Reg. ord. n. 143 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38
Ordinanza del Tribunale di Lodi del 19/06/2026
Tra: E. Q.
Oggetto:
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 131
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Testo dell'ordinanza
N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2026
Ordinanza del 19 giugno 2026 del Tribunale di Lodi nel procedimento
penale a carico di E. Q..
Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del
fatto - Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede per il delitto di oltraggio
a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto e'
commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 2).
(GU n. 38 del 23-09-2026)
TRIBUNALE DI LODI
Sezione penale
Ordinanza questione di legittimita' costituzionale art. 23, comma
II, legge n. 87/1953.
Il Giudice, dott. Matteo Aranci, nel procedimento penale iscritto
al n. RG Dib. 616/2025, nei confronti di Q E , nato in il , gia'
presente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'avv. Alessandra
Bigliani del Foro di Milano.
Imputato del reato p. e p. dall'art 341-bis del codice penale
perche' nel corso dell'intervento operato dai pubblici ufficiali
Maresciallo Ordinario E L e Appuntato Scelto Q.S. L C della Stazione
Carabinieri di in luogo pubblico in particolare in , piazza nei
pressi del Bar alla presenza di piu' avventori offendeva l'onere e il
prestigio dei militari proferendo le seguenti frasi «eccoli qui sono
arrivati i salvatori della patria, ma per favore», «i salvatori di
sto cazzo», «i salvatori della patria di sto cazzo».
In il .
Con la recidiva ex art. 99 del codice penale.
1. Con decreto del 23 gennaio 2025, il Pubblico Ministero in sede
ha citato in giudizio, avanti al Tribunale in composizione
monocratica, Q E affinche' rispondesse del reato a lui sopra
ascritto.
All'udienza predibattimentale del 6 marzo 2026, rilevato che non
era stata eseguita alcuna notifica del predetto decreto alle persone
offese, il Giudice ha disposto la rinnovazione di tali notifiche e
rinviato all'udienza del 22 maggio 2026.
A tale udienza, il Tribunale ha verificato che le notifiche erano
state eseguite e che nessuno delle persone offese era presente;
quindi, l'imputato ha rilasciato spontanee dichiarazioni (1) e ha
documentato di aver proposto un risarcimento del danno per
complessivi 1.000,00 euro; secondo la nota pervenuta dalla Legione
Carabinieri Lombardia, Comando Provinciale di Lodi, sarebbe
necessario un ristoro di 1.875,00 euro per ritenersi la proposta
satisfattiva (cfr. Direttiva ex art. 15, R.D. 1933/1611 citata nella
nota).
La difesa ha quindi sollevato questione di legittimita' dell'art.
131-bis del codice penale, riportandosi ad apposita memoria gia'
depositata in formato telematico nei giorni precedenti.
Il Giudice ha disposto un rinvio alla successiva udienza del 19
giugno 2026, invitando il Pubblico Ministero, nelle more,
all'eventuale deposito di memoria in proposito.
2. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire una memoria con la
quale si e' opposto alla formulazione della questione di
legittimita', in quanto difetterebbe, in primo luogo, il requisito
della rilevanza, non potendosi ritenere il fatto connotato da
particolare tenuita' in concreto. Inoltre, il Pubblico Ministero ha
evidenziato, a proprio giudizio, la manifesta infondatezza della
questione, in quanto la nominale esclusione dell'art. 341-bis del
codice penale dall'ambito applicativo dell'art. 131-bis del codice
penale risponderebbe a una incensurabile scelta di politica
criminale. Si e' ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza n.
172/2025 della Corte costituzionale, siccome riferita a fattispecie
eterogenee.
3. All'udienza del 19 giugno 2026 e' stata data lettura di questa
ordinanza.
4. Il Tribunale, al pari di altri giudici di merito (Corte App.
Reggio Calabria, ord. 31 marzo 2026, in G.U. 27 maggio 2026; Corte
App. Firenze, ord. 12 marzo 2026, in G.U. 22 aprile 2026; Trib.
Brescia, ord. 23 febbraio 2026, in G.U. 25 marzo 2026; Trib. Ancona,
ord. 22 gennaio 2026, in G.U. 18 marzo 2026), ritiene che sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2), del codice penale, nella parte in
cui, specie all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.
172/2025, non consente di ritenere di particolare tenuita' l'offesa
quando si procede per il reato di cui all'art. 341-bis del codice
penale, se commesso nei confronti di un ufficiale o agente di
pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Per le questioni di legittimita' formulate dai Tribunali e dalle
Corti d'Appello suindicate, risulta fissata udienza, dinanzi alla
Corte costituzionale, per il giorno 5 ottobre 2026.
Il Tribunale ritiene di dover in ogni caso formulare la questione
di legittimita' nei termini infra precisati.
5. Quanto al primo dei due requisiti di cui all'art. 23, comma 2,
legge n. 87/1953, ossia la rilevanza ai fini della decisione, si
osserva quanto segue.
5.1. In via preliminare, si deve richiamare che, secondo un
orientamento ormai consolidato (Cass., n. 19254/2026; 9618/2025;
30528/2025), il giudice dell'udienza predibattimentale puo'
pronunciare sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter del
codice di procedura penale per particolare tenuita' del fatto,
laddove ne ricorrano le condizioni, a prescindere dall'opposizione
dell'imputato.
Tale opzione risponde, come precisato anche dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 58/2026), all'esigenza deflattiva dei
tempi e dei costi processuali, suscettibili di essere elisi
dall'immediato intervento del giudice predibattimentale: funzione
rispetto alla quale e' stata ritenuta strumentale la decisione della
(possibile) assoluzione ex art. 131-bis del codice penale (cfr., in
tema, Cass. n. 19254/2026, pp. 5-6).
5.2. Cio' premesso quanto alla possibile pronuncia ex art.
131-bis del codice penale gia' in questa sede, con riferimento al
fatto per cui si procede, risulta quanto segue.
Dalla comunicazione della notizia di reato n. 23/63/2024 dei
Carabinieri di e relativi allegati, consta che il , attorno alle
circa, la pattuglia composta dal Maresciallo E L e dall'Appuntato
Scelto q.s. L C ha individuato una vettura, marca Audi, modello A8,
targata , di proprieta' di P L N , posteggiata in un parcheggio
riservato a persone invalide, priva dell'apposito cartellino
identificativo.
A quel punto, Q E , seduto al tavolino di un bar vicino al
parcheggio, si e' alzato e si e' avvicinato alla macchina, ove e'
stato fermato dai Carabinieri, che gli hanno chiesto di esibire la
patente e la carta di circolazione del mezzo.
Q E avrebbe quindi alzato la voce verso i due operanti,
rivolgendo loro le espressioni «cosa volete da me», «perche' vi devo
dare i miei documenti che sapete chi sono e gia' in passato mi avete
controllato», «e' gia' la seconda volta che mi controllate». Dopo
l'ulteriore invito dei Carabinieri a provvedere, Q ha aperto
l'automobile e consegnato quanto richiesto.
Verificato quindi che Q non aveva alcun titolo per parcheggiare
nell'area riservata ai disabili, l'imputato si e' rivolto nuovamente
ai Carabinieri, apostrofandoli «tu non mi fai nessuna multa hai
capito», «sposto la mia auto e basta»; mentre gli operanti hanno
iniziato a redigere il verbale per la sanzione amministrativa, ha
indirizzato agli agenti le espressioni «eccoli qui sono arrivati i
salvatori della patria, ma per favore», «i salvatori di sto cazzo»,
«i salvatori della patria di sto cazzo».
Secondo quanto riferito dagli operanti, erano presenti «diversi
avventori» del bar - ove era seduto anche Q - che avrebbero assistito
alla scena.
Nella fattispecie, dunque, emergono numerosi indici dai quali
possono ritenersi - pur fermi i limiti di scrutinio propri della fase
processuale - integrati gli estremi del fatto tipico di cui all'art.
341-bis del codice penale (sicche', il vaglio proprio della fase
potrebbe in tesi risolversi nel senso della prosecuzione del
dibattimento), ma altresi' sussistono le condizioni che
consentirebbero - se non operasse il divieto normativo di cui si
dira' - l'applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art.
131-bis del codice penale.
Ricorrono, innanzitutto, i requisiti del luogo pubblico e della
presenza di piu' persone, oltre alla presenza degli offesi in loco e
alla diretta percezione dell'offesa da parte degli stessi. Sussiste
altresi' l'offesa all'onore e al prestigio dei due pubblici
ufficiali, in ragione dell'espressione ingiuriosa pronunciata.
Infine, e' evidente che l'offesa e' stata commessa nei confronti dei
due Carabinieri mentre compivano un atto loro proprio e stavano
svolgendo le rispettive funzioni.
Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, non v'e' dubbio
quanto al dolo generico che ha ispirato l'autore del fatto.
5.3. Tuttavia, ferma questa valutazione in punto di fatto, il
Tribunale rinviene la sussistenza di elementi che consentirebbero -
in assenza del chiaro divieto normativo allo stato vigente - una
pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis del codice penale.
In primo luogo, si tratta di un fatto episodico e puntuale, non
reiterato nel tempo, consistito nell'affermazione di frasi dal
contenuto senz'altro offensivo, ma di certo contrassegnate da modesta
portata lesiva e minima volgarita'.
Non vi sono state minacce di alcun tipo e l'attivita' delittuosa
si e' esaurita in pochissimo tempo; l'imputato non ha intralciato in
alcun modo la redazione del verbale con cui e' stato sanzionato in
via amministrativa per la sosta in area riservata e, dopo pochi
minuti, si e' risieduto al bar serenamente.
Si deve inoltre considerare il contesto in cui le stesse frasi
sono state pronunciate, ossia una semplice questione relativa al
posteggio di un'autovettura. Non risulta - compatibilmente con
l'orario e il giorno - che numerose persone fossero presenti,
sicche', anche sotto questo profilo, e' assai sfumato il rischio che
sia stato davvero pregiudicato, agli occhi dei cittadini, il
prestigio dell'Arma dei Carabinieri.
Inoltre, sotto il profilo dell'elemento psicologico, Q ha agito
con la convinzione che i Militari, che gia' lo avevano in passato
controllato, volessero sottoporlo a ulteriori e indebite verifiche.
Con riferimento alle condotte susseguenti al reato, da
valorizzare per effetto dell'introduzione dell'inciso «in
considerazione della condotta susseguente al reato» nell'art.
131-bis, comma 1, del codice penale (in tema, cfr. Cass. n.
4428/2026), si deve osservare che l'imputato si e' reso disponibile a
un risarcimento del danno (importo pari a 1.000,00 euro) e ha
riconosciuto, gia' dall'udienza predibattimentale, la discussione con
i Carabinieri, pur negando un intento offensivo.
Non risulta che l'imputato abbia mai commesso alcun reato di
analoga indole: e' infatti gravato da un unico e precedente risalente
ex art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, non
ostativo all'eventuale assoluzione ex art. 131-bis, comma 1, del
codice penale e per il quale, proprio in ragione dell'eterogeneita'
del reato e della sua antica consumazione, la contestata recidiva
potrebbe essere, nel merito, esclusa.
Tuttavia, poiche' le persone offese del reato - ossia il
Maresciallo Ordinario L e l'Appuntato Scelto C - erano in servizio,
all'epoca dei fatti, presso la Stazione Carabinieri di e, il ,
svolgevano regolarmente le loro funzioni, il fatto e' stato commesso
nei confronti di «un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni», ossia soggetti riconducibili
pacificamente alle categorie di cui all'art. 57 c.p.p. e incorre,
pertanto, nel perimetro del divieto tracciato dall'art. 131-bis,
comma 3, n. 2) del codice penale.
5.4. Il Tribunale ritiene quindi integrati tanto gli elementi
costitutivi del reato per cui si procede, quanto quelli propri
dell'esimente di cui all'art. 131-bis del codice penale, salvo il
divieto - oggetto di incidente di costituzionalita' - relativo
all'illecito qui contestato.
6. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva quanto
segue
6.1. Come noto, il decreto-legge n. 53/2019, convertito con legge
77/2019, ha inter alia introdotto, nel corpo dell'art. 131-bis del
codice penale, il comma 3, n. 2), poi parzialmente integrato
dall'art. 7, decreto-legge n. 130/2020, convertito con legge n.
173/2020: all'esito di tali modifiche legislative, la causa di
esclusione della punibilita' in esame deve ritenersi non applicabile
«per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche' per il delitto
previsto da/l'articolo 343».
Come bene ha precisato la recente pronuncia della Suprema Corte
di Cassazione (Cass. n. 14741/2026), l'esclusione dell'art. 341-bis
del codice penale dall'applicazione dell'art. 131-bis del codice
penale non e' totale, ma e' limitata a una piu' specifica e ristretta
cerchia di ipotesi, ossia quelle in cui il fatto sia stato commesso
«quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente
di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni» (Cass. sent. cit.,
p. 5).
In sostanza, l'esclusione della punibilita' ex art. 131-bis del
codice penale puo' essere pronunciata qualora - come nel caso
scrutinato dal Supremo Collegio - il fatto non sia stato commesso nei
confronti "di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni»; di contro, ove ricorrano le predette condizioni
(come nella vicenda qui in esame), l'assoluzione per particolare
tenuita' del fatto e' preclusa.
Con sentenza n. 30/2021 e ordinanza n. 82/2022, la Corte
costituzionale ha ritenuto infondate (manifestamente nel secondo
caso) due questioni di legittimita' relative all'art. 131-bis, comma
3, n. 2), del codice penale, con riferimento all'esclusione dell'art.
337 del codice penale dai reati ai quali era applicabile la causa di
esclusione della punibilita', ritenendo la scelta normativa,
all'epoca dello scrutinio, non censurabile per manifesta
irragionevolezza.
Lo scenario normativo e' tuttavia mutato per effetto dell'art. 1,
comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che
ha riformulato incisivamente l'art. 131-bis del codice penale, specie
con riferimento ai limiti edittali di riferimento: il
parametro-soglia non corrisponde piu' al massimo edittale non
superiore a cinque anni di reclusione, ma si identifica nel minimo,
che dev'essere non superiore a due anni di reclusione. Si e' tuttavia
conservata, a fronte della maggiore «apertura» dell'istituto in
esame, l'espressa esclusione dei reati di cui agli artt. 336, 337,
341-bis, 343 del codice penale.
6.2. Con sentenza n. 172/2025, la Corte costituzionale,
accogliendo la questione formulata dal Tribunale di Firenze, ha
evidenziato «l'irrazionalita' venutasi a creare [...] per effetto del
mutato quadro normativo e delle comparazioni che lo stesso impone»,
specie con riferimento al tertium comparationis offerto dall'art. 338
del codice penale: il Giudice delle leggi ha affermato che, pur
potendosi anche prospettare un difetto di coordinamento normativo,
non e' tollerabile la conservazione di una distonia che, sul piano
dell'assetto della disciplina delle esimenti, si traduce in un
pregiudizio per il reo.
Pertanto, la Corte costituzionale ha concluso nel senso di
dichiarare «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt.
336 e 337 dello stesso codice».
6.3. Come gia' osservato nelle ulteriori ordinanze di cui al
superiore § 2, puo' ritenersi sussistente, a fortiori a seguito della
pronuncia n. 172/2025, il dubbio della legittimita' costituzionale
dell'art. 131-bis, co. 3, n. 2), del codice penale, nella parte in
cui continua a escludere, dai reati ai quali e' applicabile
l'esimente in parola, l'art. 341-bis del codice penale, per
violazione del canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3
Costituzione.
6.3.1. Il primo profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione si
coglie con riferimento agli artt. 336 e 337 del codice penale, per i
quali e' allo stato possibile, a seguito della sentenza n. 172/2025,
riconoscere all'imputato la causa di esclusione della punibilita' in
esame, mentre cio' non e' possibile nella fattispecie di cui all'art.
341-bis del codice penale.
Le tre disposizioni in esame, ossia gli artt. 336, 337 e 341-bis
del codice penale, si presentano come omogenee sotto molteplici
profili, in quanto puniscono condotte commesse a danno del pubblico
ufficiale e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni; nel primo
caso, il reo intende deviare la pubblica funzione dalle corrette
modalita' di esercizio del potere (per costringere o omettere
l'atto); nel secondo caso, il soggetto esercita violenza o minaccia
per impedire il compimento dell'atto d'ufficio o di servizio; nel
terzo caso, si punisce chi, nel corso del compimento dell'atto da
parte del pubblico ufficiale, ne lede l'onore e il prestigio, in
luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone.
Si tratta quindi di fattispecie che sanzionano condotte che, pur
eterogenee sotto il profilo della loro materialita', sono
caratterizzate dal comune denominatore della volonta' dell'agente di
contrastare il corretto esercizio delle pubbliche funzioni: di
conseguenza, tutti i reati in parola proteggono l'interesse
dell'ordinamento affinche' l'attivita' pubblica non sia distorta,
interrotta, intralciata o sia fatta oggetto di indebito scherno.
Le tre fattispecie, tuttavia, sono punite dal legislatore in modo
omogeneo quanto alle prime due (artt. 336 e 337 del codice penale),
in modo, invece, meno severo quanto alla terza, giacche' l'oltraggio
a pubblico ufficiale, nella sua forma non aggravata, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni (e non gia' sino a cinque, come
negli altri due casi).
Risulta quindi evidente la considerazione per cui, secondo il
legislatore, l'art. 341-bis del codice penale e' fattispecie meno
grave delle altre due in esame, come del resto e' pure attestato dal
fatto che e' prevista, per il solo reato di oltraggio a pubblico
ufficiale, una causa estintiva speciale (art. 341-bis, comma 4, del
codice penale) che consente all'imputato di ottenere l'estinzione del
reato se, prima del giudizio, sia stato integralmente risarcito il
danno. Clausola estintiva che non e' prevista, come detto, per gli
artt. 336 e 337 del codice penale, a riprova del fatto che, in tali
casi, l'eventuale risarcimento del danno non puo' - proprio per la
maggior gravita' riconosciuta ai due reati anzidetti - produrre alcun
effetto esimente.
Percio', se i tre reati condividono numerosi elementi strutturali
e se i primi due (artt. 336 e 337 del codice penale) sono ritenuti ex
lege piu' gravi rispetto al terzo (art. 341-bis del codice penale),
e' del tutto irragionevole ritenere che nei primi due casi l'imputato
possa essere - senza limitazione alcuna in base al soggetto passivo -
assolto per particolare tenuita' del fatto e non cosi', invece, nella
terza fattispecie.
Ne' pare corretto ritenere che l'esclusione dell'art. 341-bis del
codice penale dal catalogo dei reati non punibili ex art. 131-bis del
codice penale sia in qualche misura «compensata» dalla presenza della
causa di estinzione del reato di cui si e' gia' detto, trattandosi,
all'evidenza, di disposizioni che operano su piani diversi e in
presenza di differenti presupposti.
Sicche', la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza n.
172/2025 puo' ben estendersi a ritenere che anche l'esclusione
dell'art. 341-bis del codice penale sia frutto di una scelta
legislativa irragionevole e, percio', costituzionalmente illegittima.
6 marzo 2. Le medesime considerazioni operano se il delitto in
parola viene posto a raffronto con l'art. 338 del codice penale,
ossia il tertium comparationis su cui poggia la ratio decidendi della
sentenza n. 172/2025.
Il reato di violenza o minaccia a un corpo politico,
amministrativo o giudiziario (o a suoi componenti singoli), pur
manifestamente piu' grave delle altre disposizioni sin qui evocate,
non e' stato espressamente escluso dall'ambito applicativo della
causa di esclusione della punibilita', in cui puo' rientrare in
quanto punito con pena base pari a un anno di reclusione. Percio',
l'attuale assetto e' ancor piu' espressivo di una «distonia normativa
(...) a scapito del reo», poiche' non si comprende ragionevolmente la
ragione del diverso trattamento riservato alle due fattispecie in
punto di accesso alla causa di esclusione della punibilita', laddove
lo si ammette per la piu' grave e lo si nega per quella nettamente
piu' lieve.
6.3.3. Infine, un ulteriore termine di confronto puo' essere
ricavato dal delitto in parola con quello di cui all'art. 595, comma
3 del codice penale: infatti, la diffamazione commessa a mezzo stampa
o altro mezzo di pubblicita', pur aggravato perche' consumato in
danno di un pubblico ufficiale, continua a essere ricompreso tra gli
illeciti a cui e' applicabile la causa di non punibilita' della
particolare tenuita' del fatto, nonostante la maggiore gravita'
derivante dal fatto che l'offesa sarebbe persino percepibile da una
platea potenzialmente indeterminata di soggetti, in ragione della
natura marcatamente insidiosa dei mezzi utilizzabili.
7. Non risulta possibile, infine, alcuna interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in ragione
del chiaro e inequivocabile contenuto.
8. Per le superiori ragioni, dunque, dev'essere sollevata la
questione di legittimita' di cui al dispositivo, con sospensione del
giudizio e dei relativi termini di prescrizione e con ogni accessoria
statuizione che segue, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953.
__________
(1) Come da trascrizione dell'udienza: «Allora, volevo dire,
precisare una cosa. Allora, io e' vero che ho avuto una
discussione con i Carabinieri quella sera, ma non ho mai, mai
detto quelle parole. Questo e' vero, che io la discussione un po'
accesa l'ho avuta, perche' non mi sembrava giusta la multa. (...)
Nego di aver detto quelle parole che hanno scritto. Questo, io
non mi sono mai, mai permesso di offendere l'Arma dei
Carabinieri. Mai».
P.Q.M.
Letto l'art. 23, legge n. 87/1953;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione formulata dalla difesa;
Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.
dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2), del codice penale per violazione
dell'art. Costituzione, nella parte in cui non consente che si possa
ritenere di particolare tenuita' il reato di cui all'art. 341-bis del
codice penale quando il fatto e' commesso nei confronti di un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni;
Sospende il giudizio e i termini di prescrizione sino alla
pronuncia della Corte costituzionale;
Ordina la trasmissione di questa ordinanza e degli atti del
procedimento alla Corte costituzionale;
Dispone la notifica, a cura della Cancelleria, di questa
ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento;
Ordinanza letta in udienza alle parti e ai difensori presenti, da
intendersi allegata al verbale mediante deposito tramite APP 2.0.
Cosi' deciso in Lodi, in data 19 giugno 2025
Il Giudice: Aranci