Reg. ord. n. 146 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38
Ordinanza del Tribunale di Torino del 30/06/2026
Tra: D. B.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione dell’obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco) – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), anche aggravati, nonché di occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 338 cod. pen.).
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 168
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Testo dell'ordinanza
N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2026
Ordinanza del 30 giugno 2026 del Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di D. B..
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato - Preclusione in relazione al reato di cui all'art.
192, comma 7-bis, cod. strada.
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.
(GU n. 38 del 23-09-2026)
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione dei giudici per l'udienza preliminare
Il Giudice
visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di:
B. D. (C.U.I. ...) nato a ... il ... e dichiaratamente
domiciliato, ex art. 161 del codice di procedura penale, in ... , via
...; LIBERO - PRESENTE; difeso di fiducia dall'avv. Giacomo Telmon
del Foro di Torino, imputato per il reato di cui all'art. 192, comma
7-bis decreto legislativo n. 285/1991 (codice della strada) come
modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 perche', dopo
aver ricevuto la intimazione dell'«alt» ad opera di personale della
questura di Torino - Ufficio prevenzione generale, si dava alla fuga
a bordo della autovettura Fiat Grande Punto tg. ... con modalita'
tali da mettere in pericolo la altrui incolumita', in particolare
imboccando in contromano e ad elevata velocita' le vie ... del centro
di ..., tra l'altro caratterizzate da una sola carreggiata a senso
unico di marcia, sino ad avere, sempre inseguito dalla suddetta
Polizia giudiziaria, un sinistro autonomo che lo costringeva ad
arrestare la marcia
In ..., in data ...
all'esito dell'udienza del 30 giugno 2026 ha pronunciato la
seguente ordinanza
1. Procedimento a quo
Nei confronti di B. D. veniva disposto il Giudizio immediato per
il reato di cui all'art. 192 comma 7-bis decreto legislativo n. 285
del 1992 (come modificato dal decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23)
poiche' il predetto, in data ..., mentre si trovava a bordo della
propria vettura, intorno alle ore ..., non ottemperava al segnale di
«alt» impartitogli dalle FF.OO. per poi darsi alla fuga con modalita'
tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita': in particolare,
imboccava in contromano e ad elevata velocita' le vie ... del centro
di ... (tra l'altro caratterizzate da una sola carreggiata a senso
unico di marcia) sino ad avere un sinistro autonomo che lo
costringeva ad arrestare la marcia.
All'udienza del 30 giugno 2026, il difensore formulava istanza di
Messa Alla Prova ai sensi degli articoli 168-bis codice penale e
464-bis codice procedura penale, depositando, a tal fine, la
documentazione richiesta dall'art. 141-ter, norme att. cod. di proc.
pen. ed eccependo, contestualmente, l'illegittimita' costituzionale
del citato art. 168-bis, laddove «preclude l'accesso al rito speciale
richiesto per il delitto contestato all'imputato».
Su questa richiesta, il pubblico ministero esprimeva parere
positivo.
2. La ricostruzione del fatto
Nella notte dell'..., verso le ore ..., a seguito della
segnalazione di un'autovettura (una Punto di colore grigio) che
procedeva a forte velocita' nei pressi della discoteca ..., personale
appartenente all'UPGSP si metteva all'inseguimento del predetto
veicolo.
Giunti su via ..., gli operanti notavano l'auto, azionavano i
dispositivi luminosi e sonori per intimare l'alt alla vettura che,
tuttavia, aumentava la velocita', imboccava contromano alcune vie
fino ad interrompere la marcia in via ... n. ... a causa di un
incidente.
Il ragazzo alla guida era identificato in B. D., soggetto gia'
controllato dagli operanti quella sera, vero le ore ..., unitamente
ad altri coetanei.
Gli operanti provvedevano ad escutere a s.i.t. alcune delle
persone presenti nei pressi della discoteca ... (...), le quali
confermavano la guida pericolosa dell'imputato, il quale veniva visto
allontanarsi dalla menzionata discoteca a forte velocita', imboccando
una via nel senso opposto di marcia.
Nel corso dell'udienza di convalida l'imputato chiedeva perdono
per l'accaduto sostenendo di essersi spaventato alla vista dei
poliziotti, in quanto era alla guida dell'auto pur avendo bevuto un
drink.
3. La qualificazione giuridica del fatto
La condotta sopra descritta appare correttamente qualificata.
Invero, il decreto-legge n. 23/2026, entrato in vigore il 25
febbraio 2026, ha introdotto il comma 7-bis all'art. 192 decreto
legislativo n. 285 del 1992, con la previsione di un nuovo reato
stradale, in caso di inosservanza dell'obbligo di fermarsi su
intimazione degli operatori in servizio di polizia stradale, di cui
al comma 1, o ai posti di blocco formati per controlli di polizia
giudiziaria o esigenze di pubblica sicurezza, di cui al comma 4,
dandosi alla fuga, con modalita' che mettono in pericolo
l'incolumita' altrui.
Nel caso di specie, e' evidente che l'imputato, accortosi di
essere inseguito dalle Forze dell'Ordine, abbia volutamente omesso di
arrestarsi all'«alt» intimato, dandosi alla fuga e creando un
pericolo all'incolumita' pubblica, tenuto conto che percorreva a
forte velocita' alcune vie del centro cittadino, anche in contromano.
4. La questione e la sua rilevanza nel giudizio a quo
Compiendo dunque la valutazione di fatto che rientra nella
responsabilita' del Giudice comune, si ritiene che - sulla base degli
atti acquisiti - l'potesi d'accusa non sia affatto smentita e si
ponga pertanto la concreta eventualita' che non debba pronunciarsi
sentenza di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura
penale (ex art. 464-quater del codice di procedura penale).
Nel contempo, le complessive circostanze del fatto depongono per
una ipotesi passibile di sospensione del procedimento con messa alla
prova, risultando soddisfatte le condizioni previste all'art.
464-quater del codice di procedura penale
Nel caso che ci occupa, infatti, non ricorrono le condizioni
ostative previste dall'art. 168-bis commi 4 e 5 del codice penale,
non avendo l'imputato mai fruito prima della messa alla prova e non
ricorrendo alcuno dei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105
e 108 del codice penale.
A cio' deve aggiungersi come sia possibile formulare un giudizio
prognostico nel senso che l'imputato non commettera' altri reati in
futuro considerato, in primo luogo, che il B. risulta incensurato,
ne' risulta essere mai stato, in precedenza segnalato o indagato per
altri reati.
A cio' deve aggiungersi la giovane eta' del B. (21 anni al
momento del fatto), nonche' il fatto che il predetto si mostrava
aperto ad una rivalutazione critica delle sue azioni: in sede di
interrogatorio di convalida, infatti, l'imputato ammetteva pienamente
gli addebiti chiedendo perdono.
Infine, le modalita' del fatto non appaiono eccessivamente gravi
in ragione del fatto che l'imputato si dava alla fuga per un breve
lasso di tempo non causando alcun danno a terze persone e causando un
pericolo - seppur esistente - limitato, considerato che, a quell'ora,
il traffico cittadino era pressoche' assente.
Alla luce di tali presupposti, quindi, l'imputato potrebbe
accedere alla messa alla prova.
Tuttavia, il decreto-legge 23 del 2026 ha introdotto la
fattispecie in discorso, prevedendo una pena analoga a quella
prevista dall'art. 337 del codice penale - di cui l'art. 192 comma
7-bis del Codice della Strada appare una previsione di carattere
speciale posto che, precedentemente, le condotte previste dalla norma
in ultimo citata rientravano, pacificamente, nella fattispecie
prevista, appunto, dall'art. 337 del codice di procedura penale (1)
- ma non inserendola nell'elenco dei reati di cui all'art. 550 del
codice di procedura penale, con cio' precludendo l'accesso alla
M.A.P.
L'art. 168-bis, primo comma, codice penale limita, infatti,
l'operativita' di detto istituto alle ipotesi in cui si proceda «per
reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti
indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale».
In conclusione, la cornice edittale e la circostanza che il reato
contestato all'imputato non rientri nel novero di quelli previsti dal
comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, costituiscono
il solo ostacolo all'ammissione dell'imputato alla sospensione del
procedimento con messa alla prova, essendo soddisfatti tutti gli
altri requisiti.
Questo Giudice, pertanto, dubita della legittimita'
costituzionale, in relazione agli articoli 168-bis del codice penale,
192, comma 7 del codice della strada e 3 della Costituzione, sotto il
profilo dell'irragionevolezza e della disparita' di trattamento.
5. Non manfesta infondatezza della questione
La questione qui sollevata riecheggia, evidentemente, recenti
arresti della giurisprudenza costituzionale e, in particolare,
secondo chi scrive, la sentenza n. 90 del 2025 in relazione all'art.
73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
Come noto, infatti, con tale sentenza, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, primo
comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la
sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato per il
reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
In particolare, nella parte motiva, la Corte evidenziava che:
«Per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto tra
fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta
irragionevolezzadelle scelte legislative - nel caso di specie in
ordine all'ammissibilita', in astratto, alla messa alla prova - deve
avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti
improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120 del 2023, n.
156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009).
Le ipotesi di reato messe a confronto - il piccolo spaccio e
l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti - attengono
alla medesima materia e sono sostanzialmente omogenee sotto il
profilo dell'oggettivita' giuridica, nonche' della strutturazione
come reati di pericolo astratto o presunto [...] Tali fattispecie
inoltre si iscrivono, entrambe, nell'ambito dei reati di pericolo
astratto o presunto, nei quali - data la rilevanza dei beni giuridici
tutelati - la soglia di punibilita' e' anticipata, non essendo
richiesta, per il loro perfezionamento, la lesione di detti beni,
bensi' la mera esposizione a pericolo, che la legge presume
sussistente nel caso di realizzazione delle condotte incriminate [...
] Pur nella diversita' sul piano della tipizzazione delle condotte -
di induzione dei destinatari delle esortazioni al consumo di
stupefacenti, da un lato, e di produzione, traffico e detenzione a
fini di spaccio, ancorche' di lieve entita', dall'altro - e' comunque
riscontrabile una similitudine di disvalore tra le duefattispecie
poste a raffronto, attestata appunto dall'identita' dei beni
giuridici e dall'anticipazione della loro tutela penale; similitudine
che rende priva di giustificazione la diversa disciplina per esse
prevista con riferimento alla messa alla prova, soprattutto in
considerazione della natura e delle finalita' di detto istituto. La
messa alla prova, infatti, e' prevista per reati di moderata
gravita', "rispetto ai quali l'ordinamento, per finalita' di
deflazione giudiziaria, sospende il processo in vista dell'eventuale
estinzione del reato, sempre che l'imputato ne faccia richiesta",
oggi anche su proposta del pubblico ministero (sentenza n. 139 del
2020), perseguendo cosi' scopi specialpreventivi in una fase
anticipata, in cui viene 'infranta' la sequenza cognizione-esecuzione
della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione
del soggetto" (sentenza n. 91 del 2018). E', pertanto, irragionevole,
e comunque foriero di disparita' di trattamento, che, per la
fattispecie meno grave tra le due poste a confronto (il piccolo
spaccio), l'accesso alla messa alla prova sia precluso, mentre per
quella piu' grave (l'istigazione all'uso illecito di sostanze
stupefacenti) sia, in astratto, ammissibile».
La Corte proseguiva, ancora, spiegando che: «questa Corte osserva
che, a differenza di "altri istituti (quali le misure alternative
alla detenzione, nonche' la sospensione condizionale della pena),
parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa
essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire
la risocializzazione del condannato", (sentenza n. 146 del 2023), la
messa alla prova "disegna un percorso rieducativo e riparativo,
alternativo al processo [oltre che] alla pena [...], che conduce, in
caso di esito positivo, all'estinzione del reato" (sentenza n. 146
del 2022). Dalla giurisprudenza costituzionale, peraltro, "emerge un
favor per la messa alla prova", in costanza della quale "il processo
e' sospeso e la valutazione del giudice e' fatta in limine, ossia
prima dell'accertamento giudiziale sull'incolpazione" (sentenza n.
146 del 2023), con la conseguenza che il programma di trattamento
alternativo alla pena, cui si sottopone volontariamente l'imputato
(sentenza n. 91 del 2018), inizia immediatamente senza la necessita'
di attendere la conclusione del processo e la pronuncia della
sentenza. Per questa ragione, la messa alla prova coniuga la funzione
premiale - derivante dalla circostanza che il suo "positivo
svolgimento determina [per l'imputato] le favorevoli conseguenze
della declaratoria di estinzione del reato" (sentenza n. 163 del
2022) - con una forte vocazione risocializzante: la risocializzazione
del soggetto, infatti, si svolge in "una fase anticipata" (sentenza
n. 91 del 2018) rispetto alla stessa celebrazione del processo e
all'eventuale condanna a una pena condizionalmente sospesa, a una
pena sostitutiva di una pena detentiva breve o, comunque, a una pena
la cui esecuzione sia sostituita da una misura alternativa. Cio'
indubbiamente comporta maggiori possibilita' di esito positivo della
prova con conseguente recupero dell'imputato, che viene "affidato",
senza ritardo, all'ente o al soggetto presso il quale svolgera' le
sue prestazioni (art. 141-ter norme att. cod. proc. pen.).
In secondo luogo, la messa alla prova non implica una mera
prognosi circa l'astensione dal commettere reati, bensi la
valutazione in ordine all'idoneita' del programma di trattamento, che
- pur "funzional[e] alla risocializzazione del soggetto" - al
contempo assume "una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto
al fatto di reato" (sentenza n. 68 del 2019). Il carattere
sanzionatorio della messa alla prova e' evidenziato, tra l'altro,
proprio dalla prestazione del lavoro di pubblica utilita', che ne e'
una componente imprescindibile (sentenze n. 23 del 2025, n. 163 del
2022, n. 75 del 2020 e n. 68 del 2019). Le prescrizioni oggetto del
programma trattamentale, inoltre, incidono "in maniera significativa
sulla liberta' personale del soggetto che vi e' sottoposto", tanto da
doversi mantenere "entro un rapporto di proporzionalita' rispetto
alla gravita' del fatto commesso" (sentenza n. 68 del 2019). In
virtu' delle finalita' specialpreventiva e risocializzante che deve
perseguire, il trattamento e' pero' "ampiamente modulabile, tenendo
conto della personalita' dell'imputato e dei reati oggetto
dell'imputazione" (sentenza n. 91 del 2018). Esso e', infatti,
"determinato legislativamente solo attraverso l'indicazione dei tipi
di condotta che ne possono formare oggetto, rimettendone la
specificazione [...] all'ufficio di esecuzione penale esterna e al
giudice, con il consenso dell'imputato" (sentenza n. 91 del 2018).
Ritiene pertanto questa Corte che - stante la particolare natura del
reato di spaccio di lieve entita' che, come evidenziato, si traduce
in un fatto pur sempre attinente alla produzione, al traffico e alla
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ma di limitata
offensivita' e, soprattutto, indice di una ridotta pericolosita'
(sentenza n. 43 del 2024) - la messa alla prova ben si presta al
conseguimento dello scopo - costituzionalmente imposto dall'art. 27,
terzo comma, Costituzione - della risocializzazione del soggetto. Da
ultimo, non puo' non evidenziarsi come l'esclusione del piccolo
spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova frustrerebbe
anche le "finalita' generali di deflazione giudiziaria per reati di
contenuta gravita'», che, secondo la giurisprudenza costituzionale,
l'istituto persegue (ex multis, sentenza n. 139 del 2020). Si e' al
cospetto, infatti, di un reato di minore gravita' e di facile
accertamento, soprattutto in riferimento alla fattispecie base non
circostanziata - che viene in rilievo quale discrimine per l'accesso
al beneficio" della messa alla prova (sentenza n. 146 del 2023) - la
cui condotta e' caratterizzata, alla luce delle modifiche apportate
dal "decreto Caivano", oltre che dalla minima offensivita', anche
dall'occasionalita'. E' dunque un reato che ben si presta a una
definizione alternativa del procedimento, con evidenti effetti
deflattivi (sentenze n. 146 del 2022, n. 14 del 2020, n. 91 del 2018
e n. 240 del 2015). In conclusione, l'ammissibilita' alla messa alla
prova per il piu' grave reato di istigazione all'uso illecito di
sostanze stupefacenti e non per quello di piccolo spaccio si traduce
in una violazione dell'art. 3 della Costituzione».
Le argomentazioni esposte dalla Corte appaiono, a parere di chi
scrive, assolutamente sovrapponibili al raffronto tra la fattispecie
di cui all'art. 192, comma 7-bis, C.d.S. e le fattispecie previste
dagli articoli 336, 337 e 337-bis c.p., queste ultime entrambe
inserite nell'art. 550, comma 2, codice di procedura penale e per le
quali, quindi, e' possibile accedere alla Messa alla prova.
Con particolare riferimento all'art. 337 codice penale occorre
evidenziare, in primo luogo, come entrambe le fattispecie delittuose
risultino punite con la medesima cornice edittale: da 6 mesi a 5
anni, cosi' come anche la fattispecie prevista dall'art. 336 del
codice penale.
Identico risulta anche il bene giuridico protetto considerato
che, come anche accennato in precedenza, l'art. 192 comma 7-bis del
codice della strada risulta essere norma speciale rispetto all'art.
337 del codice penale.
Invero, come anche evidenziato nella relazione dell'ufficio del
Massimario: «il reato di cui all'art. 192, comma 7-bis, del codice
della strada ha occupato uno spazio applicativo gia' "coperto" nella
legislazione penale vigente, dal momento che la fuga spericolata
dell'automobilista, tale da mettere in pericolo gli utenti della
strada, ricadeva pacificamente nel fuoco dell'incriminazione ai sensi
dell'art. 337 codice penale.
Il tema della possibile sovrapposizione tra le violazioni
dell'art. 192, commi 1 e 4 e il delitto di cui all'art. 337 codice
penale e' stato gia' affrontato [...] dalla giurisprudenza di
legittimita', nella quale e' consolidato ed univoco l'orientamento in
base al quale "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la
condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si
limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una
serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, cosi'
ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e
inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria
incolumita' (2) ".
Prima dell'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice in
commento era, dunque, pacifico che l'inottemperanza all'invito
afermarsi formulato dalle forze dell'ordine impegnate in un servizio
di polizia stradale integrasse il delitto di cui all'art. 337 codice
penale, in presenza di un comportamento oppositivo violento
dell'agente, datosi alla fuga in modo tale da porre in pericolo
l'incolumita' personale degli accertatori e degli altri utenti della
strada, o anche solo ponendo in essere "manovre di guida azzardate e
anche in violazione delle norme del Codice delle strada (3) ": ed
invero, aveva osservato la Suprema Corte "in tali casi l'agente non
si limita a tentare un commodus discessus a bordo di un'autovettura,
ma tiene un comportamento di guida che, in considerazione della
pericolosita' delle manovre attuate per seminare gli inseguitori e
della messa a repentaglio dell'incolumita' di essi e degli utenti
della strada, integra gli estremi della 'violenza' o della minaccia
rilevanti ai fini della configurabilita' della fattispecie
incriminatrice in parola (4) ". Pare evidente che, all'indomani della
nuova incriminazione, i rapporti tra il delitto ci cui all'art. 337
del codice penale e quello di cui all'art. 192, comma 7-bis, del
codice della strada debbano essere risolti facendo applicazione del
principio di specialita' [...] Cio' premesso, appare evidente che,
nel caso di specie, l'art. 192 comma 7-bis, del codice della strada
[...] descrive una particolare categoria di condotte che, ove quella
norma non vi fosse, sarebbero punibili (e sono, in effetti, state
fino ad oggi punite) con la stessa pena dell'art. 337 del codice
penale: ed invero, come spiegato dalla univoca giurisprudenza di
legittimita', la fuga "pericolosa", ossia quella che crea una
situazione di fatto idonea a mettere concretamente in pericolo
l'incolumita' altrui, e' una particolare forma della violenza ovvero
delle minaccia descritte in via generale dall'art. 337 del codice
penale».
L'art. 192, comma 7-bis del codice della strada e', quindi, norma
speciale rispetto all'art. 337 del codice penale: entrambe
fattispecie di pericolo concreto, punite con la medesima cornice
edittale e poste a protezione del medesimo bene giuridico. Appare,
quindi, irragionevole e in violazione dell'art. 3 della Costituzione,
il fatto per l'art. 337 del codice penale sia ammissibile la M.A.P. e
non lo sia per l'art. 192, comma 7-bis del codice della strada.
Sul punto occorre ancora aggiungere che, secondo la Sezioni Unite
della Suprema Corte: «Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali
e' astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della
sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo
contenuto all'art. 168-bis del codice penale alla pena edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla
pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal
fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad
effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato» (Cass. Pen., S.U., n.
36272 del 31 marzo 2016; Rv. 267238 - 01).
Tale principio giurisprudenziale (formulato a Sezioni Unite)
rende ancor piu' irragionevole il fatto che sia ammissibile la M.A.P.
per l'art. 337 del codice penale e non lo sia, invece, per l'art.
192, comma 7-bis del codice della strada.
La M.A.P., infatti, secondo il principio appena enunciato,
sarebbe astrattamente ammissibile per la violazione dell'art. 337
anche in caso di contestazione delle aggravanti previste dall'art.
339 del codice penale - pacificamente non applicabili in relazione
all'art. 192, comma 7-bis codice della strada, per il quale,
peraltro, non sono previste aggravanti - che prevedono pene
sensibilmente piu' elevate (anche da 3 a 15 anni di reclusione
secondo il disposto dell'art. 337, comma 2 del codice penale)
rispetto alla fattispecie base e, quindi, rispetto alla cornice
edittale prevista per la violazione dell'art. 192 comma 7-bis del
codice della strada.
Appare, quindi, ancor piu' evidente la violazione dell'art. 3
della Costituzione considerato che, in tali casi, la M.A.P. sarebbe
applicabile per una fattispecie di reato - articoli 337 e 339 del
codice penale - analoga, come detto, a quella prevista dall'art. 192,
comma 7-bis del codice della strada ma punita con una pena molto piu'
elevata.
Le medesime argomentazioni appena esposte valgono anche in
relazione all'aggravante di cui all'art. 337, comma 2 del codice
penale - che, in forza del richiamato principio, consente la M.A.P. -
che recita: «se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi
a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino
alla meta'».
Analogo ragionamento deve, poi, essere fatto in relazione al
raffronto tra l'art. 192, comma 7-bis del codice della strada e gli
art. 336 codice penale - per il quale valgono le medesime
argomentazioni sviluppate in relazione all'art. 337 del codice penale
- nonche' 337-bis del codice penale.
Invero, l'articolo in ultimo citato - anch'esso di pericolo,
quantomeno in relazione al comma II - appare posto a protezione di un
bene giuridico del tutto analogo rispetto a quello protetto dall'art.
192, comma 7-bis del codice della strada (nonche' dell'art. 337 del
codice penale) - cioe' l'incolumita' degli operanti e il regolare
compimento di atti dufficio - ed e' punito con una pena superiore,
quantomeno nel minimo, rispetto al menzionato art. 192, comma 7-bis
CdS: l'art. 337-bis del codice penale, infatti, risulta punito con
una cornice edittale da 2 a 5 anni di reclusione nonche' con al multa
da 2.582, a 10.329,00 euro.
Ache in tale caso, dunque, appare irragionevole - e, quindi, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione - il fatto che per l'art.
337-bis codice penale sia applicabile la M.A.P., essendo il predetto
articolo inserito nel novero di quelli previsti dall'art. 550 del
codice di procedura penale mentre non lo sia l'art. 192 comma 7-bis
del Codice della strada.
6. La questione di legittimita' costituzionale
In conclusione, questo Giudice ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa al
possibile contrasto tra l'art. 3 della Costituzione e l'art. 168-bis,
primo comma, codice penale, nella parte in cui non consente la
sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui
all'art. 192, comma 7-bis del Codice della Strada.
Si ribadisce, sul punto, come tale questione appaia fondata alla
luce del raffronto tra la fattispecie in ultimo citata per la quale
non e' applicabile la M.A.P. e le fattispecie previste dagli articoli
336, 337 del codice penale, anche aggravate e 337-bis del codice
penale, per le quali risulta, invece, applicabile tale istituto.
Si ricorda, inoltre, come nel caso di specie appaiano sussistere
tutti gli ulteriori requisiti affinche' l'imputato possa accedere
alla M.A.P.
Dall'analisi dei lavori preparatori appare, peraltro, che tale
esclusione non sia stata oggetto di effettiva discussione ma sia da
ascriversi, piu' verosimilmente, ad un mancato coordinamento tra le
normative in discorso.
Alla stregua dei precedenti rilievi, il processo deve essere
sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.
__________
(1) In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento
materiale della violenza la condotta del soggetto che, per
sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla
fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in
pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumita'
personale degli altri utenti della strada (ex multis Cass. Pen.,
Sez. 1, n. 41408 del 4 luglio 2019; Rv. 277137 - 01; nello stesso
senso, piu' recentemente, Cass. Pen., Sez. II, n. 44860 del 17
ottobre 2019; Rv. 277765 - 01 e Cass. Pen., Sez. VI, n. 530 del
26 novembre 2025; Rv. 289226 - 01).
(2) Cass. Pen. , Sez. II, n. 44860 del 17 ottobre 2019, ... , Rv.
277765-01.
(3) Cass. Pen., Sez. II, n. 4579 del 18 dicembre 2025, ... , non
massimata.
(4) Cass. Pen., Sez. VI, n. 11356 del 19 febbraio 2026, ... , non
massimata.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11
marzo 1953 n. 87
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in relazione
all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, codice penale, nella
parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa
alla prova per il reato di cui all'art. 192, comma 7-bis del Codice
della strada.
Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
ai signori Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.
Comunicato a pubblico ministero e difensore in udienza.
Si notifichi all'imputato presso il domicilio eletto.
Dispone che la Cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale
gli atti del presente giudizio, con la prova delle avvenute
notificazioni e comunicazioni.
Torino, 30 giugno 2026
Il Giudice: Picco