Reg. ord. n. 140 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37
Ordinanza del Tribunale di Perugia del 20/07/2026
Tra: B.A. G. C/ D. S.
Oggetto:
Processo civile – Responsabilità aggravata della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave – Condanna in solido del difensore nel caso in cui abbia promosso un’azione inammissibile o manifestamente infondata ovvero abbia persistito nell’azione con coscienza della pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria o per contrarietà alla giurisprudenza consolidata – Omessa previsione – Contrasto con il principio, anche convenzionale, dell’equo processo – Lesione del diritto alla difesa – Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione della condizione di parità dei contendenti – Incidenza sull’efficienza del processo.
Norme impugnate:
codice di procedura civile
del
Num.
Art. 96
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2026
Ordinanza del 20 luglio 2026 del Tribunale di Perugia nel
procedimento civile promosso da B.A. G. contro D. S..
Processo civile - Responsabilita' aggravata della parte soccombente
che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave -
Condanna in solido del difensore nel caso in cui abbia promosso
un'azione inammissibile o manifestamente infondata ovvero abbia
persistito nell'azione con coscienza della pretestuosita'
dell'iniziativa giudiziaria o per contrarieta' alla giurisprudenza
consolidata - Omessa previsione.
- Codice di procedura civile, art. 96.
(GU n. 37 del 16-09-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione prima civile
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 978/2026 promossa da:
G. B.A. per il figlio minore... - attrice;
contro S. D. - convenuto;
Il giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato
la seguente ordinanza,
Rilevato che
con atto di citazione la parte attrice, in qualita' di esercente
la responsabilita' genitoriale sul figlio minore, ha formulato le
seguenti domande: «accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilita'
nella causazione delle lesioni subite dal minore a seguito
dell'aggressione avvenuta in data... per tutte le ragioni esposte in
narrativa, condannare parte convenuta al pagamento della somma di
euro 24.658,87 gia' detratto l'acconto di euro 4.000,00, ovvero della
somma minore o maggiore ritenuta di giustizia ad istruttoria
esperita. Vinte le spese»;
con tempestiva comparsa costitutiva del 18 maggio 2026, il
convenuto ha contestato la domanda attorea ed ha formulato le
seguenti richieste: «respingere la domanda attorea e comunque
dichiarare congruo e satisfattivo l'importo versato in sede
stragiudiziale. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, della pretesa attrice, accertato il concorso di colpa
del minore nella produzione dell'evento dannoso e accertata la reale
entita' dei danni subiti dal medesimo ridurre proporzionalmente
l'importo risarcitorio richiesto, ai sensi dell'art. 1227 del codice
civile e comunque previa decurtazione delle somme gia' versate dal
convenuto e rivalutate alla data della sentenza. In ogni caso,
condannare inoltre la parte attrice, esercente la responsabilita'
genitoriale sul minore, alla restituzione delle somme versate dal
convenuto laddove venga accertato che non erano dovute, ovvero dovute
in misura minore. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed
onorari del procedimento, oltre alla condanna del minore, ex art. 96
c.p.c., ad un equo risarcimento del danno per aver agito in giudizio
con mala fede»..
Le parti hanno depositato le memorie integrative svolgendo, in
pieno contraddittorio, le rispettive difese.
Con l'odierna ordinanza questo giudice onorario ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 96 c.p.c. per contrasto con gli articoli 3,
24 e 111 della Costituzione nella parte in cui tale norma non prevede
quanto segue:
«il giudice puo' pronunciare condanna in solido con la parte
nel caso in cui il difensore abbia promosso un'azione inammissibile o
manifestamente infondata ovvero abbia persistito nell'azione con
coscienza della pretestuosita' dell'iniziativa giudiziaria o per
contrarieta' alla giurisprudenza consolidata».
Rilevanza della questione
La rilevanza della questione esprime il rapporto intercorrente
fra la soluzione della questione e la definizione del giudizio in
corso (Corte costituzionale n. 13/1965). Il presupposto della
rilevanza della questione e', dunque, evidente in base alle seguenti
argomentazioni:
il nesso di pregiudizialita' tra il giudizio principale e il
giudizio costituzionale implica che la norma censurata debba
necessariamente essere applicata nel pendente procedimento e che
l'eventuale illegittimita' della stessa incida sul procedimento
principale in ragione della specifica domanda del convenuto afferente
alla «condanna del minore, ex art. 96 c.p.c., ad un equo risarcimento
del danno per aver agito in giudizio con mala fede» (Corte
costituzionale n. 91/2013; red. Cartabia); la questione richiama alla
mente il concetto di «safeguarding» per i soggetti deboli, benche' le
ragioni esplicitate nella odierna ordinanza risultino pienamente
estensibili in favore di chiunque;
la disposizione denunciata e', dunque, necessaria per risolvere
la domanda prospettata dal convenuto, ex art. 96 c.p.c., con le
dovute implicazioni concernenti il primo filtro valutativo del
difensore (Corte costituzionale n. 108/1995);
sussiste «l'esigenza minima, ma inderogabile, che la questione
abbia come riferimento la portata della disposizione di legge ex art.
96 c.p.c. della quale questo giudice onorario e' tenuto, in qualsiasi
modo, direttamente o indirettamente, a fare applicazione nel processo
in epigrafe (Corte costituzionale n. 142/1968; n. 216/1993; ordinanza
n. 23/2004);
una eventuale sentenza additiva di accoglimento da parte della
Corte costituzionale e' in grado di spiegare un'influenza diretta sul
processo principale (Corte costituzionale nn. 92/2013 e 111/1977),
provocando un netto cambiamento del quadro normativo assunto dal
Giudice a quo (Corte costituzionale n. 390/1996);
la questione e' rilevante giacche' la mancata previsione della
condanna ex art. 96 c.p.c. in solido con il difensore contrasta con
il disposto di cui all'art. 111 della Costituzione secondo cui «Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parita' davanti a un giudice terzo e imparziale» e con l'art. 6,
comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella parte
in cui si afferma che «Ogni persona ha diritto a che la causa sia
esaminata equamente».
Il concetto di Giusto processo ex art. 6 CEDU e art. 47 Carta dei
diritti fondamentali UE e' correlato ai principi della Corte EDU e
della CGUE che garantiscono il diritto di accesso dinanzi al giudice
ed il diritto di difesa. La sanzione per l'artificiosa evocazione in
giudizio di una parte non deve comprimere eccessivamente il diritto
alla difesa, ma serve a bilanciarlo con l'esigenza di evitare l'abuso
del processo e di tutelare la controparte che subisce la condotta
artificiosa della opposta difesa.
La non manifesta infondatezza della questione s'incunea nel
dubbio assertivo tale da rendere ictu oculi evidente, serio e
attendibile l'intervento richiesto per lesione sia della «condizione
di parita'» sottesa dall'art. 111 della Costituzione che del
principio di «equo esame della causa» imposto dall'art. 6, comma 2
della CEDU.
La condizione di parita' e' lesa, al pari dell'equo esame della
causa, per violazione dell'art. 24 della Costituzione giacche' tale
norma garantisce il mero «diritto alla difesa» non gia' la sua
«Giuridica insostenibilita'» che si verifica tutte le volte in cui le
azioni risultano attivate dal difensore nonostante la
inammissibilita' o la manifesta infondatezza ovvero nei casi in cui
il procuratore alle liti abbia attivato il giudizio civile con
coscienza della pretestuosita' dell'iniziativa giudiziaria o per
contrarieta' al diritto vivente e/o alla giurisprudenza consolidata.
La difesa e' sempre in grado di evitare a priori la lite giacche'
solo al difensore compete il preliminare «primo filtro valutativo»
della causa civile (v. Cass. 15209/18).
Le evidenti distorsioni sono tangibili:
le suesposte condotte processuali generano sviamento del
sistema giurisdizionale rispetto agli scopi istituzionali, in tal
guisa, provocando un ingiustificato incremento del contenzioso civile
che impedisce ed ostacola la ragionevole durata degli altri
procedimenti pendenti con grave disequilibro per il corretto impiego
di tutte le risorse inutilmente distolte in spregio al buon andamento
della Giustizia e a discapito della controparte privata.
La questione della rilevanza della questione di illegittimita'
costituzionale riflette il principio enunciato dalla Cassazione
secondo cui il «primo filtro valutativo» rispetto alle azioni ed ai
rimedi da promuovere e' affidato alla prudenza del difensore
coniugata con il principio di responsabilita' delle parti. A ben
vedere, il fine assolutamente condivisibile, e' semplicemente quello
«di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione e
consentire quindi l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti
meritevoli» (v. Cass. 15209/18).
Il difensore non deve mai garantire la parte, ma deve osservare i
principi sottesi dall'art. 88 c.p.c. che impongono al procuratore
alle liti il preventivo «screening» circa la inammissibilita' e la
manifesta infondatezza della domanda evitando di persistere con
coscienza della pretestuosita' dell'iniziativa giudiziaria per
l'evidente contrarieta' alla giurisprudenza consolidata.
L'abuso della «Potestas Agendi» rappresenta, oggigiorno, il
limite che giustifica l'adozione di misure rimediali ben distinte
dalla portata dell'art. 24 della Costituzione: l'illecita condotta
del procuratore alle liti per la pretestuosita' dell'azione, per
contrarieta' al diritto vivente, per manifesta inconsistenza
giuridica o per evidente strumentalita' ed artificiosita' dell'azione
civile promossa nuoce alla «ratio» di cui al Giusto processo ex art.
111 della Costituzione viola, altresi', gli articoli 3 e 24 della
Costituzione e si pone in aperto contrasto con l'art. 6, comma 2
della CEDU.
Tale condotta violativa, altresi', dei principi sottesi dall'art.
88 c.p.c. e' totalmente disgregante del Sistema Giustizia ed incide
visibilmente sulla economia processuale.
Sul punto che precede rileva, pertanto, l'esigenza pubblicistica
di impedire al difensore di utilizzare la lite per fini diversi da
quelli per i quali essa e' stata preordinata dal Legislatore
costituzionale.
Ed e' proprio nell'ambito della sanzione pubblicistica di cui al
comma terzo dell'art. 96 c.p.c. (cd. punitive demages) che si colloca
l'intervento costituzionale additivo sotteso dall'odierno
provvedimento volto, in particolare, ad ampliare il concetto di
«giustizia sociale consapevole» il cui contenuto esula dalla
responsabilita' professionale e s'impernia, invece, nell'evidenza per
la quale il difensore e' aprioristicamente tenuto (v. Cass. 15209/18)
a valutare, ex ante e non gia' ex post, tutte le plausibili ragioni
per scongiurare l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza della
domanda nell'interesse superiore della Giustizia cioe' nell'interesse
del Bene comune cosi' come previsto dall'art. 71, comma primo del
Codice Deontologico Forense.
Un profilo di ulteriore rilevanza discende, altresi', dalla
duplice argomentazione data dalla giurisprudenza di legittimita'
secondo cui, a fronte della inammissibilita' del ricorso in quanto
«incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma» e' stata pronunciata
condanna d'ufficio della parte ricorrente a pagare in favore del
convenuto una somma stabilita in via equitativa secondo il dettato
dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (Cass. n. 12111/25). Il disequilibrio e'
evidente giacche' manca la previsione all'interno dell'art. 96 c.p.c.
di una specifica facolta' riservata al giudice di condannare il
difensore in solido con la parte per i casi di manifesta
inammissibilita' o infondatezza ovvero nel caso in cui il procuratore
alle liti abbia persistito nell'azione con coscienza della
pretestuosita' dell'iniziativa giudiziaria o per contrarieta' alla
giurisprudenza consolidata senza che cio' possa rappresentare un
aprioristico impedimento all'esercizio difensivo ex art. 24 della
Costituzione rispetto al quale tale inciso rappresenterebbe, invece,
il suo esplicito rafforzamento attuativo.
La rilevanza, come la non manifesta infondatezza della questione
sollevata, non attengono, infatti, alla certezza della
incostituzionalita' della norma, bensi' alla perplessita' attendibile
e non palesemente infondata dell'intervento additivo richiesto in
riferimento, in parte qua, all'art. 96 c.p.c.
La violazione dell'art. 3 della Costituzione e' resa evidente
dalla macroscopica lesione della «condizione di parita' tra i
contendenti» di cui all'art. 111 della Costituzione in tutti i casi
in cui le iniziative giudiziali confliggono manifestamente con le
esigenze di concreta efficienza del processo civile.
Il Legislatore ha gia' avuto modo di avvedersi del rilievo che
precede giusta delega legislativa conferita al Governo dal collegato
alla Legge di stabilita' nell'anno 2014 ed approvata dal Consiglio
dei ministri in data 17 dicembre 2013. Con tale atto, il Legislatore
ha preso coscienza della portata del problema auspicando in concreto
l'individuazione di nuove e ulteriori disposizioni «per l'efficienza
del processo civile» e tra di esse, nel novero dei principi espressi
dall'art. 2, ha indicato le «misure per la maggiore efficienza del
processo di cognizione» di cui alla lett. f) con cui e' stato
espressamente richiesto al Legislatore delegato di «prevedere quando,
nei casi di condanna a norma dell'art. 96 del codice di procedura
civile, il difensore sia responsabile in solido con la parte».
Se, per un verso, la riserva di legge in materia di risarcimento
dei danni e' dettata dall'art. 23 della Costituzione, per un altro
verso, i contenuti dell'odierno rilievo sottendono la macroscopica
rilevanza della incostituzionalita', in parte qua, dell'art. 96
c.p.c. per contrasto evidente con le prerogative dettate dal
Legislatore costituzionale agli articoli 3-24 e 111 della
Costituzione.
L'intervento pubblicistico incide sulla coscienza responsabile
del difensore volta ad evitare domande inammissibili e manifestamente
infondate soprattutto nei casi nei quali il difensore abbia
persistito nel proseguire la lite omettendo ogni sforzo
interpretativo, deduttivo e argomentativo in base al diritto vivente
e alla concorde giurisprudenza.
Non c'e' chi non veda nell'attuale panorama giurisprudenziale la
estemporanea soluzione, talvolta adottata dai tribunali di merito e
censurata dal giudice di legittimita' nei casi nei quali e' stato
chiamato a pronunciarsi sull'esatta portata e sui limiti del diverso
art. 94 c.p.c.
La Corte Suprema ha ribadito che la condanna alle spese
processuali va pronunciata nei confronti della parte soccombente. E'
ammessa la condanna alle spese nei confronti del difensore solo se ha
agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza
essere investito del relativo potere (Cass. 16622/22; Cass. 10332/14
e Cass. 27941/05). Il contenuto anfibologico dell'attuale previsione
di cui all'art. 96 c.p.c. da' luogo, pertanto, ad un necessario
rafforzamento del suo inciso mediante il prospettato intervento
additivo.
Le argomentazioni che precedono, unitariamente intese, rendono
evidente la sussistenza della non manifesta infondatezza della
questione giacche' l'evidenza del dubbio di costituzionalita'
dell'attuale previsione dell'art. 96 c.p.c. sorregge e giustifica il
contenuto integrale dei motivi di cui alla odierna ordinanza ai fini
della auspicata sentenza additiva della Corte costituzionale. Le
incongruita' della disposizione esaminata, peraltro, suffragate dalla
concorde communis opinio, rendono necessario un intervento additivo
di principio finalizzato a porre definitivo rimedio alle gravi
disfunzioni processuali e sostanziali di rilievo costituzionale.
P. Q. M.
Visto e applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
da' atto che il giudizio in epigrafe non puo' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale, peraltro, non manifestamente infondata per l'evidente
dubbio assertivo afferente alla costituzionalita' della disposizione
in esame;
individua nell'art. 96 c.p.c. la disposizione di legge viziata da
illegittimita' costituzionale nella parte in cui non dispone che «il
giudice puo' pronunciare condanna in solido con la parte nel caso in
cui il difensore abbia promosso un'azione inammissibile o
manifestamente infondata ovvero abbia persistito nell'azione con
coscienza della pretestuosita' dell'iniziativa giudiziaria o per
contrarieta' alla giurisprudenza consolidata»;
da' atto delle su esposte argomentazioni e, in via
consequenziale, rileva che le disposizioni che si assumono violate
riguardano gli articoli 3-24 e 111 della Costituzione e, per
l'effetto;
sospende il procedimento civile in epigrafe;
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in
causa ed al Pubblico Ministero in sede, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri;
dispone la comunicazione a cura del Cancelliere anche ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Perugia, 20 luglio 2026
Il Giudice onorario: Di Fiore