Reg. ord. n. 133 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Tribunale di Roma  del 17/06/2026

Tra: M. M.



Oggetto:

Reati e pene – Reato di invasione di terreni o edifici – Omessa previsione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 634-bis, terzo comma, cod. pen. (non punibilità dell'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, con riferimento al reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) – Irragionevolezza, a fronte dell’applicabilità della predetta esimente alle sole condotte più gravi di cui all’art. 634-bis cod. pen., escludendola nelle ipotesi meno gravi e meramente residuali di cui all’art. 633 cod. pen.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 633


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 



Testo dell'ordinanza

                        N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2026

Ordinanza del 17 giugno 2026 del Tribunale di Roma  nel  procedimento
penale a carico di M. M.. 
 
Reati e pene - Reato di invasione  di  terreni  o  edifici  -  Omessa
  previsione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 634-bis,
  terzo comma, cod. pen. 
- Codice penale, art. 633. 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
                          TRIBUNALE DI ROMA 
                          Sezione IX Penale 
 
    Il giudice, nella persona  del  dott.  Mario  Erminio  Malagnino,
decidendo in ordine alla  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 633 del codice penale nella parte in  cui  non  prevede  la
possibilita' di applicare  la  causa  di   non  punibilita'  prevista
dall'art. 634-bis, comma terzo, del codice penale,  sollevata  dalla 
difesa dell'imputata M... M....; 
    Sentito il p.m., che ne ha chiesto la declaratoria  di  manifesta
infondatezza; 
    A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 19  maggio
2026. 
 
                               Osserva 
 
    Nei confronti di M... M... il GIP presso  il  Tribunale  di  Roma
emetteva  in data 31 ottobre 2024 decreto penale di condanna  per  il
reato di cui agli  articoli 633-639-bis del codice penale perche'  la
stessa, «al fine di  occuparlo  o  di  trarne   altrimenti  profitto,
invadeva arbitrariamente l'immobile  sito  in  ...  in  via  ...,  di
proprieta' dell'ATER». 
    Avverso il predetto decreto proponeva opposizione la M...  e  nei
suoi  confronti veniva,  pertanto,  emesso  decreto  di  citazione  a
giudizio in data 11  febbraio 2026. 
    All'udienza  del  19  maggio  c.a.  la  difesa  di   M...   M...,
richiamando la  memoria gia' depositata e la c.n.r. acquisita con  il
consenso  delle  parti  all'udienza  del  17  marzo  2026,   chiedeva
l'applicazione nei confronti della  propria assistita della  esimente
di cui all'art. 634-bis, terzo comma, del codice penale,   avendo  la
stessa   ampiamente   collaborato   con   l'autorita'   ottemperando 
volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile,  come  previsto
dalla  disposizione in questione. 
    Tanto premesso, rileva questo giudice che l'esimente in questione
non appare, allo stato, applicabile al caso di specie, venendo qui in
esame la diversa  condotta di cui all'art. 633 del  codice  penale  e
non  gia'  quella  di  cui  all'art.  634-bis  del   codice   penale,
fattispecie - come noto - di recentissima introduzione (decreto-legge
n. 48 dell'11 aprile 2025, convertito in legge n.  80  del  9  giugno
2025). Solo alle occupazioni   rientranti,  infatti,  nella  condotta
descritta in detta ultima disposizione  appare destinata la  predetta
causa esimente. 
    L'art. 634-bis del  codice  penale,  invero,  punisce  «chiunque,
mediante violenza o minaccia,   occupa  o  detiene  senza  titolo  un
immobile destinato a  domicilio  altrui  o  sue   pertinenze,  ovvero
impedisce il rientro nel medesimo immobile  del  proprietario  o   di
colui che lo detiene legittimamente». 
    La fattispecie di  cui  alla  citata  disposizione  appare  senza
dubbio in  rapporto di specialita' con quella di cui all'art. 633 del
codice penale; il legislatore ha  difatti ritagliato  dalla  generica
condotta illecita avente ad oggetto   l'occupazione  immobiliare  una
ben specifica condotta caratterizzata, da un  lato,   dall'uso  della
violenza   o   della   minaccia,   dall'altro   dalla   destinazione 
dell'immobile occupato a «domicilio altrui o sue pertinenze». 
    Elementi  che,  in  entrambi  i  casi,  qualificano   sicuramente
l'occupazione  come   di   maggior   gravita'   rispetto   a   quella
genericamente prevista e punita  dall'art.  633  del  codice  penale,
riducendo necessariamente quest'ultima a mera condotta residuale. 
    Indubitabile, del resto, la maggior gravita'  della  condotta  di
nuovo conio,   attesa  la  pena  edittale  molto  piu'  alta  che  la
caratterizza (reclusione da due a  sette anni, contro quella da uno a
tre anni - oltre alla  multa,  peraltro  di   scarsissimo  rilievo  -
prevista dall'art. 633). 
    Tutto  cio'  senza,  poi,  voler  considerare  l'incidenza  della
predetta pena edittale sull'arresto facoltativo in flagranza di reato
e sull'applicabilita'  delle piu' gravi  misure  cautelari  personali
(che sarebbero per la  nuova   fattispecie  entrambi  consentiti)  o,
ancora, sull'ammissibilita' della sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova (che ne risulterebbe viceversa esclusa). 
    Quanto sinora esposto conduce, a parere di questo giudice, ad  un
giudizio di evidente irragionevolezza  della  scelta  legislativa  di
consentire l'applicazione  della  sopra  citata  esimente  alle  sole
condotte piu' gravi  di  cui  all'art.  634-bis  del  codice  penale,
escludendola viceversa nelle ipotesi meno gravi e meramente residuali
di  cui all'art. 633 del codice penale,  con  conseguente  violazione
del principio fondamentale in  tal senso dettato  dall'art.  3  della
Costituzione. 
    Evidente, da ultimo, la rilevanza della  decisione  nel  presente
giudizio di  merito; la difesa  ha  difatti  espressamente  richiesto
l'applicazione al caso di  specie dell'esimente in parola e  in  atti
vi e'  prova  della  condotta  collaborativa   dell'imputata  che  ha
volontariamente rilasciato l'immobile a richiesta degli  operanti  di
polizia locale, come chiaramente esposto nella c.n.r. del 9  febbraio
2024 e dall'allegato verbale di accesso e sgombero. 
    Un  eventuale   accoglimento   della   questione   consentirebbe,
pertanto,  la   valutazione  di  questo  giudice   in   ordine   alla
sussistenza della predetta causa esimente.  

 
                               P. Q. M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 e seguenti della legge n. 87/1953. 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  633
del codice penale nella  parte in cui non prevede l'applicazione alle
condotte ivi descritte della  esimente di cui all'art. 634-bis, comma
terzo,  del  codice  penale  per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso, con  conseguente  sospensione  del
termine  di   prescrizione,  fino  alla  definizione   del   giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte  costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione ai Presidenti del   Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati. 
      Roma, 17 giugno 2026 
 
                        Il giudice: Malagnino