Reg. ord. n. 148 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 24/07/2026
Tra: F. F. C/ M.d.G.
Oggetto:
Professioni – Avvocato – Esame di Stato – Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – Disciplina transitoria – Previsioni che dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge n. 247 del 2012, con riferimento all’obbligo di motivazione rafforzata – Denunciata disciplina non più coerente con le sopravvenute circostanze, di natura fattuale e normativa che connotano le modalità complessive dello svolgimento dell’esame di abilitazione – Misura sproporzionata e irragionevole – Violazione del principio di ragionevolezza.
Norme impugnate:
decreto-legge
del 30/12/2023
Num. 215
Art. 11
Co. 6
convertito con modificazioni in
legge del 23/02/2024 Num. 18
legge del 23/02/2024 Num. 18
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Testo dell'ordinanza
N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2026
Ordinanza del 24 luglio 2026 del Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia sul ricorso proposto da F. F. contro Ministero della
giustizia.
Professioni - Avvocato - Esame di Stato - Abilitazione all'esercizio
della professione - Disciplina transitoria - Previsioni che
dispongono il differimento dell'entrata in vigore, anche per la
sessione dell'anno 2024 dell'esame di abilitazione alla professione
di avvocato, della norma dell'art. 46 della legge n. 247 del 2012.
- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in
materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella
legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11, comma 6-quater.
(GU n. 38 del 23-09-2026)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione Terza)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 1509 del 2025, proposto da F.F., rappresentato e
difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Contro Ministero della giustizia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano,
via Freguglia 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Per l'annullamento:
del verbale n. ... della seduta del ... relativo
all'attivita' di correzione delle prove scritte dell'esame di
abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte
d'appello di Milano, ad opera della commissione n. ... istituita
presso la Corte d'appello di Napoli, nella parte in cui viene
espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l'elaborato
contrassegnato con il n. ...; - della conseguente non ammissione alle
prove orali degli esami di avvocato per la sessione ... in imminente
svolgimento presso il Distretto di Corte d'appello di Milano, appresa
dal ricorrente a seguito di accesso all'apposita area riservata sul
sito internet del Ministero;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale
e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare
ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante «indicazioni operative»
sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma
l'adeguatezza del voto meramente numerico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della
giustizia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott.
Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
1) Il dott. F.F. agisce in giudizio per l'annullamento del
provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami di
avvocato per la sessione ... - svoltosi presso la Corte d'appello di
Milano - adottato dalla Commissione n. ... istituita presso la Corte
d'appello di Napoli e del correlato verbale n. ..., assunto nella
seduta del ..., espressivo delle attivita' di correzione delle prove
scritte, laddove e' stata formulata una valutazione insufficiente
(pari a 15/30) per l'elaborato contrassegnato con il n. ..., a lui
riconducibile.
Nel contempo egli contesta la circolare ministeriale datata 2
dicembre 2024 recante «indicazioni operative» sulla correzione degli
elaborati, nella parte in cui afferma l'adeguatezza del voto
meramente numerico.
Vale premettere che il bando relativo a tale sessione (d.m. 24
luglio 2024) ha previsto, ai fini dell'accesso alla fase orale, il
superamento di una sola prova scritta, consistente nella
predisposizione di un atto giudiziario.
La valutazione d'insufficienza espressa con gli atti gravati non
e' accompagnata da alcuna forma di motivazione descrittiva, ne' da
segni grafici o da altre indicazioni ulteriori rispetto al punteggio
numerico, espresso in modo unitario dalla Commissione, senza alcuna
indicazione delle valutazioni formulate dai singoli Commissari e
senza alcun riferimento esplicito o implicito ai nove criteri di
giudizio individuati dalla Commissione centrale istituita presso il
Ministero della giustizia, assunti da ciascuna sottocommissione a
parametro di valutazione.
2) Il ricorrente articola diversi motivi di impugnazione, che
possono essere riassunti nel modo seguente:
lamenta, in primo luogo, la carenza di motivazione, ritenendo
a tal fine insufficiente la formulazione del giudizio con il solo
voto numerico e non piu' sussistenti le ragioni fattuali in presenza
delle quali la giurisprudenza ha ritenuto prevalenti esigenze di
efficienza, economicita' e speditezza dell'azione amministrativa,
tali da giustificare l'assegnazione del solo punteggio numerico;
deduce il difetto di proporzionalita', in quanto in concreto
altre Corti d'Appello hanno adottato differenti modalita' di
valutazione, accompagnando il giudizio numerico con un'espressa
motivazione descrittiva, ovvero con l'apposizione di segni grafici
idonei ad evidenziare i passaggi degli elaborati ritenuti errati;
contesta, sempre in relazione al profilo motivazionale, la
genericita' dei nove criteri di valutazione adottati dalla
Commissione Nazionale ed applicati dalla subcommissione istituita
preso la Corte d'appello di Napoli, che ha espresso il censurato
giudizio di non ammissione; in tale contesto lamenta anche la
mancanza di qualunque correlazione tra il voto numerico e i criteri
di valutazione;
sotto altro profilo deduce l'inattendibilita' del giudizio
formulato, espressivo di difetto di istruttoria e di carenza di
motivazione;
lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 46 della legge 2012
n. 247, che ha imposto l'apposizione di osservazioni positive o
negative nei diversi punti dell'elaborato a motivazione del voto
numerico; il ricorrente e' consapevole della scelta legislativa (cfr.
art. 49 della legge n. 247/2012), reiterata negli anni, di differire
l'entrata in vigore della novella, ma ritiene che l'introduzione
dell'obbligo normativo di una motivazione ulteriore rispetto al solo
voto numerico esprima una scelta legislativa precisa, che vincola in
se' le Commissioni ad affiancare al voto delle indicazioni idonee a
farne percepire le ragioni giustificative;
sotto altro profilo, il ricorrente contesta il modo in cui
l'amministrazione ha speso i poteri tecnico discrezionali di cui
dispone in sede valutativa, lamentando, pur nella consapevolezza dei
limiti che il sindacato giurisdizionale incontra in tale ambito, la
manifesta inattendibilita' del giudizio espresso, anche in termini di
contraddittorieta' rispetto a valutazioni positive formulate in
ordine ad altri elaborati ritenuti sovrapponibili a quello del
ricorrente;
deduce l'incostituzionalita' dell'art. 17-bis, comma 2,
dell'art. 23, comma 5, dell'art. 24, comma 1, del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n.
180, nonche' dell'art. 46 e seguenti della legge 31 dicembre 2012 n.
247, nella parte in cui consentono che i giudizi di non ammissione
dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione alla
professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un
mero punteggio numerico. La questione di legittimita', pure proposta
in via subordinata, viene sollevata in riferimento agli articoli 3,
4, 24, 30, 41, 97 e 117 della Costituzione.
3) In via preliminare, il Tribunale evidenzia che la controversia
rientra nella competenza del Tar adito.
Il ricorrente e' chiamato a sostenere gli esami di abilitazione
per l'ammissione alla professione di avvocato, sessione ..., presso
la Corte d'appello di Milano e impugna l'atto di non ammissione alla
prova orale adottato dalla sesta sottocommissione istituita presso la
Corte di Napoli.
L'art. 13, comma 1, c.p.a., precisa che sulle controversie
riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche
amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse
hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque
inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche
amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito
territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale (formatosi sin da
epoca anteriore all'entrata in vigore del c.p.a.), cui aderisce il
Tribunale, chiarisce che competente a decidere i ricorsi proposti
avverso il giudizio di esclusione dalle prove orali dell'esame per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e' il
Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
la Corte di appello presso cui opera la commissione esaminatrice,
ossia nel caso di specie la Corte di appello di Milano.
Ne' puo' ritenersi che incida su tale orientamento la previsione
di modalita' interne alla procedura che, a evidenti fini di maggiore
garanzia, comportino la correzione degli elaborati da parte di altra
Commissione d'esame istituita presso altra Corte di appello (cfr. ex
multis Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 13 aprile 2016, n.
1461; Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2009, n. 1642; idem 21 gennaio
2009, n. 294 e 2 aprile 2008 n. 1366; idem 12 dicembre 2006, n. 7275;
Tar Lazio, sez. I, 18 luglio 2024 n. 14630; Tar Lazio, sez. I quater,
9729/2017; Tar Lazio, sez. II ter, n. 4074/2016; Tar Calabria, sez.
II, 1211/2024; Tar Lazio, sez. I quater, n. 1516/2021).
E' noto al Tribunale il diverso orientamento giurisprudenziale
secondo il quale il provvedimento rilevante e lesivo e' il verbale di
valutazione negativa degli elaborati, sicche' la competenza si
radicherebbe in capo al Tar presso la cui circoscrizione opera la
Commissione (o sottocommissione) che ha espresso tale giudizio (cfr.
Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2026, n. 4942).
L'impostazione da ultimo riferita non convince.
In linea generale, e' pacifico che l'art. 13 cpa., nel
disciplinare la competenza territoriale dei TAR, delinei un preciso
rapporto tra il criterio della sede dell'organo e il criterio
dell'efficacia territorialmente limitata degli effetti diretti del
provvedimento, atto, accordo o comportamento oggetto del ricorso.
Il criterio principale e' quello della sede dell'autorita' che ha
adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potesta'
pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente
nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio
della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (cfr. Cons.
Stato, Ad. plen., 21 aprile 2021, n. 13; id., Ad. plen., 24 settembre
2012, n. 33; id., Ad. plen., 19 novembre 2012, n. 34; id., Sez. III,
24 marzo 2014, n. 1383).
Nelle fattispecie di cui si tratta, e' incontestata la natura di
organo straordinario e temporaneo delle Commissioni di esame e dalla
loro collocazione presso ciascuna sede di Corte di appello; da cio'
consegue che, ai sensi dell'art. 13 cpa, per l'impugnazione degli
atti dalle stesse emessi, aventi efficacia territoriale limitata, va
ritenuto competente il Tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera ciascuna
Commissione d'esame.
Come gia' accennato non puo' incidere su tale orientamento la
previsione di modalita' interne alla procedura che, a fini di
maggiore garanzia, comportino la correzione degli elaborati da parte
di altra Commissione d'esame istituita presso una diversa Corte di
appello (conf. gia' Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2009, n. 1642;
Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3738; Cons. Stato, sez. IV,
12 dicembre 2006, n. 7275).
Diversamente opinando, la competenza varierebbe nonostante
l'unitarieta' della procedura che solo per ragioni di trasparenza e
maggior garanzia prevede lo svolgimento di una fase - la prova
scritta - dinanzi ad una sottocommissione istituita presso una
diversa Corte d'Appello.
La competenza del Tar Lombardia resta ferma anche se si considera
la contestuale impugnazione della circolare ministeriale in data 2
dicembre 2024 recante «indicazioni operative» sulla correzione degli
elaborati, trattandosi di un atto meramente endoprocedimentale,
recante indicazioni per le correzioni dele sottocommissioni, ma che
non assume attitudine lesiva rispetto alla posizione del ricorrente.
L'atto e' in se' privo di rilevanza esterna, resta ricompreso
nell'ambito del procedimento unitario in cui si sviluppa l'esame di
abilitazione e la sua contestazione, quale atto interno, non incide
sulla competenza giurisdizionale (in argomento Cons. St., sez. IV, 14
marzo 2016, n. 1020).
4) Il Tribunale ritiene opportuno procedere alla ricognizione del
quadro normativo relativo alla disciplina delle modalita' di
svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato,
per evidenziarne l'evoluzione e le peculiarita' che hanno connotato
la sessione 2024, cui si riferisce l'impugnazione.
Prima della novella introdotta con la legge n. 247 del 2012, la
disciplina di riferimento era dettata dal r.d.l. n. 1578 del 1933,
come integrato e attuato dal regio decreto n. 37 del 1934, a sua
volta modificato e integrato dal decreto-legge n. 112 del 2003 (poi
convertito con modificazioni nella legge n. 180 del 2003).
L'art. 22, comma 9, del r.d.l. n. 1578/1933 attribuiva alla
Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia il
potere di fissare i criteri di giudizio delle prove scritte.
L'art. 17-bis, del regio decreto n. 37 del 1934, le individuava
in tre elaborati, per la valutazione dei quali ognuno dei cinque
componenti delle commissioni disponeva di dieci punti di merito.
A mente dell'art. 23, comma 5, regio decreto cit., la commissione
assegnava il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi
dell'art. 22, comma 4.
In particolare, ex art. 24, comma 1, regio decreto cit., il voto
deliberato doveva essere annotato immediatamente dal segretario in
calce all'elaborato e sottoscritto dal segretario e dal presidente.
Con la legge n. 247 del 2012, il legislatore ha riformato
l'ordinamento della professione forense, novellando la disciplina
dell'esame di abilitazione.
L'art. 46, comma 5, legge cit. ha introdotto uno specifico
obbligo motivazionale in capo alla commissione d'esame, innovando in
tale senso il precedente assetto normativo e stabilendo testualmente
che «la commissione annota le osservazioni positive o negative nei
vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione
del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti
espressi dai singoli componenti».
La norma integra una disciplina speciale dell'obbligo
motivazionale, rispetto a quanto previsto in generale dall'art. 3
della legge 1990 n. 241, che pone l'obbligo della motivazione dei
provvedimenti amministrativi, salve le eccezioni normativamente
stabilite, poiche' nel particolare settore dell'esame di
abilitazione, non solo ribadisce il dovere generale, ma lo declina
secondo precise modalita' che devono affiancare il voto numerico,
individuandole nell'apposizione di note recanti le osservazioni
positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato.
Cosi' facendo, il legislatore ha operato una chiara scelta nel
senso di prescrivere l'obbligo di motivazione oltre il voto numerico;
tale obbligo e' stato introdotto nell'ordinamento dal legislatore del
2012 e la lettera della legge palesa la distinzione tra giudizio e
motivazione, poiche' il primo e' espresso numericamente, mentre la
seconda e' affidata alle osservazioni da annotare nei vari punti
dell'elaborato.
Nondimeno, il successivo art. 49 della legge n. 247/2012, nel
dettare la disciplina transitoria per l'esame di abilitazione, ha
differito l'entrata in vigore della novella compreso l'art. 46 e,
quindi, anche il disposto rafforzamento motivazionale (cfr. Consiglio
di Stato, Ad. Pl., 2017 n. 7).
In sintesi, il legislatore, a piu' riprese (con l'art. 2-ter,
comma 1, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; con l'art. 10,
comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; con l'art. 2,
comma 3-quater, decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108; con l'art. 8,
comma 6-quinquies, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
con l'art. 8, comma 4-quater, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
con l'art. 8, comma 4-ter, lettera b), decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14; con l'art. 11, comma 6-quater, decreto-legge 30 dicembre
2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2024, n. 18), ha differito l'applicabilita' della novella per un
significativo arco temporale, nel quale ricade anche la sessione ...
Sempre in relazione alle modalita' di svolgimento dell'esame, va
osservato che il legislatore, oltre ad avere rinviato di anno in anno
l'applicabilita' delle nuove modalita' d'esame individuate dalla
legge n. 247/2012, ha introdotto disposizioni ad hoc per lo
svolgimento delle differenti sessioni annuali.
Cosi', al pari della sessione ..., la sessione dell'anno ... e'
stata disciplinata dall'art. 4-quater, del decreto-legge n. 51 del
2023, la cui applicabilita' al caso di specie deriva dalla proroga
dell'estensione temporale ivi prevista ad opera dell'art. 11, comma
6-quinquies, del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024).
La citata disciplina prevede lo svolgimento di una sola prova
scritta (oltre ad un esame orale in caso di superamento della prima),
per la cui valutazione ognuno dei tre componenti della
sottocommissione ha a disposizione dieci punti di merito; solo per
completezza di esposizione, si evidenzia che la disciplina in esame
non ha introdotto ulteriori disposizioni in ordine all'onere
motivazionale gravante sulla commissione d'esame.
Ne deriva che per la sessione ..., l'esame di abilitazione e'
stato regolato da una disciplina diversa da quella vigente in passato
per quanto riguarda, in particolare, il numero di prove scritte da
sostenere, ridotte da tre a una e per cio' che attiene alla
composizione di ciascuna subcommissione, non piu' formata da cinque
ma da tre componenti.
5) Il Tribunale precisa che il ricorso introduttivo non reca
alcuna graduazione dei motivi di impugnazione.
La graduazione dei motivi, espressione del principio dispositivo,
si sostanzia nella possibilita' per il ricorrente di scegliere
l'ordine, via via subordinato, di esame delle censure e cio' in
funzione della soddisfazione dell'interesse di cui e' portatore.
Essa richiede una puntuale ed esplicita esternazione da parte dei
soggetti che agiscono in giudizio, sia per ragioni di certezza dei
rapporti processuali, sia per evitare che il giudice si sostituisca
alle parti nella ricerca, per cio' solo arbitraria, della maggiore
satisfattivita' dell'interesse concreto perseguito da queste ultime
(cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9452).
Per le ragioni ora evidenziate la giurisprudenza richiede, ai
fini della rituale ed effettiva subordinazione dei motivi, che questa
sia espressa e non desumibile implicitamente dalla semplice
enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione delle
stesse (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n.
1662; Cons. giust. amm., 7 marzo 2014, n. 98; Consiglio di Stato,
sez. III, 24 maggio 2013, n. 2837).
Il ricorrente puo' decidere quali censure siano, in caso di loro
fondatezza, maggiormente satisfattive dell'interesse di cui e'
portatore, con cio' qualificando l'interesse stesso e delimitando il
perimetro del thema decidendum, imponendo al giudice la tassonomia
dell'esame dei vizi di legittimita' (cfr. Consiglio di Stato, sez.
IV, 24 giugno 2022, n. 5201).
Come chiarito da consolidata giurisprudenza amministrativa, in
assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del
particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo
sull'esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce
l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento)
sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalita' del vizio),
nonche' del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico -
giuridico e diacronico procedimentale (cfr. Consiglio di Stato ad.
plen., n. 5/2015; in questo senso si erano gia' pronunciate, sia pure
incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del 2014; Ad. plen. n. 7 del 2014;
Ad. plen., 14 aprile 2010, n. 1; successivamente, funditus, Cons.
Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662).
Piu' in dettaglio, in assenza di graduazione «il giudice adito
deve procedere, nell'ordine logico, preliminarmente all'esame di
quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una piu'
radicale illegittimita' del provvedimento (o dei provvedimenti)
impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali
censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare
l'annullamento dell'atto gravato, evidenzino profili meno radicali
d'illegittimita'» (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., n. 5/2015).
Il Tribunale - stante la mancanza di una graduazione dei motivi -
evidenzia che l'intero ricorso, pur nella pluralita' delle censure
articolate, e' centrato sul tema della motivazione del provvedimento
di non ammissione alla prova orale, ritenuta insufficiente, se non
persino mancante, in quanto affidata al solo punteggio numerico.
La questione viene trattata sotto diverse prospettive, che
rappresentano punti di vista differenti idonei a palesare vari
profili di illegittimita'.
Cosi', come gia' accennato, si contesta in se' la mancanza di
motivazione, ritenendo inadeguato il mero punteggio numerico, per poi
rilevare che neanche il riferimento ai criteri di valutazione vale a
rendere percepibili le ragioni del voto espresso, sia per la ritenuta
genericita' degli stessi, sia per la mancanza di qualunque
correlazione tra il punteggio unitario e i singoli criteri.
Nella logica del ricorso, l'inidoneita' del voto numerico a far
comprendere le ragioni della valutazione negativa diventa anche il
veicolo per sindacare la discrezionalita' tecnica esercitata dalla
commissione, in punto sia di inattendibilita' del giudizio reso, sia
di contraddittorieta' rispetto a giudizi relativi ad altri elaborati
ritenuti sovrapponibili, ma valutati in modo sufficiente o piu' che
sufficiente.
Il dedotto vizio, declinato di volta in volta in termini di
violazione di legge o di eccesso di potere, rappresenta un prius
logico nella struttura complessiva del ricorso ed esprime un profilo
di radicale illegittimita', che inficia in toto l'operato della
Commissione, riverberandosi non solo sulla struttura formale
dell'atto impugnato, ma sulla sostanza del giudizio espresso,
ritenuto dal ricorrente non comprensibile, perche' affidato ad un
mero punteggio non correlato a specificati profili di inadeguatezza
dell'elaborato, ne' in se' ancorato ai criteri di valutazione.
Si tratta di una censura, che oltre a presentare priorita'
logica, esprime profili di radicalita' quanto all'attitudine
satisfattiva della posizione dedotta in giudizio e coinvolge
direttamente il controllo giurisdizionale sull'esercizio della
funzione pubblica.
Pertanto, il Tribunale ritiene prioritaria la disamina delle
censure relative alla dedotta carenza motivazionale.
6) Ai fini della trattazione della censura indicata, nelle
diverse modulazioni articolate nel ricorso, il Tribunale ritiene
necessario sottoporre d'ufficio - stante il diverso oggetto della
questione di costituzionalita' posta dalla parte ricorrente - al
vaglio della Corte costituzionale, la questione della legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215, nonche' dell'art. 1 della legge 23 febbraio
2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione (modificando l'art. 11
del decreto-legge, inserendo il comma 6-quater e prevedendo che
all'art. 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo
alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni») con l'effetto di
differire, anche per la sessione ..., l'entrata in vigore della legge
31 dicembre 2012, n. 247.
Tale differimento coinvolge anche la disciplina dell'art. 46
della legge n. 247/2012 e quindi l'obbligo di motivazione
«rafforzata», consistente nell'apposizione di annotazioni recanti le
osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato.
Il Tribunale dubita che la scelta legislativa, espressa dall'art.
11, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 e
dalla citata norma di conversione, rifletta parametri di
ragionevolezza e sia coerente con la previsione dell'art. 3 della
Costituzione.
7) La questione e' rilevante ai fini della decisione del ricorso,
secondo quanto previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge n.
87 del 1953, poiche' l'illegittimita' costituzionale delle norme
censurate ne determinerebbe la caducazione, con conseguente
necessita' di applicare in modo attuale la previsione dell'art. 46,
comma 5, della legge n. 47/2012.
L'art. 46, piu' volte richiamato, impone alla Commissione di
annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di
ciascun elaborato, con la precisazione che esse «costituiscono
motivazione del voto».
L'applicazione dell'art. 46 evidenzierebbe la fondatezza
dell'impugnazione proposta dal ricorrente, poiche' la motivazione
solo numerica espressa nel caso concreto dalla Commissione non e'
accompagnata da alcuna annotazione di osservazioni, che, in relazione
ai vari punti dell'elaborato, consentano di percepire la «motivazione
del voto», ne' del resto sono presenti segni grafici o glosse che
permettano di comprendere quali parti dell'elaborato siano state
valutate negativamente.
Del resto, come gia' messo in luce, il ricorrente lamenta la
carenza motivazionale anche sub specie della violazione dell'art. 46,
la cui applicazione nel caso di specie, una volta accertata
l'illegittimita' costituzionale delle norme censurate, che ne hanno
differito l'entrata in vigore, condurrebbe all'accoglimento del
gravame.
La questione e' quindi pregiudiziale, in quanto la sua fondatezza
renderebbe necessaria l'applicazione dell'art. 46 cit. nello
scrutinio delle censure formulate e cio' paleserebbe la violazione di
legge in cui e' incorsa l'amministrazione nell'affidare la
valutazione negativa al solo punteggio numerico.
Il punto non e' risolvibile in via interpretativa, in quanto la
giurisprudenza amministrativa e' consolidata nel ritenere
sufficiente, ai fini della motivazione, l'attribuzione di un
punteggio solo numerico.
In proposito la nota sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Pl., n.
7/2017, ha ribadito, da un lato, che la norma transitoria di cui
all'art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 esclude l'immediata
applicabilita' dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, dall'altro,
che il voto numerico e' idoneo a comunicare agli aspiranti esclusi le
valutazioni svolte dalla commissione.
L'Ad. Pl., richiamando i principi posti dalla Corte
costituzionale con la sentenza 8 giugno 2011 n. 175, ha affermato che
«nella vigenza dell'art. 49 della legge n. 247 del 2012 i
provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti
avvocati, che rilevano l'inidoneita' delle prove scritte e non li
ammettono all'esame orale, vanno di per se' considerati adeguatamente
motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base
ai criteri da essa predeterminati, senza necessita' di ulteriori
spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la
trasparenza della valutazione».
Il supremo consesso della magistratura amministrativa ha, da un
lato, escluso l'applicabilita' dell'art. 46 della legge 2012 n. 247,
in ragione della scelta del legislatore di differire l'entrata in
vigore della riforma in tutti i suoi aspetti, dall'altro, ribadito la
sufficienza del solo voto numerico ad esprimere la motivazione del
giudizio reso dalla Commissione.
La giurisprudenza si e' consolidata in tal senso, ribadendo che
le commissioni esaminatrici debbono rendere percepibile l'iter logico
seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante
diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove,
essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che
sintetizza le ragioni dell'apprezzamento (cfr., ex multis, Cons.
Stato, sez. VI, 29 maggio 2025, n. 4707; Cons. Stato, VII, 24 luglio
2023, n. 7198; Cons. Stato, V, 27 giugno 2023, n. 6265).
Del resto anche la Corte costituzionale, dapprima con la sentenza
n. 20/2009, poi con la sentenza n. 175/2011, ha preso atto
dell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa ed ha
riconosciuto che la tesi della sufficienza del voto solo numerico si
e' consolidata, costituendo ormai un vero e proprio «diritto
vivente».
Piu' in generale, la giurisprudenza risulta attestata sui
seguenti principi, per cio' che attiene alla sufficienza della
motivazione numerica (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile
2023, n. 3712):
ai fini della motivazione, il voto numerico e' pienamente
sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte
costituzionale (n. 328 del 2008, n. 20 del 2009 e n. 175 del 2011;
cfr. da ultimo, oltre la ricordata decisione dell'Adunanza plenaria,
le pronunce del Cons. Stato n. 3733 del 2021, n. 2229 del 2019, n.
253 del 2018, n. 237 del 2018, n. 161 del 2018, n. 77 del 2018, 5658
del 2017, n. 5659 del 2017, n. 5682 del 2017, n. 5726 del 2017, n.
5728 del 2017, n. 5729 del 2017, n. 5740 del 2017, n. 5742 del 2017,
n. 5987 del 2017) e tenuto conto della sufficienza dei criteri
generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono
da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o
collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della
valutazione (sentenze n. 175 del 2011 della Corte costituzionale; n.
317 del 2012 del C.g.a.; n. 11292 del 2022 della Sezione);
non consente alcun dubbio interpretativo (nel senso di una
pretesa applicabilita' immediata) la disposizione dell'art. 46, comma
5, legge n. 247 del 2012, in combinato disposto con il chiarissimo
tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilita' delle
norme previgenti «sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove
orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame»;
del resto, «il criterio prescelto dal legislatore per la
valutazione delle prove scritte nell'esame di abilitazione, nella
varieta' della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna
una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un
giudizio di sufficienza o di insufficienza, variamente graduato a
seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo
stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria
per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma da'
anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla
commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di
idoneita' o inidoneita' riscontrato» (cfr. Corte costituzionale n.
175 del 2011 cit.; nonche' Cons. St., sez. III, n. 11292 del 2022).
Sulla stessa linea si e' posta la piu' recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734), che ha
pure precisato che «i voti numerici - come anche affermato in
dottrina - possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle
ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua
natura puo' dar luogo a incertezze e ambiguita' interpretative,
avendo tra l'altro il vantaggio della standardizzazione e della
immediata percepibilita' del suo significato, se riferito a una scala
di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di
valutazione: per questo, l'utilizzo del criterio motivazionale del
voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non
acritico, appare maggiormente in linea con i principi di
imparzialita' e buon andamento ex art. 97 della Costituzione anche
per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi
contingenti e pratici».
A fronte di tale consolidato assetto interpretativo, la questione
della compatibilita' costituzionale della richiamata disciplina, che
ha differito anche per la sessione di esami ... l'entrata in vigore
dell'art. 46 della legge 2012 n. 47, e' quindi rilevante nel giudizio
proposto dal ricorrente, sia perche' l'accertamento
dell'incostituzionalita' della norma imporrebbe l'applicazione
dell'art. 46 cit. e, quindi, paleserebbe l'insufficienza del solo
voto numerico espresso dalla commissione, con conseguente fondatezza
del gravame, sia perche' la via dell'interpretazione
costituzionalmente orientata e' preclusa dallo stabile orientamento
interpretativo richiamato.
In via di ulteriore precisazione e sempre ai fini della rilevanza
della questione suindicata, il Tribunale evidenzia che le ulteriori
censure sollevate dal ricorrente, diverse da quelle attinenti alla
carenza motivazionale nei termini gia' descritti, non potrebbero
essere accolte, perche' volte a sindacare il merito della valutazione
discrezionale tecnica resa dalla Commissione.
8) Il Tribunale ritiene che la scelta legislativa, espressa
dall'art. 11, comma 6-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
e dalla citata norma di conversione, di differire anche per l'anno
... l'entrata in vigore della novella introdotta dalla legge 2012 n.
247 e quindi anche dell'art. 46 cit. e del correlato obbligo di
motivazione rafforzata, non sia coerente con il canone della
ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione.
8.1) Sul punto vale considerare che il principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che esprime un
canone di razionalita' della legge svincolato da una normativa di
raffronto, essendo sufficiente un sindacato di conformita' a criteri
di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (Corte
costituzionale sentenza n. 87 del 2012; id. n. 86 del 2017), e' leso
quando si accerti l'esistenza di una irrazionalita' intra legem,
intesa come «contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva
finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla
norma censurata» (Corte costituzionale sentenza n. 416 del 2000; id.
n. 6 del 2019; id. n. 195 del 2022).
La giurisprudenza costituzionale ha precisato che il giudizio di
ragionevolezza consiste in un «apprezzamento di conformita' tra la
regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere
(sentenze n. 89 del 1996 e n. 245 del 2007)» (cfr. Corte
costituzionale 26 luglio 2022, n. 195; id sentenza n. 86 del 2017; id
sentenza n. 6 del 2019).
In tal senso la Corte, anche in relazione alla rimeditazione di
propri precedenti alla luce della mutata situazione fattuale, ha
specificato che «[...] possono sussistere "ragioni di particolare
cogenza che rendano non piu' sostenibili le soluzioni precedentemente
adottate": come [...] la sopravvenuta inconciliabilita' del
precedente con il mutato contesto sistematico, anche per effetto di
nuovi indirizzi giurisprudenziali o, comunque, del «sopravvenire di
circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in
precedenza (Corte costituzionale sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5.
del Considerato in diritto; in termini analoghi, sentenze n. 2 del
2026, punto 9 del Considerato in diritto, n. 202 del 2025, punto 4
del Considerato in diritto, n. 125 del 2025, punto 6 del Considerato
in diritto, e n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto;
ordinanza n. 219 del 2025» (cfr. Corte costituzionale 26 febbraio
2026, n. 21).
Ne' l'esigenza di intrinseca razionalita' e' superabile
richiamando l'ampiezza della discrezionalita' legislativa, in quanto,
anche in contesti connotati da un ampio margine di apprezzamento, il
legislatore e' vincolato al rispetto del principio di ragionevolezza
(cfr. in argomento Corte costituzionale n. 125/2022).
8.2) Il differimento dell'entrata in vigore dell'art. 46 della
legge 2012 n. 47, stabilito dal successivo art. 49 e successivamente
reiterato con decreti leggi, e' stato disposto ab origine dal
legislatore a fronte di una particolare situazione di complessita'
della gestione degli esami di abilitazione, che imponeva di
salvaguardare il principio di buona amministrazione posto dall'art.
97 della Costituzione.
Sono espressive di tale assetto complessivo le valutazioni che la
Corte costituzionale ha reso con la sentenza n. 175 del 2011, i cui
principi sono stati ribaditi dall'Ad. Pl. del Consiglio di Stato con
la sentenza n. 7 del 2017.
La Corte ha chiaramente evidenziato che l'adeguatezza
motivazionale del solo punteggio numerico - l'art. 24, primo comma,
del regio decreto n. 37 del 1934 statuisce che «Il voto deliberato
deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere,
in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente e
dal segretario» - risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione
amministrativa, ex art. 97, primo comma, della Costituzione, che
rendevano non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle
commissioni esaminatrici, delle ragioni che avevano condotto ad un
giudizio di non idoneita', avuto riguardo sia ai tempi entro i quali
le operazioni concorsuali o abilitative dovevano essere portate a
compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove: criteri di
economicita' e di efficacia giustificavano la scelta del modulo
valutativo adottato all'epoca dal legislatore e basato sul mero
punteggio numerico.
In altre parole, la Corte ha ritenuto costituzionalmente
legittima la scelta di prevedere una motivazione solo numerica non in
ragione dell'esistenza di un limite normativo insuperabile in tal
senso, ma in ragione della non esigibilita' in concreto di una
motivazione descrittiva, stante i tempi entro i quali le correzioni
dovevano essere ultimate, nonche' del numero rilevante di candidati e
della pluralita' di prove da valutare.
In tale senso la Corte, esaminando la questione anche alla luce
dell'art. 3 della legge 1990 n. 241, ha precisato che «il citato art.
3, comma 1, va coordinato con l'art. 1, comma 1, della medesima legge
n. 241 del 1990, in forza del quale l'attivita' amministrativa e'
retta (tra gli altri) da criteri di economicita' e di efficacia, che
giustificano la scelta del modulo valutativo adottato dal
legislatore» (cfr. punto 3.1 della motivazione), basato sul solo
punteggio numerico.
La lettura complessiva della sentenza n. 175/2011 evidenzia che
la Corte ha considerato le effettive modalita' in cui le Commissioni
erano chiamate ad operare, in ragione, sul piano concreto, del numero
di candidati e delle prove da correggere, nonche' del necessario
contenimento, a fronte di tali grandezze, dei tempi di correzione.
Introducendo simili elementi a sostegno della propria decisione,
la Corte ha percio' posto in luce che il proprio scrutinio verteva su
un particolare punto di bilanciamento, prescelto dal legislatore,
nella tensione tra esigenze contrapposte, quali la trasparenza e la
speditezza dell'azione amministrativa.
All'epoca in cui si e' formato tale indirizzo interpretativo,
ripreso dal legislatore nel 2012, allorche' ha differito l'entrata in
vigore della riforma introdotta dalla legge 2012 n. 47 e del connesso
obbligo di motivazione rafforzata di cui all'art. 46, la situazione
di fatto in cui operavano le Commissioni era connotata, in primo
luogo, da un numero esorbitante di iscritti.
Sul punto la documentazione versata in atti dal ricorrente e non
contestata dall'amministrazione resistente evidenzia che sino al 2017
gli iscritti all'esame di abilitazione si avvicinavano alle 25.000
unita', mentre nel ... si erano ridotti a 9703 unita' e a 10316 nel
...
Non solo, come gia' evidenziato, mentre in passato l'esame
richiedeva lo svolgimento e la conseguente correzione di tre prove
scritte (consistenti in due pareri pro veritate e in un atto
giudiziario), dal ... le prove si sono ridotte ad una, consistente
nella redazione di un atto giudiziario.
E ancora: la disciplina di riferimento ha modificato la
composizione delle sottocommissioni, passando da 5 membri (art. 22
del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578) - con connessa
difficolta' a reperire componenti per formare un numero adeguato di
commissioni e a garantire tempi celeri nelle procedure di
correzione - a 3 membri.
Vale precisare che la situazione di fatto considerata dalla Corte
era immutata al tempo della citata decisione dell'Adunanza Plenaria
n. 7/2017.
8.3) Se la situazione ora descritta e apprezzata alla luce delle
considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale con la sentenza
citata poteva fornire illo tempore una ragionevole giustificazione
alla scelta di differire l'entrata in vigore dell'art. 46 della legge
2012 n. 47, ora tale impostazione non appare piu' sostenibile.
L'elevato numero di candidati, l'elevatissimo numero di prove
scritte da correggere, l'articolata composizione delle commissioni
palesano la ratio delle norme che hanno differito l'entrata in vigore
dell'art. 46, individuandola nell'esigenza di garantire l'efficacia,
l'efficienza, l'economicita' e in definitiva il buon andamento
dell'azione amministrativa, consentendo alle commissioni di limitarsi
a formulare il giudizio con una valutazione solo numerica.
Nondimeno, la drastica riduzione dei partecipanti all'esame,
unitamente alla riduzione da tre a una delle prove scritte, muta
radicalmente la situazione di fatto e priva di ratio la norma
dell'art. 11, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, nonche' dell'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ne
ha disposto la conversione.
Il variato contesto esclude che la finalita' di garantire il buon
andamento dell'azione amministrativa, ex art. 97 della Costituzione,
renda oggi inesigibile la formulazione da parte della Commissione di
una motivazione ulteriore rispetto al solo punteggio; il numero dei
candidati e delle prove da esaminare sono tali da consentire una
correzione connotata da una piu' diffusa motivazione e cio' senza
precludere l'osservanza di tempi ragionevoli, come dimostra la prassi
osservata da altre commissioni esaminatrici, che hanno potuto
svolgere il proprio compito senza sottrarsi ad una motivazione
rinforzata rispetto al solo voto numerico.
Il legislatore nel 2012, cosi' come in occasione degli ulteriori
differimenti legislativamente disposti nella permanenza della
situazione di congestione gia' descritta, ha certamente valutato, nel
prevedere il differimento, l'impatto sul buon andamento
dell'amministrazione che l'obbligo di motivazione mediante
annotazioni avrebbe potuto sortire, in un'epoca ancora segnata da un
forte afflusso agli esami di abilitazione forense.
Ora la situazione e' radicalmente mutata e il canone della
ragionevolezza impone che una disposizione legislativa sia coerente
con la ratio che la ispira, sicche' se la finalita' delle leggi di
proroga consiste nel salvaguardare il buon andamento dell'azione
amministrava in ragione di un determinato contesto fattuale, come
indicato dalla Corte costituzionale, e' evidente che il netto
cambiamento, non meramente occasionale, di tale contesto fa sorgere
un problema di coerenza della disciplina stessa con la ratio che la
ispira a fronte della nuova situazione di fatto.
Attualmente il differimento non e' piu' coerente con la finalita'
che dovrebbe ispirarlo: come gia' ricordato, non solo le tre prove
scritte sono state concentrate in una, ma l'ordine di grandezza del
numero di aspiranti ha continuato a decrescere nel tempo e in maniera
rilevante, fermo restando il minor numero di commissari chiamati a
comporre le commissioni di esame.
Sotto altro profilo, vale rimarcare che le norme di reiterato
differimento adottate dal legislatore nel corso degli anni non hanno
avuto alcun effetto abrogativo rispetto alla scelta compiuta dal
legislatore nel 2012, con l'introduzione dell'art. 46 della legge n.
47/2012, in ordine alla necessita' di una motivazione ulteriore
rispetto a quella numerica.
L'obbligo motivazionale rafforzato e' stato introdotto
nell'ordinamento e risponde ad una precisa scelta legislativa di
rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa, nell'ottica di
una chiara tutela degli interessi di cui sono portatori i candidati e
tale scelta non e' venuta meno in conseguenza dello spostamento in
avanti dell'applicabilita' della nuova disciplina, disposto dal
legislatore in ragione della peculiare situazione di fatto
determinatasi per alcuni anni e che faceva emergere in modo
preponderante, nel bilanciamento dei diversi valori coinvolti, le
esigenze di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa.
Una volta mutate, in modo stabile, la situazione di fatto (il
numero di candidati) e le modalita' di svolgimento dell'esame (una
prova scritta in luogo di tre) il differimento dell'entrata in vigore
dell'art. 46 della legge 2012 n. 47 non e' piu' coerente con il
canone della ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione.
La soluzione del differimento, adottata reiteratamente dal
legislatore ed espressa anche per il 2024 dalla norma che si
sottopone al vaglio di costituzionalita' della Corte, non e' piu'
conciliabile con le sopravvenute circostanze, di natura fattuale e
normativa (cfr. Corte costituzionale 26 febbraio 2026, n. 21) che
connotano le modalita' complessive di svolgimento dell'esame di
abilitazione.
L'art. 11, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, nonche' l'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ne ha
disposto la conversione, recano norme viziate sul piano della
ragionevolezza, poiche' non sono coerenti con la ratio che le
dovrebbe ispirare; il mutato contesto fattuale e normativo, relativo
alle modalita' di svolgimento dell'esame, esclude la perdurante
esigenza di salvaguardare il buon andamento dell'azione
amministrativa e rende la norma non coerente con la ratio ad essa
sottesa e con la nuova situazione di fatto.
In altre parole, seppure costituzionalmente tollerabile ab
origine, per le ragioni espresse dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 175/2011, il reiterato differimento dell'entrata in
vigore dell'art. 46 della legge 2012 n. 47 e' divenuta una misura
sproporzionata e irragionevole, in ragione della mera ripetizione di
una proroga di lungo corso, non bilanciata da una piu' specifica
ponderazione degli interessi in gioco in termini di attualita' e alla
luce del mutato contesto fattuale e normativo di riferimento.
9) Sospensione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione dell'incidente
di costituzionalita'.
Ai sensi dell'art. 23, comma quarto, legge n. 87/1953, la
presente ordinanza, a cura della segreteria della sezione, sara'
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati.
Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese di
lite resta riservata all'esito del giudizio di legittimita'
costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza)
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nonche' dell'art. 1 della
legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione,
nella parte in cui dispongono il differimento dell'entrata in vigore,
anche per la sessione dell'anno 2024 dell'esame di abilitazione alla
professione di avvocato, della norma dell'art. 46 della legge 2012 n.
47;
2) sospende, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, il
presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la soluzione dell'incidente di costituzionalita';
3) ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
4) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle
spese di lite all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli
5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignita'
della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalita' della parte ricorrente.
Cosi' deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 5
marzo 2026, 9 aprile 2026, 14 maggio 2026, 2 luglio 2026, con
l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente;
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore;
Laura Patelli, Consigliere.
Il Presidente: Goso
L'estensore: Fornataro