Reg. ord. n. 140 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Tribunale di Perugia  del 20/07/2026

Tra: B.A. G.  C/ D. S.



Oggetto:

Processo civile – Responsabilità aggravata della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave – Condanna in solido del difensore nel caso in cui abbia promosso un’azione inammissibile o manifestamente infondata ovvero abbia persistito nell’azione con coscienza della pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria o per contrarietà alla giurisprudenza consolidata – Omessa previsione – Contrasto con il principio, anche convenzionale, dell’equo processo – Lesione del diritto alla difesa – Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione della condizione di parità dei contendenti – Incidenza sull’efficienza del processo.

Norme impugnate:

codice di procedura civile  del  Num.  Art. 96


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 6 



Testo dell'ordinanza

                        N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2026

Ordinanza  del  20  luglio  2026  del  Tribunale   di   Perugia   nel
procedimento civile promosso da B.A. G. contro D. S.. 
 
Processo civile - Responsabilita' aggravata della  parte  soccombente
  che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave  -
  Condanna in solido del difensore nel caso  in  cui  abbia  promosso
  un'azione inammissibile o  manifestamente  infondata  ovvero  abbia
  persistito   nell'azione   con   coscienza   della   pretestuosita'
  dell'iniziativa giudiziaria o per contrarieta' alla  giurisprudenza
  consolidata - Omessa previsione. 
- Codice di procedura civile, art. 96. 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA 
                        Sezione prima civile 
 
    Nella causa civile iscritta al n. R.G. 978/2026 promossa da: 
      G. B.A. per il figlio minore... - attrice; 
      contro S. D. - convenuto; 
    Il giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato
la seguente ordinanza, 
  Rilevato che 
    con atto di citazione la parte attrice, in qualita' di  esercente
la responsabilita' genitoriale sul figlio  minore,  ha  formulato  le
seguenti domande: «accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilita'
nella  causazione  delle  lesioni  subite  dal   minore   a   seguito
dell'aggressione avvenuta in data... per tutte le ragioni esposte  in
narrativa, condannare parte convenuta al  pagamento  della  somma  di
euro 24.658,87 gia' detratto l'acconto di euro 4.000,00, ovvero della
somma  minore  o  maggiore  ritenuta  di  giustizia  ad   istruttoria
esperita. Vinte le spese»; 
    con tempestiva  comparsa  costitutiva  del  18  maggio  2026,  il
convenuto ha  contestato  la  domanda  attorea  ed  ha  formulato  le
seguenti  richieste:  «respingere  la  domanda  attorea  e   comunque
dichiarare  congruo  e  satisfattivo  l'importo   versato   in   sede
stragiudiziale. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, della pretesa attrice, accertato il concorso di colpa
del minore nella produzione dell'evento dannoso e accertata la  reale
entita' dei  danni  subiti  dal  medesimo  ridurre  proporzionalmente
l'importo risarcitorio richiesto, ai sensi dell'art. 1227 del  codice
civile e comunque previa decurtazione delle somme  gia'  versate  dal
convenuto e rivalutate  alla  data  della  sentenza.  In  ogni  caso,
condannare inoltre la parte  attrice,  esercente  la  responsabilita'
genitoriale sul minore, alla restituzione  delle  somme  versate  dal
convenuto laddove venga accertato che non erano dovute, ovvero dovute
in misura minore. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze  ed
onorari del procedimento, oltre alla condanna del minore, ex art.  96
c.p.c., ad un equo risarcimento del danno per aver agito in  giudizio
con mala fede».. 
    Le parti hanno depositato le memorie  integrative  svolgendo,  in
pieno contraddittorio, le rispettive difese. 
    Con l'odierna  ordinanza  questo  giudice  onorario  ha  ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 96 c.p.c. per contrasto con gli articoli  3,
24 e 111 della Costituzione nella parte in cui tale norma non prevede
quanto segue: 
      «il giudice puo' pronunciare condanna in solido  con  la  parte
nel caso in cui il difensore abbia promosso un'azione inammissibile o
manifestamente infondata  ovvero  abbia  persistito  nell'azione  con
coscienza della  pretestuosita'  dell'iniziativa  giudiziaria  o  per
contrarieta' alla giurisprudenza consolidata». 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    La rilevanza della questione esprime  il  rapporto  intercorrente
fra la soluzione della questione e la  definizione  del  giudizio  in
corso  (Corte  costituzionale  n.  13/1965).  Il  presupposto   della
rilevanza della questione e', dunque, evidente in base alle  seguenti
argomentazioni: 
      il nesso di pregiudizialita' tra il giudizio  principale  e  il
giudizio  costituzionale  implica  che  la  norma   censurata   debba
necessariamente essere applicata  nel  pendente  procedimento  e  che
l'eventuale  illegittimita'  della  stessa  incida  sul  procedimento
principale in ragione della specifica domanda del convenuto afferente
alla «condanna del minore, ex art. 96 c.p.c., ad un equo risarcimento
del  danno  per  aver  agito  in  giudizio  con  mala  fede»   (Corte
costituzionale n. 91/2013; red. Cartabia); la questione richiama alla
mente il concetto di «safeguarding» per i soggetti deboli, benche' le
ragioni esplicitate  nella  odierna  ordinanza  risultino  pienamente
estensibili in favore di chiunque; 
      la disposizione denunciata e', dunque, necessaria per risolvere
la domanda prospettata dal convenuto,  ex  art.  96  c.p.c.,  con  le
dovute  implicazioni  concernenti  il  primo  filtro  valutativo  del
difensore (Corte costituzionale n. 108/1995); 
      sussiste «l'esigenza minima, ma inderogabile, che la  questione
abbia come riferimento la portata della disposizione di legge ex art.
96 c.p.c. della quale questo giudice onorario e' tenuto, in qualsiasi
modo, direttamente o indirettamente, a fare applicazione nel processo
in epigrafe (Corte costituzionale n. 142/1968; n. 216/1993; ordinanza
n. 23/2004); 
      una eventuale sentenza additiva di accoglimento da parte  della
Corte costituzionale e' in grado di spiegare un'influenza diretta sul
processo principale (Corte costituzionale nn.  92/2013  e  111/1977),
provocando un netto cambiamento  del  quadro  normativo  assunto  dal
Giudice a quo (Corte costituzionale n. 390/1996); 
      la questione e' rilevante giacche' la mancata previsione  della
condanna ex art. 96 c.p.c. in solido con il difensore  contrasta  con
il disposto di cui all'art. 111 della Costituzione secondo cui  «Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parita' davanti a un giudice terzo e  imparziale»  e  con  l'art.  6,
comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo  nella  parte
in cui si afferma che «Ogni persona ha diritto a  che  la  causa  sia
esaminata equamente». 
    Il concetto di Giusto processo ex art. 6 CEDU e art. 47 Carta dei
diritti fondamentali UE e' correlato ai principi della  Corte  EDU  e
della CGUE che garantiscono il diritto di accesso dinanzi al  giudice
ed il diritto di difesa. La sanzione per l'artificiosa evocazione  in
giudizio di una parte non deve comprimere eccessivamente  il  diritto
alla difesa, ma serve a bilanciarlo con l'esigenza di evitare l'abuso
del processo e di tutelare la controparte  che  subisce  la  condotta
artificiosa della opposta difesa. 
    La non  manifesta  infondatezza  della  questione  s'incunea  nel
dubbio assertivo  tale  da  rendere  ictu  oculi  evidente,  serio  e
attendibile l'intervento richiesto per lesione sia della  «condizione
di  parita'»  sottesa  dall'art.  111  della  Costituzione  che   del
principio di «equo esame della causa» imposto dall'art.  6,  comma  2
della CEDU. 
    La condizione di parita' e' lesa, al pari dell'equo  esame  della
causa, per violazione dell'art. 24 della Costituzione  giacche'  tale
norma garantisce il mero  «diritto  alla  difesa»  non  gia'  la  sua
«Giuridica insostenibilita'» che si verifica tutte le volte in cui le
azioni   risultano   attivate    dal    difensore    nonostante    la
inammissibilita' o la manifesta infondatezza ovvero nei casi  in  cui
il procuratore alle  liti  abbia  attivato  il  giudizio  civile  con
coscienza della  pretestuosita'  dell'iniziativa  giudiziaria  o  per
contrarieta' al diritto vivente e/o alla giurisprudenza consolidata. 
    La difesa e' sempre in grado di evitare a priori la lite giacche'
solo al difensore compete il preliminare  «primo  filtro  valutativo»
della causa civile (v. Cass. 15209/18). 
    Le evidenti distorsioni sono tangibili: 
      le  suesposte  condotte  processuali  generano  sviamento   del
sistema giurisdizionale rispetto agli  scopi  istituzionali,  in  tal
guisa, provocando un ingiustificato incremento del contenzioso civile
che  impedisce  ed  ostacola  la  ragionevole  durata   degli   altri
procedimenti pendenti con grave disequilibro per il corretto  impiego
di tutte le risorse inutilmente distolte in spregio al buon andamento
della Giustizia e a discapito della controparte privata. 
    La questione della rilevanza della  questione  di  illegittimita'
costituzionale  riflette  il  principio  enunciato  dalla  Cassazione
secondo cui il «primo filtro valutativo» rispetto alle azioni  ed  ai
rimedi  da  promuovere  e'  affidato  alla  prudenza  del   difensore
coniugata con il principio di  responsabilita'  delle  parti.  A  ben
vedere, il fine assolutamente condivisibile, e' semplicemente  quello
«di evitare la dispersione  delle  risorse  per  la  giurisdizione  e
consentire quindi l'accesso  alla  tutela  giudiziaria  dei  soggetti
meritevoli» (v. Cass. 15209/18). 
    Il difensore non deve mai garantire la parte, ma deve osservare i
principi sottesi dall'art. 88 c.p.c.  che  impongono  al  procuratore
alle liti il preventivo «screening» circa la  inammissibilita'  e  la
manifesta infondatezza  della  domanda  evitando  di  persistere  con
coscienza  della  pretestuosita'  dell'iniziativa   giudiziaria   per
l'evidente contrarieta' alla giurisprudenza consolidata. 
    L'abuso  della  «Potestas  Agendi»  rappresenta,  oggigiorno,  il
limite che giustifica l'adozione di  misure  rimediali  ben  distinte
dalla portata dell'art. 24 della  Costituzione:  l'illecita  condotta
del procuratore alle liti  per  la  pretestuosita'  dell'azione,  per
contrarieta'  al  diritto  vivente,   per   manifesta   inconsistenza
giuridica o per evidente strumentalita' ed artificiosita' dell'azione
civile promossa nuoce alla «ratio» di cui al Giusto processo ex  art.
111 della Costituzione viola, altresi', gli articoli  3  e  24  della
Costituzione e si pone in aperto contrasto  con  l'art.  6,  comma  2
della CEDU. 
    Tale condotta violativa, altresi', dei principi sottesi dall'art.
88 c.p.c. e' totalmente disgregante del Sistema Giustizia  ed  incide
visibilmente sulla economia processuale. 
    Sul punto che precede rileva, pertanto, l'esigenza  pubblicistica
di impedire al difensore di utilizzare la lite per  fini  diversi  da
quelli  per  i  quali  essa  e'  stata  preordinata  dal  Legislatore
costituzionale. 
    Ed e' proprio nell'ambito della sanzione pubblicistica di cui  al
comma terzo dell'art. 96 c.p.c. (cd. punitive demages) che si colloca
l'intervento    costituzionale    additivo    sotteso    dall'odierno
provvedimento volto, in  particolare,  ad  ampliare  il  concetto  di
«giustizia  sociale  consapevole»  il  cui  contenuto   esula   dalla
responsabilita' professionale e s'impernia, invece, nell'evidenza per
la quale il difensore e' aprioristicamente tenuto (v. Cass. 15209/18)
a valutare, ex ante e non gia' ex post, tutte le  plausibili  ragioni
per scongiurare l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza  della
domanda nell'interesse superiore della Giustizia cioe' nell'interesse
del Bene comune cosi' come previsto dall'art.  71,  comma  primo  del
Codice Deontologico Forense. 
    Un profilo  di  ulteriore  rilevanza  discende,  altresi',  dalla
duplice argomentazione  data  dalla  giurisprudenza  di  legittimita'
secondo cui, a fronte della inammissibilita' del  ricorso  in  quanto
«incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma» e' stata pronunciata
condanna d'ufficio della parte ricorrente  a  pagare  in  favore  del
convenuto una somma stabilita in via equitativa  secondo  il  dettato
dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (Cass. n. 12111/25). Il disequilibrio e'
evidente giacche' manca la previsione all'interno dell'art. 96 c.p.c.
di una specifica facolta'  riservata  al  giudice  di  condannare  il
difensore  in  solido  con  la  parte  per  i   casi   di   manifesta
inammissibilita' o infondatezza ovvero nel caso in cui il procuratore
alle  liti  abbia  persistito   nell'azione   con   coscienza   della
pretestuosita' dell'iniziativa giudiziaria o  per  contrarieta'  alla
giurisprudenza consolidata senza  che  cio'  possa  rappresentare  un
aprioristico impedimento all'esercizio difensivo  ex  art.  24  della
Costituzione rispetto al quale tale inciso rappresenterebbe,  invece,
il suo esplicito rafforzamento attuativo. 
    La rilevanza, come la non manifesta infondatezza della  questione
sollevata,   non   attengono,   infatti,    alla    certezza    della
incostituzionalita' della norma, bensi' alla perplessita' attendibile
e non palesemente infondata  dell'intervento  additivo  richiesto  in
riferimento, in parte qua, all'art. 96 c.p.c. 
    La violazione dell'art. 3 della  Costituzione  e'  resa  evidente
dalla  macroscopica  lesione  della  «condizione  di  parita'  tra  i
contendenti» di cui all'art. 111 della Costituzione in tutti  i  casi
in cui le iniziative giudiziali  confliggono  manifestamente  con  le
esigenze di concreta efficienza del processo civile. 
    Il Legislatore ha gia' avuto modo di avvedersi  del  rilievo  che
precede giusta delega legislativa conferita al Governo dal  collegato
alla Legge di stabilita' nell'anno 2014 ed  approvata  dal  Consiglio
dei ministri in data 17 dicembre 2013. Con tale atto, il  Legislatore
ha preso coscienza della portata del problema auspicando in  concreto
l'individuazione di nuove e ulteriori disposizioni «per  l'efficienza
del processo civile» e tra di esse, nel novero dei principi  espressi
dall'art. 2, ha indicato le «misure per la  maggiore  efficienza  del
processo di cognizione» di  cui  alla  lett.  f)  con  cui  e'  stato
espressamente richiesto al Legislatore delegato di «prevedere quando,
nei casi di condanna a norma dell'art. 96  del  codice  di  procedura
civile, il difensore sia responsabile in solido con la parte». 
    Se, per un verso, la riserva di legge in materia di  risarcimento
dei danni e' dettata dall'art. 23 della Costituzione,  per  un  altro
verso, i contenuti dell'odierno rilievo  sottendono  la  macroscopica
rilevanza della  incostituzionalita',  in  parte  qua,  dell'art.  96
c.p.c.  per  contrasto  evidente  con  le  prerogative  dettate   dal
Legislatore  costituzionale  agli   articoli   3-24   e   111   della
Costituzione. 
    L'intervento pubblicistico incide  sulla  coscienza  responsabile
del difensore volta ad evitare domande inammissibili e manifestamente
infondate  soprattutto  nei  casi  nei  quali  il   difensore   abbia
persistito   nel   proseguire   la   lite   omettendo   ogni   sforzo
interpretativo, deduttivo e argomentativo in base al diritto  vivente
e alla concorde giurisprudenza. 
    Non c'e' chi non veda nell'attuale panorama giurisprudenziale  la
estemporanea soluzione, talvolta adottata dai tribunali di  merito  e
censurata dal giudice di legittimita' nei casi  nei  quali  e'  stato
chiamato a pronunciarsi sull'esatta portata e sui limiti del  diverso
art. 94 c.p.c. 
    La  Corte  Suprema  ha  ribadito  che  la  condanna  alle   spese
processuali va pronunciata nei confronti della parte soccombente.  E'
ammessa la condanna alle spese nei confronti del difensore solo se ha
agito quale rappresentante processuale di  un  altro  soggetto  senza
essere investito del relativo potere (Cass. 16622/22; Cass.  10332/14
e Cass. 27941/05). Il contenuto anfibologico dell'attuale  previsione
di cui all'art. 96 c.p.c.  da'  luogo,  pertanto,  ad  un  necessario
rafforzamento del  suo  inciso  mediante  il  prospettato  intervento
additivo. 
    Le argomentazioni che precedono,  unitariamente  intese,  rendono
evidente  la  sussistenza  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione  giacche'  l'evidenza  del  dubbio   di   costituzionalita'
dell'attuale previsione dell'art. 96 c.p.c. sorregge e giustifica  il
contenuto integrale dei motivi di cui alla odierna ordinanza ai  fini
della auspicata sentenza  additiva  della  Corte  costituzionale.  Le
incongruita' della disposizione esaminata, peraltro, suffragate dalla
concorde communis opinio, rendono necessario un  intervento  additivo
di principio  finalizzato  a  porre  definitivo  rimedio  alle  gravi
disfunzioni processuali e sostanziali di rilievo costituzionale. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto e applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    da' atto che il giudizio in epigrafe  non  puo'  essere  definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale, peraltro, non manifestamente infondata per l'evidente
dubbio assertivo afferente alla costituzionalita' della  disposizione
in esame; 
    individua nell'art. 96 c.p.c. la disposizione di legge viziata da
illegittimita' costituzionale nella parte in cui non dispone che  «il
giudice puo' pronunciare condanna in solido con la parte nel caso  in
cui  il  difensore   abbia   promosso   un'azione   inammissibile   o
manifestamente infondata  ovvero  abbia  persistito  nell'azione  con
coscienza della  pretestuosita'  dell'iniziativa  giudiziaria  o  per
contrarieta' alla giurisprudenza consolidata»; 
    da'  atto   delle   su   esposte   argomentazioni   e,   in   via
consequenziale, rileva che le disposizioni che  si  assumono  violate
riguardano  gli  articoli  3-24  e  111  della  Costituzione  e,  per
l'effetto; 
    sospende il procedimento civile in epigrafe; 
    dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza  di  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia  notificata  alle  parti  in
causa ed al Pubblico Ministero in sede,  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    dispone  la  comunicazione  a  cura  del  Cancelliere  anche   ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Perugia, 20 luglio 2026 
 
                    Il Giudice onorario: Di Fiore