Reg. ord. n. 144 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38

Ordinanza del Giudice di pace di Sondrio  del 16/07/2026

Tra: A. P.  C/ Prefettura di Sondrio



Oggetto:

Circolazione stradale – Codice della strada – Sanzione accessoria della sospensione della patente – Circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente – Denunciata previsione che «si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo», in luogo che «si possono applicare» – Automaticità della revoca che impedisce di valutare la gravità specifica della violazione e le ripercussioni della stessa sulla vita del trasgressore e non consente di modulare in maniera congrua e attinente alla singola fattispecie – Norma che collega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, nonostante una possibile eterogeneità di ragioni sottese alla condotta integrante l’illecito amministrativo – Lesione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della sanzione amministrativa.

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 218, comma 6. 

- Costituzione, art. 3.

 

Circolazione stradale – Codice della strada – Revoca della patente di guida – Previsione che l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca – Denunciata disposizione che impedisce di valutare caso per caso la sussistenza di condizioni così gravi da non consentire l’emissione di una nuova patente di guida, pur in presenza dei requisiti psicofisici ed attitudinali per il relativo rilascio come prescritti dagli artt. 119-121 cod. strada – Ritenuta introduzione di un’ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall’elemento soggettivo che deve connotare le sanzioni amministrative – Lesione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della sanzione amministrativa.

 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 219, comma 3-bis. 

- Costituzione, art. 3.

Norme impugnate:



Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 



Testo dell'ordinanza

                        N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2026

Ordinanza del 16 luglio 2026 del  Giudice  di  pace  di  Sondrio  nel
procedimento civile promosso da A. P. contro Prefettura di Sondrio . 
 
Circolazione stradale - Codice della  strada  -  Sanzione  accessoria
  della sospensione della patente - Circolazione abusiva  durante  il
  periodo di sospensione della validita' della patente  -  Denunciata
  previsione che «si applicano le sanzioni  accessorie  della  revoca
  della patente e del fermo amministrativo del veicolo», in luogo che
  «si possono applicare». 
Circolazione stradale - Codice della strada - Revoca della patente di
  guida - Previsione che l'interessato non puo' conseguire una  nuova
  patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento
  in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di revoca. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), artt. 218, comma 6, e 219, comma 3-bis. 


(GU n. 38 del 23-09-2026)

 
                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO 
                        Sezione unica civile 
 
    Il Giudice di pace dott.ssa Laura  Moroni,  letti  gli  atti  del
procedimento  n.  603/2024  R.G.,  promosso  dal   sig.   P...   A...
rappresentato e  difeso  dall'avv.  Sara  Maria  Muzio  del  Foro  di
Sondrio,  elettivamente  domiciliato  presso  l'indirizzo   pec   del
difensore sara.muzio@sondrio.pecavvocati.it 
    Contro la Prefettura della Provincia di Sondrio, in  persona  del
Prefetto pro-tempore, domiciliato per la  carica  presso  il  Palazzo
della Prefettura sito in Sondrio, via Vittorio Veneto 27  avente  per
oggetto l'impugnazione del verbale dei Carabinieri di ... n. ...  del
...: con cui e' stata contestata al sig. Porro Andrea  la  violazione
dell'art. 208/6° comma CdS. perche'  alle  ore  ...  alla  guida  del
veicolo tg. ... «circolava abusivamente con il veicolo sopra indicato
nonostante fosse sottoposto alla sanzione  amministrativa  accessoria
della  sospensione  provvisoria  della  patente  di  guida  a   tempo
determinato»  e  conseguentemente  e'   stato   disposto   il   fermo
amministrativo del veicolo di mesi tre e la revoca della  patente  di
guida; e contro l'ordinanza del Prefetto di Sondrio n.  ...  del  ...
con cui e' stata disposta la revoca del documento di guida  intestato
al sig. P... ai sensi dell'art. 218, comma 6, CdS. 
 
1. Il fatto 
    1) Con ricorso 18 luglio 2024  il  sig.  P...  A...  ha  proposto
impugnazione avverso: a) il verbale dei Carabinieri di Bormio n.  ...
del ..., con cui gli e'  stata  contestata  la  violazione  dell'art.
208/6° comma CdS perche' alle ore ... alla guida del veicolo tg.  ...
«circolava abusivamente con  il  veicolo  sopra  indicato  nonostante
fosse  sottoposto  alla  sanzione  amministrativa  accessoria   della
sospensione provvisoria della patente di guida a  tempo  determinato»
e, conseguentemente, e' stato disposto il  fermo  amministrativo  del
veicolo  di  mesi  tre  e  la  revoca  della  patente  di  guida;  b)
l'ordinanza del Prefetto di Sondrio n. ... del ... con cui  e'  stata
disposta la revoca del documento di guida intestato al sig.  P...  ai
sensi dell'art. 218/6° comma CdS. 
    2) Egli deduceva che: 
        in data  ...  gli  era  ritirata  la  patente  di  guida  per
violazione dell'art. 186 CdS ed il Prefetto gli  aveva  comminato  la
sanzione della sospensione del titolo per mesi tre; 
        nei giorni a seguire egli, svolgente l'attivita'  di  autista
soccorritore su turni a ..., era  riuscito  a  recarsi  al  lavoro  o
utilizzando  l'autobus   (unico   mezzo   pubblico   disponibile)   o
avvalendosi di colleghi; 
    3) il giorno ... egli si doveva recare al lavoro per espletare il
turno diurno 7-19 presso la sede di ... e non aveva  la  possibilita'
di utilizzare un mezzo pubblico, ne' di usufruire di un  passaggio  e
non aveva potuto effettuare il cambio turno  stante  il  diniego  del
datore di lavoro; 
        che pertanto  in  data  ...  il  sig.  P...,  per  consentire
l'espletamento del pubblico servizio di soccorso  mediante  ambulanza
ed evitare una sanzione da parte del datore di lavoro, si era  recato
comunque al lavoro utilizzando il veicolo ed  era  stato  fermato  in
localita' ... alle ore ... poco  dopo  avere  smontato  il  turno  di
lavoro lungo il tragitto verso casa; 
        che appaiono configurabili i presupposti  dell'art.  4  della
legge n. 689/1981 per escludere la responsabilita'  della  violazione
amministrativa per adempimento di un dovere o stato di necessita'. 
    Gia' in quella sede veniva  chiesto  al  Giudice  che  sollevasse
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218/6°  comma  CdS
nella parte in cui prevede che «si applicano le  sanzioni  accessorie
della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo» in
luogo che «si possono applicare»  e  dell'art.  219/3-bis  CdS  nella
parte in cui dispone che «l'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni  dal  momento
in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2». 
    Con memoria  30  novembre  2024  si  costituiva  in  giudizio  la
Prefettura di Sondrio evidenziando che la  revoca  della  patente  di
guida, quale sanzione  accessoria  per  violazione  dell'art.  218/6°
comma CdS, e' obbligatorio e discende direttamente dalla legge ed  in
merito ad essa il Prefetto non ha alcun potere discrezionale. 
    Nel merito, contestava la sussistenza dei requisiti  dello  stato
di necessita' o dell'adempimento di un dovere. 
 
2. Presentazione e rilevanza della questione. 
    1 - Il Giudice osserva  che  i  motivi  di  ricorso  non  possono
esaminati  nel  merito,   sussistendo   una   questione   procedurale
preliminare che ha carattere decisivo. 
    Si intende fare riferimento all'applicazione della norma  di  cui
dell'art. 218/6° comma CdS nella parte in cui prevede che, a chiunque
circola  abusivamente  durante  il  periodo  di   sospensione   della
validita' della patente, «si applicano le sanzioni  accessorie  della
revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo». 
    Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale che si va a proporre, si osserva che la norma  di  cui
si discute e' esattamente quella applicata nel giudizio odierno,  che
ha ad oggetto,  per  l'appunto,  l'opposizione  avverso  la  sanzione
accessoria  della  revoca  della  patente  di  guida  e   del   fermo
amministrativo del veicolo comminate al sig. P... A.... 
    E', invero, incontestato  che  la  validita'  della  patente  del
ricorrente fosse sospesa nel momento in cui  egli  ha  utilizzato  il
veicolo il ... e, cosi', violato l'art. 218/6° comma CdS. 
    Ed  e',  altrettanto,  incontestato,   come   evidenziato   dalla
Prefettura, che allo stato attuale della normativa, la  revoca  della
patente (cosi' come il fermo del veicolo) costituisca un  automatismo
a fronte della violazione dell'art. 218/6° comma CdS. 
    Il  rimettente  sottolinea  come   sia,   dunque,   evidente   il
collegamento giuridico tra  la  norma  sospettata  di  illegittimita'
costituzionale e l'atto impugnato (ordinanza  prefettizia  di  revoca
della patente), e che il giudizio pendente non possa  essere  risolto
senza applicare la norma oggetto di dubbio di costituzionalita'. 
    Peraltro,   non   risulta   possibile   alcuna    interpretazione
adeguatrice della norma a cio' ostando il  suo  dato  letterale,  che
rende evidente il carattere perentorio del meccanismo in  esame,  non
suscettibile di eccezioni (sulla vincolativita'  del  dato  letterale
vedi sentenze Corte costituzionale n. 246/2002, n. 174/2022 e n. 151/
2020). 
    2. Nel merito, l'automaticita'  della  revoca  della  patente  di
guida  nell'ipotesi  di  specie  viola  i  principi  di  eguaglianza,
ragionevolezza e proporzionalita' espressi dall'art. 3 Cost.,  atteso
che impedisce di valutare la gravita' specifica della violazione e le
ripercussioni della stessa sulla vita del trasgressore,  cosi'  senza
consentire di modulare in maniera congrua e  attinente  alla  singola
fattispecie, eventualmente applicando, in luogo della  revoca,  anche
la mera sospensione della patente. 
    Infatti, la norma censurata vi  ricollega,  in  modo  uniforme  e
automatico, non graduabile secondo la gravita' del fatto, il medesimo
effetto, ossia la sanzione accessoria  della  revoca  del  titolo  di
guida, pur in presenza di una  possibile  eterogeneita'  di  ragioni,
sottese alla condotta integrante l'illecito amministrativo, senza che
cio' possa  essere  valutato  dall'organo  preposto  all'applicazione
della sanzione accessoria medesima. 
    Siffatto contrasto tra la  revoca  automatica  della  patente  di
guida   ed   il   principio   di   uguaglianza,   ragionevolezza    e
proporzionalita' della sanzione espressi dall'art. 3 Cost. e'  stato,
peraltro,  gia'  evidenziato  da  codesta  Corte  costituzionale  nei
giudizi di legittimita' aventi ad oggetto ulteriori disposizioni  del
Codice della Strada che prevedevano l'automaticita' di tale revoca. 
    In particolare, con la sentenza n. 52 depositata il 28 marzo 2024
la Corte costituzionale  ha  dichiarato  la  parziale  illegittimita'
dell'art. 214/8° comma CdS nella parte in cui stabiliva che, in  caso
di circolazione abusiva di un veicolo  in  fermo  amministrativo,  si
applicasse automaticamente la sanzione della  revoca  della  patente,
introducendo la relativa facolta'; nonche' con la sentenza 9 dicembre
2022, n. 246, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
213/8° comma CdS nella parte in cui stabiliva l'obbligo, in luogo che
la mera possibilita', di revoca della patente in caso di circolazione
in violazione dell'obbligo custodiale. 
    Nelle  ipotesi  esaminate,  la   Consulta   ha   confermato   che
l'automaticita' della sanzione della revoca della  patente  contrasta
con i principi di  eguaglianza,  ragionevolezza  e  proporzionalita',
impedendo di valutare la gravita' specifica  della  violazione  e  le
ripercussioni sulla vita del trasgressore:  «la  norma  censurata  vi
ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile  secondo  la
gravita' del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria
della revoca del titolo di guida, pur in presenza  di  una  possibile
eterogeneita' di ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito
amministrativo, senza che  cio'  possa  essere  valutato  dall'organo
preposto all'applicazione  della  sanzione  accessoria  medesima.  Il
denunciato automatismo preclude al Prefetto, e al Giudice in sede  di
impugnazione, di valutare la necessita' della revoca  della  patente,
sia in riferimento alle circostanze del caso concreto,  impedendo  di
considerare la  gravita'  della  violazione  sia  con  riguardo  alle
ripercussioni che la revoca della patente ha  su  aspetti  essenziali
della vita, nella sua quotidianita', e del lavoro». 
    Pienamente in  linea  con  questi  principi  erano,  altresi'  le
sentenze della Consulta n. 99 e n. 24 del 2020,  di  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 120/2° comma CdS nella  parte
in cui disponeva che  il  Prefetto  «provvede»  -  invece  che  «puo'
provvedere» - alla revoca della patente di  guida  nei  confronti  di
coloro che sono sottoposti a misura  di  sicurezza  personale;  e  la
sentenza  n.  88  del  2019,  che  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 222/2° comma decreto legislativo n. 385/1992
(quarto periodo) nella parte in cui  non  prevede  che,  in  caso  di
condanna, per i reati di cui agli artt. 589-bis e  590-bis  c.p.,  il
giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della  patente  di
guida, la sospensione. 
    Invero, anche se il compito di fissare la misura  della  sanzione
e' attribuito alla discrezionalita'  del  legislatore,  e'  parimenti
incontestato che tale discrezionalita' non possa essere assoluta,  ma
debba misurarsi con il  principio  di  proporzionalita'  della  pena.
Inoltre, trattare allo stesso modo situazioni differenti  non  appare
una scelta conforme al principio di eguaglianza. 
    Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e qui
rapidamente  tratteggiati,  il  Giudice  ritiene  pertanto  di  dover
sollevare questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  218/6°
comma CdS (legge n. 285/1992) nella parte  in  cui  prevede  che  «si
applicano le sanzioni accessorie della revoca  della  patente  e  del
fermo amministrativo del veicolo» in luogo che «si possono applicare»
per contrasto con l'art. 3 Cost. 
    3)  Del  pari,  per  analoghe  ragioni,  viene   conseguentemente
sollevata  questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.
219/3-bis CdS nella parte in cui dispone che «l'interessato non  puo'
conseguire una nuova patente se non dopo che siano  trascorsi  almeno
due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo  il  provvedimento
di cui al comma 2». 
    Trattasi,  parimenti  a  quanto  osservato  in   precedenza,   di
disposizione che viola i principi di  eguaglianza,  ragionevolezza  e
proporzionalita' di cui all'art. 3 Cost., impedendo di valutare  caso
per caso la sussistenza di condizioni cosi' gravi da  non  consentire
l'emissione di una nuova  patente  di  guida,  pur  in  presenza  dei
requisiti psicofisici ed attitudinali per il relativo  rilascio  come
prescritti dagli articoli 119 -  121  CdS;  cosicche'  da  introdurre
un'ipotesi di responsabilita' «oggettiva» (per il solo fatto di avere
avuto la revoca non puo' nuovamente conseguire  la  patente  per  due
anni), che prescinde  dall'elemento  soggettivo  che  deve  connotare
tutte le sanzioni amministrative  ai  sensi  dell'art.  3,  legge  n.
689/1981. 
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. 
    La cancelleria  di  questo  Giudice  curera'  la  notifica  della
presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del  Consiglio
dei ministri, e la sua comunicazione anche ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento.  

 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, il Giudice  di  pace
di Sondrio dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento  all'art.  3  Cost.,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 218/6° comma CdS e  dell'art.  219/3°  comma
CdS, nei termini di cui in motivazione. 
    Dispone la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  venga  notificata  alle
parti  in  causa  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al  Presidente
della Camera dei deputati. 
      Sondrio, 16 luglio 2026 
 
                     Il Giudice di pace: Moroni