Reg. ord. n. 137 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 29/07/2026

Tra: M.F. B.



Oggetto:

Processo penale – Casi di appello – Omessa previsione dell’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile – Violazione del principio di eguaglianza, per il deteriore trattamento dell’imputato rispetto alla parte civile – Lesione del diritto di difesa dell’imputato – Violazione del principio di parità delle parti nel processo – Lesione del diritto convenzionale a un processo equo.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 593  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 6 



Testo dell'ordinanza

                        N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 luglio 2026

Ordinanza del 29 luglio 2026 della Corte di  cassazione  sul  ricorso
proposto da M.F. B.. 
 
Processo   penale   -   Casi   di   appello   -   Omessa   previsione
  dell'impugnazione con  l'appello,  da  parte  dell'imputato,  della
  sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis
  cod. pen. per un reato  punito  con  pena  alternativa,  che  abbia
  condannato lo stesso imputato alle restituzioni e  al  risarcimento
  del danno in favore della parte civile. 
- Codice di procedura penale, art. 593, comma 3. 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Sezioni unite penali 
 
    Composta da: 
        Stefano Mogini - presidente; 
        Gastone Andreazza; 
        Andrea Montagni; 
        Angelo Caputo; 
        Vincenzo Siani - relatore; 
        Luigi Agostinacchio; 
        Gabriella Cappello; 
        Pietro Silvestri; 
        Matilde Brancaccio, 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: B M
F, nato a , il avverso la sentenza emessa  il  5  dicembre  2024  dal
Tribunale di Bologna con costituzione della parte civile  C  F  visti
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
    Udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Siani; 
    Udito il Pubblico ministero, in persona del Procuratore  generale
aggiunto Giulio Romano e del  Sostituto  Procuratore  generale  Luigi
Giordano, che hanno concluso chiedendo che la  Corte  di  cassazione,
qualificato il ricorso come appello, ne disponga la trasmissione alla
Corte di appello di Bologna; 
    Udito l'avvocato Paolo Camporini, difensore della parte civile  C
, che ha concluso come da memoria e nota spese depositate in udienza,
chiedendo la declaratoria di inammissibilita'  o,  in  subordine,  il
rigetto dell'impugnazione proposta dall'imputato; 
    Udito l'avvocato Tommaso Guerini,  difensore  dell'imputato  B  ,
che, riportandosi anche alla memoria  prodotta,  ha  chiesto  che  la
Corte di cassazione, ritenuta l'appellabilita' della sentenza  emessa
dal Tribunale di Bologna, annulli l'ordinanza della Corte di  appello
di Bologna che ha trasmesso  l'impugnazione  in  questa  sede  o,  in
subordine,  sollevi  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 593, comma 3 del codice di procedura penale  per  contrasto
con gli  artt.  3,  24,  111  e  117  Costituzione  (quest'ultimo  in
relazione all'art. 6 CEDU). 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. L'iter processuale. 
    1.1. Con sentenza del 5 dicembre 2024 il  Tribunale  di  Bologna,
all'esito del giudizio instaurato a seguito di opposizione a  decreto
penale di condanna,  ha  giudicato  M  F  B  non  punibile  ai  sensi
dell'art. 131-bis del codice penale in relazione al reato di cui agli
artt. 57, 595, secondo e terzo  comma,  596-bis  del  codice  penale,
contestatogli quale  direttore  responsabile  del  quotidiano  ,  per
l'omesso  controllo  sulla  pubblicazione  in  data  di  un  articolo
diffamatorio in danno di F C . 
    Il Tribunale ha ritenuto accertati il fatto e la  responsabilita'
dell'imputato, ravvisando tuttavia i presupposti della causa  di  non
punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto.   Ha,   inoltre,
pronunciato, ai sensi dell'art. 538 del codice di  procedura  penale,
come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173  del
2022, condanna generica dell'imputato al risarcimento  dei  danni  in
favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, disponendo
il pagamento di una provvisionale di euro 12.000,00, oltre alle spese
di costituzione. 
    1.2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto
appello, deducendo quattro motivi. 
    Con il primo ha censurato  l'affermazione  della  responsabilita'
dell'imputato, sostenendo che  l'erroneo  accostamento  dell'immagine
della persona offesa alle  generalita'  del  soggetto  effettivamente
arrestato era stato  determinato  dall'altrui  inganno  e  non  fosse
pertanto imputabile a omissione colposa del direttore responsabile. 
    Con il secondo ha denunciato l'erronea ricostruzione del fatto  e
il travisamento della prova  in  ordine  alla  ritenuta  offensivita'
della condotta. 
    Con   il   terzo   ha   contestato   la   motivazione    relativa
all'accertamento dell'elemento soggettivo, osservando che la sentenza
non aveva individuato  gli  elementi  dai  quali  desumere  la  colpa
dell'imputato ne' la concreta  conoscibilita'  della  situazione  che
avrebbe imposto il controllo editoriale. 
    Con il quarto ha censurato  le  statuizioni  civili,  contestando
tanto  la  sussistenza  del  danno  quanto  la   liquidazione   della
provvisionale,   ritenuta   priva   di   adeguata    motivazione    e
inconciliabile con il contestuale  riconoscimento  della  particolare
tenuita' del fatto. 
    1.3. Con provvedimento del 17 luglio  2025  il  Presidente  della
Corte di appello di Bologna, ritenendo applicabile l'art. 593,  comma
3 del codice di procedura penale, ha qualificato l'impugnazione  come
ricorso per cassazione e ne ha  disposto  la  trasmissione  a  questa
Corte. 
    1.4. Nel giudizio di legittimita' il difensore  dell'imputato  ha
articolato due motivi nuovi. 
    Con il primo ha ribadito  l'insussistenza  della  responsabilita'
dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 47 e 48 del codice
penale e il vizio di motivazione in  relazione  all'accertato  errore
determinato dall'altrui inganno. 
    Con il secondo ha nuovamente censurato la motivazione concernente
le statuizioni civili, evidenziando la sproporzione tra  la  ritenuta
particolare tenuita'  dell'offesa  e  l'entita'  della  provvisionale
liquidata. 
    1.5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nelle
conclusioni rassegnate dinanzi alla Quinta Sezione penale, ha chiesto
l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della
provvisionale, con rigetto nel resto del ricorso. 
    Ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti  da  parte  della
Corte  di  appello,  reputando   infondati   i   motivi   concernenti
l'affermazione della responsabilita' dell'imputato e  fondato  quello
relativo alla liquidazione della provvisionale, in  quanto  priva  di
adeguata motivazione, non contenuta nei limiti del danno  prevedibile
e non congruente con la qualificazione del fatto come di  particolare
tenuita'. 
    1.6. La Quinta Sezione penale,  con  ordinanza  n.  4839  dell'11
dicembre 2025 (depositata il 5 febbraio 2026), ha rimesso il  ricorso
alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618,  comma  1  del  codice  di
procedura penale,  ravvisando  un  contrasto  interpretativo  su  una
questione di particolare importanza. 
    Ha formulato il seguente quesito: 
        «Se   sia   appellabile   dall'imputato   la   sentenza    di
proscioglimento, emessa ai sensi dell'art. 131-bis del codice  penale
per un  reato  punito  con  pena  alternativa,  che  lo  condanni  al
risarcimento del danno in favore della parte civile». 
    L'ordinanza di rimessione osserva  che  la  disciplina  dell'art.
593,  comma  3  del  codice  di   procedura   penale,   che   esclude
l'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento relative  a  reati
puniti con pena alternativa, va ora riscontrata con  la  sopravvenuta
possibilita', riconosciuta dalla sentenza della Corte  costituzionale
n. 173 del 2022, di pronunciare contestualmente le statuizioni civili
nei confronti dell'imputato prosciolto per particolare  tenuita'  del
fatto. 
    Dopo avere ricostruito il quadro normativo  e  giurisprudenziale,
l'ordinanza evidenzia come la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
131-bis del codice  penale,  pur  qualificata  dal  legislatore  come
sentenza di proscioglimento, presenti peculiari effetti  sostanziali,
in ragione  dell'accertamento  della  responsabilita'  dell'imputato,
dell'efficacia di giudicato prevista dall'art. 651-bis del codice  di
procedura penale e della possibilita' di contenere  una  condanna  al
risarcimento del danno. 
    Muovendo da tali premesse, la Quinta Sezione  reputa  preferibile
l'orientamento che considera appellabile  tale  pronuncia,  ritenendo
che la diversa soluzione determinerebbe  un'irragionevole  asimmetria
tra la posizione dell'imputato e quella della parte civile, la quale,
ex art. 576 del  codice  di  procedura  penale,  conserva  invece  il
diritto di ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili. 
    1.7. Con decreto del 10 febbraio 2026 il Presidente  Aggiunto  ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione in
pubblica udienza per il 23 aprile 2026. 
    1.8. Il Procuratore generale ha depositato memoria  il  24  marzo
2026,  anticipando  le  conclusioni  successivamente  rassegnate   in
udienza. 
    L'Ufficio requirente ha prospettato che  l'impugnazione  proposta
dall'imputato  sia  riqualificata  come  appello,   con   conseguente
restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna. 
    A sostegno di tale conclusione ha osservato che  la  sentenza  di
proscioglimento pronunciata ai sensi  dell'art.  131-bis  del  codice
penale, pur  conservando  natura  liberatoria  agli  effetti  penali,
presenta  caratteristiche  che  la  differenziano   dalle   ordinarie
sentenze di proscioglimento, poiche' presuppone l'accertamento  della
responsabilita'  dell'imputato,  produce  gli  effetti  di  giudicato
previsti dall'art. 651-bis del codice  di  procedura  penale  e  puo'
contenere statuizioni  civili  di  condanna  in  favore  della  parte
civile. 
    La memoria richiama, in particolare, l'evoluzione  dell'art.  593
del codice di procedura penale, la disciplina dell'art.  651-bis  del
codice di procedura penale, la sentenza della Corte costituzionale n.
173 del 2022 e la recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 23406  del
2025,  rilevando  che  una  diversa  interpretazione   determinerebbe
un'ingiustificata disparita' tra i mezzi di impugnazione riconosciuti
all'imputato  e  quelli  spettanti  alla  parte  civile.  Secondo  il
Procuratore generale, quest'ultima potrebbe ottenere un riesame pieno
delle statuizioni civili, mentre l'imputato  resterebbe  limitato  al
solo ricorso per cassazione pur contestando il medesimo  accertamento
di responsabilita' posto a fondamento della condanna risarcitoria. 
    Ha,   pertanto,   concluso   chiedendo    che    sia    affermata
l'appellabilita' della sentenza  di  proscioglimento  pronunciata  ai
sensi dell'art. 131-bis del codice penale quando essa contenga  anche
la condanna dell'imputato alle restituzioni  o  al  risarcimento  del
danno, fatta eccezione per il caso in cui il  procedimento  abbia  ad
oggetto un reato per il quale,  in  caso  di  condanna,  e'  precluso
l'appello (tenendo conto del rilievo che  l'art.  593,  comma  3  del
codice di procedura penale fa riferimento a presupposti non omogenei:
la pena applicata, nel caso di condanna, e quella edittale, nel  caso
di proscioglimento): si propone, quindi,  che  vadano  escluse  dalla
soluzione indicata le contravvenzioni punite solo con l'ammenda. 
    1.9. Con  memoria  depositata  il  7  aprile  2026  il  difensore
dell'imputato ha aderito alla  soluzione  interpretativa  prospettata
dal Procuratore generale. 
    La difesa ha  sostenuto  che  la  sentenza  pronunciata  ex  art.
131-bis del codice penale, pur formalmente qualificata come  sentenza
di  proscioglimento,  presenta  effetti  sostanziali  assimilabili  a
quelli  di  una  sentenza   di   condanna,   in   quanto   presuppone
l'accertamento   del    fatto,    dell'antigiuridicita'    e    della
responsabilita' dell'imputato, produce gli effetti previsti dall'art.
651-bis del codice di procedura penale e costituisce  titolo  per  la
condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
    In via subordinata, ove si ritenesse applicabile  il  divieto  di
appello previsto dall'art. 593,  comma  3  del  codice  di  procedura
penale, la difesa ha chiesto di sollevare questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione, con riferimento agli artt. 3,  24,
111 e 117 Costituzione, quest'ultimo in relazione  all'art.  6  CEDU,
nella parte in cui non  consente  all'imputato  di  proporre  appello
avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art.
131-bis del codice penale per un reato punito  con  pena  alternativa
che lo  abbia  contestualmente  condannato  alle  restituzioni  e  al
risarcimento del danno in favore della parte civile. 
    1.10. Nel corso dell'udienza pubblica il Procuratore generale  ha
concluso  in  conformita'  alla  memoria  depositata,  chiedendo  che
l'impugnazione sia qualificata come appello e  gli  atti  ritrasmessi
alla Corte di appello di Bologna. 
    La parte civile ha chiesto la  declaratoria  di  inammissibilita'
dell'impugnazione ovvero, in subordine, il suo rigetto. 
    Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento  della
medesima conclusione e, in via subordinata, per  la  rimessione  alla
Corte costituzionale della questione di legittimita'  dell'art.  593,
comma 3 del codice di procedura penale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. La questione di diritto. 
    Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente  questione
di diritto: 
        «Se   sia   appellabile   dall'imputato   la   sentenza    di
proscioglimento, emessa ex art. 131-bis  del  codice  penale  per  un
reato  punito  con  pena  alternativa,  che  condanni  l'imputato  al
risarcimento del danno in favore della parte civile». 
    La Quinta Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite
ravvisando, in ordine a tale quesito,  un  contrasto  interpretativo,
quanto meno potenziale, concernente la qualificazione della  sentenza
che dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'art.  131-bis  del
codice penale per  un  reato  punito  con  pena  alternativa  e  che,
contestualmente, lo condanni alle restituzioni o al risarcimento  del
danno in favore della parte civile. 
    Il Collegio rimettente ha evidenziato che la questione incide sul
regime delle impugnazioni che puo' interporre l'imputato  rispetto  a
quelle consentite alla parte  civile,  sua  contraddittrice  rispetto
all'azione civile; essa, pertanto, attiene a uno dei profili centrali
del sistema processuale, a fortiori se si considera l'ancora  recente
ampliamento dei presupposti della  causa  di  non  punibilita'  della
particolare tenuita' del fatto ad opera del  decreto  legislativo  30
ottobre 2022, n. 150. 
    Nel caso in esame, l'imputato risponde di un delitto  punito  con
pena alternativa (artt. 596-bis del codice penale in  relazione  agli
artt. 595 e 57 del codice penale). 
    1.1. Per quel che qui rileva, l'art. 593 del codice di  procedura
penale alla regola generale, secondo cui «l'imputato  puo'  appellare
contro le sentenze di  condanna»  (comma  1,  che  fa  «salvo  quanto
previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579  e  680»  del
codice  di  procedura  penale)  nonche'  «contro   le   sentenze   di
proscioglimento emesse al termine  del  dibattimento,  salvo  che  si
tratti di sentenze di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste  o
perche'  l'imputato  non  lo  ha  commesso»  (comma  2),  fa  seguire
l'eccezione: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna
per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o  la  pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', nonche' le  sentenze  di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o
con pena alternativa» (comma 3). 
    Quest'ultima disposizione, nella  parte  in  cui  stabilisce  che
«sono in ogni caso inappellabili [...] le sentenze di proscioglimento
relative a reati puniti con  la  sola  pena  pecuniaria  o  con  pena
alternativa»,  viene  specificamente  in  rilievo,  mentre   non   si
considera influente nella presente vicenda il disposto dell'art. 573,
comma  1-bis  del  codice  di   procedura   penale,   relativo   alle
impugnazioni  proposte  per  i  soli  interessi  civili:  in   questo
procedimento, infatti, le censure formulate  dall'imputato  attingono
anche la declaratoria di non punibilita' ex art. 131-bis  del  codice
penale. 
    L'ordinanza evidenzia che l'art.  593,  comma  3  del  codice  di
procedura  penale  e'  stato  sostituito  dal  gia'  citato   decreto
legislativo n. 150 del 2022 (art. 34, comma 1, lett. a), in parallelo
con la modifica dell'art. 428 del codice di  procedura  penale  (art.
428, comma 3-quater, cit.: «Sono inappellabili  le  sentenze  di  non
luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria
o con pena alternativa»), norma introdotta per  ridurre  l'ambito  di
appellabilita'  oggettiva,  appellabilita'  prima  esclusa   per   le
sentenze di proscioglimento relative - non ai delitti, bensi' -  alle
contravvenzioni punite con la  sola  pena  dell'ammenda  o  con  pena
alternativa. 
    1.2. Assodato il raccordo fra tale norma e l'art. 574 del  codice
di procedura penale, che individua i mezzi concessi all'imputato  per
l'impugnazione della sentenza in  ordine  agli  interessi  civili,  i
giudici rimettenti hanno osservato che, al fine di  stabilire  se  la
sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art.  131-bis
del  codice  penale,  con  contestuale  condanna  del   medesimo   al
risarcimento dei danni in favore  della  parte  civile,  sia  o  meno
appellabile, non si puo' prescindere dall'effetto  determinato  dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 173  del  2022,  la  quale  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 538  del  codice
di  procedura  penale,  in  relazione  agli  artt.  3,   24   e   111
Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il giudice,  quando
pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuita' del
fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del  codice  penale,  decide  sulla
domanda per le restituzioni e  il  risarcimento  del  danno  proposta
dalla parte civile». 
    Questa novita' viene coniugata con la considerazione del  rilievo
annesso all'art. 651-bis del codice di procedura  penale,  norma  con
cui il legislatore e' intervenuto sulla  disciplina  sostanziale  del
giudicato penale, equiparando agli effetti della sentenza di condanna
quelli scaturenti dalla sentenza di proscioglimento ex  art.  131-bis
del codice penale  resa  all'esito  di  dibattimento  o  di  giudizio
abbreviato, salvo che si sia opposta la parte civile  che  non  abbia
accettato il rito a prova contratta. 
    Si sottolinea che  la  Corte  costituzionale  ha  valorizzato  la
distinzione tra la sentenza di proscioglimento dell'imputato per  non
punibilita' ex art. 131-bis del codice penale e le ipotesi in cui  il
giudice  penale  si  pronuncia  «nel  merito  della  pretesa   civile
risarcitoria (o  restitutoria)»  pur  senza  emettere  «una  condanna
penale (in deroga alla regola dell'art. 538 del codice  di  procedura
penale)»,  incluse  «quelle   connotate   comunque   dalla   distinta
prosecuzione del giudizio solo sui capi civili» (vale a dire  i  casi
di impugnazione della parte civile, di  sentenze  di  prescrizione  o
improcedibilita' del reato: cfr. artt. 576, 578 e 622 del  codice  di
procedura penale): in  queste  ultime  ipotesi,  a  differenza  della
prima, «c'e' una risposta  di  giustizia  alla  domanda  della  parte
civile, anche in mancanza dell'accertamento,  da  parte  del  giudice
penale, con effetto di  giudicato,  quanto  "[a]lla  sussistenza  del
fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che  l'imputato
lo  ha  commesso"»:  tale   rilievo   viene   ritenuto   rafforzativo
dell'assimilazione  alle  decisioni  di  condanna   della   pronuncia
liberatoria perche' il fatto non e'  punibile  ex  art.  131-bis  del
codice penale. 
    1.3. L'ordinanza di rimessione, inoltre, ritiene significative le
indicazioni emerse dalla recente decisione resa da Sez. U,  ord.,  n.
23406 del 30 gennaio  2025,  ,  Rv.  288155  -  01,  con  particolare
riguardo alla conclusione che, nel procedimento innanzi al giudice di
pace, la parte civile che non ha  chiesto  la  citazione  a  giudizio
dell'imputato e' legittimata ad  appellare,  ai  soli  effetti  della
responsabilita' civile, le sentenze di  proscioglimento  pronunciate,
anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o  con
la pena alternativa. 
    Posta la natura di regola generale dell'art. 576  del  codice  di
procedura penale in ordine alla disciplina delle  impugnazioni  della
parte civile, si sottolinea che le Sezioni Unite, nell'escludere  che
si applichi alla parte civile la  disciplina  di  cui  all'art.  593,
comma 3 del  codice  di  procedura  penale,  hanno  evidenziato  come
l'elaborazione  giurisprudenziale  abbia  avvertito   l'esigenza   di
evitare  il   pericolo   di   asimmetrie   nella   fissazione   della
legittimazione all'impugnazione delle parti  fra  loro  contrapposte:
sicche' limitare quella della parte civile, nello snodo  considerato,
avrebbe  esposto  la  corrispondente  disciplina  processuale  a   un
«profilo  di  intollerabile  asimmetria   rispetto   alla   posizione
dell'imputato,  cui  l'art.  37,  comma  1,  ultima  parte,   decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola  della  non
appellabilita', consente di appellare anche le sentenze  di  condanna
alla  pena  pecuniaria  allorquando  sia  in  gioco  la  condanna  al
risarcimento del danno». 
    1.4. Alla luce di tali premesse, si sono analizzate le  posizioni
emerse  nella  giurisprudenza  di  legittimita'  a  proposito   della
definizione della natura della sentenza  di  proscioglimento  per  la
particolare tenuita' del fatto, essendosi individuati,  al  riguardo,
due distinti indirizzi interpretativi. 
    1.4.1. Secondo un primo orientamento, la sentenza pronunciata  ai
sensi dell'art. 131-bis del  codice  penale  conserva,  anche  quando
contenga   statuizioni   civili,   la   natura   di    sentenza    di
proscioglimento, con la conseguenza che,  ove  abbia  ad  oggetto  un
reato punito con  pena  alternativa,  resta  soggetta  al  regime  di
inappellabilita' previsto  dall'art.  593,  comma  3  del  codice  di
procedura penale. 
    Si segnala, in particolare, la sentenza che, in relazione  a  una
fattispecie in cui non vi era stata costituzione di parte civile,  ha
qualificato questa decisione come una pronuncia «di  proscioglimento,
ancorche' essa presenti marcate peculiarita'  e,  pertanto,  ritenuta
appellabile  dal  pubblico  ministero  (in  particolare,  se   emessa
all'esito di giudizio abbreviato, senza i limiti di cui all'art. 443,
comma 3 del codice di procedura penale: cosi' Sez. 6, n. 21981 dell'8
febbraio 2023, , Rv. 284685 - 01):  in  questa  direzione,  e'  stato
affermato  che  le  peculiarita'  evidenziate  dalla   giurisprudenza
costituzionale (gia' richiamata) e dalle Sezioni Unite (in specie, da
Sez. U, n. 13681 del 25  febbraio  2016,  ,  Rv.  266592  -  01)  non
incidono sulla natura della sentenza, che resta di proscioglimento. 
    Nel medesimo senso si  e'  espressa  Sez.  5,  n.  42578  del  27
settembre 2024, ..., Rv. 287234 - 02, in tema di inappellabilita', da
parte dell'imputato, ex art. 443, comma 1  del  codice  di  procedura
penale della sentenza di assoluzione  per  particolare  tenuita'  del
fatto ex art. 131-bis del codice penale emessa all'esito di  giudizio
abbreviato. Questa decisione ha annoverato questo tipo  di  pronuncia
tra le sentenze di proscioglimento, valorizzando la  sistematica  del
codice di rito, ricordando la chiara rubrica  dell'art.  651-bis  del
codice di procedura penale e richiamando i  principi  espressi  dalla
giurisprudenza costituzionale e di  legittimita';  piano  ermeneutico
condiviso da ulteriori pronunce (si cita pure Sez. 6, n. 1035  del  2
dicembre  2025  -  dep.  2026,  P.,   non   mass.   successiva   alla
deliberazione dell'ordinanza di rimessione). 
    1.4.2. Un diverso orientamento valorizza,  invece,  la  peculiare
conformazione della sentenza pronunciata ai sensi  dell'art.  131-bis
del  codice  penale,  ritenendola  caratterizzata,  se  non  da   una
sostanziale natura di condanna, quanto meno da una natura  «mista»  o
«ibrida»,  in   ragione   dell'accertamento   della   responsabilita'
dell'imputato, dell'efficacia  di  giudicato  attribuitale  dall'art.
651-bis del codice  di  procedura  penale  e  della  possibilita'  di
contenere la condanna alle restituzioni o al risarcimento  del  danno
in favore della parte civile; da tali premesse viene fatta discendere
la sua appellabilita' da parte dell'imputato. 
    Tale impostazione trova la sua piu' compiuta espressione in  Sez.
5, n. 47630 del 28 ottobre 2019,  ,  Rv.  277550  -  01,  pronunciata
anteriormente a Sez. U., ord., n. 23406 del 30 gennaio  2025,  ,  Rv.
288155 - 01, in una fattispecie di proscioglimento dell'imputato  per
particolare  tenuita'  del  fatto   con   contestuale   condanna   al
risarcimento del danno in  favore  della  parte  civile,  decisa  dal
giudice di pace in epoca anteriore anche a Sez. U., n. 53683  del  22
giugno 2017, , Rv. 271587 - 01, che ha successivamente  affermato  la
non  applicabilita'  della  causa  di  esclusione  della  punibilita'
prevista dall'art. 131-bis del codice penale ai procedimenti relativi
a reati di competenza del giudice  di  pace.  In  tale  decisione  la
sentenza, pur formalmente qualificata  come  di  proscioglimento,  e'
stata  ritenuta  di  «natura  mista»  in  ragione  dell'efficacia  di
giudicato attribuitale dall'art.  651-bis  del  codice  di  procedura
penale  con  riferimento   all'affermazione   della   responsabilita'
dell'imputato e, proprio per tale ragione, ricondotta alla disciplina
dell'art. 37, comma 1, anziche' del comma 2, decreto  legislativo  n.
274   del   2000,   con   conseguente   riconoscimento   della    sua
appellabilita'. 
    Nella medesima prospettiva si colloca Sez. 5,  n.  27458  del  25
marzo 2024, , non mass., che, pur nell'ambito della valutazione della
non manifesta  infondatezza  di  una  diversa  questione  ermeneutica
concernente un reato estinto  per  prescrizione,  ha  evidenziato  la
«forte peculiarita'» della sentenza pronunciata  ai  sensi  dell'art.
131-bis del codice penale, definendola «ibrida per molti versi». Tale
qualificazione e' ricondotta, tra l'altro, alla  circostanza  che  la
decisione deve essere iscritta nel  casellario  giudiziale  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lett.  f),  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ed e' idonea a fondare, nel caso
di  guida  in  stato  di  ebbrezza,  l'applicazione  della   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  di  guida,
ancorche' l'art. 186 decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
richieda una sentenza di condanna o di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti. Sul punto va, peraltro, ricordato che Sez. U.,
n. 13681 del 25  febbraio  2016,  ,  cit.,  ha  precisato  che  «Alla
esclusione della  punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto
consegue  l'applicazione,  demandata  al  Prefetto,  delle   sanzioni
amministrative accessorie stabilite dalla legge». 
    Va tenuto  distinto,  pur  presentando  profili  di  connessione,
l'orientamento espresso da Sez. 5, n. 7707 del 19 novembre 2025, dep.
2026, C., Rv. 289505 - 01; Sez. 4, n. 27460 del 15 marzo 2019, ,  Rv.
276459 - 01; Sez. 2, n. 20190 del 14 aprile 2017, , Rv. 269677 -  01,
che ha affermato l'ammissibilita' dell'appello proposto dall'imputato
avverso la sentenza  del  giudice  di  pace  di  condanna  alla  pena
pecuniaria, anche quando non sia stato  impugnato  il  capo  relativo
alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Tale   indirizzo,   infatti,   non   riguarda   una    sentenza    di
proscioglimento, ma una sentenza di condanna e trova  fondamento  nel
coordinamento tra l'art. 37, decreto legislativo n. 274  del  2000  e
l'art. 574, comma 4 del codice di  procedura  penale,  in  forza  del
quale  l'impugnazione  proposta  contro   i   capi   concernenti   la
responsabilita'  dell'imputato  estende  i  propri  effetti  ai  capi
dipendenti, compresi quelli relativi al risarcimento del  danno,  che
presuppongono l'affermazione della responsabilita' penale. 
    1.5.  Secondo  la  Quinta  Sezione,   il   secondo   orientamento
consentirebbe di  evitare  l'irragionevole  asimmetria  che  verrebbe
altrimenti a determinarsi tra le posizioni processuali  dell'imputato
e della parte civile, poiche', mentre quest'ultima, ex art.  576  del
codice di procedura penale, potrebbe ottenere un  riesame  di  merito
delle statuizioni civili, l'imputato,  pur  contestando  il  medesimo
accertamento  posto  a  fondamento   della   condanna   risarcitoria,
resterebbe limitato al solo ricorso per cassazione. 
    Rileva, per il Collegio rimettente, la  peculiare  configurazione
della pronuncia in esame, suscettibile di incidere anche  sul  regime
delle impugnazioni, giacche'  l'accertamento  della  responsabilita',
pur  non  sfociando  nell'irrogazione  della  pena,  costituisce   il
presupposto della decisione sulla domanda  risarcitoria  della  parte
civile e produce gli effetti di giudicato previsti dall'art.  651-bis
del codice di procedura penale: quindi,  sulla  scorta  della  natura
mista connotante la sentenza che dichiara il fatto  non  punibile  ex
art.  131-bis  del  codice  penale,  si   prospetta   da   preferirsi
l'interpretazione che considera direttamente appellabile la  sentenza
di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis del codice penale  per  un
reato  punito  con  pena  alternativa,  che  condanni  l'imputato  al
risarcimento del danno in favore della parte civile. 
    Si evidenzia che la condanna al risarcimento del danno, derivante
dal reato, consegue proprio  all'accertamento  di  quest'ultimo,  sia
pure non punibile per particolare tenuita',  ossia  all'accertamento,
con efficacia di giudicato, degli elementi che possono essere posti a
fondamento della pretesa risarcitoria, e si aggiunge che il  medesimo
accertamento,  siccome   concorre   a   definire   in   concreto   la
responsabilita'  dell'imputato,  dispiega  i   suoi   effetti   anche
sull'entita' del danno risarcibile, tanto che, quando la sentenza  di
appello applica  la  causa  di  non  punibilita'  prevista  dall'art.
131-bis del codice  penale,  in  forza  dell'effetto  devolutivo  del
gravame, il giudice deve rideterminare  anche  di  ufficio  la  somma
liquidata in primo  grado  sulla  base  di  differenti  parametri  di
offensivita' del fatto: in conformita'  con  i  principi  di  diritto
elaborati  piu'  in  generale  per  i   casi   di   piu'   favorevole
apprezzamento del fatto da parte del giudice del  gravame,  anche  in
caso di particolare tenuita',  tale  specifico  apprezzamento  assume
diretta valenza e ha effetto sulla determinazione dell'ammontare  del
risarcimento. 
    Tenuto  conto   di   cio'   e   valutato   l'effetto   scaturente
dall'interazione del novum determinato (per  quanto  concerne  l'art.
538 del codice di  procedura  penale)  dalla  decisione  della  Corte
costituzionale e dalla precisazione,  evidenziata  nel  provvedimento
delle Sezioni Unite, dei  differenti  statuti  impugnatori  operanti,
rispettivamente ex artt. 576 e 593 del codice  di  procedura  penale,
per la parte civile e per l'imputato, il Collegio rimettente  osserva
che, se non si ritenesse appellabile dall'imputato la sentenza che lo
ha dichiarato non punibile ai  sensi  dell'art.  131-bis  del  codice
penale e lo ha, contestualmente, condannato al risarcimento del danno
in  favore  della  parte  civile,  dovrebbe  ravvisarsi   un'evidente
asimmetria,  rilevante  con  specifico  riguardo  alle  sentenze   di
proscioglimento pronunciate in relazione ai reati puniti con la  pena
alternativa: mentre - proprio alla luce della regola  generale  posta
dall'art. 576 del codice di procedura penale -  la  parte  civile  e'
legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilita'
civile, avverso tali sentenze, l'imputato non  potrebbe  azionare  il
medesimo rimedio, potendo adire solo il giudice di  legittimita'  nei
limiti consentiti dalla legge processuale che consentono un ambito di
censura distinto (e piu' limitato) rispetto al giudizio di merito  di
secondo  grado.  Sicche',  ed  esemplificativamente,  l'imputato  non
potrebbe  muovere   alcuna   censura   avverso   la   concessione   e
quantificazione di una provvisionale, profilo  invece  che  la  parte
civile potrebbe sottoporre al vaglio del giudice di appello. 
    In questo ambito, il disallineamento,  dal  punto  di  vista  dei
rimedi impugnatori esperibili,  riguarda  le  posizioni  delle  parti
private contrapposte, per cui non  vale  per  esso  quanto  e'  stato
considerato (da Sez.  U,  ord.,  n.  23406  del  2025,  ,  cit.)  con
riferimento al pubblico ministero e alla parte civile:  a  differenza
di questi ultimi, «parti processuali poste sullo stesso fronte». 
    Nell'esegesi privilegiata dal Collegio  rimettente,  la  rilevata
asimmetria si dissolve ove, con il chiesto intervento  nomofilattico,
si affermi appellabile dall'imputato la sentenza  di  proscioglimento
avente i connotati indicati. 
    2. La risposta al quesito. 
    Il quesito deve ricevere risposta negativa. 
    La  sentenza  che  dichiara  l'imputato  non  punibile  ai  sensi
dell'art. 131-bis del codice penale, pur quando contenga la  condanna
alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore  della  parte
civile, conserva natura di  sentenza  di  proscioglimento  e  rimane,
pertanto, soggetta al regime di inappellabilita'  previsto  dall'art.
593, comma 3 del codice  di  procedura  penale  per  le  sentenze  di
proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa. 
    2.1. Il dato normativo. 
    La soluzione discende, anzitutto, dal dato testuale e sistematico
dell'art. 593 del codice di procedura penale. 
    E' opportuno, in primo luogo, definire l'attuale  estensione  del
limite all'appellabilita' delle  sentenze  stabilito  dall'art.  593,
comma 3 del codice di procedura  penale,  con  riguardo  al  tipo  di
pronuncia emessa dal Tribunale in questo procedimento. 
    Data per assodata la pregressa serie di  modificazioni  apportate
al testo dell'art. 593 del codice di rito entrato  in  vigore  il  24
ottobre 1989, si muove dal rilievo che il decreto legislativo n.  150
del 2022 ha modificato il disposto di questa norma con  l'intento  di
migliorare l'efficienza del secondo grado  di  giudizio  mediante  la
riduzione  dell'area  dell'appellabilita':  in   particolare,   nella
Relazione illustrativa allo «Schema di  decreto  legislativo  recante
attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134  recante  delega  al
governo per l'efficienza del processo penale nonche'  in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari», e' spiegato che, in attuazione dei  criteri
di cui all'art. 1, comma 13, lett. c), e), f), l) della legge-delega,
le modifiche proposte in tema  di  appello  puntano  a  implementarne
l'efficienza attraverso una riduzione  dell'appellabilita'  oggettiva
delle sentenze. 
    In questa  logica,  il  legislatore  ha  modificato  il  comma  3
dell'art. 593 del codice di procedura  penale,  ai  sensi  del  quale
«sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali
e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o  la  pena  sostitutiva
del  lavoro  di   pubblica   utilita',   nonche'   le   sentenze   di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o
con pena alternativa». 
    Rispetto al previgente testo della  norma,  coniato  dal  decreto
legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, si e'  estesa  l'inappellabilita'
con riguardo alle sentenze di condanna, sia per  delitti  e  sia  per
contravvenzioni, che abbiano applicato la nuova pena  del  lavoro  di
pubblica utilita' sostitutivo  di  cui  all'art.  20-bis  del  codice
penale, e alle sentenze di proscioglimento concernenti (non  soltanto
le contravvenzioni, ma anche) i delitti puniti  in  astratto  con  la
pena pecuniaria o con la pena alternativa. 
    Impregiudicate, nel presente  contesto,  le  ulteriori  tematiche
implicate nella complessa trama esegetica inerente all'art.  593  del
codice  di  procedura  penale  (norma  caratterizzata  da   «costante
metamorfosi»), mette  conto  osservare  che  la  novita'  di  maggior
rilievo nell'ottica deflattiva perseguita dal legislatore del 2022 e'
rappresentata   dall'espansione    dell'area    dell'inappellabilita'
oggettiva  delle  sentenze  di   proscioglimento,   a   cui   si   e'
successivamente aggiunto lo specifico divieto di un secondo  giudizio
di merito stabilito per il pubblico ministero dall'art. 593, comma  2
del codice di procedura penale -  come  nuovamente  modificato  dalla
legge 9 agosto 2024, n. 114 - avverso le sentenze di  proscioglimento
per i reati indicati dall'art. 550 del  codice  di  procedura  penale
(affiancato al, gia' previsto, generale  divieto  per  l'imputato  di
appellare le  sentenze  di  proscioglimento  emesse  al  termine  del
dibattimento nel caso in cui esse abbiano dichiarato che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso). 
    Dell'articolata evoluzione  che  ha  riguardato  l'art.  593  del
codice di procedura penale, dalla stesura originaria all'attualita' -
contrassegnata dagli interventi determinati dalla legge  24  novembre
1999, n. 468, dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, e poi dalla legge 20
febbraio 2006, n. 46 -  e'  comunque  significativo  evidenziare  che
quest'ultima fonte aveva varato un testo dell'art. 593, comma  3  del
codice di procedura penale per molti versi  sovrapponibile  a  quello
attuale, nel segno della rivisitazione del sistema delle impugnazioni
con l'introduzione di una regola generale di inappellabilita', per il
pubblico ministero e per l'imputato, delle sentenze dibattimentali di
proscioglimento, salva l'emersione di nuove prove decisive. 
    Tuttavia, la norma, come riformulata dalla legge n. 46 del  2006,
e' stata investita da diverse pronunce  della  Corte  costituzionale,
fra le quali merita fin d'ora ricordare: la sentenza n. 26  del  2007
con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
1, legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando  l'art.  593
del codice di procedura penale, privava  il  pubblico  ministero  del
potere di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento,  se
non in presenza di una prova decisiva sopravvenuta; la sentenza n. 85
del 2008 con cui e' stata, fra l'altro,  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale del medesimo art. 1, nella parte in  cui,  modificando
l'art. 593 del codice di procedura penale, escludeva che, in  assenza
di una prova nuova  decisiva,  l'imputato  potesse  proporre  appello
contro le sentenze di proscioglimento pronunciate per  reati  diversi
da contravvenzioni punite in astratto con la sola ammenda o con  pena
alternativa. 
    Le ragioni poste alla base di tali pronunce vanno considerate con
attenzione. 
    Nella sentenza n. 26 del 2007, la Corte costituzionale,  ribadito
che il principio di parita' tra accusa  e  difesa  non  comporta  una
perfetta identita' dei poteri processuali tra  pubblico  ministero  e
imputato,  ma  esige   che   eventuali   differenze   non   debordino
nell'irragionevolezza,   ha   affermato   che -   pur   non   essendo
costituzionalmente  garantito  alle  parti   un   doppio   grado   di
giurisdizione di merito e pur non essendo riconducibile al  principio
di obbligatorieta' dell'azione penale il potere di  impugnazione  del
pubblico ministero, mentre quello dell'imputato e'  riconducibile  al
diritto costituzionale di difesa - l'impossibilita' per il magistrato
requirente di proporre appello  contro  le  sentenze  di  assoluzione
(salvo che in casi  sporadici)  costituiva  una  soluzione  priva  di
adeguatezza e proporzionalita', in quanto lo privava  del  potere  di
dolersi nel merito di una pronuncia  rispetto  alla  quale  risultava
totalmente soccombente, laddove, per converso, l'imputato, in maniera
totalmente  asimmetrica,  non  subiva  limiti  alla  possibilita'  di
sindacare in secondo grado le decisioni di condanna. 
    La sentenza n. 85 del 2008, ancorata ai  principi  costituzionali
cristallizzati dagli artt. 3, 24, comma 2, e  111,  comma  2,  Cost.,
constatata  la  natura  non   sempre   pienamente   liberatoria   dei
proscioglimenti e muovendo dall'approdo raggiunto con la sentenza  n.
26 del 2007, ha ritenuto sussistente un analogo disallineamento nella
previsione del divieto per l'imputato di chiedere (in assenza di  una
prova decisiva sopravvenuta)  un  secondo  vaglio  di  merito  contro
decisioni formalmente non di condanna ma potenzialmente lesive di  un
suo interesse rilevante (segnatamente «nei confronti  delle  sentenze
di proscioglimento, anche quando le stesse comportino una sostanziale
affermazione di responsabilita' o attribuiscano, comunque,  il  fatto
al prosciolto,  cosi'  da  rendere  configurabile  un  suo  interesse
all'impugnazione»),  pure  se  ha  circoscritto  la  declaratoria  di
incostituzionalita' alle sole sentenze di proscioglimento relative ai
delitti (puniti con pena pecuniaria o  alternativa),  in  quanto  una
completa rimozione del divieto di appello avrebbe  rappresentato  una
soluzione eccedente i suoi poteri decisori. 
    L'attuale testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc.  pen.,  avendo
nuovamente  ampliato  l'area  di  inappellabilita'  oggettiva,  puo',
dunque, esigere  la  verifica  della  compatibilita'  di  alcune  sue
articolazioni con i principi costituzionali gia'  venuti  in  rilievo
nelle  citate  decisioni  della  Corte  costituzionale,   le   quali,
comunque, riguardavano un sistema  profondamente  diverso  da  quello
oggi vigente. 
    Esse erano, infatti,  dirette  a  rimuovere  una  disciplina  che
configurava, quale regola generale, la  sostanziale  inappellabilita'
delle sentenze dibattimentali di  proscioglimento,  mentre  l'attuale
art.  593,  comma  3,  cod.  proc.  pen.  contempla  una  limitazione
circoscritta a una determinata categoria di reati, nel quadro di  una
complessiva  rimodulazione  dell'area  dell'appello  perseguita   dal
legislatore della riforma del 2022. 
    Ne consegue che i principi affermati nelle  richiamate  decisioni
della Corte costituzionale conservano certamente rilievo sistematico,
ma non consentono, di per se' soli,  di  risolvere  il  quesito  oggi
devoluto alle Sezioni Unite. 
    2.2. La natura della  sentenza  pronunciata  ai  sensi  dell'art.
131-bis cod. pen. 
    Il quesito richiede, in secondo luogo, di stabilire quale sia  la
natura della sentenza pronunciata ai  sensi  dell'art.  131-bis  cod.
pen., norma - introdotta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo  2015,
n. 28, poi incisa da Corte cost., sent. n. 156  del  2020  -  il  cui
spettro applicativo ha registrato una seria modificazione  a  seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 6 d.l.  31  ottobre  2022,  n.  162,
conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 
    2.2.1. Sul punto il Collegio ritiene di aderire  all'orientamento
largamente prevalente nella giurisprudenza di  legittimita',  secondo
il quale essa costituisce,  agli  effetti  penali,  una  sentenza  di
proscioglimento. 
    In  questa  direzione  convergono  il  dato   letterale,   quello
sistematico  e  la   costante   elaborazione   della   giurisprudenza
costituzionale e di legittimita'. 
    L'art. 131-bis cod. pen. disciplina una causa di non punibilita';
l'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. ricomprende espressamente tra le
sentenze di assoluzione quelle pronunciate quando l'imputato «non  e'
punibile per altra ragione»; l'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.
parla di «sentenza di non doversi procedere»; infine, lo stesso  art.
651-bis cod. proc. pen. qualifica  espressamente  la  decisione  come
«sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del
fatto». 
    La giurisprudenza di questa Corte  ha  costantemente  valorizzato
tali elementi, qualificando la pronuncia ex art.  131-bis  cod.  pen.
come sentenza di proscioglimento,  pur  caratterizzata  da  peculiari
effetti sostanziali (oltre  alle  citate  Sez.  6,  n.  21981  del  8
febbraio 2023, , Rv. 284685 - 01; Sez. 5, n. 42578  del  20  novembre
2024, , non mass. sul punto, v. Sez. 3,  n.  10764  del  12  febbraio
2021, , Rv 281566 - 01; Sez. 5, n. 2727 del 13  dicembre  2019,  dep.
2020, , Rv. 278557 - 01; Sez. 3, n. 36687 del 29 maggio 2019,  ,  Rv.
277666 - 01). 
    Anche le indicazioni provenienti dalle pronunce piu'  recenti  si
orientano nel senso che  la  sentenza  con  cui  e'  riconosciuta  la
particolare tenuita' del fatto,  pur  se  contraddistinta  da  alcune
importanti peculiarita',  appartiene  al  novero  delle  sentenze  di
proscioglimento (fra le piu' recenti, Sez. 4, n. 17277 del  7  maggio
2025, , Rv. 288073; Sez. 4, n. 27684 del 9 luglio 2025, , non mass.). 
    Si conferisce rilievo, in  tale  prospettiva,  al  dato  per  cui
l'art. 131-bis cod. pen. enuncia una causa di  non  punibilita',  per
come si desume non solo dalla rubrica, ma anche dal tenore  letterale
del primo comma della disposizione. 
    Si evidenzia la  collocazione  topografica  della  corrispondente
disposizione. 
    Si fa notare che il ricorrere di una causa di non punibilita'  e'
espressamente previsto tra i casi di proscioglimento  dall'art.  530,
comma  1,  cod.  proc.  pen.:  il  giudice  pronuncia   sentenza   di
assoluzione anche quando «il reato e' stato commesso da  persona  non
imputabile o non punibile per un'altra ragione». 
    Si apprezza come ancora  piu'  esplicita  la  previsione  di  cui
all'art. 651-bis cod. proc. pen., che, nel regolare gli  effetti  del
giudicato penale  in  sede  civile  od  amministrativa,  fa  espresso
riferimento  alla  «sentenza  di  proscioglimento   pronunciata   per
particolare tenuita' del fatto». 
    2.2.2. Nel senso di questo prevalente  indirizzo  vanno  aggiunte
ulteriori considerazioni. 
    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del  2022,  sulla
cui portata si tornera' in seguito, ha qualificato  espressamente  la
decisione in  parola  come  pronuncia  di  proscioglimento,  pur  non
sottacendone le peculiarita'. 
    Gia'  con  precedenti  decisioni  la  stessa  Corte   ha   svolto
puntualizzazioni sull'istituto, anche per ribadire (cosi', in specie,
ord. n. 279 del 2017) che «il fatto  particolarmente  lieve,  cui  fa
riferimento l'art. 131-bis cod. pen., e' comunque un fatto offensivo,
che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia
per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare  la
"rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di
contenzioso penale gravante  sulla  giurisdizione».  Si  e',  quindi,
evidenziato che la norma in esame contempla «una  generale  causa  di
esclusione  della  punibilita'  che  si  raccorda  con  l'altrettanto
generale  presupposto  dell'offensivita'  della  condotta,  requisito
indispensabile per la sanzionabilita' penale di qualsiasi condotta in
violazione di legge» (sent. n. 120 del 2019). 
    Si ricorda, inoltre, che le  cause  di  non  punibilita',  a  cui
appartiene quella qui in esame, costituiscono deroghe a norme  penali
generali, per cui «la loro  estensione  comporta  strutturalmente  un
giudizio di ponderazione a soluzione aperta  tra  ragioni  diverse  e
confliggenti, in primo luogo quelle che  sorreggono  da  un  lato  la
norma generale  e  dall'altro  la  norma  derogatoria,  giudizio  che
appartiene primariamente al  legislatore»,  le  cui  scelte  relative
all'ampiezza applicativa della causa di non punibilita' sono, quindi,
sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (sent. n. 30  del
2021). 
    Le  Sezioni  Unite  hanno  parimenti  rimarcato  che  l'obiettivo
perseguito da questa causa di non punibilita' e' «quello di espungere
dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena
e, dunque, neppure la necessita' di impegnare i complessi  meccanismi
del processo» (Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016, , Rv. 266591  -
01); sicche', una volta  acclarata  l'offesa,  quel  che  rileva  per
l'applicazione dell'art. 131-bis cod.  pen.  consiste  nel  fatto  di
«apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato,
ed al solo fine della valutazione della gravita' dell'illecito, quale
sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia,  in
conseguenza,  il  possibile  impatto  pregiudizievole  per  il   bene
tutelato» (Sez. U, n. 13682 del 25 febbraio 2016, , Rv. 266595 - 01).
Pertanto, «il fatto non  e'  punibile  non  perche'  inoffensivo,  ma
perche'  il  legislatore,  pur  in  presenza  di  un  fatto   tipico,
antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno  punirlo,  ove
ricorrano  le  condizioni  indicate  nella  richiamata   disposizione
normativa» (Sez. U, n. 18891 del 27 gennaio 2022, , Rv. 283064 - 01). 
    Ulteriori (rispetto a quelle gia' citate) decisioni delle singole
Sezioni di questa Corte hanno percorso itinerari inseriti  nell'alveo
segnato dai medesimi principi (v. pure Sez. 6, n. 31762 del 11 giugno
2024, , non mass.; Sez. 5, n.  7990  del  14  febbraio  2025,  ,  non
mass.). 
    Anche in dottrina si profila prevalente la posizione che inquadra
la sentenza che applica l'art. 131-bis cod. pen. come  una  pronuncia
di proscioglimento. 
    Fra gli indici testuali e sistematici viene annoverato quello  di
cui  all'art.  469,  comma  1-bis,   cod.   proc.   pen.,   rubricato
«proscioglimento prima del dibattimento», che definisce espressamente
la decisione in esame come una «sentenza di non doversi procedere». 
    Si fa rilevare che la  sentenza  in  esame,  pur  presentando  le
indubbie  peculiarita'  evidenziate,  non  puo'   essere   certamente
equiparata a una sentenza di condanna agli  effetti  penali,  perche'
all'imputato non viene inflitta alcuna  sanzione  penale,  ne'  altra
pena accessoria. E' anche vero  che  essa  non  puo'  neppure  essere
assimilata tout court a una sentenza  di  assoluzione,  perche',  con
l'istituto in esame, l'ordinamento rinuncia ad applicare la  sanzione
o, ancor prima, a celebrare il processo, in relazione a fatti  che  -
seppure per la loro valutazione in concreto e sulla scorta di criteri
predeterminati dal legislatore risultano privi  di  un  significativo
disvalore - presentano tutti i requisiti del fatto di reato:  devono,
cioe', essere tipici,  antigiuridici  e  colpevoli,  sicche',  si  e'
sottolineata, agli effetti extra-penali del giudicato, la tendenziale
assimilazione alla sentenza di condanna scaturente  dal  disposto  di
cui all'art. 651-bis cod. proc. pen.,  disposizione  dalla  quale  si
ricava chiaramente la perdurante illiceita' penale della condotta. 
    Per altro verso, si evidenzia che la decisione non potra'  essere
considerata  tecnicamente  come  una  precedente  condanna,  ai  fini
dell'applicazione degli istituti  che  presuppongono  tale  specifico
elemento, con la precisazione che essa,  quando  non  sia  emessa  in
dibattimento  (e,  dunque,  non   rientri   nell'alveo   disciplinato
dall'art. 651-bis cod. proc. pen.), se non e' idonea a fare stato nel
giudizio  civile  o  amministrativo  per   le   restituzioni   e   il
risarcimento del danno, risulta comunque dal casellario giudiziale e,
presupponendo l'accertamento della responsabilita' penale dell'autore
del fatto,  puo'  essere  ostativa  alla  concessione  di  una  nuova
pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. In tal  senso,
si ritiene che, anche per questo distinto  ambito,  la  pronuncia  in
esame  sia  suscettibile  di  influenzare  il   giudizio   civile   o
amministrativo, nei quali si potra' tenere conto,  sempre  osservando
il contraddittorio e fermo il principio di  autonomia  e  separazione
tra i giudizi, di tutti gli  elementi  di  prova  acquisiti  in  sede
penale, al fine di ritenere provata la tipicita',  l'antigiuridicita'
e la colpevolezza del fatto ascritto all'imputato. 
    Pertanto, resta limpida la differenza che intercorre fra sentenza
di proscioglimento, da un lato, e sentenza di  condanna,  dall'altro,
fermo  restando  che  l'appartenenza  della   pronuncia   applicativa
dell'art. 131-bis cod. pen. alla prima categoria non ha impedito  che
essa,  per  i  suoi  effetti,  anche  e  principalmente   nell'ambito
extra-penale, sia stata definita, nell'elaborazione dottrinale,  come
"cripto-condanna",   essendo   sempre   da   considerarsi   che    il
proscioglimento per la particolare tenuita'  del  fatto  puo'  essere
pronunciato  in  giudizio   soltanto   quando   l'unica   alternativa
plausibile sarebbe la condanna. 
    2.3. Le peculiarita' della pronuncia in esame non  ne  modificano
la natura. 
    La circostanza che la sentenza  pronunciata  ai  sensi  dell'art.
131-bis cod. pen. produca gli effetti previsti dall'art. 651-bis cod.
proc. pen., possa essere iscritta nel casellario giudiziale  e,  dopo
la sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  173  del  2022,  possa
contenere anche la condanna alle restituzioni o al  risarcimento  del
danno, non vale a trasformarne la natura. 
    Tali  effetti   rappresentano   conseguenze   che   l'ordinamento
ricollega a una pronuncia di proscioglimento  caratterizzata  da  una
particolare struttura, ma non incidono sulla  qualificazione  che  il
legislatore le attribuisce agli effetti penali. 
    Va,  in  questa  direzione,  specificata  l'incidenza   rivestita
dall'appena  richiamata  sentenza  n.  173  del  2022   della   Corte
costituzionale. 
    L'avere introdotto nel tessuto dell'art. 538 cod. proc.  pen.  la
giuridica possibilita' per il giudice di primo grado di coniugare  al
proscioglimento dell'imputato per particolare tenuita' del  fatto  la
pronuncia, anche di condanna, sulla domanda per le restituzioni e  il
risarcimento del danno proposta dalla parte civile e' valso a colmare
il ritenuto deficit di tutela inerente alla posizione di tale parte e
a  garantire  l'idoneita'  della  sua   costituzione   ad   adempiere
pienamente alla funzione riparativa anche  quando  la  sentenza  resa
all'esito del dibattimento dichiari la non punibilita'  dell'imputato
pur  dopo  avere  accertato  in  via  positiva  tutti  gli   elementi
costitutivi del reato. 
    Ferma la qualificazione della decisione in esame come sentenza di
proscioglimento, il Giudice delle leggi ha valorizzato  il  carattere
non assoluto della regola posta  dall'art.  538  cit.  in  ordine  al
collegamento fra sentenza di condanna e decisioni sulla  domanda  per
le restituzioni e il risarcimento del danno, ricordando le  eccezioni
costituite dagli sviluppi processuali implicati dalla  disciplina  di
cui agli artt.  576,  578,  578-bis  e  622  cod.  proc.  pen.  e  il
corrispondente collegamento tra la delibazione  della  domanda  della
parte civile, anche con  esito  (di  segno  condannatorio  e  quindi)
favorevole a tale parte, e la decisione liberatoria  per  l'imputato,
quanto agli effetti penali. 
    La diversa portata dell'accertamento insito in ciascuna decisione
di  proscioglimento  -  significativo  e'   il   parallelo   con   la
dichiarazione  di  infondatezza  delle  questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  538  cod.  proc.   pen.,   sollevate,   in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,  nella  parte  in  cui  non
consente al giudice di decidere sulla domanda per le  restituzioni  e
il risarcimento  del  danno,  proposta  dalla  parte  civile,  quando
pronuncia  sentenza  di  assoluzione  dell'imputato  in  quanto   non
imputabile per vizio totale di mente (sent.  n.  12  del  2016) -  ha
orientato la Corte costituzionale, nell'ambito dei  vari  approdi,  a
concludere che lo specifico accertamento di cui all'art. 131-bis cod.
pen., siccome conferisce al giudicato  i  pregnanti  effetti  di  cui
all'art. 651-bis cod. proc. pen. e attinge,  quindi,  la  sussistenza
del fatto, la sua illiceita' penale e la  sua  commissione  da  parte
dell'imputato, si risolve in un esito decisorio  rilevante  anche  al
fine dell'an della pretesa risarcitoria  civile:  per  tale  ragione,
esso, senza mutare la natura liberatoria della pronuncia agli effetti
penali, ha determinato, per il contrasto ritenuto dal  Giudice  delle
leggi con il principio di eguaglianza, con  il  diritto  alla  tutela
giurisdizionale della parte civile e con il canone della  ragionevole
durata del processo, la pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale
della corrispondente parte dell'art. 538 cod. proc. pen. 
    Alla stregua di queste  convergenti  considerazioni,  le  Sezioni
Unite ritengono, pertanto,  che  la  sentenza  che  dichiara  la  non
punibilita' dell'imputato ai sensi  dell'art.  131-bis  cod.  pen.  e
contestualmente emetta le statuizioni civili  resti  da  qualificarsi
come sentenza di proscioglimento agli effetti penali. 
    2.3.1. Con specifico riferimento, poi, al mezzo  di  impugnazione
ordinaria riconosciuto all'imputato dall'ordinamento per impugnare la
sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis  cod.  pen.,  secondo  il
disposto  dell'art.  593,  comma  3,  cod.  proc.  pen.,  esso   deve
individuarsi nel ricorso per cassazione. 
    E' consolidato l'assunto (argomentato  con  compiutezza,  fra  le
altre, da Sez. 3, n. 10764 del 12 febbraio 2021, , Rv. 281566  -  01,
cit.) che nessuna disposizione della Costituzione o della CEDU impone
al legislatore  di  prevedere  un  giudizio  di  appello  avverso  le
decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse  dal  giudice  di
primo grado. 
    In questa direzione  (piu'  volte  rimarcata  dal  Giudice  delle
leggi: fra le altre, sent. n. 34 del 2020, n. 274 del  2009,  n.  242
del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del  1997,  n.  280
del 1995; ord. n. 316 del 2002 e  n.  421  del  2001)  si  dirige  il
costante orientamento ermeneutico di legittimita' (fra le  ulteriori,
Sez. 5, n. 3235 del 22 novembre 2019, dep. 2020, , Rv. 278150 -  01),
anche dopo l'entrata in vigore della disciplina sul  giusto  processo
di cui all'art. 111 Cost. (modificato dalla legge cost.  23  novembre
1999, n. 2). 
    In linea generale, la disciplina di cui  all'art.  593  cit.  ben
potrebbe rispondere a una scelta  legislativa  legittima,  in  virtu'
della quale sulle sentenze concernenti fatti  di  modesta  rilevanza,
per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria ovvero la pena
alternativa, e' consentito il solo vaglio  di  legittimita',  sicche'
non corrisponderebbe ad esigenza  logica  di  sorta  l'indiscriminata
appellabilita' anche delle sentenze in questione. 
    In via di principio, quindi, non puo' ravvisarsi un generalizzato
contrasto della norma con  l'art.  3  o  con  l'art.  24  Cost.,  non
risultando negate le garanzie  della  giurisdizione,  assicurate  dal
giudizio di primo grado e  dallo  scrutinio  di'  legittimita'  della
sentenza pronunciata in quella sede, ne' con l'art.  111  Cost.,  che
garantisce il «giusto processo regolato dalla legge», atteso  che  il
legislatore si e' avvalso legittimamente del potere  di  regolare  il
procedimento penale in casi di scarso rilievo sociale rilevando  che,
del resto, l'art. 111 Cost., ultimo comma, garantisce  per  l'appunto
proprio il ricorso per cassazione. 
    Non e' superfluo, poi,  richiamare  l'esito  dell'interpretazione
riguardante i limiti posti al  tema  piu'  specifico  -  pur  se  non
direttamente rilevante nel presente caso - dell'appellabilita'  delle
sentenze di condanna in materia di contravvenzioni:  si  e',  invero,
affermata piu' volte la manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc.  pen.,
per contrasto con gli artt. 3 e 24  Cost.,  dedotta  con  riferimento
alla parte  in  cui  dispone  l'inappellabilita'  delle  sentenze  di
condanna per le contravvenzioni per le quali e'  stata  applicata  la
sola pena dell'ammenda pure nelle fattispecie in cui  e'  dall'editto
prevista la pena alternativa, proprio perche' il diritto  all'appello
non e' stato costituzionalizzato, sicche'  esso  non  puo'  ritenersi
imposto dall'art. 24 Cost. Ne' la suddetta limitazione si e' reputata
confliggente con il principio di ragionevolezza desunto  dall'art.  3
Cost.,  in  quanto  il  legislatore  puo'  ragionevolmente  escludere
l'appello  per  il  caso  in  cui  il  giudice  abbia  condannato  il
contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il  caso
in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la  diversita'
di trattamento e' giustificata dalla diversa valutazione  giudiziaria
della gravita' del reato (Sez. 3, n. 1552 del 14 novembre 2002,  dep.
2003, Rv. 223271 - 01; Sez. 3, n. 8340 del  18  dicembre  2000,  dep.
2001, , Rv. 218194 - 01). 
    Nel senso della tenuta costituzionale  dell'art.  593,  comma  3,
cod. proc. pen., in relazione ai parametri di cui agli artt.  3,  24,
111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilita' della
sentenza di condanna  alla  sola  pena  dell'ammenda,  mentre  invece
sarebbe possibile appellare (ora, solo in alcuni casi) la sentenza di
proscioglimento ai sensi dell'art.  131-bis  cod.  pen.,  si  e'  poi
espressa (al pari di Sez. 3, n. 10764 del 12 febbraio 2021,  ,  cit.)
Sez. 3, n. 18154 del 16 aprile 2021, , Rv. 281330 - 01, la  quale  ha
osservato che anche quest'ultima sentenza, ove pronunciata per  reati
per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in  concreto,  la  stessa
sanzione  penale  dell'ammenda,  e'  da  considerarsi  inappellabile,
sicche'  non  si  configurano  ne'  la  prospettata   disparita'   di
trattamento,   ne'   la   violazione   degli   ulteriori    parametri
costituzionali indicati. 
    E' stato anche affermato, sia pure in epoca non recente,  che  le
sentenze con cui e' stata irrogata la sola pena dell'ammenda  restano
inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,  pur
se esse contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile
civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, e cio'
non determina alcun fondato sospetto di illegittimita' costituzionale
della norma anzidetta, rispetto al principio  di  uguaglianza  ed  al
diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Sez.  3,  n.  27366
del 23 maggio 2001, , Rv. 219985 - 01). 
    Tenuto conto di tale contesto, deve, tuttavia, considerarsi - per
l'ambito che qui rileva -  l'altro  importante  approdo,  giustamente
valorizzato nell'ordinanza di rimessione, approdo in virtu' del quale
le Sezioni Unite (Sez. U, ord., n. 23406  del  2025,  ,  cit.)  hanno
concluso che «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace,  la
parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato
e'  legittimata  a  proporre   appello,   ai   soli   effetti   della
responsabilita'  civile,  avverso  le  sentenze  di   proscioglimento
pronunciate anche in relazione ai  reati  puniti  con  la  sola  pena
pecuniaria o con la pena alternativa». 
    Il punto di  maggior  interesse  del  ragionamento  svolto  nella
decisione nomofilattica richiamata e' costituito dalla sottolineatura
- che si inserisce, d'altronde,  nel  solco  di  precedenti  pronunce
delle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 6509  del  20  dicembre  2012,
dep. 2013, , Rv. 254130 - 01; Sez. U, n. 27614 del 29 marzo  2007,  ,
Rv. 236539 - 01) nonche' della giurisprudenza  costituzionale  (Corte
cost., ord. n. 193 del 2009)  -  per  la  quale  deve  annettersi  al
disposto dell'art. 576 cod. proc. pen. natura di regola generale  per
individuare i mezzi di impugnazione  riconosciuti  dalla  legge  alla
parte civile  avverso  le  sentenze  di  proscioglimento  emesse  nel
giudizio (ferma, dunque, l'esclusione relativa alle «sentenze di  non
luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare»: Sez.  U,  n.
28911 del 28 marzo 2019, , Rv. 275953 - 01, in motivazione). 
    Da tale impostazione deriva il corollario che  non  si  applicano
alla parte civile le regole dell'art. 593, comma 3, cod.  proc.  pen.
(cosi' come non le si riferisce la limitazione dei rimedi impugnatori
per il caso di impugnazione agli effetti penali  della  sentenza  del
giudice di pace ex art. 38, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000). 
    Sulla  scorta  di   questo   determinante   rilievo,   e'   stata
riconosciuta la legittimazione della parte civile a proporre appello,
agli effetti civili, avverso le suindicate sentenze  del  giudice  di
pace, in rapporto  alla  speculare  legittimazione  dell'imputato  ad
appellare le medesime sentenze,  evidenziandosi  come  l'elaborazione
giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di evitare  il  «rischio
di asimmetrie», nel solco del rispetto del principio di cui  all'art.
111,  secondo  comma,  Cost.:  diversamente   opinando -   e'   stato
evidenziato - la disciplina processuale presenterebbe un «profilo  di
intollerabile asimmetria rispetto alla posizione  dell'imputato,  cui
l'art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n.  274,  in
deroga alla regola della non appellabilita',  consente  di  appellare
anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in
gioco la condanna al risarcimento del danno». 
    L'assunto  esplicitamente  enunciato  dalle  Sezioni  Unite   e',
quindi, nel senso che neanche  le  modificazioni  apportate  all'art.
593, comma 3, cod. proc. pen. dagli  artt.  2,  comma  1,  lett.  b),
d.lgs. n. 11 del 2018 e dall'art. 34, comma 1, lett.  a),  d.lgs.  n.
150 del 2022 hanno inserito nell'ordinamento  deroghe  alla  generale
facolta'  di  impugnazione,  ai  soli  effetti  civili,  riconosciuta
dall'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile avverso  le  sentenze
di proscioglimento. 
    Consegue, dunque, che anche i casi di inappellabilita' oggettiva,
previsti dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., vanno identificati,
per cio' che concerne la loro riferibilita'  soggettiva,  coordinando
quel  comma  con  i  due  precedenti,  che  disciplinano  i  casi  di
inappellabilita' di sentenze di  condanna  e  di  proscioglimento  da
parte dell'imputato e del pubblico ministero: solo a  tali  parti,  e
non alla parte civile, e', quindi, diretta la complessiva  disciplina
dettata dalla norma (in tale prospettiva  Sez.  6,  n.  3066  del  27
gennaio  2025,  P.,  Rv.  287450,  per  l'impugnazione  del  pubblico
ministero avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato). 
    2.3.2. La coordinata valutazione  dei  punti  man  mano  trattati
conduce alla conclusione che,  con  precipuo  riferimento  all'ambito
fissato   nella   questione   devoluta,   l'attuale   sistema   delle
impugnazioni, in virtu' del disposto dell'art. 538  cod.  proc.  pen.
(inciso da Corte cost.,  sent.  n.  173  del  2022,  cit.),  presenta
un'obiettiva asimmetria fra il potere di proporre  appello,  ai  fini
della responsabilita' civile,  assicurato  alla  parte  civile  e  il
potere di impugnare riconosciuto  all'imputato,  potere  limitato  al
ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3,  cod.  proc.
pen. 
    Non si puo' prescindere,  al  riguardo,  dal  rilievo  che  anche
l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. va necessariamente  interpretato
in modo coordinato con il disposto dell'art.  574  cod.  proc.  pen.,
norma che, nel  disciplinare  l'impugnazione  dell'imputato  per  gli
interessi civili, al comma 3, stabilisce che essa  va  «proposta  col
mezzo previsto per le disposizioni penali della  sentenza»,  oltre  a
precisare, nel comma 4, che «l'impugnazione dell'imputato  contro  la
pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi  effetti
alla pronuncia di condanna alle  restituzioni,  al  risarcimento  dei
danni e alla rifusione delle spese processuali, se  questa  pronuncia
dipende dal capo o dal punto impugnato», 
    Posto, dunque,  che  il  regime  dell'impugnazione  agli  effetti
civili riconosciuto all'imputato e' normativamente mutuato da  quello
proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali, la conseguenza
ineludibile e' che, se si annette alla sentenza che dichiara  la  non
punibilita' ai  sensi  dell'art.  131-bis  cod.  pen.  la  natura  di
sentenza di proscioglimento, essa  e'  impugnabile  soltanto  con  il
ricorso per cassazione, pur ove contenga le statuizioni relative alla
responsabilita' civile. 
    3. L'impraticabilita' di un'interpretazione adeguatrice. 
    La soluzione appena esposta impone  di  verificare  se  il  testo
dell'art.  593,  comma  3,  cod.  proc.  pen.  consenta  una  lettura
costituzionalmente   orientata   che    permetta    di    riconoscere
l'appellabilita' della sentenza  di  proscioglimento  pronunciata  ex
art. 131-bis  cod.  pen.  quando  essa  abbia  pronunciato  anche  la
condanna dell'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno. 
    La prospettazione sviluppata su questo  argomento  nell'ordinanza
di rimessione, fatta propria dal Procuratore generale e,  poi,  dalla
difesa dell'imputato, si dirige nel senso che, dopo  l'intervento  di
Corte  cost.  n.  173  del  2022,  ampliativo   delle   facolta'   di
impugnazione garantite alla parte civile  dall'art.  538  cod.  proc.
pen., la pronuncia di primo grado  avente  lo  stesso  oggetto  possa
essere assimilata alla sentenza di condanna agli effetti  penali  per
la posizione dell'imputato, in guisa da  sottrarla  alla  limitazione
stabilita dall'art. 593, comma 3, ultimo periodo, per le sentenze  di
proscioglimento relative (per quanto rileva in questa sede)  a  reati
puniti con la pena alternativa. 
    Il Collegio ritiene non praticabile tale soluzione, poiche',  se,
da un lato, conviene sulla constatazione della  seria  asimmetria  di
disciplina determinatasi fra le posizioni contrapposte  dell'imputato
e della parte civile nello snodo enucleato, dall'altro, non considera
eliminabile tale squilibrio mediante  un'interpretazione  adeguatrice
del concetto di sentenza di condanna dell'imputato, per  gli  effetti
di cui all'art. 593 e, in via collegata, all'art. 574 cod. proc. pen. 
    3.1. Il limite del dato letterale. 
    L'art. 593, comma 3, cod. proc.  pen.  individua  quale  criterio
discretivo esclusivamente la natura  della  pronuncia  e  la  cornice
edittale del reato, stabilendo che sono in ogni caso inappellabili le
sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola  pena
pecuniaria o con pena alternativa. 
    La disposizione non  contempla  alcuna  distinzione  fondata  sul
contenuto della decisione,  ne'  attribuisce  rilievo  alla  presenza
delle statuizioni civili. 
    Il riferimento normativo alla "sentenza di  proscioglimento"  non
presenta margini di ambiguita' tali da consentire  di  ricomprendervi
soltanto alcune delle pronunce rese ai sensi dell'art.  131-bis  cod.
pen., escludendone altre in ragione della contestuale decisione sulla
domanda della parte civile. 
    L'operazione interpretativa  proposta  si  risolverebbe,  quindi,
nell'introduzione di una  deroga  non  prevista  dal  legislatore,  a
fronte degli indicati, convergenti indici testuali,  che  inducono  a
tenere ferma la qualificazione di sentenza di  proscioglimento  della
pronuncia  che,  all'esito  del  giudizio,  dichiara  l'imputato  non
punibile per particolare tenuita' del fatto, anche quando  emette  la
decisione sulla responsabilita' civile, di  natura  condannatoria,  a
carico dello stesso imputato. 
    La causa di non punibilita' di cui all'art.  131-bis  cod.  pen.,
pur dando luogo, in ragione della sua essenza e dei suoi  effetti,  a
tangibili  peculiarita'  e  differenze   in   rapporto   alla   serie
procedimentale che ne contempla l'esito (ossia, a  seconda  che  essa
venga accertata  all'atto  dell'archiviazione,  ex  art.  411,  comma
1-bis, cod. proc. pen., o venga pronunciata con la  sentenza  di  non
luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen., oppure risulti
emessa al momento della fase predibattimentale  ex  art.  469,  comma
1-bis, cod. proc. pen., ovvero venga pronunciata con la sentenza resa
ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc.  pen.,  alla  conclusione
del giudizio, ordinario o a prova contratta),  individua  un  epilogo
decisorio di natura liberatoria per l'imputato in ordine agli effetti
penali. 
    E', pertanto, impossibile escluderne, con specifico riguardo allo
snodo decisorio qui rilevante (quello  regolato  dall'art.  530  cod.
proc. pen.), la natura di  sentenza  di  assoluzione,  pur  connotata
dalle indicate  peculiarita':  la  prospettata  esclusione  dovrebbe,
peraltro, afferire al solo ambito nel quale alla declaratoria di  non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto seguano,  in  costanza
di  costituzione   della   parte   civile,   le   statuizioni   sulla
responsabilita' civile, operazione non realizzabile sul  piano  della
sola  ricognizione  ermeneutica,  laddove,  per  l'ambito  speculare,
relativo alla posizione  della  parte  civile,  e'  stato  necessario
l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 538 cod. proc. pen. 
    Naturalmente, cio' non  toglie  che,  in  ragione  degli  effetti
soprattutto extra-penali  che  il  proscioglimento  o,  in  giudizio,
l'assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. determina, a  quella  formula
terminativa  restino  anteposte,  nella  verifica   del   favor   per
l'imputato,  altre  pronunce  liberatorie  (cosi',  con   riferimento
all'assoluzione perche' il fatto non e'  previsto  dalla  legge  come
reato, Sez. 7, n. 41330 del 3 luglio 2017, , Rv. 271016 - 01; e,  con
riferimento  alla  declaratoria   di   estinzione   del   reato   per
prescrizione, Sez. 6, n. 3927 del 19 gennaio 2026, , Rv. 289203 - 01;
Sez. 1, n. 43700 del 28 settembre 2021, , Rv. 282214 - 01). 
    Non  lascia  dubbi,  quindi,  l'inclusione  della  sentenza   qui
impugnata fra quelle  per  cui  non  e'  consentito  l'appello,  alla
stregua del limite imposto dalla chiara articolazione dell'art.  593,
comma 3, cit., senza che si ravvisi un aggancio idoneo ad ampliarne i
termini, neanche in relazione all'intenzione del legislatore. 
    Il riferimento all'intentio  legis  integra,  secondo  l'art.  12
preleggi,  uno  dei  criteri  per  l'interpretazione   della   norma:
criterio, peraltro, di natura sussidiaria, da considerarsi  recessivo
(cosi' anche Sez. U, n. 19357 del 29 febbraio 2024, ,  Rv.  286304  -
01) quando risulti esaustivo quello  dell'interpretazione  letterale.
L'esegesi letterale costituisce un limite non  superabile  quando  si
proceda a un'interpretazione estensiva  (Sez.  U,  n.  42125  del  27
giugno 2024, , Rv. 287096 - 01/02, non mass. sul punto;  Sez.  U,  n.
12759 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 - 01, non mass.
sul punto). 
    Pertanto,  l'interpretazione  letterale  si  pone   come   limite
all'operativita'   di   ogni   altro   criterio,   compreso    quello
dell'intenzione del legislatore, a sua volta da intendersi  in  senso
oggettivo, dunque in senso espressivo del significato immanente della
disposizione interpretata,  senza  trascurare  che  «non  puo'  certo
negarsi  che  proprio  l'intenzione  del  legislatore   deve   essere
"estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il  quale
essa e' resa nota ai destinatari e all'interprete», essendo  assodato
come «detta intenzione non si identifichi con  quella  dell'organo  o
dell'ufficio che ha predisposto il testo,  ma  vada  ricercata  nella
volonta' statuale, finalisticamente intesa» (secondo il chiaro monito
di Sez. U, n. 22474 del 31 marzo 2016, , Rv. 266802 -  01,  ribadito,
fra le piu' recenti, da Sez. U, n. 7029 del 28 settembre  2023,  dep.
2024, , Rv. 285865 - 01/02, non mass. sul punto; Sez. U, n. 38810 del
13 giugno 2022, , Rv. 283639 - 01, non mass. sul punto;  Sez.  U,  n.
1626 del 24 settembre 2020, dep. 2021, , Rv. 280167 - 01,  non  mass.
sul punto). 
    In questo caso, non risultano apprezzabili  e  univoci  elementi,
tratti dal testo della norma, che confortino la tesi secondo la quale
all'imputato  non  sarebbe  preclusa  la  facolta'  di  appellare  le
sentenze di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e non  e'  dato
pervenire   a   conclusioni   diverse   valorizzando   il   criterio,
sussidiario, dell'intenzione del legislatore, non apparendo  emergere
nemmeno in tal senso dati di sicuro spessore idonei a persuadere  che
l'inappellabilita'  delle  sentenze  di  proscioglimento   del   tipo
indicato nella disposizione di cui all'art. 593, comma 3, cod.  proc.
pen. non si riferisca anche a quelle  che  condannino  l'imputato  al
solo risarcimento del danno. 
    Neanche orientano in quest'ultima direzione i lavori  preparatori
delle modificazioni normative della disposizione del 2022  e,  prima,
del 2018:  da  un  lato,  risulta  evidenziata  la,  gia'  ricordata,
generale necessita' di «una riduzione  dell'appellabilita'  oggettiva
delle sentenze», con l'obiettivo  di  implementare  l'efficienza  del
giudizio di appello (cosi', nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.
150 del 2022); dall'altro (cosi' la Relazione illustrativa al  d.lgs.
n. 11 del 2018), e' indicata la «deflazione del  carico  giudiziario»
come scopo delle  norme  contenute  nello  schema  di  provvedimento,
deflazione  da   realizzarsi   mediante   la   «semplificazione   dei
procedimenti di appello e di cassazione»,  affidata  alla  «riduzione
dell'area  della  legittimazione  all'appello  sia  per  il  pubblico
ministero che per l'imputato,  in  modo  da  calibrare  equamente  il
sacrificio   in   termini   di   accesso   all'impugnazione»;   donde
l'estensione dell'inappellabilita' alle sentenze  di  proscioglimento
relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o  con  una  pena
alternativa,  per  «restituire  coerenza  complessiva  al   sistema»,
ponendo «l'imputato in una posizione di parita' rispetto a quella del
pubblico ministero». 
    3.2. I limiti dell'interpretazione sistematica. 
    Neppure il coordinamento dell'art. 593, comma 3, cod. proc.  pen.
con gli artt. 538 e 651-bis cod. proc.  pen.  autorizza  una  diversa
conclusione. 
    E' vero che la pronuncia resa ai  sensi  dell'art.  131-bis  cod.
pen.  presenta  le  analizzate  peculiarita'  e  puo'  costituire  il
fondamento della condanna alle restituzioni  e  al  risarcimento  del
danno. Tuttavia, come si e' gia'  osservato,  tali  peculiarita'  non
incidono  sulla  qualificazione  della  decisione  come  sentenza  di
proscioglimento, qualificazione  espressamente  mantenuta  tanto  dal
legislatore quanto dalla stessa Corte costituzionale. 
    L'interprete  non  puo',  pertanto,   valorizzare   gli   effetti
sostanziali  della  decisione   sino   al   punto   da   mutarne   la
qualificazione  processuale,  sostituendo  alla  categoria  normativa
della sentenza di proscioglimento quella della sentenza di  condanna,
ovvero della pronuncia di natura "mista". 
    Una simile conclusione si  porrebbe  in  contrasto  con  il  dato
positivo espresso dagli artt. 469,  comma  1-bis,  530,  comma  1,  e
651-bis cod. proc. pen., nonche' con la costante  elaborazione  della
giurisprudenza costituzionale e di legittimita'. 
    Pertanto, deve prestarsi ossequio al principio di tassativita' ex
art. 568, comma 1, cod. proc. pen., per cui, sulla base  dell'assetto
normativo vigente, costituito dall'art.  593,  comma  3,  cod.  proc.
pen., letto in relazione all'art. 574 cod.  proc.  pen.,  per  quanto
concerne la  posizione  dell'imputato,  la  sentenza  di  assoluzione
determinata dal riconoscimento della causa di non punibilita' di  cui
all'art. 131-bis cod. pen., con precipuo riguardo a reato punito  con
pena alternativa, puo' essere impugnata dall'imputato stesso, non con
l'appello, bensi' soltanto con il ricorso per cassazione. 
    Proprio la specificita'  della  disciplina  dettata  dalle  norme
dettate in tema di appello non consente, d'altro canto,  al  Collegio
di estendere all'area interessata dalla sentenza oggetto del presente
esame lo sviluppo logico-giuridico - che  resta,  quindi,  del  tutto
impregiudicato - estrinsecato dalle Sezioni  Unite  onde  qualificare
come soggetto condannato, ex art. 629 cod. proc. pen., ai fini  della
legittimazione  a   proporre   l'impugnazione   straordinaria   della
revisione, l'imputato nei cui  confronti  sia  stato  dichiarato  non
doversi procedere, all'esito del giudizio di appello, per  estinzione
del reato determinata da prescrizione, con contestuale conferma delle
statuizioni condannatorie di natura civile (Sez. U, n.  6141  del  25
ottobre  2018,  dep.  2019,   ,   Rv.   274627   -   01),   al   pari
dell'impugnazione straordinaria per errore materiale o di  fatto,  ai
sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.  U,  n.  28719  del  21
giugno 2012, , Rv. 252695 - 01). 
    Come si e'  visto,  vertendosi  in  tema  di  ricognizione  delle
sentenze assoggettabili all'impugnazione ordinaria dell'appello,  non
appare sufficiente a far propendere per l'appellabilita' di  sentenza
in esame da parte dell'imputato il rilievo che, per l'accertamento di
responsabilita' che essa implica, con gli  effetti  di  cui  all'art.
651-bis cod. proc. pen., la si deve assimilare a quella di  condanna:
ai  fini  dell'impugnazione  ordinaria  qui  in  questione,  essa  e'
concepita   e   definita   dall'ordinamento    come    sentenza    di
proscioglimento (e, in giudizio, assoluzione, ai sensi dell'art.  530
cod. proc. pen.); e, come tale, e' considerata dalla specifica  norma
incidente sulla sua appellabilita', ossia dall'art.  593  cod.  proc.
pen. 
    Certo, a fronte del pregnante  disposto  dell'art.  651-bis  cod.
proc. pen., non sarebbe congruo operare, per il  caso  in  esame,  un
meccanicistico richiamo all'assunto secondo  cui  il  proscioglimento
penale e' capace di coesistere con la condanna civile da parte  dello
stesso giudice penale, senza che venga in sofferenza il canone  della
presunzione di innocenza di cui  all'art.  6,  paragrafo  2,  CEDU  e
all'art. 48 della Carta di Nizza (assunto riferito  da  Corte  cost.,
sent. n. 182 del 2021, al diverso ambito regolato dall'art. 578  cod.
proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando  nei  confronti
dell'imputato e' stata pronunciata  condanna,  anche  generica,  alle
restituzioni o al risarcimento dei  danni  cagionati  dal  reato,  in
favore della parte civile, il  giudice  di  appello,  nel  dichiarare
estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione  ai  soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza  che  concernono
gli interessi civili). 
    Tuttavia,  pur  non  trascurandosi  gli  effetti  pregiudizievoli
inerenti soprattutto agli altri ambiti che la  decisione  accertativa
della causa di  non  punibilita'  dell'imputato  ai  sensi  dell'art.
131-bis  cod.  pen.  determina,  occorre  concludere,  non  per  mero
ossequio formalistico al corrispondente sintagma,  bensi'  in  virtu'
del rispetto dell'univoco assetto dei mezzi di impugnazione stabilito
dalle norme indicate, che questa pronuncia, conservando la natura  di
sentenza di proscioglimento agli effetti penali, risulta inserita nel
novero delle sentenze inappellabili da tale parte processuale. 
    3.3. I limiti del sindacato interpretativo. 
    Il riconoscimento dell'appellabilita'  della  sentenza  in  esame
richiederebbe, in definitiva, un  intervento  manipolativo  sull'art.
593, comma 3, cod. proc. pen., volto a introdurre una  nuova  ipotesi
di appellabilita' non  prevista  dalla  legge:  un  simile  risultato
eccede i limiti dell'interpretazione conforme a Costituzione. 
    Invero,  come  si  e'  gia'  evidenziato,   nell'osservanza   del
principio di  legalita'  processuale,  implicante,  innanzitutto,  la
considerazione della lettera della  disposizione  interpretata  quale
canone fondamentale ermeneutico a cui il giudice deve attenersi (Sez.
U, n. 32938 del 19 gennaio 2023, L, Rv. 284993 - 01,  non  mass.  sul
punto) e nel solco del  medesimo  e  consolidato  orientamento  della
Corte costituzionale (fra le altre, Corte cost.,  sent.  n.  148  del
2024; Corte cost. sent. n. 5 del 2024; Corte cost., sent. n. 110  del
2012), l'interpretazione adeguatrice trova un limite invalicabile nel
tenore  letterale  della  disposizione  e  non  puo'  tradursi  nella
creazione di una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore:
quando, nell'applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dall'art.
12 e, ove del caso, dall'art. 14 preleggi, il significato della norma
interpretata sia univoco,  cosi'  da  non  consentire  una  soluzione
esegetica alternativa a quella resa chiara dal suo tenore  letterale,
deve escludersi il ricorso all'interpretazione adeguatrice. 
    Nel caso in esame il dato normativo e' univoco: l'art. 593, comma
3, cod. proc. pen.  considera  inappellabili  tutte  le  sentenze  di
proscioglimento concernenti reati puniti con pena alternativa,  senza
distinguere  tra  le  varie  tipologie  di  proscioglimento  e  senza
attribuire rilievo all'eventuale presenza di statuizioni  civili:  il
riconoscimento dell'appellabilita' della sentenza pronunciata ex art.
131-bis   cod.   pen.   non   potrebbe   essere   il   risultato   di
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della  norma,   ma
richiederebbe una vera  e  propria  integrazione  del  suo  contenuto
precettivo,   riservata   esclusivamente   al   legislatore,    salvo
l'intervento, nel giudizio incidentale, della Corte costituzionale. 
    4. Il principio di diritto. 
    Per le ragioni fin qui esposte si perviene  all'enunciazione  del
seguente principio di diritto:  «In  tema  di  impugnazioni,  non  e'
appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento,  emessa  ex
art.  131-bis  cod.  proc.  pen.  per  un  reato  punito   con   pena
alternativa, che condanni l'imputato stesso al risarcimento del danno
in favore della parte civile». 
    Alla luce di  questo  principio  di  diritto  emergono  dubbi  di
legittimita' costituzionale di seguito descritti. 
    5. La questione di legittimita' costituzionale. 
    Le conclusioni raggiunte in ordine all'interpretazione  dell'art.
593,  comma  3,  cod.  proc.  pen.   impongono   di   verificare   la
compatibilita' della  disposizione  con  i  parametri  costituzionali
evocati dalla difesa dell'imputato: se non  puo'  prestarsi  adesione
alle  sollecitazioni   volte   a   estrarre   dal   diritto   vivente
l'appellabilita' delle sentenze del  tipo  di  quella  impugnata,  e'
doveroso coltivare la prospettiva  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  della   disposizione   che   esclude   la   giuridica
possibilita' per l'imputato di impugnare con l'appello la pronuncia. 
    Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con
riferimento agli  artt.  3,  24,  111  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 della  Convenzione  europea  dei
diritti  dell'uomo,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 593, comma 3, cod. proc.  pen.,  nella  parte  in  cui  non
consente all'imputato di proporre  appello  avverso  la  sentenza  di
proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.  per
un reato punito con pena alternativa  che  lo  abbia  contestualmente
condannato alle restituzioni o al risarcimento del  danno  in  favore
della parte civile. 
    5.1. La rilevanza. 
    La questione e' rilevante nel presente giudizio. 
    Come si e' gia' osservato, l'art. 593, comma 3, cod.  proc.  pen.
non consente un'interpretazione costituzionalmente orientata idonea a
riconoscere l'appellabilita'  della  sentenza  oggetto  del  presente
procedimento. 
    Consegue che la decisione  sull'ammissibilita'  dell'impugnazione
dipende   esclusivamente   dalla   validita'   costituzionale   della
disposizione denunciata. 
    Qualora la questione fosse dichiarata  infondata,  l'impugnazione
proposta dall'imputato dovrebbe essere qualificata come  ricorso  per
cassazione, con conseguente esame nei soli limiti propri del giudizio
di legittimita'. Qualora, invece, la Corte costituzionale dichiarasse
l'illegittimita' della  disposizione  denunciata  nella  parte  sopra
indicata, la sentenza emessa dal Tribunale diverrebbe  appellabile  e
il presente giudizio dovrebbe essere definito  mediante  trasmissione
degli atti alla Corte di appello competente. La  questione  presenta,
pertanto, carattere decisivo per la definizione del giudizio. 
    In ordine a tale profilo, si osserva che l'impugnazione  proposta
dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di  Bologna,  da  lui
considerata come appello, e' stata - nel  rispetto  della  disciplina
finora analizzata - qualificata come  ricorso  per  cassazione  dalla
Corte territoriale (in ossequio al disposto di cui all'art. 568  cod.
proc. pen., interpretato in linea con  l'indirizzo  puntualizzato  da
Sez. U, ord., n. 45371 del 31 ottobre 2001, ..., Rv.  220221  -  01),
laddove, se l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in  cui
esclude  l'appello  dell'imputato,  risultasse  in  contrasto  con  i
principi della Carta fondamentale, la  delibazione  dell'impugnazione
dovrebbe essere nuovamente rimessa alla Corte di merito. 
    La diversita' di approdo in ordine al mezzo di  impugnazione  non
e' priva di effetti con specifico riguardo al caso trattato. 
    L'assetto vigente, riconoscendo all'imputato  il  solo  strumento
del  ricorso  per  cassazione,  relega  la  sfera   delle   doglianze
consentite al medesimo a quelle deducibili  ai  sensi  dell'art.  606
cod. proc. pen., ossia a  censure  di  sola  legittimita',  senza  la
possibilita' di dedurre le questioni  veicolabili  con  lo  strumento
dell'appello, atto da articolarsi,  certo,  con  le  forme  stabilite
dalla generale disciplina di cui all'art. 581  cod.  proc.  pen.,  ma
funzionalizzato a dare luogo, pur nei limiti  della  devoluzione,  al
giudizio di merito di secondo grado. 
    Al  di  la'  del  rilievo  di  principio,  si  osserva  che,  con
l'impugnazione,  B.  ha  sollevato  anche  censure  suscettibili   di
delibazione solo nel giudizio di merito,  in  particolare  in  ordine
alla causa petendi  e  all'ammontare  della  provvisionale,  rispetto
all'accertata particolare tenuita' del fatto (sulla natura di  merito
della valutazione in tema di determinazione della provvisionale,  fra
le altre, Sez. 2, n. 904 del 5 dicembre 2023,  dep.  2024,  ...,  Rv.
285723 - 01; per la messa a punto dei  limiti  alla  delibazione  del
giudice di appello sullo stesso argomento, in rapporto all'osservanza
del principio devolutivo e del divieto di reformatio in  peius,  Sez.
5, n. 40274 del 5 ottobre 2021, ..., Rv. 282090 - 04). 
    Non si e' verificata, in questo procedimento, l'ipotesi (peraltro
residuale) del concorso di impugnazioni ad opera della  parte  civile
(con l'appello) e dell'imputato (con atto in  ogni  caso  qualificato
come ricorso per cassazione) avverso  la  stessa  sentenza  di  primo
grado, ipotesi che avrebbe determinato, ai sensi dell'art.  580  cod.
proc. pen., la conversione del ricorso per cassazione in appello:  il
rilievo conferma, anche per tale verso, la rilevanza della questione. 
    Peraltro, e sempre per la verifica di rilevanza della  questione,
va aggiunto che la conversione del mezzo esperito  dall'imputato  non
ne avrebbe, in ogni caso, mutato la  natura,  stante  il  consolidato
principio secondo cui, all'esito della  conversione  del  ricorso  in
appello, l'impugnazione  conserva  la  propria  natura  di  mezzo  di
legittimita' e, quindi, e' regolata,  anche  davanti  al  giudice  di
appello, dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicche' quel
giudice, in fase rescindente, ne  conosce  il  contenuto  nei  limiti
fissati dall'art. 606 cod. proc. pen., con la specificazione che, una
volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il  giudice  di
appello riprende la propria funzione di giudice  del  merito  e  puo'
adottare le statuizioni conseguenti alla  formulazione  del  giudizio
rescissorio devolutogli (Sez. 2, n. 34487 del 21  giugno  2019,  ...,
Rv. 276739 - 01; Sez. 1, n. 40280 del 21 maggio 2013, ..., Rv. 257326
- 01; Sez. 2, n. 4468 del 17  dicembre  2008,  dep.  2009,  ...,  Rv.
243277 - 01). 
    A tale conclusione  non  osta  la  circostanza  che  la  sentenza
impugnata sia formalmente qualificata dal legislatore  come  sentenza
di proscioglimento. 
    Essa, infatti, come si e' evidenziato  e  come  ha  ripetutamente
affermato la  Corte  costituzionale,  presuppone  l'accertamento  del
fatto,  della  sua  illiceita'   penale   e   della   responsabilita'
dell'imputato; produce gli effetti di  giudicato  previsti  dall'art.
651-bis cod. proc. pen.; costituisce il  fondamento  della  decisione
sulla domanda risarcitoria della parte  civile;  e'  suscettibile  di
incidere stabilmente sulla posizione dell'imputato anche al di  fuori
del processo penale. 
    Ne  consegue  che  proprio  la  qualificazione  dell'impugnazione
proposta dall'imputato dipende dalla risoluzione della  questione  di
costituzionalita' oggi prospettata. 
    5.2. La non manifesta infondatezza. 
    La questione risulta non manifestamente infondata. 
    La sentenza pronunciata ai  sensi  dell'art.  131-bis  cod.  pen.
presenta, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella  sentenza
n. 173 del 2022, una struttura profondamente diversa da quella  delle
ordinarie sentenze assolutorie, per le ragioni gia' chiarite:  ed  e'
proprio tale peculiare configurazione della decisione a far  emergere
il dubbio di compatibilita'  costituzionale  dell'attuale  disciplina
delle  impugnazioni,  pur  dopo  aver  preso  atto  che  l'esclusione
dell'appellabilita' da parte dell'imputato  della  sentenza  ex  art.
131-bis cod. pen. per un reato punito con pena  alternativa,  che  lo
condanni al risarcimento del danno  in  favore  della  parte  civile,
risponde alla ratio desumibile dall'art. 1, comma 13, lett. c), legge
n. 134 del 2021, in vista di un mutamento del contesto normativo teso
alla rimeditazione dei confini dell'impugnazione di secondo grado. 
    5.2.1.  L'articolata   trama   dei   limiti   alla   proposizione
dell'appello   per   il   pubblico   ministero   e   per   l'imputato
progressivamente stabilita dall'art. 593 cod. proc. pen.,  sino  alla
modificazione  introdotta  con  la  legge  n.  114   del   2024,   ha
circoscritto il regime di  appellabilita'  delle  sentenze  per  tali
parti,  impregiudicato  in  ogni  caso  lo  strumento  di   controllo
ulteriore del ricorso per cassazione. 
    In riferimento all'ambito dell'appellabilita' delle  sentenze  da
parte del  pubblico  ministero  e,  quanto  alle  statuizioni  aventi
effetti  penali,  da   parte   dell'imputato,   l'individuazione   di
differenze fra  i  limiti,  anche  pregnanti,  ai  rispettivi  poteri
impugnatori non potrebbe ritenersi, di per se', lesiva  dei  principi
costituzionali posti a garanzie delle rispettive posizioni. 
    Si e' anche rimarcato che la stessa Corte  costituzionale  (sent.
n. 85 del 2008, cit.), ha limitato la sfera della disciplina incisa a
quella delle sentenze di proscioglimento  relative  a  reati  diversi
dalle contravvenzioni per le quali avrebbe potuto essere inflitta, in
concreto, la sola  pena  dell'ammenda  (ossia  dalle  contravvenzioni
punite solo con detta pena o con pena alternativa). 
    Qui  interessa  evidenziarne  la  ragione  ultima:  se  si  fosse
esorbitato da tale ambito, si sarebbe prodotto un esito  irrazionale,
in quanto l'imputato sarebbe stato ammesso ad appellare  la  sentenza
di proscioglimento  da  una  contravvenzione  punibile  con  la  sola
ammenda  (ancorche'  senza  un   pieno   riconoscimento   della   sua
innocenza),  mentre  sarebbe  restato  a  lui  precluso,  in  radice,
l'appello avverso la sentenza che, dichiarandone la  responsabilita',
avesse concretamente irrogato detta pena, sicche'  il  Giudice  delle
leggi ha, in quel contesto, scartato  la  soluzione  alternativamente
ipotizzabile, quella  di  rimuovere  in  via  generale,  mediante  lo
strumento  della   declaratoria   di   incostituzionalita'   in   via
consequenziale, la previsione dell'art.  593,  comma  3,  cod.  proc.
pen., consentendo all'imputato di proporre appello anche  avverso  le
sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (soluzione  reputata
tale, se praticata, da determinare un risultato - la caduta  di  ogni
limite oggettivo all'appello  -  privo  di  riscontro  nel  pregresso
assetto dell'istituto ed estraneo alla voluntas legis). 
    Questa  traccia  rinviene  un  tangibile   seguito   nell'analisi
compiuta dalla Corte costituzionale in una delle occasioni in cui  e'
stata chiamata a verificare la conformita'  alla  Carta  fondamentale
dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo post d.lgs. n. 11 del  2018,
ma ante d.lgs. n. 150 del 2022: in quella pronuncia (sent. n. 34  del
2020), il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le  questioni
di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento  agli  artt.
3, 27, 97 e 111 Cost., dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte  in
cui prevede che  il  pubblico  ministero  puo'  appellare  contro  le
sentenze di condanna solo quando modificano il  titolo  del  reato  o
escludono la sussistenza di una  circostanza  aggravante  ad  effetto
speciale  o  stabiliscono  una  pena  di  specie  diversa  da  quella
ordinaria del reato. 
    In particolare, questa limitazione - a differenza di  alcune  fra
le asimmetrie che caratterizzavano l'assetto emerso dalla legge n. 46
del 2006 (censurate, per un verso, da Corte cost., sent.  n.  26  del
2007 e 320 del 2007, per altro verso, da Corte cost. n. 85 del 2008 e
n. 274 del 2009) - e' stata reputata compatibile con il principio  di
parita'  delle  parti,  in  quanto  essa  persegue  la  finalita'  di
assicurare la ragionevole durata del processo e riguarda sentenze che
hanno accolto, nell'an, la «domanda di punizione», senza incidere  in
modo  significativo  sulla  prospettazione  accusatoria,   risultando
contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo, e,  sul  piano
sistematico, non intrinsecamente irragionevole, atteso che il limite,
riferito solo al quantum della pena inflitta, e' comunque meno  ampio
rispetto a quello previsto per il rito abbreviato. 
    Circa le connotazioni annesse al principio di parita' tra  accusa
e difesa, che promana anzitutto dalla specifica previsione  dell'art.
111, secondo comma, Cost., la Corte costituzionale  ha  puntualizzato
che esso non implica in modo imprescindibile la totale identita'  dei
poteri processuali conferiti alle parti  necessarie,  ossia  pubblico
ministero e difensore dell'imputato: le fisiologiche  differenze  che
caratterizzano le posizioni delle due parti, correlate  alle  diverse
condizioni di operativita' e ai  differenti  interessi  di  cui  sono
portatrici,  rendono  compatibili  con  il  suddetto   principio   la
previsione di alterazioni della simmetria  dei  rispettivi  poteri  e
facolta', purche' - pero' - queste  alterazioni  trovino  un'adeguata
ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero,
ovvero in  esigenze  di  funzionale  e  corretta  esplicazione  della
giustizia, e risultino, in ogni caso, contenute entro i limiti  della
ragionevolezza. 
    Di interesse e' anche la conferma del  concetto  secondo  cui  il
potere di impugnazione nel merito della sentenza di  primo  grado  da
parte del pubblico ministero presenta  margini  di  cedevolezza  piu'
ampi rispetto al simmetrico potere dell'imputato, poiche'  il  potere
di impugnazione della parte pubblica non puo' essere configurato come
proiezione necessaria del principio dell'obbligatorieta'  dell'azione
penale, ex art. 112 Cost., laddove quel potere in  capo  all'imputato
si correla anche al  fondamentale  valore  espresso  dal  diritto  di
difesa,   accrescendone   la   forza   di   resistenza   rispetto   a
sollecitazioni di segno inverso. 
    5.2.2. L'affermazione di questa linea ermeneutica -  che,  da  un
lato, si coniuga con il gia' ribadito  principio  in  base  al  quale
l'ordinamento costituzionale garantisce solo un grado di merito e uno
di  legittimita'  e,  dall'altro,   inerisce   a   una   disposizione
ulteriormente modificata in tempo susseguente - riguarda,  pero',  la
verifica del rapporto fra i poteri impugnatori delle parti necessarie
del processo, pubblico ministero e imputato, parti  a  cui,  come  e'
emerso dall'analisi che precede,  e'  riferita  l'attuale  disciplina
dell'art. 593 cod. proc. pen. 
    Tale verifica, per quanto concerne i poteri delle suddette  parti
di appellare le pronunce contenenti soltanto le statuizioni di natura
penale, non puo' avere diretto rilievo in questa  sede,  dal  momento
che  la  questione  riguarda  il  rapporto  fra  poteri   impugnatori
dell'imputato e quelli della parte  civile  nella  specifica  ipotesi
della  sentenza  di  proscioglimento  ex  art.  131-bis  cod.   pen.,
accompagnata dall'adozione delle statuizioni civili. 
    E'  la  partecipazione  al  processo  della  parte   civile   che
costituisce, invece, il dato determinante alla  base  della  rilevata
questione. 
    Il contenuto della sentenza  di  proscioglimento  pronunciata  ai
sensi  dell'art.  131-bis  cod.  pen.,  considerato  il  suo   prisma
decisorio alla luce dell'attuale estensione dell'art. 538 cod.  proc.
pen., fonda l'interesse della parte civile a impugnarla, se  ritenuta
per se' sfavorevole, e a farlo, sempre agli effetti  civili,  con  lo
strumento dell'appello, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. 
    Per contro, l'imputato, in ordine alla medesima sentenza,  emessa
in procedimento relativo a un reato punito con pena alternativa,  ove
intenda impugnarla per  contrastarne  le  statuizioni  relative  alla
responsabilita' civile, non e' legittimato a proporre l'appello,  per
il limite fissato dall'art. 593,  in  relazione  all'art.  574,  cod.
proc. pen., ma puo' proporre solo il ricorso per cassazione. 
    Lo snodo registra, dunque, il netto disallineamento, dal punto di
vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le  posizioni  di  parti
processuali poste su fronte opposto: in sostanza, l'art.  593,  comma
3, cod. proc. pen. connota in  negativo  il  potere  di  impugnazione
dell'imputato, escludendo dalla sua sfera di esercizio l'impugnazione
di  merito,  ivi  compresa  quella  avverso  la  sentenza  in  esame,
contenente anche le statuizioni civili; opzione che, in se', potrebbe
stimarsi  come  il  ragionevole  esito  della  discrezionalita'   del
legislatore ove, pero', alla  controparte  dell'imputato,  in  ordine
alla proposta azione civile, fosse riconosciuto un corrispondente  o,
comunque, equivalente mezzo di impugnazione per  contestare,  in  via
speculare, la medesima sentenza. 
    Pertanto,  non  e'  in  discussione   il   potere   generale   di
impugnazione riconosciuto dall'art. 571 cod. proc. pen. all'imputato,
ma occorre interrogarsi  sulla  ragionevolezza  di  un  sistema  che,
rispetto a questo specifico tipo di sentenze di  proscioglimento,  in
difetto di una norma attributiva  del  potere  di  appello  e  in  un
contesto che mira a circoscrivere l'impugnabilita' delle sentenze  di
secondo grado, non attribuisce all'imputato -  che,  destinatario  di
sentenza ex  art.  131-bis  cod.  pen.,  sia  stato  condannato  alle
restituzioni o al risarcimento  del  danno  -  poteri  equivalenti  a
quelli riconosciuti  alla  parte  civile,  dopo  che  il  complessivo
sistema normativo contempla per essa, ai  sensi  dell'art.  538  cod.
proc.  pen.  (inciso   dalla   richiamata   pronuncia   della   Corte
costituzionale), il potere di proporre appello  avverso  la  medesima
sentenza: in definitiva, la comparazione fra  i  poteri  riconosciuti
alla parte civile e  quelli  riconosciuti  all'imputato  fa  emergere
l'incoerenza   della   diversificazione   del    rispettivo    regime
impugnatorio. 
    5.2.3. La comparazione rilevante  in  questa  sede  e',  percio',
quella fra le prerogative processuali garantite all'imputato e quelle
assicurate alla parte  civile,  parti  contrapposte  in  ordine  allo
scrutinio  dell'azione  civile  in  sede  penale:  cio'  conduce   ad
affermare che il punto  oggetto  di  verifica  afferisce  a  un  iter
distinto da quello percorso da Sez. U, ord. n. 23406 del  2025,  ...,
cit., quando ha rilevato il corrispondente disallineamento, dal punto
di vista dei rimedi impugnatori  esperibili,  tra  le  posizioni  del
pubblico ministero e della parte civile e ha escluso l'evenienza  del
sospetto di  contrasto  della  relativa  disciplina  con  i  principi
costituzionali nel rapporto tra quelle  parti  processuali,  indicate
come poste sullo stesso fronte. 
    In questa sede, il rilievo del disallineamento e', invece, emerso
nel rapporto fra imputato e parte civile, parti processuali fra  loro
contrapposte. 
    L'asimmetria  constatata  si  profila  di  notevole  spessore   e
riveste, in correlazione con il tangibile interesse a impugnare anche
per  ragioni  di  merito  di  cui  e'  portatore  l'imputato   (parte
principale del processo), un rilevante valore  negativo  per  la  sua
posizione. 
    E'  pacifico  il  principio  secondo  cui  sussiste   l'interesse
dell'imputato  all'impugnazione  della  sentenza   che   esclude   la
punibilita' del reato in applicazione dell'art.  131-bis  cod.  pen.,
posto che, come si e' visto, essa ha efficacia  di  giudicato  quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto,  della  sua  illiceita'
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, e'  soggetta
a iscrizione nel casellario giudiziale  e  puo'  ostare  alla  futura
applicazione della medesima causa di non punibilita' (Sez. 1, n.  459
del 2 dicembre 2020, dep. 2021, ..., Rv. 280226  -  01;  Sez.  3,  n.
18891 del 22 novembre 2017, dep. 2018,  ...,  Rv.  272877  -  01).  A
fortiori, emerge l'interesse dell'imputato a impugnare tale decisione
quando la stessa viene emessa in relazione a reati puniti con la pena
alternativa e adotta anche le statuizioni civili nei suoi confronti. 
    In ordine allo spessore di tale interesse, si  osserva  che,  sia
pure  in  altra  evenienza,  la  Corte  costituzionale,   quando   ha
dichiarato (sent. n. 274 del 2009)  l'illegittimita'  costituzionale,
per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma,  Cost.,  dell'art.
443, comma 1,  cod.  proc.  pen.,  come  modificato  dalla  legge  20
febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa
proporre appello contro le sentenze di  assoluzione  per  difetto  di
imputabilita', derivante da vizio totale di mente, emesse  nel  corso
del giudizio abbreviato, ha evidenziato che - fermo l'assunto secondo
cui il giudizio abbreviato si fonda  sulla  libera  accettazione,  da
parte dell'imputato, di  limitazioni  a  diritti  e  facolta',  quale
contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio  e  che
tra  tali  limitazioni  rientrano   quelle   all'appello   -   queste
limitazioni, per essere costituzionalmente compatibili, devono essere
fondate su criteri razionali: nella specie, ha ritenuto irrazionale e
lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel  merito
della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa  e
non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente,
anche se relativa ad un reato di particolare  gravita',  dal  momento
che questo tipo di sentenza assolutoria  non  ha  valenza  pienamente
liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza  del  fatto  di
reato, della sua riferibilita' all'imputato e dell'assenza  di  cause
di giustificazione e puo' comportare conseguenze pregiudizievoli  sul
piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza. 
    Sotto concorrente aspetto, vanno qui sottolineati  gli  argomenti
espressi dalla giurisprudenza costituzionale gia' citata per  mettere
in luce due significativi profili: il primo, relativo al rilievo  che
il principio di parita' tra accusa e  difesa  ex  art.  111,  secondo
comma, Cost., pur non  comportando  necessariamente  l'identita'  dei
poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato, atteso che
le fisiologiche differenze  che  connotano  le  posizioni  delle  due
parti,  correlate  alle  diverse  condizioni  di  operativita'  e  ai
differenti  interessi  di  cui  sono  portatrici,  non  escludono  la
compatibilita'  con  l'indicato  principio   di   alterazioni   della
simmetria dei rispettivi poteri e  facolta',  esige  pur  sempre  che
queste   alterazioni   siano   basate    su    un'adeguata    ragione
giustificatrice  e  risultino  contenute   entro   i   limiti   della
ragionevolezza, il vaglio inerente alla quale  deve  essere  esperito
operando la comparazione fra la ratio che ispira, nel  singolo  caso,
la  norma   generatrice   della   disparita'   e   l'ampiezza   della
differenziazione istituita dalla norma stessa tra le posizioni  delle
parti. (sent. n. 26 del  2007,  cit.);  il  secondo,  riguardante  la
specifica  posizione  dell'imputato,  relativo  alla  necessita'   di
approfondita verifica dei limiti fissati al potere di detta parte  di
appellare determinate sentenze di proscioglimento, onde stabilire  se
tali limiti si connotino per  la  portata  lesiva  del  principio  di
parita'  delle  parti,  laddove  non  sorretti  da  alcuna  razionale
giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza  e  del
diritto  di  difesa,  diritto  al  quale  «la  facolta'  di   appello
dell'imputato e' collegata come strumento di esercizio» (sent. n.  85
del 2008, cit.). 
    Queste considerazioni, trasposte nell'analisi della  comparazione
delle posizioni - divaricate quanto alla proponibilita'  dell'appello
avverso la sentenza del tipo in esame - dell'imputato e  della  parte
civile somministrano indicazioni che confermano la valutazione di non
manifesta infondatezza della questione. 
    Del resto, non sembra superfluo rimarcare che l'emersa differenza
di regime impugnatorio rinviene il  suo  antecedente  nell'intervento
della Corte  costituzionale  (sent.  n.  173  del  2022,  cit.)  che,
ritenuto il  vulnus  procedimentale  per  la  posizione  della  parte
civile, ha conferito rilievo alla  considerazione  per  cui  -  fermo
restando che, nel processo penale, l'azione civile  assume  carattere
accessorio e subordinato rispetto all'azione  penale  -  nello  snodo
analizzato, come negli altri espressamente indicati,  tale  carattere
deve deflettere  per  consentire  che  il  processo  pervenga  a  una
decisione sui capi  civili,  resa  dallo  stesso  giudice  penale  o,
comunque, in prosecuzione dell'originario giudizio penale in  cui  e'
stata azionata la domanda risarcitoria o  restitutoria,  al  fine  di
salvare il procedimento in cui la parte civile  ha  promosso  la  sua
pretesa, evitare  di  gravarla  dell'onere  di  instaurare  un  nuovo
giudizio  e  scongiurare  il  rilevato  contrasto  con   i   principi
costituzionali. 
    L'accresciuta tutela della posizione della parte civile (la gamma
delle inflessioni del cui interesse a coltivare  la  sua  pretesa  si
trae dall'approfondita ricognizione operata da Sez. U, n.  40000  del
26 giugno 2025, E., Rv. 288799 - 01) concorre  a  rendere  tangibile,
nel rapporto fra quella parte e l'imputato,  il  rilevato  squilibrio
dei mezzi impugnatori, sicche', con specifico riferimento  all'ambito
a cui appartiene la sentenza oggetto di questo processo, si certifica
la posizione deteriore in cui l'imputato stesso - parte necessaria  -
viene a trovarsi quando, pur prosciolto ex art.  131-bis  cod.  pen.,
risulti  soccombente  in  ordine  all'azione  civile  introdotta  nel
processo penale. 
    Questa rilevante asimmetria alimenta, dunque, il fondato sospetto
che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per l'ambito precisato,  si
ponga in contrasto il principio di eguaglianza, di  cui  all'art.  3,
primo comma, Cost., in dipendenza della non ragionevole disparita' di
trattamento fra le due parti contrapposte che  preclude  all'imputato
di difendersi nel secondo grado di merito  con  lo  stesso  mezzo  e,
quindi, con il  dispiegamento  delle  medesime  facolta'  processuali
riconosciute alla parte civile. 
    Inoltre, la non manifesta infondatezza della questione si profila
sussistente  in  riferimento  al  parametro  del  diritto  di  difesa
dell'imputato in vista dell'effettiva  tutela  giurisdizionale  della
sua posizione, di cui all'art. 24 Cost., stante il  limite  frapposto
alla giuridica possibilita' di far valere con compiutezza le  proprie
ragioni nel processo di appello, a fronte delle facolta'  processuali
consentite alla parte civile,  che  puo'  coltivare  la  sua  pretesa
restitutoria, avallata dal primo responso  giudiziale  caratterizzato
dall'accertamento della sussistenza del fatto, della  sua  illiceita'
penale e della riferibilita' della  condotta  illecita  all'imputato,
pur se sfociato nel proscioglimento del  medesimo,  ex  art.  131-bis
cod. pen. 
    Infine, il fondato sospetto di contrasto della norma  investe  il
principio di parita' delle parti nel processo, di cui  all'art.  111,
secondo comma, Cost. e, per quanto di ragione, l'art. 117  Cost.,  in
relazione all'art. 6 CEDU (posto che la parita'  delle  armi  integra
uno degli elementi intrinseci alla nozione di processo equo affermato
in sede convenzionale, cosi' che a ciascuna parte venga garantita  la
ragionevole possibilita' di svolgere le proprie  difese  e  anche  di
contestare le prove avverse in  condizioni  che  non  la  pongano  in
posizione deteriore rispetto a quella del suo  contraddittore;  Corte
EDU del 26  settembre  2023,  Grande  Camera,  Yüksel  Yalçinkaya  c.
Turchia; Corte EDU del 25 aprile 2013, Erkapić c. Croazia; Corte  EDU
del 22  giugno  2000,  Coëme  c.  Belgio):  cio',  in  ragione  della
limitazione fissata all'impostazione difensiva di cui puo' avvalersi,
pure per la corrispondente, per quanto circoscritta, possibilita'  di
attivazione  probatoria  ammessa  nel  secondo   grado   di   merito,
l'imputato  all'atto  dell'impugnazione  della   sentenza   indicata,
dovendo concentrare le sue censure in quelle proprie del giudizio  di
legittimita', a differenza della sua controparte che, nella speculare
situazione processuale, ha titolo a dedurre anche le sue  ragioni  di
merito con l'appello, secondo le  articolazioni  consentite  in  quel
grado. 
    Tali profili,  afferendo  al  vulnus  che  attinge  la  posizione
dell'imputato nell'esercizio delle sue facolta' processuali a  fronte
di quelle attribuite alla parte civile in punto di riesame di  merito
delle statuizioni civili, confermano la  non  manifesta  infondatezza
della questione rispetto alla specifica parte  del  thema  decidendum
dell'impugnazione relativa alla contestazione dell'an e  del  quantum
della provvisionale. 
    Si prospetta, in  definitiva,  una  evidente  e  non  ragionevole
asimmetria tra le posizioni processuali delle parti  private,  in  un
contesto in cui la  limitazione  dell'impugnazione  dell'imputato  al
solo ricorso per  cassazione  potrebbe  risultare  non  proporzionata
rispetto  all'intensita'  degli  effetti  derivanti  dalla   sentenza
pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 
    5.3. La questione,  pertanto,  deve  essere  rimessa  alla  Corte
costituzionale. 
    6.  Le  considerazioni  svolte  impongono,  conclusivamente,   di
dichiarare rilevante e non manifestamente infondata,  in  riferimento
agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art.
6 CEDU, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  593,
comma  3,  cod.  proc.  pen.  nella  parte   in   cui   non   prevede
l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della  sentenza
di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis  cod.  pen.
per un reato punito con pena  alternativa  che  abbia  condannato  lo
stesso imputato alle restituzioni e  al  risarcimento  del  danno  in
favore della parte civile. 
    Consegue a tali statuizioni, a norma dall'art. 23 legge 11  marzo
1953,  n.  87,  la  sospensione  del   presente   procedimento,   con
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    La Cancelleria, infine, provvedera' alla notifica della  presente
ordinanza alle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica. 
    Ai sensi dell'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  si
rassegna, pertanto, il seguente dispositivo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara  rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   con
riferimento agli articoli 3, 24, 111 e  117  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione   all'art.   6   CEDU,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,  nella  parte
in  cui  non  prevede  l'impugnazione   con   l'appello,   da   parte
dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi
dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena  alternativa
che abbia condannato  lo  stesso  imputato  alle  restituzioni  e  al
risarcimento del danno in favore della parte civile. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di  cui  all'art.  23,
ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
      Cosi' deciso il 23 aprile 2026. 
 
                        Il Presidente: Mogini 
 
 
                                       Il componente estensore: Siani