Reg. ord. n. 144 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38
Ordinanza del Giudice di pace di Sondrio del 16/07/2026
Tra: A. P. C/ Prefettura di Sondrio
Oggetto:
Circolazione stradale – Codice della strada – Sanzione accessoria della sospensione della patente – Circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente – Denunciata previsione che «si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo», in luogo che «si possono applicare» – Automaticità della revoca che impedisce di valutare la gravità specifica della violazione e le ripercussioni della stessa sulla vita del trasgressore e non consente di modulare in maniera congrua e attinente alla singola fattispecie – Norma che collega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, nonostante una possibile eterogeneità di ragioni sottese alla condotta integrante l’illecito amministrativo – Lesione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della sanzione amministrativa.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 218, comma 6.
- Costituzione, art. 3.
Circolazione stradale – Codice della strada – Revoca della patente di guida – Previsione che l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca – Denunciata disposizione che impedisce di valutare caso per caso la sussistenza di condizioni così gravi da non consentire l’emissione di una nuova patente di guida, pur in presenza dei requisiti psicofisici ed attitudinali per il relativo rilascio come prescritti dagli artt. 119-121 cod. strada – Ritenuta introduzione di un’ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall’elemento soggettivo che deve connotare le sanzioni amministrative – Lesione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della sanzione amministrativa.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 219, comma 3-bis.
- Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) del Num. Art. 219 Co. 3
Parametri costituzionali:
Testo dell'ordinanza
N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2026
Ordinanza del 16 luglio 2026 del Giudice di pace di Sondrio nel
procedimento civile promosso da A. P. contro Prefettura di Sondrio .
Circolazione stradale - Codice della strada - Sanzione accessoria
della sospensione della patente - Circolazione abusiva durante il
periodo di sospensione della validita' della patente - Denunciata
previsione che «si applicano le sanzioni accessorie della revoca
della patente e del fermo amministrativo del veicolo», in luogo che
«si possono applicare».
Circolazione stradale - Codice della strada - Revoca della patente di
guida - Previsione che l'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento
in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), artt. 218, comma 6, e 219, comma 3-bis.
(GU n. 38 del 23-09-2026)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO
Sezione unica civile
Il Giudice di pace dott.ssa Laura Moroni, letti gli atti del
procedimento n. 603/2024 R.G., promosso dal sig. P... A...
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Maria Muzio del Foro di
Sondrio, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del
difensore sara.muzio@sondrio.pecavvocati.it
Contro la Prefettura della Provincia di Sondrio, in persona del
Prefetto pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo
della Prefettura sito in Sondrio, via Vittorio Veneto 27 avente per
oggetto l'impugnazione del verbale dei Carabinieri di ... n. ... del
...: con cui e' stata contestata al sig. Porro Andrea la violazione
dell'art. 208/6° comma CdS. perche' alle ore ... alla guida del
veicolo tg. ... «circolava abusivamente con il veicolo sopra indicato
nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione provvisoria della patente di guida a tempo
determinato» e conseguentemente e' stato disposto il fermo
amministrativo del veicolo di mesi tre e la revoca della patente di
guida; e contro l'ordinanza del Prefetto di Sondrio n. ... del ...
con cui e' stata disposta la revoca del documento di guida intestato
al sig. P... ai sensi dell'art. 218, comma 6, CdS.
1. Il fatto
1) Con ricorso 18 luglio 2024 il sig. P... A... ha proposto
impugnazione avverso: a) il verbale dei Carabinieri di Bormio n. ...
del ..., con cui gli e' stata contestata la violazione dell'art.
208/6° comma CdS perche' alle ore ... alla guida del veicolo tg. ...
«circolava abusivamente con il veicolo sopra indicato nonostante
fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione provvisoria della patente di guida a tempo determinato»
e, conseguentemente, e' stato disposto il fermo amministrativo del
veicolo di mesi tre e la revoca della patente di guida; b)
l'ordinanza del Prefetto di Sondrio n. ... del ... con cui e' stata
disposta la revoca del documento di guida intestato al sig. P... ai
sensi dell'art. 218/6° comma CdS.
2) Egli deduceva che:
in data ... gli era ritirata la patente di guida per
violazione dell'art. 186 CdS ed il Prefetto gli aveva comminato la
sanzione della sospensione del titolo per mesi tre;
nei giorni a seguire egli, svolgente l'attivita' di autista
soccorritore su turni a ..., era riuscito a recarsi al lavoro o
utilizzando l'autobus (unico mezzo pubblico disponibile) o
avvalendosi di colleghi;
3) il giorno ... egli si doveva recare al lavoro per espletare il
turno diurno 7-19 presso la sede di ... e non aveva la possibilita'
di utilizzare un mezzo pubblico, ne' di usufruire di un passaggio e
non aveva potuto effettuare il cambio turno stante il diniego del
datore di lavoro;
che pertanto in data ... il sig. P..., per consentire
l'espletamento del pubblico servizio di soccorso mediante ambulanza
ed evitare una sanzione da parte del datore di lavoro, si era recato
comunque al lavoro utilizzando il veicolo ed era stato fermato in
localita' ... alle ore ... poco dopo avere smontato il turno di
lavoro lungo il tragitto verso casa;
che appaiono configurabili i presupposti dell'art. 4 della
legge n. 689/1981 per escludere la responsabilita' della violazione
amministrativa per adempimento di un dovere o stato di necessita'.
Gia' in quella sede veniva chiesto al Giudice che sollevasse
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218/6° comma CdS
nella parte in cui prevede che «si applicano le sanzioni accessorie
della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo» in
luogo che «si possono applicare» e dell'art. 219/3-bis CdS nella
parte in cui dispone che «l'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento
in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2».
Con memoria 30 novembre 2024 si costituiva in giudizio la
Prefettura di Sondrio evidenziando che la revoca della patente di
guida, quale sanzione accessoria per violazione dell'art. 218/6°
comma CdS, e' obbligatorio e discende direttamente dalla legge ed in
merito ad essa il Prefetto non ha alcun potere discrezionale.
Nel merito, contestava la sussistenza dei requisiti dello stato
di necessita' o dell'adempimento di un dovere.
2. Presentazione e rilevanza della questione.
1 - Il Giudice osserva che i motivi di ricorso non possono
esaminati nel merito, sussistendo una questione procedurale
preliminare che ha carattere decisivo.
Si intende fare riferimento all'applicazione della norma di cui
dell'art. 218/6° comma CdS nella parte in cui prevede che, a chiunque
circola abusivamente durante il periodo di sospensione della
validita' della patente, «si applicano le sanzioni accessorie della
revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo».
Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale che si va a proporre, si osserva che la norma di cui
si discute e' esattamente quella applicata nel giudizio odierno, che
ha ad oggetto, per l'appunto, l'opposizione avverso la sanzione
accessoria della revoca della patente di guida e del fermo
amministrativo del veicolo comminate al sig. P... A....
E', invero, incontestato che la validita' della patente del
ricorrente fosse sospesa nel momento in cui egli ha utilizzato il
veicolo il ... e, cosi', violato l'art. 218/6° comma CdS.
Ed e', altrettanto, incontestato, come evidenziato dalla
Prefettura, che allo stato attuale della normativa, la revoca della
patente (cosi' come il fermo del veicolo) costituisca un automatismo
a fronte della violazione dell'art. 218/6° comma CdS.
Il rimettente sottolinea come sia, dunque, evidente il
collegamento giuridico tra la norma sospettata di illegittimita'
costituzionale e l'atto impugnato (ordinanza prefettizia di revoca
della patente), e che il giudizio pendente non possa essere risolto
senza applicare la norma oggetto di dubbio di costituzionalita'.
Peraltro, non risulta possibile alcuna interpretazione
adeguatrice della norma a cio' ostando il suo dato letterale, che
rende evidente il carattere perentorio del meccanismo in esame, non
suscettibile di eccezioni (sulla vincolativita' del dato letterale
vedi sentenze Corte costituzionale n. 246/2002, n. 174/2022 e n. 151/
2020).
2. Nel merito, l'automaticita' della revoca della patente di
guida nell'ipotesi di specie viola i principi di eguaglianza,
ragionevolezza e proporzionalita' espressi dall'art. 3 Cost., atteso
che impedisce di valutare la gravita' specifica della violazione e le
ripercussioni della stessa sulla vita del trasgressore, cosi' senza
consentire di modulare in maniera congrua e attinente alla singola
fattispecie, eventualmente applicando, in luogo della revoca, anche
la mera sospensione della patente.
Infatti, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e
automatico, non graduabile secondo la gravita' del fatto, il medesimo
effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di
guida, pur in presenza di una possibile eterogeneita' di ragioni,
sottese alla condotta integrante l'illecito amministrativo, senza che
cio' possa essere valutato dall'organo preposto all'applicazione
della sanzione accessoria medesima.
Siffatto contrasto tra la revoca automatica della patente di
guida ed il principio di uguaglianza, ragionevolezza e
proporzionalita' della sanzione espressi dall'art. 3 Cost. e' stato,
peraltro, gia' evidenziato da codesta Corte costituzionale nei
giudizi di legittimita' aventi ad oggetto ulteriori disposizioni del
Codice della Strada che prevedevano l'automaticita' di tale revoca.
In particolare, con la sentenza n. 52 depositata il 28 marzo 2024
la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita'
dell'art. 214/8° comma CdS nella parte in cui stabiliva che, in caso
di circolazione abusiva di un veicolo in fermo amministrativo, si
applicasse automaticamente la sanzione della revoca della patente,
introducendo la relativa facolta'; nonche' con la sentenza 9 dicembre
2022, n. 246, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
213/8° comma CdS nella parte in cui stabiliva l'obbligo, in luogo che
la mera possibilita', di revoca della patente in caso di circolazione
in violazione dell'obbligo custodiale.
Nelle ipotesi esaminate, la Consulta ha confermato che
l'automaticita' della sanzione della revoca della patente contrasta
con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita',
impedendo di valutare la gravita' specifica della violazione e le
ripercussioni sulla vita del trasgressore: «la norma censurata vi
ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la
gravita' del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria
della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile
eterogeneita' di ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito
amministrativo, senza che cio' possa essere valutato dall'organo
preposto all'applicazione della sanzione accessoria medesima. Il
denunciato automatismo preclude al Prefetto, e al Giudice in sede di
impugnazione, di valutare la necessita' della revoca della patente,
sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di
considerare la gravita' della violazione sia con riguardo alle
ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali
della vita, nella sua quotidianita', e del lavoro».
Pienamente in linea con questi principi erano, altresi' le
sentenze della Consulta n. 99 e n. 24 del 2020, di declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 120/2° comma CdS nella parte
in cui disponeva che il Prefetto «provvede» - invece che «puo'
provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti di
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale; e la
sentenza n. 88 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 222/2° comma decreto legislativo n. 385/1992
(quarto periodo) nella parte in cui non prevede che, in caso di
condanna, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il
giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di
guida, la sospensione.
Invero, anche se il compito di fissare la misura della sanzione
e' attribuito alla discrezionalita' del legislatore, e' parimenti
incontestato che tale discrezionalita' non possa essere assoluta, ma
debba misurarsi con il principio di proporzionalita' della pena.
Inoltre, trattare allo stesso modo situazioni differenti non appare
una scelta conforme al principio di eguaglianza.
Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e qui
rapidamente tratteggiati, il Giudice ritiene pertanto di dover
sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218/6°
comma CdS (legge n. 285/1992) nella parte in cui prevede che «si
applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del
fermo amministrativo del veicolo» in luogo che «si possono applicare»
per contrasto con l'art. 3 Cost.
3) Del pari, per analoghe ragioni, viene conseguentemente
sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art.
219/3-bis CdS nella parte in cui dispone che «l'interessato non puo'
conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno
due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento
di cui al comma 2».
Trattasi, parimenti a quanto osservato in precedenza, di
disposizione che viola i principi di eguaglianza, ragionevolezza e
proporzionalita' di cui all'art. 3 Cost., impedendo di valutare caso
per caso la sussistenza di condizioni cosi' gravi da non consentire
l'emissione di una nuova patente di guida, pur in presenza dei
requisiti psicofisici ed attitudinali per il relativo rilascio come
prescritti dagli articoli 119 - 121 CdS; cosicche' da introdurre
un'ipotesi di responsabilita' «oggettiva» (per il solo fatto di avere
avuto la revoca non puo' nuovamente conseguire la patente per due
anni), che prescinde dall'elemento soggettivo che deve connotare
tutte le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 3, legge n.
689/1981.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
La cancelleria di questo Giudice curera' la notifica della
presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio
dei ministri, e la sua comunicazione anche ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, il Giudice di pace
di Sondrio dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 218/6° comma CdS e dell'art. 219/3° comma
CdS, nei termini di cui in motivazione.
Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
Dispone che, a cura della cancelleria, venga notificata alle
parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente
della Camera dei deputati.
Sondrio, 16 luglio 2026
Il Giudice di pace: Moroni