Reg. ord. n. 142 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38
Ordinanza del Giudice di pace di Verona del 07/07/2026
Tra: G. B. C/ Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
Oggetto:
Circolazione stradale – Patente di guida – Sospensione della patente di guida – Sanzioni amministrative accessorie – Revoca della patente di guida nei confronti di chiunque circola durante il periodo di sospensione – Denunciato automatismo della sanzione amministrativa della revoca della patente – Violazione del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento rispetto ad analoghi meccanismi sanzionatori dichiarati illegittimi con le sentenze della Corte costituzionale n. 246 del 2022 e n. 52 del 2024.
Norme impugnate:
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
del
Num.
Art. 128
Co. 2
in combinato disposto con l'art.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) del Num. Art. 219
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) del Num. Art. 219
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Testo dell'ordinanza
N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 luglio 2026
Ordinanza del 7 luglio 2026 del Giudice di pace di Verona nel
procedimento civile promosso da G. B. contro Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo di Verona .
Circolazione stradale - Patente di guida - Sospensione della patente
di guida - Sanzioni amministrative accessorie - Revoca della
patente di guida nei confronti di chiunque circola durante il
periodo di sospensione.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 128, comma 2, in combinato disposto con l'art. 219
del medesimo decreto legislativo.
(GU n. 38 del 23-09-2026)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA
Sezione Unica
Il giudice di pace di Verona dott. Raniero Bordon, visti gli
articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 ha
pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale nella causa civile iscritta al n. 5528/2025 R.G.
promossa da:
B. G. (cf. ... ), rappresentat... e difes... dall'avv. Simone
Giuseppe Bergamini del Foro di Verona, presso il cui studio e'
elettivamente domiciliata,
contro Prefettura - UTG di Verona (c.f. 80015000237)
rappresentata e difesa dai funzionari delegati,
per la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 128,
del codice della strada, in combinato disposto con l'art. 219 C.d.S.,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, fondata sulle
seguenti
Ragioni
1. La sig. .. G. B. ha presentato opposizione avverso l'ordinanza
di revoca della patente di guida prot. n. ..., emessa in data dalla
Prefettura - UTG di Verona nei suoi confronti, con cui le veniva
revocata la patente di guida, per la violazione dell'art. 128, comma
2 C.d.S. per essersi posta alla guida pur avendo la patente sospesa
per inidoneita' temporanea alla guida, deducendo che la situazione di
temporanea idoneita' alla guida, che era derivata da una situazione
di tossicodipendenza, non era piu' attuale ed evidenziando la scelta
della ricorrente di affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti, e
di modificare radicalmente il proprio stile di vita.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano
regolarmente notificati all'amministrazione opposta, che non si
costituiva, rimanendo contumace, mentre nel corso del giudizio la
ricorrente dava dimostrazione documentale del proprio percorso
terapeutico producendo anche, da ultimo, l'attestazione di idoneita'
alla guida della commissione medica patenti finalmente conseguita.
2. La norma dell'art. 128 C.d.S., in combinato disposto con
quella dell'art. 219 C.d.S., prevede l'automatica revoca della
patente nel caso in cui la persona si metta alla guida durante il
periodo di sospensione della patente.
Non vi e' quindi la possibilita', per la Prefettura, di valutare
le peculiarita' della singola situazione, che nemmeno possono essere
vagliate dal giudice in sede di opposizione per cui, applicando la
normativa come vigente, l'opposizione oggetto del giudizio in corso
non potrebbe che essere rigettata. Proprio per questa ragione il
giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale, giacche' nel caso di
declaratoria di incostituzionalita' nei termini sottoesposti gli
elementi di fatto dedotti da parte ricorrente potrebbero invece
portare all'annullamento del provvedimento di revoca della patente di
guida, in quanto sproporzionato rispetto alla fattispecie concreta
all'esame di questo giudice.
3. La situazione di chi si pone alla guida in presenza di una
sospensione disposta ai sensi dell'art. 128 C.d.S. e' immotivatamente
deteriore rispetto a chi guida un veicolo sottoposto a sequestro o a
chi viola gli obblighi di custodia su veicoli a fermo amministrativo,
considerato che in queste due ipotesi con le sentenze Corte
costituzionale 9 dicembre 2022, n. 246 e Corte costituzionale, 28
marzo 2024, n. 52 si e' affermata l'illegittimita' costituzionale
delle norme di interesse laddove affermano che si applica (sempre e
comunque) la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente anziche' che tale sanzione «puo' essere applicata».
Anche nel caso dell'art. 128 C.d.S. il denunciato automatismo,
laddove si prevede che «chiunque circola durante il periodo di
sospensione della patente di guida e' soggetto [...] alla sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui
all'art. 219», invece che «puo' essere soggetto» preclude al
prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la
necessita' della revoca della patente, sia in riferimento alle
circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravita'
della violazione nel caso specifico e le ragioni dell'inidoneita'
alla guida, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della
patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianita',
e del lavoro, il che costituisce violazione dell'art. 3 Cost. sotto
il profilo del difetto di necessaria proporzionalita' della sanzione
amministrativa, oltre che del principio di eguaglianza, stante il
differente trattamento oggi riservato alle altre due ipotesi gia'
oggetto di intervento della Corte costituzionale.
Per il chiaro e univoco tenore della norma, non appare possibile
un'interpretazione adeguatrice, e costituzionalmente compatibile,
delle disposizioni in esame.
4. La questione appare non manifestamente infondata, proprio alla
luce del, richiamato, consolidato, orientamento della Corte
costituzionale in materia di sanzioni amministrative accessorie
caratterizzate da automatismo, giacche' la disciplina censurata,
laddove prevede la revoca automatica della patente in caso di
circolazione durante il periodo di sospensione ex art. 128 codice
della strada, applica una misura particolarmente afflittiva in modo
uniforme e inderogabile, senza consentire alcuna valutazione delle
circostanze del caso concreto, il che si pone in contrasto con l'art.
3 Cost., sotto il profilo del principio di proporzionalita', in
quanto ricollega indifferentemente la medesima sanzione a fattispecie
potenzialmente eterogenee per gravita' e pericolosita', e la Corte
costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' di analoghi
automatismi sanzionatori previsti dal codice della strada, in
fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto della questione
di costituzionalita' qui sollevata, non constando ragioni idonee a
giustificare un diverso trattamento.
5. Per la tutela della riservatezza e della dignita' della
ricorrente, visto che il giudizio de quo concerne anche suoi dati
sensibili. vi e' l'opportunita' di disporre, per l'ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalita'
e degli altri dati identificativi della ricorrente stessa.
P.Q.M.
Il giudice di pace di Verona, stante la rilevanza e la non
manifesta infondatezza, visti gli articoli 134 e 3 Cost. e l'art. 23
legge 11 marzo 1953, n. 87, provvedendo d'ufficio,
Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.
128, comma 2, del codice della strada, in combinato disposto con
l'art. 219 C.d.S., laddove si prevede l'automatica, e non solo
facoltativa, revoca della patente di guida nelle ipotesi disciplinate
dall'art. 128 stesso,
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa, alla Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento,
siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi della
parte ricorrente.
Cosi' deciso in Verona il 6 luglio 2026
Il Giudice di pace: Bordon