Reg. ord. n. 133 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37
Ordinanza del Tribunale di Roma del 17/06/2026
Tra: M. M.
Oggetto:
Reati e pene – Reato di invasione di terreni o edifici – Omessa previsione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 634-bis, terzo comma, cod. pen. (non punibilità dell'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, con riferimento al reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) – Irragionevolezza, a fronte dell’applicabilità della predetta esimente alle sole condotte più gravi di cui all’art. 634-bis cod. pen., escludendola nelle ipotesi meno gravi e meramente residuali di cui all’art. 633 cod. pen.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 633
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Testo dell'ordinanza
N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2026
Ordinanza del 17 giugno 2026 del Tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di M. M..
Reati e pene - Reato di invasione di terreni o edifici - Omessa
previsione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 634-bis,
terzo comma, cod. pen.
- Codice penale, art. 633.
(GU n. 37 del 16-09-2026)
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IX Penale
Il giudice, nella persona del dott. Mario Erminio Malagnino,
decidendo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 633 del codice penale nella parte in cui non prevede la
possibilita' di applicare la causa di non punibilita' prevista
dall'art. 634-bis, comma terzo, del codice penale, sollevata dalla
difesa dell'imputata M... M....;
Sentito il p.m., che ne ha chiesto la declaratoria di manifesta
infondatezza;
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 19 maggio
2026.
Osserva
Nei confronti di M... M... il GIP presso il Tribunale di Roma
emetteva in data 31 ottobre 2024 decreto penale di condanna per il
reato di cui agli articoli 633-639-bis del codice penale perche' la
stessa, «al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto,
invadeva arbitrariamente l'immobile sito in ... in via ..., di
proprieta' dell'ATER».
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione la M... e nei
suoi confronti veniva, pertanto, emesso decreto di citazione a
giudizio in data 11 febbraio 2026.
All'udienza del 19 maggio c.a. la difesa di M... M...,
richiamando la memoria gia' depositata e la c.n.r. acquisita con il
consenso delle parti all'udienza del 17 marzo 2026, chiedeva
l'applicazione nei confronti della propria assistita della esimente
di cui all'art. 634-bis, terzo comma, del codice penale, avendo la
stessa ampiamente collaborato con l'autorita' ottemperando
volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, come previsto
dalla disposizione in questione.
Tanto premesso, rileva questo giudice che l'esimente in questione
non appare, allo stato, applicabile al caso di specie, venendo qui in
esame la diversa condotta di cui all'art. 633 del codice penale e
non gia' quella di cui all'art. 634-bis del codice penale,
fattispecie - come noto - di recentissima introduzione (decreto-legge
n. 48 dell'11 aprile 2025, convertito in legge n. 80 del 9 giugno
2025). Solo alle occupazioni rientranti, infatti, nella condotta
descritta in detta ultima disposizione appare destinata la predetta
causa esimente.
L'art. 634-bis del codice penale, invero, punisce «chiunque,
mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un
immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero
impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di
colui che lo detiene legittimamente».
La fattispecie di cui alla citata disposizione appare senza
dubbio in rapporto di specialita' con quella di cui all'art. 633 del
codice penale; il legislatore ha difatti ritagliato dalla generica
condotta illecita avente ad oggetto l'occupazione immobiliare una
ben specifica condotta caratterizzata, da un lato, dall'uso della
violenza o della minaccia, dall'altro dalla destinazione
dell'immobile occupato a «domicilio altrui o sue pertinenze».
Elementi che, in entrambi i casi, qualificano sicuramente
l'occupazione come di maggior gravita' rispetto a quella
genericamente prevista e punita dall'art. 633 del codice penale,
riducendo necessariamente quest'ultima a mera condotta residuale.
Indubitabile, del resto, la maggior gravita' della condotta di
nuovo conio, attesa la pena edittale molto piu' alta che la
caratterizza (reclusione da due a sette anni, contro quella da uno a
tre anni - oltre alla multa, peraltro di scarsissimo rilievo -
prevista dall'art. 633).
Tutto cio' senza, poi, voler considerare l'incidenza della
predetta pena edittale sull'arresto facoltativo in flagranza di reato
e sull'applicabilita' delle piu' gravi misure cautelari personali
(che sarebbero per la nuova fattispecie entrambi consentiti) o,
ancora, sull'ammissibilita' della sospensione del procedimento con
messa alla prova (che ne risulterebbe viceversa esclusa).
Quanto sinora esposto conduce, a parere di questo giudice, ad un
giudizio di evidente irragionevolezza della scelta legislativa di
consentire l'applicazione della sopra citata esimente alle sole
condotte piu' gravi di cui all'art. 634-bis del codice penale,
escludendola viceversa nelle ipotesi meno gravi e meramente residuali
di cui all'art. 633 del codice penale, con conseguente violazione
del principio fondamentale in tal senso dettato dall'art. 3 della
Costituzione.
Evidente, da ultimo, la rilevanza della decisione nel presente
giudizio di merito; la difesa ha difatti espressamente richiesto
l'applicazione al caso di specie dell'esimente in parola e in atti
vi e' prova della condotta collaborativa dell'imputata che ha
volontariamente rilasciato l'immobile a richiesta degli operanti di
polizia locale, come chiaramente esposto nella c.n.r. del 9 febbraio
2024 e dall'allegato verbale di accesso e sgombero.
Un eventuale accoglimento della questione consentirebbe,
pertanto, la valutazione di questo giudice in ordine alla
sussistenza della predetta causa esimente.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 e seguenti della legge n. 87/1953.
Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633
del codice penale nella parte in cui non prevede l'applicazione alle
condotte ivi descritte della esimente di cui all'art. 634-bis, comma
terzo, del codice penale per violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del
termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
Roma, 17 giugno 2026
Il giudice: Malagnino