Reg. ord. n. 142 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38

Ordinanza del Giudice di pace di Verona  del 07/07/2026

Tra: G. B.  C/ Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona



Oggetto:

Circolazione stradale – Patente di guida – Sospensione della patente di guida – Sanzioni amministrative accessorie – Revoca della patente di guida nei confronti di chiunque circola durante il periodo di sospensione – Denunciato automatismo della sanzione amministrativa della revoca della patente – Violazione del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento rispetto ad analoghi meccanismi sanzionatori dichiarati illegittimi con le sentenze della Corte costituzionale n. 246 del 2022 e n. 52 del 2024.

Norme impugnate:

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)  del  Num.  Art. 128  Co. 2 in combinato disposto con l'art.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)  del  Num.  Art. 219


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 



Testo dell'ordinanza

                        N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 luglio 2026

Ordinanza del 7 luglio  2026  del  Giudice  di  pace  di  Verona  nel
procedimento civile promosso da G. B.  contro  Prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo di Verona . 
 
Circolazione stradale - Patente di guida - Sospensione della  patente
  di guida  -  Sanzioni  amministrative  accessorie  -  Revoca  della
  patente di guida nei  confronti  di  chiunque  circola  durante  il
  periodo di sospensione. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 128, comma 2, in combinato disposto  con  l'art.  219
  del medesimo decreto legislativo. 


(GU n. 38 del 23-09-2026)

 
                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA 
                            Sezione Unica 
 
    Il giudice di pace di Verona  dott.  Raniero  Bordon,  visti  gli
articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n.  87  ha
pronunciato  la  seguente  ordinanza   di   rimessione   alla   Corte
costituzionale nella causa  civile  iscritta  al  n.  5528/2025  R.G.
promossa da: 
        B. G. (cf. ... ), rappresentat... e difes... dall'avv. Simone
Giuseppe Bergamini del Foro  di  Verona,  presso  il  cui  studio  e'
elettivamente domiciliata, 
    contro  Prefettura   -   UTG   di   Verona   (c.f.   80015000237)
rappresentata e difesa dai funzionari delegati, 
    per la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  128,
del codice della strada, in combinato disposto con l'art. 219 C.d.S., 
    per violazione dell'art.  3  della  Costituzione,  fondata  sulle
seguenti 
 
                               Ragioni 
 
    1. La sig. .. G. B. ha presentato opposizione avverso l'ordinanza
di revoca della patente di guida prot. n. ..., emessa in  data  dalla
Prefettura - UTG di Verona nei suoi  confronti,  con  cui  le  veniva
revocata la patente di guida, per la violazione dell'art. 128,  comma
2 C.d.S. per essersi posta alla guida pur avendo la  patente  sospesa
per inidoneita' temporanea alla guida, deducendo che la situazione di
temporanea idoneita' alla guida, che era derivata da  una  situazione
di tossicodipendenza, non era piu' attuale ed evidenziando la  scelta
della ricorrente di affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti,  e
di modificare radicalmente il proprio stile di vita. 
    Il  ricorso  e  il  decreto  di   fissazione   udienza   venivano
regolarmente  notificati  all'amministrazione  opposta,  che  non  si
costituiva, rimanendo contumace, mentre nel  corso  del  giudizio  la
ricorrente  dava  dimostrazione  documentale  del  proprio   percorso
terapeutico producendo anche, da ultimo, l'attestazione di  idoneita'
alla guida della commissione medica patenti finalmente conseguita. 
    2. La norma dell'art.  128  C.d.S.,  in  combinato  disposto  con
quella  dell'art.  219  C.d.S.,  prevede  l'automatica  revoca  della
patente nel caso in cui la persona si metta  alla  guida  durante  il
periodo di sospensione della patente. 
    Non vi e' quindi la possibilita', per la Prefettura, di  valutare
le peculiarita' della singola situazione, che nemmeno possono  essere
vagliate dal giudice in sede di opposizione per  cui,  applicando  la
normativa come vigente, l'opposizione oggetto del giudizio  in  corso
non potrebbe che essere rigettata.  Proprio  per  questa  ragione  il
giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale, giacche' nel caso  di
declaratoria di  incostituzionalita'  nei  termini  sottoesposti  gli
elementi di fatto  dedotti  da  parte  ricorrente  potrebbero  invece
portare all'annullamento del provvedimento di revoca della patente di
guida, in quanto sproporzionato rispetto  alla  fattispecie  concreta
all'esame di questo giudice. 
    3. La situazione di chi si pone alla guida  in  presenza  di  una
sospensione disposta ai sensi dell'art. 128 C.d.S. e' immotivatamente
deteriore rispetto a chi guida un veicolo sottoposto a sequestro o  a
chi viola gli obblighi di custodia su veicoli a fermo amministrativo,
considerato  che  in  queste  due  ipotesi  con  le  sentenze   Corte
costituzionale 9 dicembre 2022, n. 246  e  Corte  costituzionale,  28
marzo 2024, n. 52 si  e'  affermata  l'illegittimita'  costituzionale
delle norme di interesse laddove affermano che si applica  (sempre  e
comunque) la sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della
patente anziche' che tale sanzione «puo' essere applicata». 
    Anche nel caso dell'art. 128 C.d.S.  il  denunciato  automatismo,
laddove si prevede  che  «chiunque  circola  durante  il  periodo  di
sospensione della patente di guida e' soggetto  [...]  alla  sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di  cui
all'art.  219»,  invece  che  «puo'  essere  soggetto»  preclude   al
prefetto, e al giudice  in  sede  di  impugnazione,  di  valutare  la
necessita' della  revoca  della  patente,  sia  in  riferimento  alle
circostanze del caso concreto, impedendo di considerare  la  gravita'
della violazione nel caso specifico  e  le  ragioni  dell'inidoneita'
alla guida, sia con riguardo alle ripercussioni che la  revoca  della
patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianita',
e del lavoro, il che costituisce violazione dell'art. 3  Cost.  sotto
il profilo del difetto di necessaria proporzionalita' della  sanzione
amministrativa, oltre che del principio  di  eguaglianza,  stante  il
differente trattamento oggi riservato alle  altre  due  ipotesi  gia'
oggetto di intervento della Corte costituzionale. 
    Per il chiaro e univoco tenore della norma, non appare  possibile
un'interpretazione  adeguatrice,  e  costituzionalmente  compatibile,
delle disposizioni in esame. 
    4. La questione appare non manifestamente infondata, proprio alla
luce  del,  richiamato,   consolidato,   orientamento   della   Corte
costituzionale  in  materia  di  sanzioni  amministrative  accessorie
caratterizzate da  automatismo,  giacche'  la  disciplina  censurata,
laddove prevede  la  revoca  automatica  della  patente  in  caso  di
circolazione durante il periodo di sospensione  ex  art.  128  codice
della strada, applica una misura particolarmente afflittiva  in  modo
uniforme e inderogabile, senza consentire  alcuna  valutazione  delle
circostanze del caso concreto, il che si pone in contrasto con l'art.
3 Cost., sotto il  profilo  del  principio  di  proporzionalita',  in
quanto ricollega indifferentemente la medesima sanzione a fattispecie
potenzialmente eterogenee per gravita' e pericolosita',  e  la  Corte
costituzionale  ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  di   analoghi
automatismi  sanzionatori  previsti  dal  codice  della  strada,   in
fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto della questione
di costituzionalita' qui sollevata, non constando  ragioni  idonee  a
giustificare un diverso trattamento. 
    5. Per la  tutela  della  riservatezza  e  della  dignita'  della
ricorrente, visto che il giudizio de quo  concerne  anche  suoi  dati
sensibili.  vi  e'  l'opportunita'  di  disporre,  per  l'ipotesi  di
diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle  generalita'
e degli altri dati identificativi della ricorrente stessa. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il giudice di pace di  Verona,  stante  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza, visti gli articoli 134 e 3 Cost. e l'art.  23
legge 11 marzo 1953, n. 87, provvedendo d'ufficio, 
    Solleva  questione  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.
128, comma 2, del codice della  strada,  in  combinato  disposto  con
l'art. 219 C.d.S.,  laddove  si  prevede  l'automatica,  e  non  solo
facoltativa, revoca della patente di guida nelle ipotesi disciplinate
dall'art. 128 stesso, 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa, alla  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, dispone che, in caso di diffusione del  presente  provvedimento,
siano omesse le generalita' e gli  altri  dati  identificativi  della
parte ricorrente. 
    Cosi' deciso in Verona il 6 luglio 2026 
 
                     Il Giudice di pace: Bordon