Reg. ord. n. 124 del 2026 pubbl. su G.U. del 02/09/2026 n. 35

Ordinanza del Tribunale di Imperia  del 15/05/2026

Tra: A.M. H.



Oggetto:

Reati e pene – Reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – Fatto riguardante l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione di limiti edittali che impediscono di determinare la pena in misura proporzionata alle caratteristiche del fatto concreto – Violazione del principio di proporzionalità della pena anche in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1988  Num. 286  Art. 12  Co. 3
decreto legislativo  del 25/07/1988  Num. 286  Art. 12  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 27 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 49 



Testo dell'ordinanza

                        N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2026

Ordinanza  del  15  maggio  2026  del  Tribunale   di   Imperia   nel
procedimento penale a carico di A.M. H. e A.H. S.. 
 
Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
  -  Fatto  riguardante  l'ingresso  o  la  permanenza  illegale  nel
  territorio dello Stato di  cinque  o  piu'  persone  -  Trattamento
  sanzionatorio  -  Denunciata  previsione  di  limiti  edittali  che
  impediscono di determinare la pena  in  misura  proporzionata  alle
  caratteristiche del fatto concreto. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 12, commi 3, lettera a),  e
  3-ter, lettera b). 


(GU n. 35 del 02-09-2026)

 
                         TRIBUNALE DI IMPERIA 
           Ufficio del giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice, dott. Massimiliano Botti; 
    Visti gli atti del procedimento n.  2728/22  R.g.n.r.  -  1878/22
R.g.i.p. nei confronti di: 
        H... A... M... nato in ... il ... el. dom.  a  Sanremo  (IM),
via Feraldi n. 26, presso lo studio  del  difensore  d'ufficio,  avv.
Cristian Urbini del Foro di Imperia; 
        S... A... H... nato in ... il ... el.  dom.  a  Imperia,  via
Unione n. 7 presso lo studio del difensore di  fiducia  avv.  Ramadan
Tahiri del Foro di Imperia. 
    Imputati per i delitti p. e p.  degli  articoli  110  del  codice
penale, 12, commi III, lettera a) e III-ter, lettera b), del  decreto
legislativo  n.  286/1998,  per  avere,   in   concorso   tra   loro,
trasportando, in violazione delle disposizioni di cui  al  menzionato
testo unico, sull'autovettura marca Opel, mod. «Astra sw»  di  colore
nero, con targa italiana nr..., di proprieta' di H... A...  M...  sei
cittadini extracomunitari di seguito indicati: 
        1) A... D... nato il ... in ... sedicente  cittadino  ...  in
Italia s.f.d; 
        2) C... F... nato il ... in ... sedicente  cittadino  ...  in
Italia s.f.d; 
        3) P... X... nato il ... in ... sedicente  cittadino  ...  in
Italia s.f.d; 
        4) R... M... nato il ... in Iraq, sedicente cittadino ...  in
Italia s.f.d; 
        5) R... A... C... nato il ... in ..., sedicente cittadino ...
in Italia s.f.d; 
        6) U... O... nato il ... in ... sedicente  cittadino  ...  in
Italia s.f.d.; 
    Compiuto  atti  diretti  a  procurarne  l'ingresso  illegale   in
territorio francese;  piu'  in  particolare  dopo  avere  offerto  ai
summenzionati cittadini ... di effettuarne il trasporto  in  Francia,
dietro il corrispettivo di euro 300,00 a passeggero, effettuavano  il
trasporto, venendo fermati da personale della  polizia  di  frontiera
di... a bordo di detto veicolo (H... A...  M...  quale  conducente  e
S... A... H..., quale passeggero, lato guidatore), oltre la  barriera
autostradale, in uscita dal territorio nazionale, diretti in Francia.
Con l'aggravante di avere effettuato il trasporto di piu'  di  cinque
cittadini extra-comunitari e di avere commesso il fatto  al  fine  di
trarne profitto. 
 
                              Premessa 
 
    I cittadini extra-unionisti H... A... M... e S... A... H...  sono
stati arrestati nella flagranza del reato  ex  art.  12,  commi  III,
lettera a), e III-ter, lettera b), decreto legislativo n. 286/1998 in
data 2 agosto 2022 e sottoposti alla misura cautelare del divieto  di
dimora nel territorio delle Province di  Imperia,  Torino,  Cuneo  ed
Aosta con ordinanza del G.I.P. di Imperia in data 3 agosto 2022. 
    All'udienza preliminare in data 19  gennaio  2024  gli  imputati,
personalmente o a mezzo del difensore  munito  di  procura  speciale,
hanno formulato istanza  di  giudizio  abbreviato  e  il  giudice  ha
disposto procedersi nelle forme del rito alternativo. 
    Il giudizio si fonda quindi sull'applicazione  del  terzo  comma,
lettera a), e terzo comma-ter, lettera b), dell'art. 12  del  decreto
legislativo n. 286/1998. il quale dispone: 
        «Salvo che il fiuto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,
in violazione delle disposizioni del presente testo unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 
        1-bis (Se i  fatti  di  cui  al  comma  I  sono  commessi  in
violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione  imposti
da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni
di legge nazionale che attuano  una  misura  restrittiva  dell'Unione
europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel  territorio
dello Stato di persone fisiche designate, la pena e' aumentata.) 
        2. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  54  del  codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri  in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 
        3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque.
in violazione delle disposizioni del presente testo unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, e' punito con la reclusione  da  sei  a  sedici
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
          a) il fatto riguarda l'ingresso o  la  permanenza  illegale
nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; 
          b) la persona trasportata e' stata esposta a  pericolo  per
la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso  o  la
permanenza illegale; 
          c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento
inumano o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la  permanenza
illegale; 
          d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone  in  concorso
tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di  trasporto  ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 
          e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di  armi  o
materie esplodenti. 
        3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi  ricorrendo
due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 
        3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla  meta'
e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se fatti di cui
ai commi 1 e 3: 
          a) sono commessi al fine di reclutare persone da  destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di  minori  da  impiegare  in  attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 
          b)  sono  commessi  al  fine  di  trarne  profitto,   anche
indiretto.» 
    Il giudice dell'udienza preliminare ritiene  d'ufficio  di  dover
sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma  sopra
citata per le ragioni di seguito esposte. 
 1. Rilevanza della questione 
    La norma in questione  deve  essere  applicata  nel  processo  in
epigrafe, posto che la pena per il reato ascritto  agli  imputati  e'
determinata direttamente dalla norma censurata. 
2. Non manifesta infondatezza. 
2.1 Il fatto. 
    H... A... M... e S... A... H... sono stati sorpresi il giorno ...
alle ore ... nei pressi della barriera autostradale di ..., in uscita
dal  territorio  nazionale  in  direzione   della   Francia,   mentre
trasportavano da bordo di  un'automobile  altri  sei  passeggeri,  in
parte accovacciati  sui  sedili  posteriori  in  parte  nascosti  nel
bagagliaio. 
    Uno di costoro riferiva alla polizia giudiziaria di essere  stato
avvicinato dagli imputati il giorno precedente in una piazza  di  ...
ed aver concordato con loro il trasporto oltre frontiera,  fino  alla
citta' francese di Nizza. in base ad un corrispettivo  pari  ad  euro
300,00. 
2.2. Il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12, terzo comma,
lettera a), e terzo comma-ter, lettera b), del decreto legislativo n.
286/1998. 
    Posto che, nel caso in esame, le persone trasportate superano  le
cinque unita' ed e' stato pattuito un compenso, la  cornice  edittale
applicabile va da un minimo di sei anni ad un massimo di sedici  anni
di reclusione ed euro 25.000.00 di multa, con  l'aumento  della  pena
detentiva nel minimo o nel massimo «da un terzo alla meta'». 
    Il massimo della pena applicabile nel caso in esame (fatta  salva
la  riduzione  per  il  rito  premiale)  e'  quindi  pari   ad   anni
ventiquattro di reclusione ed euro 150.000,00 di multa  per  ciascuno
degli imputati: il minimo e' invece pari ad anni otto  di  reclusione
ed euro 150.000,00 di multa. 
 2.3. Il principio di proporzionalita' della pena ai sensi  dell'art.
49 C.D.F.U.E. 
    L'art.  49  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
Europea stabilisce: «1. Nessuno puo' essere condannato per  un'azione
o un'omissione  che,  al  momento  in  cui  e'  stata  commessa,  non
costituiva  reato  secondo  il   diritto   interno   o   il   diritto
internazionale. Parimenti, non puo' essere  inflitta  una  pena  piu'
grave di quella applicabile al momento  in  cui  il  reato  e'  stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del  reato,  la  legge
prevede l'applicazione di una  pena  piu'  lieve,  occorre  applicare
quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta  al  giudizio  e  alla
condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che,
al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo  i
principi generali riconosciuti  da  tutte  le  nazioni.  3.  Le  pene
inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.» 
    L'art.  52  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea stabilisce altresi': «Eventuali limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle liberta' riconosciuti  dalla  presente  Carta  devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto  essenziale  di
detti  diritti  e   liberta'.   Nel   rispetto   del   principio   di
proporzionalita', possono essere apportate limitazioni  solo  laddove
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalita' di interesse
generale riconosciute dall'Unione  o  all'esigenza  di  proteggere  i
diritti e le liberta' altrui.» 
    La Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  riunita  in  Grande
Sezione, con la decisione C-205/20 dell'8 marzo 2022 ha chiarito,  in
esito ad un lungo processo di elaborazione giurisprudenziale, che «il
principio di proporzionalita', che costituisce un principio  generale
del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri  nell'attuazione
di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione  della  normativa
dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili (v. in  tal  senso
sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15m  EU:C:2017:302,  punto
59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Spagna C-788/19, EU:C:2022:55,
punto 48). Qualora nell'ambito di una siffatta attuazione, gli  Stati
membri adottino sanzioni aventi carattere piu' specificamente penale,
essi sono tenuti ad osservare  l'art.  49  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea  ...  a  norma  del  quale  le  pene
inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.  Orbene,
detto principio di proporzionalita'...presenta carattere imperativo.»
La pronuncia in esame, nello statuire che il principio  in  questione
ha effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri, si  spinge  a
consentire al giudice nazionale  il  potere  di  garantire  la  piena
efficacia del principio in questione  disapplicando  le  disposizioni
nazionali nei soli limiti  in  cui  esse  ostano  all'irrogazione  di
sanzioni proporzionate, al fine di garantire che le sanzioni irrogate
siano conformi a tale requisito. 
    Nella sentenza C-655/21 dei 19 ottobre 2023 la Corte di giustizia
dell'Unione  europea  ha   applicato   i   principi   sopra   esposti
considerando che l'art. 172b § 2 del codice penale bulgaro in materia
di contraffazione di  un  marchio  registrato,  laddove  associa  una
descrizione di reato particolarmente ampia ad una pena  detentiva  di
almeno cinque anni, «non consente di  garantire  la  capacita'  delle
autorita' competenti  di  assicurare  in  ciascun  caso  individuale,
conformemente all'obbligo derivante dall'art. 39 § 3 della C.D.F.U.E.
... che la severita' delle sanzioni inflitte non ecceda  la  gravita'
del reato accertato. Prevedendo una pena detentiva di  almeno  cinque
anni per tutti i casi  di  uso  non  consentito  di  un  marchio  nel
commercio, una disposizione legislativa come quella oggetto della ...
questione sollevata rende eccessivamente difficile il  compito  delle
autorita'  competenti  di  fissare,  alla  luce  dell'insieme   degli
elementi rilevanti,  una  sanzione  la  cui  entita'  non  ecceda  la
gravita' del reato accertato ... l'art.  49  §  3  della  Carta  deve
essere interpretato nel senso che osta a una  disposizione  normativa
nazionale che, in caso di uso nel commercio di un  marchio  senza  il
consenso del titolare del diritto esclusivo prevede una  pena  minima
di cinque anni». 
    La normativa e la giurisprudenza  comunitarie  appena  richiamate
trovano applicazione nei caso in esame, considerato  che  il  governo
delle frontiere esterne ed interne  dell'Unione  europea  costituisce
oggetto dei regolamenti 2008/115/CE del 16 dicembre 2008  in  materia
di  trattenimento  ed  allontanamento  dei  migranti   irregolari   e
2016/399/CE «Schengen» del 9 marzo 2016 in materia di attraversamento
delle frontiere - materie  disciplinate,  a  livello  nazionale,  dal
decreto legislativo n. 286/1998. 
    In  ogni  caso,  la  proporzionalita'  della   pena   costituisce
principio di rango costituzionale interno che la Corte costituzionale
«ha gradatamente  enucleato  attraverso  una  lettura  congiunta,  in
particolare, degli articoli 3  e  27,  primo  e  terzo  comma,  della
Costituzione (per un quadro d'insieme sentenza n. 112 del 2019, punti
8.1.2. e seguenti del Considerato in diritto)» (Corte  costituzionale
n. 7 del 4 febbraio 2025). 
    Cio' chiarito,  si  osserva,  che  il  trattamento  sanzionatorio
stabilito dall'art. 12, terzo comma, lettera a),  e  terzo  comma-ter
lettera b), decreto legislativo n. 286/1998 e' caratterizzato da  una
notevole severita', per le ragioni sintetizzate al punto 2.2. 
    La cornice edittale prevista dal legislatore nazionale  per  tale
delitto e', ad esempio, superiore a quella prevista per il delitto di
tentato omicidio (laddove si applichi la riduzione di pena ex art. 56
del codice penale alla soglia minima di anni ventuno di reclusione ex
575 del codice penale), per la riduzione in schiavitu'  ex  art.  600
del codice penale (punita con la pena della reclusione da  un  minimo
di otto anni ad un massimo di venti anni) o per la violenza  sessuale
ex  art.  609-bis  del  codice  penale  (punita  con  la  pena  della
reclusione da un minimo di sei anni ad  un  massimo  di  dodici  anni
salve le aggravanti di cui all'art.  609-ter  del  codice  penale)  -
tutti  delitti  che  attingono  la  sfera  dei  diritti  fondamentali
dell'individuo. 
    La ratio di tale rigore sanzionatorio, che scaturisce chiaramente
dall'esigenza di contrastare i fenomeni di vero  e  proprio  traffico
dei migranti, con vasta organizzazione di mezzi e  risorse  materiali
ed economiche, appare sproporzionato rispetto a fatti, come quello di
specie, che esprimono un pericolo assai modesto per il bene giuridico
tutelato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 286/1998. 
    Nel caso in esame gli imputati hanno  trasportato  un  numero  di
stranieri irregolari (sei) di poco superiore alla soglia prevista dal
terzo comma, lettera a), art. 12 del decreto legislativo n. 286/1998,
ricavandone un guadagno non particolarmente  rilevante;  inoltre,  il
tragitto ... - Nizza concordato  con  i  migranti,  inferiore  ai  40
chilometri, e' assai breve e potenzialmente percorribile  da  costoro
con qualunque mezzo alternativo e perfino a  piedi;  l'organizzazione
del trasporto illecito e' avvenuta con mezzi rudimentali e in maniera
estemporanea, contattando i migranti in una piazza di ...  a  ridosso
della frontiera, con ogni probabilita' al di  fuori  di  una  filiera
internazionale (od anche solo extra-cittadina). 
    La descrizione del fatto nei  suoi  lineamenti  essenziali  rende
palese lo iato tra la ratio ispiratrice della disciplina  oggetto  di
censura  e  la  fattispecie  concreta  alla   quale   essa   dovrebbe
applicarsi. 
    Si sottolinea che, in base all'art.  12,  comma  III-quater,  del
decreto legislativo n. 286/1998 le eventuali circostanze attenuanti -
diverse da quella del concorso di minima importanza ex art.  114  del
codice penale e  della  cooperazione  effettiva  ex  art.  12,  comma
III-quinquies, del decreto legislativo n. 286/1998 - riconosciute  in
esito  al  giudizio  non  possono  essere  ritenute   equivalenti   o
prevalenti rispetto alle  circostanze  aggravanti  di  cui  ai  commi
III-bis e  III-ter  «e  le  diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle  predette
aggravanti,». Pertanto, anche applicando le circostanze attenuanti ad
effetto comune o  speciale  diverse  da  quelle  sopra  indicate,  la
diminuzione di pena va determinata partendo  dalla  cornice  edittale
dei commi III-bis e III-ter, mantenendo la sanzione ad un livello  di
notevole severita', con le prevedibili conseguenze,  ad  esempio,  in
materia  di  sostituzione  della  detenzione  in  carcere  ai   sensi
dell'art. 20-bis del codice penale. 
    Le pene stabilite dall'art. 12, terzo comma, lettera a), e  terzo
comma-ter, lettera b), decreto legislativo n. 286/1998 e  il  divieto
sancito dal comma III-quater paiono rendere eccessivamente  difficile
il compito del giudice di individuare, alla luce  dell'insieme  degli
elementi appena esposti, una sanzione la cui entita'  non  ecceda  la
gravita' del reato accertato. 
    Pare quindi che la sanzione prevista  dalla  norma  in  questione
collida con il principio di proporzionalita' ex art. 49,  comma  III,
C.D.F.U.E. come delineato dalla  giurisprudenza  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, oltreche' con il principio  di  proporzionalita'
ex articoli 3 e 27 della Costituzione enucleato dalla  giurisprudenza
della Corte costituzionale. 
    Il  contrasto  della  normativa  interna  con  il  principio   di
proporzionalita' ex  art.  49,  comma  III,  C.D.F.U.E.  puo'  essere
sollevato davanti alla Corte  costituzionale  per  il  tramite  degli
articoli 11 e 117, comma I, della Costituzione, come  statuito  dalla
Corte stessa con la sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025. 
    In  conclusione,  si  ritiene  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzione  dell'art.  12,  terzo  comma,
lettera a), e terzo comma-ter, lettera b), del decreto legislativo n.
286/1998 per contrasto con gli  articoli  11,  117,  comma  I,  della
Costituzione, 49, comma III, C.D.F.U.E. nella parte in cui stabilisce
limiti edittali di pena che impediscono di  determinare  la  pena  in
misura proporzionata alle caratteristiche del fatto concreto. 
3. Impossibilita' di interpretazione conforme. 
    La cornice edittale stabilita per la norma oggetto di censura non
e'  suscettibile  di  interpretazione  conforme   al   principio   di
proporzionalita'. Per le ragioni gia' esposte al punto  che  precede,
il divieto stabilito dal comma  III-quater  impedisce  una  effettiva
mitigazione del trattamento sanzionatorio e, in  ogni  caso,  il  suo
adeguamento alle caratteristiche della fattispecie. 
    In luogo di procedere alla disapplicazione della  norma  valutata
in contrasto  con  il  principio  di  proporzionalita'  -  come  pare
consentito dalle pronunce della Corte europea  sopra  indicate  -  si
solleva la presente questione  di  legittimita'  davanti  alla  Corte
costituzionale posto che la disapplicazione totale o parziale di  una
pena  prevista  dalla  legge  penale  italiana  sarebbe  foriera  «di
incertezze e disparita' di trattamento» con  conseguente  pregiudizio
per  i  principi  di  eguaglianza  e  di  certezza  del   diritto   e
prevedibilita' delle decisioni giudiziarie (Cass. sez. V ord. del  14
dicembre 2023-27 febbraio 2024).  Il  rimedio  della  disapplicazione
rischia di porsi in tensione con il principio di legalita' in materia
penale, il quale esige che le norme penali - anche nella parte in cui
prevedono sanzioni per la violazione dei relativi  precetti  -  siano
formulate in modo chiaro  e  preciso,  non  solo  per  consentire  ai
singoli di fare  previsioni  ragionevolmente  affidabili  sulla  loro
applicazione e per garantire la corretta separazione dei  poteri  tra
legislatore e giudice, ma anche per assicurare il piu'  possibile  la
parita' di trattamento tra i condannati. Tale  esigenza  rischierebbe
di risultare compromessa laddove il potere discrezionale del  giudice
di determinare la pena appropriata non fosse adeguatamente delimitato
da  precise  indicazioni  fornite  dal  legislatore  ovvero  da   una
pronuncia della Corte costituzionale  in  grado  di  sostituire,  con
effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate  incompatibili
con  i  principi  costituzionali  e  dell'Unione  europea  (v.  Corte
costituzionale n. 7 del 4 febbraio 2025). 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 e seguenti della legge  n.  87  dell'11
marzo 1953; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza solleva nei
termini  sopra  indicati,  questione  di  legittimita'   costituzione
dell'art. 12, terzo comma, lettera a), e  terzo  cornma-ter,  lettera
b), del decreto legislativo n. 286/1998 per violazione degli articoli
11, 117, comma I, della Costituzione, 49, comma III, C.D.F.U.E.. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  che   sia
comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Imperia, il 15 maggio 2026 
 
                          Il giudice: Botti