Reg. ord. n. 148 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia  del 24/07/2026

Tra: F. F.  C/ M.d.G.



Oggetto:

Professioni – Avvocato – Esame di Stato – Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – Disciplina transitoria – Previsioni che dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge n. 247 del 2012, con riferimento all’obbligo di motivazione rafforzata – Denunciata disciplina non più coerente con le sopravvenute circostanze, di natura fattuale e normativa che connotano le modalità complessive dello svolgimento dell’esame di abilitazione – Misura sproporzionata e irragionevole – Violazione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 30/12/2023  Num. 215  Art. 11  Co. 6 convertito con modificazioni in
legge  del 23/02/2024  Num. 18


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 



Testo dell'ordinanza

                        N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2026

Ordinanza del 24 luglio 2026 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Lombardia sul ricorso proposto da F. F. contro Ministero della
giustizia. 
 
Professioni - Avvocato - Esame di Stato - Abilitazione  all'esercizio
  della  professione  -  Disciplina  transitoria  -  Previsioni   che
  dispongono il differimento dell'entrata in  vigore,  anche  per  la
  sessione dell'anno 2024 dell'esame di abilitazione alla professione
  di avvocato, della norma dell'art. 46 della legge n. 247 del 2012. 
- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella
  legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11, comma 6-quater. 


(GU n. 38 del 23-09-2026)

 
       IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
                           (Sezione Terza) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1509 del 2025, proposto da  F.F.,  rappresentato  e
difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato,  Federico  Vaccarino,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    Contro  Ministero  della  giustizia,  in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, presso i cui uffici  domicilia  in  Milano,
via Freguglia 1 e con domicilio digitale come da PEC da  Registri  di
Giustizia; 
    Per l'annullamento: 
        del  verbale  n.  ...   della   seduta   del   ...   relativo
all'attivita'  di  correzione  delle  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione di avvocato,  svolte  presso  la  Corte
d'appello di Milano, ad opera  della  commissione  n.  ...  istituita
presso la Corte  d'appello  di  Napoli,  nella  parte  in  cui  viene
espressa valutazione insufficiente (pari  a  15/30)  per  l'elaborato
contrassegnato con il n. ...; - della conseguente non ammissione alle
prove orali degli esami di avvocato per la sessione ... in  imminente
svolgimento presso il Distretto di Corte d'appello di Milano, appresa
dal ricorrente a seguito di accesso all'apposita area  riservata  sul
sito internet del Ministero; 
        di ogni altro atto preordinato,  presupposto,  consequenziale
e/o  comunque  connesso  ai  precedenti,  ivi  inclusa  la  circolare
ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante «indicazioni  operative»
sulla  correzione  degli  elaborati,  nella  parte  in  cui   afferma
l'adeguatezza del voto meramente numerico; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
giustizia; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026  il  dott.
Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come  specificato
nel verbale; 
    1) Il dott.  F.F.  agisce  in  giudizio  per  l'annullamento  del
provvedimento di non ammissione  alle  prove  orali  degli  esami  di
avvocato per la sessione ... - svoltosi presso la Corte d'appello  di
Milano - adottato dalla Commissione n. ... istituita presso la  Corte
d'appello di Napoli e del correlato verbale  n.  ...,  assunto  nella
seduta del ..., espressivo delle attivita' di correzione delle  prove
scritte, laddove e' stata  formulata  una  valutazione  insufficiente
(pari a 15/30) per l'elaborato contrassegnato con il n.  ...,  a  lui
riconducibile. 
    Nel contempo egli contesta la  circolare  ministeriale  datata  2
dicembre 2024 recante «indicazioni operative» sulla correzione  degli
elaborati,  nella  parte  in  cui  afferma  l'adeguatezza  del   voto
meramente numerico. 
    Vale premettere che il bando relativo a tale  sessione  (d.m.  24
luglio 2024) ha previsto, ai fini dell'accesso alla  fase  orale,  il
superamento  di   una   sola   prova   scritta,   consistente   nella
predisposizione di un atto giudiziario. 
    La valutazione d'insufficienza espressa con gli atti gravati  non
e' accompagnata da alcuna forma di motivazione  descrittiva,  ne'  da
segni grafici o da altre indicazioni ulteriori rispetto al  punteggio
numerico, espresso in modo unitario dalla Commissione,  senza  alcuna
indicazione delle valutazioni  formulate  dai  singoli  Commissari  e
senza alcun riferimento esplicito o  implicito  ai  nove  criteri  di
giudizio individuati dalla Commissione centrale istituita  presso  il
Ministero della giustizia, assunti  da  ciascuna  sottocommissione  a
parametro di valutazione. 
    2) Il ricorrente articola diversi  motivi  di  impugnazione,  che
possono essere riassunti nel modo seguente: 
        lamenta, in primo luogo, la carenza di motivazione, ritenendo
a tal fine insufficiente la formulazione del  giudizio  con  il  solo
voto numerico e non piu' sussistenti le ragioni fattuali in  presenza
delle quali la giurisprudenza  ha  ritenuto  prevalenti  esigenze  di
efficienza, economicita'  e  speditezza  dell'azione  amministrativa,
tali da giustificare l'assegnazione del solo punteggio numerico; 
        deduce il difetto di proporzionalita', in quanto in  concreto
altre  Corti  d'Appello  hanno  adottato  differenti   modalita'   di
valutazione,  accompagnando  il  giudizio  numerico  con  un'espressa
motivazione descrittiva, ovvero con l'apposizione  di  segni  grafici
idonei ad evidenziare i passaggi degli elaborati ritenuti errati; 
        contesta, sempre in relazione al  profilo  motivazionale,  la
genericita'  dei  nove  criteri   di   valutazione   adottati   dalla
Commissione Nazionale ed  applicati  dalla  subcommissione  istituita
preso la Corte d'appello di Napoli,  che  ha  espresso  il  censurato
giudizio di  non  ammissione;  in  tale  contesto  lamenta  anche  la
mancanza di qualunque correlazione tra il voto numerico e  i  criteri
di valutazione; 
        sotto altro profilo deduce  l'inattendibilita'  del  giudizio
formulato, espressivo di difetto  di  istruttoria  e  di  carenza  di
motivazione; 
        lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 46 della legge 2012
n. 247, che ha  imposto  l'apposizione  di  osservazioni  positive  o
negative nei diversi punti  dell'elaborato  a  motivazione  del  voto
numerico; il ricorrente e' consapevole della scelta legislativa (cfr.
art. 49 della legge n. 247/2012), reiterata negli anni, di  differire
l'entrata in vigore della  novella,  ma  ritiene  che  l'introduzione
dell'obbligo normativo di una motivazione ulteriore rispetto al  solo
voto numerico esprima una scelta legislativa precisa, che vincola  in
se' le Commissioni ad affiancare al voto delle indicazioni  idonee  a
farne percepire le ragioni giustificative; 
        sotto altro profilo, il ricorrente contesta il  modo  in  cui
l'amministrazione ha speso i  poteri  tecnico  discrezionali  di  cui
dispone in sede valutativa, lamentando, pur nella consapevolezza  dei
limiti che il sindacato giurisdizionale incontra in tale  ambito,  la
manifesta inattendibilita' del giudizio espresso, anche in termini di
contraddittorieta'  rispetto  a  valutazioni  positive  formulate  in
ordine ad  altri  elaborati  ritenuti  sovrapponibili  a  quello  del
ricorrente; 
        deduce  l'incostituzionalita'  dell'art.  17-bis,  comma   2,
dell'art. 23, comma 5, dell'art. 24, comma 1, del  regio  decreto  22
gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n.
180, nonche' dell'art. 46 e seguenti della legge 31 dicembre 2012  n.
247, nella parte in cui consentono che i giudizi  di  non  ammissione
dei  candidati  che  partecipano  agli  esami  di  abilitazione  alla
professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di  un
mero punteggio numerico. La questione di legittimita', pure  proposta
in via subordinata, viene sollevata in riferimento agli  articoli  3,
4, 24, 30, 41, 97 e 117 della Costituzione. 
    3) In via preliminare, il Tribunale evidenzia che la controversia
rientra nella competenza del Tar adito. 
    Il ricorrente e' chiamato a sostenere gli esami  di  abilitazione
per l'ammissione alla professione di avvocato, sessione  ...,  presso
la Corte d'appello di Milano e impugna l'atto di non ammissione  alla
prova orale adottato dalla sesta sottocommissione istituita presso la
Corte di Napoli. 
    L'art. 13,  comma  1,  c.p.a.,  precisa  che  sulle  controversie
riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche
amministrazioni   e'   inderogabilmente   competente   il   tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione  territoriale  esse
hanno  sede.  Il  tribunale  amministrativo  regionale  e'   comunque
inderogabilmente   competente    sulle    controversie    riguardanti
provvedimenti,   atti,   accordi   o   comportamenti   di   pubbliche
amministrazioni  i  cui  effetti  diretti  sono  limitati  all'ambito
territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 
    Un consolidato orientamento giurisprudenziale (formatosi  sin  da
epoca anteriore all'entrata in vigore del c.p.a.),  cui  aderisce  il
Tribunale, chiarisce che competente a  decidere  i  ricorsi  proposti
avverso il giudizio di esclusione dalle prove  orali  dell'esame  per
l'abilitazione all'esercizio della  professione  di  avvocato  e'  il
Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione  ha  sede
la Corte di appello presso cui  opera  la  commissione  esaminatrice,
ossia nel caso di specie la Corte di appello di Milano. 
    Ne' puo' ritenersi che incida su tale orientamento la  previsione
di modalita' interne alla procedura che, a evidenti fini di  maggiore
garanzia, comportino la correzione degli elaborati da parte di  altra
Commissione d'esame istituita presso altra Corte di appello (cfr.  ex
multis Consiglio di Stato, sez. IV,  ordinanza  13  aprile  2016,  n.
1461; Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2009, n.  1642;  idem  21  gennaio
2009, n. 294 e 2 aprile 2008 n. 1366; idem 12 dicembre 2006, n. 7275;
Tar Lazio, sez. I, 18 luglio 2024 n. 14630; Tar Lazio, sez. I quater,
9729/2017; Tar Lazio, sez. II ter, n. 4074/2016; Tar  Calabria,  sez.
II, 1211/2024; Tar Lazio, sez. I quater, n. 1516/2021). 
    E' noto al Tribunale il  diverso  orientamento  giurisprudenziale
secondo il quale il provvedimento rilevante e lesivo e' il verbale di
valutazione  negativa  degli  elaborati,  sicche'  la  competenza  si
radicherebbe in capo al Tar presso la  cui  circoscrizione  opera  la
Commissione (o sottocommissione) che ha espresso tale giudizio  (cfr.
Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2026, n. 4942). 
    L'impostazione da ultimo riferita non convince. 
    In  linea  generale,  e'  pacifico  che  l'art.  13   cpa.,   nel
disciplinare la competenza territoriale dei TAR, delinei  un  preciso
rapporto tra  il  criterio  della  sede  dell'organo  e  il  criterio
dell'efficacia territorialmente limitata degli  effetti  diretti  del
provvedimento, atto, accordo o comportamento oggetto del ricorso. 
    Il criterio principale e' quello della sede dell'autorita' che ha
adottato  l'atto  impugnato,  ma  nel  caso  in   cui   la   potesta'
pubblicistica  spieghi  i  propri  effetti   diretti   esclusivamente
nell'ambito territoriale di  un  Tribunale  periferico,  il  criterio
della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (cfr. Cons.
Stato, Ad. plen., 21 aprile 2021, n. 13; id., Ad. plen., 24 settembre
2012, n. 33; id., Ad. plen., 19 novembre 2012, n. 34; id., Sez.  III,
24 marzo 2014, n. 1383). 
    Nelle fattispecie di cui si tratta, e' incontestata la natura  di
organo straordinario e temporaneo delle Commissioni di esame e  dalla
loro collocazione presso ciascuna sede di Corte di appello;  da  cio'
consegue che, ai sensi dell'art. 13  cpa,  per  l'impugnazione  degli
atti dalle stesse emessi, aventi efficacia territoriale limitata,  va
ritenuto competente il Tribunale amministrativo regionale  nella  cui
circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera  ciascuna
Commissione d'esame. 
    Come gia' accennato non puo' incidere  su  tale  orientamento  la
previsione di  modalita'  interne  alla  procedura  che,  a  fini  di
maggiore garanzia, comportino la correzione degli elaborati da  parte
di altra Commissione d'esame istituita presso una  diversa  Corte  di
appello (conf. gia' Cons. Stato, sez. IV, 19  marzo  2009,  n.  1642;
Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3738; Cons. Stato,  sez.  IV,
12 dicembre 2006, n. 7275). 
    Diversamente  opinando,  la  competenza   varierebbe   nonostante
l'unitarieta' della procedura che solo per ragioni di  trasparenza  e
maggior garanzia prevede lo  svolgimento  di  una  fase  -  la  prova
scritta -  dinanzi  ad  una  sottocommissione  istituita  presso  una
diversa Corte d'Appello. 
    La competenza del Tar Lombardia resta ferma anche se si considera
la contestuale impugnazione della circolare ministeriale  in  data  2
dicembre 2024 recante «indicazioni operative» sulla correzione  degli
elaborati,  trattandosi  di  un  atto  meramente  endoprocedimentale,
recante indicazioni per le correzioni dele sottocommissioni,  ma  che
non assume attitudine lesiva rispetto alla posizione del ricorrente. 
    L'atto e' in se' privo di  rilevanza  esterna,  resta  ricompreso
nell'ambito del procedimento unitario in cui si sviluppa  l'esame  di
abilitazione e la sua contestazione, quale atto interno,  non  incide
sulla competenza giurisdizionale (in argomento Cons. St., sez. IV, 14
marzo 2016, n. 1020). 
    4) Il Tribunale ritiene opportuno procedere alla ricognizione del
quadro  normativo  relativo  alla  disciplina  delle   modalita'   di
svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di  avvocato,
per evidenziarne l'evoluzione e le peculiarita' che  hanno  connotato
la sessione 2024, cui si riferisce l'impugnazione. 
    Prima della novella introdotta con la legge n. 247 del  2012,  la
disciplina di riferimento era dettata dal r.d.l. n.  1578  del  1933,
come integrato e attuato dal regio decreto n.  37  del  1934,  a  sua
volta modificato e integrato dal decreto-legge n. 112 del  2003  (poi
convertito con modificazioni nella legge n. 180 del 2003). 
    L'art. 22, comma 9,  del  r.d.l.  n.  1578/1933  attribuiva  alla
Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia il
potere di fissare i criteri di giudizio delle prove scritte. 
    L'art. 17-bis, del regio decreto n. 37 del 1934,  le  individuava
in tre elaborati, per la valutazione  dei  quali  ognuno  dei  cinque
componenti delle commissioni disponeva di dieci punti di merito. 
    A mente dell'art. 23, comma 5, regio decreto cit., la commissione
assegnava il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi
dell'art. 22, comma 4. 
    In particolare, ex art. 24, comma 1, regio decreto cit., il  voto
deliberato doveva essere annotato immediatamente  dal  segretario  in
calce all'elaborato e sottoscritto dal segretario e dal presidente. 
    Con la legge  n.  247  del  2012,  il  legislatore  ha  riformato
l'ordinamento della professione  forense,  novellando  la  disciplina
dell'esame di abilitazione. 
    L'art. 46, comma  5,  legge  cit.  ha  introdotto  uno  specifico
obbligo motivazionale in capo alla commissione d'esame, innovando  in
tale senso il precedente assetto normativo e stabilendo  testualmente
che «la commissione annota le osservazioni positive  o  negative  nei
vari punti di ciascun elaborato, le quali  costituiscono  motivazione
del voto che viene espresso con un numero pari alla  somma  dei  voti
espressi dai singoli componenti». 
    La   norma   integra   una   disciplina   speciale   dell'obbligo
motivazionale, rispetto a quanto previsto  in  generale  dall'art.  3
della legge 1990 n. 241, che pone  l'obbligo  della  motivazione  dei
provvedimenti  amministrativi,  salve  le  eccezioni   normativamente
stabilite,   poiche'   nel   particolare   settore   dell'esame    di
abilitazione, non solo ribadisce il dovere generale,  ma  lo  declina
secondo precise modalita' che devono  affiancare  il  voto  numerico,
individuandole  nell'apposizione  di  note  recanti  le  osservazioni
positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. 
    Cosi' facendo, il legislatore ha operato una  chiara  scelta  nel
senso di prescrivere l'obbligo di motivazione oltre il voto numerico;
tale obbligo e' stato introdotto nell'ordinamento dal legislatore del
2012 e la lettera della legge palesa la distinzione  tra  giudizio  e
motivazione, poiche' il primo e' espresso  numericamente,  mentre  la
seconda e' affidata alle osservazioni  da  annotare  nei  vari  punti
dell'elaborato. 
    Nondimeno, il successivo art. 49 della  legge  n.  247/2012,  nel
dettare la disciplina transitoria per  l'esame  di  abilitazione,  ha
differito l'entrata in vigore della novella  compreso  l'art.  46  e,
quindi, anche il disposto rafforzamento motivazionale (cfr. Consiglio
di Stato, Ad. Pl., 2017 n. 7). 
    In sintesi, il legislatore, a piu'  riprese  (con  l'art.  2-ter,
comma 1, decreto-legge 31 dicembre  2014,  n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;  con  l'art.  10,
comma 2-quater, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19;  con  l'art.  2,
comma 3-quater, decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108; con  l'art.  8,
comma  6-quinquies,  decreto-legge  30   dicembre   2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8;
con l'art. 8, comma 4-quater, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15;
con l'art. 8, comma 4-ter,  lettera  b),  decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14; con l'art. 11, comma 6-quater, decreto-legge 30 dicembre
2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio
2024, n. 18), ha differito  l'applicabilita'  della  novella  per  un
significativo arco temporale, nel quale ricade anche la sessione ... 
    Sempre in relazione alle modalita' di svolgimento dell'esame,  va
osservato che il legislatore, oltre ad avere rinviato di anno in anno
l'applicabilita' delle  nuove  modalita'  d'esame  individuate  dalla
legge  n.  247/2012,  ha  introdotto  disposizioni  ad  hoc  per   lo
svolgimento delle differenti sessioni annuali. 
    Cosi', al pari della sessione ..., la sessione dell'anno  ...  e'
stata disciplinata dall'art. 4-quater, del decreto-legge  n.  51  del
2023, la cui applicabilita' al caso di specie  deriva  dalla  proroga
dell'estensione temporale ivi prevista ad opera dell'art.  11,  comma
6-quinquies, del decreto-legge  n.  215  del  2023  (convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024). 
    La citata disciplina prevede lo svolgimento  di  una  sola  prova
scritta (oltre ad un esame orale in caso di superamento della prima),
per  la   cui   valutazione   ognuno   dei   tre   componenti   della
sottocommissione ha a disposizione dieci punti di  merito;  solo  per
completezza di esposizione, si evidenzia che la disciplina  in  esame
non  ha  introdotto  ulteriori  disposizioni  in   ordine   all'onere
motivazionale gravante sulla commissione d'esame. 
    Ne deriva che per la sessione ...,  l'esame  di  abilitazione  e'
stato regolato da una disciplina diversa da quella vigente in passato
per quanto riguarda, in particolare, il numero di  prove  scritte  da
sostenere, ridotte  da  tre  a  una  e  per  cio'  che  attiene  alla
composizione di ciascuna subcommissione, non piu' formata  da  cinque
ma da tre componenti. 
    5) Il Tribunale precisa che  il  ricorso  introduttivo  non  reca
alcuna graduazione dei motivi di impugnazione. 
    La graduazione dei motivi, espressione del principio dispositivo,
si sostanzia  nella  possibilita'  per  il  ricorrente  di  scegliere
l'ordine, via via subordinato, di  esame  delle  censure  e  cio'  in
funzione della soddisfazione dell'interesse di cui e' portatore. 
    Essa richiede una puntuale ed esplicita esternazione da parte dei
soggetti che agiscono in giudizio, sia per ragioni  di  certezza  dei
rapporti processuali, sia per evitare che il giudice  si  sostituisca
alle parti nella ricerca, per cio' solo  arbitraria,  della  maggiore
satisfattivita' dell'interesse concreto perseguito da  queste  ultime
(cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9452). 
    Per le ragioni ora evidenziate  la  giurisprudenza  richiede,  ai
fini della rituale ed effettiva subordinazione dei motivi, che questa
sia  espressa  e  non  desumibile   implicitamente   dalla   semplice
enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione  delle
stesse (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014,  n.
1662; Cons. giust. amm., 7 marzo 2014, n.  98;  Consiglio  di  Stato,
sez. III, 24 maggio 2013, n. 2837). 
    Il ricorrente puo' decidere quali censure siano, in caso di  loro
fondatezza,  maggiormente  satisfattive  dell'interesse  di  cui   e'
portatore, con cio' qualificando l'interesse stesso e delimitando  il
perimetro del thema decidendum, imponendo al  giudice  la  tassonomia
dell'esame dei vizi di legittimita' (cfr. Consiglio  di  Stato,  sez.
IV, 24 giugno 2022, n. 5201). 
    Come chiarito da consolidata  giurisprudenza  amministrativa,  in
assenza  della  graduazione  operata  dalla  parte,  in  ragione  del
particolare oggetto del giudizio  impugnatorio  legato  al  controllo
sull'esercizio  della  funzione  pubblica,  il   giudice   stabilisce
l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di  annullamento)
sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalita' del  vizio),
nonche' del rapporto corrente  fra  le  stesse  sul  piano  logico  -
giuridico e diacronico procedimentale (cfr. Consiglio  di  Stato  ad.
plen., n. 5/2015; in questo senso si erano gia' pronunciate, sia pure
incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del 2014; Ad. plen. n. 7  del  2014;
Ad. plen., 14 aprile 2010, n.  1;  successivamente,  funditus,  Cons.
Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662). 
    Piu' in dettaglio, in assenza di graduazione  «il  giudice  adito
deve procedere,  nell'ordine  logico,  preliminarmente  all'esame  di
quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una  piu'
radicale  illegittimita'  del  provvedimento  (o  dei  provvedimenti)
impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di  rigetto  di  tali
censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei  a  determinare
l'annullamento dell'atto gravato, evidenzino  profili  meno  radicali
d'illegittimita'» (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., n. 5/2015). 
    Il Tribunale - stante la mancanza di una graduazione dei motivi -
evidenzia che l'intero ricorso, pur nella  pluralita'  delle  censure
articolate, e' centrato sul tema della motivazione del  provvedimento
di non ammissione alla prova orale, ritenuta  insufficiente,  se  non
persino mancante, in quanto affidata al solo punteggio numerico. 
    La  questione  viene  trattata  sotto  diverse  prospettive,  che
rappresentano punti  di  vista  differenti  idonei  a  palesare  vari
profili di illegittimita'. 
    Cosi', come gia' accennato, si contesta in  se'  la  mancanza  di
motivazione, ritenendo inadeguato il mero punteggio numerico, per poi
rilevare che neanche il riferimento ai criteri di valutazione vale  a
rendere percepibili le ragioni del voto espresso, sia per la ritenuta
genericita'  degli  stessi,  sia  per  la   mancanza   di   qualunque
correlazione tra il punteggio unitario e i singoli criteri. 
    Nella logica del ricorso, l'inidoneita' del voto numerico  a  far
comprendere le ragioni della valutazione negativa  diventa  anche  il
veicolo per sindacare la discrezionalita'  tecnica  esercitata  dalla
commissione, in punto sia di inattendibilita' del giudizio reso,  sia
di contraddittorieta' rispetto a giudizi relativi ad altri  elaborati
ritenuti sovrapponibili, ma valutati in modo sufficiente o  piu'  che
sufficiente. 
    Il dedotto vizio, declinato di  volta  in  volta  in  termini  di
violazione di legge o di eccesso  di  potere,  rappresenta  un  prius
logico nella struttura complessiva del ricorso ed esprime un  profilo
di radicale illegittimita',  che  inficia  in  toto  l'operato  della
Commissione,  riverberandosi  non  solo   sulla   struttura   formale
dell'atto  impugnato,  ma  sulla  sostanza  del  giudizio   espresso,
ritenuto dal ricorrente non comprensibile,  perche'  affidato  ad  un
mero punteggio non correlato a specificati profili  di  inadeguatezza
dell'elaborato, ne' in se' ancorato ai criteri di valutazione. 
    Si tratta di  una  censura,  che  oltre  a  presentare  priorita'
logica,  esprime  profili  di   radicalita'   quanto   all'attitudine
satisfattiva  della  posizione  dedotta  in  giudizio   e   coinvolge
direttamente  il  controllo  giurisdizionale   sull'esercizio   della
funzione pubblica. 
    Pertanto, il Tribunale  ritiene  prioritaria  la  disamina  delle
censure relative alla dedotta carenza motivazionale. 
    6) Ai  fini  della  trattazione  della  censura  indicata,  nelle
diverse modulazioni articolate  nel  ricorso,  il  Tribunale  ritiene
necessario sottoporre d'ufficio - stante  il  diverso  oggetto  della
questione di costituzionalita' posta  dalla  parte  ricorrente  -  al
vaglio della Corte costituzionale, la  questione  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma  6-quater,  del  decreto-legge  30
dicembre 2023, n. 215, nonche' dell'art. 1 della  legge  23  febbraio
2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione (modificando l'art. 11
del decreto-legge, inserendo  il  comma  6-quater  e  prevedendo  che
all'art. 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,  relativo
alla disciplina transitoria dell'esame di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dodici  anni»)  con  l'effetto  di
differire, anche per la sessione ..., l'entrata in vigore della legge
31 dicembre 2012, n. 247. 
    Tale differimento coinvolge  anche  la  disciplina  dell'art.  46
della  legge  n.  247/2012  e   quindi   l'obbligo   di   motivazione
«rafforzata», consistente nell'apposizione di annotazioni recanti  le
osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. 
    Il Tribunale dubita che la scelta legislativa, espressa dall'art.
11, comma 6-quater, del decreto-legge 30  dicembre  2023,  n.  215  e
dalla  citata   norma   di   conversione,   rifletta   parametri   di
ragionevolezza e sia coerente con la  previsione  dell'art.  3  della
Costituzione. 
    7) La questione e' rilevante ai fini della decisione del ricorso,
secondo quanto previsto dall'art. 23, secondo comma, della  legge  n.
87 del 1953,  poiche'  l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme
censurate  ne  determinerebbe   la   caducazione,   con   conseguente
necessita' di applicare in modo attuale la previsione  dell'art.  46,
comma 5, della legge n. 47/2012. 
    L'art. 46, piu' volte  richiamato,  impone  alla  Commissione  di
annotare le osservazioni  positive  o  negative  nei  vari  punti  di
ciascun  elaborato,  con  la  precisazione  che  esse  «costituiscono
motivazione del voto». 
    L'applicazione  dell'art.   46   evidenzierebbe   la   fondatezza
dell'impugnazione proposta dal  ricorrente,  poiche'  la  motivazione
solo numerica espressa nel caso concreto  dalla  Commissione  non  e'
accompagnata da alcuna annotazione di osservazioni, che, in relazione
ai vari punti dell'elaborato, consentano di percepire la «motivazione
del voto», ne' del resto sono presenti segni  grafici  o  glosse  che
permettano di comprendere  quali  parti  dell'elaborato  siano  state
valutate negativamente. 
    Del resto, come gia' messo in  luce,  il  ricorrente  lamenta  la
carenza motivazionale anche sub specie della violazione dell'art. 46,
la  cui  applicazione  nel  caso  di  specie,  una  volta   accertata
l'illegittimita' costituzionale delle norme censurate, che  ne  hanno
differito  l'entrata  in  vigore,  condurrebbe  all'accoglimento  del
gravame. 
    La questione e' quindi pregiudiziale, in quanto la sua fondatezza
renderebbe  necessaria  l'applicazione  dell'art.   46   cit.   nello
scrutinio delle censure formulate e cio' paleserebbe la violazione di
legge  in  cui  e'   incorsa   l'amministrazione   nell'affidare   la
valutazione negativa al solo punteggio numerico. 
    Il punto non e' risolvibile in via interpretativa, in  quanto  la
giurisprudenza   amministrativa   e'   consolidata    nel    ritenere
sufficiente,  ai  fini  della  motivazione,  l'attribuzione   di   un
punteggio solo numerico. 
    In proposito la nota sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Pl., n.
7/2017, ha ribadito, da un lato, che  la  norma  transitoria  di  cui
all'art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 esclude  l'immediata
applicabilita' dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, dall'altro,
che il voto numerico e' idoneo a comunicare agli aspiranti esclusi le
valutazioni svolte dalla commissione. 
    L'Ad.   Pl.,   richiamando   i   principi   posti   dalla   Corte
costituzionale con la sentenza 8 giugno 2011 n. 175, ha affermato che
«nella  vigenza  dell'art.  49  della  legge  n.  247  del   2012   i
provvedimenti  della   commissione   esaminatrice   degli   aspiranti
avvocati, che rilevano l'inidoneita' delle prove  scritte  e  non  li
ammettono all'esame orale, vanno di per se' considerati adeguatamente
motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base
ai criteri da essa  predeterminati,  senza  necessita'  di  ulteriori
spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto  a  garantire  la
trasparenza della valutazione». 
    Il supremo consesso della magistratura amministrativa ha,  da  un
lato, escluso l'applicabilita' dell'art. 46 della legge 2012 n.  247,
in ragione della scelta del legislatore  di  differire  l'entrata  in
vigore della riforma in tutti i suoi aspetti, dall'altro, ribadito la
sufficienza del solo voto numerico ad esprimere  la  motivazione  del
giudizio reso dalla Commissione. 
    La giurisprudenza si e' consolidata in tal senso,  ribadendo  che
le commissioni esaminatrici debbono rendere percepibile l'iter logico
seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante
diffuse esternazioni  verbali  relative  al  contenuto  delle  prove,
essendo  sufficiente  l'indicazione  del  punteggio   numerico,   che
sintetizza le ragioni  dell'apprezzamento  (cfr.,  ex  multis,  Cons.
Stato, sez. VI, 29 maggio 2025, n. 4707; Cons. Stato, VII, 24  luglio
2023, n. 7198; Cons. Stato, V, 27 giugno 2023, n. 6265). 
    Del resto anche la Corte costituzionale, dapprima con la sentenza
n.  20/2009,  poi  con  la  sentenza  n.  175/2011,  ha  preso   atto
dell'evoluzione   della   giurisprudenza   amministrativa    ed    ha
riconosciuto che la tesi della sufficienza del voto solo numerico  si
e'  consolidata,  costituendo  ormai  un  vero  e  proprio   «diritto
vivente». 
    Piu'  in  generale,  la  giurisprudenza  risulta  attestata   sui
seguenti principi,  per  cio'  che  attiene  alla  sufficienza  della
motivazione numerica (cfr. Consiglio di Stato, sez.  III,  12  aprile
2023, n. 3712): 
        ai fini della motivazione, il  voto  numerico  e'  pienamente
sufficiente,  anche  alla  luce  delle  note  decisioni  della  Corte
costituzionale (n. 328 del 2008, n. 20 del 2009 e n.  175  del  2011;
cfr. da ultimo, oltre la ricordata decisione dell'Adunanza  plenaria,
le pronunce del Cons. Stato n. 3733 del 2021, n. 2229  del  2019,  n.
253 del 2018, n. 237 del 2018, n. 161 del 2018, n. 77 del 2018,  5658
del 2017, n. 5659 del 2017, n. 5682 del 2017, n. 5726  del  2017,  n.
5728 del 2017, n. 5729 del 2017, n. 5740 del 2017, n. 5742 del  2017,
n. 5987 del 2017)  e  tenuto  conto  della  sufficienza  dei  criteri
generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono
da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione  o
collegamento con l'estrinsecazione  strettamente  docimologica  della
valutazione (sentenze n. 175 del 2011 della Corte costituzionale;  n.
317 del 2012 del C.g.a.; n. 11292 del 2022 della Sezione); 
        non consente alcun dubbio interpretativo (nel  senso  di  una
pretesa applicabilita' immediata) la disposizione dell'art. 46, comma
5, legge n. 247 del 2012, in combinato disposto  con  il  chiarissimo
tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilita' delle
norme previgenti «sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove
orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame»; 
        del resto, «il criterio  prescelto  dal  legislatore  per  la
valutazione delle prove scritte  nell'esame  di  abilitazione,  nella
varieta' della graduazione attraverso la quale si manifesta,  esterna
una valutazione che, sia pure in modo sintetico,  si  traduce  in  un
giudizio di sufficienza o di  insufficienza,  variamente  graduato  a
seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non  solo
stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno  la  soglia  necessaria
per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma da'
anche  conto  della   misura   dell'apprezzamento   riservato   dalla
commissione  esaminatrice  all'elaborato  e,  quindi,  del  grado  di
idoneita' o inidoneita' riscontrato» (cfr.  Corte  costituzionale  n.
175 del 2011 cit.; nonche' Cons. St., sez. III, n. 11292 del 2022). 
    Sulla stessa linea si e' posta la piu' recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734), che ha
pure precisato  che  «i  voti  numerici -  come  anche  affermato  in
dottrina - possono risultare maggiormente idonei a  dar  conto  delle
ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per  sua
natura puo' dar  luogo  a  incertezze  e  ambiguita'  interpretative,
avendo tra l'altro  il  vantaggio  della  standardizzazione  e  della
immediata percepibilita' del suo significato, se riferito a una scala
di  valori  oggettiva  e  predefinita   attraverso   i   criteri   di
valutazione: per questo, l'utilizzo del  criterio  motivazionale  del
voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso  in  modo  non
acritico,  appare  maggiormente  in   linea   con   i   principi   di
imparzialita' e buon andamento ex art. 97  della  Costituzione  anche
per  ragioni  teoriche  e  di  principio,  e  non  solo  per   motivi
contingenti e pratici». 
    A fronte di tale consolidato assetto interpretativo, la questione
della compatibilita' costituzionale della richiamata disciplina,  che
ha differito anche per la sessione di esami ... l'entrata  in  vigore
dell'art. 46 della legge 2012 n. 47, e' quindi rilevante nel giudizio
proposto    dal    ricorrente,     sia     perche'     l'accertamento
dell'incostituzionalita'  della   norma   imporrebbe   l'applicazione
dell'art. 46 cit. e, quindi,  paleserebbe  l'insufficienza  del  solo
voto numerico espresso dalla commissione, con conseguente  fondatezza
del   gravame,    sia    perche'    la    via    dell'interpretazione
costituzionalmente orientata e' preclusa dallo  stabile  orientamento
interpretativo richiamato. 
    In via di ulteriore precisazione e sempre ai fini della rilevanza
della questione suindicata, il Tribunale evidenzia che  le  ulteriori
censure sollevate dal ricorrente, diverse da  quelle  attinenti  alla
carenza motivazionale nei  termini  gia'  descritti,  non  potrebbero
essere accolte, perche' volte a sindacare il merito della valutazione
discrezionale tecnica resa dalla Commissione. 
    8) Il Tribunale  ritiene  che  la  scelta  legislativa,  espressa
dall'art. 11, comma 6-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215
e dalla citata norma di conversione, di differire  anche  per  l'anno
... l'entrata in vigore della novella introdotta dalla legge 2012  n.
247 e quindi anche dell'art. 46  cit.  e  del  correlato  obbligo  di
motivazione  rafforzata,  non  sia  coerente  con  il  canone   della
ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione. 
    8.1)  Sul  punto   vale   considerare   che   il   principio   di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che  esprime  un
canone di razionalita' della legge svincolato  da  una  normativa  di
raffronto, essendo sufficiente un sindacato di conformita' a  criteri
di  coerenza  logica,  teleologica   e   storico-cronologica   (Corte
costituzionale sentenza n. 87 del 2012; id. n. 86 del 2017), e'  leso
quando si accerti l'esistenza  di  una  irrazionalita'  intra  legem,
intesa  come  «contraddittorieta'  intrinseca  tra   la   complessiva
finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla
norma censurata» (Corte costituzionale sentenza n. 416 del 2000;  id.
n. 6 del 2019; id. n. 195 del 2022). 
    La giurisprudenza costituzionale ha precisato che il giudizio  di
ragionevolezza consiste in un «apprezzamento di  conformita'  tra  la
regola introdotta e  la  "causa"  normativa  che  la  deve  assistere
(sentenze  n.  89  del  1996  e  n.  245  del  2007)»   (cfr.   Corte
costituzionale 26 luglio 2022, n. 195; id sentenza n. 86 del 2017; id
sentenza n. 6 del 2019). 
    In tal senso la Corte, anche in relazione alla  rimeditazione  di
propri precedenti alla luce  della  mutata  situazione  fattuale,  ha
specificato che «[...] possono  sussistere  "ragioni  di  particolare
cogenza che rendano non piu' sostenibili le soluzioni precedentemente
adottate":  come  [...]   la   sopravvenuta   inconciliabilita'   del
precedente con il mutato contesto sistematico, anche per  effetto  di
nuovi indirizzi giurisprudenziali o, comunque, del  «sopravvenire  di
circostanze, di natura  fattuale  o  normativa,  non  considerate  in
precedenza (Corte costituzionale sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5.
del Considerato in diritto; in termini analoghi, sentenze  n.  2  del
2026, punto 9 del Considerato in diritto, n. 202 del  2025,  punto  4
del Considerato in diritto, n. 125 del 2025, punto 6 del  Considerato
in diritto, e n. 24 del 2025, punto 3  del  Considerato  in  diritto;
ordinanza n. 219 del 2025» (cfr.  Corte  costituzionale  26  febbraio
2026, n. 21). 
    Ne'  l'esigenza  di   intrinseca   razionalita'   e'   superabile
richiamando l'ampiezza della discrezionalita' legislativa, in quanto,
anche in contesti connotati da un ampio margine di apprezzamento,  il
legislatore e' vincolato al rispetto del principio di  ragionevolezza
(cfr. in argomento Corte costituzionale n. 125/2022). 
    8.2) Il differimento dell'entrata in vigore  dell'art.  46  della
legge 2012 n. 47, stabilito dal successivo art. 49 e  successivamente
reiterato con  decreti  leggi,  e'  stato  disposto  ab  origine  dal
legislatore a fronte di una particolare  situazione  di  complessita'
della  gestione  degli  esami  di  abilitazione,  che   imponeva   di
salvaguardare il principio di buona amministrazione  posto  dall'art.
97 della Costituzione. 
    Sono espressive di tale assetto complessivo le valutazioni che la
Corte costituzionale ha reso con la sentenza n. 175 del 2011,  i  cui
principi sono stati ribaditi dall'Ad. Pl. del Consiglio di Stato  con
la sentenza n. 7 del 2017. 
    La   Corte   ha   chiaramente   evidenziato   che   l'adeguatezza
motivazionale del solo punteggio numerico - l'art. 24,  primo  comma,
del regio decreto n. 37 del 1934 statuisce che  «Il  voto  deliberato
deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere,
in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta  dal  presidente  e
dal segretario» - risponde ad esigenze di buon andamento  dell'azione
amministrativa, ex art. 97,  primo  comma,  della  Costituzione,  che
rendevano non esigibile una dettagliata esposizione, da  parte  delle
commissioni esaminatrici, delle ragioni che avevano  condotto  ad  un
giudizio di non idoneita', avuto riguardo sia ai tempi entro i  quali
le operazioni concorsuali o abilitative  dovevano  essere  portate  a
compimento, sia al numero dei partecipanti  alle  prove:  criteri  di
economicita' e di  efficacia  giustificavano  la  scelta  del  modulo
valutativo adottato all'epoca  dal  legislatore  e  basato  sul  mero
punteggio numerico. 
    In  altre  parole,  la  Corte  ha   ritenuto   costituzionalmente
legittima la scelta di prevedere una motivazione solo numerica non in
ragione dell'esistenza di un limite  normativo  insuperabile  in  tal
senso, ma in ragione  della  non  esigibilita'  in  concreto  di  una
motivazione descrittiva, stante i tempi entro i quali  le  correzioni
dovevano essere ultimate, nonche' del numero rilevante di candidati e
della pluralita' di prove da valutare. 
    In tale senso la Corte, esaminando la questione anche  alla  luce
dell'art. 3 della legge 1990 n. 241, ha precisato che «il citato art.
3, comma 1, va coordinato con l'art. 1, comma 1, della medesima legge
n. 241 del 1990, in forza del  quale  l'attivita'  amministrativa  e'
retta (tra gli altri) da criteri di economicita' e di efficacia,  che
giustificano  la  scelta   del   modulo   valutativo   adottato   dal
legislatore» (cfr. punto 3.1  della  motivazione),  basato  sul  solo
punteggio numerico. 
    La lettura complessiva della sentenza n. 175/2011  evidenzia  che
la Corte ha considerato le effettive modalita' in cui le  Commissioni
erano chiamate ad operare, in ragione, sul piano concreto, del numero
di candidati e delle prove  da  correggere,  nonche'  del  necessario
contenimento, a fronte di tali grandezze, dei tempi di correzione. 
    Introducendo simili elementi a sostegno della propria  decisione,
la Corte ha percio' posto in luce che il proprio scrutinio verteva su
un particolare punto di  bilanciamento,  prescelto  dal  legislatore,
nella tensione tra esigenze contrapposte, quali la trasparenza  e  la
speditezza dell'azione amministrativa. 
    All'epoca in cui si e'  formato  tale  indirizzo  interpretativo,
ripreso dal legislatore nel 2012, allorche' ha differito l'entrata in
vigore della riforma introdotta dalla legge 2012 n. 47 e del connesso
obbligo di motivazione rafforzata di cui all'art. 46,  la  situazione
di fatto in cui operavano le  Commissioni  era  connotata,  in  primo
luogo, da un numero esorbitante di iscritti. 
    Sul punto la documentazione versata in atti dal ricorrente e  non
contestata dall'amministrazione resistente evidenzia che sino al 2017
gli iscritti all'esame di abilitazione si  avvicinavano  alle  25.000
unita', mentre nel ... si erano ridotti a 9703 unita' e a  10316  nel
... 
    Non solo,  come  gia'  evidenziato,  mentre  in  passato  l'esame
richiedeva lo svolgimento e la conseguente correzione  di  tre  prove
scritte (consistenti  in  due  pareri  pro  veritate  e  in  un  atto
giudiziario), dal ... le prove si sono ridotte  ad  una,  consistente
nella redazione di un atto giudiziario. 
    E  ancora:  la  disciplina  di  riferimento  ha   modificato   la
composizione delle sottocommissioni, passando da 5  membri  (art.  22
del  regio  decreto  27  novembre  1933,  n.  1578)  -  con  connessa
difficolta' a reperire componenti per formare un numero  adeguato  di
commissioni  e  a  garantire  tempi   celeri   nelle   procedure   di
correzione - a 3 membri. 
    Vale precisare che la situazione di fatto considerata dalla Corte
era immutata al tempo della citata decisione  dell'Adunanza  Plenaria
n. 7/2017. 
    8.3) Se la situazione ora descritta e apprezzata alla luce  delle
considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale con la  sentenza
citata poteva fornire illo tempore  una  ragionevole  giustificazione
alla scelta di differire l'entrata in vigore dell'art. 46 della legge
2012 n. 47, ora tale impostazione non appare piu' sostenibile. 
    L'elevato numero di candidati,  l'elevatissimo  numero  di  prove
scritte da correggere, l'articolata  composizione  delle  commissioni
palesano la ratio delle norme che hanno differito l'entrata in vigore
dell'art. 46, individuandola nell'esigenza di garantire  l'efficacia,
l'efficienza,  l'economicita'  e  in  definitiva  il  buon  andamento
dell'azione amministrativa, consentendo alle commissioni di limitarsi
a formulare il giudizio con una valutazione solo numerica. 
    Nondimeno, la  drastica  riduzione  dei  partecipanti  all'esame,
unitamente alla riduzione da tre a  una  delle  prove  scritte,  muta
radicalmente la situazione  di  fatto  e  priva  di  ratio  la  norma
dell'art. 11, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023,  n.
215, nonche' dell'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18  che  ne
ha disposto la conversione. 
    Il variato contesto esclude che la finalita' di garantire il buon
andamento dell'azione amministrativa, ex art. 97 della  Costituzione,
renda oggi inesigibile la formulazione da parte della Commissione  di
una motivazione ulteriore rispetto al solo punteggio; il  numero  dei
candidati e delle prove da esaminare  sono  tali  da  consentire  una
correzione connotata da una piu' diffusa  motivazione  e  cio'  senza
precludere l'osservanza di tempi ragionevoli, come dimostra la prassi
osservata  da  altre  commissioni  esaminatrici,  che  hanno   potuto
svolgere il  proprio  compito  senza  sottrarsi  ad  una  motivazione
rinforzata rispetto al solo voto numerico. 
    Il legislatore nel 2012, cosi' come in occasione degli  ulteriori
differimenti  legislativamente  disposti   nella   permanenza   della
situazione di congestione gia' descritta, ha certamente valutato, nel
prevedere   il   differimento,   l'impatto   sul    buon    andamento
dell'amministrazione   che   l'obbligo   di   motivazione    mediante
annotazioni avrebbe potuto sortire, in un'epoca ancora segnata da  un
forte afflusso agli esami di abilitazione forense. 
    Ora la situazione  e'  radicalmente  mutata  e  il  canone  della
ragionevolezza impone che una disposizione legislativa  sia  coerente
con la ratio che la ispira, sicche' se la finalita'  delle  leggi  di
proroga consiste nel  salvaguardare  il  buon  andamento  dell'azione
amministrava in ragione di un  determinato  contesto  fattuale,  come
indicato  dalla  Corte  costituzionale,  e'  evidente  che  il  netto
cambiamento, non meramente occasionale, di tale contesto  fa  sorgere
un problema di coerenza della disciplina stessa con la ratio  che  la
ispira a fronte della nuova situazione di fatto. 
    Attualmente il differimento non e' piu' coerente con la finalita'
che dovrebbe ispirarlo: come gia' ricordato, non solo  le  tre  prove
scritte sono state concentrate in una, ma l'ordine di  grandezza  del
numero di aspiranti ha continuato a decrescere nel tempo e in maniera
rilevante, fermo restando il minor numero di  commissari  chiamati  a
comporre le commissioni di esame. 
    Sotto altro profilo, vale rimarcare che  le  norme  di  reiterato
differimento adottate dal legislatore nel corso degli anni non  hanno
avuto alcun effetto abrogativo  rispetto  alla  scelta  compiuta  dal
legislatore nel 2012, con l'introduzione dell'art. 46 della legge  n.
47/2012, in ordine  alla  necessita'  di  una  motivazione  ulteriore
rispetto a quella numerica. 
    L'obbligo   motivazionale   rafforzato   e'   stato    introdotto
nell'ordinamento e risponde ad  una  precisa  scelta  legislativa  di
rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa, nell'ottica  di
una chiara tutela degli interessi di cui sono portatori i candidati e
tale scelta non e' venuta meno in conseguenza  dello  spostamento  in
avanti  dell'applicabilita'  della  nuova  disciplina,  disposto  dal
legislatore  in  ragione  della   peculiare   situazione   di   fatto
determinatasi  per  alcuni  anni  e  che  faceva  emergere  in   modo
preponderante, nel bilanciamento dei  diversi  valori  coinvolti,  le
esigenze di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa. 
    Una volta mutate, in modo stabile, la  situazione  di  fatto  (il
numero di candidati) e le modalita' di  svolgimento  dell'esame  (una
prova scritta in luogo di tre) il differimento dell'entrata in vigore
dell'art. 46 della legge 2012 n. 47  non  e'  piu'  coerente  con  il
canone della ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione. 
    La  soluzione  del  differimento,  adottata  reiteratamente   dal
legislatore ed  espressa  anche  per  il  2024  dalla  norma  che  si
sottopone al vaglio di costituzionalita' della  Corte,  non  e'  piu'
conciliabile con le sopravvenute circostanze, di  natura  fattuale  e
normativa (cfr. Corte costituzionale 26 febbraio  2026,  n.  21)  che
connotano le  modalita'  complessive  di  svolgimento  dell'esame  di
abilitazione. 
    L'art. 11, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, nonche' l'art. 1 della legge 23 febbraio 2024, n. 18 che  ne  ha
disposto  la  conversione,  recano  norme  viziate  sul  piano  della
ragionevolezza, poiche'  non  sono  coerenti  con  la  ratio  che  le
dovrebbe ispirare; il mutato contesto fattuale e normativo,  relativo
alle modalita'  di  svolgimento  dell'esame,  esclude  la  perdurante
esigenza   di   salvaguardare   il   buon    andamento    dell'azione
amministrativa e rende la norma non coerente con  la  ratio  ad  essa
sottesa e con la nuova situazione di fatto. 
    In  altre  parole,  seppure  costituzionalmente  tollerabile   ab
origine, per le ragioni espresse dalla Corte  costituzionale  con  la
sentenza n.  175/2011,  il  reiterato  differimento  dell'entrata  in
vigore dell'art. 46 della legge 2012 n. 47  e'  divenuta  una  misura
sproporzionata e irragionevole, in ragione della mera ripetizione  di
una proroga di lungo corso, non  bilanciata  da  una  piu'  specifica
ponderazione degli interessi in gioco in termini di attualita' e alla
luce del mutato contesto fattuale e normativo di riferimento. 
    9) Sospensione del presente giudizio. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione  dell'incidente
di costituzionalita'. 
    Ai sensi  dell'art.  23,  comma  quarto,  legge  n.  87/1953,  la
presente ordinanza, a cura  della  segreteria  della  sezione,  sara'
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti   del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  sulle  spese  di
lite  resta  riservata  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia  (Sezione
Terza) 
    1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,   per
contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  comma   6-quater,   del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,  nonche'  dell'art.  1  della
legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ne  ha  disposto  la  conversione,
nella parte in cui dispongono il differimento dell'entrata in vigore,
anche per la sessione dell'anno 2024 dell'esame di abilitazione  alla
professione di avvocato, della norma dell'art. 46 della legge 2012 n.
47; 
    2) sospende, ai sensi dell'art. 23 della  legge  n.  87/1953,  il
presente  giudizio  previa  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale per la soluzione dell'incidente di costituzionalita'; 
    3) ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti  del  Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati; 
    4) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  sulle
spese di lite all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli
5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della  dignita'
della  parte  interessata,  manda  alla   Segreteria   di   procedere
all'oscuramento delle generalita' della parte ricorrente. 
    Cosi' deciso in Milano nelle camere di  consiglio  dei  giorni  5
marzo 2026, 9 aprile  2026,  14  maggio  2026,  2  luglio  2026,  con
l'intervento dei magistrati: 
        Richard Goso, Presidente; 
        Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore; 
        Laura Patelli, Consigliere. 
 
                         Il Presidente: Goso 
 
 
                                               L'estensore: Fornataro