Reg. ord. n. 145 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno del 10/08/2026
Tra: F. N.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Applicazione anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, senza prevedere un autonomo criterio legale di commisurazione della detrazione di pena compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo – Contrasto con il canone di ragionevolezza e di coerenza interna del sistema sanzionatorio, a fronte dell’assenza di un parametro legale predeterminato – Lesione dei principi di legalità e di finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 54
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 agosto 2026
Ordinanza del 10 agosto 2026 del Tribunale di sorveglianza di Salerno
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. N. .
Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Applicazione
anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di
pubblica utilita', ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, senza
prevedere un autonomo criterio legale di commisurazione della
detrazione di pena compatibile con la struttura oraria e non
continuativa del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 54.
(GU n. 38 del 23-09-2026)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SALERNO
Il magistrato di sorveglianza
Letti gli atti del procedimento nei confronti di N... F..., nato
a ... (...) l'..., ed ammesso con sentenza del giudice per le
indagini preliminari Tribunale di Nocera Inferiore del 26 giugno
2024, irrevocabile il 4 settembre 2024 alla pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilita' ai sensi degli articoli 56-bis e ss.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per una durata pari
a duemilacentonovanta ore in sostituzione della pena detentiva
concordata di anni tre di reclusione ;
Premesso che il difensore di fiducia del N... rappresenta che su
tale pena va conteggiato il presofferto cautelare dal 24 gennaio 2024
al 2 luglio 2024 (in carcere dal 24 gennaio 2024 al 12 febbraio 2024
presso la casa circondariale di Salerno e dal 12 febbraio 2024 al 2
luglio 2024 agli arresti domiciliari in ... alla via ... che il
predetto ha trascorso presso il suindicato luogo di residenza; che il
suo assistito ha iniziato a svolgere i lavori di pubblica utilita'
dal 5 luglio 2024; che tra la cessazione degli arresti domiciliari e
l'inizio dei lavori di pubblica utilita' vi e' uno spazio brevissimo
che consente di considerare i due periodi senza soluzione di
continuita' nella valutazione della chiusura di ciascun singolo
semestre; che la concessione del beneficio della liberazione
anticipata comporterebbe l'espiazione totale della pena comminata;
Che, per tutto quanto sopra indicato, presenta istanza ex art. 54
della legge n. 354/1975 e successive modificazioni di concessione
della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri maturati
con decorrenza dal 24 gennaio 2024 ad oggi;
Tanto premesso,
Osserva
Rilevanza della questione
La competenza di questo Magistrato di sorveglianza a decidere
sull'istanza deve ritenersi definitivamente affermata alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2026, la quale ha
escluso l'illegittimita' costituzionale della disciplina che
attribuisce alla magistratura di sorveglianza la decisione sulla
liberazione anticipata anche in relazione alla pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilita', affermando che la distribuzione di
competenze «frazionata» non e' irrazionale, ove si consideri che il
lavoro di pubblica utilita' ha natura non detentiva, cio' che
giustifica per la modifica o revoca della stessa, l'intervento non
del magistrato di sorveglianza, ma del giudice dell'esecuzione,
svolgendosi questa con modalita' interamente extramurarie; parimenti,
non e' irragionevole l'intervento del magistrato di sorveglianza
allorche' si debba provvedere, invece, in merito alla liberazione
anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza
funzionale del medesimo, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza
di legittimita' e della stessa Corte costituzionale.
La questione oggi devoluta non riguarda, pertanto, il riparto di
competenze, bensi' il criterio legale di attribuzione del beneficio.
Ai fini della decisione dell'istanza e' necessario stabilire se
l'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, trovi applicazione
alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' secondo il
criterio ordinario della detrazione di quarantacinque giorni per ogni
semestre di pena espiata, ovvero se tale disciplina, applicata a
detta forma di esecuzione, sia costituzionalmente illegittima per
violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
L'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale
inciderebbe direttamente sulla decisione della domanda proposta dal
condannato, poiche' l'accoglimento dell'istanza dipende
esclusivamente dall'applicazione dell'art. 54 ordinanza penit. alla
pena sostitutiva in esecuzione; il caso di specie poi e' particolare
perche' viene richiesta la liberazione anticipata per diversi periodi
alcuni dei quali trascorsi in detenzione inframuraria o in arresti
domiciliari, ed altri in lavoro di pubblica utilita'. La questione e'
quindi rilevante ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
Non manifesta infondatezza
L'art. 54, primo comma, ordinanza penit. prevede che al
condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione sia concessa una detrazione di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. La
disposizione e' stata concepita con riferimento a forme di esecuzione
caratterizzate da una restrizione continuativa della liberta'
personale o, comunque, da un controllo trattamentale tendenzialmente
permanente.
Nel sistema vigente la liberazione anticipata si applica non solo
alla detenzione intramuraria, ma anche alle misure alternative alla
detenzione e, in particolare, all'affidamento in prova al servizio
sociale ed oggi anche alle pene sostitutive ed in particolare, per
quel che qui interessa, al lavoro di pubblica utilita'.
In particolare, l'estensione della liberazione anticipata alla
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' deriva dal combinato
disposto dell'art. 54 ordinanza penit., dell'art. 47, comma 12-bis,
ordinanza penit. e dell'art. 67, comma 5, della legge 24 novembre
1981, n. 689, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150.
L'art. 47, comma 12-bis, ordinanza penit. attribuisce al
magistrato di sorveglianza il potere di valutare la concessione della
liberazione anticipata nei confronti del condannato ammesso
all'affidamento in prova al servizio sociale; il richiamo operato
dalla disciplina delle pene sostitutive rende applicabile il medesimo
istituto anche al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, radicando
la relativa competenza in capo al magistrato di sorveglianza.
La Corte costituzionale ha individuato la ratio di tale
estensione nella comune natura di pena non detentiva, nella struttura
di pena-programma e nella funzione incentivante e rieducativa
attribuita alla valutazione del magistrato di sorveglianza, chiamato
a verificare l'effettiva adesione del condannato al percorso
trattamentale.
Sotto questo profilo, l'assimilazione tra affidamento in prova e
lavoro di pubblica utilita' sostitutivo appare coerente sul piano
dell'ammissibilita' del beneficio e della competenza dell'autorita'
giudiziaria chiamata a concederlo.
Il problema si pone, tuttavia, nel momento in cui si passa dal
piano dell'astratta applicabilita' della liberazione anticipata a
quello della sua concreta quantificazione.
L'affidamento in prova al servizio sociale e il lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo presentano infatti profonde differenze
strutturali.
Il primo implica un programma trattamentale continuativo, esteso
all'intera vita di relazione del condannato, caratterizzato da
prescrizioni personali, familiari, lavorative e sociali e da un
controllo costante dell'UEPE e della magistratura di sorveglianza.
Il secondo consiste invece nello svolgimento di un'attivita'
lavorativa non retribuita per un numero di ore predeterminato dal
giudice della cognizione, con un impegno temporalmente circoscritto e
ontologicamente diverso dalla presa in carico trattamentale tipica
dell'affidamento.
Per il restante tempo il condannato rimane libero, senza essere
sottoposto ad un controllo trattamentale comparabile a quello proprio
della detenzione o dell'affidamento in prova.
Giova qui evidenziare che mentre il lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo riguarda le pene detentive brevi ovvero fino a tre anni,
l'affidamento in prova al servizio sociale riguarda le pene detentive
non superiori a quattro anni ma anche residue, ovvero derivanti da
condanne originariamente piu' elevate, e rappresenta frequentemente
il segmento finale di una lunga progressione trattamentale, maturata
attraverso precedenti fasi di detenzione, permessi, lavoro esterno o
semiliberta'.
La disciplina della liberazione anticipata di cui all'art. 54
ordinanza penit. e' stata concepita con riferimento alla pena
detentiva eseguita nel tempo, assumendo quale unita' di misura il
semestre di espiazione e prevedendo una detrazione fissa di
quarantacinque giorni in ragione della partecipazione all'opera di
rieducazione.
Trasposta al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, tale
disciplina non offre alcun criterio normativo che consenta di
stabilire:
se la detrazione debba operare in giorni o in ore;
quale sia il rapporto di conversione tra quarantacinque giorni
e le ore di lavoro ancora da eseguire;
se il semestre conservi la medesima funzione anche in presenza
di un'attivita' svolta solo per alcune ore settimanali;
come debba essere calcolato il beneficio nelle pene sostitutive
di durata inferiore al semestre.
L'applicazione automatica dell'art. 54 ordinanza penit. determina
che il condannato impegnato per due ore al giorno nel lavoro di
pubblica utilita' possa conseguire il medesimo beneficio di
quarantacinque giorni riconosciuto a chi abbia espiato un semestre di
detenzione continua o un semestre di affidamento in prova
caratterizzato da prescrizioni assai piu' penetranti. Il sistema
tratta cosi' in modo identico situazioni oggettivamente diseguali, in
contrasto con il principio di ragionevolezza e con il canone di
uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione.
La liberazione anticipata, quale beneficio premiale correlato
alla partecipazione all'opera di rieducazione, richiede che vi sia
una ragionevole proporzione tra il percorso trattamentale
concretamente svolto e l'effetto estintivo della pena conseguente
alla detrazione. Nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo tale
proporzione non e' verificabile, poiche' il legislatore ha omesso
qualsiasi criterio di coordinamento con l'art. 54 ordinanza penit.,
limitandosi a rendere applicabile il beneficio senza considerare la
radicale diversita' della modalita' esecutiva.
Ne deriva un difetto di coerenza interna del sistema
dell'esecuzione penale: una pena breve, prevista per fatti meno gravi
e legittimamente caratterizzata da un impegno limitato, viene
irragionevolmente assimilata, ai fini del beneficio premiale, a
modalita' esecutive molto piu' intense e complesse.
L'irragionevolezza non risiede dunque nella scelta di prevedere
un trattamento mite per reati meno gravi, bensi' nell'aver attribuito
a tale trattamento il medesimo effetto premiale previsto per percorsi
rieducativi di ben diversa consistenza.
L'assenza di un parametro legale predeterminato attribuisce
inevitabilmente al giudice un potere di integrazione della
disciplina, con il rischio di soluzioni applicative disomogenee e di
disparita' di trattamento tra condannati che eseguono pene
sostitutive identiche.
Sotto tale profilo viene in rilievo l'art. 3 della Costituzione,
non tanto nella dimensione dell'eguaglianza formale tra affidati e
condannati al lavoro sostitutivo, quanto nel canone di ragionevolezza
e coerenza interna del sistema sanzionatorio.
Situazioni strutturalmente diverse vengono assoggettate a un
identico meccanismo premiale senza che il legislatore abbia
predisposto un criterio di proporzionata commisurazione del beneficio
al diverso contenuto afflittivo e al diverso impegno rieducativo
richiesto.
In tale prospettiva assume rilievo il principio affermato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 2006, la quale, pur
in materia diversa, ha censurato l'attribuzione generalizzata di un
beneficio incidente sull'esecuzione della pena in assenza di una
ragionevole differenziazione tra situazioni eterogenee. Ed invero,
con la sentenza richiamata la Corte ha censurato proprio
l'applicazione del beneficio in maniera generalizzata, senza adeguata
considerazione della concreta evoluzione trattamentale del soggetto,
ravvisando un vulnus al principio di uguaglianza; particolarmente
significativo e' il passaggio della sentenza in cui si afferma che
«e' del tutto evidente, infatti, che la generalizzata applicazione
del trattamento di favore previsto dalla disposizione censurata
nell'assegnare un identico beneficio a condannati che presentino tra
loro differenti stadi di percorso di risocializzazione, compromette
ad un tempo non soltanto il principio di uguaglianza, finendo per
omologare tra loro, senza alcuna plausibile ratio, situazioni
diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena, posto
che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che non risulti
correlato alla positiva evoluzione del trattamento, compromette
inevitabilmente l'essenza stessa della progressivita', che
costituisce il tratto saliente dell'iter riabilitativo»
Da tale decisione si ricava il principio secondo cui la
disciplina dei benefici esecutivi deve mantenere un rapporto di
coerenza e proporzione con la concreta diversita' delle posizioni dei
condannati, non potendo il legislatore appiattire realta'
sanzionatorie differenti mediante un'identica regolazione premiale
priva di adeguati criteri di graduazione.
Viene altresi' in considerazione l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
La liberazione anticipata assolve una funzione di incentivo alla
partecipazione del condannato al percorso rieducativo; tuttavia tale
funzione presuppone che il beneficio sia prevedibile, intelligibile e
proporzionato.
Un sistema nel quale la misura della riduzione di pena dipende da
operazioni di conversione non disciplinate dalla legge rischia di
attenuare la stessa capacita' motivazionale dell'istituto,
compromettendone la coerenza con la finalita' rieducativa della pena.
Sotto un ulteriore profilo, viene in rilievo anche l'art. 25,
secondo comma, della Costituzione.
La liberazione anticipata incide direttamente sulla quantita' di
pena concretamente eseguibile; tuttavia, con riferimento al lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo, il legislatore non ha previsto alcun
criterio legale di trasformazione della detrazione espressa in giorni
in una corrispondente riduzione delle ore di lavoro ancora da
eseguire.
Ne consegue che la determinazione della pena residua viene
rimessa a un'attivita' integrativa del giudice priva di un parametro
normativo sufficientemente determinato, con possibile compromissione
dell'esigenza che gli elementi essenziali del trattamento
sanzionatorio e della sua concreta esecuzione trovino fondamento in
una previsione legislativa adeguatamente precisa.
Il dubbio di legittimita' costituzionale appare pertanto non
manifestamente infondato nella parte in cui la disciplina risultante
dal combinato disposto degli articoli 54 ordinanza penit., 47, comma
12-bis, ordinanza penit. e 67, comma 5, legge n. 689 del 1981 estende
la liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo
senza prevedere un criterio normativo di determinazione della
detrazione di pena compatibile con la struttura oraria e non
continuativa di tale pena sostitutiva, con conseguente possibile
contrasto con gli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli
articoli 3 e 27, terzo comma, e 25, comma 2, della Costituzione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l'applicazione della
liberazione anticipata anche al condannato ammesso alla pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' ai sensi del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, senza prevedere un autonomo
criterio legale di commisurazione della detrazione di pena
compatibile con la struttura oraria e non continuativa del lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo.
Dispone la sospensione del presente procedimento e ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
nonche' la notificazione della presente ordinanza alle parti e al
Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Salerno, 10 agosto 2026
Il magistrato di sorveglianza: Ventra