Reg. ord. n. 139 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37
Ordinanza del Tribunale di Perugia del 13/07/2026
Tra: A. C. C/ Ministero dell'Interno
Oggetto:
Responsabilità civile – Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti – Attuazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 – Riconoscimento, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, di un indennizzo in favore del coniuge superstite e dei figli, in mancanza del coniuge e dei figli spettanza dell’indennizzo ai genitori e, in loro mancanza, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto – Esclusione dagli aventi diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della vittima quando sia presente un genitore e quando il fratello o la sorella sia convivente ma non a carico della vittima al momento della commissione del reato – Denunciata restrizione nell’accesso all’indennizzo – Inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, con particolare riguardo all’attuazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
direttiva CE del 29/04/2004 Art. 12
Testo dell'ordinanza
N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2026
Ordinanza del 13 luglio 2026 del Tribunale di Perugia nel
procedimento civile promosso da A. C. contro Ministero dell'interno.
Responsabilita' civile - Indennizzo in favore delle vittime di reati
intenzionali violenti - Attuazione della direttiva 2004/80/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004 - Riconoscimento, in caso di morte
della vittima in conseguenza del reato, di un indennizzo in favore
del coniuge superstite e dei figli, in mancanza del coniuge e dei
figli spettanza dell'indennizzo ai genitori e, in loro mancanza, ai
fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della
commissione del delitto - Esclusione dagli aventi diritto
all'indennizzo dei fratelli e delle sorelle della vittima quando
sia presente un genitore e quando il fratello o la sorella sia
convivente ma non a carico della vittima al momento della
commissione del reato.
- Legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2015-2016), art. 11 [, in particolare, comma
2-bis].
(GU n. 37 del 16-09-2026)
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
Seconda Sezione civile
Il giudice dott. Valerio d'Andria, letti gli atti di causa;
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 luglio 2026 ha
pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale di questione di legittimita' costituzionale - articoli
23 e seguenti della legge n. 87/1953.
Premessa
A... C... agisce in giudizio nei confronti del Ministero
dell'interno per vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo
previsto dall'art. 11 della legge n. 122 del 7 luglio 2016 per le
vittime di reati violenti.
In sede di memorie autorizzate ex 281-duodecies, comma 4, del
codice di procedura civile, il ricorrente, tra l'altro, ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n.
122/2016, tema su cui il ministero resistente ha interloquito
concludendo nel senso della manifesta infondatezza della questione.
All'udienza del 7 luglio 2026, le parti hanno discusso oralmente
e hanno precisato le conclusioni. Il giudice, a scioglimento della
riserva, ha depositato la presente ordinanza.
Rilevanza della questione
1. A... C... e' il fratello, per parte di madre, di O... S...,
ucciso il ..., all'eta' di 17 anni, da P... C..., padre del
ricorrente.
La vicenda e' stata oggetto della sentenza oramai definitiva
emessa dal Tribunale di Terni il 31 gennaio 2014 con la quale P...
C... e' stato condannato per omicidio volontario alla pena di anni
trenta di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni subiti, tra
l'altro, da A... C..., in qualita' di fratello della vittima,
liquidati a titolo di provvisionale per il danno non patrimoniale in
euro 50.000,00.
2. Il ricorrente, insieme a sua madre, ha agito in sede esecutiva
nei confronti dell'autore del delitto per ottenere le somme liquidate
a titolo di risarcimento del danno, ma dal progetto di distribuzione,
depositato in atti e approvato il 26 luglio 2023 all'esito del
procedimento di pignoramento immobiliare, emerge che nulla e' stato
riconosciuto in suo favore in ragione della presenza di un creditore
ipotecario (la circostanza dell'inutile esperimento dell'azione
esecutiva e' rappresentata, inoltre, anche negli atti con cui la
prefettura ha istruito il procedimento).
Sia la madre di O... S..., sia il ricorrente A... C... con
istanza del 10 agosto 2023 hanno chiesto, dunque, il riconoscimento
dell'indennizzo previsto dall'art. 11 della legge n. 122 del 7 luglio
2016 in favore delle vittime di reati violenti.
Solo la richiesta della madre e' stata pero' accolta - nella
misura di euro 50.000,00 - , mentre la domanda di A... C... e' stata
rigettata con provvedimento del Comitato di solidarieta' delle
vittime dei reati intenzionali violenti del 1° agosto 2024: nel
provvedimento si fa riferimento al disposto dell'art. 11, comma
2-bis, della legge citata secondo cui il riconoscimento
dell'indennizzo in favore del fratello della vittima di omicidio e'
subordinato all'ipotesi in cui non siano presenti altri parenti e
congiunti e in particolare, per quanto qui interessa, non vi siano i
genitori della vittima.
Non manifesta infondatezza della questione
1. Si dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge
n. 122 del 2016 in relazione all'art. 117 della Costituzione.
L'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 122 del 2016 prevede che
in relazione al delitto di omicidio sia riconosciuto un indennizzo in
favore del coniuge superstite e dei figli e che in mancanza del
coniuge e dei figli, l'indennizzo spetti ai genitori e, infine, solo
in caso di mancanza dei genitori, «ai fratelli e alle sorelle
conviventi e a carico al momento della commissione del delitto».
La legge esclude, dunque, il riconoscimento dell'indennizzo in
favore del fratello, pur convivente, quando, come nell'ipotesi che
qui rileva, sia presente un genitore della vittima (in questo caso la
madre di O... S...) e, inoltre, - sempre come nel caso del ricorrente
- quando il fratello non sia a carico della vittima al momento della
commissione del delitto.
2. Cio' posto, l'art. 11 della legge n. 122 del 2016, come reso
esplicito dalla stessa titolazione, e' stato introdotto in attuazione
della direttiva europea n. 80 del 2004.
L'art. 12, paragrafo 2, della direttiva citata prevede, infatti,
l'obbligo per gli Stati membri di introdurre «un sistema di
indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei
rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato
delle vittime».
La questione della conformita' al diritto unionale delle
disposizioni interne e, dunque, dell'art. 11 legge n. 122 del 2016 e'
gia' stata sottoposta, con rinvio pregiudiziale ex art. 267 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Corte di
Giustizia europea, sollecitata dal giudice comune ad interpretare la
direttiva e a valutare la conformita' con il diritto europeo di una
disciplina, come quella nazionale, che pone, come visto, alcune
importanti restrizioni all'accesso all'indennizzo.
In primo luogo, con la pronuncia del 16 luglio 2020 (C-129/19) la
Corte di Giustizia ha stabilito che «l'art. 12, paragrafo 2, della
direttiva 2004/80 dev'essere interpretato nel senso che un indennizzo
forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di
un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati
intenzionali violenti non puo' essere qualificato come «equo ed
adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza
tenere conto della gravita' delle conseguenze del reato per le
vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al
ristoro del danno materiale e morale subito».
Piu' recentemente, e in un'ipotesi perfettamente sovrapponibile
al caso qui in esame, la Corte di Giustizia con l'ordinanza del 2
maggio 2025 (C-640/24) ha ulteriormente chiarito che la direttiva
sopra richiamata osta ad «una normativa di uno Stato membro che
preveda un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti
che, in caso di omicidio, subordina il diritto all'indennizzo dei
fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un
coniuge superstite».
Infine, va richiamata la pronuncia del 2 ottobre 2025 (C-284/24)
con cui la Corte di Giustizia - chiamata a pronunciarsi, questa
volta, su un quesito formulato con riferimento alla disciplina
irlandese - ha affermato che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo
delle vittime di reato, dev'essere interpretato nel senso che esso
osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati
intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto
riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la
sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessita' di
garantire la sostenibilita' finanziaria dei sistemi nazionali di
indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente
prevedere un ristoro completo del danno materiale e morale subito da
tali vittime, un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi di tale
disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto
indennizzo, di tener conto della gravita' delle conseguenze, in capo
alle vittime, dei reati perpetrati, nonche' del risarcimento che tali
vittime possono ottenere a titolo della responsabilita' da fatto
illecito dell'autore del reato».
3. Tenuto conto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia,
emergono, dunque, profili di illegittimita' della disciplina
nazionale, tutti rilevanti nel caso di specie.
E, infatti, sulla base dell'art. 11, comma 2-bis, legge citata,
A... C... non e' legittimato a richiedere l'indennizzo sia perche'
egli non era a carico della vittima del delitto di omicidio, sia
perche' nel nucleo familiare della vittima e' presente la madre della
vittima a cui il beneficio deve essere riservato per intero.
Il sistema legislativo nazionale, dunque, non riconosce alcun
indennizzo al ricorrente nonostante il legame parentale molto stretto
con la vittima e nonostante egli abbia riportato gravi danni non
patrimoniali, gia' riconosciuti in sede penale.
Tale diniego di tutela appare, dunque, in contrasto con l'art. 12
della direttiva n. 80 del 2004, cosi' come interpretato dalla Corte
di Giustizia perche', in presenza della madre della vittima deceduta
in conseguenza del reato, non riconosce al fratello della vittima un
«indennizzo equo ed adeguato», impedendo, inoltre, anche in caso di
assenza dei genitori della vittima, di valorizzare il danno, anche
non patrimoniale, subito dal fratello, solo perche' costui non era a
carico del parente deceduto al momento dell'omicidio.
4. Va, poi, evidenziato che la direttiva n. 80 del 2004 non
presenta i caratteri dell'atto self-executing.
E, infatti, la direttiva si limita a dettare una disposizione di
carattere generale che non puo' essere attuata in assenza di una
disciplina di dettaglio che identifichi gli aventi diritto, i criteri
e la misura dell'indennizzo (si rimanda in proposito alle autorevoli
osservazioni della Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio
pregiudiziale n. 25872 del 27 settembre 2024).
Si aggiunge che un'interpretazione conforme al diritto europeo
non puo' neanche essere assicurata impiegando direttamente i criteri
di determinazione dell'indennizzo dettati con il decreto ministeriale
22 novembre 2019 (in questo senso, invece, si e' orientato
recentemente il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 3308 del 10
marzo 2026).
E, infatti, se e' vero che tale normativa regolamentare potrebbe
fornire utili parametri per la valutazione equitativa volta alla
determinazione dell'indennizzo nel caso di specie, resta il fatto,
pero', che attualmente la fonte primaria, in quanto nega in maniera
chiara ed insuperabile la legittimazione del sig. C..., costituisce
un ostacolo insormontabile ad un tale percorso interpretativo.
5. Ne discende, dunque, la necessita' di sollevare dinanzi alla
Corte costituzionale la questione della legittimita' dell'art. 11
della legge citata in relazione al parametro di cui all'art. 117
della Costituzione, norma che impegna lo Stato italiano al rispetto
dei vincoli dell'ordinamento comunitario.
E, infatti, solo in ipotesi di norma europea dotata di effetto
diretto il giudice comune puo' risolvere direttamente il contrasto
con il diritto dell'Unione europea.
In caso, invece, di «contrasto con una norma comunitaria priva di
efficacia diretta - contrasto accertato eventualmente mediante
ricorso alla Corte di giustizia - e nell'impossibilita' di risolvere
il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare
la questione di legittimita' costituzionale», spettando al giudice
delle leggi valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via
interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con
il diritto comunitario (cosi', sentenza Corte costituzionale n. 269
del 2017).
P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n.
122 del 2016, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli
atti dello stesso alla Corte costituzionale;
Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
dei deputati.
Perugia, 10 luglio 2026.
Il giudice: D'Andria