Reg. ord. n. 145 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno  del 10/08/2026

Tra: F. N.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Applicazione anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, senza prevedere un autonomo criterio legale di commisurazione della detrazione di pena compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo – Contrasto con il canone di ragionevolezza e di coerenza interna del sistema sanzionatorio, a fronte dell’assenza di un parametro legale predeterminato – Lesione dei principi di legalità e di finalità rieducativa della pena. 

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 54


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 25    Co. 2 
Costituzione   Art. 27    Co. 3 



Testo dell'ordinanza

                        N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 agosto 2026

Ordinanza del 10 agosto 2026 del Tribunale di sorveglianza di Salerno
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. N. . 
 
Ordinamento penitenziario -  Liberazione  anticipata  -  Applicazione
  anche al condannato ammesso alla pena  sostitutiva  del  lavoro  di
  pubblica utilita', ai sensi del  d.lgs.  n.  150  del  2022,  senza
  prevedere un  autonomo  criterio  legale  di  commisurazione  della
  detrazione di pena  compatibile  con  la  struttura  oraria  e  non
  continuativa del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 54. 


(GU n. 38 del 23-09-2026)

 
                 UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SALERNO 
                    Il magistrato di sorveglianza 
 
    Letti gli atti del procedimento nei confronti di N... F...,  nato
a ... (...) l'...,  ed  ammesso  con  sentenza  del  giudice  per  le
indagini preliminari Tribunale di  Nocera  Inferiore  del  26  giugno
2024, irrevocabile il 4 settembre  2024  alla  pena  sostitutiva  del
lavoro di pubblica utilita' ai sensi  degli  articoli  56-bis  e  ss.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,  per  una  durata  pari
a duemilacentonovanta  ore  in  sostituzione  della  pena   detentiva
concordata di anni tre di reclusione ; 
    Premesso che il difensore di fiducia del N... rappresenta che  su
tale pena va conteggiato il presofferto cautelare dal 24 gennaio 2024
al 2 luglio 2024 (in carcere dal 24 gennaio 2024 al 12 febbraio  2024
presso la casa circondariale di Salerno e dal 12 febbraio 2024  al  2
luglio 2024 agli arresti domiciliari in  ...  alla  via  ...  che  il
predetto ha trascorso presso il suindicato luogo di residenza; che il
suo assistito ha iniziato a svolgere i lavori  di  pubblica  utilita'
dal 5 luglio 2024; che tra la cessazione degli arresti domiciliari  e
l'inizio dei lavori di pubblica utilita' vi e' uno spazio  brevissimo
che  consente  di  considerare  i  due  periodi  senza  soluzione  di
continuita' nella  valutazione  della  chiusura  di  ciascun  singolo
semestre;  che  la  concessione  del  beneficio   della   liberazione
anticipata comporterebbe l'espiazione totale della pena comminata; 
    Che, per tutto quanto sopra indicato, presenta istanza ex art. 54
della legge n. 354/1975 e  successive  modificazioni  di  concessione
della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri maturati
con decorrenza dal 24 gennaio 2024 ad oggi; 
    Tanto premesso, 
 
                               Osserva 
 
Rilevanza della questione 
    La competenza di questo Magistrato  di  sorveglianza  a  decidere
sull'istanza deve ritenersi definitivamente affermata alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 114  del  2026,  la  quale  ha
escluso  l'illegittimita'   costituzionale   della   disciplina   che
attribuisce alla magistratura  di  sorveglianza  la  decisione  sulla
liberazione anticipata anche in relazione alla pena  sostitutiva  del
lavoro di pubblica  utilita',  affermando  che  la  distribuzione  di
competenze «frazionata» non e' irrazionale, ove si consideri  che  il
lavoro di  pubblica  utilita'  ha  natura  non  detentiva,  cio'  che
giustifica per la modifica o revoca della  stessa,  l'intervento  non
del magistrato  di  sorveglianza,  ma  del  giudice  dell'esecuzione,
svolgendosi questa con modalita' interamente extramurarie; parimenti,
non e' irragionevole  l'intervento  del  magistrato  di  sorveglianza
allorche' si debba provvedere, invece,  in  merito  alla  liberazione
anticipata,  essendo  tale  istituto  oggetto   di   una   competenza
funzionale del medesimo, secondo quanto emerge  dalla  giurisprudenza
di legittimita' e della stessa Corte costituzionale. 
    La questione oggi devoluta non riguarda, pertanto, il riparto  di
competenze, bensi' il criterio legale di attribuzione del beneficio. 
    Ai fini della decisione dell'istanza e' necessario  stabilire  se
l'art. 54 della legge 26 luglio 1975,  n.   354,  trovi  applicazione
alla pena sostitutiva del lavoro  di  pubblica  utilita'  secondo  il
criterio ordinario della detrazione di quarantacinque giorni per ogni
semestre di pena espiata, ovvero  se  tale  disciplina,  applicata  a
detta forma di esecuzione,  sia  costituzionalmente  illegittima  per
violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. 
    L'eventuale   declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale
inciderebbe direttamente sulla decisione della domanda  proposta  dal
condannato,    poiche'    l'accoglimento     dell'istanza     dipende
esclusivamente dall'applicazione dell'art. 54 ordinanza  penit.  alla
pena sostitutiva in esecuzione; il caso di specie poi e'  particolare
perche' viene richiesta la liberazione anticipata per diversi periodi
alcuni dei quali trascorsi in detenzione inframuraria  o  in  arresti
domiciliari, ed altri in lavoro di pubblica utilita'. La questione e'
quindi rilevante ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.
87. 
 
Non manifesta infondatezza 
    L'art.  54,  primo  comma,  ordinanza  penit.  prevede   che   al
condannato a pena detentiva che abbia dato  prova  di  partecipazione
all'opera  di   rieducazione   sia   concessa   una   detrazione   di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.  La
disposizione e' stata concepita con riferimento a forme di esecuzione
caratterizzate  da  una  restrizione  continuativa   della   liberta'
personale o, comunque, da un controllo trattamentale  tendenzialmente
permanente. 
    Nel sistema vigente la liberazione anticipata si applica non solo
alla detenzione intramuraria, ma anche alle misure  alternative  alla
detenzione e, in particolare, all'affidamento in  prova  al  servizio
sociale ed oggi anche alle pene sostitutive ed  in  particolare,  per
quel che qui interessa, al lavoro di pubblica utilita'. 
    In particolare, l'estensione della  liberazione  anticipata  alla
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' deriva dal combinato
disposto dell'art. 54 ordinanza penit., dell'art. 47,  comma  12-bis,
ordinanza penit. e dell'art. 67, comma 5,  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, come modificato  dal  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150. 
    L'art.  47,  comma  12-bis,  ordinanza  penit.   attribuisce   al
magistrato di sorveglianza il potere di valutare la concessione della
liberazione  anticipata  nei   confronti   del   condannato   ammesso
all'affidamento in prova al servizio  sociale;  il  richiamo  operato
dalla disciplina delle pene sostitutive rende applicabile il medesimo
istituto anche al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo,  radicando
la relativa competenza in capo al magistrato di sorveglianza. 
    La  Corte  costituzionale  ha  individuato  la  ratio   di   tale
estensione nella comune natura di pena non detentiva, nella struttura
di  pena-programma  e  nella  funzione  incentivante  e   rieducativa
attribuita alla valutazione del magistrato di sorveglianza,  chiamato
a  verificare  l'effettiva  adesione  del  condannato   al   percorso
trattamentale. 
    Sotto questo profilo, l'assimilazione tra affidamento in prova  e
lavoro di pubblica utilita' sostitutivo  appare  coerente  sul  piano
dell'ammissibilita' del beneficio e della  competenza  dell'autorita'
giudiziaria chiamata a concederlo. 
    Il problema si pone, tuttavia, nel momento in cui  si  passa  dal
piano dell'astratta applicabilita'  della  liberazione  anticipata  a
quello della sua concreta quantificazione. 
    L'affidamento in  prova  al  servizio  sociale  e  il  lavoro  di
pubblica utilita' sostitutivo presentano infatti profonde  differenze
strutturali. 
    Il primo implica un programma trattamentale continuativo,  esteso
all'intera  vita  di  relazione  del  condannato,  caratterizzato  da
prescrizioni personali, familiari,  lavorative  e  sociali  e  da  un
controllo costante dell'UEPE e della magistratura di sorveglianza. 
    Il secondo consiste  invece  nello  svolgimento  di  un'attivita'
lavorativa non retribuita per un numero  di  ore  predeterminato  dal
giudice della cognizione, con un impegno temporalmente circoscritto e
ontologicamente diverso dalla presa in  carico  trattamentale  tipica
dell'affidamento. 
    Per il restante tempo il condannato rimane libero,  senza  essere
sottoposto ad un controllo trattamentale comparabile a quello proprio
della detenzione o dell'affidamento in prova. 
    Giova qui evidenziare che mentre il lavoro di  pubblica  utilita'
sostitutivo riguarda le pene detentive brevi ovvero fino a tre  anni,
l'affidamento in prova al servizio sociale riguarda le pene detentive
non superiori a quattro anni ma anche residue,  ovvero  derivanti  da
condanne originariamente piu' elevate, e  rappresenta  frequentemente
il segmento finale di una lunga progressione trattamentale,  maturata
attraverso precedenti fasi di detenzione, permessi, lavoro esterno  o
semiliberta'. 
    La disciplina della liberazione anticipata  di  cui  all'art.  54
ordinanza  penit.  e'  stata  concepita  con  riferimento  alla  pena
detentiva eseguita nel tempo, assumendo quale  unita'  di  misura  il
semestre  di  espiazione  e  prevedendo  una  detrazione   fissa   di
quarantacinque giorni in ragione della  partecipazione  all'opera  di
rieducazione. 
    Trasposta  al  lavoro  di  pubblica  utilita'  sostitutivo,  tale
disciplina  non  offre  alcun  criterio  normativo  che  consenta  di
stabilire: 
      se la detrazione debba operare in giorni o in ore; 
      quale sia il rapporto di conversione tra quarantacinque  giorni
e le ore di lavoro ancora da eseguire; 
      se il semestre conservi la medesima funzione anche in  presenza
di un'attivita' svolta solo per alcune ore settimanali; 
      come debba essere calcolato il beneficio nelle pene sostitutive
di durata inferiore al semestre. 
    L'applicazione automatica dell'art. 54 ordinanza penit. determina
che il condannato impegnato per due  ore  al  giorno  nel  lavoro  di
pubblica  utilita'  possa  conseguire  il   medesimo   beneficio   di
quarantacinque giorni riconosciuto a chi abbia espiato un semestre di
detenzione  continua  o  un  semestre   di   affidamento   in   prova
caratterizzato da prescrizioni  assai  piu'  penetranti.  Il  sistema
tratta cosi' in modo identico situazioni oggettivamente diseguali, in
contrasto con il principio di  ragionevolezza  e  con  il  canone  di
uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    La liberazione anticipata,  quale  beneficio  premiale  correlato
alla partecipazione all'opera di rieducazione, richiede  che  vi  sia
una   ragionevole   proporzione   tra   il   percorso   trattamentale
concretamente svolto e l'effetto  estintivo  della  pena  conseguente
alla detrazione. Nel lavoro di  pubblica  utilita'  sostitutivo  tale
proporzione non e' verificabile, poiche'  il  legislatore  ha  omesso
qualsiasi criterio di coordinamento con l'art. 54  ordinanza  penit.,
limitandosi a rendere applicabile il beneficio senza  considerare  la
radicale diversita' della modalita' esecutiva. 
    Ne  deriva  un  difetto   di   coerenza   interna   del   sistema
dell'esecuzione penale: una pena breve, prevista per fatti meno gravi
e  legittimamente  caratterizzata  da  un  impegno  limitato,   viene
irragionevolmente assimilata,  ai  fini  del  beneficio  premiale,  a
modalita' esecutive molto piu' intense e complesse. 
    L'irragionevolezza non risiede dunque nella scelta  di  prevedere
un trattamento mite per reati meno gravi, bensi' nell'aver attribuito
a tale trattamento il medesimo effetto premiale previsto per percorsi
rieducativi di ben diversa consistenza. 
    L'assenza  di  un  parametro  legale  predeterminato  attribuisce
inevitabilmente  al  giudice  un   potere   di   integrazione   della
disciplina, con il rischio di soluzioni applicative disomogenee e  di
disparita'  di  trattamento  tra   condannati   che   eseguono   pene
sostitutive identiche. 
    Sotto tale profilo viene in rilievo l'art. 3 della  Costituzione,
non tanto nella dimensione dell'eguaglianza formale  tra  affidati  e
condannati al lavoro sostitutivo, quanto nel canone di ragionevolezza
e coerenza interna del sistema sanzionatorio. 
    Situazioni strutturalmente  diverse  vengono  assoggettate  a  un
identico  meccanismo  premiale  senza  che   il   legislatore   abbia
predisposto un criterio di proporzionata commisurazione del beneficio
al diverso contenuto afflittivo  e  al  diverso  impegno  rieducativo
richiesto. 
    In tale prospettiva assume rilievo il principio  affermato  dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 2006, la  quale,  pur
in materia diversa, ha censurato l'attribuzione generalizzata  di  un
beneficio incidente sull'esecuzione della  pena  in  assenza  di  una
ragionevole differenziazione tra situazioni  eterogenee.  Ed  invero,
con  la  sentenza  richiamata   la   Corte   ha   censurato   proprio
l'applicazione del beneficio in maniera generalizzata, senza adeguata
considerazione della concreta evoluzione trattamentale del  soggetto,
ravvisando un vulnus al  principio  di  uguaglianza;  particolarmente
significativo e' il passaggio della sentenza in cui  si  afferma  che
«e' del tutto evidente, infatti, che  la  generalizzata  applicazione
del trattamento  di  favore  previsto  dalla  disposizione  censurata
nell'assegnare un identico beneficio a condannati che presentino  tra
loro differenti stadi di percorso di  risocializzazione,  compromette
ad un tempo non soltanto il principio  di  uguaglianza,  finendo  per
omologare  tra  loro,  senza  alcuna  plausibile  ratio,   situazioni
diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa  della  pena,  posto
che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che  non  risulti
correlato  alla  positiva  evoluzione  del  trattamento,  compromette
inevitabilmente   l'essenza   stessa   della   progressivita',    che
costituisce il tratto saliente dell'iter riabilitativo» 
    Da  tale  decisione  si  ricava  il  principio  secondo  cui   la
disciplina dei benefici  esecutivi  deve  mantenere  un  rapporto  di
coerenza e proporzione con la concreta diversita' delle posizioni dei
condannati,   non   potendo   il   legislatore   appiattire   realta'
sanzionatorie differenti mediante  un'identica  regolazione  premiale
priva di adeguati criteri di graduazione. 
    Viene altresi' in considerazione l'art. 27,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    La liberazione anticipata assolve una funzione di incentivo  alla
partecipazione del condannato al percorso rieducativo; tuttavia  tale
funzione presuppone che il beneficio sia prevedibile, intelligibile e
proporzionato. 
    Un sistema nel quale la misura della riduzione di pena dipende da
operazioni di conversione non disciplinate  dalla  legge  rischia  di
attenuare   la   stessa   capacita'   motivazionale    dell'istituto,
compromettendone la coerenza con la finalita' rieducativa della pena. 
    Sotto un ulteriore profilo, viene in  rilievo  anche  l'art.  25,
secondo comma, della Costituzione. 
    La liberazione anticipata incide direttamente sulla quantita'  di
pena concretamente eseguibile; tuttavia, con riferimento al lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo, il legislatore non ha  previsto  alcun
criterio legale di trasformazione della detrazione espressa in giorni
in una  corrispondente  riduzione  delle  ore  di  lavoro  ancora  da
eseguire. 
    Ne consegue  che  la  determinazione  della  pena  residua  viene
rimessa a un'attivita' integrativa del giudice priva di un  parametro
normativo sufficientemente determinato, con possibile  compromissione
dell'esigenza   che   gli   elementi   essenziali   del   trattamento
sanzionatorio e della sua concreta esecuzione trovino  fondamento  in
una previsione legislativa adeguatamente precisa. 
    Il dubbio di  legittimita'  costituzionale  appare  pertanto  non
manifestamente infondato nella parte in cui la disciplina  risultante
dal combinato disposto degli articoli 54 ordinanza penit., 47,  comma
12-bis, ordinanza penit. e 67, comma 5, legge n. 689 del 1981 estende
la liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilita'  sostitutivo
senza  prevedere  un  criterio  normativo  di  determinazione   della
detrazione  di  pena  compatibile  con  la  struttura  oraria  e  non
continuativa di tale  pena  sostitutiva,  con  conseguente  possibile
contrasto con gli articoli 3, 25, secondo comma, e 27,  terzo  comma,
della Costituzione. 
      
      

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della  Costituzione,  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  dichiara
rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in  riferimento   agli
articoli 3 e 27, terzo comma, e 25, comma 2, della  Costituzione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge  26
luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l'applicazione  della
liberazione  anticipata  anche  al  condannato  ammesso   alla   pena
sostitutiva del lavoro di pubblica  utilita'  ai  sensi  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,  senza  prevedere  un  autonomo
criterio  legale  di  commisurazione   della   detrazione   di   pena
compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro  di
pubblica utilita' sostitutivo. 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  procedimento  e   ordina
l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte   costituzionale,
nonche' la notificazione della presente ordinanza  alle  parti  e  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la   comunicazione   ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Salerno, 10 agosto 2026 
 
               Il magistrato di sorveglianza: Ventra