Reg. ord. n. 129 del 2026 pubbl. su G.U. del 09/09/2026 n. 36
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 03/07/2026
Tra: Almirante Iole, Contessa Claudio, D'accardi Luca ed altri 7 C/ Ministero della difesa
Oggetto:
Impiego pubblico – Concorso pubblico – Scorrimento delle graduatorie – Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso (cosiddetta norma “taglia idonei”) – Deroga a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 – Mancata estensione della deroga, tra l’altro, alle graduatorie approvate nel 2026 – Contraddittorietà e incoerenza intrinseca della previsione – Irragionevolezza della previsione che, al fine di posticipare l’applicazione l’efficacia della norma “taglia idonei” (entrata in vigore nel 2023), assume come criterio selettivo un dato incerto e casuale, quale la data di approvazione della graduatoria, anziché la data di indizione della procedura concorsuale – Incoerenza del criterio con la tutela dell’affidamento dei concorrenti e con l’esigenza di salvaguardia di procedure già avviate – Disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale in relazione alla data di approvazione delle graduatorie dei rispettivi profili professionali – Violazione del principio del buon andamento e della parità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego.
Norme impugnate:
legge del 09/05/2025 Num. 69
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 97
Testo dell'ordinanza
N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 luglio 2026
Ordinanza del 3 luglio 2026 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Iole Almirante e altri contro
Ministero della difesa e Formez PA.
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Scorrimento delle graduatorie
- Determinazione del numero dei candidati idonei entro il limite
del 20 per cento dei posti messi a concorso - Deroga a tale limite
per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonche' per
quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 - Mancata estensione
della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.
- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia
di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69,
art. 4, comma 9.
(GU n. 36 del 09-09-2026)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Prima Bis)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 4692 del 2026, proposto da Iole Almirante, Claudio
Contessa, Luca D'Accardi, Luigi Errico, Paolo Mancini, Luca Salvatore
Paolillo, Liberato Sarappa, Valter Serra, Matteo Terlizzi,
rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Sgobba, con domicilio
digitale come da pec da registri di giustizia;
Contro Ministero della difesa, Formez Pa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
E con l'intervento di ad adiuvandum: Giuseppe Alessi,
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Sgobba, con domicilio
digitale come da pec da registri di giustizia;
Per l'annullamento
a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026
0015342 del 3 marzo 2026 di approvazione della graduatoria finale di
merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi
di vigilanza - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il
reclutamento di mille unita' di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa
(bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873),
nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del
20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo
n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella
graduatoria degli idonei;
b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di
merito relativa al profilo professionale FT37 - assistente ai servizi
di vigilanza - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il
reclutamento di mille unita' di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della difesa
(bando del 18 luglio 2024 - prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873),
nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del
20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo
n. 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella
graduatoria degli idonei;
c) della nota di chiarimento prot. n. M_D A0582CC REG2026
0023448 del 2 aprile 2026, avente ad oggetto «Limite massimo dei
candidati idonei nelle graduatorie concorsuali (c.d. norma
taglia-idonei). Concorso pubblico per mille posti a tempo
indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico,
area funzionale assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa,
pubblicato il 23 luglio 2024»;
d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale,
ancorche' non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione
esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e
all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre
motivi aggiunti;
e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti
all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle
rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della
selezione pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della
difesa e di Formez Pa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il
dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Fatto
1. Con bando prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18 luglio
2024, la Direzione generale del personale civile del Ministero della
difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di mille
unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area degli assistenti, per i ruoli del personale
civile del Ministero, suddiviso in tredici distinti profili
professionali.
La procedura concorsuale, coadiuvata nell'organizzazione da
Formez Pa, prevedeva, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, una
unica prova, quella scritta, disciplinata dal successivo art. 6,
all'esito della quale veniva attribuito un punteggio massimo di
30/30; il comma 4 del citato art. 6 prevedeva testualmente che «La
prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30
(ventuno/trentesimi)». Infine, l'art. 6 disponeva che per ogni
profilo professionale le competenti commissioni esaminatrici
avrebbero proceduto a stilare la graduatoria di merito sulla base del
punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.
Gli odierni ricorrenti hanno partecipato al suddetto concorso,
presentando domanda per il profilo professionale FT37 (assistente ai
servizi di vigilanza), il quale prevedeva cinquanta posti. Essi hanno
superato la prova scritta, tenutasi nelle date del 9 ottobre 2025 e
10 ottobre 2025, conseguendo un punteggio pari e/o superiore a 21/30.
La graduatoria relativa al profilo in questione e' stata
approvata in data 3 marzo 2026 e pubblicata in data 9 marzo 2023 e la
stessa includeva, oltre ai nominativi dei 50 vincitori, anche
l'indicazione che «La graduatoria finale si compone anche di
candidati idonei dalla 51ª alla 60ª posizione (applicazione del
limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)». Trattandosi di concorso bandito
nel 2024 e di graduatoria approvata nel 2026, agli odierni ricorrenti
non ha potuto trovare applicazione la norma derogatoria di cui
all'art. 4, comma 9, del decreto-legge del 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9
maggio 2025, n. 69, secondo la quale: «Alle graduatorie dei concorsi
per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche,
approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonche' a quelle relative
ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui
all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165». Gli odierni ricorrenti, quindi, non son stati
inseriti in graduatoria tra gli idonei.
Per alcuni profili professionali, invece, le graduatorie di
merito (cfr. allegato 4 al ricorso) sono state approvate nel mese di
dicembre del 2025. In questi casi, secondo il disposto di cui
all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, sopra
menzionato, sono stati inseriti in graduatoria tra gli idonei tutti i
candidati che hanno conseguito un punteggio superiore alla votazione
minima di 21/30. Rispetto a costoro, quindi, non e' stato applicato
il limite del 20% degli idonei stabilito dal citato art. 35, comma
5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. La sig.ra Iole Almirante e gli altri soggetti indicati in
epigrafe, con ricorso notificato al Ministero della difesa e a Formez
Pa in data 20 aprile 2026 e depositato in data 21 aprile 2026, hanno
impugnato la graduatoria di merito riferita al profilo professionale
per il quale hanno partecipato, lamentando la mancata inclusione tra
gli idonei, nonostante l'avvenuto superamento della prova scritta,
avendo essi conseguito un punteggio pari e/o superiore a 21/30.
Riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie
controversa, i ricorrenti, con le prime quattro censure, sostengono
che l'amministrazione avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 4,
comma 9, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025; invero, secondo
la tesi attorea, una interpretazione sistematica e teleologica della
disposizione in commento imporrebbe la sua estensione anche ai
concorsi banditi nel 2024 e conclusisi nel 2026, altrimenti
producendosi una differenziazione di trattamento tra i partecipanti
alla medesima procedura concorsuale e, quindi, una violazione della
par condicio tra i concorrenti che non troverebbe fondamento ne' nel
bando ne' nella legge e che sarebbe dovuta, tra l'altro, a un fatto
del tutto casuale qual e' la data di approvazione della graduatoria.
Con il quinto motivo di diritto, i ricorrenti, infine, prospettano
questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli
articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 35, comma 5-ter,
quarto periodo, decreto legislativo n. 165/2001, nella parte in cui
non prevede una clausola di uniformita' di applicazione del limite
del 20% all'interno della medesima procedura concorsuale, consentendo
cosi' che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a
seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al
quale hanno partecipato.
Da ultimo, i ricorrenti hanno formulato domanda cautelare,
rappresentando, quanto al periculum in mora, il forte rischio che,
nelle more del giudizio, il Ministero potrebbe procedere non solo
alle assunzioni scorrendo integralmente la graduatoria del concorso
controverso, ma anche procedere a bandire nuovi concorsi riferiti ai
medesimi profili professionali; sarebbe, invero, provato che
l'amministrazione stia gia' predisponendo ulteriori concorsi volti a
soddisfare il proprio fabbisogno di personale in relazione ai
medesimi profili professionali banditi col concorso in questione.
2.1 Con atto notificato al Ministero della difesa e a Formez Pa
in data 2 maggio 2026 e depositato in pari data, e' intervenuto ad
adiuvandum nel giudizio il sig. Giuseppe Alessi. Egli si trova in
posizione identica a quella dei ricorrenti e ha proposto l'atto di
intervento quando era ancora nei termini per proporre ricorso
autonomo; il suo intervento deve quindi ritenersi ammissibile,
potendo il cointeressato, cosi' come chiarito dalla piu' recente
giurisprudenza amministrativa, proporre atto di intervento purche'
«non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni e vi abbia
interesse, senza tuttavia potere ampliare il thema decidendum;
l'intervento del cointeressato e', quindi, ammesso nei limiti della
domanda gia' proposta, in conformita' allo strumento azionato, il
quale comporta per l'interveniente di accettare, ex art. 28, comma 2,
c.p.a., lo stato e il grado in cui il giudizio si trova» (ex multis,
cfr. TAR Sicilia, Sez. IV, 31 gennaio 2024, n. 3707).
3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e,
per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno depositato
memoria difensiva, con cui, nel merito, e' stato chiesto il rigetto
del gravame.
4. All'esito della camera di consiglio fissata per l'esame della
domanda cautelare proposta da parte ricorrente, questa Sezione ha
adottato l'ordinanza n. 3026 del 25 maggio 2026 con cui ha accolto in
via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare e, per
l'effetto, ha sospeso, per quanto d'interesse di parte ricorrente,
l'efficacia degli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini
dell'inclusione dei ricorrenti in graduatoria tra gli idonei nella
posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova
scritta. Detto accoglimento provvisorio e' stato disposto sul
presupposto del rilievo della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025,
n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive
l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35,
comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel
2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra
l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.
Diritto
I. Il quadro normativo rilevante.
5. L'art. 1-bis, comma 1, numero 2), del decreto-legge n. 44 del
22 aprile 2023 (convertito dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023) ha
modificato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001 aggiungendo i seguenti periodi: «Nei concorsi pubblici
sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria
finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di
quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni
del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria
nei limiti di cui al quarto periodo».
La disciplina del c.d. «taglia idonei» e' stata poi modificata
dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, cosi'
come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023,
nei termini che seguono: «1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
c) all'art. 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo
sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e
socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato
nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e
dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di
cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non
superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di
rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova
o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi
dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento
della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui
al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica
alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province,
dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o
partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non
superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono
essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni
del presente comma".
Sempre l'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023
stabiliva altresi' che "Le disposizioni dell'art. 35, comma 5-ter,
quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
Quindi, mentre in passato tutti coloro che superavano con il
punteggio minimo le prove concorsuali erano inseriti in graduatoria,
a partire dai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023
(ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di conversione)
solamente coloro che rientrano nella percentuale del 20% dopo i
vincitori sono considerati idonei e possono pertanto aspirare agli
scorrimenti di graduatoria nel biennio di vigenza di cui al comma 1
del citato art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001.
Il legislatore, tuttavia, interveniva nuovamente a modificare la
disciplina del c.d. "taglia idonei" con l'art. 4, comma 9, del
decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 9 maggio 2025, il quale
stabilisce che "Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di
personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e
nell'anno 2025, nonche' a quelle relative ai concorsi banditi
nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma
5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165".
La disciplina in questione prevede, pertanto, che il limite del
20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi
pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai
concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno
2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025 (le prime due
ipotesi sono quelle previste sin dal decreto-legge, mentre l'ultima
e' stata introdotta con la legge di conversione). Trattasi, con tutta
evidenza, di una norma speciale e derogatoria e favorevole per i
candidati partecipanti alle suddette procedure concorsuali, i quali
hanno il beneficio di non vedersi applicato il meccanismo cd. taglia
idonei, con la conseguenza di poter essere considerati idonei in caso
di superamento delle prove concorsuali a prescindere dal punteggio
ottenuto dagli altri concorrenti. Deve essere evidenziato inoltre che
si tratta di una disposizione - parzialmente - retroattiva: la
stessa, infatti, e' entrata in vigore nel 2025, ma si applica anche
ai concorsi banditi precedentemente alla sua entrata in vigore, dal
momento che i concorsi pubblici le cui graduatorie sono state
approvate nel 2024 e a inizio del 2025 sono stati sicuramente banditi
in un momento antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge e i
concorsi banditi fino al 14 maggio 2025 sono anteriori alla data di
entrata in vigore della legge di conversione.
II. I dubbi di legittimita' costituzionale.
6. Alla luce del quadro normativo cosi' ricostruito, il collegio
nutre dubbi circa la legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma
9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n.
69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione della deroga al
limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui
graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi
banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate
nel 2026.
7. L'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha
introdotto, infatti, una disciplina derogatoria rispetto al
meccanismo della c.d. "taglia idonei" previsto dall'art. 35, comma
5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La
disposizione stabilisce che la limitazione numerica degli idonei non
si applica alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 nonche'
ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2025. La finalita' della
norma sembra essere quella di posticipare l'effettiva efficacia della
normativa cd. taglia idonei, in modo da permettere alle pubbliche
amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno di personale,
facendo rientrare tra gli idonei tutti coloro che hanno superato le
prove concorsuali in modo da allargare il bacino di soggetti da poter
assumere; mentre, infatti, ai sensi dell'art. 28-ter del
decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, detta normativa avrebbe
dovuto applicarsi ai concorsi banditi successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (17
agosto 2023), con la previsione di cui all'art. 4, comma 9, del
decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 vengono fatte salve le
graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonche' le graduatorie
riferite a concorsi banditi nel 2025.
8. Se, pero', la finalita' della norma e' questa, il collegio
rileva, in primo luogo, che non e' dato comprendere le ragioni per le
quali dalla disciplina derogatoria siano state escluse ulteriori
ipotesi; in particolare, l'introduzione, avvenuta solamente con la
legge di conversione, dell'ipotesi dei concorsi banditi nel 2025 (le
cui graduatorie pertanto e' probabile che vengano approvate anche
negli anni ad esso successivi) sembra voler sottintendere la volonta'
del legislatore di estendere anche per le graduatorie approvate nel
2026 e negli anni successivi l'applicabilita' della norma
derogatoria. Tuttavia, la lettera della legge e' chiara nel senso di
escludere dalla deroga, cosi' come appunto avvenuto nel caso di
specie, i concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie siano state
approvate nel 2026.
Il collegio rileva, inoltre, che la disposizione in questione e'
idonea, cosi' come avvenuto nel caso di specie, a creare una
disparita' di trattamento all'interno di una medesima procedura
concorsuale: infatti, a fronte di un unico bando e' ben possibile,
ove siano previsti diversi profili, che le relative graduatorie di
merito vengano approvate in anni diversi, con la conseguenza che
alcune possono usufruire della normativa derogatoria (quelle
approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre si applica la
cd. normativa taglia idonei. Deve essere, inoltre, evidenziato che
detta disparita' di trattamento tra i concorrenti si produce in
ragione di un fatto del tutto casuale e non prevedibile al momento di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovverosia
la data di approvazione della graduatoria.
9. In altri termini, la questione che si intende sottoporre alla
Corte investe, essenzialmente, due distinti profili di possibile
incostituzionalita' (che qui si anticipano e che saranno sviluppati
nell'ambito della trattazione della «non manifesta infondatezza», v.
§ 17 e ss).
In primo luogo, il collegio ritiene che la disposizione censurata
sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una
conformita' logico-giuridica tra la regola iuris introdotta e la sua
causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio
di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Al contempo,
essa sembra creare una ingiustificabile disparita' di trattamento tra
i partecipanti alla medesima procedura concorsuale, oltre che a porsi
in frizione con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, venendosi a
creare una discriminazione tra concorrenti dovuta ad un fatto del
tutto casuale ed imprevedibile.
III. L'impossibilita' di una lettura costituzionalmente orientata.
10. Prima di investire la Corte costituzionale della questione,
il collegio e' tenuto a verificare se sia praticabile
un'interpretazione della disposizione conforme ai richiamati
parametri costituzionali. Secondo il noto orientamento della Corte
costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti,
«le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e'
possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e'
impossibile darne interpretazioni costituzionali».
11. A tal proposito, sembra al collegio che il tenore letterale
dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 25/2025 non lasci dubbi
circa la sua portata applicativa; come gia' esposto, infatti, la
previsione legislativa in esame stabilisce che il limite del 20%
degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi
pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno 2024, ai
concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell'anno
2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025.
A fronte di una cosi' chiara previsione di legge, il collegio, in
applicazione del criterio di interpretazione letterale della legge
stabilito, in via prioritaria, dall'art. 12 delle preleggi secondo
cui «Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse», non puo' estendere la portata
normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi;
invero, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui, adottando
un'interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione in
questione dovrebbe essere letta nel senso che la deroga si applica a
tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025
- sia che le graduatorie siano state approvate entro il 2025, sia che
l'approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative - non
puo' essere seguita, entrando la stessa in aperto conflitto con la
lettera della legge e non potendo il giudice, nel suo sforzo
interpretativo, estendere il significato della disposizione di legge
fino a creare ex novo una nuova norma.
12. In ragione di quanto esposto, il collegio ritiene
impraticabile un'interpretazione conforme a Costituzione della
disposizione censurata.
IV. La rilevanza della questione.
13. La questione di legittimita' costituzionale prospettata e'
rilevante nel presente giudizio, non potendo questo essere definito
«indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima (art.
23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87).
14. In via preliminare, il collegio rileva che, sebbene con il
presente ricorso parte attorea abbia proceduto all'impugnazione di
una graduatoria di un concorso pubblico e il ricorso stesso sia stato
notificato solamente alle amministrazioni resistenti, lo stesso deve
ritenersi ammissibile, non esistendo un controinteressato a cui il
gravame dovesse essere notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a.
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti,
«E' principio di diritto ormai consolidato quello per cui e' onere
della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso,
notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioe' a tutti e
solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale
accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali
coloro la cui posizione in graduatoria e' tale da renderli
indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il
ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo
stesso e' da considerarsi inammissibile» (cfr. Consiglio di Stato,
sez. III, sentenza n. 5506/12).
Ebbene, nel caso di specie, i soggetti gia' presenti nella
gravata graduatoria non subirebbero un pregiudizio dall'eventuale
accoglimento del ricorso; i ricorrenti non aspirano, infatti, a
conseguire un punteggio superiore a quello dei vincitori e degli
idonei gia' presenti in graduatoria, ma sostengono di dover essere
inseriti anch'essi in graduatoria nella posizione ad essi spettante
in base al punteggio conseguito - naturalmente in posizione deteriore
rispetto a quelli ivi presenti - in qualita' di idonei, in forza
dell' avvenuto superamento della prova scritta. Il collegio ritiene,
pertanto, che i soggetti inseriti in graduatoria siano del tutto
indifferenti all'esito del presente giudizio, con la conseguenza che
correttamente parte ricorrente non ha proceduto alla notifica del
gravame nei loro riguardi.
15. Passando al merito della controversia, il collegio rileva che
la graduatoria impugnata, come detto, e' stata testualmente adottata
in applicazione del limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
novellato dall'art. 28-ter del decreto-legge n. 75 del 22 giugno
2023, il quale prevedeva che il suddetto limite avrebbe dovuto
applicarsi ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione. L'amministrazione ha,
quindi, correttamente proceduto all'applicazione del suddetto limite
del 20%, dal momento che il bando e' del 18 luglio 2024 e quindi
successivo rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione
(17 agosto 2023).
L'amministrazione, inoltre, applicando la disposizione normativa
della cui legittimita' si dubita, differentemente da quanto fatto con
i profili professionali le cui graduatorie sono state approvate nel
2025, ha ritenuto di non poter estendere alla graduatoria impugnata
la deroga all'applicazione del limite del 20%. L'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione -
nei termini che si sono precisati - comporterebbe invece che
l'amministrazione avrebbe dovuto estendere la deroga anche alla
graduatoria controversa, con conseguente inclusione dei ricorrenti
tra gli idonei.
16. Va altresi' precisato che la rilevanza della questione non e'
venuta meno per effetto dell'accoglimento in via interinale della
domanda cautelare, disposto con l'ordinanza n. 3026/2026 di questa
Sezione.
Invero, come gia' chiarito dalla Corte costituzionale (cfr.
sentenza n. 162 del 2021), ai fini dell'ammissibilita' della
questione di legittimita' costituzionale sollevata nell'ambito del
giudizio cautelare, e' necessario che il potere cautelare del
rimettente non sia esaurito, il che si verifica quando, cosi' come
avvenuto nella presente controversia, il provvedimento cautelare
abbia carattere interinale e provvisorio. Nel caso di specie,
infatti, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e'
stata espressamente disposta in via interinale, nelle more della
definizione dell'incidente di costituzionalita', con espressa riserva
della decisione definitiva sulla domanda cautelare all'esito della
restituzione degli atti da parte della Corte. Il collegio conserva,
pertanto, piena potesta' decisoria sull'istanza cautelare, la cui
definizione dipende dalla risoluzione della presente questione: ove
questa sia dichiarata infondata, la domanda cautelare dovrebbe essere
rigettata per carenza del requisito del fumus boni iuris, trattandosi
di provvedimento conforme al dettato normativo; ove, invece, sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della richiamata
disposizione di legge, secondo quanto prospettato, il fumus
sussisterebbe e i ricorrenti dovrebbero essere inseriti in
graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al
punteggio conseguito nella prova scritta.
V. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale
17. Come anticipato, il collegio dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025,
n. 25, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive
l'applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35,
comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel
2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra
l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.
18. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente
infondata (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) in relazione
a due distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre.
a) Primo profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione per
intrinseca contraddittorieta' della norma.
19. In primo luogo, il collegio ritiene che la disposizione
censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non
sussistendo una conformita' logico-giuridica tra la regola iuris
introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile
violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Invero, la delimitazione temporale contenuta nella disciplina
derogatoria si appalesa intrinsecamente irragionevole poiche' assume
quale criterio selettivo - anche - un elemento incerto e casuale,
qual e' la data di approvazione della graduatoria, e non invece
quello di indizione della procedura concorsuale.
Tale scelta legislativa determina l'effetto paradossale di
assoggettare a discipline differenti candidati partecipanti a
procedure bandite nel medesimo periodo storico, consentendo, al
contempo, l'applicazione della deroga anche a procedure concorsuali
bandite successivamente all'introduzione della disciplina stessa. Ne
consegue che il criterio prescelto dal legislatore non risulta
coerente ne' con una finalita' di tutela dell'affidamento dei
concorrenti ne' con l'esigenza di salvaguardare procedura gia'
avviate, risolvendosi in una distinzione fondata su un elemento
meramente occasionale quale e' appunto il momento di approvazione
della graduatoria. Se, infatti, la ratio della disposizione fosse di
tutela dell'affidamento dei concorrenti, non sarebbe dato comprendere
la ragione per la quale la deroga si applica anche a concorsi banditi
nel 2025 (che potenzialmente possono concludersi nel 2026 o,
addirittura, nel 2027), rimanendo invece escluse dalla deroga le
procedura bandite nel 2024 ma concluse nel 2026; se, invece, la ratio
fosse quella di salvaguardare le procedure gia' avviate, il
riferimento all'anno di approvazione della graduatoria risulterebbe
inconferente.
Sul punto, il collegio richiama la giurisprudenza della Corte
costituzionale secondo cui «Con riguardo al principio di
ragionevolezza va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza
costituzionale ha desunto dall'art. 3 della Costituzione un canone di
razionalita', in relazione al quale, per valutare la legittimita'
costituzionale di una legge, e' necessario svolgere un sindacato di
conformita' a criteri di coerenza logica, teleologica e
storico-cronologica (sentenza n. 86 del 2017). Il principio di
ragionevolezza, per costante giurisprudenza di questa Corte, risulta
leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalita' intra legem,
intesa come contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva
finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla
norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una
normativa puo' venire in questione ai fini dello scrutinio di
costituzionalita', consistendo il giudizio di ragionevolezza in un
apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e la causa
normativa che la deve assistere che, quando e' disgiunto dal
riferimento ad un tertium comparationis, puo' trovare ingresso solo
se l'irrazionalita' o l'iniquita' delle conseguenze della norma sia
manifesta e irrefutabile (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2022, n. 6
del 2019 e n. 86 del 2017)» (cfr. sentenza n. 95 del 2024).
In altri termini, ad avviso di questo collegio, il giudizio di
ragionevolezza sulla disposizione censurata deve concludersi in senso
negativo, non sussistendo una conformita' tra le regola introdotta e
la «causa» normativa che la deve assistere (cfr. sentenze della Corte
n. 38 del 2025 e n. 195 del 2022); se, infatti, come detto, la
«causa» della norma della disciplina derogatoria in esame sembra
essere quella di procrastinare l'effettiva applicabilita' della
disciplina cd. taglia idonei, non risulta rinvenibile una spiegazione
ragionevole del perche' da tale deroga debbano essere escluse le
procedure concorsuali concluse nel 2026 per il sol fatto che il bando
sia del 2024 anziche' del 2025, mentre, dall'altra parte,
usufruiscono della normativa derogatoria i concorsi pubblici banditi
del 2025, le cui graduatorie pertanto e' probabile vengano approvate
nel 2026, se non addirittura in anni successivi al 2026. b) Secondo
profilo: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione per
disparita' di trattamento.
20. In secondo luogo, il collegio rileva che la disposizione
della cui legittimita' si dubita e' in grado di creare una disparita'
di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale
senza una valida ragione giustificatrice e cio' in violazione degli
articoli 3 e 97 della Costituzione.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale, il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3
della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline
differenziate, ma impone che la diversita' di trattamento sia
sorretta da una ragionevole giustificazione. Il principio di
eguaglianza deve, invece, ritenersi violato quando situazioni
sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso senza
adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni differenti
siano assoggettate alla medesima disciplina.
Ebbene, sul punto, il collegio rileva che la disciplina in esame
collega l'applicazione del regime derogatorio - anche - alla data di
approvazione della graduatoria. Tale elemento presenta
caratteristiche peculiari, poiche': a) non dipende dal candidato; b)
non dipende dal merito; c) non dipende dalle caratteristiche del
concorso; d) non e' prevedibile al momento della partecipazione; e)
e' rimesso esclusivamente ai tempi organizzativi
dell'amministrazione.
La conseguenza e' che candidati partecipanti alla medesima
procedura concorsuale possono ricevere trattamenti radicalmente
differenti solamente perche' le graduatorie afferenti ai profili
professionali per i quali hanno partecipato sono state approvate in
tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa in cui
alcune graduatorie sono state approvate a fine 2025, mentre altre
sono state approvate ad inizio 2026; in questo modo, alcuni hanno
beneficiato della deroga, mentre ad altri e' stata applicata la
disciplina del cd. «taglia idonei». La differenza di trattamento e'
quindi determinata da poche settimane di scarto nella conclusione
delle attivita' amministrative; inoltre, la differenza di trattamento
e' dovuta a scelte organizzative dell'amministrazione, non essendo in
alcun modo imputabile ai concorrenti.
Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente conciliabile
con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo, invero,
risulta sganciato da qualsiasi elemento imputabile ai candidati e
finisce per attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente
organizzative dell'amministrazione, producendo effetti differenziati
all'interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando.
21. Ne' puo' ritenersi dirimente in senso opposto la
giurisprudenza costituzionale secondo cui, in presenza di una
disciplina generale e di una disciplina derogatoria, non sarebbe
consentito assumere quest'ultima quale tertium comparationis al fine
di ottenerne una generalizzazione applicativa (cfr. Corte
costituzionale, sentenze n. 98 del 2023, n. 206 del 2004 e n. 298 del
1994).
Nel caso di specie, infatti, non si contesta la mancata
estensione di un trattamento di favore ad una categoria diversa da
quella individuata dal legislatore, ne' si assume la disciplina
derogatoria quale parametro esterno di comparazione. Cio' che viene
censurato e' la stessa delimitazione legislativa della categoria
beneficiaria, assumendosi che essa sia stata individuata mediante un
criterio privo di ragionevole giustificazione. La questione non
riguarda, pertanto, il rapporto tra regola generale e regola
eccezionale, bensi' la ragionevolezza della scelta legislativa di
includere alcuni soggetti ed escluderne altri che si trovano in una
situazione sostanzialmente identica rispetto alla finalita' della
disposizione. In particolare, non appare ravvisabile alcuna ragione
idonea a giustificare la differenza di trattamento tra candidati
inseriti in graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 e
candidati inseriti in graduatorie approvate immediatamente dopo tale
data, soprattutto nei casi in cui tali graduatorie derivino dalla
medesima procedura concorsuale o da procedure bandite nel medesimo
contesto normativo e temporale; e cio' a maggior ragione se si
consideri che se, invece, il bando fosse del 2025, sia le graduatorie
del 2025 che quelle del 2026 fruirebbero della deroga. La distinzione
operata dal legislatore finisce cosi' per attribuire rilevanza
decisiva ad una circostanza meramente accidentale e dipendente dai
tempi dell'azione amministrativa, estranea alla posizione dei
candidati e priva di collegamento con la ratio della disciplina.
Ne consegue che la categoria dei beneficiari risulta delimitata
secondo un criterio arbitrario, con conseguente violazione dei
principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione e parita' di trattamento per l'accesso nella pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
22. In definitiva, l'accoglimento, per le ragioni esposte, della
prospettata questione di legittimita' costituzionale comporterebbe
l'eliminazione dell'ingiustificata esclusione dei soggetti che si
trovano nella medesima situazione sostanziale dei destinatari della
deroga, mediante l'estensione della disciplina censurata anche alle
graduatorie attualmente escluse dal relativo ambito applicativo.
VI. La rimessione della questione
23. Per le ragioni esposte, il collegio ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9
maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l'applicazione
della deroga al limite del 20% stabilito dall'art. 35, comma 5-ter,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli
concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025
e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l'altro, le
graduatorie approvate nel 2026.
24. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte
costituzionale decorrera' il termine di legge per la riassunzione del
giudizio.
25. Resta riservata alla definizione del giudizio cautelare ogni
pronuncia sul relativo petitum e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte
in cui circoscrive l'applicazione della deroga al limite del 20%
stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie
siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel
2025, escludendo, tra l'altro, le graduatorie approvate nel 2026.
Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20
maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente;
Domenico De Martino, referendario;
Gianluca Amenta, referendario, estensore;
Il Presidente: Iannini
L'estensore: Amenta