI (Cass., Sez. 5,  n.
6844/2023, Rv. 667380 - 01, Sez. 5, n. 29973/2019, Rv. 655919 - 01). 
    Restando sul medesimo contratto, in tema di IMU, si e' di recente
affermato che, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da  parte
di  terzi  che  segua  ad  inadempimento  del  contratto  di  leasing
finanziario con  conseguente  rilascio  dell'immobile,  l'imposta  e'
comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondo quanto
indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del  2024 -
egli non  abbia  presentato  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  in
relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2,  o  633  codice
penale  o  non  sia  stata  presentata  denuncia  o  iniziata  azione
giudiziaria penale per  l'occupazione  abusiva  (Cass.,  Sez.  5,  n.
10420/2025, Rv. 674951 - 01). 
    4.1. Con piu' specifico riferimento ad ipotesi di  spossessamento
del bene da parte della p.a., le Sezioni unite di questa Corte hanno,
al riguardo, affermato che,  in  tema  di  occupazione  temporanea  e
d'urgenza di un immobile  espropriando,  il  periodo  di  occupazione
legittima decorre dal momento della effettiva immissione in  possesso
del beneficiario dell'occupazione, che si  verifica,  di  regola,  in
conseguenza     del     c.d.      «dimensionamento»,      consistente
nell'individuazione dell'area  mediante  infissione  di  picchetti  e
nell'affermazione  degli  incaricati  dell'operazione  che  da   quel
momento    il     possesso     dell'area     s'intende     trasferito
all'amministrazione espropriante costituendosi, per effetto  di  tali
comportamenti, una impossibilita' giuridica dell'ulteriore  godimento
dell'immobile da parte del proprietario. Dalla stessa data decorre  -
per le occupazioni regolate, ratione  temporis,  dall'art.  20  della
legge n.  865  del  1971  -  anche  il  diritto  alla  corrispondente
indennita' (il quale postula che il proprietario abbia effettivamente
perduto la disponibilita'  del  bene).  L'indisponibilita'  giuridica
derivante dalla mera pronuncia del decreto di occupazione puo' invece
costituire presupposto per il riconoscimento  di  un  indennizzo,  in
favore del  proprietario  dell'immobile,  soltanto  ove  quest'ultimo
fornisca la dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio  effettivo
(quale,  ad  esempio,   quello   derivante   dall'impossibilita'   di
alienazione del bene in presenza  di  concrete  possibilita')  (Cass.
Sez. U, n. 18077/2009, Rv. 609261 - 01, Sez.  1,  n.  9488/2014,  Rv.
631151 - 01). 
    La  giurisprudenza  di  legittimita'   ha,   poi,   ripetutamente
riconosciuto la legittimazione passiva, per il pagamento del  tributo
per cui e' causa, in capo al proprietario del  cespite  sottoposto  a
procedura ablatoria, allorche' vi sia  stata  occupazione  temporanea
d'urgenza da parte della P.A., finche' non sia intervenuto il decreto
di esproprio (Cass., Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 5, n. 4753/2010, Rv.
611757 - 01, Sez. 1, n. 21433/2007, Rv.  600658  -  01  Sez.  1,  Rv.
600658 - 01, Sez. 1, n. 10686/2005, Rv. 584029 - 01). 
    In  tal  senso  si  e'  affermato  che  l'occupazione  temporanea
d'urgenza di un terreno da parte della pubblica  amministrazione  non
priva il proprietario  del  possesso  del  bene  fino  a  quando  non
intervenga il decreto  di  esproprio  (o  comunque  l'ablazione)  del
fondo, sicche' egli resta soggetto  passivo  dell'imposta,  ancorche'
l'immobile sia  detenuto  dall'occupante  (Cass.,  Sez.  6  -  5,  n.
19041/2016, Rv. 641107 - 01, in tema di occupazione temporanea;  Sez.
5, n. 21157/2016, Rv. 641467  -  01  in  tema  di  requisizione  post
terremoto). 
    Il  principio  trova  il  suo  fondamento  sul   rilievo,   sopra
accennato, che il fatto generatore dell'imposta e' la  situazione  di
possesso, inteso come attivita' corrispondente  all'esercizio  di  un
diritto reale, e non di quella di mera detenzione. 
    Su questo tracciato, si e' da tempo affermato  che  l'occupazione
di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il  proprietario
del possesso dell'immobile, in quanto il bene, finche' non interviene
il  decreto  di  esproprio  o  comunque  l'ablazione,   continua   ad
appartenere a lui -  tanto  che  per  tal  motivo  gli  si  riconosce
un'indennita'  per  l'occupazione  -   mentre   nell'occupante,   che
riconosce la proprieta' in capo all'espropriando, manca l'animus  rem
sibi habendi, onde lo stesso e' un mero detentore. Ne consegue che il
proprietario e' soggetto passivo dell'ICI ed e', quindi, obbligato  a
presentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile e' detenuto
da terzi (Cass. Sez. 1, n. 21433/2007, Rv. 600658 - 01, cit.; Sez. 1,
n. 10686/2005, Rv. 584029 - 01; Sez. 5, n. 4753/2010,  Rv.  611757  -
01). 
    E' stato, poi, anche ritenuto che, in tema di ICI,  l'occupazione
temporanea d'urgenza. di un terreno da parte della P.A. con effettiva
immissione nel possesso dell'immobile ed irreversibile trasformazione
del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, la  cui
legittimita' non e' contestata, priva il  proprietario  del  possesso
del bene, con la conseguenza che lo stesso non e' tenuto al pagamento
dell'imposta (Cass., Sez. 5, n. 5626/2015, Rv. 635192 - 01). 
    Giurisprudenza di legittimita' successiva  (Cass.,  Sez.·  5,  n.
21157/2016, Rv. 641467 - 01, cit.), ha evidenziato che il presupposto
qualificante dell'esenzione dal pagamento dell'Ici viene  individuato
nella perdita del possesso del bene; «a sua volta individuato,  nella
concretezza  della  fattispecie  considerata,   nella   irreversibile
trasformazione del fondo a  seguito  della  realizzazione  dell'opera
pubblica. Situazione, quest'ultima, determinante il  venir  meno  del
possesso in capo al soggetto passivo anche nel suo atteggiarsi  "solo
animo", posto che in nessun modo  -  visto  il  definitivo  mutamento
dello  stato  dei  luoghi  e  della  destinazione  dell'area   -   il
proprietario potra' mirare a ripristinare un potere di fatto  con  la
cosa corrispondente all'esercizio del diritto  dominicale.  Anche  il
precedente di legittimita' in questione (n.d.r. Cassazione,  Sez.  5,
n. 5626/2015, Rv. 635192 - 01), dunque, si  pone  a  ben  vedere  nel
solco  dell'orientamento   su   riportato,   ricollegando   anch'esso
l'esonero da lei all'ipotesi di definitivo spossessamento  del  bene,
ancorche' ritenuto ravvisabile,  non  solo,  in  coincidenza  con  il
provvedimento formalmente ablativo della proprieta', ma  anche  nella
irreversibile trasformazione dell'area da parte  della  PA  occupante
(rilevante  anche  sul  piano  soggettivo,  in  quanto   dimostrativo
dell'impiego uti dominus del bene da parte del  detentore).  In  tale
situazione, e soltanto in questa, in definitiva,  puo'  dirsi  venuto
meno il presupposto dell'imposizione; come detto insito,  ex  art.  1
decreto legislativo n. 504/92, nel «possesso di fabbricati,  di  aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello  Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' di retta l'attivita' dell'impresa». 
    In  sintesi,  puo'  affermarsi,  sulla  base  delle  pronunce  di
legittimita' ora richiamate che l'esenzione  dal  pagamento  dell'Ici
per il venire meno del presupposto impositivo puo' essere collegata: 
        al provvedimento formalmente ablativo della proprieta'; 
        alla irreversibile trasformazione dell'area da parte della PA
occupante, a seguito dell'immissione in possesso, la cui legittimita'
non e' contestata (tale ipotesi di definitivo spossessamento del bene
e' rilevante anche  sul  piano  soggettivo,  in  quanto  dimostrativo
dell'impiego uti dominus del bene da parte del detentore). 
    Per  completezza  e'  necessario  dare  conto  di  un   ulteriore
orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di ICI, non puo'
ritenersi soggetto passivo dell'imposta, ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo n. 504 del 1992, la pubblica amministrazione  che
abbia realizzato un'opera pubblica sul fondo occupato in virtu' della
cd. accessione invertita, tenuto conto che la realizzazione  di  tale
opera costituisce attivita' di mero fatto,  di  per  se'  inidonea  a
costituire  un  titolo  di  acquisto  della  proprieta',  come   pure
evidenziato dalla costante giurisprudenza  della  Corte  europea  dei
diritti  dell'uomo,  che  ha  affermato  la  contrarieta'  della  cd.
espropriazione  indiretta  alla   Convenzione   EDU   e   negato   la
possibilita' di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello
consensuale del contratto e  da  quello  autoritativo  del  legittimo
procedimento ablatorio (Cass., Sez. s, n. 19572/2017,  Rv.  645294  -
01; Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 6 - s, n. 22962/2022). 
    Tale orientamento si fonda sul principio espresso  dalle  Sezioni
Unite, secondo cui l'occupazione e la manipolazione del bene immobile
di un privato da parte della P.A., allorche' il decreto di  esproprio
non sia stato emesso o sia stato annullato, integra  un  illecito  di
natura permanente che da' luogo ad una  pretesa  risarcitoria  avente
sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto  dall'eventuale
occupazione legittima, durante il  quale  il  privato  ha  subito  la
perdita delle utilita' ricavabili dal  bene  sino  al  momento  della
restituzione, ovvero della domanda di  risarcimento  per  equivalente
che egli puo' esperire, in alternativa, abdicando alla proprieta' del
bene stesso (Cass., Sez. U, n. 735/2015, Rv. 634018 - 01). 
    4.2. Il Collegio ritiene che i principi di legittimita' da ultimo
riportati non  possano  trovare  piana  applicazione  nella  presente
fattispecie. 
    Le ipotesi di esonero per il  venire  meno  del  presupposto  del
possesso,  vagliate  dalla  giurisprudenza   sopra   richiamata,   in
particolare, quelle dovute a irreversibile  trasformazione  dell'area
da parte della PA occupante sono, infatti,  tutte  caratterizzate  da
procedure di occupazione la cui legittimita' non e'  contestata.  Nel
caso  in  esame,  invece,  la  trasformazione  irreversibile  si   e'
determinata  a  seguito  di  procedimenti  amministrativi  dichiarati
illegittimi in accoglimento delle istanze del proprietario  volte  ad
ottenere  il  ripristino  delle  condizioni  di  pieno   possesso   e
godimento. 
    Si e' inoltre affermato  che  le  ulteriori  ipotesi  in  cui  il
decreto di esproprio non sia  stato  emesso  o  sia  stato  annullato
integrino un illecito di natura  permanente  che  da'  luogo  ad  una
pretesa risarcitoria. 
    Tenuto  conto  che  nella  fattispecie  in  esame  la  disciplina
favorevole alla controricorrente non troverebbe applicazione, si pone
la necessita' di valutare se, alla luce  del  sopra  esposto  assetto
normativo, un'applicazione  ferma  e  rigorosa  del  diritto  vivente
(nella  esegesi  declinata   dalla   richiamata   giurisprudenza   di
legittimita')  non   si   ponga   in   contrasto   con   i   principi
costituzionali. 
    In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato,  il
giudice a quo ha, infatti, la facolta' di assumere  l'interpretazione
censurata in termini di «diritto vivente» e di  richiederne  su  tale
presupposto   il   controllo   di   compatibilita'   con    parametri
costituzionali, cio', senza che gli si possa addebitare di  non  aver
seguito altra interpretazione, piu'  aderente  ai  parametri  stessi,
(Corte Cost. sentenze n. 1 del 2021, n. 95 del 2020, n. 32 del  2020,
n. 12 del 2020, n. 189 del 2019, n. 141 del 2019, n. 75 del 2019,  n.
39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016, n. 11
del 2015, n. 242 del 2014, n. 191 del 2013, n. 258 del 2012,  n.  117
del 2012 e n. 91 del 2004). 
    Il caso di specie non trova precedenti di legittimita'  specifici
e un maggiore approfondimento si  impone  alla  luce  della  sentenza
della Corte costituzionale n. 60 del 2024. Con essa, come  ben  noto,
e' stato dichiarato costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione
degli articoli 3, primo comma, e 53, primo comma,  Cost.,  l'art.  9,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  23  del  2011,  nel   testo
applicabile  ratione  temporis,  nella  parte  in  cui  non   prevede
l'esenzione, per il periodo dell'anno durante il  quale  sussiste  la
condizione di occupazione abusiva, dal  pagamento  dell'IMU  per  gli
immobili non utilizzabili, ne' disponibili a seguito  di  occupazione
abusiva, per la quale sia stata tempestivamente presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. 
    Si e', dunque, affermato che - indipendentemente dalla nozione di
possesso - e'  irragionevole  affermare  che  sussista  la  capacita'
contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione  abusiva
di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile. 
    E' stato, con tale pronuncia,  riaffermato  il  principio,  tanto
consolidato  da  potersi  ritenere  quale  uno  dei  pilastri   della
giurisprudenza costituzionale in materia tributaria, secondo cui ogni
prelievo tributario deve avere una causa  giustificatrice  in  indici
concretamente rivelatori di ricchezza,  con  la  conseguenza  che  la
sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) e'  resa  necessaria
dal rilievo di una minore o assente capacita'  contributiva,  che  il
legislatore puo' riscontrare in relazione ad  alcune  circostanze  di
fatto (nello  stesso  senso  C.  Cost.  sentenza  n.  10/2023-  mass.
0045322; sentenza n. 120/2020 - mass. 45650; sentenza n.  156/2001  -
mass. 26245; sentenza n. 111/1997 - mass. 23271; sentenza  21/1996  -
mass. 22138; sentenza 143/1995 - mass.  21365;  sentenza  179/1985  -
mass. 10989; sentenza 200/1976 - mass. 850.7). 
    Ne'  e'  possibile  pervenire  a  diversa  soluzione   in   forza
dell'intervento legislativo di cui all'art. 1, 81° comma, della legge
29 dicembre 2022, n. 197,  secondo  il  quale,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, «Sono esenti dall'imposta,  per  il  periodo  dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni  prescritte,  gli  immobili
non utilizzabili ne' disponibili, per i quali  sia  stata  presentata
denuncia all'Autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui  agli
articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale  o  per  la  cui
occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o  iniziata  azione
giudiziaria penale». 
    La  tipicita'   della   previsione   normativa   ora   riportata,
circoscritta a  specifiche  ipotesi  di  rilevanza  penale,  esclude,
infatti, una sua applicazione estensiva (gia'  esclusa  dalla  citata
sentenza C. Cost. n. 60/2024 che ritenne inevitabile una pronuncia di
illegittimita' costituzionale della norma impositiva denunciata,  pur
con riguardo ad una fattispecie materiale del tutto sovrapponibile  a
quella disciplinata dal legislatore del 2022), tanto  piu'  vista  la
sua natura innovativa e non interpretativa,  in  una  con  la  natura
esonerativa e di stretta interpretazione della materia. 
    Non  ritiene  il  Collegio  che  sia   percorribile   la   strada
dell'interpretazione costituzionalmente orientata, tenuto conto della
diversita'  dei  parametri  fattuali,  nonche'   della   peculiarita'
soggettiva della fattispecie, atteso che nel caso in esame una  parte
e' un ente pubblico, come tale regolato da specifiche ed inderogabili
discipline in ragione  degli  interessi  pubblici  sottesi  alla  sua
azione. 
    Sollevando questione di legittimita' costituzionale in materia di
lei sull'abitazione principale, gia' Cassazione, Sez. U, n. 26774 del
2024 ha, del resto, ritenuto non applicabile  de  plano  quanto  poco
prima affermato dalla Corte costituzionale  (sent.  n.  209/2022)  su
analoga questione in materia di Imu. 
    Una interpretazione alternativa  andrebbe  poi  ad  incidere  sul
presupposto d'imposta, il quale deve essere necessariamente tipizzato
dalla legge. Ad oggi, infatti, in forza dell'indirizzo interpretativo
sopra richiamato, esso  e'  legato  ad  una  situazione  di  possesso
riconducibile alla titolarita' di un diritto reale. 
    Una simile  interpretazione  determinerebbe,  in  altri  termini,
senza  ben  delinearne  i   confini,   uno   scollegamento   tra   la
soggettivita' passiva d'imposta e il numero chiuso dei diritti reali,
legame fondamentale per la verifica di uno degli  elementi  richiesti
per la sussistenza del presupposto impositivo. 
    Con cio' si rischierebbe, quindi,  di  introdurre  una  casistica
eterogenea, mutevole  e  non  ben  perimetrata  di  esclusione  dalla
imposta  non  prevista  per  legge  (esclusione  oggi  calibrata  sul
comportamento illegittimo della PA, ma ipotizzabile  in  molte  altre
fattispecie concrete  di  spossessamento),  senza  un  sicuro  vaglio
costituzionale circa la nozione di possesso rilevante ai fini Ici (ed
Imu). 
    Si osserva, infine, che se un'interpretazione  costituzionalmente
orientata e' risultata preclusa con riguardo  ad  una  situazione  di
massima evidenza e gravita' perche' di rilevanza penale (Cass.,  Sez.
5, n. 9956/2023, ordinanza da cui e' scaturita  la  citata  decisione
della Corte costituzionale n. 60 del 2024 ),  a  maggior  ragione  e'
sostenibile  tale  preclusione,  nella  presente   fattispecie,   ove
l'occupazione delle  aree  e'  avvenuta  pur  sempre  nell'ambito  di
potesta' autoritativa di pubblico interesse, sebbene  successivamente
accertata  in  via  giudiziale  come  illegittima  nel  suo   effetto
ablativo. 
    5. Per quanto riguarda il profilo della  manifesta  infondatezza,
il Collegio ritiene che sussistano  seri  dubbi  di  incompatibilita'
della norma con le previsioni di cui agli articoli 3, 42 e 53 Cost.. 
    5.1 E' ben noto che la Corte  costituzionale,  nel  delineare  la
portata dell'art. 53 Cost., ha individuato tre  requisiti  essenziali
della  capacita'  contributiva:   l'effettivita',   la   certezza   e
l'attualita' (tra le tante: Corte costituzionale, 12 luglio 1967,  n.
109;  Corte  costituzionale,  28   luglio   1976,   n.   200;   Corte
costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42; Corte costituzionale, 22 aprile
1980, n. 54; Corte costituzionale, n. 252/1992; Corte costituzionale,
29 gennaio 1996, n. 73; Corte  costituzionale,  26  luglio  2000,  n.
362). 
    In ordine al primo requisito, il nesso tra il fatto rivelatore di
capacita' contributiva e il  tributo  deve  essere  effettivo  e  non
apparente o fittizio. L'effettivita' esprime,  infatti,  la  concreta
idoneita' del presupposto  rispetto  all'obbligazione  d'imposta,  la
quale dovra' avere ad oggetto una manifestazione economica reale, che
consenta la misurazione di  un  reddito  esistente  e  non  meramente
presunto. 
    Alla   stregua   dell'impostazione    della    Consulta    (Corte
costituzionale, 12 luglio 1967,  n.  109;  Corte  costituzionale,  28
luglio 1976, n. 200), il concorso alle spese pubbliche deve,  quindi,
salvaguardare il  diritto  del  contribuente  ad  essere  chiamato  a
concorrere alle  spese  pubbliche  solo  in  quanto  in  possesso  di
effettiva capacita' contributiva e idoneita' effettiva  al  pagamento
delle  imposte,  non  potendo  essere  qualificata   come   capacita'
contributiva un'idoneita' economica che non si basi su  fatti  reali,
ma fittizi (Corte costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42). 
    La capacita' contributiva, inoltre,  deve  essere  effettiva  nel
senso di certa ed attuale,  e  non  meramente  presunta  o  ipotetica
(Corte costituzionale, 28 luglio 1976,  n.  200,  cit.,  1254;  Corte
costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42.; Corte costituzionale, 3 giugno
1992, n. 252; Corte costituzionale, 29 gennaio  1996,  n.  73;  Corte
costituzionale, 26 luglio 2000,  n.  362).  In  forza  del  parametro
dell'attualita', infine, il tributo  deve  essere  correlato  ad  una
capacita' contributiva presente  (in  atto),  non  ad  una  capacita'
contributiva passata o futura (Corte costituzionale, 22 aprile  1980,
n. 54), ovvero la capacita' contributiva deve sussistere nel  momento
in cui si verifica il prelievo. 
    La capacita'  contributiva  risulta,  pertanto,  inscindibilmente
connessa ai principi di ragionevolezza e di  uguaglianza  tributaria,
atteso che, in forza del connubio normativo tra gli articoli 53  e  3
Cost.,  a  situazioni  uguali  devono  corrispondere  uguali   regimi
impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse  un  trattamento
tributario disuguale (Corte costituzionale, 6 luglio 1972, n. 120). 
    La giurisprudenza costituzionale ha, altresi', affermato che  per
capacita'  contributiva,  ai  sensi  dell'art.  53  Cost.,  si   deve
intendere  l'idoneita'  del  soggetto   all'obbligazione   d'imposta,
desumibile dal presupposto economico cui l'imposizione e'  collegata,
presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza,
secondo valutazioni discrezionali riservate  al  legislatore,  salvo,
tuttavia,  il  controllo  di  legittimita'  costituzionale  sotto  il
profilo   della   loro   arbitrarieta'   o   irrazionalita'    (Corte
costituzionale n. 108 del 2023 e, nello  stesso  senso,  n.  201  del
2014). 
    5.2. Il Collegio ritiene che nella presente fattispecie,  per  le
annualita' d'imposta in cui le aree sono state oggetto di occupazione
di urgenza, affidate alla STU S.p.a. e irreversibilmente trasformate,
il  prelievo  tributario  possa  porsi  in  contrasto  con   principi
costituzionali sopra richiamati, potendo il comportamento illegittimo
della pubblica amministrazione  ricalcare  l'ipotesi  di  occupazione
abusiva presa in esame nella pronuncia di  incostituzionalita'  sopra
richiamata. 
    Il possesso, come delineato dall'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  quale  elemento   costitutivo   del
presupposto impositivo, per essere effettivo, deve  essere  tale  che
l'immobile rientri materialmente nella disponibilita' individuale del
possessore, cosi' che quest'ultimo possa  esercitare  le  prerogative
discendenti dal diritto ricadente sull'immobiIe. 
    Nel caso in esame l'attivazione della  procedura  di  occupazione
d'urgenza e lo spossessamento delle aree sono stati  contrastati  con
azioni legali che hanno portato alla dichiarazione di  illegittimita'
dell'intera procedura, avvenuta sostanzialmente di fatto, in quanto i
terreni non  sono  mai  stati  formalmente  oggetto  di  decretazione
d'occupazione d'urgenza (sentenza Tribunale amministrativo  regionale
n. 275/2020 all. 7 fase. ricorrente, citata). 
    In  tal  senso  le  diverse  azioni  giudiziali  proposte   dalla
controricorrente costituiscono un  inequivocabile  indice  rivelatore
dell'impossibilita' di utilizzo dei beni, i quali nel frattempo  sono
stati trasformati. 
    Diversamente,   un'interpretazione   meramente   formale    della
soggettivita' passiva,  non  temperata  dal  limite  della  capacita'
contributiva effettiva, condurrebbe  ad  addossare  l'imposizione  al
proprietario che risulta integralmente spossessato e  privo  di  ogni
utilita' economica del bene per factum principis  qui  riconducibile,
peraltro, allo stesso Comune impositore. 
    In caso di occupazione d'urgenza dichiarata illegittima l'obbligo
tributario dovrebbe  ritenersi  conseguente  all'esito  delle  azioni
amministrative e civilistiche previste dall'ordinamento. 
    Nel  caso  di  una  condizione  definibile  come  patologica  del
sistema, come  quella  ricorrente  nel  caso  in  esame,  in  cui  la
contribuente si trovi nell'impossibilita', non solo,  di  servirsi  e
trarre  beneficio  dall'utilizzo  diretto  o  indiretto  dei   propri
terreni, ma anche di recuperare il possesso degli stessi  per  scelta
degli organi pubblici (e non a causa di comportamento  illegittimo  o
per inerzia della stessa contribuente) e, ancora, in presenza  di  un
fatto  oggettivo  di  accertamento   giudiziale   di   illegittimita'
dell'occupazione dei beni,  parrebbe  in  contrasto  con  i  principi
costituzionali  imporre  il  pagamento  dell'imposta  anche  per   le
annualita' in cui permane l'occupazione abusiva. Non vi e' dubbio che
venga a difettare, nella specie, l'effettiva capacita', in assenza di
strumenti giuridici atti a tutelare la proprieta' privata. 
    5.3. Nel valutare la condizione, sopra  descritta,  di  oggettiva
impossibilita'  della  ricorrente  proprietaria  di   dare   concreta
estrinsecazione al proprio diritto, e di  oggettiva  indisponibilita'
del bene scaturente  dall'abusiva  occupazione  patita,  e'  peraltro
degno di rilievo che i soggetti passivi individuati  dalla  normativa
ICI sono anche quelli  che  si  avvantaggiano  dei  servizi  pubblici
(illuminazione, pubblica sicurezza ecc.) resi disponibili dai Comuni,
circostanza evidenziata dalla Corte costituzionale, la quale ha avuto
modo di osservare che «l'imposizione ICI non tende a colpire  solo  i
proprietari  ma,  piu'  in  generale,  i  titolari  delle  situazioni
previste dall'art. 3 (ndr. del decreto legislativo n.  504/1992),  in
quanto idonee, nella loro varieta', ad individuare  di  norma  coloro
che,  avendo  il  godimento   del   bene,   si   avvantaggiano,   con
immediatezza, dei servizi e delle attivita' gestionali dei Comuni,  a
beneficio dei  quali  il  gettito  viene,  a  regime,  destinato,  in
sostituzione di altri tributi contestualmente soppressi» (cfr.  Corte
costituzionale 2 aprile 1999, n. 1999, e 22 aprile 1997, n. 111). 
    6. La disposizione in  commento  appare,  inoltre,  in  conflitto
anche con l'art. 3 Cost. che necessariamente implica un principio  di
ragionevolezza delle leggi, in forza del quale e' necessario  che  le
distinzioni operate dal legislatore  tributario,  anche  per  settori
economici, non siano  irragionevoli  o  arbitrarie  o  ingiustificate
(Corte costituzionale, 16 luglio 2014, n. 201), al fine di verificare
la  coerenza  interna  della  struttura  dell'imposta  con   il   suo
presupposto economico, come pure la  non  arbitrarieta'  dell'entita'
dell'imposizione. 
    A parere del Collegio, risulterebbe, invero, irragionevole che al
proprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile (eventualmente,
a causa della sua inerzia) sia riconosciuta, ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  una
riduzione della base imponibile dell'ICI, mentre, per il proprietario
di un terreno trasformato irreversibilmente senza il suo consenso per
effetto di  una  procedura  dichiarata  illegittima,  nell'attesa  di
recuperare in sede giudiziale il possesso dei terreni e di provvedere
alla riduzione in pristino, sia prevista una tassazione integrale. 
    Sotto un diverso profilo, posto che la violazione  del  principio
di eguaglianza  in  ambito  tributario  sussiste  laddove  situazioni
omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non
quando alla diversita' di  disciplina  corrispondano  situazioni  non
assimilabili (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 108  del
2023, n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021, n. 34 del  2025),  anche  in
forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 60 del  2024,  si
avrebbe che, a fronte di situazioni omogenee in cui  il  contribuente
titolare di  un  diritto  reale,  nonostante  l'esercizio  di  azioni
legali, e' privato del possesso del  bene  per  atto  attribuibile  a
terzi, in un caso di occupazione abusiva da parte di terzi privati  e
di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volonta'
del contribuente, accertata giudizialmente, viene ritenuto  privo  di
capacita'  contributiva,  mentre  nell'altro  caso  di  procedura  di
occupazione d'urgenza, effettuata da un ente pubblico  senza  decreto
di  esproprio,  annullata  giudizialmente,  continuerebbe  ad  essere
ritenuto in  grado  di  esprimere  una  capacita'  contributiva.  Con
l'aggravante, in tale ultimo caso, dell'irreversibile  trasformazione
del bene. 
    7. Dubbi di compatibilita' costituzionale si  pongono  anche  con
l'art. 42, secondo comma, Cost. che garantisce e tutela la proprieta'
privata. 
    L'occupazione,   lo   spossessamento    e    la    trasformazione
irreversibile  dei  terreni  a  fronte  dei  quali  il   proprietario
contribuente non riceve  tutela  adeguata  determinerebbero,  per  la
pubblica amministrazione, non solo  il  vantaggio  della  illegittima
disponibilita' dei beni, ma anche quello derivante dalla  riscossione
del tributo, in dipendenza di una situazione  illecita  dalla  stessa
posta in essere. 
    La tassazione di beni occupati  sine  titulo  nei  termini  sopra
esposti pone, peraltro, dubbi  di  tenuta  anche  con  l'art.  1  del
Protocollo 1 della Convenzione EDU, posto a tutela  della  proprieta'
privata. In diverse occasioni la Corte europea dei diritti dell'uomo,
infatti,  ha  affermato  che  non   e'   consentito   alla   pubblica
amministrazione trarre vantaggio da propri comportamenti illeciti  e,
piu' in generale, da  una  situazione  di  illegalita'  dalla  stessa
determinata o occasionata (CEDU, 13 ottobre 2015, La Rosa e  Alba  c.
Italia; CEDU, 6 marzo 2007, Scordino c. Italia), ed il  principio  ha
trovato ingresso anche in pronunce rese  dalla  Corte  costituzionale
(Corte costituzionale, 30 aprile 2015, n. 71; Corte costituzionale, 8
ottobre 2010, n. 293). 
    In tal senso  piu'  di  recente  la  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo (Sez. 3, Iskra Doo Belgrado  c.  Serbia,  n.  53002/21,  18
novembre 2025), ha ribadito che anche  in  presenza  di  progetti  di
interesse  pubblico,  l'ingerenza  nei  beni  da  parte  di  societa'
pubbliche  deve  avvenire  nel  rispetto  delle  procedure  legali  e
garantire una tutela effettiva contro condotte arbitrarie. 
    Nella fattispecie la responsabilita' e' stata fatta risalire allo
Stato, poiche' la societa' che aveva proceduto allo spoglio  era  una
societa' statale che aveva  operato  in  attuazione  di  un  progetto
pubblico. 
    Nel  ritenere,  comunque,  sanzionabili  l'illegittimita'   dello
spossessamento e  l'impossibilita'  di  restituzione  a  causa  della
destinazione    pubblica    dell'area,    la    pronuncia     implica
l'ammissibilita' di un sindacato (di proporzione  o  adeguatezza)  da
parte della Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali sulle  ragioni  di  interesse
pubblico addotte a giustificazione dallo Stato. 
    Sembra, pertanto,  che  possa  ritenersi  ammorbidito  il  rigido
orientamento della stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  che  negava  la  cd.
Espropriazione  indiretta  sul   presupposto   che   fosse   preclusa
l'individuazione  di  sistemi  di  acquisizione  diversi  da   quello
consensuale del contratto e da quello autoritativo  del  procedimento
ablatorio, principio su cui si fondava la  stessa  giurisprudenza  di
legittimita' (Cass., Sez. 5, n. 19572/2017, Rv. 645294  -  01,  cit.;
Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 6 - 5, n. 22962/20228, cit.). 
    8.  In  conclusione,  il  Collegio  ritiene  non   manifestamente
infondata, in riferimento agli articoli 3, primo comma,  42,  secondo
comma, e  53,  primo  comma,  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504 (nel testo  vigente  ratione  temporis),  nella
parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del
titolare di altro diritto  reale  di  godimento),  che  abbia  subito
l'occupazione  di  terreni  non  seguita  da   decreto   d'esproprio,
successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo  ad
un'irreversibile trasformazione degli stessi, nell'ipotesi in cui  lo
stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale
per la restituzione coattiva, la riduzione in  pristino  dello  stato
dei luoghi, il risarcimento del danno, nonche' per l'annullamento  in
sede amministrativa della procedura di occupazione. 
    Tale questione - che mantiene la sua attualita' anche nel  regime
Imu, sul punto improntato agli stessi  criteri  normativi  -  appare,
altresi',  rilevante  ai  fini   della   decisione   della   presente
controversia, in quanto l'eventuale  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale in  parte  qua  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504  inciderebbe  sull'indirizzo
interpretativo (favorevole all'ente impositore) ormai  radicatosi  su
di essa. La decisione del ricorso  richiede,  invero,  l'applicazione
della citata disposizione normativa, da qui la rilevanza  del  dubbio
di illegittimita' costituzionale in considerazione della  sussistenza
di  un  effettivo  e  concreto  rapporto  di  strumentalita'  fra  la
definizione del giudizio principale e la risoluzione della  questione
di legittimita' costituzionale  (Corte  costituzionale,  21  dicembre
2021, n. 250). 
    9. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  alla
dichiarazione  di  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale  segue  la  sospensione  del
presente procedimento e  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte: 
        visti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo  1953,
n.  87,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,   in
riferimento agli articoli 3, primo comma, 42, secondo  comma,  e  53,
primo comma,  Cost.,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504 (nel testo vigente ratione temporis),  nella  parte  in  cui  non
esclude la soggezione ad ICI del  proprietario  (o  del  titolare  di
altro diritto reale di godimento), che  abbia  subito  un'occupazione
d'urgenza  di   terreni   non   seguita   da   decreto   d'esproprio,
successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo  ad
un'irreversibile trasformazione degli stessi, nell'ipotesi in cui  lo
stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale
per la restituzione coattiva, per  la  riduzione  in  pristino  dello
stato  dei  luoghi,  per  il  risarcimento  del  danno,  nonche'  per
l'annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione; 
        dispone la sospensione del presente procedimento; 
        dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa, al  Procuratore  generale  presso
questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        dispone altresi' che, a cura della cancelleria,  la  presente
ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
        dispone che gli atti processuali, ivi  compresi  i  documenti
relativi  alle  notificazioni  e  comunicazioni   disposte,   vengano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. 
          Cosi' deciso in Roma il 28 gennaio 2026. 
 
                        Il Presidente: Stalla