Reg. ord. n. 151 del 2026 pubbl. su G.U. del 30/09/2026 n. 39

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 02/07/2026

Tra: Bayer Ag  C/ AIFA- Agenzia italiana del farmaco, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze ed altri 32



Oggetto:

Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Spesa farmaceutica per acquisti diretti – Previsioni che pongono in maniera continuativa nel tempo a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al cinquanta per cento del superamento del tetto di tale spesa – Sistema normativo irragionevole che incide sull’attività imprenditoriale, attraverso prescrizioni ripetitive le quali impongono una prestazione patrimoniale strutturale e senza limiti di tempo, che si risolve in una misura ordinaria di finanziamento della spesa sanitaria, priva di vocazione solidaristica – Irragionevolezza e sproporzione del meccanismo, in considerazione della sua incidenza sul sistema di acquisto dei farmaci mediante gare pubbliche e negoziazione del prezzo – Meccanismo del c.d. “payback” farmaceutico privo dei caratteri della determinabilità e precisa prevedibilità – Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità – Irragionevole compressione dell’autonomia contrattuale e della libertà di iniziativa economica privata – Restituzione di una quota parte delle somme corrisposte alle aziende farmaceutiche a seguito della vendita dei medicinali in distribuzione diretta, costituenti un bene, che determina un’ingerenza dello Stato nel diritto di proprietà delle aziende stesse – Violazione degli obblighi internazionali. 

Norme impugnate:

legge  del 30/12/2018  Num. 145  Art. 1  Co. 580
decreto-legge  del 06/07/2012  Num. 95  Art. 15  Co. 7 convertito con modificazioni in
legge  del 07/08/2012  Num. 135


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 23 
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Protocollo n. 1 a Convenzione europea diritti dell'uomo   Art. 1 



Testo dell'ordinanza

                        N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 luglio 2026

Ordinanza del 2 luglio 2026 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per il  Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Bayer  Ag,  Sanofi  Srl  e
Bristol-Myers Squibb Srl contro AIFA- Agenzia italiana del farmaco  e
altri. 
 
Sanita'  pubblica  -  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  -  Spesa
  farmaceutica per  acquisti  diretti  -  Denunciate  previsioni  che
  pongono in maniera continuativa nel tempo a  carico  delle  aziende
  farmaceutiche una quota pari al cinquanta per cento del superamento
  del tetto di tale spesa. 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2019-2021), art. 1, comma 580; decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95
  (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica  con
  invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
  patrimoniale delle imprese del settore bancario),  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 7. 


(GU n. 39 del 30-09-2026)

 
          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        Sezione Terza quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2307 del 2025, proposto da Bayer Ag, in persona del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142; 
    Contro Ministero della salute, Aifa-Agenzia italiana del farmaco,
Ministero dell'economia e delle finanze, in  persona  dei  rispettivi
legali   rappresentanti   pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti Regione Lazio, Takeda Italia S.p.a., non costituiti
in giudizio; 
    E con l'intervento di ad opponendum: 
        F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali ed affini
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  Stefano  Grassi,  Francesco
Grassi, con domicilio eletto presso lo  studio  dell'avvocato  Grassi
Stefano in Roma, piazza Barberini n. 12; 
    sul ricorso numero di registro generale 2997 del  2025,  proposto
da Sanofi S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano
e Francesca Mastroianni, con domicilio eletto presso  lo  studio  del
prof. avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3; 
    contro  Aifa-Agenzia  italiana  del   farmaco,   Presidenza   del
Consiglio   dei   ministri,   Ministero   della   salute,   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Regione Fvg, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso  dall'avvocato  Daniela  Iuri,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentato e difeso  dall'avvocato  Maria  Rosaria  Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia; 
    Regione   Abruzzo,   Regione   Basilicata,   Regione    Calabria,
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dai
disavanzi  del  settore  sanitario  della   Regione   Calabria,   Sub
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dai
disavanzi del  settore  sanitario  della  Regione  Calabria,  Regione
Campania, Regione  Emilia-Romagna,  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria,  Regione  Lombardia,  Regione
Marche, Regione Molise, Commissario  ad  acta  per  l'attuazione  del
Piano di rientro dai disavanzi del settore  sanitario  della  Regione
Molise, Sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro
dai disavanzi del settore sanitario  della  Regione  Molise,  Regione
Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma  della  Sardegna,  Regione
Siciliana, Regione  Siciliana  -  assessorato  alla  salute,  Regione
Toscana, Regione Umbria,  Regione  autonoma  Valle  D'Aosta,  Regione
Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di  Bolzano,
non costituiti in giudizio; 
    nei confronti Eg S.p.a., non costituito in giudizio; 
    e con l'intervento di ad opponendum: 
        F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali ed affini
S.p.a., F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali ed affini
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentati e difesi dagli  avvocati  Stefano  Grassi  e  Francesco
Grassi, con domicilio eletto presso lo studio Grassi Stefano in Roma,
piazza Barberini n. 12; 
    sul ricorso numero di registro generale 3012 del  2025,  proposto
da Bristol-Myers Squibb S.r.l., in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo,
Diego Vaiano e Francesca Mastroianni, con domicilio eletto presso  lo
studio del prof. Avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3; 
    contro  Aifa-Agenzia  italiana  del   farmaco,   Presidenza   del
Consiglio   dei   ministri,   Ministero   della   salute,   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Regione Fvg, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso  dall'avvocato  Daniela  Iuri,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentato e difeso  dall'avvocato  Maria  Rosaria  Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia; 
    Regione   Abruzzo,   Regione   Basilicata,   Regione    Calabria,
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dai
disavanzi  del  settore  sanitario  della   Regione   Calabria,   Sub
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dai
disavanzi del  settore  sanitario  della  Regione  Calabria,  Regione
Campania, Regione  Emilia-Romagna,  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria,  Regione  Lombardia,  Regione
Marche, Regione Molise, Commissario  ad  acta  per  l'attuazione  del
Piano di rientro dai disavanzi del settore  sanitario  della  Regione
Molise, Sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro
dai disavanzi del settore sanitario  della  Regione  Molise,  Regione
Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma  della  Sardegna,  Regione
Siciliana, Regione  Siciliana  -  Assessorato  alla  salute,  Regione
Toscana, Regione Umbria,  Regione  autonoma  Valle  D'Aosta,  Regione
Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di  Bolzano,
non costituiti in giudizio; 
    nei confronti Eg S.p.a., non costituito in giudizio; 
    e con l'intervento di ad opponendum: 
        F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali ed affini
S.p.a., F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali ed affini
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentati e  difesi  dagli  avvocati  Stefano  Grassi,  Francesco
Grassi, con domicilio eletto presso lo studio Grassi Stefano in Roma,
piazza Barberini n. 12; 
    per l'annullamento quanto al ricorso n. 2307 del 2025: 
        a)  della  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco n. 68 del 10 dicembre 2024,  avente
ad oggetto il ripiano della spesa farmaceutica per  acquisti  diretti
per l'anno 2023, non pubblicata, e dei  relativi  allegati,  tra  cui
sono stati pubblicati sul portale istituzionale dell'AIFA in data  16
dicembre 2024 solo i seguenti: A) «elenco quota di ripiano per codice
SIS (dicembre 2024)» (all. 1), B1) «Spesa per i  farmaci  innovativi»
(all. 2), B2) «Dettaglio di spesa per i farmaci orfani di classe A  e
H» (all. 3), B3) «Dettaglio mensile di spesa dei  farmaci  innovativi
anno 2023» (all. 4), F) «Metodo di calcolo della  spesa  per  farmaci
innovativi per indicazione e stima quota  payback  innovativi»  (all.
5), e G) «Metodo di applicazione del decreto del  22  settembre  2022
del  Ministero  della  salute,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e finanze» (all. 6); 
        b) del relativo  Comunicato,  recante  «Ripiano  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti per l'anno  2023»,  pubblicato  sul
sito istituzionale dell'Agenzia in data 16 dicembre 2024 (all. 7); 
        c) del ripiano per la spesa farmaceutica per acquisti diretti
attribuito  a  Bayer  AG,  codice  SIS  689,   per   lo   sfondamento
asseritamente imputabile alla Societa' per l'anno 2023, pari  a  euro
58.294.221, pubblicato nell'allegato A alla delibera sub a); 
        d) della  determina  a  firma  del  Presidente  dell'AIFA  n.
205/2025 (all. 8), recante «Attribuzione degli oneri di ripiano della
spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023», e  relativi
allegati, pubblicati sul sito  istituzionale  dell'AIFA  in  data  13
febbraio 2025, con particolare riguardo agli allegati B) «Nota  sulla
metodologia applicativa (febbraio 2025)» (all. 9), C)  «elenco  quote
di ripiano per codice SIS e per regione» (all. 10), D) «elenco  quota
di ripiano per regione (febbraio 2025)» (all. 11), E) «allegato  alla
nota metodologica Descrizione  dei  file  e  dei  relativi  tracciati
record pubblicati sul portale dei servizi  di  AIFA»  (all.  12),  H)
«Modalita' di versamento alle Regioni» (all. 13); 
        e) del relativo  Comunicato,  recante  «Ripiano  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti per l'anno  2023»,  pubblicato  sul
sito istituzionale dell'Agenzia in data 13 febbraio 2025 (all. 14); 
        f)  di  tutti  gli  atti  presupposti,   conseguenziali   e/o
connessi, anche non conosciuti dalla ricorrente, ivi inclusi: 
          f1) il Comunicato pubblicato in data 2 agosto 2024 sul sito
istituzionale dell'AIFA recante «Ripiano della spesa farmaceutica per
acquisti  diretti  per  l'anno  2023  -  Avvio  del  procedimento   -
Esposizione dati» (all. 15); 
          f2) i relativi dati resi disponibili a Bayer AG tramite  la
piattaforma Front/End di AIFA (all. 16); 
          f3) la delibera del consiglio di amministrazione di AIFA n.
40 del 31 luglio 2024, recante l'approvazione delle quote di  mercato
per  ciascuna  azienda  farmaceutica   e   del   conseguente   valore
complessivo di ripiano dello  sfondamento  del  tetto  di  spesa  per
acquisti diretti del 2023, richiamata nel  Comunicato  del  2  agosto
2024 predetto ma non pubblicata, ed i relativi allegati  B,  B1,  B2,
B3, E, F, G pubblicati contestualmente a quest'ultimo (all. 17-23); 
          f4) il documento  «Monitoraggio  della  spesa  farmaceutica
nazionale e regionale gennaio-dicembre 2023 - Aggiornamento»,  datato
10  dicembre  2024  (all.  24),  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Agenzia in data 16 dicembre 2024 unitamente  al  Comunicato  sub
b), approvato  con  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione
dell'AIFA sub a), non pubblicata. 
        quanto ai ricorsi nn. 2997 del 2025 e 3012 del 2025: 
        della  Determinazione  del  Presidente   del   consiglio   di
amministrazione dell'AIFA n. 205 del 12 febbraio 2025, pubblicata nel
sito internet dell'Agenzia il successivo 13  febbraio  2025,  con  la
quale  sono  stati  attribuiti  gli  oneri  di  ripiano  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti per  l'anno  2023  a  carico  delle
aziende farmaceutiche ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
(doc. 1); 
        degli  allegati  alla  suddetta  delibera  elencati  con   le
lettere: A) «Elenco quota di  ripiano  per  codice  SIS»,  dal  quale
risulta l'attribuzione: alla Sanofi S.r.l. di una  quota  di  ripiano
pari ad euro 2.584.807,00; alla Sanofi Aventis  Deutschland  GMBH  di
una quota di ripiano pari ad euro 10.830.151,00; alla Sanofi Winthrop
Industrie di una quota di ripiano pari ad  euro  58.681.424,00;  alla
Sanofi B.V. di una quota di ripiano pari ad euro 33.433.293,00  (doc.
2); B) «Nota sulla metodologia applicativa relativa al ripiano  dello
sfondamento del tetto del 8,15% - spesa farmaceutica acquisti diretti
anno  2023  (Luglio  2024)  (doc.  3);  B1)  «Spesa  per  i   farmaci
innovativi» (doc. 4); B2) «Dettaglio di spesa per i farmaci orfani di
classe A e H» (doc. 5); B3) «Dettaglio mensile di spesa  dei  farmaci
innovativi anno 2023» (doc. 6);  C)  «elenco  quote  di  ripiano  per
codice SIS e per regione (doc. 6-bis); D) elenco quota di ripiano per
regione (doc.  6-ter);  E)  «Descrizione  dei  file  e  dei  relativi
tracciati record pubblicati sul portale dei servizi  di  AIFA»  (doc.
7); F) «Metodo di calcolo della  spesa  per  farmaci  innovativi  per
indicazione e stima quota payback innovativi» (doc. 8); G) «Metodo di
applicazione del decreto del 22 settembre 2022  del  Ministero  della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e  finanze»  (doc.
9); 
        della delibera del consiglio d'amministrazione  dell'AIFA  n.
68 del 10  dicembre  2024,  resa  nota  con  pubblicazione  nel  sito
internet dell'Agenzia in data 16 dicembre 2024, recante: 
          (i) l'aggiornamento del  documento  di  monitoraggio  della
spesa farmaceutica nazionale e regionale  gennaio-dicembre  2023  che
attesta,  con  specifico  riferimento  alla  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti, un disavanzo pari a euro 3.278,8  milioni  rispetto
al tetto programmato di spesa del 7,95% del FSN per l'anno  2023  (al
netto dei gas medicinali); 
          (ii) l'accertamento del valore complessivo di ripiano dello
sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti  diretti,
al netto dei gas  medicinali,  riferito  all'anno  2023,  nonche'  le
singole quote di ripiano attribuite a ciascuna  azienda  farmaceutica
titolare di A.I.C. (codice SIS), tenendo altresi' conto  del  decreto
del  Ministero  della  salute  22   settembre   2022   e   successive
modificazioni ed integrazioni (doc. 1-bis); 
    degli allegati alla suddetta delibera; 
    oltre che, se e in quanto occorrer possa: 
        della delibera del consiglio d'amministrazione  dell'AIFA  n.
32 del 17 luglio 2024, con cui e' stato preliminarmente approvato  il
ripiano della spesa farmaceutica  per  acquisti  diretti  per  l'anno
2023; 
        della delibera n. 40 del 31 luglio 2024 con cui il  consiglio
di  amministrazione  dell'AIFA  ha  approvato  le  quote  di  mercato
calcolate  per  ciascuna  azienda  farmaceutica  titolare  di  A.I.C.
(codice SIS), in maniera distinta per il mercato dei  gas  medicinali
rispetto a quello degli  altri  acquisti  diretti  e  il  conseguente
valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti  riferito  all'anno  2023,  pari  a
1.644.753.941 euro, distinto per azienda farmaceutica (codice SIS); 
        della delibera n.  14  del  12  febbraio  2025,  con  cui  il
consiglio di amministrazione ha approvato gli allegati B «Nota  sulla
metodologia applicativa»; C «elenco quota di ripiano per codice SIS e
per regione»; D «elenco quota  di  ripiano  per  regione  -  febbraio
2025»; E «Descrizione  dei  file  e  dei  relativi  tracciati  record
pubblicati sul «portale dei servizi» di AIFA»; 
        del decreto del Ministro della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  4   febbraio   2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - 11 febbraio 2025, n. 34, recante «Criteri di  riparto  del
pay-back farmaceutico» (doc. 19); 
        nonche' di qualsiasi altro  atto  presupposto,  connesso  e/o
conseguente a quelli sopra indicati. 
    Visti i ricorsi e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
salute,  di  Aifa-Agenzia  italiana  del   farmaco,   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, della  Regione  Fvg  e  della  Regione
Emilia Romagna; 
    Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza  pubblica
del giorno 24 marzo 2026 la  dott.ssa  Maria  Cristina  Quiligotti  e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
1. I fatti di causa. 
    1. Le societa' Bayer AG, Sanofi  S.r.l.  e  Bristol-Myers  Squibb
S.r.l.,  esponendo  di  essere  aziende  farmaceutiche  titolari   di
autorizzazione all'immissione in commercio (da ora in poi: A.I.C.) di
diversi  farmaci,   hanno   impugnato   con   distinti   ricorsi   la
determinazione  del  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) n. 205 del 12 febbraio  2025
e la deliberazione dello stesso consiglio di amministrazione n. 14 di
pari data, nonche' i relativi allegati  e  le  presupposte  ulteriori
deliberazioni (n. 68 del 10 dicembre 2024, n. 32 del 17 luglio  2024,
n. 40 del 31 luglio 2024) con  le  quali  l'Agenzia  ha  accertato  e
individuato  lo  sforamento  del  tetto  della   spesa   farmaceutica
nazionale e regionale per acquisti diretti riferita all'anno  2023  e
conseguentemente posto a carico dei ricorrenti la relativa  quota  di
ripianamento in base alle disposizioni di cui  ai  commi  574  e  ss.
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. 
    Pur nella diversita' delle impostazioni difensive e delle censure
prospettate nei  ricorsi  proposti,  le  ricorrenti  lamentano  tutte
l'illegittimita'  costituzionale  del  meccanismo  del  c.d.  payback
farmaceutico con riferimento a diversi parametri costituzionali. 
    1.1  Pertanto  in  via  preliminare,  si  ritiene  di   disporre,
quantomeno  ai  fini  della   instaurazione   della   presente   fase
incidentale, la riunione dei ricorsi medesimi, sia  alla  luce  degli
evidenti profili di connessione tra essi ravvisabili, sia al fine  di
semplificare lo svolgimento di questo delicato snodo processuale  (ed
i relativi adempimenti) e non appesantire il lavoro della Corte. 
    Resta salva ogni futura valutazione di questo giudice  in  ordine
alle modalita' - unitarie o nuovamente  disgiunte  -  del  successivo
iter processuale. 
    1.2 Giova premettere la ricostruzione del contesto  normativo  in
cui si colloca il provvedimento impugnato il quale attua  per  l'anno
2023  il  ripianamento  del  superamento  del   tetto   della   spesa
farmaceutica per acquisti diretti ponendo il relativo onere in  parte
a carico delle  aziende  farmaceutiche  titolari  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei farmaci interessati. 
    1.3  Con  una  chiara  finalita'  di  contenimento  della   spesa
farmaceutica, il legislatore ha individuato un  limite  massimo  alla
spesa  farmaceutica  complessiva  (che  per   l'anno   2023   risulta
rideterminato nel 15,15 per cento, come di seguito  meglio  esposto),
distinguendo al suo interno un tetto per la  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti (art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, art. 1 comma 475, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178  e  da
ultimo incrementato dello 0,30 per cento ex art. 1, comma 386,  legge
30  dicembre  2025,  n.  199)  e  uno  per  la   spesa   farmaceutica
convenzionata (art. 1, comma 399, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178  e  da
ultimo incrementato dello 0,05 per cento art. 1, comma 386, legge  30
dicembre 2025, n. 199). 
    Rientrano all'interno  della  spesa  farmaceutica  per  acquisiti
diretti la spesa riferita ai medicinali di fascia H acquistati o resi
disponibili  all'impiego   da   parte   delle   strutture   sanitarie
direttamente gestite dal Servizio sanitario nazionale, nonche' quella
relativa  alla  distribuzione  diretta  (ossia  la  distribuzione  di
farmaci rimborsabili di fascia  A  per  il  tramite  delle  strutture
ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali) e per conto
(consistente nella distribuzione diretta attraverso appositi  accordi
con le farmacie territoriali pubbliche  o  private,  ad  esempio  per
pazienti in assistenza domiciliare o soggetti a  piani  terapeutici),
le quali prima della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  erano  invece
voci afferenti alla spesa  «territoriale»  (che  aggregava  anche  la
spesa convenzionata). 
    Il tetto della spesa  farmaceutica  per  acquisti  diretti  viene
stimato in  percentuale  sul  fondo  sanitario  nazionale  (FSN).  In
particolare, l'art. 1, comma 475, della legge n.  178  del  2020,  ha
previsto che «A decorrere dall'anno 2021, fermo  restando  il  valore
complessivo del 14,85 per cento, il limite della  spesa  farmaceutica
convenzionata di cui all'art. 1, comma 399, della legge  11  dicembre
2016, n.  232,  e'  rideterminato  nella  misura  del  7  per  cento.
Conseguentemente, a partire dal medesimo  anno,  il  tetto  di  spesa
della spesa farmaceutica per acquisti  diretti  di  cui  all'art.  1,
comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 e' rideterminato  nella
misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore  percentuale  del
tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'art. 1, comma
575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    Il successivo  comma  476  aveva  stabilito  la  possibilita'  di
rideterminare annualmente le suddette percentuali, «fermo restando il
valore complessivo del 14,85 per cento, in  sede  di  predisposizione
del disegno di legge di bilancio, su  proposta  del  Ministero  della
salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  d'intesa  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento
del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale». 
    Successivamente e' intervenuta la legge n. 234 del 2021,  che  ha
rideterminato sia il tetto complessivo della spesa  farmaceutica  che
il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. 
    Il comma 281 della legge n. 234 del 2021, al dichiarato scopo  di
«sostenere il potenziamento delle  prestazioni  ricomprese  nei  LEA,
anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore»,  ha
stabilito che il tetto della spesa farmaceutica per acquisti  diretti
e' pari all'8 per cento per  l'anno  2022,  all'8,15  per  cento  per
l'anno 2023, all'8,30  per  cento  dall'anno  2024  (al  lordo  della
percentuale dello 0,20 per cento per i gas medicinali). I tetti della
spesa farmaceutica convenzionata sono invece rimasti invariati. 
    Dunque il valore complessivo della spesa  farmaceutica  e'  stato
rideterminato nel 15,15 per cento per l'anno  2023,  al  lordo  della
percentuale dello 0,20 per cento per i gas medicinali. 
    Il successivo comma 282 - analogamente  a  quanto  gia'  previsto
dall'art. 1, comma 746, della legge n. 170 del 2020  -  ha  stabilito
che «Le percentuali di cui al comma 281  possono  essere  annualmente
rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo
comma, in sede di predisposizione del disegno di legge  di  bilancio,
su proposta del Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali  e  del
fabbisogno assistenziale». 
    Successivamente la legge n. 197 del 2022, senza intervenire sulla
rideterminazione dei tetti per la  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti relativa all'anno 2023, si e' limitata a prevedere  (art.  1,
comma 541) che l'applicazione del comma 281 dell'art. 1  della  legge
n. 234 del 2021 debba essere «disposta esclusivamente in favore delle
aziende farmaceutiche che hanno  provveduto  all'integrale  pagamento
dell'onere di ripianamento per l'anno 2021, senza riserva». 
    Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 giugno  2023  e'  stato
cosi' aggiornato il decreto ministeriale 22 settembre 2022, dando  la
possibilita' anche alle imprese farmaceutiche che non avessero ancora
provveduto, di effettuare, entro i successivi sessanta  giorni  dalla
pubblicazione, l'integrale pagamento dell'onere di  ripianamento  per
gli anni 2019, 2020 e 2021, e contestualmente di provvedere al ritiro
della propria riserva e delle azioni giudiziali  o  di  altra  natura
eventualmente  attivati  avverso  atti,  documenti  e   provvedimenti
relativi ai procedimenti di ripianamento per gli anni  2019,  2020  e
2021. 
    Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti  e'  stato
infine rideterminato per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 223,
della legge n. 213 del 2023 nella misura  dell'8,5%  con  conseguente
riduzione di quello per la spesa farmaceutica convenzionata  al  6,8%
sempre a decorrere da tale anno. 
    Da ultimo l'art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre  2025,  n.
199, in  vigore  dal  1°  gennaio  2026,  ha  previsto  un  ulteriore
incremento disponendo che «A decorrere dall'anno 2026, il tetto della
spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'art. 1, comma 398,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'  incrementato,  rispetto  a
quanto previsto dall'art. 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, dello 0,30 per cento e  il  tetto  della  spesa  farmaceutica
convenzionata di cui all'art. 1, comma 399, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementato dello 0,05 per cento.» 
    1.4 Quanto al monitoraggio dei dati della spesa farmaceutica,  in
base all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge  n.  157  del
2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222  del  2007,  lo
stesso e' attribuito alle competenze  dell'Aifa  che  mensilmente  ne
rileva i dati e comunica le relative risultanze  al  Ministero  della
salute ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  verificando
altresi' al 31 maggio, al 30 ottobre e al 31 dicembre  di  ogni  anno
l'eventuale superamento a livello nazionale dei tetti di spesa. 
    1.5 Tanto rilevato con riferimento alla determinazione  da  parte
del legislatore del  tetto  della  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti, parallelamente a livello  normativo  e'  stato  previsto  il
ripianamento del relativo superamento posto in parte a  carico  delle
regioni e in parte a carico delle aziende farmaceutiche  titolari  di
A.I.C.. 
    In particolare per quanto  riguarda  la  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti il ripianamento e' stato  introdotto  sin  dal  2013
(l'art. 15,  comma  7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  ha
esteso difatti anche alla spesa farmaceutica - ex ospedaliera  -  per
acquisti diretti il meccanismo introdotto nel 2012 per la sola  spesa
farmaceutica convenzionata). 
    Nel 2016 il meccanismo di ripianamento e' stato modificato  nelle
sue modalita', passandosi da un sistema per budget a uno per quote di
mercato. 
    Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (art. 1 commi  574-584)  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2019  e'  stato   introdotto   l'attuale
meccanismo di ripianamento del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica per  acquisti  diretti  che  pone  anche  a  carico  dei
titolari di autorizzazione all'immissione in  commercio  dei  farmaci
acquistati dal servizio sanitario nazionale il relativo onere secondo
le modalita' ivi indicate. 
    1.6 In particolare e' stato previsto (art. 1,  comma  577,  della
legge n. 145 del2018) che «Per l'anno solare 2019 entro il 31  luglio
2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio  dell'anno
seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento
del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa
farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti,  mediante
la rilevazione nell'anno solare del  fatturato,  al  lordo  dell'IVA,
delle aziende farmaceutiche titolari di A.I.C., riferito  a  tutti  i
codici A.I.C. dei medicinali di fascia A e H  per  acquisti  diretti,
esclusi i codici A.I.C. relativi ai vaccini  (ATC  J07)  e  i  codici
A.I.C.  relativi  ai  farmaci  innovativi  e  ai  farmaci  oncologici
innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e  401  dell'art.  1
della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232.   Nell'ambito   di   tale
determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per
acquisti  diretti  di  gas  medicinali  (ATC  V03AN).  Dall'ammontare
complessivo della spesa  vanno  detratti  gli  importi  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 579 del presente articolo». Successivamente
con la disposizione di cui all'art. 1, comma 292, lettera a), nn.  1)
e 2), della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2025, e' stato eliminato  il  riferimento  ai  codici  A.I.C.
relativi ai farmaci oncologici innovativi. 
    1.7 Cosi' determinato l'ammontare complessivo annuale della spesa
farmaceutica per acquisti diretti, in base al  successivo  comma  578
del  ridetto  articolo,  l'Aifa  nei  medesimi  termini  «rileva   il
fatturato di ciascuna azienda titolare di A.I.C., al lordo  dell'IVA,
sulla base dei  dati  delle  fatture  elettroniche  emesse  nell'anno
solare di riferimento» e sulla base del predetto fatturato  determina
«la quota di mercato di ciascuna  azienda  farmaceutica  titolare  di
A.I.C., in  maniera  distinta  per  il  mercato  dei  gas  medicinali
rispetto a quello degli altri acquisti diretti». 
    La disposizione da ultimo richiamata si preoccupa,  altresi',  di
delimitare  i  farmaci   che   assumo   rilevanza   ai   fini   della
quantificazione del fatturato  rilevante,  specificando  che  per  il
mercato degli acquisti diretti il fatturato «e' riferito  a  tutti  i
codici A.I.C. dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad
esclusione dei codici A.I.C.  relativi  ai  vaccini  (ATC  J07),  dei
codici A.I.C. relativi ai farmaci innovativi  di  cui  al  comma  401
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei  codici  A.I.C.
relativi a farmaci inseriti nel registro dei  medicinali  orfani  per
uso umano dell'Unione europea, nonche' dei codici A.I.C. per acquisti
diretti di gas medicinali  (ATC  V03AN).»  Per  il  mercato  dei  gas
medicinali, il fatturato «e' riferito  in  via  esclusiva  ai  codici
A.I.C. per acquisti diretti di gas medicinali (ATC  V03AN)».  Inoltre
sono previste (comma 579) per la determinazione del fatturato annuale
rilevante ai fini del  ripianamento  da  parte  di  ciascuna  azienda
farmaceutica le seguenti deduzioni: 
        «a) il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente per
il computo del fatturato rilevante per gli acquisti  diretti  diversi
dai gas medicinali; 
        b) le somme versate nello stesso anno solare  di  riferimento
dalle aziende farmaceutiche titolari di A.I.C. per i consumi riferiti
agli acquisti diretti, di cui all'art. 1, comma 398, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della  sospensione
della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di  cui  alla
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006; 
        c)  le  somme  restituite  nello  stesso   anno   solare   di
riferimento dalle  aziende  farmaceutiche  titolari  di  A.I.C.  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» 
    1.8  Rilevato  il  superamento  annuale  del  tetto  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti e definito,  secondo  le  modalita'
sopra richiamate, il fatturato delle  singole  aziende  farmaceutiche
titolari di A.I.C., queste sono chiamate a ripianare il cinquanta per
cento del relativo superamento in proporzione alla  rispettiva  quota
di mercato (c.d. payback farmaceutico) in base a quanto disposto  dal
comma 580 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    Il restante cinquanta per cento  del  superamento  del  tetto  di
spesa a livello nazionale e' posto a  carico  delle  sole  regioni  e
province autonome nelle quali risulti superato il relativo  tetto  di
spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. 
    L'Aifa determina, entro il  31  ottobre  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento, la quota del ripianamento attribuita  ad  ogni
azienda farmaceutica  titolare  di  A.I.C.,  ripartita  per  ciascuna
regione e provincia autonoma secondo il criterio  pro  capite,  e  la
comunica sia all'azienda, sia alle regioni e alle province  autonome.
Il ripianamento e'  effettuato  tramite  versamenti  a  favore  delle
regioni e delle province autonome, da eseguire  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione. 
    1.9 Tanto premesso sul  piano  normativo,  con  riferimento  piu'
propriamente ai fatti  di  causa  rileva  che  per  l'anno  2023  con
deliberazione  n.  32  del  17   luglio   2024,   il   consiglio   di
amministrazione dell'Aifa ha accertato che lo sforamento del tetto di
spesa per gli acquisti diretti e' stato pari  a  3.287,3  milioni  di
euro rispetto al tetto fissato ex lege all'8.15% del  FSN,  al  netto
dello 0,20% per gas medicinali, e quindi pari al 7,95% sul FSN  (art.
1, comma 281, legge n. 234 del 2021). 
    Conseguentemente, con delibera n.  40  del  31  luglio  2024,  il
consiglio di amministrazione  dell'Aifa  ha  approvato  le  quote  di
mercato calcolate  per  ciascuna  azienda  farmaceutica  titolare  di
A.I.C.  (codice  SIS)  e  il  conseguente   valore   complessivo   di
ripianamento dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti riferito all'anno 2023, il quale e' risultato pari a
1.644.753.941 euro. 
    E'  stato  cosi'  avviato  con  le   aziende   farmaceutiche   il
contraddittorio sui dati inerenti il  ripianamento  della  spesa  per
acquisti  diretti  per  il  2023  con  pubblicazione  nella   sezione
«Ripianamento della  spesa  farmaceutica  per  acquisti  diretti  per
l'anno 2023» della piattaforma Front/End di Aifa, con fissazione  del
termine  del  16  settembre  2024  (ore   12,00)   per   l'invio   di
osservazioni,  controdeduzioni  ed  eventuali  documenti   sui   dati
aziendali esposti. 
    Infine con la determinazione  del  Presidente  del  consiglio  di
amministrazione dell'Aifa n. 205 del 12 febbraio 2025, pubblicata nel
sito internet dell'Agenzia  il  successivo  13  febbraio  2025,  sono
stati: 
        (i) definitivamente  attribuiti  gli  oneri  di  ripianamento
della spesa farmaceutica per  acquisti  diretti  per  l'anno  2023  a
carico delle aziende farmaceutiche ai sensi dell'art. 1,  commi  574,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge  30  dicembre
2018,  n.  145,  il  cui  ammontare  totale  e'  stato   quantificato
nell'importo di euro 1.639.403.634,00, leggermente inferiore a quello
di euro 1.640.532.614 indicato nella precedente determinazione n.  68
del 10 dicembre 2024; 
        (ii) approvati gli  allegati  elencati  con  le  lettere:  A)
«elenco quota  di  ripianamento  per  codice  SIS»;  B)  «Nota  sulla
metodologia applicativa relativa al  ripianamento  dello  sfondamento
del tetto del 8,15% -7 spesa farmaceutica acquisti diretti anno 2023;
B1) «Spesa per i farmaci innovativi»; B2) «Dettaglio di spesa  per  i
farmaci orfani di classe A e H»; B3) «Dettaglio mensile di spesa  dei
farmaci innovativi anno 2023»; C) «elenco quote di  ripianamento  per
codice SIS e  per  regione;  D)  elenco  quota  di  ripianamento  per
regione; E) «Descrizione dei file e  dei  relativi  tracciati  record
pubblicati sul portale dei servizi di AIFA»; F)  «Metodo  di  calcolo
della spesa per farmaci innovativi  per  indicazione  e  stima  quota
payback innovativi»; G) «Metodo di applicazione del  decreto  del  22
settembre 2022  del  Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e finanze». 
    1.9 Avverso tali atti hanno proposto ricorso le Societa' suddette
adducendo motivi in parte diversi, ma tutti accomunati da profili  di
carattere  costituzionale  riferiti   alla   presupposta   disciplina
legislativa relativa al c.d. payback farmaceutico  e  al  superamento
del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. 
    In particolare le aziende  farmaceutiche  ricorrenti  evidenziano
nei loro ricorsi che il livello  di  finanziamento  della  spesa  per
acquisiti diretti stimato dal legislatore  statale  e'  stato  sempre
grandemente inferiore ai fabbisogni effettivi (si tratta  infatti  di
farmaci effettivamente acquistati dalle Regioni per  l'erogazione  in
ambito ospedaliero o para ospedaliero e quindi per rispondere  a  una
domanda di fabbisogno effettiva) e,  negli  anni,  l'incidenza  dello
sforamento e' sempre aumentata (mentre l'innalzamento dei livelli  di
finanziamento  si  e'  sempre  rivelato  inadeguato   a   coprire   i
fabbisogni), con  conseguente  aumento  della  somma  richiesta  alle
imprese farmaceutiche a titolo di payback. 
    In taluni ricorsi si giunge a quantificare il relativo onere come
stimabile intorno al dodici o tredici  per  cento  del  fatturato  di
vendita di tali farmaci, percentuale che in  prospettiva  arriverebbe
anche al diciannove per cento. 
    Lamentano,  inoltre,  le  ricorrenti  l'irragionevolezza  di   un
meccanismo che e' ormai consolidato nel tempo tanto da costituire una
delle modalita' di finanziamento della spesa sanitaria e che vede  il
progressivo aumento dello sforamento del tetto, nonostante  l'aumento
del relativo livello di finanziamento (simbolico e non rispondente ai
fabbisogni effettivi) e  che  non  prevede  correttivi  ex  post  che
consentano di rimodulare i due  tetti  della  spesa  farmaceutica  in
ragione dell'effettivo fabbisogno, anche utilizzando  l'avanzo  sulla
quota del FSN relativo alla  spesa  farmaceutica  convenzionata,  che
invece non vedrebbe mai il relativo tetto superato. 
    Ne conseguirebbe l'illegittimita' costituzionale di un meccanismo
che appare in  violazione  dei  principi  di  proporzionalita'  e  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiche'  fondato
su dati non attendibili e smentiti  dall'aumento  ormai  storico  del
superamento del relativo tetto  e  conseguentemente  della  quota  di
ripianamento posta a carico delle aziende farmaceutiche. 
    Inoltre il meccanismo  si  porrebbe  in  contrato  con  ulteriori
parametri  costituzionali  quali  l'art.  23  e   l'art.   41   della
Costituzione. 
    1.10 Nel corso dei giudizi si sono costituite le  amministrazioni
resistenti come indicate in epigrafe, nonche' la societa'  F.I.R.M.A.
- Fabbrica italiana ritrovati  medicinali  ed  affini  S.p.a.,  quale
controinteressata. 
    Quest'ultima in particolare, esponendo di esercitare attivita' di
produzione e commercializzazione di specialita' medicinali di c.d. di
classe  A,  che  beneficiano  del  rimborso  del  Servizio  sanitario
nazionale, ha rappresentato di avere interesse ad opporsi allecensure
delle ricorrenti relative alla mancata  previsione  di  strumenti  di
interdipendenza tra il  tetto  della  spesa  farmaceutica  diretta  e
quello della spesa convenzionata. 
    1.11 Ritiene il Collegio  che  la  questione  della  legittimita'
costituzionale   del   meccanismo   di   ripianamento   del   payback
farmaceutico, avuto riferimento al comma 580 dell'art. 1 della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e al comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, nella  parte  in
cui pongono in maniera ormai continuativa nel tempo  a  carico  delle
aziende farmaceutiche una quota  pari  al  cinquanta  per  cento  del
superamento del tetto della spesa farmaceutica per  acquisti  diretti
presenti profili di non manifesta infondatezza nei limiti di  cui  di
seguito. 
    Al riguardo e' bene sin da subito rilevare che a  tali  fini  non
sia suscettibile di meritevolezza la mancata previsione  legislativa,
sulla quale molti dei ricorrenti  insistono,  della  possibilita'  di
«osmosi»  tra  i  due  tetti  della  spesa  farmaceutica  (diretta  e
convenzionata) con la consente possibilita'  di  utilizzare  l'avanzo
del tetto della spesa convenzionata per coprire  il  disavanzo  della
spesa per acquisti diretti (meccanismo che per il 2023  consentirebbe
quantomeno di ridurre la quota di ripianamento posta a  carico  delle
ricorrenti). 
    La distinzione tra i due tetti di spesa, pur  all'interno  di  un
unitario tetto complessivamente  riferito  alla  spesa  farmaceutica,
appare rispondere a finalita' di politica sanitaria  e  comunque  non
appare irragionevole corrispondendo a due canali  di  erogazione  dei
farmaci con proprie precise peculiarita' e diversi sistemi di accesso
da parte degli utenti. 
2. La rilevanza della questione. 
    2.1 Le questioni che,  invece,  il  Collegio  ritiene  meritevoli
dell'esame della Corte costituzionale, afferiscono direttamente  alle
disposizioni di cui al comma 580 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
2018, n. 145, e al comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge n.  95  del
2012, convertito in legge n. 135 del 2012, nella parte in cui pongono
in maniera ormai  continuativa  nel  tempo  a  carico  delle  aziende
farmaceutiche una quota pari al cinquanta per cento  del  superamento
del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. 
    Si tratta delle disposizioni sulla cui base sono  stati  adottati
gli atti impugnati, costituenti  la  fonte  immediata  della  lesione
lamentata dalle ricorrenti in quanto intesi a disciplinare, nelle sue
concrete modalita' attuative, il contestato obbligo di versamento. 
    Tali  questioni  sono  sicuramente  munite  del  requisito  della
rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, lettera b), della legge 11 marzo 1953, n.  87,
in quanto destinate a fornire - e quindi,  in  caso  di  caducazione,
privare - agli atti gravati la loro indispensabile base legittimante. 
3. La non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1 Ai fini della sussistenza dell'ulteriore  requisito  previsto
dall'art. 23, comma 1, lettera b), della legge n. 87  del  1953,  nel
caso  in  questione  la   corretta   individuazione   del   parametro
costituzionale  da  utilizzare  quale  metro  di  misura  della   non
manifesta  infondatezza   presuppone   lo   svolgimento   di   alcune
considerazioni preliminari sulla natura  giuridica  dell'obbligazione
che le disposizioni sospettate di  incostituzionalita',  intermediate
dai provvedimenti  dell'Aifa  ivi  gravati,  generano  in  capo  alle
aziende farmaceutiche titolari di A.I.C.. 
    3.2 La Corte  costituzionale  e'  stata  in  passato  chiamata  a
pronunciarsi  sulla  legittimita'  costituzionale,   in   riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, comma 3, lettera a),  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  29
novembre 2007, n.  222,  nella  parte  in  cui  poneva  l'obbligo  di
ripianare  il  superamento  del  tetto   della   spesa   farmaceutica
imputabile al fondo per l'acquisto di  farmaci  innovativi  a  carico
delle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio,
in proporzione dei rispettivi fatturati relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperti da brevetto. 
    In quella occasione (sentenza n. 70 del 2017) la Corte dopo  aver
evidenziato  la   ratio   della   disposizione   come   espressamente
«individuata  nella  finalita'  di  favorire   lo   sviluppo   e   la
disponibilita' dei farmaci innovativi,  in  un  contesto  di  risorse
limitate» per cui «Il bilanciamento tra le esigenze di  diffusione  e
promozione dell'innovazione farmaceutica - e quindi di  tutela  della
salute pubblica - e quelle di razionalizzazione e contenimento  della
spesa sanitaria e' realizzato dalla disposizione censurata attraverso
una compressione dei margini ricavabili dalle aziende produttrici  di
farmaci  non  innovativi  coperti  da  brevetto»,  ha   ritenuto   la
ragionevolezza della  previsione  normativa  richiamando  i  principi
enunciati in materia dalla Corte (ex plurimis, sentenza  n.  279  del
2006). 
    In particolare con la richiamata pronuncia, la Corte ha affermato
che «Nella disposizione censurata, l'obbligo di  ripianamento  incide
su imprese farmaceutiche, le quali sono chiamate a contribuire ad  un
sistema,  quello  della  rimborsabilita'  dei  farmaci  erogati   dal
Servizio sanitario nazionale, dal quale esse stesse ricavano  indubbi
benefici. 
    Inoltre, la misura del riparto e'  calcolata  in  proporzione  ai
rispettivi fatturati:  nella  valutazione  comparativa  compiuta  dal
legislatore, tale criterio esprime  un'esigenza  di  proporzionalita'
dell'onere,  sia  rispetto  alla  solidita'  finanziaria   dei   suoi
destinatari, sia rispetto alla misura della  loro  partecipazione  al
sistema dell'assistenza farmaceutica e, in particolare, al regime  di
rimborsabilita' dei farmaci. Ne' rileva che il ripianamento ricada in
capo a soggetti che si siano mantenuti entro i budget loro assegnati,
sicche', in questa prospettiva, sarebbe irragionevole  imputare  loro
il superamento dei tetti di spesa. Il criterio dell'imputabilita' per
la spesa eccedente il budget, infatti, ben si presta  ad  operare  in
relazione  alle  ipotesi  nelle  quali  l'onere  di   provvedere   al
ripianamento sia collegato al meccanismo del budget annuale assegnato
a ciascuna azienda farmaceutica e calcolato sulla base dei  volumi  e
dei   prezzi   dell'anno   precedente.    Tuttavia,    esso    appare
strutturalmente  inidoneo  in  riferimento  all'acquisto  di  farmaci
innovativi, non rapportabile a consumi registrati nei precedenti anni
di spesa.  Rispetto  ai  farmaci  innovativi  sussiste,  inoltre,  un
interesse pubblico a favorirne «lo sviluppo e la disponibilita'»,  al
fine di ampliare e migliorare le alternative terapeutiche. 
    Nella ponderazione  degli  interessi  costituzionali  oggetto  di
bilanciamento,  rileva,  poi,  la  possibilita'  che  questi   stessi
operatori  dispongano  o  si  dotino  delle  risorse  industriali   e
tecnologiche   necessarie   per   contribuire   a   quello   sviluppo
dell'innovazione farmaceutica che la disposizione intende promuovere.
In questo modo, la compartecipazione al ripianamento della spesa  per
l'innovazione  farmaceutica  e'  suscettibile  di  tradursi   in   un
incentivo ad investire in tale innovazione. 
    Va,  infine,  rilevato  che  l'evoluzione  legislativa  circa  la
distribuzione dell'onere di  ripianamento  -  se  rende  evidente  la
maggiore gravosita' della disposizione censurata  rispetto  ad  altre
soluzioni possibili - ne sottolinea, tuttavia, la temporaneita'. 
    Infatti,   le   modalita'   di   partecipazione   delle   aziende
farmaceutiche al ripianamento della spesa  sono  state  ripetutamente
modificate, attraverso interventi legislativi che ne hanno rimodulato
i relativi criteri, realizzando una nuova distribuzione delle risorse
e un alleggerimento del  contributo  posto  a  carico  delle  imprese
titolari di A.I.C. per farmaci non innovativi. 
    Tale rimodulazione e' avvenuta,  in  particolare,  attraverso  un
progressivo trasferimento dell'onere a carico  delle  stesse  imprese
titolari  di  A.I.C.  per  farmaci  innovativi,  dapprima  ad   opera
dell'art. 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato -  legge  di  stabilita'  2015»,  in  seguito,  da  parte
dell'art. 21, comma 16, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113
(Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti   territoriali   e   il
territorio), convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 7 agosto 2016, n. 160; da ultimo, attraverso il rilevante
incremento delle risorse destinate alla spesa per farmaci innovativi,
disposto dall'art. 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 
    Oltre  ad  evidenziare  la  temporaneita'  degli  effetti   della
disposizione censurata,  tali  interventi  dimostrano  la  pluralita'
delle opzioni a disposizione del legislatore al  fine  di  conseguire
una   ragionevole   graduazione   degli   interessi    costituzionali
coinvolti.» 
    In tale occasione la Corte non ha avuto modo  di  qualificare  la
natura dell'obbligo normativo di ripianamento posto  a  carico  delle
aziende farmaceutiche, e tuttavia la sua ratio individuata  in  scopi
di utilita' sociale, quale la  promozione  del  settore  dei  farmaci
innovativi, e le modalita' di operativita' del meccanismo di prelievo
(attraverso una compressione degli  utili  ricavabili  dalle  aziende
produttrici di farmaci non innovativi) sono indici che  ne  escludono
la  natura  tributaria  in  favore  di  quella  di   «contributo   di
solidarieta'». 
    3.3 Difatti  si  tratta  di  un  meccanismo  che  presenta  forti
analogie con quello piu' di recente introdotto  per  il  ripianamento
della spesa sanitaria riferita all'acquisto di dispositivi  medici  e
sul quale  la  Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  da  ultimo  di
pronunciarsi, affermandone la natura di «contributo di solidarieta'». 
    Chiamata a pronunciarsi  sulla  legittimita'  costituzionale  del
c.d.  payback  dispositivi  medici  di   cui   all'art.   9-ter   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in  materia
di enti territoriali. Disposizioni per garantire la  continuita'  dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,  la
Corte  (sentenza  n.  140  del  2024)  ha  ritenuto  la  legittimita'
costituzionale della previsione  legislativa  di  un  «contributo  di
solidarieta'» che entro i parametri costituzionali di  ragionevolezza
limiti l'iniziativa economica privata  in  ragione  di  finalita'  di
utilita' sociale. 
    In siffatta occasione la Corte  ha  altresi'  affermato  che  «il
meccanismo del payback presenta criticita' con riguardo, soprattutto,
alla tutela delle aspettative  delle  imprese  e  alla  certezza  dei
rapporti giuridici. Tuttavia,  considerate  le  plurime  e  rilevanti
finalita' perseguite dal legislatore, il  meccanismo  in  esame,  per
come operante nel circoscritto periodo di cui  al  comma  9-bis,  non
risulta irragionevole ne' sproporzionato». 
    Esso non e' irragionevole poiche' pone a carico delle imprese  un
contributo solidaristico che trova giustificazione  nell'esigenza  di
assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla  tutela
della   salute,    soprattutto    in    una    generale    situazione
economico-finanziaria altamente critica, che non consente ai  bilanci
dello  Stato  e  delle  regioni,   finanziate   con   risorse   della
collettivita', di far fronte in modo esaustivo alle spese richieste.» 
    3.4  Analogamente  puo'   dunque   ritenersi   che   l'onere   di
ripianamento in materia di spesa farmaceutica  per  acquisti  diretti
individui  un  «contributo  di  solidarieta'»,  privo   di   sostanza
tributaria,   perche'   testualmente   finalizzato   ad   «assicurare
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto  della
compatibilita' finanziaria del Servizio sanitario  nazionale»  (comma
574 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018) e dunque destinato  alla
ricostituzione delle risorse finanziare per la spesa sanitaria e  non
in generale alle entrate dello Stato. 
    3.5 Pertanto i parametri costituzionali  che  vengono  in  rilevo
sono da ricercarsi negli articoli 3 e 23  della  Costituzione,  oltre
che nell'art. 41 della Costituzione per il tipo di attivita'  su  cui
incide l'onere di ripianamento, rispetto ai quali il collegio ritiene
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale come di seguito delimitata. 
    Il  prelievo  economico  disposto  sul  fatturato  delle  aziende
farmaceutiche titolari di A.I.C. per  ripianare  il  superamento  del
tetto della  spesa  farmaceutica  per  acquisti  diretti,  una  volta
inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge
senza la volonta' della persona  destinataria,  di  cui  all'art.  23
della  Costituzione,  appare  difatti  privo  del   carattere   della
temporaneita'. 
    Introdotto  a  decorrere  dal  2013  (art.  15,  comma   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2012 n.  95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135),  nel  corso  del  tempo  ha  visto
modificare in parte il meccanismo di ripianamento  (nel  2016  si  e'
passati da un sistema per budget a uno  per  quote  di  mercato)  per
essere ormai «stabilizzato» nelle modalita' disciplinate dalla  legge
30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 574-584), a decorrere dal  1°
gennaio 2019. 
    Per quanto nel  corso  del  tempo  il  legislatore  sia  altresi'
intervenuto modificando le percentuali del superamento del  tetto  di
spesa (e dello stesso ammontare del tetto), rideterminate - per  vero
- in aumento e dunque favorevolmente alle aziende, tuttavia si tratta
di un prelievo che ormai, sia pure con  percentuali  diverse,  sembra
aver assunto i caratteri della stabilita' ed essere ormai operante  a
regime, senza alcun limite nella durata temporale, che non sia quello
quantitativo riferito alla variabilita' annuale del tetto. 
    Eppure  nella  giurisprudenza  della  Corte   costituzionale   si
rinvengono piu' volte  riferimenti  alla  limitazione  temporanea  di
previsioni   normative   istitutive   di   prelievi   di    carattere
solidaristico. 
    Nella stessa pronuncia sul payback dispositivi  medici  la  Corte
nel ritenere la legittimita' del relativo meccanismo  specifica  «per
come operante nel circoscritto periodo» (sentenza n. 140 del 2017). 
    Cosi'  come  con  riferimento  al  contributo   di   solidarieta'
endoprevidenziale  la  Corte  ha  affermato  che  «Appare   viceversa
ostativa  a  una  valutazione  di  legittimita'   costituzionale   la
dimensione temporale del prelievo, cosi' ampia da tradire una  logica
di stabilita' del contributo, pur al  di  fuori  di  un  progetto  di
riforma  organica,  idoneo  a  giustificare  misure   tendenzialmente
permanenti, o comunque di lunga durata.» (sentenza n. 234 del 2020). 
    A ben vedere anche con la richiamata sentenza n. 70 del  2017  la
Corte richiama la temporaneita' della previsione normativa e  la  sua
modificabilita' e sostituibilita' nel tempo. 
    3.6  Pur  nella  consapevolezza  che  il  sistema  di  assistenza
sanitaria - delineato dal legislatore nazionale fin dalla  emanazione
della  legge  di  riforma  sanitaria,  23  dicembre  1978,   n.   833
(Istituzione del Servizio sanitario  nazionale)  -  e  l'esigenza  di
assicurarne la universalita' e la completezza si  scontrino  «con  la
limitatezza  delle  disponibilita'  finanziarie  che  annualmente  e'
possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale  degli
interventi  di  carattere  assistenziale  e   sociale,   al   settore
sanitario» (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n.  111  del  2005),
tuttavia dubita il Collegio che il meccanismo in questione  del  c.d.
payback farmaceutico, in quanto ormai  avente  carattere  strutturale
presenti i caratteri della ragionevolezza e proporzionalita'. 
    Senza voler entrare nell'ambito di scelte di politica legislativa
vi e' da rilevare che il mercato dell'acquisto dei farmaci  da  parte
del  Servizio  sanitario  nazionale   presenta   proprie   specifiche
peculiarita', ove lo Stato e le regioni  si  pongono  spesso  come  i
maggiori acquirenti e dunque in una posizione di quantomeno apparente
vantaggio contrattuale e tuttavia la tipologia di beni da  acquistare
(farmaci di rilevanza fondamentale per la tutela della  salute  della
collettiva, talvolta forniti in assenza di reale concorrenza tra  gli
operatori) puo'  essere  tale  da  invertire  il  rapporto  di  forza
contrattuale  in  favore  delle  aziende  farmaceutiche  titolari  di
A.I.C., fino al punto  da  porre  in  una  posizione  di  sostanziale
debolezza il soggetto pubblico acquirente. 
    Avendo comunque presenti tali peculiarita',  vi  e'  tuttavia  da
rilevare  che  anche  per  l'acquisto  dei  farmaci  da  parte  delle
strutture del Servizio sanitario nazionale  (spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti) e' sempre piu' frequente il ricorso a procedure  di
gara  che  individuano  il  fabbisogno,  e  quindi  l'entita'   della
fornitura, ed ove il prezzo e' il risultato della libera  concorrenza
tra le aziende che vi partecipano. Tanto pur non ignorandosi  che  si
tratta comunque di un mercato ove e' piu' difficile che  si  realizzi
un  vero  e  proprio  confronto  competitivo  (in  passato  la  Corte
costituzionale con la sentenza  n.  279  del  2006  -  sia  pure  con
riferimento ad una questione parzialmente diversa - ha sostenuto  che
«il comparto dei farmaci di fascia «A», contraddistinto da penetranti
poteri di regolazione e di intervento  del  Ministero  della  salute,
nella determinazione del prezzo ed anche dei margini di  utile  lungo
l'intera filiera (produttore, grossista, farmacista), non costituisce
un mercato concorrenziale. In particolare, almeno quanto  al  prezzo,
si tratta di prodotti che non danno luogo a confronto competitivo...»
ritenendo non fondata la  questione  di  legittimita'  costituzionale
della  normativa  sull'imposizione  ai  produttori  di   uno   sconto
obbligatorio sul prezzo dei farmaci destinati al  mercato  interno  e
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale). 
    Pertanto  la  previsione  di  un  siffatto  prelievo  -  per   le
caratteristiche di imprevedibilita' nell'esatto ammontare  dell'onere
che annualmente ne consegue,  congiunte  alla  loro  continuita'  nel
tempo - porta a dubitare della compatibilita'  dello  stesso  con  le
garanzie di autonomia contrattuale. 
    Vengono in rilievo  sul  punto  le  considerazioni  svolte  dalla
stessa Corte  costituzionale  di  recente  con  riferimento  al  c.d.
payback dispositivi medici: «...un meccanismo il quale,  per  effetto
del superamento del tetto  di  spesa,  comporti  la  diminuzione  del
corrispettivo in danno di imprese che abbiano stipulato contratti  di
fornitura prima di tale sforamento, e' in linea di principio idoneo a
comprimere  l'autonomia  contrattuale,  che   rinviene   il   proprio
fondamento nell'art. 41 della  Costituzione»  (sentenza  n.  140  del
2025). 
    3.7 Alla luce di  tali  considerazioni  dubita  il  collegio  del
contrasto  delle  disposizioni  normative  in  questione  (comma  580
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comma 7 dell'art.
15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n.  135  del
2012) con gli articoli 3, 23 e 41 della Costituzione, ritenendosi che
sia stato delineato un sistema nel suo  complesso  irragionevole,  in
quanto incide sull'attivita' imprenditoriale attraverso  prescrizioni
che per la loro sostanziale ripetitivita' finiscono con l'imporre una
prestazione patrimoniale ormai consolidata nel tempo, che si  risolve
in una misura  ordinaria  di  finanziamento  della  spesa  sanitaria,
perdendo la sua vocazione solidaristica. 
    La normativa censurata non e'  contenuta  in  un  arco  temporale
predeterminato e  rende  ormai  cronica  siffatta  compartecipazione,
determinando conseguentemente un'imposizione strutturale senza limiti
di tempo (non ritenendosi ragionevolmente sufficiente a tal  riguardo
la mera modificazione del tetto di spesa). 
    Oltre all'assenza del  carattere  della  temporaneita'  (art.  23
della Costituzione),  e  dunque  della  stessa  eccezionalita'  della
misura in quanto ormai slegata da situazioni meramente  contingibili,
emergono l'irragionevolezza e la sproporzionalita' del contributo  di
solidarieta' in questione laddove se  ne  consideri  l'incidenza  sul
sistema  di  acquisto  dei  farmaci   mediante   gare   pubbliche   e
negoziazione del prezzo. Le disposizioni  sembrerebbero,  dunque,  in
contrasto con i principi di uguaglianza,  di  proporzionalita'  e  di
ragionevolezza,  quest'ultima  intesa  anche  come  congruenza  delle
previsioni adottate con l'obiettivo perseguito dal legislatore  (art.
3 della Costituzione). 
    Potendone  altresi'  conseguire   un'irragionevole   compressione
dell'autonomia contrattuale e della liberta'  d'iniziativa  economica
(art. 41 della Costituzione). 
    3.8 Alla luce delle esposte considerazioni,  sotto  un  ulteriore
versante le disposizioni in questione  sembrano  altresi'  violare  i
principi  in  materia  di  proprieta'  di  cui  all'art.  1,  del  1°
Protocollo  addizionale  alla   CEDU,   che   costituisce   parametro
interposto di legittimita' costituzionale in base all'art. 117, comma
1, della Costituzione. 
    In base alla  richiamata  norma  convenzionale  si  riconosce  un
principio generale per cui nessuno  puo'  essere  privato  della  sua
proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e  nelle  condizioni
previste  dalla  legge  e   dai   principi   generali   del   diritto
internazionale, facendo salvo il diritto degli Stati di  adottare  le
leggi ritenute necessarie per disciplinare l'uso  dei  beni  in  modo
conforme all'interesse generale o per assicurare il  pagamento  delle
imposte o di altri contributi o delle ammende. 
    Intendendosi  per   bene   ogni   fattispecie   che   costituisca
un'utilita' economica afferente alla sfera giuridica del singolo, sia
in  quanto  gia'  parte  del  proprio  patrimonio,  sia   in   quanto
ragionevolmente  attesa  in  base  a  un   principio   di   legittima
aspettativa, anche le somme corrisposte alle aziende farmaceutiche  a
seguito  della  vendita  dei  medicinali  in  distribuzione   diretta
costituiscono senz'altro un bene ai sensi della  norma  in  esame  e,
conseguentemente, la restituzione di  quota  parte  di  queste  somme
determina un'ingerenza dello Stato nel diritto  di  proprieta'  delle
aziende stesse. 
    E tuttavia pur perseguendosi da parte del legislatore  nazionale,
come sopra evidenziato, una causa di pubblica utilita', il meccanismo
del  payback  farmaceutico  appare  mancare   dei   caratteri   della
determinabilita' e prevedibilita' in maniera precisa, oltre che della
ragionevolezza  e  proporzionalita'  (in  base  a  quanto   sin   qui
evidenziato). 
    La conoscenza ex ante del  tetto  sulla  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti e la pubblicazione da parte dell'Aifa  dei  dati  di
monitoraggio sull'andamento della  spesa  non  costituiscono  difatti
elementi sufficientemente certi e precisi da consentire alle  aziende
farmaceutiche di conoscere in  maniera  certa  e  preventivamente  la
quota che saranno chiamate a restituire. 
4. Conclusioni 
    4.1 In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai  fini  della
decisione della presente controversia e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui
al comma 580 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  di
quella presupposta di cui al comma 7 dell'art. 15  del  decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135  del  2012,  in  relazione
alla violazione degli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione nei
termini sopra indicati e, pertanto, sottopone e  rimette  alla  Corte
costituzionale la relativa questione di legittimita' costituzionale. 
    4.2 I giudizi, come sopra  riuniti,  vanno  quindi  sospesi,  con
trasmissione, ai sensi dell'art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.
87, degli atti alla  Corte  costituzionale,  affinche'  decida  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  che,  con  la   presente
ordinanza, incidentalmente si pone. 
    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e
di comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini
indicati nel dispositivo. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
quater) previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe,  ritenutane
la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva,  nei  termini
dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale  del  comma
580 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del  comma  7
dell'art. 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012, per violazione degli articoli 3, 23,  41  e  117  della
Costituzione. 
    Sospende  i  giudizi  in  corso  sino  all'esito   del   giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura   della   Segreteria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, che  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  24
marzo 2026, 12 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati: 
        Maria Cristina Quiligotti, Presidente, estensore; 
        Claudia Lattanzi, consigliere; 
        Giacomo Nappi, referendario; 
 
                Il Presidente, estensore: Quiligotti