Reg. ord. n. 131 del 2026 pubbl. su G.U. del 09/09/2026 n. 36

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 03/07/2026

Tra: Alfano Palma Leandra  C/ Ministero della difesa



Oggetto:

Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso (cosiddetta norma “taglia idonei”) – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l’altro, alle graduatorie approvate nel 2026 – Contraddittorietà e incoerenza intrinseca della previsione – Irragionevolezza della previsione che, al fine di posticipare l’applicazione l’efficacia della norma “taglia idonei” (entrata in vigore nel 2023), assume come criterio selettivo un dato incerto e casuale, quale la data di approvazione della graduatoria, anziché la data di indizione della procedura concorsuale – Incoerenza del criterio con la tutela dell’affidamento dei concorrenti e con l’esigenza di salvaguardia di procedure già avviate – Disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale in relazione alla data di approvazione delle graduatorie dei rispettivi profili professionali – Violazione del principio del buon andamento e della parità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 14/03/2025  Num. 25  Art. 4  Co. 9 convertito con modificazioni in
legge  del 09/05/2025  Num. 69


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 97 



Testo dell'ordinanza

                        N. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 luglio 2026

Ordinanza del 3 luglio 2026 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Palma Leandra  Alfano,  Vincenzo
Califano e Giovanni De Cristofaro contro  Ministero  della  difesa  e
Formez PA. 
 
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Scorrimento delle  graduatorie
  - Determinazione del numero dei candidati idonei  entro  il  limite
  del 20 per cento dei posti messi a concorso - Deroga a tale  limite
  per le graduatorie approvate nel  2024  e  nel  2025,  nonche'  per
  quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 -  Mancata  estensione
  della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026. 
- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia
  di reclutamento e funzionalita' delle  pubbliche  amministrazioni),
  convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio  2025,  n.  69,
  art. 4, comma 9. 


(GU n. 36 del 09-09-2026)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                          Sezione prima bis 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 4697 del 2026, proposto da  Palma  Leandra  Alfano,
Vincenzo Califano, Giovanni De  Cristofaro,  rappresentati  e  difesi
dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
    Contro Ministero della difesa, Formez Pa, in persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; 
    per l'annullamento 
        a) nei limiti di interesse, del decreto M_D  A0582CC  REG2026
0014176 del 26 febbraio 2026 di approvazione della graduatoria finale
di merito relativa al profilo professionale FT50 - assistente tecnico
artificiere - nell'ambito del concorso  pubblico  per  esami  per  il
reclutamento di 1.000 unita' di personale non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero  della  difesa
(bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D  A0582CC  DE12024  0000873),
nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del
20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo
n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti  nella
graduatoria degli idonei; 
        b) nei limiti  di  interesse,  della  graduatoria  finale  di
merito relativa al profilo professionale FT50  -  assistente  tecnico
artificiere - nell'ambito del concorso  pubblico  per  esami  per  il
reclutamento di 1.000 unita' di personale non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero  della  difesa
(bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D  A0582CC  DE12024  0000873),
nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del
20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo
n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti  nella
graduatoria degli idonei; 
        c) della nota di chiarimento prot.  n.  M_D  A0582CC  REG2026
0023448 del 2 aprile 2026, avente  ad  oggetto  «Limite  massimo  dei
candidati  idonei   nelle   graduatorie   concorsuali   (c.d.   norma
taglia-idonei).  Concorso   pubblico   per   1000   posti   a   tempo
indeterminato, per il profilo professionale  di  assistente  tecnico,
area funzionale assistenti, nei ruoli  del  Ministero  della  difesa,
pubblicato il 23 luglio 2024»; 
        d) di  ogni  atto  presupposto,  connesso  e  consequenziale,
ancorche'  non  conosciuto,  tra  cui  i  verbali  della  Commissione
esaminatrice   relativi   alla   formazione   della   graduatoria   e
all'applicazione del limite in questione,  con  riserva  di  proporre
motivi aggiunti; 
    e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti
all'inserimento nella graduatoria del settore  di  riferimento  nelle
rispettive posizioni in base al punteggio  ottenuto  all'esito  della
selezione pubblica. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
difesa e di Formez Pa; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio  2026  il
dott.  Gianluca  Amenta  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    1. Con bando prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873 del  18  luglio
2024, la Direzione generale del personale civile del Ministero  della
difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento  di  1.000
unita' di  personale  non  dirigenziale  a  tempo  indeterminato,  da
inquadrare nell'area degli assistenti,  per  i  ruoli  del  personale
civile  del  Ministero,  suddiviso  in   tredici   distinti   profili
professionali. 
    La  procedura  concorsuale,  coadiuvata  nell'organizzazione   da
Formez Pa, prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, una
unica prova, quella scritta,  disciplinata  dal  successivo  art.  6,
all'esito della quale  veniva  attribuito  un  punteggio  massimo  di
30/30; il comma 4 del citato art. 6 prevedeva  testualmente  che  «La
prova scritta si intende superata con una votazione minima  di  21/30
(ventuno/trentesimi)».  Infine,  l'art.  6  disponeva  che  per  ogni
profilo  professionale   le   competenti   commissioni   esaminatrici
avrebbero proceduto a stilare la graduatoria di merito sulla base del
punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta. 
    Gli odierni ricorrenti hanno partecipato  al  suddetto  concorso,
presentando domanda per il  profilo  professionale  FT50  (assistente
tecnico artificiere), il quale prevedeva  n.  15  posti.  Essi  hanno
superato la prova scritta, tenutasi nelle date del 9 ottobre  2025  e
10 ottobre 2025, conseguendo un punteggio pari e/o superiore a 21/30. 
    La  graduatoria  relativa  al  profilo  in  questione  e'   stata
approvata  e  pubblicata  in  data  26  febbraio  2026  e  la  stessa
includeva, oltre ai nominativi dei 15 vincitori, anche  l'indicazione
che «La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla
16ª alla 18ª posizione (applicazione del limite di cui  all'art.  35,
comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165)». Trattandosi di concorso bandito nel 2024 e  di  graduatoria
approvata nel 2026, agli odierni ricorrenti  non  ha  potuto  trovare
applicazione la norma derogatoria di cui all'art.  4,  comma  9,  del
decreto-legge  del  14   marzo   2025,   n.   25,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  maggio  2025,  n.
69,  secondo  la  quale:  «Alle  graduatorie  dei  concorsi  per   il
reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche,  approvate
nell'anno 2024  e  nell'anno  2025,  nonche'  a  quelle  relative  ai
concorsi banditi nell'anno 2025, non si  applica  il  limite  di  cui
all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165». Gli odierni ricorrenti, quindi,  non  son  stati
inseriti in graduatoria tra gli idonei. 
    Per alcuni  profili  professionali,  invece,  le  graduatorie  di
merito sono state approvate nel mese di dicembre del 2025. In  questi
casi,  secondo  il  disposto  di  cui  all'art.  4,  comma   9,   del
decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, sopra menzionato,  sono  stati
inseriti in graduatoria tra gli idonei tutti i  candidati  che  hanno
conseguito un punteggio superiore alla  votazione  minima  di  21/30.
Rispetto a costoro, quindi, non e' stato applicato il limite del  20%
degli idonei stabilito  dal  citato  art.  35,  comma  5-ter,  quarto
periodo, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. La sig.ra Palma Leandra Alfano e gli altri  soggetti  indicati
in epigrafe, con ricorso notificato al Ministero  della  difesa  e  a
Formez Pa in data 20 aprile 2026 e depositato in data 21 aprile 2026,
hanno  impugnato  la  graduatoria  di  merito  riferita  al   profilo
professionale per il quale hanno partecipato, lamentando  la  mancata
inclusione tra gli idonei, nonostante  l'avvenuto  superamento  della
prova scritta, avendo essi conseguito un punteggio pari e/o superiore
a 21/30. 
    Riepilogato il  quadro  normativo  applicabile  alla  fattispecie
controversa, i ricorrenti, con le prime quattro  censure,  sostengono
che l'amministrazione avrebbe errato nell'applicazione  dell'art.  4,
comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025;  invero,  secondo
la tesi attorea, una interpretazione sistematica e teleologica  della
disposizione in  commento  imporrebbe  la  sua  estensione  anche  ai
concorsi  banditi  nel  2024  e  conclusisi  nel   2026,   altrimenti
producendosi una differenziazione di trattamento tra  i  partecipanti
alla medesima procedura concorsuale e, quindi, una  violazione  della
par condicio tra i concorrenti che non troverebbe fondamento ne'  nel
bando ne' nella legge e che sarebbe dovuta, tra l'altro, a  un  fatto
del tutto casuale qual e' la data di approvazione della  graduatoria.
Con il quinto motivo di diritto, i  ricorrenti,  infine,  prospettano
questione  di  legittimita'  costituzionale,  per  violazione   degli
articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art.  35,  comma  5-ter,
quarto periodo, decreto legislativo n. 165/2001, nella parte  in  cui
non prevede una clausola di uniformita' di  applicazione  del  limite
del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale, consentendo
cosi' che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente  a
seconda della data di approvazione della graduatoria del  profilo  al
quale hanno partecipato. 
    Da  ultimo,  i  ricorrenti  hanno  formulato  domanda  cautelare,
rappresentando, quanto al periculum in mora, il  forte  rischio  che,
nelle more del giudizio, il Ministero  potrebbe  procedere  non  solo
alle assunzioni scorrendo integralmente la graduatoria  del  concorso
controverso, ma anche procedere a bandire nuovi concorsi riferiti  ai
medesimi  profili  professionali;  sarebbe,   invero,   provato   che
l'amministrazione stia gia' predisponendo ulteriori concorsi volti  a
soddisfare  il  proprio  fabbisogno  di  personale  in  relazione  ai
medesimi profili professionali banditi col concorso in questione. 
    3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con
memoria di mera forma. 
    4. All'esito della Camera di consiglio fissata per l'esame  della
domanda cautelare proposta da parte  ricorrente,  questa  Sezione  ha
adottato l'ordinanza n. 3028 del 25 maggio 2026 con cui ha accolto in
via interinale e provvisoria la proposta  istanza  cautelare  e,  per
l'effetto, ha sospeso, per quanto d'interesse  di  parte  ricorrente,
l'efficacia  degli  atti  impugnati,  ai  soli  ed   esclusivi   fini
dell'inclusione dei ricorrenti in graduatoria tra  gli  idonei  nella
posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella  prova
scritta.  Detto  accoglimento  provvisorio  e'  stato  disposto   sul
presupposto   del   rilievo   della   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025,
n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,  della
legge  9  maggio  2025,  n.  69,  nella  parte  in  cui   circoscrive
l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35,
comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate  nel
2024 e nel 2025 e ai  concorsi  banditi  nel  2025,  escludendo,  tra
l'altro, le graduatorie approvate nel 2026. 
 
                               Diritto 
 
I. Il quadro normativo rilevante. 
    5. L'art. 1-bis, comma 1, numero 2), del decreto-legge n. 44  del
22 aprile 2023 (convertito dalla legge n. 74 del 21 giugno  2023)  ha
modificato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001 aggiungendo i seguenti periodi: «Nei concorsi  pubblici
sono considerati  idonei  i  candidati  collocati  nella  graduatoria
finale entro il 20 per  cento  dei  posti  successivi  all'ultimo  di
quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione  o  di  dimissioni
del  dipendente   intervenute   entro   sei   mesi   dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento  della  graduatoria
nei limiti di cui al quarto periodo». 
    La disciplina del c.d. «taglia idonei» e'  stata  poi  modificata
dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22  giugno  2023,  cosi'
come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023,
nei termini che seguono: «1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        [...] 
        c) all'art. 35, comma 5-ter, il quarto e  il  quinto  periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli  banditi  per  il  reclutamento  del  personale  sanitario   e
socio-sanitario, educativo e scolastico,  compreso  quello  impiegato
nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente  dai  comuni  e
dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del  personale  di
cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati  collocati  nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in  numero  non
superiore al 20 per cento dei posti messi  a  concorso.  In  caso  di
rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di  prova
o  di  dimissioni  del  dipendente   intervenute   entro   sei   mesi
dall'assunzione, l'amministrazione puo'  procedere  allo  scorrimento
della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite  di  cui
al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si  applica
alle procedure concorsuali bandite  dalle  regioni,  dalle  province,
dagli enti locali o  da  enti  o  agenzie  da  questi  controllati  o
partecipati che prevedano un numero di posti  messi  a  concorso  non
superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione  inferiore  a
3.000  abitanti  e  per  l'effettuazione  di   assunzioni   a   tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  possono
essere stabilite ulteriori modalita' applicative  delle  disposizioni
del presente comma». 
    Sempre l'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22  giugno  2023
stabiliva altresi' che «Le disposizioni dell'art.  35,  comma  5-ter,
quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, si applicano ai concorsi pubblici banditi  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto». 
    Quindi, mentre in passato tutti  coloro  che  superavano  con  il
punteggio minimo le prove concorsuali erano inseriti in  graduatoria,
a partire dai concorsi banditi  successivamente  al  17  agosto  2023
(ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di conversione)
solamente coloro che rientrano nella percentuale  del  20  %  dopo  i
vincitori sono considerati idonei e possono  pertanto  aspirare  agli
scorrimenti di graduatoria nel biennio di vigenza di cui al  comma  1
del citato art. 35-ter del decreto legislativo n. 165  del  30  marzo
2001. 
    Il legislatore, tuttavia, interveniva nuovamente a modificare  la
disciplina del c.d. «taglia  idonei»  con  l'art.  4,  comma  9,  del
decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito  con  modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 9 maggio 2025,  il  quale
stabilisce che «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento  di
personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e
nell'anno  2025,  nonche'  a  quelle  relative  ai  concorsi  banditi
nell'anno 2025, non si applica il limite di cui  all'art.  35,  comma
5-ter, quarto periodo, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.
165». 
    La disciplina in questione prevede, pertanto, che il  limite  del
20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi
pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024,  ai
concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate  nell'anno
2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025 (le  prime  due
ipotesi sono quelle previste sin dal decreto-legge,  mentre  l'ultima
e' stata introdotta con la legge di conversione). Trattasi, con tutta
evidenza, di una norma speciale e  derogatoria  e  favorevole  per  i
candidati partecipanti alle suddette procedure concorsuali,  i  quali
hanno il beneficio di non vedersi applicato il meccanismo cd.  taglia
idonei, con la conseguenza di poter essere considerati idonei in caso
di superamento delle prove concorsuali a  prescindere  dal  punteggio
ottenuto dagli altri concorrenti. Deve essere evidenziato inoltre che
si tratta di  una  disposizione  -  parzialmente  -  retroattiva:  la
stessa, infatti, e' entrata in vigore nel 2025, ma si  applica  anche
ai concorsi banditi precedentemente alla sua entrata in  vigore,  dal
momento che  i  concorsi  pubblici  le  cui  graduatorie  sono  state
approvate nel 2024 e a inizio del 2025 sono stati sicuramente banditi
in un momento antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge e i
concorsi banditi fino al 14 maggio 2025 sono anteriori alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione. 
II. I dubbi di legittimita' costituzionale. 
    6. Alla luce del quadro normativo cosi' ricostruito, il  Collegio
nutre dubbi circa la legittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma
9,  del  decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  maggio  2025,  n.
69, nella parte in cui circoscrive  l'applicazione  della  deroga  al
limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter,  quarto  periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui
graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e  ai  concorsi
banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le  graduatorie  approvate
nel 2026. 
    7. L'art. 4, comma  9,  del  decreto-legge  n.  25  del  2025  ha
introdotto,  infatti,  una   disciplina   derogatoria   rispetto   al
meccanismo della c.d. «taglia idonei» previsto  dall'art.  35,  comma
5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165  del  2001.  La
disposizione stabilisce che la limitazione numerica degli idonei  non
si applica alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025  nonche'
ai concorsi banditi nel corso  dell'anno  2025.  La  finalita'  della
norma sembra essere quella di posticipare l'effettiva efficacia della
normativa cd. taglia idonei, in modo  da  permettere  alle  pubbliche
amministrazioni di soddisfare il  proprio  fabbisogno  di  personale,
facendo rientrare tra gli idonei tutti coloro che hanno  superato  le
prove concorsuali in modo da allargare il bacino di soggetti da poter
assumere;  mentre,   infatti,   ai   sensi   dell'art.   28-ter   del
decreto-legge n. 75 del  22  giugno  2023,  detta  normativa  avrebbe
dovuto applicarsi ai concorsi banditi successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  decreto-legge  (17
agosto 2023), con la previsione di  cui  all'art.  4,  comma  9,  del
decreto-legge n.  25  del  14  marzo  2025  vengono  fatte  salve  le
graduatorie approvate nel 2024 e nel  2025,  nonche'  le  graduatorie
riferite a concorsi banditi nel 2025. 
    8. Se, pero', la finalita' della norma  e'  questa,  il  Collegio
rileva, in primo luogo, che non e' dato comprendere le ragioni per le
quali dalla disciplina  derogatoria  siano  state  escluse  ulteriori
ipotesi; in particolare, l'introduzione, avvenuta  solamente  con  la
legge di conversione, dell'ipotesi dei concorsi banditi nel 2025  (le
cui graduatorie pertanto e' probabile  che  vengano  approvate  anche
negli anni ad esso successivi) sembra voler sottintendere la volonta'
del legislatore di estendere anche per le graduatorie  approvate  nel
2026  e  negli   anni   successivi   l'applicabilita'   della   norma
derogatoria. Tuttavia, la lettera della legge e' chiara nel senso  di
escludere dalla deroga, cosi'  come  appunto  avvenuto  nel  caso  di
specie, i concorsi banditi nel 2024 le cui  graduatorie  siano  state
approvate nel 2026. 
    Il Collegio rileva, inoltre, che la disposizione in questione  e'
idonea, cosi'  come  avvenuto  nel  caso  di  specie,  a  creare  una
disparita' di  trattamento  all'interno  di  una  medesima  procedura
concorsuale: infatti, a fronte di un unico bando  e'  ben  possibile,
ove siano previsti diversi profili, che le  relative  graduatorie  di
merito vengano approvate in anni  diversi,  con  la  conseguenza  che
alcune  possono  usufruire  della   normativa   derogatoria   (quelle
approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre  si  applica  la
cd. normativa taglia idonei. Deve essere,  inoltre,  evidenziato  che
detta disparita' di trattamento  tra  i  concorrenti  si  produce  in
ragione di un fatto del tutto casuale e non prevedibile al momento di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,  ovverosia
la data di approvazione della graduatoria. 
    9. In altri termini, la questione che si intende sottoporre  alla
Corte investe, essenzialmente,  due  distinti  profili  di  possibile
incostituzionalita' (che qui si anticipano e che  saranno  sviluppati
nell'ambito della trattazione della «non manifesta infondatezza»,  v.
§ 17e ss). 
    In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata
sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una
conformita' logico-giuridica tra la regola iuris introdotta e la  sua
causa normativa, con conseguente possibile violazione  del  principio
di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Al  contempo,
essa sembra creare una ingiustificabile disparita' di trattamento tra
i partecipanti alla medesima procedura concorsuale, oltre che a porsi
in frizione  con  il  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della  Costituzione,  venendosi  a
creare una discriminazione tra concorrenti dovuta  ad  un  fatto  del
tutto casuale ed imprevedibile. 
III. L'impossibilita' di una lettura costituzionalmente orientata. 
    10. Prima di investire la Corte costituzionale  della  questione,
il   Collegio   e'   tenuto   a   verificare   se   sia   praticabile
un'interpretazione  della   disposizione   conforme   ai   richiamati
parametri costituzionali. Secondo il noto  orientamento  della  Corte
costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti,
«le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e'
possibile  darne  interpretazioni  incostituzionali,  ma  perche'  e'
impossibile darne interpretazioni costituzionali» 
    11. A tal proposito, sembra al Collegio che il  tenore  letterale
dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25/2025  non  lasci  dubbi
circa la sua portata applicativa;  come  gia'  esposto,  infatti,  la
previsione legislativa in esame stabilisce  che  il  limite  del  20%
degli idonei non si applichi in tre  distinte  ipotesi:  ai  concorsi
pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024,  ai
concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate  nell'anno
2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025. 
    A fronte di una cosi' chiara previsione di legge, il Collegio, in
applicazione del criterio di interpretazione  letterale  della  legge
stabilito, in via prioritaria, dall'art. 12  delle  preleggi  secondo
cui «Nell'applicare la legge non si puo'  ad  essa  attribuire  altro
senso che quello fatto palese dal significato  proprio  delle  parole
secondo la connessione  di  esse»,  non  puo'  estendere  la  portata
normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi;
invero, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui,  adottando
un'interpretazione sistematica  e  teleologica,  la  disposizione  in
questione dovrebbe essere letta nel senso che la deroga si applica  a
tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025
- sia che le graduatorie siano state approvate entro il 2025, sia che
l'approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative  -  non
puo' essere seguita, entrando la stessa in aperto  conflitto  con  la
lettera della  legge  e  non  potendo  il  giudice,  nel  suo  sforzo
interpretativo, estendere il significato della disposizione di  legge
fino a creare ex novo una nuova norma. 
    12.  In  ragione  di  quanto   esposto,   il   Collegio   ritiene
impraticabile  un'interpretazione  conforme  a   Costituzione   della
disposizione censurata. 
IV. La rilevanza della questione. 
    13. La questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  e'
rilevante nel presente giudizio, non potendo questo  essere  definito
«indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima  (art.
23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87). 
    14. In via preliminare, il Collegio rileva che,  sebbene  con  il
presente ricorso parte attorea abbia  proceduto  all'impugnazione  di
una graduatoria di un concorso pubblico e il ricorso stesso sia stato
notificato solamente alle amministrazioni resistenti, lo stesso  deve
ritenersi ammissibile, non esistendo un controinteressato  a  cui  il
gravame dovesse essere notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a. 
    Secondo la consolidata  giurisprudenza  amministrativa,  infatti,
«E' principio di diritto ormai consolidato quello per  cui  e'  onere
della parte che intende impugnare  la  graduatoria  di  un  concorso,
notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioe' a tutti  e
solo   coloro   che   subirebbero   un   pregiudizio   dall'eventuale
accoglimento dello stesso mentre, non sono da  intendersi  come  tali
coloro  la  cui  posizione  in  graduatoria  e'  tale   da   renderli
indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva  che,  qualora  il
ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo
stesso e' da considerarsi inammissibile» (cfr.  Consiglio  di  Stato,
sez. III, sentenza n. 5506/12). 
    Ebbene, nel caso  di  specie,  i  soggetti  gia'  presenti  nella
gravata graduatoria non  subirebbero  un  pregiudizio  dall'eventuale
accoglimento del ricorso;  i  ricorrenti  non  aspirano,  infatti,  a
conseguire un punteggio superiore a  quello  dei  vincitori  e  degli
idonei gia' presenti in graduatoria, ma sostengono  di  dover  essere
inseriti anch'essi in graduatoria nella posizione ad  essi  spettante
in base al punteggio conseguito - naturalmente in posizione deteriore
rispetto a quelli ivi presenti - in  qualita'  di  idonei,  in  forza
dell'avvenuto superamento della prova scritta. Il  Collegio  ritiene,
pertanto, che i soggetti inseriti  in  graduatoria  siano  del  tutto
indifferenti all'esito del presente giudizio, con la conseguenza  che
correttamente parte ricorrente non ha  proceduto  alla  notifica  del
gravame nei loro riguardi. 
    15. Passando al merito della controversia, il Collegio rileva che
la graduatoria impugnata, come detto, e' stata testualmente  adottata
in applicazione del limite di cui all'art. 35,  comma  5-ter,  quarto
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  cosi'  come
novellato dall'art. 28-ter del decreto-legge  n.  75  del  22  giugno
2023, il quale  prevedeva  che  il  suddetto  limite  avrebbe  dovuto
applicarsi ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione.  L'amministrazione  ha,
quindi, correttamente proceduto all'applicazione del suddetto  limite
del 20 %, dal momento che il bando e' del 18  luglio  2024  e  quindi
successivo rispetto all'entrata in vigore della legge di  conversione
(17 agosto 2023). 
    L'amministrazione, inoltre, applicando la disposizione  normativa
della cui legittimita' si dubita, differentemente da quanto fatto con
i profili professionali le cui graduatorie sono state  approvate  nel
2025, ha ritenuto di non poter estendere alla  graduatoria  impugnata
la deroga all'applicazione del limite del 20%. 
    L'eventuale declaratoria di illegittimita'  costituzionale  della
disposizione - nei termini  che  si  sono  precisati -  comporterebbe
invece che l'amministrazione avrebbe dovuto estendere la deroga anche
alla  graduatoria  controversa,  con   conseguente   inclusione   dei
ricorrenti tra gli idonei. 
    16. Va altresi' precisato che la rilevanza della questione non e'
venuta meno per effetto dell'accoglimento  in  via  interinale  della
domanda cautelare, disposto con l'ordinanza n.  3028/2026  di  questa
Sezione. 
    Invero, come  gia'  chiarito  dalla  Corte  costituzionale  (cfr.
sentenza  n.  162  del  2021),  ai  fini  dell'ammissibilita'   della
questione di legittimita' costituzionale  sollevata  nell'ambito  del
giudizio  cautelare,  e'  necessario  che  il  potere  cautelare  del
rimettente non sia esaurito, il che si verifica  quando,  cosi'  come
avvenuto nella  presente  controversia,  il  provvedimento  cautelare
abbia  carattere  interinale  e  provvisorio.  Nel  caso  di  specie,
infatti, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e'
stata espressamente disposta in  via  interinale,  nelle  more  della
definizione dell'incidente di costituzionalita', con espressa riserva
della decisione definitiva sulla domanda  cautelare  all'esito  della
restituzione degli atti da parte della Corte. Il  Collegio  conserva,
pertanto, piena potesta' decisoria  sull'istanza  cautelare,  la  cui
definizione dipende dalla risoluzione della presente  questione:  ove
questa sia dichiarata infondata, la domanda cautelare dovrebbe essere
rigettata per carenza del requisito del fumus boni iuris, trattandosi
di provvedimento conforme al  dettato  normativo;  ove,  invece,  sia
dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale    della    richiamata
disposizione  di  legge,  secondo  quanto   prospettato,   il   fumus
sussisterebbe  e  i  ricorrenti   dovrebbero   essere   inseriti   in
graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base  al
punteggio conseguito nella prova scritta. 
V. La non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale 
    17.  Come  anticipato,  il  Collegio  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025,
n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,  della
legge  9  maggio  2025,  n.  69,  nella  parte  in  cui   circoscrive
l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35,
comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate  nel
2024 e nel 2025 e ai  concorsi  banditi  nel  2025,  escludendo,  tra
l'altro, le graduatorie approvate nel 2026. 
    18. La questione, in particolare, si ritiene  non  manifestamente
infondata (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) in relazione
a due distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre. 
a) Primo profilo:  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  per
intrinseca contraddittorieta' della norma. 
    19. In primo luogo,  il  Collegio  ritiene  che  la  disposizione
censurata  sia  intrinsecamente  contraddittoria  e  incoerente,  non
sussistendo una conformita'  logico-giuridica  tra  la  regola  iuris
introdotta e  la  sua  causa  normativa,  con  conseguente  possibile
violazione del principio di ragionevolezza di cui  all'art.  3  della
Costituzione. 
    Invero, la delimitazione  temporale  contenuta  nella  disciplina
derogatoria si appalesa intrinsecamente irragionevole poiche'  assume
quale criterio selettivo - anche - un  elemento  incerto  e  casuale,
qual e' la data di  approvazione  della  graduatoria,  e  non  invece
quello di indizione della procedura concorsuale. 
    Tale  scelta  legislativa  determina  l'effetto  paradossale   di
assoggettare  a  discipline  differenti  candidati   partecipanti   a
procedure bandite  nel  medesimo  periodo  storico,  consentendo,  al
contempo, l'applicazione della deroga anche a  procedure  concorsuali
bandite successivamente all'introduzione della disciplina stessa.  Ne
consegue che  il  criterio  prescelto  dal  legislatore  non  risulta
coerente  ne'  con  una  finalita'  di  tutela  dell'affidamento  dei
concorrenti  ne'  con  l'esigenza  di  salvaguardare  procedura  gia'
avviate, risolvendosi in  una  distinzione  fondata  su  un  elemento
meramente occasionale quale e' appunto  il  momento  di  approvazione
della graduatoria. Se, infatti, la ratio della disposizione fosse  di
tutela dell'affidamento dei concorrenti, non sarebbe dato comprendere
la ragione per la quale la deroga si applica anche a concorsi banditi
nel  2025  (che  potenzialmente  possono  concludersi  nel  2026   o,
addirittura, nel 2027), rimanendo  invece  escluse  dalla  deroga  le
procedura bandite nel 2024 ma concluse nel 2026; se, invece, la ratio
fosse  quella  di  salvaguardare  le  procedure  gia'   avviate,   il
riferimento all'anno di approvazione della  graduatoria  risulterebbe
inconferente. 
    Sul punto, il Collegio richiama  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  secondo   cui   «Con   riguardo   al   principio   di
ragionevolezza  va  innanzitutto  ricordato  che  la   giurisprudenza
costituzionale ha desunto dall'art. 3 della Costituzione un canone di
razionalita', in relazione al quale,  per  valutare  la  legittimita'
costituzionale di una legge, e' necessario svolgere un  sindacato  di
conformita'   a   criteri   di   coerenza   logica,   teleologica   e
storico-cronologica (sentenza  n.  86  del  2017).  Il  principio  di
ragionevolezza, per costante giurisprudenza di questa Corte,  risulta
leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalita' intra legem,
intesa  come  contraddittorieta'  intrinseca   tra   la   complessiva
finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla
norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di  una
normativa puo'  venire  in  questione  ai  fini  dello  scrutinio  di
costituzionalita', consistendo il giudizio di  ragionevolezza  in  un
apprezzamento di conformita' tra la  regola  introdotta  e  la  causa
normativa  che  la  deve  assistere  che,  quando  e'  disgiunto  dal
riferimento ad un tertium comparationis, puo' trovare  ingresso  solo
se l'irrazionalita' o l'iniquita' delle conseguenze della  norma  sia
manifesta e irrefutabile (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2022, n. 6
del 2019 e n. 86 del 2017)» (cfr. sentenza n. 95 del 2024). 
    In altri termini, ad avviso di questo Collegio,  il  giudizio  di
ragionevolezza sulla disposizione censurata deve concludersi in senso
negativo, non sussistendo una conformita' tra le regola introdotta  e
la «causa» normativa che la deve assistere (cfr. sentenze della Corte
n. 38 del 2025 e n. 195  del  2022);  se,  infatti,  come  detto,  la
«causa» della norma della  disciplina  derogatoria  in  esame  sembra
essere  quella  di  procrastinare  l'effettiva  applicabilita'  della
disciplina cd. taglia idonei, non risulta rinvenibile una spiegazione
ragionevole del perche' da tale  deroga  debbano  essere  escluse  le
procedure concorsuali concluse nel 2026 per il sol fatto che il bando
sia  del  2024  anziche'  del   2025,   mentre,   dall'altra   parte,
usufruiscono della normativa derogatoria i concorsi pubblici  banditi
del 2025, le cui graduatorie pertanto e' probabile vengano  approvate
nel 2026, se non addirittura in anni successivi al 2026. 
b)  Secondo  profilo:  violazione  degli  articoli  3  e   97   della
Costituzione per disparita' di trattamento. 
    20. In secondo luogo, il  Collegio  rileva  che  la  disposizione
della cui legittimita' si dubita e' in grado di creare una disparita'
di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale
senza una valida ragione giustificatrice e cio' in  violazione  degli
articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Invero,  secondo  la  consolidata  giurisprudenza   della   Corte
costituzionale, il principio  di  uguaglianza,  sancito  dall'art.  3
della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline
differenziate,  ma  impone  che  la  diversita'  di  trattamento  sia
sorretta  da  una  ragionevole  giustificazione.  Il   principio   di
eguaglianza  deve,  invece,  ritenersi  violato   quando   situazioni
sostanzialmente identiche siano disciplinate in  modo  diverso  senza
adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni  differenti
siano assoggettate alla medesima disciplina. 
    Ebbene, sul punto, il Collegio rileva che la disciplina in  esame
collega l'applicazione del regime derogatorio - anche - alla data  di
approvazione    della    graduatoria.    Tale    elemento    presenta
caratteristiche peculiari, poiche': a) non dipende dal candidato;  b)
non dipende dal merito; c)  non  dipende  dalle  caratteristiche  del
concorso; d) non e' prevedibile al momento della  partecipazione;  e)
e'     rimesso     esclusivamente     ai     tempi      organizzativi
dell'amministrazione. 
    La  conseguenza  e'  che  candidati  partecipanti  alla  medesima
procedura  concorsuale  possono  ricevere  trattamenti   radicalmente
differenti solamente perche'  le  graduatorie  afferenti  ai  profili
professionali per i quali hanno partecipato sono state  approvate  in
tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa  in  cui
alcune graduatorie sono state approvate a  fine  2025,  mentre  altre
sono state approvate ad inizio 2026; in  questo  modo,  alcuni  hanno
beneficiato della deroga, mentre  ad  altri  e'  stata  applicata  la
disciplina del cd. «taglia idonei». La differenza di  trattamento  e'
quindi determinata da poche settimane  di  scarto  nella  conclusione
delle attivita' amministrative; inoltre, la differenza di trattamento
e' dovuta a scelte organizzative dell'amministrazione, non essendo in
alcun modo imputabile ai concorrenti. 
    Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente  conciliabile
con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo,  invero,
risulta sganciato da qualsiasi elemento  imputabile  ai  candidati  e
finisce per  attribuire  rilievo  decisivo  a  circostanze  meramente
organizzative dell'amministrazione, producendo effetti  differenziati
all'interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando. 
    21.  Ne'  puo'  ritenersi   dirimente   in   senso   opposto   la
giurisprudenza  costituzionale  secondo  cui,  in  presenza  di   una
disciplina generale e di  una  disciplina  derogatoria,  non  sarebbe
consentito assumere quest'ultima quale tertium comparationis al  fine
di   ottenerne   una   generalizzazione   applicativa   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenze n. 98 del 2023, n. 206 del 2004 e n. 298 del
1994). 
    Nel  caso  di  specie,  infatti,  non  si  contesta  la   mancata
estensione di un trattamento di favore ad una  categoria  diversa  da
quella individuata dal  legislatore,  ne'  si  assume  la  disciplina
derogatoria quale parametro esterno di comparazione. Cio'  che  viene
censurato e' la  stessa  delimitazione  legislativa  della  categoria
beneficiaria, assumendosi che essa sia stata individuata mediante  un
criterio privo  di  ragionevole  giustificazione.  La  questione  non
riguarda,  pertanto,  il  rapporto  tra  regola  generale  e   regola
eccezionale, bensi' la ragionevolezza  della  scelta  legislativa  di
includere alcuni soggetti ed escluderne altri che si trovano  in  una
situazione sostanzialmente identica  rispetto  alla  finalita'  della
disposizione. In particolare, non appare ravvisabile  alcuna  ragione
idonea a giustificare la  differenza  di  trattamento  tra  candidati
inseriti in  graduatorie  approvate  entro  il  31  dicembre  2025  e
candidati inseriti in graduatorie approvate immediatamente dopo  tale
data, soprattutto nei casi in cui  tali  graduatorie  derivino  dalla
medesima procedura concorsuale o da procedure  bandite  nel  medesimo
contesto normativo e temporale;  e  cio'  a  maggior  ragione  se  si
consideri che se, invece, il bando fosse del 2025, sia le graduatorie
del 2025 che quelle del 2026 fruirebbero della deroga. La distinzione
operata  dal  legislatore  finisce  cosi'  per  attribuire  rilevanza
decisiva ad una circostanza meramente accidentale  e  dipendente  dai
tempi  dell'azione  amministrativa,  estranea  alla   posizione   dei
candidati e priva di collegamento con la ratio della disciplina. 
    Ne consegue che la categoria dei beneficiari  risulta  delimitata
secondo  un  criterio  arbitrario,  con  conseguente  violazione  dei
principi di eguaglianza e ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione e parita' di trattamento per  l'accesso  nella  pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    22. In definitiva, l'accoglimento, per le ragioni esposte,  della
prospettata questione di  legittimita'  costituzionale  comporterebbe
l'eliminazione dell'ingiustificata esclusione  dei  soggetti  che  si
trovano nella medesima situazione sostanziale dei  destinatari  della
deroga, mediante l'estensione della disciplina censurata  anche  alle
graduatorie attualmente escluse dal relativo ambito applicativo. 
VI. La rimessione della questione 
    23. Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 9,  del  decreto  legge  14  marzo  2025,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  9
maggio 2025, n. 69, nella parte  in  cui  circoscrive  l'applicazione
della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35,  comma  5-ter,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli
concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025
e  ai  concorsi  banditi  nel  2025,  escludendo,  tra  l'altro,   le
graduatorie approvate nel 2026. 
    24. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale.  Dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  pronuncia  della  Corte
costituzionale decorrera' il termine di legge per la riassunzione del
giudizio. 
    25. Resta riservata alla definizione del giudizio cautelare  ogni
pronuncia sul relativo petitum e sulle spese di lite. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima
bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe
proposto,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4,  comma  9,  del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69,  nella  parte
in cui circoscrive l'applicazione della  deroga  al  limite  del  20%
stabilito dall'art. 35, comma  5-ter,  quarto  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie
siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi  banditi  nel
2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026. 
    Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno  20
maggio 2026 con l'intervento dei magistrati: 
          Giovanni Iannini, Presidente; 
          Domenico De Martino, referendario; 
          Gianluca Amenta, referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Iannini 
 
 
                                                  L'estensore: Amenta