Reg. ord. n. 135 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Tribunale di Brescia  del 15/07/2026

Tra: N. S.



Oggetto:

Reati e pene – Modifiche, con decreto-legge, alla legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) – Denunciate previsioni che vietano la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio e la vendita al pubblico delle infiorescenze della canapa appartenente alle varietà ammesse di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, nonché dei prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, con applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, anche quando tali infiorescenze e prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante o psicotropa – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza – Violazione del principio di offensività – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Violazione del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio – Contrasto con la tutela dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in riferimento al principio della libera circolazione delle merci di cui agli artt. 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Norme impugnate:

decreto-legge  del 11/04/2025  Num. 48  Art. 18  Co. 1
decreto-legge  del 11/04/2025  Num. 48  Art. 18  Co. 1 convertito con modificazioni in
legge  del 09/06/2025  Num. 80
legge  del 02/12/2016  Num. 242  Art. 1  Co. 3
legge  del 02/12/2016  Num. 242  Art. 2  Co. 3 come modificati dall'
decreto-legge  del 11/04/2025  Num. 48  Art. 18 convertito in
legge  del 09/06/2025  Num. 80


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 2 
Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 13 
Costituzione   Art. 25    Co. 2 
Costituzione   Art. 27    Co. 3 
Costituzione   Art. 41    Co. 1 
Costituzione   Art. 41    Co. 2 
Costituzione   Art. 77    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 34 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 36 



Testo dell'ordinanza

                        N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2026

Ordinanza  del  15  luglio  2026  del  Tribunale   di   Brescia   nel
procedimento penale a carico di N. S.. 
 
Reati e pene - Modifiche, con decreto-legge, alla legge  n.  242  del
  2016 (Disposizioni per la promozione  della  coltivazione  e  della
  filiera agroindustriale della canapa) - Denunciate  previsioni  che
  vietano la detenzione, la cessione, la distribuzione, il  commercio
  e  la  vendita  al  pubblico  delle  infiorescenze   della   canapa
  appartenente alle varieta' ammesse di  cui  all'art.  2,  comma  2,
  della legge n. 242 del 2016,  nonche'  dei  prodotti  contenenti  o
  costituiti  da   tali   infiorescenze,   con   applicazione   delle
  disposizioni sanzionatorie di cui al Titolo VIII del testo unico di
  cui al d.P.R. n. 309 del 1990, anche quando  tali  infiorescenze  e
  prodotti  siano  in  concreto  privi  di   efficacia   drogante   o
  psicotropa. 
- Decreto-legge 11  aprile  2025,  n.  48  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio,
  nonche' di vittime  dell'usura  e  di  ordinamento  penitenziario),
  convertito nella legge 9 giugno 2025, n.  80,  art.  18,  comma  1,
  lettera a), numero 4), e lettera b), numero 3);  legge  2  dicembre
  2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della  coltivazione  e
  della filiera agroindustriale della canapa), artt. 1, comma  3-bis,
  e 2,  comma  3-bis,  come  modificati  dall'art.  18  del  predetto
  decreto-legge n. 48 del 2025, come convertito. 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 
                       Seconda Sezione Penale 
 
    Il Giudice, dott. Luca Tringali, nel procedimento penale a carico
di S. N., nato a ... (..) il , libero, difeso  di  fiducia  dall'avv.
Niccolo' Vecchioni, del Foro di Milano, imputato  del  reato  di  cui
all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, come da capo di imputazione in atti; 
    letti gli atti; 
    all'esito dell'udienza di discussione del giudizio abbreviato del
15 luglio 2026; 
 
                               Osserva 
 
1. Premessa processuale 
    Con la presente ordinanza questo Tribunale solleva  questione  di
legittimita' costituzionale con riferimento  all'art.  18,  comma  1,
lettera a), numero 4), e lettera b), numero 3), del decreto-legge  11
aprile 2025, n. 48 (convertito, senza modificazioni,  dalla  legge  9
giugno 2025, n. 80) nonche'  con  riferimento  agli  artt.  1,  comma
3-bis, e 2, comma 3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n.  242,  quali
risultanti dalle modificazioni apportate dal predetto art. 18,  nella
parte in cui vietano la detenzione, la cessione, la distribuzione, il
commercio e la vendita al pubblico delle infiorescenze  della  canapa
appartenente alle varieta' ammesse di cui all'art. 1, comma 2,  della
medesima legge n. 242 del 2016, nonche'  dei  prodotti  contenenti  o
costituiti da tali infiorescenze, con applicazione delle disposizioni
sanzionatorie previste dal titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche
quando tali infiorescenze e  prodotti  siano  in  concreto  privi  di
efficacia drogante o psicotropa; cio' per contrasto,  nei  termini  e
sotto i distinti profili di cui in motivazione,  con  gli  artt.  77,
secondo comma, Costituzione; 3, 13, 25, secondo comma,  e  27,  terzo
comma,  Costituzione;  2,  3   e   41,   primo   e   secondo   comma,
Costituzione; 11 e 117, primo comma, Costituzione, in relazione  agli
artt. 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    Il  procedimento  pende  nelle  forme  del  giudizio  abbreviato,
richiesto dall'imputato e ammesso all'udienza del 30 gennaio 2026,  a
seguito di presentazione per  la  convalida  dell'arresto  e  per  il
contestuale giudizio direttissimo ai sensi degli artt. 449, comma  1,
e 558 del codice di procedura penale. 
    La questione  e'  stata  prospettata  dalla  difesa  con  memoria
depositata il 29 gennaio  2026;  essa  e'  in  ogni  caso  rilevabile
d'ufficio ai sensi dell'art. 23, comma terzo, della legge n.  87  del
1953. Il  rito  prescelto  non  osta  alla  rimessione:  il  giudizio
abbreviato si definisce allo stato degli atti e  nel  fascicolo  sono
confluiti, oltre agli atti di  indagine,  i  referti  delle  indagini
tecniche disposte sulla sostanza in sequestro, versati  dal  pubblico
ministero all'udienza del 30 gennaio 2026, nonche' la  documentazione
prodotta dalla difesa all'udienza di convalida. 
    La  questione  risulta  pertanto  matura  e  la  sua  definizione
costituisce passaggio obbligato della decisione. 
2. Il fatto e lo svolgimento del processo 
    In data ..., alle ore ... circa, personale del  Commissariato  di
P.S. di ..., nell'ambito di una piu'  ampia  attivita'  di  controllo
sulla commercializzazione di prodotti derivati dalla canapa da  parte
di esercizi del tipo «cannabis shop», accedeva  ai  punti  vendita  a
insegna « ... » siti in ... (riferibile all'impresa individuale ...),
e di ... (riferibile alla ...), gestita dal medesimo  S.  ;  entrambi
gli esercizi risultavano  specializzati  nella  vendita  di  prodotti
derivati dalla canapa. 
    Presso il  negozio  di  ...,  ove  era  presente  S.,  costui,  a
specifica richiesta degli operanti, consegnava un barattolo in  vetro
contenente infiorescenze; il successivo  controllo  di  uno  scaffale
coperto da un  telo  consentiva  di  rinvenire  altri  sei  barattoli
analoghi. Presso il  negozio  di  ...,  un  dipendente  dell'imputato
consegnava  tredici  barattoli  in  vetro  contenenti  infiorescenze,
custoditi sotto il bancone. Come analiticamente risulta  dal  verbale
di  sequestro  in  atti,  venivano  alfine  sottoposti   a   vincolo,
complessivamente, n. 20 barattoli (sette a  ...  e  tredici  a  ...),
recanti etichette  con  denominazioni  commerciali  diverse  (tra  le
altre:  Sapphire  Kush,  Lemmi  Dough,  Platinum   Panther,   Bubble,
Legendary, Black Rice, Mango, Lemon, Kush, Nocciola, Rosetta), per un
peso complessivo lordo di grammi ... Le infiorescenze,  sottoposte  a
test  speditivo  presso   il   Gabinetto   provinciale   di   polizia
scientifica,  risultavano  positive   al   principio   attivo   della
marijuana; dal che, come accennato, il conseguente sequestro ai sensi
dell'art. 354 del codice di procedura penale e l'arresto in flagranza
dell'imputato, dichiarato alle ore . 
    Il verbale di arresto da' atto che l'attivita' di  controllo  era
espressamente finalizzata alla verifica  del  rispetto  del  «divieto
assoluto della commercializzazione di infiorescenze, olio  di  resina
di derivati della canapa indiana, anche a fronte di un  contenuto  di
THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4,  comma  5  e  7,  della
legge n. 242/2016»: la contestazione si fonda,  dunque,  direttamente
sulla disciplina introdotta nel 2025, della quale si dira'. 
    In sede di convalida l'imputato, che ha  reso  dichiarazioni,  ha
riferito di gestire quattro punti vendita di cannabis light sotto  la
ditta ...,  di  rifornirsi  esclusivamente  da  fornitori  muniti  di
certificazioni, con fattura, documento  di  trasporto  e  analisi  di
lotto (indicando quale fornitore principale una societa' con  sede  a
...),  e  di  essersi  determinato  a  proseguire  l'attivita',  dopo
l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.  48   del   2025,   nel
convincimento della liceita' della vendita di prodotti con  principio
attivo  entro  i  limiti  gia'   previsti,   anche   a   seguito   di
interlocuzioni  con  organi  di   polizia   locale   e   con   l'Arma
territoriale. Gia' in  sede  di  convalida,  la  difesa  ha  prodotto
documentazione commerciale e di tracciabilita' (fatture, documenti di
trasporto,  referti  analitici  di  laboratori  privati  riferiti   a
prodotti recanti denominazioni corrispondenti a quelle dei  barattoli
sequestrati). 
    Nel  convalidare  l'arresto,  questo  giudice  ha  rigettato   la
richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero, rilevando,  fra
l'altro,  che  l'attivita'  dell'imputato  risultava  svolta  in   un
contesto commerciale regolamentato e che la questione della  liceita'
della detenzione delle infiorescenze sequestrate  presentava  profili
giuridici complessi, da approfondire anche alla luce del quantitativo
di principio attivo (in quel momento  ancora  ignoto)  effettivamente
contenuto nella sostanza. 
    All'udienza del 30 gennaio 2026, l'imputato, con il difensore, ha
formulato richiesta di giudizio abbreviato, sicche', ammesso il rito,
il  giudizio  e'  stato  rinviato  per   la   discussione,   svoltasi
all'odierna udienza del 15 luglio 2026,  nel  corso  della  quale  il
pubblico ministero ha domandato pronuncia assolutoria e la difesa  ha
insistito per l'accoglimento dell'eccezione formulata con argomentata
memoria   scritta   e   concernente   la   ritenuta    illegittimita'
costituzionale «dell'art. 18 lett.  h),  del  decreto-legge  48/2025,
cono. in legge 80/2025, nella parte in cui vieta  l'importazione,  la
cessione,  la  lavorazione,  la  distribuzione,  il   commercio,   il
trasporto,  l'invio,  la  spedizione,  la  consegna,  la  vendita  al
pubblico e il consumo di  prodotti  costituiti  da  infiorescenze  di
canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o  triturata,  nonche'
contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli
olia da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle infiorescenze
per la produzione agricola, per contrasto con gli artt. 77, comma  2,
13, 25 comma 2, 27 comma 3, 2 e 3 Costituzione,  anche  in  relazione
all'art. 41 Costituzione, 117 Costituzione, in relazione  agli  artt.
34, 36 T.f.u.e.». 
3. Le risultanze delle analisi sulla sostanza sequestrata 
    Su incarico conferito il ...,  il  Laboratorio  analisi  sostanze
stupefacenti del  comando  provinciale  dei  Carabinieri  di  ...  ha
eseguito accertamenti quali-quantitativi sulla sostanza  sequestrata,
con analisi gascromatografiche (GC-MS per il  profilo  qualitativo  e
GC-FID per quello quantitativo),  depositando  due  referti  in  data
..., trasmessi a questo Tribunale  il  ... e  comunque  prodotti  dal
pubblico ministero. 
    Il  referto  n.  181/0648-1-2025   riguarda   i   sette   reperti
provenienti  dal  punto  vendita  di  ...  e  formula   le   seguenti
conclusioni:  «Reperti  tutti:  in   quanto   analizzato   e'   stata
riscontrata la presenza di vari Cannabinoidi tra  cui  abbondanza  di
Cannabidiolo      e      Tracce      non      quantificabili       di
Delta/9-Tetraidrocannabinolo (Δ9-THC), tale miscela  caratterizza  la
canapa industriale di cui legge n. 242/16». 
    Il referto n. ... riguarda  i  tredici  reperti  provenienti  dal
punto vendita di ... Per dodici di essi, nonche'  per  la  componente
vegetale del tredicesimo, le  conclusioni  sono  identiche  a  quelle
sopra   riportate   (abbondanza   di   cannabidiolo,    tracce    non
quantificabili  di  Δ9-THC,   miscela   caratterizzante   la   canapa
industriale di cui alla legge n. 242 del 2016). Per il  solo  reperto
G2 - costituito dai frammenti di sostanza resinosa,  del  peso  lordo
complessivo  di  circa  grammi  7,3,   contenuti   nella   busta   di
repertamento contrassegnata «Kush» - il  laboratorio  ha  riscontrato
«la presenza di vari Cannabinoidi, tra cui abbondanza di Cannabidiolo
e di Delta/9-Tetraidrocannabinolo  acetato  (Δ9-THC-O)  e  tracce  di
Delta/9Tetraidrocannabinolo  (Δ9-THC),   Delta/S-Tetraidrocannabinolo
acetato   (Δ8-THC-0)   e   Delta/8-iso-Tetraidrocannabinolo   acetato
(Δ8-iso-THC-O)», precisando che «non e' stato possibile  quantificare
la percentuale di Δ9-THC-O, Δ8-THC-O  e  di  Δ8-iso-THC-O  in  quanto
questo laboratorio e' sprovvisto  degli  standard  necessari  per  la
calibrazione della strumentazione». Il medesimo referto  precisa,  in
nota, che il Δ8-iso-THC-O e' cannabinoide di  origine  sintetica  non
incluso  nelle  tabelle  delle  sostanze  stupefacenti,   mentre   il
Δ9-THC-O, il Δ8-THC-O e il Δ9-THC sono sostanze incluse nelle tabelle
I e II di cui agli artt. 13 e 14 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/90. 
    In sintesi: per la  parte  largamente  prevalente  del  compendio
sequestrato (diciannove reperti su  venti,  comprensivi  della  quasi
totalita'  del  peso),  le   analisi   attestano   una   composizione
riconducibile alla canapa industriale di cui alla legge  n.  242  del
2016, con cannabidiolo abbondante e Δ9-THC  presente  in  tracce  non
quantificabili; per il solo reperto G2 residua l'accertata  presenza,
non   quantificata   ne'   quantificabile   con   la   strumentazione
disponibile, di cannabinoidi acetilati, in parte tabellati e in parte
estranei alle tabelle. 
    La documentazione prodotta dalla  difesa  (fatture  di  acquisto,
documenti di trasporto, conferme di pagamento, referti  analitici  di
laboratori privati  su  prodotti  recanti  denominazioni  commerciali
corrispondenti  a  quelle  dei  barattoli  sequestrati,  con   valori
dichiarati di Δ9-THC ampiamente inferiori alle soglie della legge  n.
242 del 2016) attesta l'inserimento  dell'attivita'  in  una  filiera
commerciale tracciata e rileva ai  fini  della  posizione  soggettiva
dell'imputato; essa non riguarda tuttavia, con certezza  processuale,
i  medesimi  reperti  in  sequestro  e  non  viene  percio'  posta  a
fondamento della presente questione, se non nei limitati  termini  di
contesto di cui si dira' (§ 8.3). 
    Il  giudizio  sulla  natura  della  sostanza  sequestrata  riposa
esclusivamente sui referti del laboratorio pubblico sopra richiamato. 
4. Il quadro normativa e giurisprudenziale 
    Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
    Nel sistema  del  testo  unico  in  materia  di  stupefacenti  la
cannabis e i prodotti da essa ottenuti sono inclusi nella tabella  II
prevista dall'art. 14, comma 1, lettera b), quali sostanze sottoposte
al controllo del Ministero della salute. L'art. 26, comma 2, vieta la
coltivazione  delle  piante  comprese  nelle  tabelle  I  e  II,  «ad
eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione  di
fibre  o  per  altri  usi  industriali,  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 27, consentiti  dalla  normativa  dell'Unione  europea».
L'art. 73 sanziona, com'e' noto, la detenzione a fini di cessione, la
vendita e la distribuzione di  sostanze  stupefacenti:  per  i  fatti
concernenti le sostanze di cui alla tabella II la cornice edittale e'
quella del comma 4 (reclusione da due a sei  anni  e  multa  da  euro
5.164,00 a euro  77.468,00),  solo  implicitamente  richiamata  nella
contestazione elevata nel presente giudizio (che evoca unicamente  il
comma 1). Il comma 5 del citato art. 73, nella formulazione  attuale,
prevede,  nondimeno,  per  quanto  qui  interessa,  una   fattispecie
autonoma meno grave, punita con la reclusione da sei  mesi  a  cinque
anni e la multa da euro 1.032,00 ad euro 10.329,00, per le ipotesi in
cui il fatto «per i' mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualita'  e  quantita'  delle  sostanze,  e'  di  lieve
entita'». 
    Le disposizioni  sanzionatorie,  penali  e  amministrative,  sono
raccolte nel titolo VIII del testo unico (arti 72 ss.), cui rinvia  -
come si dira' - la disciplina censurata. 
    La legge 2 dicembre 2016, n. 242, nel testo originario 
    La legge n. 242 del 2016 reca  «disposizioni  per  la  promozione
della coltivazione e della  filiera  agroindustriale  della  canapa».
Essa si applica alle coltivazioni di canapa  delle  varieta'  ammesse
iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle  specie  di  piante
agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE, «le quali
non rientrano nell'ambito di applicazione» del decreto del Presidente
della Repubblica 309/1990 (art. 1, comma 2). La coltivazione di  tali
varieta' e' consentita senza necessita' di  autorizzazione  (art.  2,
comma 1) e dalla canapa  cosi'  coltivata  e'  possibile  ottenere  i
prodotti  elencati  dall'art.  2,  comma  2  (alimenti  e  cosmetici,
semilavorati, materiale per sovescio,  bioingegneria  e  bioedilizia,
fitodepurazione, coltivazioni didattiche e dimostrative, coltivazioni
destinate al florovivaismo). 
    L'art.   4   disciplina   i   controlli    sul    contenuto    di
tetraidrocannabinolo delle coltivazioni: se all'esito  del  controllo
esso risulta superiore allo 0,2 per cento ed entro  il  limite  dello
0,6  per  cento,  «nessuna  responsabilita'   e'   posta   a   carico
dell'agricoltore che  ha  rispettato  le  prescrizioni»  della  legge
(comma 5); il sequestro o la distruzione della  coltivazione  possono
essere disposti dall'autorita' giudiziaria solo se  il  contenuto  di
THC supera lo  0,6  per  cento,  ferma  comunque  l'esclusione  della
responsabilita' dell'agricoltore (comma 7). 
    Nella prassi amministrativa successiva alla legge,  la  circolare
del Ministero delle politiche agricole n. 5059  del  22  maggio  2018
aveva ricondotto le  infiorescenze  alle  coltivazioni  destinate  al
florovivaismo di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  g),  purche'
provenienti da varieta' ammesse e con contenuto  complessivo  di  THC
entro i livelli normativi.  Su  tale  assetto  si  e'  sviluppato,  a
partire  dal  2017,  un  esteso  mercato  di  prodotti  a   base   di
infiorescenze a basso tenore di THC, comunemente  designati  cannabis
light. 
    Cass., Sezioni unite penali, 30 maggio 2019, n. 30475, Castignani 
    Sull'ambito di operativita' della legge n. 242 del 2016  rispetto
alla commercializzazione dei derivati si era formato un contrasto  di
giurisprudenza, composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30475
del 2019. Secondo un primo indirizzo, la legge disciplinava  la  sola
coltivazione per i fini tassativi dell'art. 1, comma  3,  sicche'  la
commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e  resina  restava
soggetta  all'art.  73  del  testo  unico,  sempre  che  la  sostanza
presentasse  effetto  drogante;  secondo  l'indirizzo   opposto,   la
liceita' della coltivazione entro le soglie dell'art. 4 si  estendeva
ai derivati, con conseguente irrilevanza penale  della  loro  vendita
entro i medesimi limiti. 
    Le Sezioni Unite, nel comporre il contrasto, hanno  enunciato  il
seguente principio di diritto: «la commercializzazione al pubblico di
cannabis sativa legge e, in particolare,  di  foglie,  infiorescenze,
olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varieta'  di
canapa, non rientra nell'ambito di applicabilita' della legge n.  242
del  2016,  che  qualifica  come  lecita  unicamente  l'attivita'  di
coltivazione di canapa delle varieta' ammesse e iscritte nel Catalogo
comune,  ai  sensi  dell'art.  17  della  direttiva  2002/53/CE   del
Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i  derivati
dalla predetta  coltivazione  che  possono  essere  commercializzati,
sicche' la cessione, la vendita e, in genere, la  commercializzazione
al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis,  sativa  L.,
quali  foglie,  infiorescenze,  olio,  resina,  sono   condotte   che
integrano il reato di cui all'art. 73, decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990,  anche  a  fronte  di  un  contenuto  di  THC
inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge  n.  242
del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi  di  ogni
efficacia  drogante   o   psicotropa,   secondo   il   principio   di
offensivita'». 
    Dalla motivazione della sentenza emergono, per quanto qui rileva,
quattro distinti profili: 1) le soglie dello  0,2  e  dello  0,6  per
cento attengono esclusivamente al contenuto di THC della coltivazione
e operano in favore del solo agricoltore; esse non si riferiscono  ai
derivati commercializzati; 2)  la  commercializzazione  dei  derivati
resta attratta, in astratto, nell'area dell'art. 73 del testo  unico;
3) la rilevanza  penale  della  singola  condotta  esige,  pero',  in
concreto, la verifica della reale efficacia drogante della  sostanza,
secondo il consolidato canone dell'offensivita' in concreto (cio'  in
linea, tra l'altro, con Cass., Sez. Un. n. 28605  del  2008,  ...,  e
Corte  Costituzionale  n.  109  del  2016),   donde   il   reato   e'
configurabile solo se il principio attivo sia idoneo  a  produrre  un
tangibile  effetto  stupefacente;  4)  le  asimmetrie  interpretative
maturate dopo la novella del 2016 possono  riflettersi  sull'elemento
soggettivo, ai fini del giudizio sull'inevitabilita' dell'errore  sul
divieto, secondo i criteri oggettivi di Corte cast. n. 364 del 1988. 
    La sentenza Castignani e' anteriore al decreto-legge n. 48/2025 e
si  riferisce,  dunque,  al  quadro  normativo  previgente;  la   sua
perdurante portata, a seguito della novella,  costituisce  uno  degli
snodi della presente ordinanza (§§ 6 e 7). 
    L'art. 18 del decreto-legge 11 aprile  2025,  n.  48,  convertito
dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 
    Il decreto-legge 11 aprile 2025,  n.  48,  recante  «disposizioni
urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale  in
servizio,  nonche'   di   vittime   dell'usura   e   di   ordinamento
penitenziario» (c.d. «decreto sicurezza»), pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 ed entrato in vigore il 12 aprile
2025, e' stato convertito, senza modificazioni, dalla legge 9  giugno
2025, n. 80 (G.U. n. 131 del 9 giugno 2025). Il testo si  compone  di
trentanove articoli, ripartiti in sei capi, dedicati  rispettivamente
alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e  della  criminalita'
organizzata e  ai  beni  sequestrati  e  confiscati  (capo  1),  alla
sicurezza urbana (capo 11), alla tutela del personale delle forze  di
polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e  degli  organismi
di informazione  (capo  Ill),  alle  vittime  dell'usura  (capo  IV),
all'ordinamento penitenziario (capo V)  e  alle  disposizioni  finali
(capo VI). 
    Nel capo II e' collocato l'art.  18,  rubricato  «modifiche  alla
legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione
della coltivazione e della  filiera  agroindustriale  della  canapa».
L'alinea  del  comma  1  esplicita  la   finalita'   dell'intervento,
dichiaratamente funzionale ad «evitare che l'assunzione  di  prodotti
costituiti  da  infiorescenze  di  canapa  (Cannabis  sativa  L.)   o
contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso  alterazioni
dello stato psicofisico del  soggetto  assuntore,  comportamenti  che
espongano a rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica  ovvero  la
sicurezza stradale». 
    La lettera a) interviene sull'art. 1 della legge n. 242 del 2016:
circoscrive la promozione alla filiera «industriale» (n. 1);  riserva
il  sostegno  «in  via  esclusiva»  alla   coltura   «comprovatamente
finalizzata»   alle    attivita'    elencate    (n.    2);    espunge
dall'incentivazione dei semilavorati l'impiego e il  consumo  finale,
vincolandone la realizzazione agli «usi consentiti dalla  legge»  (n.
3); aggiunge, infine, il comma 3-bis  (n.  4),  a  mente  del  quale,
«salvo quanto disposto dal successivo articolo 2,  comma  2,  lettera
g-bis),  le  disposizioni  della  presente  legge  non  si  applicano
all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione,  alla  cessione,
alla distribuzione,  al  commercio,  al  trasporto,  all'invio,  alla
spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al  consumo  di
prodotti costituiti  da  infiorescenze  di  canapa,  anche  in  forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.  Restano
ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». 
    La lettera b)  interviene  sull'art.  2:  richiede  il  carattere
professionale  delle  colture  destinate  al  florovivaismo  (n.  1);
introduce, al comma 2, la lettera g-bis), relativa  alla  «produzione
agricola di' semi destinati agli usi consentiti dalla legge  entro  i
limiti di contaminazione stabiliti dal  decreto  del  Ministro  della
salute» (n. 2); aggiunge il comma 3-bis (n.  3),  secondo  cui  «sono
vietati   l'importazione,   la   cessione,   la    lavorazione,    la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la  spedizione  e
la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata
o triturata, nonche' di prodotti  contenenti  o  costituiti  da  tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli  oli  da  esse
derivati. Si applicano le  disposizioni  sanzionatorie  previste  dal
titolo VIII del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la  lavorazione
delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di  cui  alla
lettera g-bis) del comma 2». 
    Dal combinato  disposto  delle  due  clausole  -  quella  di  non
applicazione della legge n. 242 del 2016  (art.  1,  comma  3-bis)  e
quella di divieto con rinvio sanzionatorio (art. 2,  comma  3-bis)  -
discende che, a decorrere dal 12 aprile 2025, le infiorescenze  della
canapa, ancorche' proveniente dalle varieta' ammesse e coltivata  nel
rispetto della medesima legge, nonche' i prodotti che le contengono o
ne sono costituiti, sono oggetto di condotte vietate e sanzionate  ai
sensi del titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica  n.
309 del  1990,  con  la  sola  eccezione  della  lavorazione  per  la
produzione agricola dei semi. Restano invece  formalmente  in  vigore
tanto la clausola dell'art. 1,  comma  2  (secondo  cui  le  varieta'
ammesse «non rientrano» nell'ambito di applicazione del testo unico),
quanto le soglie di tolleranza dell'art. 4, commi  5  e  7,  riferite
alla coltivazione. 
5. Le disposizioni censurate 
    La questione che  questo  giudice  ritiene  di  sollevare  ha  ad
oggetto, congiuntamente: a) l'art. 18, comma 1, lettera a), n. 4),  e
lettera  b),  n.  3),  del  decreto-legge  11  aprile  2025,  n.  48,
convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80; b)
gli artt. 1, comma 3-bis, e 2, comma 3-bis, della  legge  2  dicembre
2016, n. 242, quali risultanti dalle  modificazioni  apportate  dalle
disposizioni sub a). 
    La duplice indicazione risponde a un'esigenza di  precisione  del
petitum. Le censure  fondate  sull'art.  77,  comma  2,  Costituzione
investono la disposizione modificatrice in  quanto  contenuta  in  un
atto avente forza di legge adottato - secondo la  prospettazione  che
segue - in difetto  dei  presupposti  della  decretazione  d'urgenza,
vizio che si trasmette alla  legge  di  conversione;  le  censure  di
ordine sostanziale investono,  invece,  le  norme  risultanti,  ormai
incorporate  nel  tessuto  della  legge  n.   242   del   2016,   che
costituiscono la regola di giudizio del caso concreto.  L'indicazione
congiunta assicura che  l'eventuale  accoglimento  rimuova  tanto  la
fonte della modificazione quanto il precetto che ne e' derivato.  Per
la medesima ragione non appare sufficiente il riferimento - contenuto
nella  memoria  difensiva  -  al  solo  «art.  18   lett.   19»   del
decreto-legge: la lettera b) contiene, infatti, tre distinte novelle,
delle quali soltanto quella di cui al  n.  3)  introduce  il  divieto
penalmente  presidiato,  mentre  la  clausola  di  non  applicazione,
anch'essa rilevante nel  caso  di  specie  in  quanto  riferita  alla
«detenzione» e alla «vendita al pubblico», e' stata introdotta  dalla
lettera a), n. 4). 
    Quanto  al  perimetro  della  censura,  essa  e'  riferita   alle
disposizioni indicate «nella parte in cui» vietano la detenzione,  la
cessione, la distribuzione, il commercio e  la  vendita  al  pubblico
delle infiorescenze della canapa appartenente alle  varieta'  ammesse
di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 242 del 2016, nonche'  dei
prodotti  contenenti  o  costituiti  da   tali   infiorescenze,   con
applicazione delle disposizioni  sanzionatorie  previste  dal  titolo
VIII del decreto del Presidente della Repubblica  n.  309  del  1990,
anche quando tali infiorescenze e prodotti siano in concreto privi di
efficacia drogante  o  psicotropa.  La  delimitazione  alle  condotte
indicate riflette la contestazione elevata  nel  giudizio  principale
(detenzione  a  fini  di  cessione  presso  esercizi  di  vendita  al
dettaglia»; la clausola finale circoscrive la censura all'ipotesi che
rende la presunzione  legislativa  di  pericolosita'  priva  di  base
empirica, in coerenza con le risultanze del caso  concreto  e  con  i
termini della rilevanza. 
6. La rilevanza della questione 
    Il fatto per cui si procede e' stato commesso l'11 dicembre 2025,
nella piena vigenza della  disciplina  introdotta  dall'art.  18  del
decreto-legge n. 48  del  2025,  in  vigore  dal  12  aprile  2025  e
convertito senza modificazioni. La condotta contestata -  detenzione,
presso due esercizi commercia)  dedicati  alla  vendita  di  prodotti
della canapa, di infiorescenze confezionate e destinate alla  vendita
al pubblico - ricade testualmente nell'ambito applicativo delle norme
censurate:  la  «detenzione»  e  la  «vendita   al   pubblico»   sono
espressamente contemplate dall'art. 1, comma 3-bis; la  cessione,  la
distribuzione, il commercio e la consegna dall'art. 2,  comma  3-bis.
Le infiorescenze in sequestro appartengono,  secondo  i  referti  del
laboratorio pubblico, alla canapa industriale di cui  alla  legge  n.
242  del  2016:  si  tratta,  cioe',  esattamente   della   categoria
merceologica sulla quale il divieto di nuovo conio  e'  destinato  ad
incidere. 
    Per comprendere in che senso la definizione del giudizio  dipenda
dalla soluzione della questione, occorre muovere  dal  raffronto  tra
l'assetto anteriore e quello attuale. Prima della novella, secondo il
diritto  vivente  consolidato  dalle  Sezioni  Unite  Castignani,  la
commercializzazione  dei  derivati  della  coltivazione   di   canapa
integrava l'art. 73 del testo unico «salvo che tali  derivati  siano,
in concreto, privi di ogni efficacia drogante o  psicotropa,  secondo
il principio di offensivita'». in quell'assetto, esiti analitici come
quelli in atti  -  cannabidiolo  prevalente,  Δ9-THC  in  tracce  non
quantificabili - avrebbero orientato la  decisione,  all'esito  della
verifica in concreto, verso l'esclusione  della  responsabilita'  per
difetto di offensivita'. 
    La  novella   del   2025   ha,   pero',   mutato   la   struttura
dell'incriminazione.  Il  divieto  individua,  oggi,  nominativamente
l'oggetto materiale (le infiorescenze «anche in  forma  semilavorata,
essiccata o triturata» e i prodotti  che  le  contengono  o  ne  sono
costituiti, compresi estratti, resine e oli), senza alcun riferimento
al  contenuto  di  principio  attivo;  e'  sorretto,   per   espressa
indicazione dell'alinea dell'art. 18, da una finalita' di prevenzione
del   rischio   che   l'assunzione   «possa   favorire»   alterazioni
psicofisiche, ossia da una valutazione legislativa  di  pericolosita'
formulata in termini presuntivi; e' assistito da un rinvio secco alle
disposizioni sanzionatorie del titolo VIII del testo unico;  conosce,
infine,  un'unica  eccezione,   relativa   alla   lavorazione   delle
infiorescenze per la produzione agricola dei semi. 
    La condotta vietata e costituente reato risulta  cosi'  costruita
sul dato merceologico-botanico e non sull'attitudine  drogante  della
sostanza: l'esiguita' del principio attivo, che nel sistema anteriore
fondava l'esclusione dell'offesa, e' stata  assunta  dal  legislatore
come irrilevante. 
    Da  tale  struttura   discende   un   corollario   decisivo   per
l'inquadramento della  questione.  Se  il  rinvio  alle  disposizioni
sanzionatorie del titolo VIII fosse inteso come  riferito  alle  sole
condotte aventi ad oggetto sostanze  dotate  di  efficacia  drogante,
esso risulterebbe privo di qualunque  portata  innovativa:  per  tali
condotte, infatti, l'art. 73 del testo unico gia' operava, secondo il
diritto vivente consolidato  dalle  Sezioni  Unite  ...,  prima  e  a
prescindere dalla  novella.  Il  campo  di  applicazione  proprio  ed
esclusivo del nuovo divieto e'  dunque  costituito,  necessariamente,
dalle condotte aventi ad oggetto infiorescenze e  derivati  privi  di
efficacia drogante: e' su questo terreno - e soltanto su questo - che
la disciplina del 2025  innova,  sul  piano  sanzionatorio,  rispetto
all'assetto anteriore, trasformando in reato cio' che  prima  non  lo
era (su cio' si tornera' al  §  7).  Ed  e'  precisamente  questo  il
terreno del caso di specie, nel quale la parte largamente  prevalente
del compendio sequestrato presenta, per accertamento del  laboratorio
pubblico, la composizione tipica della canapa industriale, con Δ9-THC
in tracce non quantificabili. 
    Nemmeno  puo'  dirsi  che  il  giudizio  possa  essere  definito,
indipendentemente dalla  questione,  con  una  pronuncia  assolutoria
estesa all'intero  compendio.  Va  precisato,  al  riguardo,  che  la
presenza tra i reperti, del reperto G2 - contenente  i  frammenti  di
sostanza resinosa rinvenuti in una sola delle  venti  confezioni,  di
peso marginale rispetto  al  restante  compendio  -  non  incide  sui
termini della rilevanza. Per tale reperto  le  analisi  attestano  un
dato ulteriore e peculiare: la presenza di cannabinoidi acetilati, in
parte inclusi in tabella I, non quantificati ne'  quantificabili  con
la strumentazione disponibile. La relativa valutazione, quale che  ne
sia l'esito, seguira', in sede di decisione,  i  canoni  ordinari  in
materia  di  prova  della  natura  e  dell'efficacia  drogante  della
sostanza;  essa  attiene,  pero',  a  una   frazione   minima   della
regiudicanda e  non  la  esaurisce.  Per  la  restante  e  largamente
prevalente  parte  del  compendio  -  diciannove  reperti  su  venti,
corrispondenti alla quasi totalita' del peso, tutti  di  composizione
riconducibile alla canapa industriale - la decisione dipende  invece,
in via esclusiva, dalla sorte del divieto censurato: invero, in  caso
di accoglimento  della  questione,  il  fatto  tornerebbe  ad  essere
giudicato alla stregua del diritto vivente anteriore e la  pronuncia,
alla luce degli esiti analitici, non potrebbe che essere assolutoria,
per difetto di prova dell'efficacia drogante in concreto; in caso  di
rigetto, la tipicita' del  fatto  alla  luce  dell'ampliamento  della
fattispecie realizzato dai nuovi commi 3-bis degli artt. 1 e 2  della
legge n. 242/2016 resterebbe ferma e tale esito sarebbe  precluse.  E
appena il caso di ricordare che la  rilevanza  non  esige  che  dalla
risoluzione  della  questione  dipenda  l'intera   regiudicanda:   e'
sufficiente che ne dipenda la decisione su una parte  di  essa,  come
nella specie accade per la porzione  ampiamente  maggioritaria  della
sostanza in contestazione. 
    A cio' si aggiunge la ricaduta, ineludibile, sulla sorte dei beni
in sequestro. Il compendio - circa  ...  di  infiorescenze  -  dovra'
comunque formare oggetto di statuizione in sede  di  definizione  del
giudizio:  ove  il  divieto  sia  costituzionalmente  legittimo,   le
infiorescenze, quali  cose  la  cui  alienazione  costituisce  reato,
sarebbero soggette a confisca obbligatoria ai  sensi  dell'art.  240,
comma  2,  numero  2)  del  codice   penale,   anche   in   caso   di
proscioglimento; ove il divieto sia  rimosso,  la  sostanza  dovrebbe
essere, almeno in massima parte, restituita all'avente  diritto,  non
residuando altro titolo che  ne  giustifichi  l'ablazione  alla  luce
della disciplina anteriore, quale definita dal diritto vivente. Anche
sotto  questo  profilo,  dunque,  la  definizione  del   giudizio   -
comprensiva delle statuizioni sui beni  -  dipende  in  modo  diretto
dalla risoluzione della questione. 
    In sintesi: la questione condiziona  in  modo  diretto  tanto  il
giudizio sulla responsabilita', nei termini appena esposti, quanto le
statuizioni sui beni in  sequestro.  Essa  non  e'  dunque  meramente
teorica ne' prematura, e il processo, giunto ormai  alla  fase  della
discussione  del  rito   abbreviato,   non   puo'   essere   definito
indipendentemente dalla sua risoluzione. 
7.   Approfondimento    sull'impraticabilita'    di    una    lettura
costituzionalmente orientata delle disposizioni coinvolte 
    Occorre   meglio   approfondire   il   punto    concernente    la
praticabilita' di un'interpretazione adeguatrice idonea a superare il
dubbio di legittimita', stante il pacifico  principio  per  il  quale
l'incidente  di  costituzionalita'  presuppone  l'impossibilita'   di
attribuire alla disposizione  censurata  un  significato  conforme  a
Costituzione. L'esito della verifica e'  negativo,  per  ragioni  che
ruotano tutte  attorno  alla  portata  del  rinvio  sanzionatorio  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. 
    Al riguardo, il dato letterale e' univoco: l'art. 2, comma 3-bis,
vieta le condotte, ivi elencate, aventi ad oggetto «le  infiorescenze
della canapa coltivata ai sensi del comma 1» - dunque, proprio  della
canapa delle varieta' ammesse,  lecitamente  coltivata  -  «anche  in
forma semilavorata, essiccata o triturata», nonche' i prodotti che le
contengono o ne sono costituiti, «compresi gli estratti, le resine  e
gli oli». L'oggetto del divieto - giova ribadirlo -  e'  identificato
in termini botanici e merceologici, senza alcun riferimento a  soglie
di principio attivo o all'attitudine drogante; l'unica  eccezione  e'
la lavorazione per la produzione agricola dei semi. 
    L'art. 1, comma 3-bis, con  formulazione  speculare,  sottrae  le
medesime condotte - ivi  comprese  la  detenzione  e  la  vendita  al
pubblico - all'intero ambito applicativo della legge n. 242/2016. Non
vi e', nel testo, alcun appiglio per una selezione giudiziale fondata
sull'efficacia drogante. 
    L'intento del legislatore, esplicitato nell'alinea dell'art.  18,
conferma questa lettura: il divieto mira,  infatti,  ad  evitare  che
l'assunzione dei prodotti «possa favorire» alterazioni  psicofisiche,
formula che descrive una valutazione di pericolo compiuta  una  volta
per tutte dal legislatore, a monte e a prescindere  dall'accertamento
del caso singolo. Un'interpretazione che subordinasse  l'operativita'
del divieto alla prova dell'efficacia  drogante  rovescerebbe  questa
scelta,  sostituendo  alla  presunzione  legislativa   una   verifica
giudiziale che il testo (sia pure determinando, come  si  dira',  una
insanabile tensione con  il  principio  di  offensivita')  ha  inteso
escludere. 
    Cio' posto, riprendendo il corollario gia' enunciato in punto  di
rilevanza   (§   6),   e'   pero'   sul   piano    sistematico    che
l'impraticabilita' dell'interpretazione adeguatrice si manifesta  con
maggiore evidenza. Al momento dell'entrata in vigore  della  novella,
il diritto vivente consolidato dalle Sezioni Unite Castignani  aveva,
infatti, gia' stabilito che la commercializzazione dei derivati della
coltivazione di canapa  non  rientra  nell'ambito  di  applicabilita'
della legge n. 242/2016; che essa integra il reato di cui all'art. 73
del testo unico, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore alle
soglie dell'art. 4, commi 5 e 7; infine,  che  la  punibilita'  resta
esclusa nel solo caso in cui i derivati siano, in concreto, privi  di
ogni efficacia drogante e psicotropa. 
    Rispetto  a  tale  assetto,  la  clausola  di  non   applicazione
introdotta  all'art.  1,  comma  3-bis,  ha   valore   essenzialmente
ricognitivo, come conferma il  suo  secondo  periodo,  per  il  quale
«restano ferme» le disposizioni del  testo  unico:  per  le  condotte
aventi ad oggetto sostanza dotata di efficacia  drogante,  l'art.  73
gia' operava e continua ad operare in via diretta. 
    Il contenuto innovativo della riforma si concentra,  dunque,  nel
secondo periodo dell'art. 2, comma  3-bis,  a  mente  del  quale  «si
applicano» le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII: un
rinvio operante sul piano sanzionatorio, che  ha  portata  precettiva
autonoma soltanto in quanto  estenda  le  sanzioni  del  testo  unico
all'area che il diritto vivente lasciava fuori, ossia  alle  condotte
aventi  ad  oggetto  infiorescenze  e  derivati  privi  di  efficacia
drogante. Se il rinvio fosse inteso come riferito alle sole  condotte
concernenti sostanza drogante, esso non «applicherebbe» nulla che non
fosse gia'  applicabile:  si  risolverebbe  in  un  rinvio  privo  di
oggetto, e la diversa formulazione  delle  due  clausole  -  «restano
ferme» l'una, «si applicano» l'altra - perderebbe  ogni  significato.
Una  simile  lettura  integrerebbe  una   sostanziale   interpretatio
abrogans  del  nucleo  della  novella,   preclusa   dal   canone   di
conservazione  degli  atti  normativi  e  smentita  dalla   manifesta
volonta' innovativa  dell'intervento:  il  legislatore,  che  operava
nella piena consapevolezza della giurisprudenza delle Sezioni  Unite,
non avrebbe avuto alcuna ragione di legiferare - e con  lo  strumento
della  decretazione  d'urgenza  -  per  ribadire  un   assetto   gia'
consolidato; la novella ha senso  soltanto  quale  superamento  della
clausola finale della sentenza Castignani, come rende  evidente,  sul
piano testuale, l'inclusione delle forme «semilavorata,  essiccata  o
triturata», tipiche del prodotto destinato alla vendita al dettaglio,
e la limitazione dell'eccezione ai soli semi. 
    Ne' a diverso approdo  potrebbe  giungersi  invocando  il  canone
dell'offensivita' in concreto, quale applicato dalle  stesse  Sezioni
Unite. La clausola  finale  della  sentenza  ...  era  ancorata  alla
struttura dell'art. 73 del testo unico: poiche' quella fattispecie ha
ad  oggetto  «sostanze  stupefacenti»,  la  verifica  dell'attitudine
drogante attiene alla riconducibilita' del fatto  concreto  al  tipo,
secondo la funzione propria dell'offensivita' in concreto, che  opera
in conformita' all'interno paradigma punitivo astratto e  non  contro
di  esso.  Il  divieto   di   nuovo   conio   ha   oggetto   diverso:
l'infiorescenza, identificata in termini botanici e  merceologici,  a
prescindere dalla sua qualificabilita'  come  sostanza  stupefacente.
Rispetto al tipo cosi' costruito, la verifica dell'efficacia drogante
non trova alcun aggancio: applicarla non significherebbe  selezionare
i fatti concreti riconducibili alla  fattispecie,  bensi'  sostituire
all'oggetto del divieto un oggetto diverso,  reintroducendo  per  via
giudiziale il requisito che il legislatore ha espressamente  espunto.
L'offensivita' in concreto e' criterio applicativo della fattispecie,
non strumento per  riscriverla;  il  vaglio  dell'offensivita'  della
scelta legislativa, sul piano astratto, spetta  soltanto  alla  Corte
Costituzionale, ed e' precisamente cio' che con la presente ordinanza
si sottopone a codesta Ecc.ma Corte (§ 8.2). 
    Ma v'e' di piu'. 
    Introdurre in via ermeneutica una soglia di principio  attivo,  o
una clausola di  inoffensivita'  riferita  all'oggetto  del  divieto,
equivarrebbe, infatti, non ad  interpretare  la  disposizione,  ma  a
riscriverla, individuando limiti quantitativi e  presupposti  che  il
legislatore non ha previsto e che solo il  legislatore,  o  la  Corte
Costituzionale, nell'esercizio dei suoi poteri,  possono  introdurre.
L'interpretazione conforme incontra il limite del tenore letterale  e
della   ratio   della   disposizione   e   superarlo   trasformerebbe
l'adeguamento in manipolazione. Dal che la necessita'  dell'incidente
di costituzionalita'. 
8. La non manifesta infondatezza della questione 
    Art. 77, secondo comma, Costituzione 
    In punto di non manifesta infondatezza, la prima censura  investe
il difetto dei presupposti della decretazione d'urgenza. 
    E'  noto  che  il  sindacato  della  Corte   Costituzionale   sui
presupposti dell'art. 77, comma 2, Costituzione  e'  circoscritto  ai
casi di evidente mancanza dei requisiti di straordinaria necessita' e
urgenza o  di  manifesta  irragionevolezza  o   arbitrarieta'   della
relativa valutazione (ex plurimis, sentenze n. 186 del 2020,  n.  288
del 2019, n. 97 del 2019, n. 137 del 2018, n. 5 del 2018, n. 170  del
2017), e che il vizio, ove sussistente, non e' sanato dalla legge  di
conversione (sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008). 
    Nondimeno,  nel  caso  in  esame,  una  pluralita'   di   indici,
intrinseci ed estrinseci, rende tangibile proprio  siffatta  evidente
mancanza. 
    In primo luogo, il decreto-legge n. 48/2025 riproduce  pressoche'
integralmente il contenuto del  disegno  di  legge  governativo  c.d.
«sicurezza» (A.C. 1660, poi A.S. 1236), che la  Camera  dei  deputati
aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024 e trasmesso  al
Senato il giorno successivo, e che le Commissioni riunite I e II  del
Senato,  in  sede  referente,  avevano  esaminato  e  approvato,  con
modifiche minime, il 26 marzo 2025. Alla data della deliberazione del
Consiglio dei ministri (4 aprile 2025) il  provvedimento  era  dunque
pronto per l'esame dell'Assemblea  del  Senato;  quest'ultima,  nella
seduta del 16 aprile 2025, non ha proceduto all'esame del disegno  di
legge, proprio in ragione dell'avvenuta presentazione del disegno  di
legge di conversione del decreto. Il Governo, peraltro,  non  si  era
avvalso della facolta', prevista  dall'art.  72  Costituzione  e  dai
regolamenti parlamentari, di chiedere per quel disegno  di  legge  la
dichiarazione d'urgenza. La trasfusione in decreto-legge di un  testo
da mesi all'esame delle Camere, in assenza  di  fatti  nuovi  che  ne
imponessero  l'immediata  entrata  in  vigore,  appare  difficilmente
conciliabile  con  il   carattere   straordinario   del   presupposto
costituzionale  e  si  risolve  nella  sostituzione  dello  strumento
eccezionale al procedimento legislativo ordinario in corso. 
    In secondo luogo, per costante  insegnamento  di  codesta  Ecc.ma
Corte, la sussistenza  dei  presupposti  non  puo'  essere  sostenuta
dall'apodittica enunciazione delle ragioni di necessita'  e  urgenza,
ne' puo' essere desunta dalla mera  ragionevolezza  della  disciplina
introdotta (sentenze n.  171  del  2007  e  n.  128  del  2008).  Nel
preambolo del decreto-legge n. 48/2025 le motivazioni  si  presentano
generiche e tautologiche, articolate peraltro in modo disomogeneo tra
casi  di  «straordinaria  necessita'  e  urgenza»  e  casi  di   mera
«necessita' e urgenza»; la relazione di accompagnamento al disegno di
legge di conversione illustra la ratio delle modifiche normative,  ma
non le ragioni che imponevano di anticiparne  l'approvazione  con  lo
strumento   del   decreto;    soltanto    la    successiva    analisi
tecnico-normativa giustifica il ricorso alla  decretazione  d'urgenza
con formule generali, riferite all'esigenza di una immediata risposta
sanzionatoria a gravi ,  fenomeni  delinquenziali,  che  non  trovano
riscontro specifico nella  materia  qui  in  esame,  relativa  a  una
filiera agroindustriale sino ad allora lecita e promossa. 
    In  terzo  luogo,  il   provvedimento   presenta   un   contenuto
marcatamente eterogeneo. Le finalita'  perseguite  -  desumibili  dal
titolo, dal preambolo e dai sei capi che lo compongono - sono plurime
e non riconducibili ad  un  nucleo  unitario,  venendo  in  questione
prevenzione  e  contrasto  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata e gestione dei beni sequestrati e  confiscati;  sicurezza
urbana e controlli di polizia; tutela del personale  delle  forze  di
polizia, delle forze armate, dei vigili dei fuoco e  degli  organismi
di  informazione;  misure  per  le  vittime  dell'usura;  ordinamento
penitenziario.  La  giurisprudenza  costituzionale  ha  ripetutamente
qualificato  la  disomogeneita'   del   decreto-legge   come   figura
sintomatica della carenza dei presupposti,  ammettendo  i  decreti  a
contenuto  plurimo  solo  ove  le   disposizioni   siano   accomunate
dall'obiettivo e  tendano  ad  una  finalita'  unitaria,  pur  se  di
notevole latitudine (sentenze n. 22 del 2012, n. 244 del 2016, n. 137
del 2018, n. 146  del  2024).  Nel  caso  di  specie  tale  finalita'
unitaria non e' riconoscibile, e la disposizione qui censurata -  che
incide su una filiera agricola e commerciale mediante la modifica  di
una legge di promozione economica del 2016 -  appare  priva  di  ogni
nesso funzionale con l'emergenza evocata dal preambolo. 
    La censura, si precisa, non intende  sindacare  il  merito  della
scelta   politica   di   vietare   la    commercializzazione    delle
infiorescenze, che resta riservata al legislatore.  Investe,  invece,
il vizio del procedimento di produzione normativa, per l'adozione con
decreto-legge, in carenza dei presupposti, di una  disciplina  penale
incidente  su  diritti  fondamentali,   sottratta   al   procedimento
parlamentare gia' in corso. 
    Artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma,  Costituzione:
il principio di offensivita' e la ragionevolezza della presunzione 
    La seconda censura investe il contenuto  del  divieto,  sotto  il
profilo dell'offensivita' in astratto e della ragionevolezza. Come e'
noto, il principio di offensivita' trova fondamento negli  artt.  25,
comma 2, Costituzione (che, riferendo la punibilita'  a  un  «fatto»,
esige  l'incriminazione  di  condotte  materialmente  apprezzabili  e
offensive,  non  della  mera  disobbedienza),  13  Costituzione  (che
ammette  il  sacrificio  della  liberta'  personale  solo  a   fronte
dell'offesa a beni di rilievo almeno  equivalente)  e  27,  comma  3,
Costituzione (poiche' la pena  inflitta  per  un  fatto  inoffensivo,
percepita  come  ingiusta,   non   puo'   assolvere   alla   funzione
rieducativa;   in   questi   termini,   di   recente,   cfr.    Corte
Costituzionale, sent. n. 211 del 2022). 
    Il principio opera su due piani distinti,  ai  quali  corrisponde
una precisa ripartizione di competenze.  Sul  piano  «concreto»  esso
costituisce criterio applicativo ed interpretativo  per  il  giudice,
chiamato a verificare che il singolo  fatto  storico,  apparentemente
riconducibile alla fattispecie incriminatrice, esprima effettivamente
l'offesa che tale fattispecie presuppone: verifica che,  rispetto  al
divieto in esame, non trova adeguato aggancio, per le ragioni esposte
al  §   7.4,   essendo   il   fatto   tipico   costruito   sul   dato
merceologico-botanico e non sull'attitudine drogante della sostanza. 
    Sul  piano  «astratto»  il  principio  si   rivolge   invece   al
legislatore, quale limite alle scelte di  incriminazione,  e  il  suo
presidio spetta alla Corte costituzionale:  e'  a  questo  piano  che
attiene la presente censura,  la  quale  non  investe  l'applicazione
della norma al caso, ma la legittimita' della  scelta  incriminatrice
in se'. 
    Ora, il controllo di offensivita' in  astratto  non  preclude  al
legislatore l'anticipazione della tutela mediante  la  configurazione
di fattispecie di pericolo, anche presunto; ma  in  tale  modello  il
giudizio di pericolosita' del fatto e' compiuto dal  legislatore  una
volta per tutte ed e' sottratto all'accertamento del giudice, sicche'
la legittimita' dell'incriminazione riposa interamente  sulla  tenuta
razionale ed empirica della  presunzione.  Dal  che  il  criterio  di
scrutinio    costantemente     affermato     dalla     giurisprudenza
costituzionale, tale  per  cui  spetta  alla  Corte  «procedere  alla
verifica  dell'offensivita'   «in   astratto»,   acclarando   se   la
fattispecie delineata dal  legislatore  esprima  un  reale  contenuto
offensivo; esigenza che, nell'ipotesi  del  ricorso  al  modello  del
reato di pericolo,  presuppone  che  la  valutazione  legislativa  di
pericolosita'  del  fatto  incriminato  non  risulti  irrazionale   e
arbitraria, ma risponda all'id quod plerunique accidit (tra le altre,
sentenza n. 333 del 1991)». 
    Tanto chiarito, il  divieto  qui  censurato  rientra  proprio  in
questo secondo modello: come si e' visto (§§ 6 e 7), tale divieto  e'
munito di sanzione penale in relazione a condotte aventi  ad  oggetto
le infiorescenze  in  quanto  tali,  sulla  base  della  valutazione,
enunciata nell'alinea dell'art. 18, che  la  loro  assunzione  «possa
favorire»  alterazioni  psicofisiche,  e  a   prescindere   da   ogni
accertamento sul principio  attivo.  Il  suo  scrutinio  si  risolve,
dunque,  nella  verifica  della   razionalita'   empirica   di   tale
presunzione. 
    Ebbene,  nel  caso  in  esame,   la   presunzione   assoluta   di
pericolosita' su cui riposa il divieto appare  smentita,  in  radice,
dalle acquisizioni scientifiche recepite dallo stesso ordinamento. La
legge n. 242/2016, sulla scorta della normativa europea, ha, infatti,
individuato nelle soglie di THC dello 0,2 e dello 0,6  per  cento  il
discrimine della  liceita'  della  coltivazione,  sul  presupposto  -
riconosciuto  anche  dalle  Sezioni  Unite  ...  -   dell'inidoneita'
drogante del vegetale entro tali limiti; la disciplina della politica
agricola comune ammette al sostegno le superfici coltivate  a  canapa
con tenore di THC non superiore allo 0,3 per cento (regolamenti UE n.
1307/2013  e  n.  1308/2013;  regolamento  UE   n.   2021/2115);   la
regolamentazione unionale di settore fissa i tenori  massimi  di  THC
negli alimenti derivati dalla canapa (regolamenti UE n. 2023/915 e n.
2022/1393)  e  ammette  l'impiego  del  cannabidiolo  nei   cosmetici
(regolamento CE n. 1223/2009). Si tratta, all'evidenza, di un  corpus
normativo  che  presuppone,   sulla   base   dei   dati   scientifici
disponibili, l'assenza di efficacia  psicotropa  dei  prodotti  della
canapa a basso tenore di THC. 
    In questo quadro, risalta, inoltre, come il legislatore del  2025
non abbia in alcun modo superato tali acquisizioni, ne' abbia addotto
evidenze contrarie: ne' il preambolo del decreto,  ne'  i  lavori  di
conversione   richiamano   dati   scientifici   a   sostegno    della
pericolosita'  delle  infiorescenze  a  basso  tenore  di   THC.   Al
contrario, la stessa novella ha lasciato in vigore tanto la  clausola
dell'art. 1, comma 2 (secondo cui le varieta' ammesse «non rientrano»
nell'ambito di applicazione del testo unico),  quanto  le  soglie  di
tolleranza dell'art. 4, commi 5 e  7.  Dal  che  risulta  un  assetto
intrinsecamente  contraddittorio:  la  medesima  pianta,  lecitamente
coltivata perche' riconosciuta priva di attitudine drogante entro  le
soglie,  genera  un'infiorescenza  la  cui   semplice   cessione   e'
assoggettata,  in  virtu'  del  richiamo   al   testo   unico   sugli
stupefacenti, alle sanzioni penali ivi previste; e cio' quale che sia
il suo contenuto di principio attivo ed anzi proprio nel caso in  cui
tale principio  attivo  sia  riscontrato  in  quantitativo  privo  di
efficacia drogante, giacche' ove tale efficacia sussistesse il  testo
unico (e segnatamente la disposizione incriminatrice di cui  all'art.
73) risulterebbe applicabile in via diretta. 
    Si staglia, in altri termini, una  presunzione  di  pericolosita'
che Io stesso sistema normativa smentisce, che  non  risponde  all'id
quod plerunique accidit e che si rivela manifestamente  irragionevole
(art. 3 Costituzione), oltre che priva di quel  contenuto  offensivo,
anche solo potenziale, che legittima l'incriminazione (artt. 13 e 25,
comma 2, Costituzione). 
    D'altra parte,  proprio  il  caso  di  specie  offre  la  riprova
empirica di tale scollamento: la sostanza sequestrata  presenta,  per
la quasi totalita' dei reperti, tracce di Δ9-THC non quantificabili e
una composizione che il  laboratorio  pubblico  riconduce  senz'altro
alla canapa industriale; ciononostante,  la  sua  detenzione  per  la
vendita ricade nel divieto e nel rinvio sanzionatorio. 
    Cio' posto, sotto un profilo concorrente, la disciplina censurata
appare in tensione con gli artt. 3 e 27, comma 3, Costituzione  anche
sul piano della proporzionalita' del  trattamento  sanzionatorio.  Il
rinvio alle sanzioni del titolo VIII determina  l'applicazione,  alle
condotte concernenti la detenzione  e  la  vendita  di  infiorescenze
prive di efficacia drogante, delle  medesime  pene  previste  per  le
condotte concernenti sostanze ad effetto stupefacente, realizzando  -
anche nel minimo edittale (ed anche  in  relazione  al  comma  quinto
dell'art. 73) - l'equiparazione sanzionatoria di fatti dal  disvalore
radicalmente diverso, poiche' uno offensivo, l'altro  ontologicamente
privo  di  attitudine  lesiva;  il  che   viola   il   principio   di
eguaglianza-ragionevolezza e nel contempo depriva  la  pena  di  ogni
plausibile funzione rieducativa. 
    Artt. 2, 3 e 41, primo e secondo comma, Costituzione: affidamento
e liberta' di iniziativa economica 
    In via concorrente, la disciplina censurata  appare  in  tensione
con la tutela  dell'affidamento  e  con  la  liberta'  di  iniziativa
economica. 
    A partire dalla legge n. 242/2016 -  e,  sul  piano  applicativo,
dalla prassi amministrativa che vi ha  dato  seguito  (cristallizzata
anche nella gia'  citata  circolare  del  Ministero  delle  politiche
agricole n. 5059 del 22 maggio 2018) - si e' sviluppata  una  filiera
economica della canapa  industriale,  promossa  e  incentivata  dallo
Stato  e  dall'Unione  europea,  nel  cui  ambito  operavano  imprese
agricole, di trasformazione e di commercio al dettaglio. 
    L'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce
elemento fondamentale dello Stato di diritto e, pur  non  precludendo
al  legislatore  di  modificare  sfavorevolmente  la  disciplina  dei
rapporti di durata,  esige  che  il  mutamento  non  trasmodi  in  un
regolamento   irrazionale,   frustrando   in   modo   improvviso    e
imprevedibile posizioni consolidate (Corte cost. sentt.  n.  236  del
2009 e n. 170 del 2013). 
    Nel caso in  esame,  il  passaggio  dalla  liceita'  promossa  al
divieto penalmente sanzionato e' avvenuto con effetto immediato - dal
12 aprile 2025, giorno successivo alla pubblicazione del decreto -  e
senza alcuna disciplina transitoria: nessuna previsione  ha  regolato
la dismissione o lo smaltimento delle scorte  lecitamente  acquistate
ne'  la  riconversione  delle  attivita'  in  corso,  sicche'   merci
legittimamente detenute il giorno precedente sono divenute, il giorno
successivo, oggetto di condotte assoggettate alle sanzioni del  testo
unico sugli stupefacenti. La vicenda oggetto del presente giudizio ne
e' manifesta espressione: l'imputato e' un  esercente  al  dettaglio,
inserito   in   una   filiera   tracciata,   che   risulta    essersi
approvvigionato (almeno in massima parte) con fatturazione, documenti
di trasporto e certificati  di  analisi  di  lotto  presso  fornitori
nazionali del settore, come da documentazione, prodotta dalla difesa,
che  si  richiama  qui  al  solo  fine  di  illustrare  il   contesto
dell'affidamento, senza attribuirle alcun rilievo  decisivo  ai  fini
della questione. 
    Sotto il profilo dell'art. 41 Costituzione,  non  si  dubita  che
l'iniziativa economica privata possa essere limitata per  ragioni  di
utilita' sociale, sicurezza  e  salute;  ma  il  limite  deve  essere
ragionevole e proporzionato allo  scopo.  L'azzeramento  immediato  e
generalizzato di un comparto economico lecito, disposto in assenza di
evidenze scientifiche di pericolosita' dei prodotti a basso tenore di
THC e  senza  alcuna  gradualita',  appare  eccedere  il  ragionevole
bilanciamento  tra  l'interesse  pubblico  evocato  e   la   liberta'
d'impresa, risolvendosi in un sacrificio sproporzionato che  concorre
a connotare li irragionevolezza la disciplina censurata. 
    Artt. 11 e 117, primo  comma,  Costituzione,  in  relazione  agli
artt. 34 e 36 TFUE 
    La disciplina censurata appare, infine, in tensione con i vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia  di  libera
circolazione delle merci. 
    La canapa e' prodotto agricolo compreso nell'allegato l del  TFUE
(art. 38), al quale si applicano le regole del  mercato  interno;  la
disciplina della politica agricola comune ne riconosce e incentiva la
coltivazione entro il tenore di THC dello 0,3 per cento  (regolamenti
UE n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n.  2021/2115);  i  prodotti  che  ne
derivano circolano nello spazio unionale  nei  limiti  fissati  dalla
regolamentazione  di  settore  (regolamenti  UE  n.  2023/915  e   n.
2022/1393 per  gli  alimenti;  regolamento  CE  n.  1223/2009  per  i
cosmetici). 
    La Corte di giustizia ha chiarito che gli  artt.  34  e  36  TFUE
ostano a una normativa nazionale che vieti la commercializzazione del
cannabidiolo legalmente prodotto in altro Stato membro, salvo che  il
divieto sia idoneo a garantire la tutela della salute  e  non  ecceda
quanto  necessario  al  suo   raggiungimento,   dovendo   le   misure
restrittive  fondarsi  su  dati  scientifici  disponibili  e  non  su
considerazioni  puramente  ipotetiche  (CGUE,   19   novembre   2020,
C-663/18, B.S. e C.A.; si veda anche CGUE, 4 ottobre 2024, C-793/22).
Il  divieto  qui  censurato  colpisce   in   radice,   tra   l'altro,
l'importazione  delle  infiorescenze   e   dei   prodotti   derivati,
configurando una restrizione quantitativa o  una  misura  di  effetto
equivalente, senza che risulti addotta  alcuna  evidenza  scientifica
del rischio per la salute connesso ai prodotti a basso tenore di  THC
e senza alcuna valutazione di proporzionalita' rispetto a misure meno
restrittive  (soglie,  controlli,  obblighi  di   tracciabilita'   ed
etichettatura». 
    La  serieta'  del  dubbio  di   compatibilita'   unionale   della
disciplina nazionale in materia e' del  resto  attestata  dal  rinvio
pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato  con  le  ordinanze  n.
8813 e n. 8839 del novembre 2025, sia pure con riferimento al  quadro
normativo anteriore alla novella. 
    Questo giudice non ignora che,  nel  caso  di  specie,  la  merce
sequestrata risulta di provenienza nazionale, si' che la  fattispecie
concreta non presenta elementi transfrontalieri diretti. Il parametro
e' nondimeno evocato per un duplice ordine di ragioni: da un lato, il
divieto  censurato  ha  portata  generale  e  investe   espressamente
l'importazione, sicche' il suo scrutinio  non  puo'  prescindere  dal
raffronto  con  i  vincoli  unionali;  dall'altro,  ove  il   divieto
risultasse inapplicabile ai prodotti legalmente provenienti da  altri
Stati membri per contrasto con  gli  artt.  34  e  36  TFUE,  la  sua
persistente applicazione ai soli  prodotti  nazionali  determinerebbe
una discriminazione in danno  degli  operatori  interni,  censurabile
alla stregua dell'art. 3 Costituzione secondo  i  principi  affermati
dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 443 del 1997). 
    Ne' la diretta applicabilita' degli artt.  34  e  36  TFUE  rende
superfluo l'incidente di costituzionalita'. Rispetto alla fattispecie
concreta,  avente  ad  oggetto  merce  di   provenienza   interamente
nazionale, le norme del Trattato non operano in via diretta,  sicche'
non si pone alcuna questione di disapplicazione della  norma  interna
ne' sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale; la  censura
investe,  per  questa  parte,  la  discriminazione  in  danno   degli
operatori nazionali che deriverebbe dall'inapplicabilita' del divieto
ai soli prodotti di provenienza unionale: profilo che,  attenendo  al
principio di eguaglianza interno, e' sottratto ai rimedi  propri  del
diritto dell'Unione  e  puo'  essere  rimosso  soltanto  dalla  Corte
Costituzionale. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale ordinario di Brescia,  Seconda  sezione  penale,  in
composizione monocratica; 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenuti
sussistenti i  necessari  requisiti  di  rilevanza  e  non  manifesta
infondatezza, solleva questione di  legittimita'  costituzionale  con
riferimento all'art. 18, comma 1, lettera a), numero  4),  e  lettera
b), numero 3), del decreto-legge 11 aprile 2025, n.  48  (convertito,
senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n.  80)  nonche'  con
riferimento agli artt. 1, comma 3-bis, e 2, comma 3-bis, della  legge
2  dicembre  2016,  n.  242,  quali  risultanti  dalle  modificazioni
apportate dal predetto  art.  18,  nella  parte  in  cui  vietano  la
detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio e la  vendita
al  pubblico  delle  infiorescenze  della  canapa  appartenente  alle
varieta' ammesse di cui all'art. 1, comma 2, della medesima legge  n.
242 del 2016, nonche' dei prodotti contenenti o  costituiti  da  tali
infiorescenze,  con  applicazione  delle  disposizioni  sanzionatorie
previste dal titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche quando tali
infiorescenze  e  prodotti  siano  in  concreto  privi  di  efficacia
drogante o psicotropa; cio' per contrasto,  nei  termini  e  sotto  i
distinti profili di cui in motivazione, con  gli  artt.  77,  secondo
comma, Costituzione; 3, 13, 25, secondo comma,  e  27,  terzo  comma,
Costituzione; 2, 3 e 41, primo e secondo comma,  Costituzione;  11  e
117, primo comma, Costituzione, in relazione agli artt. 34 e  36  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
comunicata al Presidente della Camera dei deputati  e  al  Presidente
del Senato della Repubblica. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
    Cosi' deciso in Brescia, all'esito della camera di consiglio  del
15 luglio 2026. 
 
                        Il Giudice: Tringali