Reg. ord. n. 138 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia  del 05/06/2026

Tra: Coop Alleanza 3.0  C/ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia



Oggetto:

Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Imposta municipale propria (IMU) – Corresponsione sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Preclusione della deduzione dell’ICI e indeducibilità dell’IMU ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (nel caso di specie: istanza di rimborso IRAP per periodi di imposta relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020) – Contrasto con il principio della capacità contributiva – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 15/12/1997  Num. 446  Art. 5  Co. 3
decreto legislativo  del 14/03/2011  Num. 23  Art. 14  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 53 



Testo dell'ordinanza

                        N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 giugno 2026

Ordinanza del 5 giugno 2026 della Corte di  giustizia  tributaria  di
primo grado di Reggio Emilia sul ricorso proposto  da  Coop  alleanza
3.0 contro Agenzia delle entrate - Direzione  provinciale  di  Reggio
Emilia. 
 
Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Imposta  municipale
  propria  (IMU)  -   Corresponsione   sugli   immobili   strumentali
  all'attivita' di impresa - Preclusione della deduzione  dell'ICI  e
  indeducibilita'  dell'IMU  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
  attivita' produttive (IRAP). 
- Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446   (Istituzione
  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione  degli
  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle   detrazioni   dell'Irpef   e
  istituzione di una addizionale regionale a  tale  imposta,  nonche'
  riordino della disciplina dei tributi locali),  art.  5,  comma  3;
  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
  di federalismo Fiscale Municipale), art. 14, comma 1. 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI REGGIO NELL'EMILIA 
                              Sezione 1 
 
    Riunita in udienza l'8  settembre  2025  alle  ore  9,30  con  la
seguente composizione collegiale: 
        Bandini Ivano, Presidente e relatore; 
        Granato Pasquale, Giudice; 
        Romitelli Bruno, Giudice; 
    in data 8 settembre 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul
ricorso n. 54/2023 depositato il 17 febbraio 2023, 
    proposto da Coop Alleanza  3.0  S.c.  -  03503411203  difeso  da:
Giovanni Panzera  Da  Empoli  -  PNZGNN78A18H224R,  Livia  Salvini  -
SLVLVI57H67H501M     ed     elettivamente     domiciliato      presso
liviasalvini@ordineavvocatiroma.org 
    contro Ag. Entrate Direzione  Provinciale  Reggio  Emilia  -  via
Borsellino n. 32  -  42124  Reggio  nell'Emilia  (RE),  elettivamente
domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        SILENZIORIFIUTO IRAP 2017 
        SILENZIORIFIUTO IRAP 2018 
        SILENZIORIFIUTO IRAP 2019 
        SILENZIORIFIUTO IRAP 2020 
    a seguito di discussione in pubblica udienza 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    L'excursus del ricorso 
    Coop. Allenza 3.0 chiede la  restituzione  di  una  maggior  IRAP
versata, ma a suo dire, non dovuta per le annualita' dal 2017 al 2020
assumendo che  per  un  errore  interpretativo  della  norma  non  ha
imputato a deduzione dei costi  l'IMU  pagata  per  gli  immobili  di
proprieta'. 
    Tale errore e' (stato)  dipeso,  e  in  questa  sede  e'  l'unica
doglianza, dalla illegittimita' della disposizione di legge  ex  art.
5,  comma  3  decreto  legislativo  n.  446/1997,  che  impone  (-va)
l'indetraibilita'   dell'imposta    municipale    e    di    riflesso
l'illegittimita' del  silenzio-rifiuto  adottato  dall'Agenzia  delle
entrate di Reggio Emilia. 
    Quindi, ri-sollecita questo Giudice Tributario  a  sospendere  il
giudizio e adire  il  Giudice  delle  Leggi  affinche'  si  giunga  a
dichiarare l'incostituzionalita' della citata  norma  a  causa  della
violazione degli articoli 3 e 53 della Carta costituzionale. 
    Contrastano  tali  articoli  con  gli  articoli  5   ex   decreto
legislativo  n.  446/97,  istitutivo  dell'Irap,  e  14  ex   decreto
legislativo n. 23/2011 afferente al federalismo fiscale municipale. 
    Al riguardo,  il  primo  articolo  concerne  i  soggetti  passivi
dell'Imposta sulle attivita' produttiva mentre  il  secondo  concerne
l'imposta  comunale  in  ragione  della  necessaria  autonomia  delle
entrate dei Comuni. 
    La ricorrente riferisce che l'oggetto sociale,  quello  praticato
essenzialmente, e' rivolto al settore immobiliare - non  residenziale
-  poiche'  proprietaria  di  cespiti  adibiti   a   supermercati   e
ipermercati,  non  nell'ambito  della  mera  gestione,  bensi'  nella
«gestione del portafoglio immobiliare...», nello sviluppo immobiliare
dei punti vendita e nello svolgimento di servizi, di natura tecnica e
amministrativa, del suddetto patrimonio immobiliare.  Ne  deriva,  in
quanto immobili strumentali, che  la  base  imponibile  IRAP,  intesa
quale valore della produzione netta (v. pag.  11  Ricorso),  cosi'  e
come stabilito nella  differenza  fra  il  valore  e  i  costi  della
produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 Cc,  non  possa
essere negativamente condizionata dalla  non  deducibilita'  dell'IMU
versata, quest'ultima alias componente di costo. 
    Cosicche' onde ambire, la ricorrente, all'obiettivo del  rimborso
di quell'IRAP incisa dalla indetraibilita'  (recte,  indeducibilita')
dell'IMU, ne delinea  l'ipotesi  della  «non  manifesta  infondatezza
della  questione  di  legittimita'   costituzionale»,   cd.   q.l.c.,
relativamente alle disposizioni de quibus. 
    La  reputa  fondata,  nell'alveo  del   criterio   costituzionale
contenuto  nell'art.  53  della  Costituzione,  poiche'  la   [nuova]
ricchezza prodotta, derivante dal valore aggiunto  prodotto -  ovvero
il presupposto IRAP -, mal si concilia  col  principio  di  capacita'
contributiva nel caso di negazione della deduzione di costi  inerenti
all'esercizio dell'attivita' d'impresa. 
    Ed e' il caso, sottolinea la  ricorrente,  della  indetraibilita'
dell'IMU  il  cui  costo  e'  connesso   all'utilizzo   dei   cespiti
immobiliari, oltre che risultare un costo  «inerente,  necessitato  e
... un fattore di produzione». 
    Vacilla   la   legittimita',    altresi',    dell'indeducibilita'
dell'imposta  locale   sul   patrimonio   rappresentando   cio'   una
ingiustificata disparita' di trattamento tra contribuenti, ex art.  3
della  Costituzione:  soggetti  che  hanno   un   medesimo   elemento
produttivo che si differenzia fra chi e'  proprietario  dell'immobile
strumentale all'attivita' e chi e' solo possessore-locatario  di  uno
stesso immobile. 
    Uguali fattori di valore della produzione ma diverso  trattamento
fiscale il che a significare la palese violazione  del  principio  di
uguaglianza. 
    La  ricorrente  ricorda  i  principi  assunti  da  codesta  Corte
costituzionale con la nota pronuncia n. 262/2020 a mente della  quale
e' stato dichiarato incostituzionale lo stesso art.  14  del  decreto
legislativo n.  23/2014,  per  l'anno  2012  e  ai  soli  fini  IRES,
divenendo deducibile l'IMU afferente agli immobili strumentali. 
    I  motivi  della  declaratoria  di  contrasto  alla  Costituzione
provengono dal principio  imprescindibile  della  determinazione  del
reddito d'impresa,  quello  di  inerenza  del  costo  da  portare  in
deduzione. 
    Per coerenza del disegno impositivo, anche l'IRAP  non  puo'  che
favorire  dello  stesso  procedimento  interpretativo  adottato   per
l'IRES. 
    In linea con i  dettami  summenzionati  anche  altri  Giudici  di
merito hanno seguito l'odierna tesi  della  ricorrente  la  quale,  a
supporto delle proprie ragioni, cita la deducibilita' dall'IRAP della
TASI, pure essa imposta  locale  comunale,  che  colpisce  [-iva]  il
possesso o detenzione di fabbricati. 
    Non solo le circostanze innanzi esposte inducono  ad  interrogare
il Giudice delle leggi ma anche la rilevanza della q.l.c. annidandosi
(v. pag. 18 ricorso, punti  da  1  a  4)  nel  coacervo  dell'impiego
aziendale degli  immobili  strumentali  assoggettati  ad  IMU,  nella
contabilizzazione nella  voce  apposita  del  conto  economico  cosi'
identificandosi, l'IMU, come un  costo  collegato  strettamente  alla
generazione della base imponibile dell'IRAP della societa'. 
    La societa' ricorrente il ricorso domandando la  sospensione  del
giudizio con contestuale trasmissione  del  fascicolo  processuale  a
codesta Corte costituzionale affinche' si dichiari  rilevante  e  non
manifestamente infondata la q.l.c. relativa  alle  norme  piu'  volte
accennate. 
    Per l'effetto dichiararsi illegittimo il silenzio rifiuto opposto
dall'Ufficio  alla  richiesta  di  rimborso  della  somma   di   euro
320.132,00 acclusi interessi, tempo per tempo; spese vinte. 
    Viene in giudizio l'Agenzia delle entrate  di  Reggio  Emilia  la
quale si oppone alle tesi avversarie e conclude per il rigetto  della
remissione degli atti alla Consulta, per il rigetto del ricorso,  per
il riconoscimento della legittimita' del proprio operato  e  vittoria
delle spese di lite. 
    Le  difese  dell'Ufficio  reggiano  si  enucleano  nel   richiamo
all'intangibilita'  della  indeducibilita'  dell'IMU   dall'IRAP,   a
differenza della deducibilita' temporalmente programmata della stessa
imposta locale nella determinazione del reddito d'impresa. 
    Nel proseguire l'Ufficio  contesta  una  «carenza  descrittiva  e
probatoria si traduce in un difetto di  motivazione  sulla  rilevanza
della questione che, a sua volta, impedisce una compiuta  valutazione
di tale profilo da parte di codesto  on.  Collegio,  fondamentale  al
fine di sostenere una eventuale rimessione degli atti alla Consulta».
Che  si  evince  in  via  probatoria   dall'analisi   del   compendio
immobiliare in atti fra i quali  si  rinvengono  anche  immobili  non
strumentali per natura ma di altra specie tale da non  consentire  un
eventuale incidente di costituzionalita'. 
    Aggiunge l'Ufficio che la ricorrente non evidenzia con  chiarezza
il dettaglio di riconciliazione, anno per  anno,  degli  importi  nel
prospetto riportato con i diversi importi  risultanti  dagli  FF24  e
dalle dichiarazioni IRAP. 
    In ordine alla dedotta  manifesta  fondatezza  della  q.l.c.,  da
parte della ricorrente,  gia'  la  Corte  costituzionale  ha  (aveva)
espresso il proprio  giudizio,  con  la  sentenza  n.  262/2020,  nel
confermare l'indeducibilita' dell'IMU dall'IRAP. 
    La pronuncia della Consulta n. 171/2024 in risposta all'ordinanza
n. 123/2024 della CGT di 1° grado  di  Reggio  Emilia  di  rimessione
degli atti di causa. 
    Nel comunicato dell'ufficio stampa della Corte costituzionale del
29 ottobre 2024, «IMU sugli immobili  strumentali:  ribadita  la  non
fondatezza della indeducibilita' dall'IRAP»,  la  Corte  predetta  ha
escluso l'analogia della deducibilita'  IMU/IRES  alla  deducibilita'
IMU/IRAP, con cio' respingendo le posizioni dei Giudici di merito  in
thema. 
    Parimenti nessun fenomeno di doppia imposizione giuridica perche'
i  presupposti   IMU-IRAP   sono   diversi;   non   fondata,   quanto
all'ordinanza di questa CGT emiliana di  1°  grado,  e'  la  accusata
«indebita  penalizzazione  delle  imprese  che  abbiano   scelto   di
investire gli utili nell'acquisto  della  proprieta'  degli  immobili
strumentali»  in  rapporto   alla   tesi   della   ricorrente   circa
l'imprenditore che svolge la  propria  attivita'  con  beni  immobili
acquisiti in locazione. 
    La memoria del 28 luglio 2025 della ricorrente  post-sentenza  n.
171/2024 volta a rimodulare una ulteriore q.l.c.  in  base  ad  altri
argomenti. 
    In tal senso, pur preso atto dalla ricorrente della  sentenza  n.
171/2024, insiste sulla remissione a codesta Corte costituzionale  in
virtu' di altri elementi  di  diritto  e  di  diverse  prospettazioni
motivazionali. 
    Si trovano indicate nell'«indice sommario», infra sintetizzati. 
    In  primo  luogo,  la  ricorrente  si  affida  al  richiamo   del
presupposto della  base  imponibile  IRAP  la  quale,  imposta,  come
tributo  sul  valore  della  produzione  si  applica  con  l'aggiunta
dell'aggettivo «netta». 
    Tale non irrilevante significato conduce all'osservanza rigida  e
pacifica del calcolo dell'imposta regionale che si  rinviene  solo  e
soltanto attraverso l'operazione matematica di differenza tra il piu'
volte detto valore della produzione e quei costi  identificati  nella
normativa che nel sistema dell'IRES  vengono  denominati  «costo  del
venduto», ma  qui  invece  -  dell'IRAP  -  nell'esistenza  di  spese
necessarie,  congiuntamente  agli  altri   costi   gestionali,   alla
produzione del valore netto senza le quali la non si otterrebbe e non
la si individuerebbe. 
    In secondo luogo, nuovamente allacciandosi alla  detta  pronuncia
del 2024, la societa' contribuente  adduce  che  «il  legislatore  ha
l'onere  di  garantire   la   coerenza   del   sistema   complessivo,
specialmente all'atto della selezione dei singoli elementi chiamati a
concorrere alla formazione della base  imponibile  IRAP»,  ovverossia
una  «coerenza  interna  della  struttura  dell'imposta  con  il  suo
presupposto economico». 
    Percio', la scelta del legislatore,  quanto  all'IRAP,  e'  stata
dettata dal criterio del valore della produzione netta  la  cui  base
imponibile soggiace al principio di sottrazione: componenti  positivi
generati dall'attivita' e costi della produzione imputati al similare
conto economico in adesione all'art. 2425 Cc. 
    In merito alle voci escluse, in una porzione particolare, il piu'
volte menzionato «valore della produzione netta» si  differenzia  dal
criterio del calcolo dell'IRES e cio' consente di poter far assurgere
all'IMU la caratteristica di un onere  necessario  (e  complementare)
per ottenere il valore produttivo  dell'attivita'  svolta,  aggiunto,
manifestativo della capacita' contributiva. 
    In definitiva precisa che,  assodato  che  l'IMU  partecipa  alla
determinazione  del  valore  della  produzione  netta,   vietare   la
deducibilita' dell'IMU porta con se' due ingiuste conseguenze: l'IRAP
verrebbe applicata su un valore non  realmente  prodotto;  violerebbe
l'insegnamento del Giudice delle leggi in ordine alla  cd.  «coerenza
interna  della  struttura  dell'imposta  con   il   suo   presupposto
economico.» 
    Sotto altra angolazione, la difesa della ricorrente insiste sulla
applicazione   del   concetto   del    principio    di    derivazione
dell'imponibile, volto al calcolo dell'IRAP, da cui ne  consegue  che
non vi sarebbe alcuna ragione per impedire la deducibilita'  dell'IMU
dal  momento  che  e'   proprio   nell'ordine   delle   cose   ovvero
l'inserimento del costo sostenuto nella voce B14 del conto economico. 
    La giustificazione di detta circostanza poggia  pure  sul  fatto,
giuridicamente rilevato, che la deducibilita' dell'IMU  dall'IRAP  e'
(era) stata  prevista  fino  all'introduzione  dell'art.  11-bis  del
decreto legislativo n. 446/1997. 
    La disposizione,  di  conseguenza,  della  legge  n.  244/2007  -
l'indeducibilita' dell'ICI dall'IRAP  -  non  e'  animata  da  alcuna
finalita'  di  tipo  sistematico,  anzi  e'  (era)  giustificata  dal
bilanciamento  del   decremento   del   gettito   IRAP,   quindi   un
[mero]calcolo ragionieristico. 
    Si  evidenzia  in  tale  quadro  critico  anche  la   legislativa
manipolazione della coerenza interna del tributo allorche'  una  voce
del conto economico, quale l'IMU,  venga  esclusa  dal  valore  della
produzione. 
    E cio' oltretutto in disarmonia con la TASI che e' (era)  portata
in deduzione fra i  costi  afferenti  al  calcolo  della  base  IRAP,
vieppiu' basata - la TASI - sugli stessi presupposti dell'IMU. 
    La ricorrente conclude,  con  il  richiamo  alla  sentenza  della
Consulta (n. 75/2025) qui utile alle istanze della predetta  societa'
contribuente, evocando l'iter temporale legislativo  che  ha  portato
via via alla totale deducibilita' dell'IMU dall'IRES. 
    Al  punto  1.4.2.  della   propria   memoria,   essa   ricorrente
ri-sintetizza gli aspetti di violazione degli articoli 3 e  53  della
Costituzione nella indeducibilita'  dell'IMU  dalla  base  imponibile
IRAP. 
    Ritorna in ultimo  sulla  rilevanza  della  q.l.c.  la  quale  si
incentra  sulla  ineludibile   decisione   sulla   legittimita'   del
silenzio-rifiuto  alla  domanda  di  rimborso  della  maggiore  IRAP,
erroneamente versata, la cui fondatezza  e'  strettamente  dipendente
dalla  verifica  dell'osservanza  a   Costituzione   della   ripetuta
indeducibilita' dell'IMU. 
    L'odierno  provvedimento  di   sospensione   del   giudizio   con
l'intervento e il  vaglio  di  codesta  Corte  costituzionale,  e  la
rivisitazione  dei  dubbi  sollevati  dalla  ricorrente  in  subiecta
materia. 
    Non solo nella memoria della parte  privata  si  rinvengono  nova
reperta a sostegno dell'istanza di rimessione degli  atti  di  questo
giudizio a codesto Giudice costituzionale, pure  dal  modus  operandi
del legislatore laddove ha reso  non  deducibile  dai  costi  per  il
calcolo della base imponibile,  l'IMU  pagata  dalla  ricorrente  sui
propri beni immobili ai sensi dell'art. 5 ex decreto  legislativo  n.
446/97, si ritraggono profili di una non larvata violazione di  norme
di rango costituzionale. 
    §1) Preliminare a quanto sopra e al contrasto con disposizioni di
natura costituzionale, e' la presenza o meno della rilevanza della q.
incidentale di l.c. a cui, per quanto di ragione, avrebbe gia'  dato,
in via implicita, risposta codesta Corte costituzionale. 
    Infatti, come peraltro sottolinea la ricorrente in memoria  e  in
merito a cio' la difesa  erariale  (cfr.  punto  9.,  sentenza  Corte
costituzionale n. 171/2024), giova  rilevare  che  la  ricorrente  ha
incardinato  il  ricorso,  non  avendo  l'Ente  finanziario  reggiano
proceduto al rimborso della maggior IRAP, derivata  dall'IMU  versata
per immobili strumentali - e non, a dire  dell'Ufficio  «Prosperiano»
-,  oggetto  dell'attivita'  esercitata  e  svolta  come  da  statuto
sociale. 
    La ricca documentazione prodotta nell'impugnazione volge  in  tal
senso (v. allegati nn. 3, 4 e 5 ricorso), verso la  specificita'  del
business  della  societa',  ovvero   la   gestione   del   patrimonio
immobiliare di proprieta' in senso lato e senza limiti, precipuamente
con cessione in locazione di edifici  ad  uso  commerciale  -  recte,
supermercati et similia - e non di meno nella  fornitura  di  servizi
extra e connessi agli immobili. 
    E' allora pacifico che si sia in presenza  di  una  attivita'  di
impresa concreta, tout court, e con osservanza delle ordinarie regole
del diritto societario e naturalmente tributario. 
    Pertanto, la richiesta di restituzione della predetta IRAP,  come
esposta in ricorso, ma negata dall'Agenzia delle  entrate  di  Reggio
Emilia, costituisce logico corollario del rapporto che corre  fra  la
soluzione della questione e la  definizione  del  giudizio  in  corso
(cfr.  sentenza  Corte  costituzionale  n.  13/1965);  un  legame  di
carattere obiettivo tra il giudizio  di  costituzionalita'  e  quello
principale, commisurato all'interesse dell'ordinamento  di  prevenire
ogni possibilita' che il giudice applichi nel processo principale una
norma  anticostituzionale;  assai  piu'  chiaramente  il  presupposto
necessario del giudizio a quo e con  incidenza  sulle  norme  cui  il
giudice e' direttamente chiamato a dare  applicazione  (ibidem,  ord.
282/1998). 
    In sintesi, il giudizio principale (di merito) di questo  Giudice
tributario  -  come  gia'  detto,  cioe'  giudicare   plausibile   la
restituzione della maggior IRAP versata  -  non  puo'  essere  deciso
senza attendere il responso del Giudice delle leggi qui interpellato. 
    E'  conclamata,  dunque,  l'effettiva  interconnessione  fra   la
risoluzione  della  q.l.c.  e  la  definizione  della  causa  fiscale
decidenda. 
    §2) Re melius perpensa, questa CGT di  Reggio  Emilia  nuovamente
dubita della legittimita' a Costituzione del combinato  disposto  del
comma 3° dell'art. 5  del  decreto  IRAP,  specificatamente  l'inciso
«l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e del comma 1° dell'art. 14 del decreto  sulle
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. 
    Le norme succitate appaiono in  conflitto  con  l'art.  53  della
Costituzione e, di conseguenza, si  infrangono  contro  il  principio
della capacita' contributiva. 
    Lo spunto per  procedere  correttamente  con  argomentazioni  che
siano prive di supporto descrittivo  lo  fornisce  l'insegnamento  di
codesta Corte costituzionale con la pronuncia, sullo stesso  tema  in
decisione,  n.  21/2024  a  cui  in  parte  qua  ci  si  riporta  per
relationem. 
    La  ricorrente,  con  accuratezza,  profila  altri   aspetti   di
possibile illegittimita' costituzionale che questo Giudice condivide. 
    Al riguardo, questi ritiene che debba essere colmata la  «carenza
argomentativa  dell'ordinanza  di  remissione»   (precisamente   come
evocato  dalla  citata  sentenza  n.  21/2024,  «non  consentono   di
comprendere su quali ragioni si sostanzierebbe la citata rottura»)  e
nello specifico infra. 
    Sul presupposto dell'IRAP, del resto anche stabilito  da  codesta
Corte [cfr. sentenza n. 156/2011], l'indice di capacita' contributiva
della succitata «nuova» imposta consta, quale fonte di ricchezza, nel
valore aggiunto prodotto dalla attivita' autonomamente organizzata  e
colpendo  un  fatto  economico   espressione   della   capacita'   di
contribuzione. 
    E' per queste ragioni che si tratta di un tributo che  scaturisce
(dal valore sulla) dalla produzione imponibile, netta,  da  cui,  per
principio di inerenza, devono sottrarsi quei componenti  negativi  in
assenza della sottrazione dei quali  viene  a  mancare  uno  dei  due
cardini dell'IRAP. 
    Il padre dell'IRAP, all'art. 5 del decreto IRAP,  per  la  natura
particolare di imposizione, ha escluso da deduzione di alcune  spese,
di fatto e di diritto,  non  rientranti  nell'alveo  del  presupposto
d'imposta di cui all'art. 1 del menzionato decreto. 
    Si puo', per effetto  di  quanto  sopra,  affermare  che  la  non
partecipazione al calcolo della base imponibile, dei  costi  come  le
elargizioni al comparto dipendente o para-dipendente, gli  interessi,
i  compensi  e  gli  utili,  le  perdite   su   crediti   (oltre   ad
accantonamenti,  alle  svalutazioni,  ai  trasferimenti   d'azienda),
derivi proprio dalla  volonta'  del  legislatore  di  individuare  un
complesso  reddituale,  prima,  ed  impositivo,  dopo,  sui   generis
rispetto alla tipicita' dell'IRES. 
    Se cosi' e' (stato) l'intendimento giuridico del legislatore,  e'
indubbio che solo quei costi ben potevano, e dovevano,  estromettersi
dal conteggio della base imponibile e dalla genesi dell'IRAP. 
    Venendo all'IMU, resa non  deducibile  solo  dall'anno  d'imposta
2008, nel condividere la doglianza della ricorrente  [cfr.  pag.  13,
propria  memoria],  in  effetti  l'intervento  del  legislatore   per
l'indeducibilita' dell'IMU  dall'IRAP  «non  e'  (stato)  animato  da
alcuna finalita' di tipo sistematico». 
    Nella relazione illustrativa  governativa  al  disegno  di  legge
finanziaria per il 2009, il Governo  menziona  soltanto  la  conferma
dell'applicabilita' dell'aliquota agevolata dell'IRAP per  i  settori
agricoltura-pesca con la motivazione delle  «difficolta'  strutturali
nell'ambito della politica agricola dell'UE». 
    La relazione del Senato della Repubblica, A.S.  n.  1817  -  Atti
parlamentari - alla pag. 17, cita l'IRAP,  quale  tributo  regionale,
afferma lo sganciamento dall'IRES e dai collegamenti  ad  un  diverso
calcolo della base imponibile (... 
    la revisione dell'IRAP deve essere  inquadrata  nel  processo  di
progressiva trasformazione dell'imposta ... a tributo  proprio  delle
regioni ...). 
    Tali auspici si sono riflettuti nella legge n.  244/2007  al  cui
comma 50, dell'art. 1  il  relativo  testo  e'  (era):  «Al  fine  di
semplificare  le  regole  di  determinazione  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di  separarne  la
disciplina  applicativa  e  dichiarativa  da  quella  concernente  le
imposte sul reddito, al decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446...». 
    Sennonche'  il   legislatore   ratione   temporis   ha   inserito
l'indeducibilita' dell'ICI, ora IMU, che, per un verso,  non  e'  mai
stato oggetto di discussione del ddl-Finanziaria 2008  e  nemmeno  si
correla con lo spirito di semplificazione innanzi  detto;  per  altro
verso, vero che si rimarca la diversita' di impostazione del  tributo
dall'IRES  ma  vero  pure  che  la  razionalizzazione  delle   regole
dell'IRAP non va a scardinare l'architrave della stessa  IRAP  ovvero
l'individuazione del valore della produzione netta. 
    Pe coerenza interna del sistema IRAP, allora, l'IMU non puo'  che
rimanere un  componente  negativo,  deducibile,  da  quei  componenti
positivi scaturiti dall'attivita' esercitata dalla ricorrente. 
    Rappresenta l'imposta municipale un vero  e  proprio  ineludibile
fattore di convergenza verso la produzione del valore aggiunto  nella
sua manifestazione di capacita' contributiva. 
    E, indirettamente, anche a tutto  voler  concedere,  il  medesimo
legislatore lo afferma allorche' precisa e insiste  sulla  differente
impostazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. 
    Due linguaggi diametralmente opposti e  con  risultati  terminali
distinti ma con altrettanto regole di calcolo fiscale della  relativa
base imponibile rigide e senza bisogno di interpretazioni giuridiche. 
    Il  che  a  significare  che  se  il  legislatore  nel  tempo  ha
riconosciuto, appunto per  coerenza  con  i  principi  della  singola
imposta, la deducibilita' del costo dell'IMU dall'IRES, sussiste  una
sistemica ragione, pur sempre nella diversita' del calcolo della base
imponibile   IRAP,   di   non   sospettare   l'illegittimita'   della
indeducibilita' dell'IMU pagata. 
    Sono condivisibili le tesi della ricorrente, fra l'altro,  quanto
al costo  dell'IMU  «...stante  il  principio  di  derivazione  piena
dell'imponibile dal risultato di bilancio del decreto IRAP, non  v'e'
necessita' di stabilire expressis verbis la deducibilita' di un onere
- qual e' l'IMU - che deve essere classificato, in  base  a  corretti
principi contabili, in una voce di  conto  economico  [i.e.  la  voce
«B14-Oneri   diversi   di   gestione]   rilevante   ai   fini   della
determinazione del valore della produzione netta di  cui  all'art.  5
del decreto IRAP.» 
    Ne consegue che l'indeducibilita' dell'IMU dalla base  imponibile
IRAP non puo' essere giustificata neppure dall'assenza nel corpus del
decreto IRAP di una norma analoga all'art. 99 del TUIR. 
    §3) Se la situazione di conflitto  dell'indeducibilita'  dell'IMU
dal calcolo della base imponibile  con  la  violazione  dell'art.  53
della Costituzione e' posizionata  nel  ritenere  non  manifestamente
infondata  la  q.l.c.,  il  contrasto  del  thema  decidendum,  cioe'
l'esclusione del costo dell'IMU ex  art.  5  decreto  legislativo  n.
446/97, si fa ancor piu' vigoroso se posto a confronto con  l'art.  3
della Carta Costituzionale. 
    Esattamente, si tratta del  principio  di  ragionevolezza  e  del
correlato principio di proporzionalita'  che  la  norma,  di  preciso
quella che ha incluso fra  i  costi  non  deducibili  l'IMU,  avrebbe
disatteso  ma  soprattutto  distorto  dietro   il   paravento   posto
sull'altare  [ai  fini]  della  «semplificazione  delle   regole   di
determinazione della base imponibile dell'IRAP...» 
    Non vi e' chi non pensi  che  il  significato  di  «semplificare»
consista nel vecchio concetto di «taglia-leggi» in base al quale  dal
compendio  normativo  si  espunge  cio'  che  il  legislatore  valuta
impeditivo del raggiungimento dello scopo della legge. 
    Ergo, se l'obiettivo dell'IRAP  convergesse  nella  direzione  di
individuazione del valore della  produzione  netta,  non  si  sarebbe
potuto  (fors'anche,  dovuto)  aggiungere  l'inciso  «...;  l'imposta
comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504; ...». 
    Non di rado il Giudice delle leggi ricorda che  «il  giudizio  di
ragionevolezza  si  svolge  attraverso  ponderazioni  relative   alla
proporzionalita'  dei  mezzi  prescelti  dal  legislatore  nella  sua
insindacabile discrezionalita' rispetto alle  esigenze  obiettive  da
soddisfare  o  alle  finalita'  che  intende  perseguire»  (v.  Corte
costituzionale n. 1130/1988). 
    E'  opinione  di  questo  Giudice,  ben  chiare  la   inevitabile
discrezionalita' e la concomitante insindacabilita' delle politiche e
delle scelte del legislatore, che l'indeducibilita'  dell'IMU,  e  la
sua esclusione dai componenti negativi, dalla  base  imponibile  IRAP
abbia oltrepassato  i  limiti  della  «proporzionalita',  congruita',
adeguatezza, eccessivita' e dell'equilibrio» del  mezzo  rispetto  al
fine perseguito». (in termini, Corte costituzionale n. 469/1991) 
    Non si  ignora  il  dictum  dell'art.  28  ex  lege  n.  87/1953,
purtuttavia laddove il legislatore non fosse anch'esso sottoposto  ad
una sorta di contro-limite costituzionale interno, ogni  disposizione
di legge potrebbe  riscontrarsi  comunque  legittima  e  senza  alcun
vaglio di costituzionalita'. 
    Nella specie, l'indeducibilita' dell'IMU,  precipuamente  per  il
carattere di costo afferente  alla  produzione  netta,  pacificamente
risulta eccessiva, inadeguata e incoerente rispetto al calcolo  della
base imponibile, non pretermessa l'arbitrarieta' della decisione  del
legislatore. 
    E non si fa riferimento alla differenza fra  IRES  e  IRAP  (gia'
affrontata da codesta Corte  costituzionale)  e  alla  diversita'  di
concetto sistematico tributario dell'IRAP, bensi' all'equilibrio  che
deve naturalmente  trovarsi  fra  le  componenti  positive  e  quelle
negative. 
    Negare la deducibilita' dell'IMU crea uno scompenso irragionevole
che snatura, poi, il senso di equita' fiscale  destinato,  quale  che
sia la ragione del legislatore (financo la facile giustificazione del
pareggio di  bilancio  o  del  reperimento  di  risorse  fiscali  con
conseguenti maggiori entrate), via via svilendo lo  spirito  di  ogni
impresa a non vedersi sempre piu' spesso ostaggio  di  contorsionismi
contabili per i noti motivi di cassa. 
    Non  appare  superfluo   rammentare   che   le   prerogative   di
insindacabilita' delle scelte legislative, tecniche o politiche,  non
sono scevre da possibili azioni limitative della Corte costituzionale
nel caso in cui il parametro di giudizio si collochi nel quadro della
ridetta arbitrarieta' e della non ragionevolezza. 
    Nel  contesto  della  presente  controversia  di  cui  alla   non
congetturata   irragionevolezza,   piu'   volte   enunciata,    della
indeducibilita' dell'IMU dalla base  imponibile  IRAP,  il  grado  di
giudizio di costituzionalita'  non  necessiterebbe  di  una  disamina
intensa oppure di una verifica sul bilanciamento degli  interessi  in
gioco poiche' l'allocazione del costo dell'imposta municipale e' gia'
di per se' stessa  prevista  dall'art.  5  del  decreto  IRAP:  dalla
lettera B) dell'art. 2425 Cc non viene espunto il  punto  14)  [oneri
diversi di gestione] quale voce di  tipo  residuale,  che  si  rivela
assimilabile al punto 5), quale voce anch'essa residuale  per  «altri
ricavi e proventi». 
    Il  rapporto  fiscale  fra  i  componenti  positivi  e   negativi
succitati,  richiamati  dall'art.  5  innanzi  detto,  nel  caso   di
mantenimento    dell'indeducibilita'    dell'IRAP,    subirebbe    un
ingiustificato squilibrio la cui conseguenza si manifesterebbe sia in
quella di falsare il criterio di sottrazione, principio  che  codesta
Corte ha precisato nella sentenza n. 171/2024, e  sia  in  quella  di
contravvenire  alla   coerenza   interna   (eadem   sentenza)   nella
determinazione della base imponibile. 
    Ad adiuvandum, se nel punto 5), secondo l'OIC 12, sono ricompresi
«tutti i componenti positivi di reddito  non  finanziari  riguardanti
l'attivita' accessoria», con cio' onorando gli elementi  della  lett.
A)  dell'art.  2425  Cc,  senza  alcuna  esclusione,  a   sua   volta
l'esclusione dell'IMU dagli oneri diversi di gestione dell'IMU, quali
costi non iscrivibili nelle altre voci della classe  B)  [cfr.  punto
84, OIC 12], si rifletterebbe in un irragionevole sbilancio dovuto a:
ogni entrata,  in  ogni  caso,  concorre  al  valore  positivo  della
produzione,   inclusi   anche   fattori   diversi   dalla    gestione
caratteristica; mentre agli  oneri  di  gestione  non  parteciperebbe
l'IMU seppur spesa  non  principalmente  accessoria  ma  strettamente
connessa all'attivita' esercitata dalla ricorrente e  concorrente  al
calcolo della base imponibile. 
    Conclusioni dell'ordinanza 
    Nutrendo, questo Giudice di merito, concrete  perplessita'  sulla
costituzionalita' degli articoli 5, comma  3°,  nella  parte  in  cui
viene preclusa la deduzione dell'imposta comunale sugli  immobili  di
cui al decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  del  decreto
legislativo n. 446/1997 e art. 14 comma 1° nella parte  in  cui  reca
l'indeducibilita' [dell'imposta municipale propria] dell'IMU, ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, interroga la Corte
di Piazza del Quirinale per le conseguenti determinazioni. 
    In relazione a quanto sopra, ne dichiara la rilevanza  e  la  non
manifesta  infondatezza  della  presente,  sollevata,  questione   di
legittimita' costituzionale per violazione  degli  articoli  3  e  53
della Costituzione Italiana con la sospensione dell'attuale  giudizio
e acta subsecutiva.  

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio  Emilia
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
illegittimita' costituzionale ricadente sugli articoli 5,  comma  3°,
nella parte in cui viene preclusa la deduzione dell'imposta  comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, del decreto legislativo n. 446/1997 e art. 14  comma  1°,  nella
parte in cui reca l'indeducibilita' [dell'imposta municipale propria]
dell'IMU, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
del  decreto  legislativo  n.  23/2011,  per  la  violazione,   anche
disgiunta, degli articoli 3 e 53 Costituzione. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
contestuale sospensione dell'attuale giudizio di merito;  ordina  che
la Segreteria della Corte di  Giustizia  di  primo  grado  di  Reggio
Emilia notifichi la presente Ordinanza  alle  parti  di  causa  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri; dispone, altresi', che  questa
medesima venga comunicata al Presidente del Senato  della  Repubblica
ed al Presidente della Camera dei deputati. 
 
                  Il Presidente e relatore: Bandini