Reg. ord. n. 143 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38

Ordinanza del Tribunale di Lodi  del 19/06/2026

Tra: E. Q.



Oggetto:

Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 131  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 



Testo dell'ordinanza

                        N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2026

Ordinanza del 19 giugno 2026 del Tribunale di Lodi  nel  procedimento
penale a carico di E. Q.. 
 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di
  particolare tenuita' quando si procede per il delitto di  oltraggio
  a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il  fatto  e'
  commesso nei  confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica
  sicurezza o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria
  nell'esercizio delle proprie funzioni. 
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 2). 


(GU n. 38 del 23-09-2026)

 
                          TRIBUNALE DI LODI 
                           Sezione penale 
 
    Ordinanza questione di legittimita' costituzionale art. 23, comma
II, legge n. 87/1953. 
    Il Giudice, dott. Matteo Aranci, nel procedimento penale iscritto
al n. RG Dib. 616/2025, nei confronti di Q E ,  nato  in  il  ,  gia'
presente, oggi non comparso, difeso di fiducia  dall'avv.  Alessandra
Bigliani del Foro di Milano. 
    Imputato del reato p. e p. dall'art  341-bis  del  codice  penale
perche' nel corso  dell'intervento  operato  dai  pubblici  ufficiali
Maresciallo Ordinario E L e Appuntato Scelto Q.S. L C della  Stazione
Carabinieri di in luogo pubblico  in  particolare  in  ,  piazza  nei
pressi del Bar alla presenza di piu' avventori offendeva l'onere e il
prestigio dei militari proferendo le seguenti frasi «eccoli qui  sono
arrivati i salvatori della patria, ma per favore»,  «i  salvatori  di
sto cazzo», «i salvatori della patria di sto cazzo». 
    In il . 
    Con la recidiva ex art. 99 del codice penale. 
    1. Con decreto del 23 gennaio 2025, il Pubblico Ministero in sede
ha  citato  in  giudizio,  avanti  al   Tribunale   in   composizione
monocratica,  Q  E  affinche'  rispondesse  del  reato  a  lui  sopra
ascritto. 
    All'udienza predibattimentale del 6 marzo 2026, rilevato che  non
era stata eseguita alcuna notifica del predetto decreto alle  persone
offese, il Giudice ha disposto la rinnovazione di  tali  notifiche  e
rinviato all'udienza del 22 maggio 2026. 
    A tale udienza, il Tribunale ha verificato che le notifiche erano
state eseguite e che  nessuno  delle  persone  offese  era  presente;
quindi, l'imputato ha rilasciato spontanee  dichiarazioni  (1)  e  ha
documentato  di  aver  proposto  un  risarcimento   del   danno   per
complessivi 1.000,00 euro; secondo la nota  pervenuta  dalla  Legione
Carabinieri  Lombardia,  Comando   Provinciale   di   Lodi,   sarebbe
necessario un ristoro di 1.875,00  euro  per  ritenersi  la  proposta
satisfattiva (cfr. Direttiva ex art. 15, R.D. 1933/1611 citata  nella
nota). 
    La difesa ha quindi sollevato questione di legittimita' dell'art.
131-bis del codice penale,  riportandosi  ad  apposita  memoria  gia'
depositata in formato telematico nei giorni precedenti. 
    Il Giudice ha disposto un rinvio alla successiva udienza  del  19
giugno  2026,  invitando   il   Pubblico   Ministero,   nelle   more,
all'eventuale deposito di memoria in proposito. 
    2. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire una  memoria  con  la
quale  si  e'  opposto   alla   formulazione   della   questione   di
legittimita', in quanto difetterebbe, in primo  luogo,  il  requisito
della  rilevanza,  non  potendosi  ritenere  il  fatto  connotato  da
particolare tenuita' in concreto. Inoltre, il Pubblico  Ministero  ha
evidenziato, a proprio  giudizio,  la  manifesta  infondatezza  della
questione, in quanto la nominale  esclusione  dell'art.  341-bis  del
codice penale dall'ambito applicativo dell'art.  131-bis  del  codice
penale  risponderebbe  a  una  incensurabile   scelta   di   politica
criminale. Si e' ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza n.
172/2025 della Corte costituzionale, siccome riferita  a  fattispecie
eterogenee. 
    3. All'udienza del 19 giugno 2026 e' stata data lettura di questa
ordinanza. 
    4. Il Tribunale, al pari di altri giudici di merito  (Corte  App.
Reggio Calabria, ord. 31 marzo 2026, in G.U. 27  maggio  2026;  Corte
App. Firenze, ord. 12 marzo 2026,  in  G.U.  22  aprile  2026;  Trib.
Brescia, ord. 23 febbraio 2026, in G.U. 25 marzo 2026; Trib.  Ancona,
ord. 22 gennaio 2026,  in  G.U.  18  marzo  2026),  ritiene  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2), del codice penale, nella parte  in
cui, specie all'esito della sentenza della  Corte  costituzionale  n.
172/2025, non consente di ritenere di particolare  tenuita'  l'offesa
quando si procede per il reato di cui  all'art.  341-bis  del  codice
penale, se commesso  nei  confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di
pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia  giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni. 
    Per le questioni di legittimita' formulate dai Tribunali e  dalle
Corti d'Appello suindicate, risulta  fissata  udienza,  dinanzi  alla
Corte costituzionale, per il giorno 5 ottobre 2026. 
    Il Tribunale ritiene di dover in ogni caso formulare la questione
di legittimita' nei termini infra precisati. 
    5. Quanto al primo dei due requisiti di cui all'art. 23, comma 2,
legge n. 87/1953, ossia la rilevanza  ai  fini  della  decisione,  si
osserva quanto segue. 
    5.1. In via preliminare,  si  deve  richiamare  che,  secondo  un
orientamento ormai  consolidato  (Cass.,  n.  19254/2026;  9618/2025;
30528/2025),   il   giudice   dell'udienza   predibattimentale   puo'
pronunciare sentenza di non luogo a procedere  ex  art.  554-ter  del
codice di  procedura  penale  per  particolare  tenuita'  del  fatto,
laddove ne ricorrano le condizioni,  a  prescindere  dall'opposizione
dell'imputato. 
    Tale  opzione  risponde,  come  precisato   anche   dalla   Corte
costituzionale (sentenza n.  58/2026),  all'esigenza  deflattiva  dei
tempi  e  dei  costi  processuali,  suscettibili  di   essere   elisi
dall'immediato intervento  del  giudice  predibattimentale:  funzione
rispetto alla quale e' stata ritenuta strumentale la decisione  della
(possibile) assoluzione ex art. 131-bis del codice penale  (cfr.,  in
tema, Cass. n. 19254/2026, pp. 5-6). 
    5.2. Cio'  premesso  quanto  alla  possibile  pronuncia  ex  art.
131-bis del codice penale gia' in questa  sede,  con  riferimento  al
fatto per cui si procede, risulta quanto segue. 
    Dalla comunicazione della notizia  di  reato  n.  23/63/2024  dei
Carabinieri di e relativi allegati, consta  che  il  ,  attorno  alle
circa, la pattuglia composta dal Maresciallo  E  L  e  dall'Appuntato
Scelto q.s. L C ha individuato una vettura, marca Audi,  modello  A8,
targata , di proprieta' di P L  N  ,  posteggiata  in  un  parcheggio
riservato  a  persone  invalide,   priva   dell'apposito   cartellino
identificativo. 
    A quel punto, Q E , seduto  al  tavolino  di  un  bar  vicino  al
parcheggio, si e' alzato e si e' avvicinato  alla  macchina,  ove  e'
stato fermato dai Carabinieri, che gli hanno chiesto  di  esibire  la
patente e la carta di circolazione del mezzo. 
    Q  E  avrebbe  quindi  alzato  la  voce  verso  i  due  operanti,
rivolgendo loro le espressioni «cosa volete da me», «perche' vi  devo
dare i miei documenti che sapete chi sono e gia' in passato mi  avete
controllato», «e' gia' la seconda volta  che  mi  controllate».  Dopo
l'ulteriore  invito  dei  Carabinieri  a  provvedere,  Q  ha   aperto
l'automobile e consegnato quanto richiesto. 
    Verificato quindi che Q non aveva alcun titolo  per  parcheggiare
nell'area riservata ai disabili, l'imputato si e' rivolto  nuovamente
ai Carabinieri, apostrofandoli «tu  non  mi  fai  nessuna  multa  hai
capito», «sposto la mia auto e  basta»;  mentre  gli  operanti  hanno
iniziato a redigere il verbale per  la  sanzione  amministrativa,  ha
indirizzato agli agenti le espressioni «eccoli qui  sono  arrivati  i
salvatori della patria, ma per favore», «i salvatori di  sto  cazzo»,
«i salvatori della patria di sto cazzo». 
    Secondo quanto riferito dagli operanti, erano  presenti  «diversi
avventori» del bar - ove era seduto anche Q - che avrebbero assistito
alla scena. 
    Nella fattispecie, dunque, emergono  numerosi  indici  dai  quali
possono ritenersi - pur fermi i limiti di scrutinio propri della fase
processuale - integrati gli estremi del fatto tipico di cui  all'art.
341-bis del codice penale (sicche',  il  vaglio  proprio  della  fase
potrebbe  in  tesi  risolversi  nel  senso  della  prosecuzione   del
dibattimento),   ma   altresi'   sussistono   le    condizioni    che
consentirebbero - se non operasse il  divieto  normativo  di  cui  si
dira' - l'applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art.
131-bis del codice penale. 
    Ricorrono, innanzitutto, i requisiti del luogo pubblico  e  della
presenza di piu' persone, oltre alla presenza degli offesi in loco  e
alla diretta percezione dell'offesa da parte degli  stessi.  Sussiste
altresi'  l'offesa  all'onore  e  al  prestigio  dei   due   pubblici
ufficiali,  in  ragione  dell'espressione   ingiuriosa   pronunciata.
Infine, e' evidente che l'offesa e' stata commessa nei confronti  dei
due Carabinieri mentre compivano  un  atto  loro  proprio  e  stavano
svolgendo le rispettive funzioni. 
    Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, non v'e' dubbio
quanto al dolo generico che ha ispirato l'autore del fatto. 
    5.3. Tuttavia, ferma questa valutazione in  punto  di  fatto,  il
Tribunale rinviene la sussistenza di elementi che  consentirebbero  -
in assenza del chiaro divieto normativo  allo  stato  vigente  -  una
pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis del codice penale. 
    In primo luogo, si tratta di un fatto episodico e  puntuale,  non
reiterato  nel  tempo,  consistito  nell'affermazione  di  frasi  dal
contenuto senz'altro offensivo, ma di certo contrassegnate da modesta
portata lesiva e minima volgarita'. 
    Non vi sono state minacce di alcun tipo e l'attivita'  delittuosa
si e' esaurita in pochissimo tempo; l'imputato non ha intralciato  in
alcun modo la redazione del verbale con cui e'  stato  sanzionato  in
via amministrativa per la sosta  in  area  riservata  e,  dopo  pochi
minuti, si e' risieduto al bar serenamente. 
    Si deve inoltre considerare il contesto in cui  le  stesse  frasi
sono state pronunciate, ossia  una  semplice  questione  relativa  al
posteggio  di  un'autovettura.  Non  risulta  -  compatibilmente  con
l'orario e  il  giorno  -  che  numerose  persone  fossero  presenti,
sicche', anche sotto questo profilo, e' assai sfumato il rischio  che
sia  stato  davvero  pregiudicato,  agli  occhi  dei  cittadini,   il
prestigio dell'Arma dei Carabinieri. 
    Inoltre, sotto il profilo dell'elemento psicologico, Q  ha  agito
con la convinzione che i Militari, che gia'  lo  avevano  in  passato
controllato, volessero sottoporlo a ulteriori e indebite verifiche. 
    Con  riferimento  alle  condotte   susseguenti   al   reato,   da
valorizzare   per   effetto   dell'introduzione    dell'inciso    «in
considerazione  della  condotta  susseguente  al   reato»   nell'art.
131-bis,  comma  1,  del  codice  penale  (in  tema,  cfr.  Cass.  n.
4428/2026), si deve osservare che l'imputato si e' reso disponibile a
un risarcimento del  danno  (importo  pari  a  1.000,00  euro)  e  ha
riconosciuto, gia' dall'udienza predibattimentale, la discussione con
i Carabinieri, pur negando un intento offensivo. 
    Non risulta che l'imputato abbia  mai  commesso  alcun  reato  di
analoga indole: e' infatti gravato da un unico e precedente risalente
ex art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,  non
ostativo all'eventuale assoluzione ex  art.  131-bis,  comma  1,  del
codice penale e per il quale, proprio in  ragione  dell'eterogeneita'
del reato e della sua antica  consumazione,  la  contestata  recidiva
potrebbe essere, nel merito, esclusa. 
    Tuttavia,  poiche'  le  persone  offese  del  reato  -  ossia  il
Maresciallo Ordinario L e l'Appuntato Scelto C - erano  in  servizio,
all'epoca dei fatti, presso  la  Stazione  Carabinieri  di  e,  il  ,
svolgevano regolarmente le loro funzioni, il fatto e' stato  commesso
nei confronti di  «un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni», ossia soggetti  riconducibili
pacificamente alle categorie di cui all'art.  57  c.p.p.  e  incorre,
pertanto, nel perimetro  del  divieto  tracciato  dall'art.  131-bis,
comma 3, n. 2) del codice penale. 
    5.4. Il Tribunale ritiene quindi  integrati  tanto  gli  elementi
costitutivi del reato  per  cui  si  procede,  quanto  quelli  propri
dell'esimente di cui all'art. 131-bis del  codice  penale,  salvo  il
divieto -  oggetto  di  incidente  di  costituzionalita'  -  relativo
all'illecito qui contestato. 
    6. Quanto alla non  manifesta  infondatezza,  si  osserva  quanto
segue 
    6.1. Come noto, il decreto-legge n. 53/2019, convertito con legge
77/2019, ha inter alia introdotto, nel corpo  dell'art.  131-bis  del
codice  penale,  il  comma  3,  n.  2),  poi  parzialmente  integrato
dall'art. 7, decreto-legge  n.  130/2020,  convertito  con  legge  n.
173/2020: all'esito  di  tali  modifiche  legislative,  la  causa  di
esclusione della punibilita' in esame deve ritenersi non  applicabile
«per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando  il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di  pubblica
sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia   giudiziaria
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  nonche'  per  il   delitto
previsto da/l'articolo 343». 
    Come bene ha precisato la recente pronuncia della  Suprema  Corte
di Cassazione (Cass. n. 14741/2026), l'esclusione  dell'art.  341-bis
del codice penale  dall'applicazione  dell'art.  131-bis  del  codice
penale non e' totale, ma e' limitata a una piu' specifica e ristretta
cerchia di ipotesi, ossia quelle in cui il fatto sia  stato  commesso
«quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale  o  agente
di  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni» (Cass. sent. cit.,
p. 5). 
    In sostanza, l'esclusione della punibilita' ex art.  131-bis  del
codice penale  puo'  essere  pronunciata  qualora  -  come  nel  caso
scrutinato dal Supremo Collegio - il fatto non sia stato commesso nei
confronti "di un ufficiale o agente di pubblica  sicurezza  o  di  un
ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  nell'esercizio  delle
proprie funzioni»; di contro, ove ricorrano  le  predette  condizioni
(come nella vicenda qui  in  esame),  l'assoluzione  per  particolare
tenuita' del fatto e' preclusa. 
    Con  sentenza  n.  30/2021  e  ordinanza  n.  82/2022,  la  Corte
costituzionale ha  ritenuto  infondate  (manifestamente  nel  secondo
caso) due questioni di legittimita' relative all'art. 131-bis,  comma
3, n. 2), del codice penale, con riferimento all'esclusione dell'art.
337 del codice penale dai reati ai quali era applicabile la causa  di
esclusione  della  punibilita',  ritenendo   la   scelta   normativa,
all'epoca   dello   scrutinio,   non   censurabile   per    manifesta
irragionevolezza. 
    Lo scenario normativo e' tuttavia mutato per effetto dell'art. 1,
comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,  che
ha riformulato incisivamente l'art. 131-bis del codice penale, specie
con   riferimento   ai   limiti   edittali   di    riferimento:    il
parametro-soglia  non  corrisponde  piu'  al  massimo  edittale   non
superiore a cinque anni di reclusione, ma si identifica  nel  minimo,
che dev'essere non superiore a due anni di reclusione. Si e' tuttavia
conservata, a  fronte  della  maggiore  «apertura»  dell'istituto  in
esame, l'espressa esclusione dei reati di cui agli  artt.  336,  337,
341-bis, 343 del codice penale. 
    6.2.  Con  sentenza  n.  172/2025,   la   Corte   costituzionale,
accogliendo la questione  formulata  dal  Tribunale  di  Firenze,  ha
evidenziato «l'irrazionalita' venutasi a creare [...] per effetto del
mutato quadro normativo e delle comparazioni che lo  stesso  impone»,
specie con riferimento al tertium comparationis offerto dall'art. 338
del codice penale: il Giudice  delle  leggi  ha  affermato  che,  pur
potendosi anche prospettare un difetto  di  coordinamento  normativo,
non e' tollerabile la conservazione di una distonia  che,  sul  piano
dell'assetto della  disciplina  delle  esimenti,  si  traduce  in  un
pregiudizio per il reo. 
    Pertanto, la  Corte  costituzionale  ha  concluso  nel  senso  di
dichiarare «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis,  terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli  artt.
336 e 337 dello stesso codice». 
    6.3. Come gia' osservato nelle  ulteriori  ordinanze  di  cui  al
superiore § 2, puo' ritenersi sussistente, a fortiori a seguito della
pronuncia n. 172/2025, il dubbio  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 131-bis, co. 3, n. 2), del codice penale,  nella  parte  in
cui  continua  a  escludere,  dai  reati  ai  quali  e'   applicabile
l'esimente  in  parola,  l'art.  341-bis  del  codice   penale,   per
violazione  del  canone  della  ragionevolezza,  di  cui  all'art.  3
Costituzione. 
    6.3.1. Il primo profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione si
coglie con riferimento agli artt. 336 e 337 del codice penale, per  i
quali e' allo stato possibile, a seguito della sentenza n.  172/2025,
riconoscere all'imputato la causa di esclusione della punibilita'  in
esame, mentre cio' non e' possibile nella fattispecie di cui all'art.
341-bis del codice penale. 
    Le tre disposizioni in esame, ossia gli artt. 336, 337 e  341-bis
del codice penale,  si  presentano  come  omogenee  sotto  molteplici
profili, in quanto puniscono condotte commesse a danno  del  pubblico
ufficiale e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni; nel  primo
caso, il reo intende deviare  la  pubblica  funzione  dalle  corrette
modalita'  di  esercizio  del  potere  (per  costringere  o  omettere
l'atto); nel secondo caso, il soggetto esercita violenza  o  minaccia
per impedire il compimento dell'atto d'ufficio  o  di  servizio;  nel
terzo caso, si punisce chi, nel corso  del  compimento  dell'atto  da
parte del pubblico ufficiale, ne lede  l'onore  e  il  prestigio,  in
luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone. 
    Si tratta quindi di fattispecie che sanzionano condotte che,  pur
eterogenee  sotto  il   profilo   della   loro   materialita',   sono
caratterizzate dal comune denominatore della volonta' dell'agente  di
contrastare  il  corretto  esercizio  delle  pubbliche  funzioni:  di
conseguenza,  tutti  i  reati  in   parola   proteggono   l'interesse
dell'ordinamento affinche' l'attivita'  pubblica  non  sia  distorta,
interrotta, intralciata o sia fatta oggetto di indebito scherno. 
    Le tre fattispecie, tuttavia, sono punite dal legislatore in modo
omogeneo quanto alle prime due (artt. 336 e 337 del  codice  penale),
in modo, invece, meno severo quanto alla terza, giacche'  l'oltraggio
a pubblico ufficiale, nella sua forma non aggravata, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni (e non gia'  sino  a  cinque,  come
negli altri due casi). 
    Risulta quindi evidente la considerazione  per  cui,  secondo  il
legislatore, l'art. 341-bis del codice  penale  e'  fattispecie  meno
grave delle altre due in esame, come del resto e' pure attestato  dal
fatto che e' prevista, per il solo  reato  di  oltraggio  a  pubblico
ufficiale, una causa estintiva speciale (art. 341-bis, comma  4,  del
codice penale) che consente all'imputato di ottenere l'estinzione del
reato se, prima del giudizio, sia stato  integralmente  risarcito  il
danno. Clausola estintiva che non e' prevista, come  detto,  per  gli
artt. 336 e 337 del codice penale, a riprova del fatto che,  in  tali
casi, l'eventuale risarcimento del danno non puo' -  proprio  per  la
maggior gravita' riconosciuta ai due reati anzidetti - produrre alcun
effetto esimente. 
    Percio', se i tre reati condividono numerosi elementi strutturali
e se i primi due (artt. 336 e 337 del codice penale) sono ritenuti ex
lege piu' gravi rispetto al terzo (art. 341-bis del  codice  penale),
e' del tutto irragionevole ritenere che nei primi due casi l'imputato
possa essere - senza limitazione alcuna in base al soggetto passivo -
assolto per particolare tenuita' del fatto e non cosi', invece, nella
terza fattispecie. 
    Ne' pare corretto ritenere che l'esclusione dell'art. 341-bis del
codice penale dal catalogo dei reati non punibili ex art. 131-bis del
codice penale sia in qualche misura «compensata» dalla presenza della
causa di estinzione del reato di cui si e' gia'  detto,  trattandosi,
all'evidenza, di disposizioni che  operano  su  piani  diversi  e  in
presenza di differenti presupposti. 
    Sicche', la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza  n.
172/2025 puo'  ben  estendersi  a  ritenere  che  anche  l'esclusione
dell'art.  341-bis  del  codice  penale  sia  frutto  di  una  scelta
legislativa irragionevole e, percio', costituzionalmente illegittima. 
    6 marzo 2. Le medesime considerazioni operano se  il  delitto  in
parola viene posto a raffronto con  l'art.  338  del  codice  penale,
ossia il tertium comparationis su cui poggia la ratio decidendi della
sentenza n. 172/2025. 
    Il  reato  di  violenza  o  minaccia   a   un   corpo   politico,
amministrativo o giudiziario  (o  a  suoi  componenti  singoli),  pur
manifestamente piu' grave delle altre disposizioni sin  qui  evocate,
non e' stato  espressamente  escluso  dall'ambito  applicativo  della
causa di esclusione della  punibilita',  in  cui  puo'  rientrare  in
quanto punito con pena base pari a un anno  di  reclusione.  Percio',
l'attuale assetto e' ancor piu' espressivo di una «distonia normativa
(...) a scapito del reo», poiche' non si comprende ragionevolmente la
ragione del diverso trattamento riservato  alle  due  fattispecie  in
punto di accesso alla causa di esclusione della punibilita',  laddove
lo si ammette per la piu' grave e lo si nega  per  quella  nettamente
piu' lieve. 
    6.3.3. Infine, un ulteriore  termine  di  confronto  puo'  essere
ricavato dal delitto in parola con quello di cui all'art. 595,  comma
3 del codice penale: infatti, la diffamazione commessa a mezzo stampa
o altro mezzo di pubblicita',  pur  aggravato  perche'  consumato  in
danno di un pubblico ufficiale, continua a essere ricompreso tra  gli
illeciti a cui e' applicabile  la  causa  di  non  punibilita'  della
particolare tenuita'  del  fatto,  nonostante  la  maggiore  gravita'
derivante dal fatto che l'offesa sarebbe persino percepibile  da  una
platea potenzialmente indeterminata di  soggetti,  in  ragione  della
natura marcatamente insidiosa dei mezzi utilizzabili. 
    7.  Non  risulta  possibile,   infine,   alcuna   interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in ragione
del chiaro e inequivocabile contenuto. 
    8. Per le superiori  ragioni,  dunque,  dev'essere  sollevata  la
questione di legittimita' di cui al dispositivo, con sospensione  del
giudizio e dei relativi termini di prescrizione e con ogni accessoria
statuizione che segue, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953. 
 
__________ 

(1) Come  da  trascrizione  dell'udienza:   «Allora,   volevo   dire,
    precisare  una  cosa.  Allora,  io  e'  vero  che  ho  avuto  una
    discussione con i Carabinieri quella sera, ma  non  ho  mai,  mai
    detto quelle parole. Questo e' vero, che io la discussione un po'
    accesa l'ho avuta, perche' non mi sembrava giusta la multa. (...)
    Nego di aver detto quelle parole che hanno  scritto.  Questo,  io
    non  mi  sono  mai,  mai  permesso  di   offendere   l'Arma   dei
    Carabinieri. Mai». 

 
                                P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione formulata dalla difesa; 
    Solleva  questione  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.
dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2), del codice penale  per  violazione
dell'art. Costituzione, nella parte in cui non consente che si  possa
ritenere di particolare tenuita' il reato di cui all'art. 341-bis del
codice penale quando  il  fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale  o  agente
di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; 
    Sospende il giudizio  e  i  termini  di  prescrizione  sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale; 
    Ordina la trasmissione di  questa  ordinanza  e  degli  atti  del
procedimento alla Corte costituzionale; 
    Dispone  la  notifica,  a  cura  della  Cancelleria,  di   questa
ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento; 
    Ordinanza letta in udienza alle parti e ai difensori presenti, da
intendersi allegata al verbale mediante deposito tramite APP 2.0. 
      Cosi' deciso in Lodi, in data 19 giugno 2025 
 
                         Il Giudice: Aranci