Reg. ord. n. 137 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 29/07/2026
Tra: M.F. B.
Oggetto:
Processo penale – Casi di appello – Omessa previsione dell’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile – Violazione del principio di eguaglianza, per il deteriore trattamento dell’imputato rispetto alla parte civile – Lesione del diritto di difesa dell’imputato – Violazione del principio di parità delle parti nel processo – Lesione del diritto convenzionale a un processo equo.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 593
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 luglio 2026
Ordinanza del 29 luglio 2026 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da M.F. B..
Processo penale - Casi di appello - Omessa previsione
dell'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della
sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis
cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia
condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento
del danno in favore della parte civile.
- Codice di procedura penale, art. 593, comma 3.
(GU n. 37 del 16-09-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezioni unite penali
Composta da:
Stefano Mogini - presidente;
Gastone Andreazza;
Andrea Montagni;
Angelo Caputo;
Vincenzo Siani - relatore;
Luigi Agostinacchio;
Gabriella Cappello;
Pietro Silvestri;
Matilde Brancaccio,
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: B M
F, nato a , il avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2024 dal
Tribunale di Bologna con costituzione della parte civile C F visti
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Siani;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale
aggiunto Giulio Romano e del Sostituto Procuratore generale Luigi
Giordano, che hanno concluso chiedendo che la Corte di cassazione,
qualificato il ricorso come appello, ne disponga la trasmissione alla
Corte di appello di Bologna;
Udito l'avvocato Paolo Camporini, difensore della parte civile C
, che ha concluso come da memoria e nota spese depositate in udienza,
chiedendo la declaratoria di inammissibilita' o, in subordine, il
rigetto dell'impugnazione proposta dall'imputato;
Udito l'avvocato Tommaso Guerini, difensore dell'imputato B ,
che, riportandosi anche alla memoria prodotta, ha chiesto che la
Corte di cassazione, ritenuta l'appellabilita' della sentenza emessa
dal Tribunale di Bologna, annulli l'ordinanza della Corte di appello
di Bologna che ha trasmesso l'impugnazione in questa sede o, in
subordine, sollevi la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 593, comma 3 del codice di procedura penale per contrasto
con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Costituzione (quest'ultimo in
relazione all'art. 6 CEDU).
Ritenuto in fatto
1. L'iter processuale.
1.1. Con sentenza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna,
all'esito del giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto
penale di condanna, ha giudicato M F B non punibile ai sensi
dell'art. 131-bis del codice penale in relazione al reato di cui agli
artt. 57, 595, secondo e terzo comma, 596-bis del codice penale,
contestatogli quale direttore responsabile del quotidiano , per
l'omesso controllo sulla pubblicazione in data di un articolo
diffamatorio in danno di F C .
Il Tribunale ha ritenuto accertati il fatto e la responsabilita'
dell'imputato, ravvisando tuttavia i presupposti della causa di non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Ha, inoltre,
pronunciato, ai sensi dell'art. 538 del codice di procedura penale,
come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del
2022, condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in
favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, disponendo
il pagamento di una provvisionale di euro 12.000,00, oltre alle spese
di costituzione.
1.2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto
appello, deducendo quattro motivi.
Con il primo ha censurato l'affermazione della responsabilita'
dell'imputato, sostenendo che l'erroneo accostamento dell'immagine
della persona offesa alle generalita' del soggetto effettivamente
arrestato era stato determinato dall'altrui inganno e non fosse
pertanto imputabile a omissione colposa del direttore responsabile.
Con il secondo ha denunciato l'erronea ricostruzione del fatto e
il travisamento della prova in ordine alla ritenuta offensivita'
della condotta.
Con il terzo ha contestato la motivazione relativa
all'accertamento dell'elemento soggettivo, osservando che la sentenza
non aveva individuato gli elementi dai quali desumere la colpa
dell'imputato ne' la concreta conoscibilita' della situazione che
avrebbe imposto il controllo editoriale.
Con il quarto ha censurato le statuizioni civili, contestando
tanto la sussistenza del danno quanto la liquidazione della
provvisionale, ritenuta priva di adeguata motivazione e
inconciliabile con il contestuale riconoscimento della particolare
tenuita' del fatto.
1.3. Con provvedimento del 17 luglio 2025 il Presidente della
Corte di appello di Bologna, ritenendo applicabile l'art. 593, comma
3 del codice di procedura penale, ha qualificato l'impugnazione come
ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione a questa
Corte.
1.4. Nel giudizio di legittimita' il difensore dell'imputato ha
articolato due motivi nuovi.
Con il primo ha ribadito l'insussistenza della responsabilita'
dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 47 e 48 del codice
penale e il vizio di motivazione in relazione all'accertato errore
determinato dall'altrui inganno.
Con il secondo ha nuovamente censurato la motivazione concernente
le statuizioni civili, evidenziando la sproporzione tra la ritenuta
particolare tenuita' dell'offesa e l'entita' della provvisionale
liquidata.
1.5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nelle
conclusioni rassegnate dinanzi alla Quinta Sezione penale, ha chiesto
l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della
provvisionale, con rigetto nel resto del ricorso.
Ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti da parte della
Corte di appello, reputando infondati i motivi concernenti
l'affermazione della responsabilita' dell'imputato e fondato quello
relativo alla liquidazione della provvisionale, in quanto priva di
adeguata motivazione, non contenuta nei limiti del danno prevedibile
e non congruente con la qualificazione del fatto come di particolare
tenuita'.
1.6. La Quinta Sezione penale, con ordinanza n. 4839 dell'11
dicembre 2025 (depositata il 5 febbraio 2026), ha rimesso il ricorso
alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1 del codice di
procedura penale, ravvisando un contrasto interpretativo su una
questione di particolare importanza.
Ha formulato il seguente quesito:
«Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di
proscioglimento, emessa ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale
per un reato punito con pena alternativa, che lo condanni al
risarcimento del danno in favore della parte civile».
L'ordinanza di rimessione osserva che la disciplina dell'art.
593, comma 3 del codice di procedura penale, che esclude
l'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento relative a reati
puniti con pena alternativa, va ora riscontrata con la sopravvenuta
possibilita', riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 173 del 2022, di pronunciare contestualmente le statuizioni civili
nei confronti dell'imputato prosciolto per particolare tenuita' del
fatto.
Dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale,
l'ordinanza evidenzia come la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
131-bis del codice penale, pur qualificata dal legislatore come
sentenza di proscioglimento, presenti peculiari effetti sostanziali,
in ragione dell'accertamento della responsabilita' dell'imputato,
dell'efficacia di giudicato prevista dall'art. 651-bis del codice di
procedura penale e della possibilita' di contenere una condanna al
risarcimento del danno.
Muovendo da tali premesse, la Quinta Sezione reputa preferibile
l'orientamento che considera appellabile tale pronuncia, ritenendo
che la diversa soluzione determinerebbe un'irragionevole asimmetria
tra la posizione dell'imputato e quella della parte civile, la quale,
ex art. 576 del codice di procedura penale, conserva invece il
diritto di ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili.
1.7. Con decreto del 10 febbraio 2026 il Presidente Aggiunto ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione in
pubblica udienza per il 23 aprile 2026.
1.8. Il Procuratore generale ha depositato memoria il 24 marzo
2026, anticipando le conclusioni successivamente rassegnate in
udienza.
L'Ufficio requirente ha prospettato che l'impugnazione proposta
dall'imputato sia riqualificata come appello, con conseguente
restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
A sostegno di tale conclusione ha osservato che la sentenza di
proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis del codice
penale, pur conservando natura liberatoria agli effetti penali,
presenta caratteristiche che la differenziano dalle ordinarie
sentenze di proscioglimento, poiche' presuppone l'accertamento della
responsabilita' dell'imputato, produce gli effetti di giudicato
previsti dall'art. 651-bis del codice di procedura penale e puo'
contenere statuizioni civili di condanna in favore della parte
civile.
La memoria richiama, in particolare, l'evoluzione dell'art. 593
del codice di procedura penale, la disciplina dell'art. 651-bis del
codice di procedura penale, la sentenza della Corte costituzionale n.
173 del 2022 e la recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 23406 del
2025, rilevando che una diversa interpretazione determinerebbe
un'ingiustificata disparita' tra i mezzi di impugnazione riconosciuti
all'imputato e quelli spettanti alla parte civile. Secondo il
Procuratore generale, quest'ultima potrebbe ottenere un riesame pieno
delle statuizioni civili, mentre l'imputato resterebbe limitato al
solo ricorso per cassazione pur contestando il medesimo accertamento
di responsabilita' posto a fondamento della condanna risarcitoria.
Ha, pertanto, concluso chiedendo che sia affermata
l'appellabilita' della sentenza di proscioglimento pronunciata ai
sensi dell'art. 131-bis del codice penale quando essa contenga anche
la condanna dell'imputato alle restituzioni o al risarcimento del
danno, fatta eccezione per il caso in cui il procedimento abbia ad
oggetto un reato per il quale, in caso di condanna, e' precluso
l'appello (tenendo conto del rilievo che l'art. 593, comma 3 del
codice di procedura penale fa riferimento a presupposti non omogenei:
la pena applicata, nel caso di condanna, e quella edittale, nel caso
di proscioglimento): si propone, quindi, che vadano escluse dalla
soluzione indicata le contravvenzioni punite solo con l'ammenda.
1.9. Con memoria depositata il 7 aprile 2026 il difensore
dell'imputato ha aderito alla soluzione interpretativa prospettata
dal Procuratore generale.
La difesa ha sostenuto che la sentenza pronunciata ex art.
131-bis del codice penale, pur formalmente qualificata come sentenza
di proscioglimento, presenta effetti sostanziali assimilabili a
quelli di una sentenza di condanna, in quanto presuppone
l'accertamento del fatto, dell'antigiuridicita' e della
responsabilita' dell'imputato, produce gli effetti previsti dall'art.
651-bis del codice di procedura penale e costituisce titolo per la
condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.
In via subordinata, ove si ritenesse applicabile il divieto di
appello previsto dall'art. 593, comma 3 del codice di procedura
penale, la difesa ha chiesto di sollevare questione di legittimita'
costituzionale della disposizione, con riferimento agli artt. 3, 24,
111 e 117 Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU,
nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello
avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art.
131-bis del codice penale per un reato punito con pena alternativa
che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni e al
risarcimento del danno in favore della parte civile.
1.10. Nel corso dell'udienza pubblica il Procuratore generale ha
concluso in conformita' alla memoria depositata, chiedendo che
l'impugnazione sia qualificata come appello e gli atti ritrasmessi
alla Corte di appello di Bologna.
La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilita'
dell'impugnazione ovvero, in subordine, il suo rigetto.
Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento della
medesima conclusione e, in via subordinata, per la rimessione alla
Corte costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 593,
comma 3 del codice di procedura penale.
Considerato in diritto
1. La questione di diritto.
Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente questione
di diritto:
«Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di
proscioglimento, emessa ex art. 131-bis del codice penale per un
reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al
risarcimento del danno in favore della parte civile».
La Quinta Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite
ravvisando, in ordine a tale quesito, un contrasto interpretativo,
quanto meno potenziale, concernente la qualificazione della sentenza
che dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis del
codice penale per un reato punito con pena alternativa e che,
contestualmente, lo condanni alle restituzioni o al risarcimento del
danno in favore della parte civile.
Il Collegio rimettente ha evidenziato che la questione incide sul
regime delle impugnazioni che puo' interporre l'imputato rispetto a
quelle consentite alla parte civile, sua contraddittrice rispetto
all'azione civile; essa, pertanto, attiene a uno dei profili centrali
del sistema processuale, a fortiori se si considera l'ancora recente
ampliamento dei presupposti della causa di non punibilita' della
particolare tenuita' del fatto ad opera del decreto legislativo 30
ottobre 2022, n. 150.
Nel caso in esame, l'imputato risponde di un delitto punito con
pena alternativa (artt. 596-bis del codice penale in relazione agli
artt. 595 e 57 del codice penale).
1.1. Per quel che qui rileva, l'art. 593 del codice di procedura
penale alla regola generale, secondo cui «l'imputato puo' appellare
contro le sentenze di condanna» (comma 1, che fa «salvo quanto
previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680» del
codice di procedura penale) nonche' «contro le sentenze di
proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si
tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o
perche' l'imputato non lo ha commesso» (comma 2), fa seguire
l'eccezione: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna
per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', nonche' le sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o
con pena alternativa» (comma 3).
Quest'ultima disposizione, nella parte in cui stabilisce che
«sono in ogni caso inappellabili [...] le sentenze di proscioglimento
relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena
alternativa», viene specificamente in rilievo, mentre non si
considera influente nella presente vicenda il disposto dell'art. 573,
comma 1-bis del codice di procedura penale, relativo alle
impugnazioni proposte per i soli interessi civili: in questo
procedimento, infatti, le censure formulate dall'imputato attingono
anche la declaratoria di non punibilita' ex art. 131-bis del codice
penale.
L'ordinanza evidenzia che l'art. 593, comma 3 del codice di
procedura penale e' stato sostituito dal gia' citato decreto
legislativo n. 150 del 2022 (art. 34, comma 1, lett. a), in parallelo
con la modifica dell'art. 428 del codice di procedura penale (art.
428, comma 3-quater, cit.: «Sono inappellabili le sentenze di non
luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria
o con pena alternativa»), norma introdotta per ridurre l'ambito di
appellabilita' oggettiva, appellabilita' prima esclusa per le
sentenze di proscioglimento relative - non ai delitti, bensi' - alle
contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena
alternativa.
1.2. Assodato il raccordo fra tale norma e l'art. 574 del codice
di procedura penale, che individua i mezzi concessi all'imputato per
l'impugnazione della sentenza in ordine agli interessi civili, i
giudici rimettenti hanno osservato che, al fine di stabilire se la
sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis
del codice penale, con contestuale condanna del medesimo al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, sia o meno
appellabile, non si puo' prescindere dall'effetto determinato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, la quale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 538 del codice
di procedura penale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111
Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando
pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuita' del
fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla
domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta
dalla parte civile».
Questa novita' viene coniugata con la considerazione del rilievo
annesso all'art. 651-bis del codice di procedura penale, norma con
cui il legislatore e' intervenuto sulla disciplina sostanziale del
giudicato penale, equiparando agli effetti della sentenza di condanna
quelli scaturenti dalla sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis
del codice penale resa all'esito di dibattimento o di giudizio
abbreviato, salvo che si sia opposta la parte civile che non abbia
accettato il rito a prova contratta.
Si sottolinea che la Corte costituzionale ha valorizzato la
distinzione tra la sentenza di proscioglimento dell'imputato per non
punibilita' ex art. 131-bis del codice penale e le ipotesi in cui il
giudice penale si pronuncia «nel merito della pretesa civile
risarcitoria (o restitutoria)» pur senza emettere «una condanna
penale (in deroga alla regola dell'art. 538 del codice di procedura
penale)», incluse «quelle connotate comunque dalla distinta
prosecuzione del giudizio solo sui capi civili» (vale a dire i casi
di impugnazione della parte civile, di sentenze di prescrizione o
improcedibilita' del reato: cfr. artt. 576, 578 e 622 del codice di
procedura penale): in queste ultime ipotesi, a differenza della
prima, «c'e' una risposta di giustizia alla domanda della parte
civile, anche in mancanza dell'accertamento, da parte del giudice
penale, con effetto di giudicato, quanto "[a]lla sussistenza del
fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato
lo ha commesso"»: tale rilievo viene ritenuto rafforzativo
dell'assimilazione alle decisioni di condanna della pronuncia
liberatoria perche' il fatto non e' punibile ex art. 131-bis del
codice penale.
1.3. L'ordinanza di rimessione, inoltre, ritiene significative le
indicazioni emerse dalla recente decisione resa da Sez. U, ord., n.
23406 del 30 gennaio 2025, , Rv. 288155 - 01, con particolare
riguardo alla conclusione che, nel procedimento innanzi al giudice di
pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio
dell'imputato e' legittimata ad appellare, ai soli effetti della
responsabilita' civile, le sentenze di proscioglimento pronunciate,
anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con
la pena alternativa.
Posta la natura di regola generale dell'art. 576 del codice di
procedura penale in ordine alla disciplina delle impugnazioni della
parte civile, si sottolinea che le Sezioni Unite, nell'escludere che
si applichi alla parte civile la disciplina di cui all'art. 593,
comma 3 del codice di procedura penale, hanno evidenziato come
l'elaborazione giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di
evitare il pericolo di asimmetrie nella fissazione della
legittimazione all'impugnazione delle parti fra loro contrapposte:
sicche' limitare quella della parte civile, nello snodo considerato,
avrebbe esposto la corrispondente disciplina processuale a un
«profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione
dell'imputato, cui l'art. 37, comma 1, ultima parte, decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non
appellabilita', consente di appellare anche le sentenze di condanna
alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al
risarcimento del danno».
1.4. Alla luce di tali premesse, si sono analizzate le posizioni
emerse nella giurisprudenza di legittimita' a proposito della
definizione della natura della sentenza di proscioglimento per la
particolare tenuita' del fatto, essendosi individuati, al riguardo,
due distinti indirizzi interpretativi.
1.4.1. Secondo un primo orientamento, la sentenza pronunciata ai
sensi dell'art. 131-bis del codice penale conserva, anche quando
contenga statuizioni civili, la natura di sentenza di
proscioglimento, con la conseguenza che, ove abbia ad oggetto un
reato punito con pena alternativa, resta soggetta al regime di
inappellabilita' previsto dall'art. 593, comma 3 del codice di
procedura penale.
Si segnala, in particolare, la sentenza che, in relazione a una
fattispecie in cui non vi era stata costituzione di parte civile, ha
qualificato questa decisione come una pronuncia «di proscioglimento,
ancorche' essa presenti marcate peculiarita' e, pertanto, ritenuta
appellabile dal pubblico ministero (in particolare, se emessa
all'esito di giudizio abbreviato, senza i limiti di cui all'art. 443,
comma 3 del codice di procedura penale: cosi' Sez. 6, n. 21981 dell'8
febbraio 2023, , Rv. 284685 - 01): in questa direzione, e' stato
affermato che le peculiarita' evidenziate dalla giurisprudenza
costituzionale (gia' richiamata) e dalle Sezioni Unite (in specie, da
Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016, , Rv. 266592 - 01) non
incidono sulla natura della sentenza, che resta di proscioglimento.
Nel medesimo senso si e' espressa Sez. 5, n. 42578 del 27
settembre 2024, ..., Rv. 287234 - 02, in tema di inappellabilita', da
parte dell'imputato, ex art. 443, comma 1 del codice di procedura
penale della sentenza di assoluzione per particolare tenuita' del
fatto ex art. 131-bis del codice penale emessa all'esito di giudizio
abbreviato. Questa decisione ha annoverato questo tipo di pronuncia
tra le sentenze di proscioglimento, valorizzando la sistematica del
codice di rito, ricordando la chiara rubrica dell'art. 651-bis del
codice di procedura penale e richiamando i principi espressi dalla
giurisprudenza costituzionale e di legittimita'; piano ermeneutico
condiviso da ulteriori pronunce (si cita pure Sez. 6, n. 1035 del 2
dicembre 2025 - dep. 2026, P., non mass. successiva alla
deliberazione dell'ordinanza di rimessione).
1.4.2. Un diverso orientamento valorizza, invece, la peculiare
conformazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis
del codice penale, ritenendola caratterizzata, se non da una
sostanziale natura di condanna, quanto meno da una natura «mista» o
«ibrida», in ragione dell'accertamento della responsabilita'
dell'imputato, dell'efficacia di giudicato attribuitale dall'art.
651-bis del codice di procedura penale e della possibilita' di
contenere la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno
in favore della parte civile; da tali premesse viene fatta discendere
la sua appellabilita' da parte dell'imputato.
Tale impostazione trova la sua piu' compiuta espressione in Sez.
5, n. 47630 del 28 ottobre 2019, , Rv. 277550 - 01, pronunciata
anteriormente a Sez. U., ord., n. 23406 del 30 gennaio 2025, , Rv.
288155 - 01, in una fattispecie di proscioglimento dell'imputato per
particolare tenuita' del fatto con contestuale condanna al
risarcimento del danno in favore della parte civile, decisa dal
giudice di pace in epoca anteriore anche a Sez. U., n. 53683 del 22
giugno 2017, , Rv. 271587 - 01, che ha successivamente affermato la
non applicabilita' della causa di esclusione della punibilita'
prevista dall'art. 131-bis del codice penale ai procedimenti relativi
a reati di competenza del giudice di pace. In tale decisione la
sentenza, pur formalmente qualificata come di proscioglimento, e'
stata ritenuta di «natura mista» in ragione dell'efficacia di
giudicato attribuitale dall'art. 651-bis del codice di procedura
penale con riferimento all'affermazione della responsabilita'
dell'imputato e, proprio per tale ragione, ricondotta alla disciplina
dell'art. 37, comma 1, anziche' del comma 2, decreto legislativo n.
274 del 2000, con conseguente riconoscimento della sua
appellabilita'.
Nella medesima prospettiva si colloca Sez. 5, n. 27458 del 25
marzo 2024, , non mass., che, pur nell'ambito della valutazione della
non manifesta infondatezza di una diversa questione ermeneutica
concernente un reato estinto per prescrizione, ha evidenziato la
«forte peculiarita'» della sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
131-bis del codice penale, definendola «ibrida per molti versi». Tale
qualificazione e' ricondotta, tra l'altro, alla circostanza che la
decisione deve essere iscritta nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. f), decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ed e' idonea a fondare, nel caso
di guida in stato di ebbrezza, l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
ancorche' l'art. 186 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
richieda una sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Sul punto va, peraltro, ricordato che Sez. U.,
n. 13681 del 25 febbraio 2016, , cit., ha precisato che «Alla
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto
consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni
amministrative accessorie stabilite dalla legge».
Va tenuto distinto, pur presentando profili di connessione,
l'orientamento espresso da Sez. 5, n. 7707 del 19 novembre 2025, dep.
2026, C., Rv. 289505 - 01; Sez. 4, n. 27460 del 15 marzo 2019, , Rv.
276459 - 01; Sez. 2, n. 20190 del 14 aprile 2017, , Rv. 269677 - 01,
che ha affermato l'ammissibilita' dell'appello proposto dall'imputato
avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena
pecuniaria, anche quando non sia stato impugnato il capo relativo
alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Tale indirizzo, infatti, non riguarda una sentenza di
proscioglimento, ma una sentenza di condanna e trova fondamento nel
coordinamento tra l'art. 37, decreto legislativo n. 274 del 2000 e
l'art. 574, comma 4 del codice di procedura penale, in forza del
quale l'impugnazione proposta contro i capi concernenti la
responsabilita' dell'imputato estende i propri effetti ai capi
dipendenti, compresi quelli relativi al risarcimento del danno, che
presuppongono l'affermazione della responsabilita' penale.
1.5. Secondo la Quinta Sezione, il secondo orientamento
consentirebbe di evitare l'irragionevole asimmetria che verrebbe
altrimenti a determinarsi tra le posizioni processuali dell'imputato
e della parte civile, poiche', mentre quest'ultima, ex art. 576 del
codice di procedura penale, potrebbe ottenere un riesame di merito
delle statuizioni civili, l'imputato, pur contestando il medesimo
accertamento posto a fondamento della condanna risarcitoria,
resterebbe limitato al solo ricorso per cassazione.
Rileva, per il Collegio rimettente, la peculiare configurazione
della pronuncia in esame, suscettibile di incidere anche sul regime
delle impugnazioni, giacche' l'accertamento della responsabilita',
pur non sfociando nell'irrogazione della pena, costituisce il
presupposto della decisione sulla domanda risarcitoria della parte
civile e produce gli effetti di giudicato previsti dall'art. 651-bis
del codice di procedura penale: quindi, sulla scorta della natura
mista connotante la sentenza che dichiara il fatto non punibile ex
art. 131-bis del codice penale, si prospetta da preferirsi
l'interpretazione che considera direttamente appellabile la sentenza
di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis del codice penale per un
reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al
risarcimento del danno in favore della parte civile.
Si evidenzia che la condanna al risarcimento del danno, derivante
dal reato, consegue proprio all'accertamento di quest'ultimo, sia
pure non punibile per particolare tenuita', ossia all'accertamento,
con efficacia di giudicato, degli elementi che possono essere posti a
fondamento della pretesa risarcitoria, e si aggiunge che il medesimo
accertamento, siccome concorre a definire in concreto la
responsabilita' dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche
sull'entita' del danno risarcibile, tanto che, quando la sentenza di
appello applica la causa di non punibilita' prevista dall'art.
131-bis del codice penale, in forza dell'effetto devolutivo del
gravame, il giudice deve rideterminare anche di ufficio la somma
liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di
offensivita' del fatto: in conformita' con i principi di diritto
elaborati piu' in generale per i casi di piu' favorevole
apprezzamento del fatto da parte del giudice del gravame, anche in
caso di particolare tenuita', tale specifico apprezzamento assume
diretta valenza e ha effetto sulla determinazione dell'ammontare del
risarcimento.
Tenuto conto di cio' e valutato l'effetto scaturente
dall'interazione del novum determinato (per quanto concerne l'art.
538 del codice di procedura penale) dalla decisione della Corte
costituzionale e dalla precisazione, evidenziata nel provvedimento
delle Sezioni Unite, dei differenti statuti impugnatori operanti,
rispettivamente ex artt. 576 e 593 del codice di procedura penale,
per la parte civile e per l'imputato, il Collegio rimettente osserva
che, se non si ritenesse appellabile dall'imputato la sentenza che lo
ha dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis del codice
penale e lo ha, contestualmente, condannato al risarcimento del danno
in favore della parte civile, dovrebbe ravvisarsi un'evidente
asimmetria, rilevante con specifico riguardo alle sentenze di
proscioglimento pronunciate in relazione ai reati puniti con la pena
alternativa: mentre - proprio alla luce della regola generale posta
dall'art. 576 del codice di procedura penale - la parte civile e'
legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilita'
civile, avverso tali sentenze, l'imputato non potrebbe azionare il
medesimo rimedio, potendo adire solo il giudice di legittimita' nei
limiti consentiti dalla legge processuale che consentono un ambito di
censura distinto (e piu' limitato) rispetto al giudizio di merito di
secondo grado. Sicche', ed esemplificativamente, l'imputato non
potrebbe muovere alcuna censura avverso la concessione e
quantificazione di una provvisionale, profilo invece che la parte
civile potrebbe sottoporre al vaglio del giudice di appello.
In questo ambito, il disallineamento, dal punto di vista dei
rimedi impugnatori esperibili, riguarda le posizioni delle parti
private contrapposte, per cui non vale per esso quanto e' stato
considerato (da Sez. U, ord., n. 23406 del 2025, , cit.) con
riferimento al pubblico ministero e alla parte civile: a differenza
di questi ultimi, «parti processuali poste sullo stesso fronte».
Nell'esegesi privilegiata dal Collegio rimettente, la rilevata
asimmetria si dissolve ove, con il chiesto intervento nomofilattico,
si affermi appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento
avente i connotati indicati.
2. La risposta al quesito.
Il quesito deve ricevere risposta negativa.
La sentenza che dichiara l'imputato non punibile ai sensi
dell'art. 131-bis del codice penale, pur quando contenga la condanna
alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte
civile, conserva natura di sentenza di proscioglimento e rimane,
pertanto, soggetta al regime di inappellabilita' previsto dall'art.
593, comma 3 del codice di procedura penale per le sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa.
2.1. Il dato normativo.
La soluzione discende, anzitutto, dal dato testuale e sistematico
dell'art. 593 del codice di procedura penale.
E' opportuno, in primo luogo, definire l'attuale estensione del
limite all'appellabilita' delle sentenze stabilito dall'art. 593,
comma 3 del codice di procedura penale, con riguardo al tipo di
pronuncia emessa dal Tribunale in questo procedimento.
Data per assodata la pregressa serie di modificazioni apportate
al testo dell'art. 593 del codice di rito entrato in vigore il 24
ottobre 1989, si muove dal rilievo che il decreto legislativo n. 150
del 2022 ha modificato il disposto di questa norma con l'intento di
migliorare l'efficienza del secondo grado di giudizio mediante la
riduzione dell'area dell'appellabilita': in particolare, nella
Relazione illustrativa allo «Schema di decreto legislativo recante
attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al
governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari», e' spiegato che, in attuazione dei criteri
di cui all'art. 1, comma 13, lett. c), e), f), l) della legge-delega,
le modifiche proposte in tema di appello puntano a implementarne
l'efficienza attraverso una riduzione dell'appellabilita' oggettiva
delle sentenze.
In questa logica, il legislatore ha modificato il comma 3
dell'art. 593 del codice di procedura penale, ai sensi del quale
«sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali
e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita', nonche' le sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o
con pena alternativa».
Rispetto al previgente testo della norma, coniato dal decreto
legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, si e' estesa l'inappellabilita'
con riguardo alle sentenze di condanna, sia per delitti e sia per
contravvenzioni, che abbiano applicato la nuova pena del lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo di cui all'art. 20-bis del codice
penale, e alle sentenze di proscioglimento concernenti (non soltanto
le contravvenzioni, ma anche) i delitti puniti in astratto con la
pena pecuniaria o con la pena alternativa.
Impregiudicate, nel presente contesto, le ulteriori tematiche
implicate nella complessa trama esegetica inerente all'art. 593 del
codice di procedura penale (norma caratterizzata da «costante
metamorfosi»), mette conto osservare che la novita' di maggior
rilievo nell'ottica deflattiva perseguita dal legislatore del 2022 e'
rappresentata dall'espansione dell'area dell'inappellabilita'
oggettiva delle sentenze di proscioglimento, a cui si e'
successivamente aggiunto lo specifico divieto di un secondo giudizio
di merito stabilito per il pubblico ministero dall'art. 593, comma 2
del codice di procedura penale - come nuovamente modificato dalla
legge 9 agosto 2024, n. 114 - avverso le sentenze di proscioglimento
per i reati indicati dall'art. 550 del codice di procedura penale
(affiancato al, gia' previsto, generale divieto per l'imputato di
appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del
dibattimento nel caso in cui esse abbiano dichiarato che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso).
Dell'articolata evoluzione che ha riguardato l'art. 593 del
codice di procedura penale, dalla stesura originaria all'attualita' -
contrassegnata dagli interventi determinati dalla legge 24 novembre
1999, n. 468, dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, e poi dalla legge 20
febbraio 2006, n. 46 - e' comunque significativo evidenziare che
quest'ultima fonte aveva varato un testo dell'art. 593, comma 3 del
codice di procedura penale per molti versi sovrapponibile a quello
attuale, nel segno della rivisitazione del sistema delle impugnazioni
con l'introduzione di una regola generale di inappellabilita', per il
pubblico ministero e per l'imputato, delle sentenze dibattimentali di
proscioglimento, salva l'emersione di nuove prove decisive.
Tuttavia, la norma, come riformulata dalla legge n. 46 del 2006,
e' stata investita da diverse pronunce della Corte costituzionale,
fra le quali merita fin d'ora ricordare: la sentenza n. 26 del 2007
con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
1, legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 593
del codice di procedura penale, privava il pubblico ministero del
potere di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se
non in presenza di una prova decisiva sopravvenuta; la sentenza n. 85
del 2008 con cui e' stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimita'
costituzionale del medesimo art. 1, nella parte in cui, modificando
l'art. 593 del codice di procedura penale, escludeva che, in assenza
di una prova nuova decisiva, l'imputato potesse proporre appello
contro le sentenze di proscioglimento pronunciate per reati diversi
da contravvenzioni punite in astratto con la sola ammenda o con pena
alternativa.
Le ragioni poste alla base di tali pronunce vanno considerate con
attenzione.
Nella sentenza n. 26 del 2007, la Corte costituzionale, ribadito
che il principio di parita' tra accusa e difesa non comporta una
perfetta identita' dei poteri processuali tra pubblico ministero e
imputato, ma esige che eventuali differenze non debordino
nell'irragionevolezza, ha affermato che - pur non essendo
costituzionalmente garantito alle parti un doppio grado di
giurisdizione di merito e pur non essendo riconducibile al principio
di obbligatorieta' dell'azione penale il potere di impugnazione del
pubblico ministero, mentre quello dell'imputato e' riconducibile al
diritto costituzionale di difesa - l'impossibilita' per il magistrato
requirente di proporre appello contro le sentenze di assoluzione
(salvo che in casi sporadici) costituiva una soluzione priva di
adeguatezza e proporzionalita', in quanto lo privava del potere di
dolersi nel merito di una pronuncia rispetto alla quale risultava
totalmente soccombente, laddove, per converso, l'imputato, in maniera
totalmente asimmetrica, non subiva limiti alla possibilita' di
sindacare in secondo grado le decisioni di condanna.
La sentenza n. 85 del 2008, ancorata ai principi costituzionali
cristallizzati dagli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.,
constatata la natura non sempre pienamente liberatoria dei
proscioglimenti e muovendo dall'approdo raggiunto con la sentenza n.
26 del 2007, ha ritenuto sussistente un analogo disallineamento nella
previsione del divieto per l'imputato di chiedere (in assenza di una
prova decisiva sopravvenuta) un secondo vaglio di merito contro
decisioni formalmente non di condanna ma potenzialmente lesive di un
suo interesse rilevante (segnatamente «nei confronti delle sentenze
di proscioglimento, anche quando le stesse comportino una sostanziale
affermazione di responsabilita' o attribuiscano, comunque, il fatto
al prosciolto, cosi' da rendere configurabile un suo interesse
all'impugnazione»), pure se ha circoscritto la declaratoria di
incostituzionalita' alle sole sentenze di proscioglimento relative ai
delitti (puniti con pena pecuniaria o alternativa), in quanto una
completa rimozione del divieto di appello avrebbe rappresentato una
soluzione eccedente i suoi poteri decisori.
L'attuale testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., avendo
nuovamente ampliato l'area di inappellabilita' oggettiva, puo',
dunque, esigere la verifica della compatibilita' di alcune sue
articolazioni con i principi costituzionali gia' venuti in rilievo
nelle citate decisioni della Corte costituzionale, le quali,
comunque, riguardavano un sistema profondamente diverso da quello
oggi vigente.
Esse erano, infatti, dirette a rimuovere una disciplina che
configurava, quale regola generale, la sostanziale inappellabilita'
delle sentenze dibattimentali di proscioglimento, mentre l'attuale
art. 593, comma 3, cod. proc. pen. contempla una limitazione
circoscritta a una determinata categoria di reati, nel quadro di una
complessiva rimodulazione dell'area dell'appello perseguita dal
legislatore della riforma del 2022.
Ne consegue che i principi affermati nelle richiamate decisioni
della Corte costituzionale conservano certamente rilievo sistematico,
ma non consentono, di per se' soli, di risolvere il quesito oggi
devoluto alle Sezioni Unite.
2.2. La natura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
131-bis cod. pen.
Il quesito richiede, in secondo luogo, di stabilire quale sia la
natura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod.
pen., norma - introdotta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015,
n. 28, poi incisa da Corte cost., sent. n. 156 del 2020 - il cui
spettro applicativo ha registrato una seria modificazione a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,
conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
2.2.1. Sul punto il Collegio ritiene di aderire all'orientamento
largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimita', secondo
il quale essa costituisce, agli effetti penali, una sentenza di
proscioglimento.
In questa direzione convergono il dato letterale, quello
sistematico e la costante elaborazione della giurisprudenza
costituzionale e di legittimita'.
L'art. 131-bis cod. pen. disciplina una causa di non punibilita';
l'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. ricomprende espressamente tra le
sentenze di assoluzione quelle pronunciate quando l'imputato «non e'
punibile per altra ragione»; l'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.
parla di «sentenza di non doversi procedere»; infine, lo stesso art.
651-bis cod. proc. pen. qualifica espressamente la decisione come
«sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del
fatto».
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente valorizzato
tali elementi, qualificando la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen.
come sentenza di proscioglimento, pur caratterizzata da peculiari
effetti sostanziali (oltre alle citate Sez. 6, n. 21981 del 8
febbraio 2023, , Rv. 284685 - 01; Sez. 5, n. 42578 del 20 novembre
2024, , non mass. sul punto, v. Sez. 3, n. 10764 del 12 febbraio
2021, , Rv 281566 - 01; Sez. 5, n. 2727 del 13 dicembre 2019, dep.
2020, , Rv. 278557 - 01; Sez. 3, n. 36687 del 29 maggio 2019, , Rv.
277666 - 01).
Anche le indicazioni provenienti dalle pronunce piu' recenti si
orientano nel senso che la sentenza con cui e' riconosciuta la
particolare tenuita' del fatto, pur se contraddistinta da alcune
importanti peculiarita', appartiene al novero delle sentenze di
proscioglimento (fra le piu' recenti, Sez. 4, n. 17277 del 7 maggio
2025, , Rv. 288073; Sez. 4, n. 27684 del 9 luglio 2025, , non mass.).
Si conferisce rilievo, in tale prospettiva, al dato per cui
l'art. 131-bis cod. pen. enuncia una causa di non punibilita', per
come si desume non solo dalla rubrica, ma anche dal tenore letterale
del primo comma della disposizione.
Si evidenzia la collocazione topografica della corrispondente
disposizione.
Si fa notare che il ricorrere di una causa di non punibilita' e'
espressamente previsto tra i casi di proscioglimento dall'art. 530,
comma 1, cod. proc. pen.: il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione anche quando «il reato e' stato commesso da persona non
imputabile o non punibile per un'altra ragione».
Si apprezza come ancora piu' esplicita la previsione di cui
all'art. 651-bis cod. proc. pen., che, nel regolare gli effetti del
giudicato penale in sede civile od amministrativa, fa espresso
riferimento alla «sentenza di proscioglimento pronunciata per
particolare tenuita' del fatto».
2.2.2. Nel senso di questo prevalente indirizzo vanno aggiunte
ulteriori considerazioni.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2022, sulla
cui portata si tornera' in seguito, ha qualificato espressamente la
decisione in parola come pronuncia di proscioglimento, pur non
sottacendone le peculiarita'.
Gia' con precedenti decisioni la stessa Corte ha svolto
puntualizzazioni sull'istituto, anche per ribadire (cosi', in specie,
ord. n. 279 del 2017) che «il fatto particolarmente lieve, cui fa
riferimento l'art. 131-bis cod. pen., e' comunque un fatto offensivo,
che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia
per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la
"rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di
contenzioso penale gravante sulla giurisdizione». Si e', quindi,
evidenziato che la norma in esame contempla «una generale causa di
esclusione della punibilita' che si raccorda con l'altrettanto
generale presupposto dell'offensivita' della condotta, requisito
indispensabile per la sanzionabilita' penale di qualsiasi condotta in
violazione di legge» (sent. n. 120 del 2019).
Si ricorda, inoltre, che le cause di non punibilita', a cui
appartiene quella qui in esame, costituiscono deroghe a norme penali
generali, per cui «la loro estensione comporta strutturalmente un
giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e
confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la
norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che
appartiene primariamente al legislatore», le cui scelte relative
all'ampiezza applicativa della causa di non punibilita' sono, quindi,
sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (sent. n. 30 del
2021).
Le Sezioni Unite hanno parimenti rimarcato che l'obiettivo
perseguito da questa causa di non punibilita' e' «quello di espungere
dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena
e, dunque, neppure la necessita' di impegnare i complessi meccanismi
del processo» (Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016, , Rv. 266591 -
01); sicche', una volta acclarata l'offesa, quel che rileva per
l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. consiste nel fatto di
«apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato,
ed al solo fine della valutazione della gravita' dell'illecito, quale
sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in
conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene
tutelato» (Sez. U, n. 13682 del 25 febbraio 2016, , Rv. 266595 - 01).
Pertanto, «il fatto non e' punibile non perche' inoffensivo, ma
perche' il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico,
antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove
ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione
normativa» (Sez. U, n. 18891 del 27 gennaio 2022, , Rv. 283064 - 01).
Ulteriori (rispetto a quelle gia' citate) decisioni delle singole
Sezioni di questa Corte hanno percorso itinerari inseriti nell'alveo
segnato dai medesimi principi (v. pure Sez. 6, n. 31762 del 11 giugno
2024, , non mass.; Sez. 5, n. 7990 del 14 febbraio 2025, , non
mass.).
Anche in dottrina si profila prevalente la posizione che inquadra
la sentenza che applica l'art. 131-bis cod. pen. come una pronuncia
di proscioglimento.
Fra gli indici testuali e sistematici viene annoverato quello di
cui all'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., rubricato
«proscioglimento prima del dibattimento», che definisce espressamente
la decisione in esame come una «sentenza di non doversi procedere».
Si fa rilevare che la sentenza in esame, pur presentando le
indubbie peculiarita' evidenziate, non puo' essere certamente
equiparata a una sentenza di condanna agli effetti penali, perche'
all'imputato non viene inflitta alcuna sanzione penale, ne' altra
pena accessoria. E' anche vero che essa non puo' neppure essere
assimilata tout court a una sentenza di assoluzione, perche', con
l'istituto in esame, l'ordinamento rinuncia ad applicare la sanzione
o, ancor prima, a celebrare il processo, in relazione a fatti che -
seppure per la loro valutazione in concreto e sulla scorta di criteri
predeterminati dal legislatore risultano privi di un significativo
disvalore - presentano tutti i requisiti del fatto di reato: devono,
cioe', essere tipici, antigiuridici e colpevoli, sicche', si e'
sottolineata, agli effetti extra-penali del giudicato, la tendenziale
assimilazione alla sentenza di condanna scaturente dal disposto di
cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., disposizione dalla quale si
ricava chiaramente la perdurante illiceita' penale della condotta.
Per altro verso, si evidenzia che la decisione non potra' essere
considerata tecnicamente come una precedente condanna, ai fini
dell'applicazione degli istituti che presuppongono tale specifico
elemento, con la precisazione che essa, quando non sia emessa in
dibattimento (e, dunque, non rientri nell'alveo disciplinato
dall'art. 651-bis cod. proc. pen.), se non e' idonea a fare stato nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno, risulta comunque dal casellario giudiziale e,
presupponendo l'accertamento della responsabilita' penale dell'autore
del fatto, puo' essere ostativa alla concessione di una nuova
pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. In tal senso,
si ritiene che, anche per questo distinto ambito, la pronuncia in
esame sia suscettibile di influenzare il giudizio civile o
amministrativo, nei quali si potra' tenere conto, sempre osservando
il contraddittorio e fermo il principio di autonomia e separazione
tra i giudizi, di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede
penale, al fine di ritenere provata la tipicita', l'antigiuridicita'
e la colpevolezza del fatto ascritto all'imputato.
Pertanto, resta limpida la differenza che intercorre fra sentenza
di proscioglimento, da un lato, e sentenza di condanna, dall'altro,
fermo restando che l'appartenenza della pronuncia applicativa
dell'art. 131-bis cod. pen. alla prima categoria non ha impedito che
essa, per i suoi effetti, anche e principalmente nell'ambito
extra-penale, sia stata definita, nell'elaborazione dottrinale, come
"cripto-condanna", essendo sempre da considerarsi che il
proscioglimento per la particolare tenuita' del fatto puo' essere
pronunciato in giudizio soltanto quando l'unica alternativa
plausibile sarebbe la condanna.
2.3. Le peculiarita' della pronuncia in esame non ne modificano
la natura.
La circostanza che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
131-bis cod. pen. produca gli effetti previsti dall'art. 651-bis cod.
proc. pen., possa essere iscritta nel casellario giudiziale e, dopo
la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, possa
contenere anche la condanna alle restituzioni o al risarcimento del
danno, non vale a trasformarne la natura.
Tali effetti rappresentano conseguenze che l'ordinamento
ricollega a una pronuncia di proscioglimento caratterizzata da una
particolare struttura, ma non incidono sulla qualificazione che il
legislatore le attribuisce agli effetti penali.
Va, in questa direzione, specificata l'incidenza rivestita
dall'appena richiamata sentenza n. 173 del 2022 della Corte
costituzionale.
L'avere introdotto nel tessuto dell'art. 538 cod. proc. pen. la
giuridica possibilita' per il giudice di primo grado di coniugare al
proscioglimento dell'imputato per particolare tenuita' del fatto la
pronuncia, anche di condanna, sulla domanda per le restituzioni e il
risarcimento del danno proposta dalla parte civile e' valso a colmare
il ritenuto deficit di tutela inerente alla posizione di tale parte e
a garantire l'idoneita' della sua costituzione ad adempiere
pienamente alla funzione riparativa anche quando la sentenza resa
all'esito del dibattimento dichiari la non punibilita' dell'imputato
pur dopo avere accertato in via positiva tutti gli elementi
costitutivi del reato.
Ferma la qualificazione della decisione in esame come sentenza di
proscioglimento, il Giudice delle leggi ha valorizzato il carattere
non assoluto della regola posta dall'art. 538 cit. in ordine al
collegamento fra sentenza di condanna e decisioni sulla domanda per
le restituzioni e il risarcimento del danno, ricordando le eccezioni
costituite dagli sviluppi processuali implicati dalla disciplina di
cui agli artt. 576, 578, 578-bis e 622 cod. proc. pen. e il
corrispondente collegamento tra la delibazione della domanda della
parte civile, anche con esito (di segno condannatorio e quindi)
favorevole a tale parte, e la decisione liberatoria per l'imputato,
quanto agli effetti penali.
La diversa portata dell'accertamento insito in ciascuna decisione
di proscioglimento - significativo e' il parallelo con la
dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non
consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e
il risarcimento del danno, proposta dalla parte civile, quando
pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non
imputabile per vizio totale di mente (sent. n. 12 del 2016) - ha
orientato la Corte costituzionale, nell'ambito dei vari approdi, a
concludere che lo specifico accertamento di cui all'art. 131-bis cod.
pen., siccome conferisce al giudicato i pregnanti effetti di cui
all'art. 651-bis cod. proc. pen. e attinge, quindi, la sussistenza
del fatto, la sua illiceita' penale e la sua commissione da parte
dell'imputato, si risolve in un esito decisorio rilevante anche al
fine dell'an della pretesa risarcitoria civile: per tale ragione,
esso, senza mutare la natura liberatoria della pronuncia agli effetti
penali, ha determinato, per il contrasto ritenuto dal Giudice delle
leggi con il principio di eguaglianza, con il diritto alla tutela
giurisdizionale della parte civile e con il canone della ragionevole
durata del processo, la pronuncia di illegittimita' costituzionale
della corrispondente parte dell'art. 538 cod. proc. pen.
Alla stregua di queste convergenti considerazioni, le Sezioni
Unite ritengono, pertanto, che la sentenza che dichiara la non
punibilita' dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e
contestualmente emetta le statuizioni civili resti da qualificarsi
come sentenza di proscioglimento agli effetti penali.
2.3.1. Con specifico riferimento, poi, al mezzo di impugnazione
ordinaria riconosciuto all'imputato dall'ordinamento per impugnare la
sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., secondo il
disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., esso deve
individuarsi nel ricorso per cassazione.
E' consolidato l'assunto (argomentato con compiutezza, fra le
altre, da Sez. 3, n. 10764 del 12 febbraio 2021, , Rv. 281566 - 01,
cit.) che nessuna disposizione della Costituzione o della CEDU impone
al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le
decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di
primo grado.
In questa direzione (piu' volte rimarcata dal Giudice delle
leggi: fra le altre, sent. n. 34 del 2020, n. 274 del 2009, n. 242
del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280
del 1995; ord. n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001) si dirige il
costante orientamento ermeneutico di legittimita' (fra le ulteriori,
Sez. 5, n. 3235 del 22 novembre 2019, dep. 2020, , Rv. 278150 - 01),
anche dopo l'entrata in vigore della disciplina sul giusto processo
di cui all'art. 111 Cost. (modificato dalla legge cost. 23 novembre
1999, n. 2).
In linea generale, la disciplina di cui all'art. 593 cit. ben
potrebbe rispondere a una scelta legislativa legittima, in virtu'
della quale sulle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza,
per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria ovvero la pena
alternativa, e' consentito il solo vaglio di legittimita', sicche'
non corrisponderebbe ad esigenza logica di sorta l'indiscriminata
appellabilita' anche delle sentenze in questione.
In via di principio, quindi, non puo' ravvisarsi un generalizzato
contrasto della norma con l'art. 3 o con l'art. 24 Cost., non
risultando negate le garanzie della giurisdizione, assicurate dal
giudizio di primo grado e dallo scrutinio di' legittimita' della
sentenza pronunciata in quella sede, ne' con l'art. 111 Cost., che
garantisce il «giusto processo regolato dalla legge», atteso che il
legislatore si e' avvalso legittimamente del potere di regolare il
procedimento penale in casi di scarso rilievo sociale rilevando che,
del resto, l'art. 111 Cost., ultimo comma, garantisce per l'appunto
proprio il ricorso per cassazione.
Non e' superfluo, poi, richiamare l'esito dell'interpretazione
riguardante i limiti posti al tema piu' specifico - pur se non
direttamente rilevante nel presente caso - dell'appellabilita' delle
sentenze di condanna in materia di contravvenzioni: si e', invero,
affermata piu' volte la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,
per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dedotta con riferimento
alla parte in cui dispone l'inappellabilita' delle sentenze di
condanna per le contravvenzioni per le quali e' stata applicata la
sola pena dell'ammenda pure nelle fattispecie in cui e' dall'editto
prevista la pena alternativa, proprio perche' il diritto all'appello
non e' stato costituzionalizzato, sicche' esso non puo' ritenersi
imposto dall'art. 24 Cost. Ne' la suddetta limitazione si e' reputata
confliggente con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3
Cost., in quanto il legislatore puo' ragionevolmente escludere
l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il
contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso
in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversita'
di trattamento e' giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria
della gravita' del reato (Sez. 3, n. 1552 del 14 novembre 2002, dep.
2003, Rv. 223271 - 01; Sez. 3, n. 8340 del 18 dicembre 2000, dep.
2001, , Rv. 218194 - 01).
Nel senso della tenuta costituzionale dell'art. 593, comma 3,
cod. proc. pen., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24,
111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilita' della
sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, mentre invece
sarebbe possibile appellare (ora, solo in alcuni casi) la sentenza di
proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., si e' poi
espressa (al pari di Sez. 3, n. 10764 del 12 febbraio 2021, , cit.)
Sez. 3, n. 18154 del 16 aprile 2021, , Rv. 281330 - 01, la quale ha
osservato che anche quest'ultima sentenza, ove pronunciata per reati
per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, la stessa
sanzione penale dell'ammenda, e' da considerarsi inappellabile,
sicche' non si configurano ne' la prospettata disparita' di
trattamento, ne' la violazione degli ulteriori parametri
costituzionali indicati.
E' stato anche affermato, sia pure in epoca non recente, che le
sentenze con cui e' stata irrogata la sola pena dell'ammenda restano
inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., pur
se esse contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile
civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, e cio'
non determina alcun fondato sospetto di illegittimita' costituzionale
della norma anzidetta, rispetto al principio di uguaglianza ed al
diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Sez. 3, n. 27366
del 23 maggio 2001, , Rv. 219985 - 01).
Tenuto conto di tale contesto, deve, tuttavia, considerarsi - per
l'ambito che qui rileva - l'altro importante approdo, giustamente
valorizzato nell'ordinanza di rimessione, approdo in virtu' del quale
le Sezioni Unite (Sez. U, ord., n. 23406 del 2025, , cit.) hanno
concluso che «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la
parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato
e' legittimata a proporre appello, ai soli effetti della
responsabilita' civile, avverso le sentenze di proscioglimento
pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena
pecuniaria o con la pena alternativa».
Il punto di maggior interesse del ragionamento svolto nella
decisione nomofilattica richiamata e' costituito dalla sottolineatura
- che si inserisce, d'altronde, nel solco di precedenti pronunce
delle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 6509 del 20 dicembre 2012,
dep. 2013, , Rv. 254130 - 01; Sez. U, n. 27614 del 29 marzo 2007, ,
Rv. 236539 - 01) nonche' della giurisprudenza costituzionale (Corte
cost., ord. n. 193 del 2009) - per la quale deve annettersi al
disposto dell'art. 576 cod. proc. pen. natura di regola generale per
individuare i mezzi di impugnazione riconosciuti dalla legge alla
parte civile avverso le sentenze di proscioglimento emesse nel
giudizio (ferma, dunque, l'esclusione relativa alle «sentenze di non
luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare»: Sez. U, n.
28911 del 28 marzo 2019, , Rv. 275953 - 01, in motivazione).
Da tale impostazione deriva il corollario che non si applicano
alla parte civile le regole dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
(cosi' come non le si riferisce la limitazione dei rimedi impugnatori
per il caso di impugnazione agli effetti penali della sentenza del
giudice di pace ex art. 38, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000).
Sulla scorta di questo determinante rilievo, e' stata
riconosciuta la legittimazione della parte civile a proporre appello,
agli effetti civili, avverso le suindicate sentenze del giudice di
pace, in rapporto alla speculare legittimazione dell'imputato ad
appellare le medesime sentenze, evidenziandosi come l'elaborazione
giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di evitare il «rischio
di asimmetrie», nel solco del rispetto del principio di cui all'art.
111, secondo comma, Cost.: diversamente opinando - e' stato
evidenziato - la disciplina processuale presenterebbe un «profilo di
intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell'imputato, cui
l'art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in
deroga alla regola della non appellabilita', consente di appellare
anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in
gioco la condanna al risarcimento del danno».
L'assunto esplicitamente enunciato dalle Sezioni Unite e',
quindi, nel senso che neanche le modificazioni apportate all'art.
593, comma 3, cod. proc. pen. dagli artt. 2, comma 1, lett. b),
d.lgs. n. 11 del 2018 e dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n.
150 del 2022 hanno inserito nell'ordinamento deroghe alla generale
facolta' di impugnazione, ai soli effetti civili, riconosciuta
dall'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile avverso le sentenze
di proscioglimento.
Consegue, dunque, che anche i casi di inappellabilita' oggettiva,
previsti dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., vanno identificati,
per cio' che concerne la loro riferibilita' soggettiva, coordinando
quel comma con i due precedenti, che disciplinano i casi di
inappellabilita' di sentenze di condanna e di proscioglimento da
parte dell'imputato e del pubblico ministero: solo a tali parti, e
non alla parte civile, e', quindi, diretta la complessiva disciplina
dettata dalla norma (in tale prospettiva Sez. 6, n. 3066 del 27
gennaio 2025, P., Rv. 287450, per l'impugnazione del pubblico
ministero avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato).
2.3.2. La coordinata valutazione dei punti man mano trattati
conduce alla conclusione che, con precipuo riferimento all'ambito
fissato nella questione devoluta, l'attuale sistema delle
impugnazioni, in virtu' del disposto dell'art. 538 cod. proc. pen.
(inciso da Corte cost., sent. n. 173 del 2022, cit.), presenta
un'obiettiva asimmetria fra il potere di proporre appello, ai fini
della responsabilita' civile, assicurato alla parte civile e il
potere di impugnare riconosciuto all'imputato, potere limitato al
ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc.
pen.
Non si puo' prescindere, al riguardo, dal rilievo che anche
l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. va necessariamente interpretato
in modo coordinato con il disposto dell'art. 574 cod. proc. pen.,
norma che, nel disciplinare l'impugnazione dell'imputato per gli
interessi civili, al comma 3, stabilisce che essa va «proposta col
mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza», oltre a
precisare, nel comma 4, che «l'impugnazione dell'imputato contro la
pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti
alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei
danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia
dipende dal capo o dal punto impugnato»,
Posto, dunque, che il regime dell'impugnazione agli effetti
civili riconosciuto all'imputato e' normativamente mutuato da quello
proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali, la conseguenza
ineludibile e' che, se si annette alla sentenza che dichiara la non
punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. la natura di
sentenza di proscioglimento, essa e' impugnabile soltanto con il
ricorso per cassazione, pur ove contenga le statuizioni relative alla
responsabilita' civile.
3. L'impraticabilita' di un'interpretazione adeguatrice.
La soluzione appena esposta impone di verificare se il testo
dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. consenta una lettura
costituzionalmente orientata che permetta di riconoscere
l'appellabilita' della sentenza di proscioglimento pronunciata ex
art. 131-bis cod. pen. quando essa abbia pronunciato anche la
condanna dell'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno.
La prospettazione sviluppata su questo argomento nell'ordinanza
di rimessione, fatta propria dal Procuratore generale e, poi, dalla
difesa dell'imputato, si dirige nel senso che, dopo l'intervento di
Corte cost. n. 173 del 2022, ampliativo delle facolta' di
impugnazione garantite alla parte civile dall'art. 538 cod. proc.
pen., la pronuncia di primo grado avente lo stesso oggetto possa
essere assimilata alla sentenza di condanna agli effetti penali per
la posizione dell'imputato, in guisa da sottrarla alla limitazione
stabilita dall'art. 593, comma 3, ultimo periodo, per le sentenze di
proscioglimento relative (per quanto rileva in questa sede) a reati
puniti con la pena alternativa.
Il Collegio ritiene non praticabile tale soluzione, poiche', se,
da un lato, conviene sulla constatazione della seria asimmetria di
disciplina determinatasi fra le posizioni contrapposte dell'imputato
e della parte civile nello snodo enucleato, dall'altro, non considera
eliminabile tale squilibrio mediante un'interpretazione adeguatrice
del concetto di sentenza di condanna dell'imputato, per gli effetti
di cui all'art. 593 e, in via collegata, all'art. 574 cod. proc. pen.
3.1. Il limite del dato letterale.
L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. individua quale criterio
discretivo esclusivamente la natura della pronuncia e la cornice
edittale del reato, stabilendo che sono in ogni caso inappellabili le
sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena
pecuniaria o con pena alternativa.
La disposizione non contempla alcuna distinzione fondata sul
contenuto della decisione, ne' attribuisce rilievo alla presenza
delle statuizioni civili.
Il riferimento normativo alla "sentenza di proscioglimento" non
presenta margini di ambiguita' tali da consentire di ricomprendervi
soltanto alcune delle pronunce rese ai sensi dell'art. 131-bis cod.
pen., escludendone altre in ragione della contestuale decisione sulla
domanda della parte civile.
L'operazione interpretativa proposta si risolverebbe, quindi,
nell'introduzione di una deroga non prevista dal legislatore, a
fronte degli indicati, convergenti indici testuali, che inducono a
tenere ferma la qualificazione di sentenza di proscioglimento della
pronuncia che, all'esito del giudizio, dichiara l'imputato non
punibile per particolare tenuita' del fatto, anche quando emette la
decisione sulla responsabilita' civile, di natura condannatoria, a
carico dello stesso imputato.
La causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen.,
pur dando luogo, in ragione della sua essenza e dei suoi effetti, a
tangibili peculiarita' e differenze in rapporto alla serie
procedimentale che ne contempla l'esito (ossia, a seconda che essa
venga accertata all'atto dell'archiviazione, ex art. 411, comma
1-bis, cod. proc. pen., o venga pronunciata con la sentenza di non
luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen., oppure risulti
emessa al momento della fase predibattimentale ex art. 469, comma
1-bis, cod. proc. pen., ovvero venga pronunciata con la sentenza resa
ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., alla conclusione
del giudizio, ordinario o a prova contratta), individua un epilogo
decisorio di natura liberatoria per l'imputato in ordine agli effetti
penali.
E', pertanto, impossibile escluderne, con specifico riguardo allo
snodo decisorio qui rilevante (quello regolato dall'art. 530 cod.
proc. pen.), la natura di sentenza di assoluzione, pur connotata
dalle indicate peculiarita': la prospettata esclusione dovrebbe,
peraltro, afferire al solo ambito nel quale alla declaratoria di non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto seguano, in costanza
di costituzione della parte civile, le statuizioni sulla
responsabilita' civile, operazione non realizzabile sul piano della
sola ricognizione ermeneutica, laddove, per l'ambito speculare,
relativo alla posizione della parte civile, e' stato necessario
l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 538 cod. proc. pen.
Naturalmente, cio' non toglie che, in ragione degli effetti
soprattutto extra-penali che il proscioglimento o, in giudizio,
l'assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. determina, a quella formula
terminativa restino anteposte, nella verifica del favor per
l'imputato, altre pronunce liberatorie (cosi', con riferimento
all'assoluzione perche' il fatto non e' previsto dalla legge come
reato, Sez. 7, n. 41330 del 3 luglio 2017, , Rv. 271016 - 01; e, con
riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione, Sez. 6, n. 3927 del 19 gennaio 2026, , Rv. 289203 - 01;
Sez. 1, n. 43700 del 28 settembre 2021, , Rv. 282214 - 01).
Non lascia dubbi, quindi, l'inclusione della sentenza qui
impugnata fra quelle per cui non e' consentito l'appello, alla
stregua del limite imposto dalla chiara articolazione dell'art. 593,
comma 3, cit., senza che si ravvisi un aggancio idoneo ad ampliarne i
termini, neanche in relazione all'intenzione del legislatore.
Il riferimento all'intentio legis integra, secondo l'art. 12
preleggi, uno dei criteri per l'interpretazione della norma:
criterio, peraltro, di natura sussidiaria, da considerarsi recessivo
(cosi' anche Sez. U, n. 19357 del 29 febbraio 2024, , Rv. 286304 -
01) quando risulti esaustivo quello dell'interpretazione letterale.
L'esegesi letterale costituisce un limite non superabile quando si
proceda a un'interpretazione estensiva (Sez. U, n. 42125 del 27
giugno 2024, , Rv. 287096 - 01/02, non mass. sul punto; Sez. U, n.
12759 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 - 01, non mass.
sul punto).
Pertanto, l'interpretazione letterale si pone come limite
all'operativita' di ogni altro criterio, compreso quello
dell'intenzione del legislatore, a sua volta da intendersi in senso
oggettivo, dunque in senso espressivo del significato immanente della
disposizione interpretata, senza trascurare che «non puo' certo
negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere
"estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale
essa e' resa nota ai destinatari e all'interprete», essendo assodato
come «detta intenzione non si identifichi con quella dell'organo o
dell'ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella
volonta' statuale, finalisticamente intesa» (secondo il chiaro monito
di Sez. U, n. 22474 del 31 marzo 2016, , Rv. 266802 - 01, ribadito,
fra le piu' recenti, da Sez. U, n. 7029 del 28 settembre 2023, dep.
2024, , Rv. 285865 - 01/02, non mass. sul punto; Sez. U, n. 38810 del
13 giugno 2022, , Rv. 283639 - 01, non mass. sul punto; Sez. U, n.
1626 del 24 settembre 2020, dep. 2021, , Rv. 280167 - 01, non mass.
sul punto).
In questo caso, non risultano apprezzabili e univoci elementi,
tratti dal testo della norma, che confortino la tesi secondo la quale
all'imputato non sarebbe preclusa la facolta' di appellare le
sentenze di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e non e' dato
pervenire a conclusioni diverse valorizzando il criterio,
sussidiario, dell'intenzione del legislatore, non apparendo emergere
nemmeno in tal senso dati di sicuro spessore idonei a persuadere che
l'inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento del tipo
indicato nella disposizione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc.
pen. non si riferisca anche a quelle che condannino l'imputato al
solo risarcimento del danno.
Neanche orientano in quest'ultima direzione i lavori preparatori
delle modificazioni normative della disposizione del 2022 e, prima,
del 2018: da un lato, risulta evidenziata la, gia' ricordata,
generale necessita' di «una riduzione dell'appellabilita' oggettiva
delle sentenze», con l'obiettivo di implementare l'efficienza del
giudizio di appello (cosi', nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.
150 del 2022); dall'altro (cosi' la Relazione illustrativa al d.lgs.
n. 11 del 2018), e' indicata la «deflazione del carico giudiziario»
come scopo delle norme contenute nello schema di provvedimento,
deflazione da realizzarsi mediante la «semplificazione dei
procedimenti di appello e di cassazione», affidata alla «riduzione
dell'area della legittimazione all'appello sia per il pubblico
ministero che per l'imputato, in modo da calibrare equamente il
sacrificio in termini di accesso all'impugnazione»; donde
l'estensione dell'inappellabilita' alle sentenze di proscioglimento
relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena
alternativa, per «restituire coerenza complessiva al sistema»,
ponendo «l'imputato in una posizione di parita' rispetto a quella del
pubblico ministero».
3.2. I limiti dell'interpretazione sistematica.
Neppure il coordinamento dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
con gli artt. 538 e 651-bis cod. proc. pen. autorizza una diversa
conclusione.
E' vero che la pronuncia resa ai sensi dell'art. 131-bis cod.
pen. presenta le analizzate peculiarita' e puo' costituire il
fondamento della condanna alle restituzioni e al risarcimento del
danno. Tuttavia, come si e' gia' osservato, tali peculiarita' non
incidono sulla qualificazione della decisione come sentenza di
proscioglimento, qualificazione espressamente mantenuta tanto dal
legislatore quanto dalla stessa Corte costituzionale.
L'interprete non puo', pertanto, valorizzare gli effetti
sostanziali della decisione sino al punto da mutarne la
qualificazione processuale, sostituendo alla categoria normativa
della sentenza di proscioglimento quella della sentenza di condanna,
ovvero della pronuncia di natura "mista".
Una simile conclusione si porrebbe in contrasto con il dato
positivo espresso dagli artt. 469, comma 1-bis, 530, comma 1, e
651-bis cod. proc. pen., nonche' con la costante elaborazione della
giurisprudenza costituzionale e di legittimita'.
Pertanto, deve prestarsi ossequio al principio di tassativita' ex
art. 568, comma 1, cod. proc. pen., per cui, sulla base dell'assetto
normativo vigente, costituito dall'art. 593, comma 3, cod. proc.
pen., letto in relazione all'art. 574 cod. proc. pen., per quanto
concerne la posizione dell'imputato, la sentenza di assoluzione
determinata dal riconoscimento della causa di non punibilita' di cui
all'art. 131-bis cod. pen., con precipuo riguardo a reato punito con
pena alternativa, puo' essere impugnata dall'imputato stesso, non con
l'appello, bensi' soltanto con il ricorso per cassazione.
Proprio la specificita' della disciplina dettata dalle norme
dettate in tema di appello non consente, d'altro canto, al Collegio
di estendere all'area interessata dalla sentenza oggetto del presente
esame lo sviluppo logico-giuridico - che resta, quindi, del tutto
impregiudicato - estrinsecato dalle Sezioni Unite onde qualificare
come soggetto condannato, ex art. 629 cod. proc. pen., ai fini della
legittimazione a proporre l'impugnazione straordinaria della
revisione, l'imputato nei cui confronti sia stato dichiarato non
doversi procedere, all'esito del giudizio di appello, per estinzione
del reato determinata da prescrizione, con contestuale conferma delle
statuizioni condannatorie di natura civile (Sez. U, n. 6141 del 25
ottobre 2018, dep. 2019, , Rv. 274627 - 01), al pari
dell'impugnazione straordinaria per errore materiale o di fatto, ai
sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28719 del 21
giugno 2012, , Rv. 252695 - 01).
Come si e' visto, vertendosi in tema di ricognizione delle
sentenze assoggettabili all'impugnazione ordinaria dell'appello, non
appare sufficiente a far propendere per l'appellabilita' di sentenza
in esame da parte dell'imputato il rilievo che, per l'accertamento di
responsabilita' che essa implica, con gli effetti di cui all'art.
651-bis cod. proc. pen., la si deve assimilare a quella di condanna:
ai fini dell'impugnazione ordinaria qui in questione, essa e'
concepita e definita dall'ordinamento come sentenza di
proscioglimento (e, in giudizio, assoluzione, ai sensi dell'art. 530
cod. proc. pen.); e, come tale, e' considerata dalla specifica norma
incidente sulla sua appellabilita', ossia dall'art. 593 cod. proc.
pen.
Certo, a fronte del pregnante disposto dell'art. 651-bis cod.
proc. pen., non sarebbe congruo operare, per il caso in esame, un
meccanicistico richiamo all'assunto secondo cui il proscioglimento
penale e' capace di coesistere con la condanna civile da parte dello
stesso giudice penale, senza che venga in sofferenza il canone della
presunzione di innocenza di cui all'art. 6, paragrafo 2, CEDU e
all'art. 48 della Carta di Nizza (assunto riferito da Corte cost.,
sent. n. 182 del 2021, al diverso ambito regolato dall'art. 578 cod.
proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti
dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, in
favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare
estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono
gli interessi civili).
Tuttavia, pur non trascurandosi gli effetti pregiudizievoli
inerenti soprattutto agli altri ambiti che la decisione accertativa
della causa di non punibilita' dell'imputato ai sensi dell'art.
131-bis cod. pen. determina, occorre concludere, non per mero
ossequio formalistico al corrispondente sintagma, bensi' in virtu'
del rispetto dell'univoco assetto dei mezzi di impugnazione stabilito
dalle norme indicate, che questa pronuncia, conservando la natura di
sentenza di proscioglimento agli effetti penali, risulta inserita nel
novero delle sentenze inappellabili da tale parte processuale.
3.3. I limiti del sindacato interpretativo.
Il riconoscimento dell'appellabilita' della sentenza in esame
richiederebbe, in definitiva, un intervento manipolativo sull'art.
593, comma 3, cod. proc. pen., volto a introdurre una nuova ipotesi
di appellabilita' non prevista dalla legge: un simile risultato
eccede i limiti dell'interpretazione conforme a Costituzione.
Invero, come si e' gia' evidenziato, nell'osservanza del
principio di legalita' processuale, implicante, innanzitutto, la
considerazione della lettera della disposizione interpretata quale
canone fondamentale ermeneutico a cui il giudice deve attenersi (Sez.
U, n. 32938 del 19 gennaio 2023, L, Rv. 284993 - 01, non mass. sul
punto) e nel solco del medesimo e consolidato orientamento della
Corte costituzionale (fra le altre, Corte cost., sent. n. 148 del
2024; Corte cost. sent. n. 5 del 2024; Corte cost., sent. n. 110 del
2012), l'interpretazione adeguatrice trova un limite invalicabile nel
tenore letterale della disposizione e non puo' tradursi nella
creazione di una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore:
quando, nell'applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dall'art.
12 e, ove del caso, dall'art. 14 preleggi, il significato della norma
interpretata sia univoco, cosi' da non consentire una soluzione
esegetica alternativa a quella resa chiara dal suo tenore letterale,
deve escludersi il ricorso all'interpretazione adeguatrice.
Nel caso in esame il dato normativo e' univoco: l'art. 593, comma
3, cod. proc. pen. considera inappellabili tutte le sentenze di
proscioglimento concernenti reati puniti con pena alternativa, senza
distinguere tra le varie tipologie di proscioglimento e senza
attribuire rilievo all'eventuale presenza di statuizioni civili: il
riconoscimento dell'appellabilita' della sentenza pronunciata ex art.
131-bis cod. pen. non potrebbe essere il risultato di
un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ma
richiederebbe una vera e propria integrazione del suo contenuto
precettivo, riservata esclusivamente al legislatore, salvo
l'intervento, nel giudizio incidentale, della Corte costituzionale.
4. Il principio di diritto.
Per le ragioni fin qui esposte si perviene all'enunciazione del
seguente principio di diritto: «In tema di impugnazioni, non e'
appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex
art. 131-bis cod. proc. pen. per un reato punito con pena
alternativa, che condanni l'imputato stesso al risarcimento del danno
in favore della parte civile».
Alla luce di questo principio di diritto emergono dubbi di
legittimita' costituzionale di seguito descritti.
5. La questione di legittimita' costituzionale.
Le conclusioni raggiunte in ordine all'interpretazione dell'art.
593, comma 3, cod. proc. pen. impongono di verificare la
compatibilita' della disposizione con i parametri costituzionali
evocati dalla difesa dell'imputato: se non puo' prestarsi adesione
alle sollecitazioni volte a estrarre dal diritto vivente
l'appellabilita' delle sentenze del tipo di quella impugnata, e'
doveroso coltivare la prospettiva della questione di legittimita'
costituzionale della disposizione che esclude la giuridica
possibilita' per l'imputato di impugnare con l'appello la pronuncia.
Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non
consente all'imputato di proporre appello avverso la sentenza di
proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per
un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente
condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore
della parte civile.
5.1. La rilevanza.
La questione e' rilevante nel presente giudizio.
Come si e' gia' osservato, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
non consente un'interpretazione costituzionalmente orientata idonea a
riconoscere l'appellabilita' della sentenza oggetto del presente
procedimento.
Consegue che la decisione sull'ammissibilita' dell'impugnazione
dipende esclusivamente dalla validita' costituzionale della
disposizione denunciata.
Qualora la questione fosse dichiarata infondata, l'impugnazione
proposta dall'imputato dovrebbe essere qualificata come ricorso per
cassazione, con conseguente esame nei soli limiti propri del giudizio
di legittimita'. Qualora, invece, la Corte costituzionale dichiarasse
l'illegittimita' della disposizione denunciata nella parte sopra
indicata, la sentenza emessa dal Tribunale diverrebbe appellabile e
il presente giudizio dovrebbe essere definito mediante trasmissione
degli atti alla Corte di appello competente. La questione presenta,
pertanto, carattere decisivo per la definizione del giudizio.
In ordine a tale profilo, si osserva che l'impugnazione proposta
dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, da lui
considerata come appello, e' stata - nel rispetto della disciplina
finora analizzata - qualificata come ricorso per cassazione dalla
Corte territoriale (in ossequio al disposto di cui all'art. 568 cod.
proc. pen., interpretato in linea con l'indirizzo puntualizzato da
Sez. U, ord., n. 45371 del 31 ottobre 2001, ..., Rv. 220221 - 01),
laddove, se l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui
esclude l'appello dell'imputato, risultasse in contrasto con i
principi della Carta fondamentale, la delibazione dell'impugnazione
dovrebbe essere nuovamente rimessa alla Corte di merito.
La diversita' di approdo in ordine al mezzo di impugnazione non
e' priva di effetti con specifico riguardo al caso trattato.
L'assetto vigente, riconoscendo all'imputato il solo strumento
del ricorso per cassazione, relega la sfera delle doglianze
consentite al medesimo a quelle deducibili ai sensi dell'art. 606
cod. proc. pen., ossia a censure di sola legittimita', senza la
possibilita' di dedurre le questioni veicolabili con lo strumento
dell'appello, atto da articolarsi, certo, con le forme stabilite
dalla generale disciplina di cui all'art. 581 cod. proc. pen., ma
funzionalizzato a dare luogo, pur nei limiti della devoluzione, al
giudizio di merito di secondo grado.
Al di la' del rilievo di principio, si osserva che, con
l'impugnazione, B. ha sollevato anche censure suscettibili di
delibazione solo nel giudizio di merito, in particolare in ordine
alla causa petendi e all'ammontare della provvisionale, rispetto
all'accertata particolare tenuita' del fatto (sulla natura di merito
della valutazione in tema di determinazione della provvisionale, fra
le altre, Sez. 2, n. 904 del 5 dicembre 2023, dep. 2024, ..., Rv.
285723 - 01; per la messa a punto dei limiti alla delibazione del
giudice di appello sullo stesso argomento, in rapporto all'osservanza
del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius, Sez.
5, n. 40274 del 5 ottobre 2021, ..., Rv. 282090 - 04).
Non si e' verificata, in questo procedimento, l'ipotesi (peraltro
residuale) del concorso di impugnazioni ad opera della parte civile
(con l'appello) e dell'imputato (con atto in ogni caso qualificato
come ricorso per cassazione) avverso la stessa sentenza di primo
grado, ipotesi che avrebbe determinato, ai sensi dell'art. 580 cod.
proc. pen., la conversione del ricorso per cassazione in appello: il
rilievo conferma, anche per tale verso, la rilevanza della questione.
Peraltro, e sempre per la verifica di rilevanza della questione,
va aggiunto che la conversione del mezzo esperito dall'imputato non
ne avrebbe, in ogni caso, mutato la natura, stante il consolidato
principio secondo cui, all'esito della conversione del ricorso in
appello, l'impugnazione conserva la propria natura di mezzo di
legittimita' e, quindi, e' regolata, anche davanti al giudice di
appello, dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicche' quel
giudice, in fase rescindente, ne conosce il contenuto nei limiti
fissati dall'art. 606 cod. proc. pen., con la specificazione che, una
volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice di
appello riprende la propria funzione di giudice del merito e puo'
adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio
rescissorio devolutogli (Sez. 2, n. 34487 del 21 giugno 2019, ...,
Rv. 276739 - 01; Sez. 1, n. 40280 del 21 maggio 2013, ..., Rv. 257326
- 01; Sez. 2, n. 4468 del 17 dicembre 2008, dep. 2009, ..., Rv.
243277 - 01).
A tale conclusione non osta la circostanza che la sentenza
impugnata sia formalmente qualificata dal legislatore come sentenza
di proscioglimento.
Essa, infatti, come si e' evidenziato e come ha ripetutamente
affermato la Corte costituzionale, presuppone l'accertamento del
fatto, della sua illiceita' penale e della responsabilita'
dell'imputato; produce gli effetti di giudicato previsti dall'art.
651-bis cod. proc. pen.; costituisce il fondamento della decisione
sulla domanda risarcitoria della parte civile; e' suscettibile di
incidere stabilmente sulla posizione dell'imputato anche al di fuori
del processo penale.
Ne consegue che proprio la qualificazione dell'impugnazione
proposta dall'imputato dipende dalla risoluzione della questione di
costituzionalita' oggi prospettata.
5.2. La non manifesta infondatezza.
La questione risulta non manifestamente infondata.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
presenta, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 173 del 2022, una struttura profondamente diversa da quella delle
ordinarie sentenze assolutorie, per le ragioni gia' chiarite: ed e'
proprio tale peculiare configurazione della decisione a far emergere
il dubbio di compatibilita' costituzionale dell'attuale disciplina
delle impugnazioni, pur dopo aver preso atto che l'esclusione
dell'appellabilita' da parte dell'imputato della sentenza ex art.
131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo
condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile,
risponde alla ratio desumibile dall'art. 1, comma 13, lett. c), legge
n. 134 del 2021, in vista di un mutamento del contesto normativo teso
alla rimeditazione dei confini dell'impugnazione di secondo grado.
5.2.1. L'articolata trama dei limiti alla proposizione
dell'appello per il pubblico ministero e per l'imputato
progressivamente stabilita dall'art. 593 cod. proc. pen., sino alla
modificazione introdotta con la legge n. 114 del 2024, ha
circoscritto il regime di appellabilita' delle sentenze per tali
parti, impregiudicato in ogni caso lo strumento di controllo
ulteriore del ricorso per cassazione.
In riferimento all'ambito dell'appellabilita' delle sentenze da
parte del pubblico ministero e, quanto alle statuizioni aventi
effetti penali, da parte dell'imputato, l'individuazione di
differenze fra i limiti, anche pregnanti, ai rispettivi poteri
impugnatori non potrebbe ritenersi, di per se', lesiva dei principi
costituzionali posti a garanzie delle rispettive posizioni.
Si e' anche rimarcato che la stessa Corte costituzionale (sent.
n. 85 del 2008, cit.), ha limitato la sfera della disciplina incisa a
quella delle sentenze di proscioglimento relative a reati diversi
dalle contravvenzioni per le quali avrebbe potuto essere inflitta, in
concreto, la sola pena dell'ammenda (ossia dalle contravvenzioni
punite solo con detta pena o con pena alternativa).
Qui interessa evidenziarne la ragione ultima: se si fosse
esorbitato da tale ambito, si sarebbe prodotto un esito irrazionale,
in quanto l'imputato sarebbe stato ammesso ad appellare la sentenza
di proscioglimento da una contravvenzione punibile con la sola
ammenda (ancorche' senza un pieno riconoscimento della sua
innocenza), mentre sarebbe restato a lui precluso, in radice,
l'appello avverso la sentenza che, dichiarandone la responsabilita',
avesse concretamente irrogato detta pena, sicche' il Giudice delle
leggi ha, in quel contesto, scartato la soluzione alternativamente
ipotizzabile, quella di rimuovere in via generale, mediante lo
strumento della declaratoria di incostituzionalita' in via
consequenziale, la previsione dell'art. 593, comma 3, cod. proc.
pen., consentendo all'imputato di proporre appello anche avverso le
sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (soluzione reputata
tale, se praticata, da determinare un risultato - la caduta di ogni
limite oggettivo all'appello - privo di riscontro nel pregresso
assetto dell'istituto ed estraneo alla voluntas legis).
Questa traccia rinviene un tangibile seguito nell'analisi
compiuta dalla Corte costituzionale in una delle occasioni in cui e'
stata chiamata a verificare la conformita' alla Carta fondamentale
dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo post d.lgs. n. 11 del 2018,
ma ante d.lgs. n. 150 del 2022: in quella pronuncia (sent. n. 34 del
2020), il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt.
3, 27, 97 e 111 Cost., dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in
cui prevede che il pubblico ministero puo' appellare contro le
sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o
escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto
speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato.
In particolare, questa limitazione - a differenza di alcune fra
le asimmetrie che caratterizzavano l'assetto emerso dalla legge n. 46
del 2006 (censurate, per un verso, da Corte cost., sent. n. 26 del
2007 e 320 del 2007, per altro verso, da Corte cost. n. 85 del 2008 e
n. 274 del 2009) - e' stata reputata compatibile con il principio di
parita' delle parti, in quanto essa persegue la finalita' di
assicurare la ragionevole durata del processo e riguarda sentenze che
hanno accolto, nell'an, la «domanda di punizione», senza incidere in
modo significativo sulla prospettazione accusatoria, risultando
contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo, e, sul piano
sistematico, non intrinsecamente irragionevole, atteso che il limite,
riferito solo al quantum della pena inflitta, e' comunque meno ampio
rispetto a quello previsto per il rito abbreviato.
Circa le connotazioni annesse al principio di parita' tra accusa
e difesa, che promana anzitutto dalla specifica previsione dell'art.
111, secondo comma, Cost., la Corte costituzionale ha puntualizzato
che esso non implica in modo imprescindibile la totale identita' dei
poteri processuali conferiti alle parti necessarie, ossia pubblico
ministero e difensore dell'imputato: le fisiologiche differenze che
caratterizzano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse
condizioni di operativita' e ai differenti interessi di cui sono
portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio la
previsione di alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e
facolta', purche' - pero' - queste alterazioni trovino un'adeguata
ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero,
ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della
giustizia, e risultino, in ogni caso, contenute entro i limiti della
ragionevolezza.
Di interesse e' anche la conferma del concetto secondo cui il
potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da
parte del pubblico ministero presenta margini di cedevolezza piu'
ampi rispetto al simmetrico potere dell'imputato, poiche' il potere
di impugnazione della parte pubblica non puo' essere configurato come
proiezione necessaria del principio dell'obbligatorieta' dell'azione
penale, ex art. 112 Cost., laddove quel potere in capo all'imputato
si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di
difesa, accrescendone la forza di resistenza rispetto a
sollecitazioni di segno inverso.
5.2.2. L'affermazione di questa linea ermeneutica - che, da un
lato, si coniuga con il gia' ribadito principio in base al quale
l'ordinamento costituzionale garantisce solo un grado di merito e uno
di legittimita' e, dall'altro, inerisce a una disposizione
ulteriormente modificata in tempo susseguente - riguarda, pero', la
verifica del rapporto fra i poteri impugnatori delle parti necessarie
del processo, pubblico ministero e imputato, parti a cui, come e'
emerso dall'analisi che precede, e' riferita l'attuale disciplina
dell'art. 593 cod. proc. pen.
Tale verifica, per quanto concerne i poteri delle suddette parti
di appellare le pronunce contenenti soltanto le statuizioni di natura
penale, non puo' avere diretto rilievo in questa sede, dal momento
che la questione riguarda il rapporto fra poteri impugnatori
dell'imputato e quelli della parte civile nella specifica ipotesi
della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.,
accompagnata dall'adozione delle statuizioni civili.
E' la partecipazione al processo della parte civile che
costituisce, invece, il dato determinante alla base della rilevata
questione.
Il contenuto della sentenza di proscioglimento pronunciata ai
sensi dell'art. 131-bis cod. pen., considerato il suo prisma
decisorio alla luce dell'attuale estensione dell'art. 538 cod. proc.
pen., fonda l'interesse della parte civile a impugnarla, se ritenuta
per se' sfavorevole, e a farlo, sempre agli effetti civili, con lo
strumento dell'appello, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.
Per contro, l'imputato, in ordine alla medesima sentenza, emessa
in procedimento relativo a un reato punito con pena alternativa, ove
intenda impugnarla per contrastarne le statuizioni relative alla
responsabilita' civile, non e' legittimato a proporre l'appello, per
il limite fissato dall'art. 593, in relazione all'art. 574, cod.
proc. pen., ma puo' proporre solo il ricorso per cassazione.
Lo snodo registra, dunque, il netto disallineamento, dal punto di
vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti
processuali poste su fronte opposto: in sostanza, l'art. 593, comma
3, cod. proc. pen. connota in negativo il potere di impugnazione
dell'imputato, escludendo dalla sua sfera di esercizio l'impugnazione
di merito, ivi compresa quella avverso la sentenza in esame,
contenente anche le statuizioni civili; opzione che, in se', potrebbe
stimarsi come il ragionevole esito della discrezionalita' del
legislatore ove, pero', alla controparte dell'imputato, in ordine
alla proposta azione civile, fosse riconosciuto un corrispondente o,
comunque, equivalente mezzo di impugnazione per contestare, in via
speculare, la medesima sentenza.
Pertanto, non e' in discussione il potere generale di
impugnazione riconosciuto dall'art. 571 cod. proc. pen. all'imputato,
ma occorre interrogarsi sulla ragionevolezza di un sistema che,
rispetto a questo specifico tipo di sentenze di proscioglimento, in
difetto di una norma attributiva del potere di appello e in un
contesto che mira a circoscrivere l'impugnabilita' delle sentenze di
secondo grado, non attribuisce all'imputato - che, destinatario di
sentenza ex art. 131-bis cod. pen., sia stato condannato alle
restituzioni o al risarcimento del danno - poteri equivalenti a
quelli riconosciuti alla parte civile, dopo che il complessivo
sistema normativo contempla per essa, ai sensi dell'art. 538 cod.
proc. pen. (inciso dalla richiamata pronuncia della Corte
costituzionale), il potere di proporre appello avverso la medesima
sentenza: in definitiva, la comparazione fra i poteri riconosciuti
alla parte civile e quelli riconosciuti all'imputato fa emergere
l'incoerenza della diversificazione del rispettivo regime
impugnatorio.
5.2.3. La comparazione rilevante in questa sede e', percio',
quella fra le prerogative processuali garantite all'imputato e quelle
assicurate alla parte civile, parti contrapposte in ordine allo
scrutinio dell'azione civile in sede penale: cio' conduce ad
affermare che il punto oggetto di verifica afferisce a un iter
distinto da quello percorso da Sez. U, ord. n. 23406 del 2025, ...,
cit., quando ha rilevato il corrispondente disallineamento, dal punto
di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni del
pubblico ministero e della parte civile e ha escluso l'evenienza del
sospetto di contrasto della relativa disciplina con i principi
costituzionali nel rapporto tra quelle parti processuali, indicate
come poste sullo stesso fronte.
In questa sede, il rilievo del disallineamento e', invece, emerso
nel rapporto fra imputato e parte civile, parti processuali fra loro
contrapposte.
L'asimmetria constatata si profila di notevole spessore e
riveste, in correlazione con il tangibile interesse a impugnare anche
per ragioni di merito di cui e' portatore l'imputato (parte
principale del processo), un rilevante valore negativo per la sua
posizione.
E' pacifico il principio secondo cui sussiste l'interesse
dell'imputato all'impugnazione della sentenza che esclude la
punibilita' del reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.,
posto che, come si e' visto, essa ha efficacia di giudicato quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita'
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, e' soggetta
a iscrizione nel casellario giudiziale e puo' ostare alla futura
applicazione della medesima causa di non punibilita' (Sez. 1, n. 459
del 2 dicembre 2020, dep. 2021, ..., Rv. 280226 - 01; Sez. 3, n.
18891 del 22 novembre 2017, dep. 2018, ..., Rv. 272877 - 01). A
fortiori, emerge l'interesse dell'imputato a impugnare tale decisione
quando la stessa viene emessa in relazione a reati puniti con la pena
alternativa e adotta anche le statuizioni civili nei suoi confronti.
In ordine allo spessore di tale interesse, si osserva che, sia
pure in altra evenienza, la Corte costituzionale, quando ha
dichiarato (sent. n. 274 del 2009) l'illegittimita' costituzionale,
per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art.
443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20
febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa
proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di
imputabilita', derivante da vizio totale di mente, emesse nel corso
del giudizio abbreviato, ha evidenziato che - fermo l'assunto secondo
cui il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da
parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facolta', quale
contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio e che
tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello - queste
limitazioni, per essere costituzionalmente compatibili, devono essere
fondate su criteri razionali: nella specie, ha ritenuto irrazionale e
lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito
della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e
non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente,
anche se relativa ad un reato di particolare gravita', dal momento
che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente
liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di
reato, della sua riferibilita' all'imputato e dell'assenza di cause
di giustificazione e puo' comportare conseguenze pregiudizievoli sul
piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza.
Sotto concorrente aspetto, vanno qui sottolineati gli argomenti
espressi dalla giurisprudenza costituzionale gia' citata per mettere
in luce due significativi profili: il primo, relativo al rilievo che
il principio di parita' tra accusa e difesa ex art. 111, secondo
comma, Cost., pur non comportando necessariamente l'identita' dei
poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato, atteso che
le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due
parti, correlate alle diverse condizioni di operativita' e ai
differenti interessi di cui sono portatrici, non escludono la
compatibilita' con l'indicato principio di alterazioni della
simmetria dei rispettivi poteri e facolta', esige pur sempre che
queste alterazioni siano basate su un'adeguata ragione
giustificatrice e risultino contenute entro i limiti della
ragionevolezza, il vaglio inerente alla quale deve essere esperito
operando la comparazione fra la ratio che ispira, nel singolo caso,
la norma generatrice della disparita' e l'ampiezza della
differenziazione istituita dalla norma stessa tra le posizioni delle
parti. (sent. n. 26 del 2007, cit.); il secondo, riguardante la
specifica posizione dell'imputato, relativo alla necessita' di
approfondita verifica dei limiti fissati al potere di detta parte di
appellare determinate sentenze di proscioglimento, onde stabilire se
tali limiti si connotino per la portata lesiva del principio di
parita' delle parti, laddove non sorretti da alcuna razionale
giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del
diritto di difesa, diritto al quale «la facolta' di appello
dell'imputato e' collegata come strumento di esercizio» (sent. n. 85
del 2008, cit.).
Queste considerazioni, trasposte nell'analisi della comparazione
delle posizioni - divaricate quanto alla proponibilita' dell'appello
avverso la sentenza del tipo in esame - dell'imputato e della parte
civile somministrano indicazioni che confermano la valutazione di non
manifesta infondatezza della questione.
Del resto, non sembra superfluo rimarcare che l'emersa differenza
di regime impugnatorio rinviene il suo antecedente nell'intervento
della Corte costituzionale (sent. n. 173 del 2022, cit.) che,
ritenuto il vulnus procedimentale per la posizione della parte
civile, ha conferito rilievo alla considerazione per cui - fermo
restando che, nel processo penale, l'azione civile assume carattere
accessorio e subordinato rispetto all'azione penale - nello snodo
analizzato, come negli altri espressamente indicati, tale carattere
deve deflettere per consentire che il processo pervenga a una
decisione sui capi civili, resa dallo stesso giudice penale o,
comunque, in prosecuzione dell'originario giudizio penale in cui e'
stata azionata la domanda risarcitoria o restitutoria, al fine di
salvare il procedimento in cui la parte civile ha promosso la sua
pretesa, evitare di gravarla dell'onere di instaurare un nuovo
giudizio e scongiurare il rilevato contrasto con i principi
costituzionali.
L'accresciuta tutela della posizione della parte civile (la gamma
delle inflessioni del cui interesse a coltivare la sua pretesa si
trae dall'approfondita ricognizione operata da Sez. U, n. 40000 del
26 giugno 2025, E., Rv. 288799 - 01) concorre a rendere tangibile,
nel rapporto fra quella parte e l'imputato, il rilevato squilibrio
dei mezzi impugnatori, sicche', con specifico riferimento all'ambito
a cui appartiene la sentenza oggetto di questo processo, si certifica
la posizione deteriore in cui l'imputato stesso - parte necessaria -
viene a trovarsi quando, pur prosciolto ex art. 131-bis cod. pen.,
risulti soccombente in ordine all'azione civile introdotta nel
processo penale.
Questa rilevante asimmetria alimenta, dunque, il fondato sospetto
che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per l'ambito precisato, si
ponga in contrasto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3,
primo comma, Cost., in dipendenza della non ragionevole disparita' di
trattamento fra le due parti contrapposte che preclude all'imputato
di difendersi nel secondo grado di merito con lo stesso mezzo e,
quindi, con il dispiegamento delle medesime facolta' processuali
riconosciute alla parte civile.
Inoltre, la non manifesta infondatezza della questione si profila
sussistente in riferimento al parametro del diritto di difesa
dell'imputato in vista dell'effettiva tutela giurisdizionale della
sua posizione, di cui all'art. 24 Cost., stante il limite frapposto
alla giuridica possibilita' di far valere con compiutezza le proprie
ragioni nel processo di appello, a fronte delle facolta' processuali
consentite alla parte civile, che puo' coltivare la sua pretesa
restitutoria, avallata dal primo responso giudiziale caratterizzato
dall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita'
penale e della riferibilita' della condotta illecita all'imputato,
pur se sfociato nel proscioglimento del medesimo, ex art. 131-bis
cod. pen.
Infine, il fondato sospetto di contrasto della norma investe il
principio di parita' delle parti nel processo, di cui all'art. 111,
secondo comma, Cost. e, per quanto di ragione, l'art. 117 Cost., in
relazione all'art. 6 CEDU (posto che la parita' delle armi integra
uno degli elementi intrinseci alla nozione di processo equo affermato
in sede convenzionale, cosi' che a ciascuna parte venga garantita la
ragionevole possibilita' di svolgere le proprie difese e anche di
contestare le prove avverse in condizioni che non la pongano in
posizione deteriore rispetto a quella del suo contraddittore; Corte
EDU del 26 settembre 2023, Grande Camera, Yüksel Yalçinkaya c.
Turchia; Corte EDU del 25 aprile 2013, Erkapić c. Croazia; Corte EDU
del 22 giugno 2000, Coëme c. Belgio): cio', in ragione della
limitazione fissata all'impostazione difensiva di cui puo' avvalersi,
pure per la corrispondente, per quanto circoscritta, possibilita' di
attivazione probatoria ammessa nel secondo grado di merito,
l'imputato all'atto dell'impugnazione della sentenza indicata,
dovendo concentrare le sue censure in quelle proprie del giudizio di
legittimita', a differenza della sua controparte che, nella speculare
situazione processuale, ha titolo a dedurre anche le sue ragioni di
merito con l'appello, secondo le articolazioni consentite in quel
grado.
Tali profili, afferendo al vulnus che attinge la posizione
dell'imputato nell'esercizio delle sue facolta' processuali a fronte
di quelle attribuite alla parte civile in punto di riesame di merito
delle statuizioni civili, confermano la non manifesta infondatezza
della questione rispetto alla specifica parte del thema decidendum
dell'impugnazione relativa alla contestazione dell'an e del quantum
della provvisionale.
Si prospetta, in definitiva, una evidente e non ragionevole
asimmetria tra le posizioni processuali delle parti private, in un
contesto in cui la limitazione dell'impugnazione dell'imputato al
solo ricorso per cassazione potrebbe risultare non proporzionata
rispetto all'intensita' degli effetti derivanti dalla sentenza
pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
5.3. La questione, pertanto, deve essere rimessa alla Corte
costituzionale.
6. Le considerazioni svolte impongono, conclusivamente, di
dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art.
6 CEDU, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593,
comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede
l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza
di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
per un reato punito con pena alternativa che abbia condannato lo
stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in
favore della parte civile.
Consegue a tali statuizioni, a norma dall'art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87, la sospensione del presente procedimento, con
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
La Cancelleria, infine, provvedera' alla notifica della presente
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e
alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si
rassegna, pertanto, il seguente dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con
riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in
relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte
dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi
dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa
che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al
risarcimento del danno in favore della parte civile.
Sospende il presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23,
ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso il 23 aprile 2026.
Il Presidente: Mogini
Il componente estensore: Siani