Reg. ord. n. 146 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38

Ordinanza del Tribunale di Torino  del 30/06/2026

Tra: D. B.



Oggetto:

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione dell’obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco) – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), anche aggravati, nonché di occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 338 cod. pen.).

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 168  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 



Testo dell'ordinanza

                        N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2026

Ordinanza del 30 giugno 2026 del Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di D. B.. 
 
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa  alla  prova
  dell'imputato - Preclusione in relazione al reato di  cui  all'art.
  192, comma 7-bis, cod. strada. 
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma. 


(GU n. 38 del 23-09-2026)

 
                         TRIBUNALE DI TORINO 
            Sezione dei giudici per l'udienza preliminare 
 
    Il Giudice 
    visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di: 
        B. D. (C.U.I. ...)  nato  a  ...  il  ...  e  dichiaratamente
domiciliato, ex art. 161 del codice di procedura penale, in ... , via
...; LIBERO - PRESENTE; difeso di fiducia  dall'avv.  Giacomo  Telmon
del Foro di Torino, imputato per il reato di cui all'art. 192,  comma
7-bis decreto legislativo n.  285/1991  (codice  della  strada)  come
modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n.  23  perche',  dopo
aver ricevuto la intimazione dell'«alt» ad opera di  personale  della
questura di Torino - Ufficio prevenzione generale, si dava alla  fuga
a bordo della autovettura Fiat Grande Punto  tg.  ...  con  modalita'
tali da mettere in pericolo la  altrui  incolumita',  in  particolare
imboccando in contromano e ad elevata velocita' le vie ... del centro
di ..., tra l'altro caratterizzate da una sola  carreggiata  a  senso
unico di marcia, sino  ad  avere,  sempre  inseguito  dalla  suddetta
Polizia giudiziaria, un  sinistro  autonomo  che  lo  costringeva  ad
arrestare la marcia 
    In ..., in data ... 
    all'esito dell'udienza del  30  giugno  2026  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza 
 
1. Procedimento a quo 
    Nei confronti di B. D. veniva disposto il Giudizio immediato  per
il reato di cui all'art. 192 comma 7-bis decreto legislativo  n.  285
del 1992 (come modificato dal decreto legge 24 febbraio 2026, n.  23)
poiche' il predetto, in data ..., mentre si  trovava  a  bordo  della
propria vettura, intorno alle ore ..., non ottemperava al segnale  di
«alt» impartitogli dalle FF.OO. per poi darsi alla fuga con modalita'
tali da mettere in pericolo  l'altrui  incolumita':  in  particolare,
imboccava in contromano e ad elevata velocita' le vie ... del  centro
di ... (tra l'altro caratterizzate da una sola  carreggiata  a  senso
unico  di  marcia)  sino  ad  avere  un  sinistro  autonomo  che   lo
costringeva ad arrestare la marcia. 
    All'udienza del 30 giugno 2026, il difensore formulava istanza di
Messa Alla Prova ai sensi degli  articoli  168-bis  codice  penale  e
464-bis  codice  procedura  penale,  depositando,  a  tal  fine,   la
documentazione richiesta dall'art. 141-ter, norme att. cod. di  proc.
pen. ed eccependo, contestualmente,  l'illegittimita'  costituzionale
del citato art. 168-bis, laddove «preclude l'accesso al rito speciale
richiesto per il delitto contestato all'imputato». 
    Su questa  richiesta,  il  pubblico  ministero  esprimeva  parere
positivo. 
 
2. La ricostruzione del fatto 
    Nella  notte  dell'...,  verso  le  ore  ...,  a  seguito   della
segnalazione di un'autovettura  (una  Punto  di  colore  grigio)  che
procedeva a forte velocita' nei pressi della discoteca ..., personale
appartenente  all'UPGSP  si  metteva  all'inseguimento  del  predetto
veicolo. 
    Giunti su via ..., gli operanti  notavano  l'auto,  azionavano  i
dispositivi luminosi e sonori per intimare l'alt  alla  vettura  che,
tuttavia, aumentava la velocita',  imboccava  contromano  alcune  vie
fino ad interrompere la marcia in via  ...  n.  ...  a  causa  di  un
incidente. 
    Il ragazzo alla guida era identificato in B.  D.,  soggetto  gia'
controllato dagli operanti quella sera, vero le ore  ...,  unitamente
ad altri coetanei. 
    Gli operanti provvedevano  ad  escutere  a  s.i.t.  alcune  delle
persone presenti nei pressi  della  discoteca  ...  (...),  le  quali
confermavano la guida pericolosa dell'imputato, il quale veniva visto
allontanarsi dalla menzionata discoteca a forte velocita', imboccando
una via nel senso opposto di marcia. 
    Nel corso dell'udienza di convalida l'imputato  chiedeva  perdono
per l'accaduto  sostenendo  di  essersi  spaventato  alla  vista  dei
poliziotti, in quanto era alla guida dell'auto pur avendo  bevuto  un
drink. 
 
3. La qualificazione giuridica del fatto 
    La condotta sopra descritta appare correttamente qualificata. 
    Invero, il decreto-legge n. 23/2026,  entrato  in  vigore  il  25
febbraio 2026, ha introdotto il  comma  7-bis  all'art.  192  decreto
legislativo n. 285 del 1992, con la  previsione  di  un  nuovo  reato
stradale,  in  caso  di  inosservanza  dell'obbligo  di  fermarsi  su
intimazione degli operatori in servizio di polizia stradale,  di  cui
al comma 1, o ai posti di blocco formati  per  controlli  di  polizia
giudiziaria o esigenze di pubblica sicurezza,  di  cui  al  comma  4,
dandosi  alla  fuga,  con   modalita'   che   mettono   in   pericolo
l'incolumita' altrui. 
    Nel caso di specie, e'  evidente  che  l'imputato,  accortosi  di
essere inseguito dalle Forze dell'Ordine, abbia volutamente omesso di
arrestarsi  all'«alt»  intimato,  dandosi  alla  fuga  e  creando  un
pericolo all'incolumita' pubblica,  tenuto  conto  che  percorreva  a
forte velocita' alcune vie del centro cittadino, anche in contromano. 
 
4. La questione e la sua rilevanza nel giudizio a quo 
    Compiendo dunque  la  valutazione  di  fatto  che  rientra  nella
responsabilita' del Giudice comune, si ritiene che - sulla base degli
atti acquisiti - l'potesi d'accusa non  sia  affatto  smentita  e  si
ponga pertanto la concreta eventualita' che  non  debba  pronunciarsi
sentenza di proscioglimento ex  art.  129  del  codice  di  procedura
penale (ex art. 464-quater del codice di procedura penale). 
    Nel contempo, le complessive circostanze del fatto depongono  per
una ipotesi passibile di sospensione del procedimento con messa  alla
prova,  risultando  soddisfatte  le  condizioni   previste   all'art.
464-quater del codice di procedura penale 
    Nel caso che ci occupa,  infatti,  non  ricorrono  le  condizioni
ostative previste dall'art. 168-bis commi 4 e 5  del  codice  penale,
non avendo l'imputato mai fruito prima della messa alla prova  e  non
ricorrendo alcuno dei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105
e 108 del codice penale. 
    A cio' deve aggiungersi come sia possibile formulare un  giudizio
prognostico nel senso che l'imputato non commettera' altri  reati  in
futuro considerato, in primo luogo, che il  B.  risulta  incensurato,
ne' risulta essere mai stato, in precedenza segnalato o indagato  per
altri reati. 
    A cio' deve aggiungersi la  giovane  eta'  del  B.  (21  anni  al
momento del fatto), nonche' il fatto  che  il  predetto  si  mostrava
aperto ad una rivalutazione critica delle  sue  azioni:  in  sede  di
interrogatorio di convalida, infatti, l'imputato ammetteva pienamente
gli addebiti chiedendo perdono. 
    Infine, le modalita' del fatto non appaiono eccessivamente  gravi
in ragione del fatto che l'imputato si dava alla fuga  per  un  breve
lasso di tempo non causando alcun danno a terze persone e causando un
pericolo - seppur esistente - limitato, considerato che, a quell'ora,
il traffico cittadino era pressoche' assente. 
    Alla  luce  di  tali  presupposti,  quindi,  l'imputato  potrebbe
accedere alla messa alla prova. 
    Tuttavia,  il  decreto-legge  23  del  2026  ha   introdotto   la
fattispecie  in  discorso,  prevedendo  una  pena  analoga  a  quella
prevista dall'art. 337 del codice penale - di cui  l'art.  192  comma
7-bis del Codice della Strada  appare  una  previsione  di  carattere
speciale posto che, precedentemente, le condotte previste dalla norma
in  ultimo  citata  rientravano,  pacificamente,  nella   fattispecie
prevista, appunto, dall'art. 337 del codice di procedura penale   (1)
  - ma non inserendola nell'elenco dei reati di cui all'art. 550  del
codice di procedura  penale,  con  cio'  precludendo  l'accesso  alla
M.A.P. 
    L'art. 168-bis,  primo  comma,  codice  penale  limita,  infatti,
l'operativita' di detto istituto alle ipotesi in cui si proceda  «per
reati puniti con la sola pena  edittale  pecuniaria  o  con  la  pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a  quattro  anni,  sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per  i  delitti
indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale». 
    In conclusione, la cornice edittale e la circostanza che il reato
contestato all'imputato non rientri nel novero di quelli previsti dal
comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura  penale,  costituiscono
il solo ostacolo all'ammissione dell'imputato  alla  sospensione  del
procedimento con messa alla  prova,  essendo  soddisfatti  tutti  gli
altri requisiti. 
    Questo   Giudice,    pertanto,    dubita    della    legittimita'
costituzionale, in relazione agli articoli 168-bis del codice penale,
192, comma 7 del codice della strada e 3 della Costituzione, sotto il
profilo dell'irragionevolezza e della disparita' di trattamento. 
 
5. Non manfesta infondatezza della questione 
    La questione qui  sollevata  riecheggia,  evidentemente,  recenti
arresti  della  giurisprudenza  costituzionale  e,  in   particolare,
secondo chi scrive, la sentenza n. 90 del 2025 in relazione  all'art.
73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 
    Come noto, infatti, con tale sentenza, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  168-bis,  primo
comma, del  codice  penale,  nella  parte  in  cui  non  consente  la
sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato per il
reato previsto dall'art. 73, comma  5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
    In particolare, nella parte motiva,  la  Corte  evidenziava  che:
«Per  costante  giurisprudenza  costituzionale,  il   raffronto   tra
fattispecie normative, finalizzato  a  verificare  la  non  manifesta
irragionevolezzadelle scelte legislative -  nel  caso  di  specie  in
ordine all'ammissibilita', in astratto, alla messa alla prova -  deve
avere  a   oggetto   casistiche   omogenee,   risultando   altrimenti
improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120  del  2023,  n.
156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009). 
    Le ipotesi di reato messe a confronto  -  il  piccolo  spaccio  e
l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti  -  attengono
alla medesima  materia  e  sono  sostanzialmente  omogenee  sotto  il
profilo dell'oggettivita'  giuridica,  nonche'  della  strutturazione
come reati di pericolo astratto o  presunto  [...]  Tali  fattispecie
inoltre si iscrivono, entrambe, nell'ambito  dei  reati  di  pericolo
astratto o presunto, nei quali - data la rilevanza dei beni giuridici
tutelati - la  soglia  di  punibilita'  e'  anticipata,  non  essendo
richiesta, per il loro perfezionamento, la  lesione  di  detti  beni,
bensi'  la  mera  esposizione  a  pericolo,  che  la  legge   presume
sussistente nel caso di realizzazione delle condotte incriminate [...
] Pur nella diversita' sul piano della tipizzazione delle condotte  -
di  induzione  dei  destinatari  delle  esortazioni  al  consumo   di
stupefacenti, da un lato, e di produzione, traffico  e  detenzione  a
fini di spaccio, ancorche' di lieve entita', dall'altro - e' comunque
riscontrabile una similitudine di  disvalore  tra  le  duefattispecie
poste  a  raffronto,  attestata  appunto  dall'identita'   dei   beni
giuridici e dall'anticipazione della loro tutela penale; similitudine
che rende priva di giustificazione la  diversa  disciplina  per  esse
prevista con  riferimento  alla  messa  alla  prova,  soprattutto  in
considerazione della natura e delle finalita' di detto  istituto.  La
messa  alla  prova,  infatti,  e'  prevista  per  reati  di  moderata
gravita',  "rispetto  ai  quali  l'ordinamento,  per   finalita'   di
deflazione giudiziaria, sospende il processo in vista  dell'eventuale
estinzione del reato, sempre che  l'imputato  ne  faccia  richiesta",
oggi anche su proposta del pubblico ministero (sentenza  n.  139  del
2020),  perseguendo  cosi'  scopi  specialpreventivi  in   una   fase
anticipata, in cui viene 'infranta' la sequenza cognizione-esecuzione
della pena, in funzione del  raggiungimento  della  risocializzazione
del soggetto" (sentenza n. 91 del 2018). E', pertanto, irragionevole,
e  comunque  foriero  di  disparita'  di  trattamento,  che,  per  la
fattispecie meno grave tra le  due  poste  a  confronto  (il  piccolo
spaccio), l'accesso alla messa alla prova sia  precluso,  mentre  per
quella  piu'  grave  (l'istigazione  all'uso  illecito  di   sostanze
stupefacenti) sia, in astratto, ammissibile». 
    La Corte proseguiva, ancora, spiegando che: «questa Corte osserva
che, a differenza di "altri istituti  (quali  le  misure  alternative
alla detenzione, nonche' la  sospensione  condizionale  della  pena),
parimenti ispirati ad evitare la  condanna  ad  una  pena  che  possa
essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire
la risocializzazione del condannato", (sentenza n. 146 del 2023),  la
messa alla prova  "disegna  un  percorso  rieducativo  e  riparativo,
alternativo al processo [oltre che] alla pena [...], che conduce,  in
caso di esito positivo, all'estinzione del reato"  (sentenza  n.  146
del 2022). Dalla giurisprudenza costituzionale, peraltro, "emerge  un
favor per la messa alla prova", in costanza della quale "il  processo
e' sospeso e la valutazione del giudice e'  fatta  in  limine,  ossia
prima dell'accertamento giudiziale  sull'incolpazione"  (sentenza  n.
146 del 2023), con la conseguenza che  il  programma  di  trattamento
alternativo alla pena, cui si  sottopone  volontariamente  l'imputato
(sentenza n. 91 del 2018), inizia immediatamente senza la  necessita'
di attendere  la  conclusione  del  processo  e  la  pronuncia  della
sentenza. Per questa ragione, la messa alla prova coniuga la funzione
premiale  -  derivante  dalla  circostanza  che  il   suo   "positivo
svolgimento determina  [per  l'imputato]  le  favorevoli  conseguenze
della declaratoria di estinzione del  reato"  (sentenza  n.  163  del
2022) - con una forte vocazione risocializzante: la risocializzazione
del soggetto, infatti, si svolge in "una fase  anticipata"  (sentenza
n. 91 del 2018) rispetto alla  stessa  celebrazione  del  processo  e
all'eventuale condanna a una pena  condizionalmente  sospesa,  a  una
pena sostitutiva di una pena detentiva breve o, comunque, a una  pena
la cui esecuzione sia sostituita  da  una  misura  alternativa.  Cio'
indubbiamente comporta maggiori possibilita' di esito positivo  della
prova con conseguente recupero dell'imputato, che  viene  "affidato",
senza ritardo, all'ente o al soggetto presso il  quale  svolgera'  le
sue prestazioni (art. 141-ter norme att. cod. proc. pen.). 
    In secondo luogo, la  messa  alla  prova  non  implica  una  mera
prognosi  circa  l'astensione  dal   commettere   reati,   bensi   la
valutazione in ordine all'idoneita' del programma di trattamento, che
-  pur  "funzional[e]  alla  risocializzazione  del  soggetto"  -  al
contempo assume "una innegabile connotazione  sanzionatoria  rispetto
al  fatto  di  reato"  (sentenza  n.  68  del  2019).  Il   carattere
sanzionatorio della messa alla prova  e'  evidenziato,  tra  l'altro,
proprio dalla prestazione del lavoro di pubblica utilita', che ne  e'
una componente imprescindibile (sentenze n. 23 del 2025, n.  163  del
2022, n. 75 del 2020 e n. 68 del 2019). Le prescrizioni  oggetto  del
programma trattamentale, inoltre, incidono "in maniera  significativa
sulla liberta' personale del soggetto che vi e' sottoposto", tanto da
doversi mantenere "entro un  rapporto  di  proporzionalita'  rispetto
alla gravita' del fatto commesso"  (sentenza  n.  68  del  2019).  In
virtu' delle finalita' specialpreventiva e risocializzante  che  deve
perseguire, il trattamento e' pero' "ampiamente  modulabile,  tenendo
conto  della  personalita'  dell'imputato   e   dei   reati   oggetto
dell'imputazione" (sentenza  n.  91  del  2018).  Esso  e',  infatti,
"determinato legislativamente solo attraverso l'indicazione dei  tipi
di  condotta  che  ne  possono  formare  oggetto,   rimettendone   la
specificazione [...] all'ufficio di esecuzione penale  esterna  e  al
giudice, con il consenso dell'imputato" (sentenza n.  91  del  2018).
Ritiene pertanto questa Corte che - stante la particolare natura  del
reato di spaccio di lieve entita' che, come evidenziato,  si  traduce
in un fatto pur sempre attinente alla produzione, al traffico e  alla
detenzione  illeciti  di  sostanze  stupefacenti,  ma   di   limitata
offensivita' e, soprattutto,  indice  di  una  ridotta  pericolosita'
(sentenza n. 43 del 2024) - la messa alla  prova  ben  si  presta  al
conseguimento dello scopo - costituzionalmente imposto dall'art.  27,
terzo comma, Costituzione - della risocializzazione del soggetto.  Da
ultimo, non puo'  non  evidenziarsi  come  l'esclusione  del  piccolo
spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova frustrerebbe
anche le "finalita' generali di deflazione giudiziaria per  reati  di
contenuta gravita'», che, secondo la  giurisprudenza  costituzionale,
l'istituto persegue (ex multis, sentenza n. 139 del 2020). Si  e'  al
cospetto, infatti, di  un  reato  di  minore  gravita'  e  di  facile
accertamento, soprattutto in riferimento alla  fattispecie  base  non
circostanziata - che viene in rilievo quale discrimine per  l'accesso
al beneficio" della messa alla prova (sentenza n. 146 del 2023) -  la
cui condotta e' caratterizzata, alla luce delle  modifiche  apportate
dal "decreto Caivano", oltre che  dalla  minima  offensivita',  anche
dall'occasionalita'. E' dunque un reato  che  ben  si  presta  a  una
definizione  alternativa  del  procedimento,  con  evidenti   effetti
deflattivi (sentenze n. 146 del 2022, n. 14 del 2020, n. 91 del  2018
e n. 240 del 2015). In conclusione, l'ammissibilita' alla messa  alla
prova per il piu' grave reato  di  istigazione  all'uso  illecito  di
sostanze stupefacenti e non per quello di piccolo spaccio si  traduce
in una violazione dell'art. 3 della Costituzione». 
    Le argomentazioni esposte dalla Corte appaiono, a parere  di  chi
scrive, assolutamente sovrapponibili al raffronto tra la  fattispecie
di cui all'art. 192, comma 7-bis, C.d.S. e  le  fattispecie  previste
dagli articoli 336,  337  e  337-bis  c.p.,  queste  ultime  entrambe
inserite nell'art. 550, comma 2, codice di procedura penale e per  le
quali, quindi, e' possibile accedere alla Messa alla prova. 
    Con particolare riferimento all'art. 337  codice  penale  occorre
evidenziare, in primo luogo, come entrambe le fattispecie  delittuose
risultino punite con la medesima cornice edittale:  da  6  mesi  a  5
anni, cosi' come anche la  fattispecie  prevista  dall'art.  336  del
codice penale. 
    Identico risulta anche il  bene  giuridico  protetto  considerato
che, come anche accennato in precedenza, l'art. 192 comma  7-bis  del
codice della strada risulta essere norma speciale  rispetto  all'art.
337 del codice penale. 
    Invero, come anche evidenziato nella relazione  dell'ufficio  del
Massimario: «il reato di cui all'art. 192, comma  7-bis,  del  codice
della strada ha occupato uno spazio applicativo gia' "coperto"  nella
legislazione penale vigente, dal  momento  che  la  fuga  spericolata
dell'automobilista, tale da mettere  in  pericolo  gli  utenti  della
strada, ricadeva pacificamente nel fuoco dell'incriminazione ai sensi
dell'art. 337 codice penale. 
    Il  tema  della  possibile  sovrapposizione  tra  le   violazioni
dell'art. 192, commi 1 e 4 e il delitto di cui  all'art.  337  codice
penale  e'  stato  gia'  affrontato  [...]  dalla  giurisprudenza  di
legittimita', nella quale e' consolidato ed univoco l'orientamento in
base al quale "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la
condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di  polizia,  non  si
limiti alla fuga alla guida di  un'autovettura,  ma  proceda  ad  una
serie  di  manovre  finalizzate  ad  impedire  l'inseguimento,  cosi'
ostacolando  concretamente  l'esercizio  della  funzione  pubblica  e
inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria
incolumita'  (2) ". 
    Prima dell'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice in
commento  era,  dunque,  pacifico  che  l'inottemperanza   all'invito
afermarsi formulato dalle forze dell'ordine impegnate in un  servizio
di polizia stradale integrasse il delitto di cui all'art. 337  codice
penale,  in  presenza  di  un   comportamento   oppositivo   violento
dell'agente, datosi alla fuga in  modo  tale  da  porre  in  pericolo
l'incolumita' personale degli accertatori e degli altri utenti  della
strada, o anche solo ponendo in essere "manovre di guida azzardate  e
anche in violazione delle norme del Codice delle  strada  (3)  ":  ed
invero, aveva osservato la Suprema Corte "in tali casi  l'agente  non
si limita a tentare un commodus discessus a bordo di  un'autovettura,
ma tiene un comportamento  di  guida  che,  in  considerazione  della
pericolosita' delle manovre attuate per seminare  gli  inseguitori  e
della messa a repentaglio dell'incolumita' di  essi  e  degli  utenti
della strada, integra gli estremi della 'violenza' o  della  minaccia
rilevanti  ai   fini   della   configurabilita'   della   fattispecie
incriminatrice in parola (4) ". Pare evidente che, all'indomani della
nuova incriminazione, i rapporti tra il delitto ci cui  all'art.  337
del codice penale e quello di cui  all'art.  192,  comma  7-bis,  del
codice della strada debbano essere risolti facendo  applicazione  del
principio di specialita' [...] Cio' premesso,  appare  evidente  che,
nel caso di specie, l'art. 192 comma 7-bis, del codice  della  strada
[...] descrive una particolare categoria di condotte che, ove  quella
norma non vi fosse, sarebbero punibili (e  sono,  in  effetti,  state
fino ad oggi punite) con la stessa  pena  dell'art.  337  del  codice
penale: ed invero, come  spiegato  dalla  univoca  giurisprudenza  di
legittimita',  la  fuga  "pericolosa",  ossia  quella  che  crea  una
situazione di  fatto  idonea  a  mettere  concretamente  in  pericolo
l'incolumita' altrui, e' una particolare forma della violenza  ovvero
delle minaccia descritte in via generale  dall'art.  337  del  codice
penale». 
    L'art. 192, comma 7-bis del codice della strada e', quindi, norma
speciale  rispetto  all'art.  337   del   codice   penale:   entrambe
fattispecie di pericolo concreto,  punite  con  la  medesima  cornice
edittale e poste a protezione del medesimo  bene  giuridico.  Appare,
quindi, irragionevole e in violazione dell'art. 3 della Costituzione,
il fatto per l'art. 337 del codice penale sia ammissibile la M.A.P. e
non lo sia per l'art. 192, comma 7-bis del codice della strada. 
    Sul punto occorre ancora aggiungere che, secondo la Sezioni Unite
della Suprema Corte: «Ai fini dell'individuazione dei reati ai  quali
e'  astrattamente  applicabile  la  disciplina  dell'istituto   della
sospensione del  procedimento  con  messa  alla  prova,  il  richiamo
contenuto all'art. 168-bis  del  codice  penale  alla  pena  edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va  riferito  alla
pena massima prevista per la fattispecie-base, non  assumendo  a  tal
fine alcun rilievo le  circostanze  aggravanti,  comprese  quelle  ad
effetto speciale e quelle per cui la legge  stabilisce  una  pena  di
specie diversa da quella ordinaria del reato» (Cass. Pen.,  S.U.,  n.
36272 del 31 marzo 2016; Rv. 267238 - 01). 
    Tale principio  giurisprudenziale  (formulato  a  Sezioni  Unite)
rende ancor piu' irragionevole il fatto che sia ammissibile la M.A.P.
per l'art. 337 del codice penale e non lo  sia,  invece,  per  l'art.
192, comma 7-bis del codice della strada. 
    La  M.A.P.,  infatti,  secondo  il  principio  appena  enunciato,
sarebbe astrattamente ammissibile per  la  violazione  dell'art.  337
anche in caso di contestazione delle  aggravanti  previste  dall'art.
339 del codice penale - pacificamente non  applicabili  in  relazione
all'art.  192,  comma  7-bis  codice  della  strada,  per  il  quale,
peraltro,  non  sono  previste  aggravanti  -  che   prevedono   pene
sensibilmente piu' elevate (anche  da  3  a  15  anni  di  reclusione
secondo il  disposto  dell'art.  337,  comma  2  del  codice  penale)
rispetto alla fattispecie  base  e,  quindi,  rispetto  alla  cornice
edittale prevista per la violazione dell'art.  192  comma  7-bis  del
codice della strada. 
    Appare, quindi, ancor piu' evidente  la  violazione  dell'art.  3
della Costituzione considerato che, in tali casi, la  M.A.P.  sarebbe
applicabile per una fattispecie di reato - articoli  337  e  339  del
codice penale - analoga, come detto, a quella prevista dall'art. 192,
comma 7-bis del codice della strada ma punita con una pena molto piu'
elevata. 
    Le  medesime  argomentazioni  appena  esposte  valgono  anche  in
relazione all'aggravante di cui all'art.  337,  comma  2  del  codice
penale - che, in forza del richiamato principio, consente la M.A.P. -
che recita: «se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi
a un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  o  di  pubblica
sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino
alla meta'». 
    Analogo ragionamento deve, poi,  essere  fatto  in  relazione  al
raffronto tra l'art. 192, comma 7-bis del codice della strada  e  gli
art. 336  codice  penale  -  per  il  quale   valgono   le   medesime
argomentazioni sviluppate in relazione all'art. 337 del codice penale
- nonche' 337-bis del codice penale. 
    Invero, l'articolo in ultimo  citato  -  anch'esso  di  pericolo,
quantomeno in relazione al comma II - appare posto a protezione di un
bene giuridico del tutto analogo rispetto a quello protetto dall'art.
192, comma 7-bis del codice della strada (nonche' dell'art.  337  del
codice penale) - cioe' l'incolumita' degli  operanti  e  il  regolare
compimento di atti dufficio - ed e' punito con  una  pena  superiore,
quantomeno nel minimo, rispetto al menzionato art. 192,  comma  7-bis
CdS: l'art. 337-bis del codice penale, infatti,  risulta  punito  con
una cornice edittale da 2 a 5 anni di reclusione nonche' con al multa
da 2.582, a 10.329,00 euro. 
    Ache in tale caso, dunque, appare irragionevole - e,  quindi,  in
violazione dell'art. 3 della Costituzione - il fatto che  per  l'art.
337-bis codice penale sia applicabile la M.A.P., essendo il  predetto
articolo inserito nel novero di quelli  previsti  dall'art.  550  del
codice di procedura penale mentre non lo sia l'art. 192  comma  7-bis
del Codice della strada. 
 
6. La questione di legittimita' costituzionale 
    In  conclusione,  questo  Giudice  ritiene   non   manifestamente
infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  relativa  al
possibile contrasto tra l'art. 3 della Costituzione e l'art. 168-bis,
primo comma, codice penale,  nella  parte  in  cui  non  consente  la
sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui
all'art. 192, comma 7-bis del Codice della Strada. 
    Si ribadisce, sul punto, come tale questione appaia fondata  alla
luce del raffronto tra la fattispecie in ultimo citata per  la  quale
non e' applicabile la M.A.P. e le fattispecie previste dagli articoli
336, 337 del codice penale, anche  aggravate  e  337-bis  del  codice
penale, per le quali risulta, invece, applicabile tale istituto. 
    Si ricorda, inoltre, come nel caso di specie appaiano  sussistere
tutti gli ulteriori requisiti  affinche'  l'imputato  possa  accedere
alla M.A.P. 
    Dall'analisi dei lavori preparatori appare,  peraltro,  che  tale
esclusione non sia stata oggetto di effettiva discussione ma  sia  da
ascriversi, piu' verosimilmente, ad un mancato coordinamento  tra  le
normative in discorso. 
    Alla stregua dei precedenti  rilievi,  il  processo  deve  essere
sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.  
 
__________ 

(1) In tema di resistenza a pubblico  ufficiale,  integra  l'elemento
    materiale della  violenza  la  condotta  del  soggetto  che,  per
    sfuggire all'intervento delle  forze  dell'ordine,  si  dia  alla
    fuga, alla guida di un'autovettura,  ponendo  deliberatamente  in
    pericolo, con una condotta  di  guida  pericolosa,  l'incolumita'
    personale degli altri utenti della strada (ex multis Cass.  Pen.,
    Sez. 1, n. 41408 del 4 luglio 2019; Rv. 277137 - 01; nello stesso
    senso, piu' recentemente, Cass. Pen., Sez. II, n.  44860  del  17
    ottobre 2019; Rv. 277765 - 01 e Cass. Pen., Sez. VI, n.  530  del
    26 novembre 2025; Rv. 289226 - 01). 

(2) Cass. Pen. , Sez. II, n. 44860 del 17 ottobre  2019,  ...  ,  Rv.
    277765-01. 

(3) Cass. Pen., Sez. II, n. 4579 del 18  dicembre  2025,  ...  ,  non
    massimata. 

(4) Cass. Pen., Sez. VI, n. 11356 del 19 febbraio  2026,  ...  ,  non
    massimata. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  23  e  ss.  legge  11
marzo 1953 n. 87 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in  relazione
all'art.  3  della  Costituzione  -  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, codice  penale,  nella
parte in cui non consente la sospensione del procedimento  con  messa
alla prova per il reato di cui all'art. 192, comma 7-bis  del  Codice
della strada. 
    Sospende il processo sino all'esito del giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
ai signori Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei
deputati. 
    Comunicato a pubblico ministero e difensore in udienza. 
    Si notifichi all'imputato presso il domicilio eletto. 
    Dispone che la Cancelleria trasmetta  alla  Corte  costituzionale
gli  atti  del  presente  giudizio,  con  la  prova  delle   avvenute
notificazioni e comunicazioni. 
      Torino, 30 giugno 2026 
 
                                                   Il Giudice: Picco