Reg. ord. n. 139 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Tribunale di Perugia  del 13/07/2026

Tra: A. C.  C/ Ministero dell'Interno



Oggetto:

Responsabilità civile – Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti – Attuazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 – Riconoscimento, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, di un indennizzo in favore del coniuge superstite e dei figli, in mancanza del coniuge e dei figli spettanza dell’indennizzo ai genitori e, in loro mancanza, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto – Esclusione dagli aventi diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della vittima quando sia presente un genitore e quando il fratello o la sorella sia convivente ma non a carico della vittima al momento della commissione del reato – Denunciata restrizione nell’accesso all’indennizzo – Inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, con particolare riguardo all’attuazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Norme impugnate:

legge  del 07/07/2016  Num. 122  Art. 11  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 117    Co. 1 
direttiva CE del 29/04/2004    Art. 12 



Testo dell'ordinanza

                        N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2026

Ordinanza  del  13  luglio  2026  del  Tribunale   di   Perugia   nel
procedimento civile promosso da A. C. contro Ministero dell'interno. 
 
Responsabilita' civile - Indennizzo in favore delle vittime di  reati
  intenzionali violenti - Attuazione della direttiva  2004/80/CE  del
  Consiglio del 29 aprile 2004 - Riconoscimento,  in  caso  di  morte
  della vittima in conseguenza del reato, di un indennizzo in  favore
  del coniuge superstite e dei figli, in mancanza del coniuge  e  dei
  figli spettanza dell'indennizzo ai genitori e, in loro mancanza, ai
  fratelli e alle sorelle conviventi e  a  carico  al  momento  della
  commissione  del  delitto  -  Esclusione   dagli   aventi   diritto
  all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle  della  vittima  quando
  sia presente un genitore e quando il  fratello  o  la  sorella  sia
  convivente  ma  non  a  carico  della  vittima  al  momento   della
  commissione del reato. 
- Legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per  l'adempimento  degli
  obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
  - Legge europea  2015-2016),  art.  11  [,  in  particolare,  comma
  2-bis]. 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
                     TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA 
                       Seconda Sezione civile 
 
    Il giudice dott. Valerio d'Andria, letti gli atti di causa; 
    Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 luglio  2026  ha
pronunciato  la  seguente  ordinanza   di   rimessione   alla   Corte
costituzionale di questione di legittimita' costituzionale - articoli
23 e seguenti della legge n. 87/1953. 
 
                              Premessa 
 
    A...  C...  agisce  in  giudizio  nei  confronti  del   Ministero
dell'interno  per  vedersi  riconosciuto  il  diritto  all'indennizzo
previsto dall'art. 11 della legge n. 122 del 7  luglio  2016  per  le
vittime di reati violenti. 
    In sede di memorie autorizzate ex  281-duodecies,  comma  4,  del
codice di procedura civile, il ricorrente, tra l'altro, ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge  n.
122/2016,  tema  su  cui  il  ministero  resistente  ha  interloquito
concludendo nel senso della manifesta infondatezza della questione. 
    All'udienza del 7 luglio 2026, le parti hanno discusso  oralmente
e hanno precisato le conclusioni. Il giudice,  a  scioglimento  della
riserva, ha depositato la presente ordinanza. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    1. A... C... e' il fratello, per parte di madre,  di  O...  S...,
ucciso il  ...,  all'eta'  di  17  anni,  da  P...  C...,  padre  del
ricorrente. 
    La vicenda e' stata  oggetto  della  sentenza  oramai  definitiva
emessa dal Tribunale di Terni il 31 gennaio 2014 con  la  quale  P...
C... e' stato condannato per omicidio volontario alla  pena  di  anni
trenta di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni subiti, tra
l'altro, da  A...  C...,  in  qualita'  di  fratello  della  vittima,
liquidati a titolo di provvisionale per il danno non patrimoniale  in
euro 50.000,00. 
    2. Il ricorrente, insieme a sua madre, ha agito in sede esecutiva
nei confronti dell'autore del delitto per ottenere le somme liquidate
a titolo di risarcimento del danno, ma dal progetto di distribuzione,
depositato in atti e  approvato  il  26  luglio  2023  all'esito  del
procedimento di pignoramento immobiliare, emerge che nulla  e'  stato
riconosciuto in suo favore in ragione della presenza di un  creditore
ipotecario  (la  circostanza  dell'inutile  esperimento   dell'azione
esecutiva e' rappresentata, inoltre, anche  negli  atti  con  cui  la
prefettura ha istruito il procedimento). 
    Sia la madre di O...  S...,  sia  il  ricorrente  A...  C...  con
istanza del 10 agosto 2023 hanno chiesto, dunque,  il  riconoscimento
dell'indennizzo previsto dall'art. 11 della legge n. 122 del 7 luglio
2016 in favore delle vittime di reati violenti. 
    Solo la richiesta della madre e'  stata  pero'  accolta  -  nella
misura di euro 50.000,00 - , mentre la domanda di A... C... e'  stata
rigettata  con  provvedimento  del  Comitato  di  solidarieta'  delle
vittime dei reati intenzionali  violenti  del  1°  agosto  2024:  nel
provvedimento si fa  riferimento  al  disposto  dell'art.  11,  comma
2-bis,   della   legge   citata   secondo   cui   il   riconoscimento
dell'indennizzo in favore del fratello della vittima di  omicidio  e'
subordinato all'ipotesi in cui non siano  presenti  altri  parenti  e
congiunti e in particolare, per quanto qui interessa, non vi siano  i
genitori della vittima. 
 
             Non manifesta infondatezza della questione 
 
    1. Si dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge
n. 122 del 2016 in relazione all'art. 117 della Costituzione. 
    L'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 122 del 2016  prevede  che
in relazione al delitto di omicidio sia riconosciuto un indennizzo in
favore del coniuge superstite e dei  figli  e  che  in  mancanza  del
coniuge e dei figli, l'indennizzo spetti ai genitori e, infine,  solo
in caso di  mancanza  dei  genitori,  «ai  fratelli  e  alle  sorelle
conviventi e a carico al momento della commissione del delitto». 
    La legge esclude, dunque, il  riconoscimento  dell'indennizzo  in
favore del fratello, pur convivente, quando,  come  nell'ipotesi  che
qui rileva, sia presente un genitore della vittima (in questo caso la
madre di O... S...) e, inoltre, - sempre come nel caso del ricorrente
- quando il fratello non sia a carico della vittima al momento  della
commissione del delitto. 
    2. Cio' posto, l'art. 11 della legge n. 122 del 2016,  come  reso
esplicito dalla stessa titolazione, e' stato introdotto in attuazione
della direttiva europea n. 80 del 2004. 
    L'art. 12, paragrafo 2, della direttiva citata prevede,  infatti,
l'obbligo  per  gli  Stati  membri  di  introdurre  «un  sistema   di
indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi  nei
rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo  ed  adeguato
delle vittime». 
    La  questione  della  conformita'  al  diritto   unionale   delle
disposizioni interne e, dunque, dell'art. 11 legge n. 122 del 2016 e'
gia' stata sottoposta, con  rinvio  pregiudiziale  ex  art.  267  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alla  Corte   di
Giustizia europea, sollecitata dal giudice comune ad interpretare  la
direttiva e a valutare la conformita' con il diritto europeo  di  una
disciplina, come quella  nazionale,  che  pone,  come  visto,  alcune
importanti restrizioni all'accesso all'indennizzo. 
    In primo luogo, con la pronuncia del 16 luglio 2020 (C-129/19) la
Corte di Giustizia ha stabilito che «l'art. 12,  paragrafo  2,  della
direttiva 2004/80 dev'essere interpretato nel senso che un indennizzo
forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base  di
un  sistema  nazionale  di  indennizzo   delle   vittime   di   reati
intenzionali violenti non  puo'  essere  qualificato  come  «equo  ed
adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia  fissato  senza
tenere conto della  gravita'  delle  conseguenze  del  reato  per  le
vittime, e  non  rappresenti  quindi  un  appropriato  contributo  al
ristoro del danno materiale e morale subito». 
    Piu' recentemente, e in un'ipotesi  perfettamente  sovrapponibile
al caso qui in esame, la Corte di Giustizia  con  l'ordinanza  del  2
maggio 2025 (C-640/24) ha ulteriormente  chiarito  che  la  direttiva
sopra richiamata osta ad «una  normativa  di  uno  Stato  membro  che
preveda un sistema di indennizzo per i  reati  intenzionali  violenti
che, in caso di omicidio, subordina  il  diritto  all'indennizzo  dei
fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza  di  un
coniuge superstite». 
    Infine, va richiamata la pronuncia del 2 ottobre 2025  (C-284/24)
con cui la Corte di  Giustizia  -  chiamata  a  pronunciarsi,  questa
volta, su  un  quesito  formulato  con  riferimento  alla  disciplina
irlandese - ha affermato che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo
delle vittime di reato, dev'essere interpretato nel  senso  che  esso
osta a un sistema nazionale di  indennizzo  delle  vittime  di  reati
intenzionali  violenti  che,  per  principio,  escluda,  per   quanto
riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per  il  dolore  e  la
sofferenza patiti  da  tali  vittime.  Nonostante  la  necessita'  di
garantire la sostenibilita'  finanziaria  dei  sistemi  nazionali  di
indennizzo, di modo che gli Stati membri non  devono  necessariamente
prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subito  da
tali vittime, un indennizzo  equo  ed  adeguato,  ai  sensi  di  tale
disposizione, richiede, in sede  di  determinazione  di  un  siffatto
indennizzo, di tener conto della gravita' delle conseguenze, in  capo
alle vittime, dei reati perpetrati, nonche' del risarcimento che tali
vittime possono ottenere a  titolo  della  responsabilita'  da  fatto
illecito dell'autore del reato». 
    3. Tenuto conto delle pronunce rese  dalla  Corte  di  Giustizia,
emergono,  dunque,  profili  di   illegittimita'   della   disciplina
nazionale, tutti rilevanti nel caso di specie. 
    E, infatti, sulla base dell'art. 11, comma 2-bis,  legge  citata,
A... C... non e' legittimato a richiedere  l'indennizzo  sia  perche'
egli non era a carico della vittima  del  delitto  di  omicidio,  sia
perche' nel nucleo familiare della vittima e' presente la madre della
vittima a cui il beneficio deve essere riservato per intero. 
    Il sistema legislativo nazionale,  dunque,  non  riconosce  alcun
indennizzo al ricorrente nonostante il legame parentale molto stretto
con la vittima e nonostante egli  abbia  riportato  gravi  danni  non
patrimoniali, gia' riconosciuti in sede penale. 
    Tale diniego di tutela appare, dunque, in contrasto con l'art. 12
della direttiva n. 80 del 2004, cosi' come interpretato  dalla  Corte
di Giustizia perche', in presenza della madre della vittima  deceduta
in conseguenza del reato, non riconosce al fratello della vittima  un
«indennizzo equo ed adeguato», impedendo, inoltre, anche in  caso  di
assenza dei genitori della vittima, di valorizzare  il  danno,  anche
non patrimoniale, subito dal fratello, solo perche' costui non era  a
carico del parente deceduto al momento dell'omicidio. 
    4. Va, poi, evidenziato che la  direttiva  n.  80  del  2004  non
presenta i caratteri dell'atto self-executing. 
    E, infatti, la direttiva si limita a dettare una disposizione  di
carattere generale che non puo' essere  attuata  in  assenza  di  una
disciplina di dettaglio che identifichi gli aventi diritto, i criteri
e la misura dell'indennizzo (si rimanda in proposito alle  autorevoli
osservazioni della  Corte  di  cassazione  nell'ordinanza  di  rinvio
pregiudiziale n. 25872 del 27 settembre 2024). 
    Si aggiunge che un'interpretazione conforme  al  diritto  europeo
non puo' neanche essere assicurata impiegando direttamente i  criteri
di determinazione dell'indennizzo dettati con il decreto ministeriale
22  novembre  2019  (in  questo  senso,  invece,  si   e'   orientato
recentemente il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 3308  del  10
marzo 2026). 
    E, infatti, se e' vero che tale normativa regolamentare  potrebbe
fornire utili parametri per  la  valutazione  equitativa  volta  alla
determinazione dell'indennizzo nel caso di specie,  resta  il  fatto,
pero', che attualmente la fonte primaria, in quanto nega  in  maniera
chiara ed insuperabile la legittimazione del sig.  C...,  costituisce
un ostacolo insormontabile ad un tale percorso interpretativo. 
    5. Ne discende, dunque, la necessita' di sollevare  dinanzi  alla
Corte costituzionale la questione  della  legittimita'  dell'art.  11
della legge citata in relazione al  parametro  di  cui  all'art.  117
della Costituzione, norma che impegna lo Stato italiano  al  rispetto
dei vincoli dell'ordinamento comunitario. 
    E, infatti, solo in ipotesi di norma europea  dotata  di  effetto
diretto il giudice comune puo' risolvere  direttamente  il  contrasto
con il diritto dell'Unione europea. 
    In caso, invece, di «contrasto con una norma comunitaria priva di
efficacia  diretta  -  contrasto  accertato  eventualmente   mediante
ricorso alla Corte di giustizia - e nell'impossibilita' di  risolvere
il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve  sollevare
la questione di legittimita' costituzionale»,  spettando  al  giudice
delle leggi valutare l'esistenza di un contrasto  insanabile  in  via
interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con
il diritto comunitario (cosi', sentenza Corte costituzionale n.   269
del 2017).  

 
                               P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge  n.
122 del 2016, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti dello stesso alla Corte costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
dei deputati. 
      Perugia, 10 luglio 2026. 
 
                        Il giudice: D'Andria