Reg. ord. n. 124 del 2026 pubbl. su G.U. del 02/09/2026 n. 35
Ordinanza del Tribunale di Imperia del 15/05/2026
Tra: A.M. H.
Oggetto:
Reati e pene – Reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – Fatto riguardante l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione di limiti edittali che impediscono di determinare la pena in misura proporzionata alle caratteristiche del fatto concreto – Violazione del principio di proporzionalità della pena anche in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 25/07/1988
Num. 286
Art. 12
Co. 3
decreto legislativo del 25/07/1988 Num. 286 Art. 12 Co. 3
decreto legislativo del 25/07/1988 Num. 286 Art. 12 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 27
Costituzione Art. 117 Co. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 49
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 27
Costituzione Art. 117 Co. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 49
Testo dell'ordinanza
N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 2026
Ordinanza del 15 maggio 2026 del Tribunale di Imperia nel
procedimento penale a carico di A.M. H. e A.H. S..
Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
- Fatto riguardante l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone - Trattamento
sanzionatorio - Denunciata previsione di limiti edittali che
impediscono di determinare la pena in misura proporzionata alle
caratteristiche del fatto concreto.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), art. 12, commi 3, lettera a), e
3-ter, lettera b).
(GU n. 35 del 02-09-2026)
TRIBUNALE DI IMPERIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il giudice, dott. Massimiliano Botti;
Visti gli atti del procedimento n. 2728/22 R.g.n.r. - 1878/22
R.g.i.p. nei confronti di:
H... A... M... nato in ... il ... el. dom. a Sanremo (IM),
via Feraldi n. 26, presso lo studio del difensore d'ufficio, avv.
Cristian Urbini del Foro di Imperia;
S... A... H... nato in ... il ... el. dom. a Imperia, via
Unione n. 7 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ramadan
Tahiri del Foro di Imperia.
Imputati per i delitti p. e p. degli articoli 110 del codice
penale, 12, commi III, lettera a) e III-ter, lettera b), del decreto
legislativo n. 286/1998, per avere, in concorso tra loro,
trasportando, in violazione delle disposizioni di cui al menzionato
testo unico, sull'autovettura marca Opel, mod. «Astra sw» di colore
nero, con targa italiana nr..., di proprieta' di H... A... M... sei
cittadini extracomunitari di seguito indicati:
1) A... D... nato il ... in ... sedicente cittadino ... in
Italia s.f.d;
2) C... F... nato il ... in ... sedicente cittadino ... in
Italia s.f.d;
3) P... X... nato il ... in ... sedicente cittadino ... in
Italia s.f.d;
4) R... M... nato il ... in Iraq, sedicente cittadino ... in
Italia s.f.d;
5) R... A... C... nato il ... in ..., sedicente cittadino ...
in Italia s.f.d;
6) U... O... nato il ... in ... sedicente cittadino ... in
Italia s.f.d.;
Compiuto atti diretti a procurarne l'ingresso illegale in
territorio francese; piu' in particolare dopo avere offerto ai
summenzionati cittadini ... di effettuarne il trasporto in Francia,
dietro il corrispettivo di euro 300,00 a passeggero, effettuavano il
trasporto, venendo fermati da personale della polizia di frontiera
di... a bordo di detto veicolo (H... A... M... quale conducente e
S... A... H..., quale passeggero, lato guidatore), oltre la barriera
autostradale, in uscita dal territorio nazionale, diretti in Francia.
Con l'aggravante di avere effettuato il trasporto di piu' di cinque
cittadini extra-comunitari e di avere commesso il fatto al fine di
trarne profitto.
Premessa
I cittadini extra-unionisti H... A... M... e S... A... H... sono
stati arrestati nella flagranza del reato ex art. 12, commi III,
lettera a), e III-ter, lettera b), decreto legislativo n. 286/1998 in
data 2 agosto 2022 e sottoposti alla misura cautelare del divieto di
dimora nel territorio delle Province di Imperia, Torino, Cuneo ed
Aosta con ordinanza del G.I.P. di Imperia in data 3 agosto 2022.
All'udienza preliminare in data 19 gennaio 2024 gli imputati,
personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale,
hanno formulato istanza di giudizio abbreviato e il giudice ha
disposto procedersi nelle forme del rito alternativo.
Il giudizio si fonda quindi sull'applicazione del terzo comma,
lettera a), e terzo comma-ter, lettera b), dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 286/1998. il quale dispone:
«Salvo che il fiuto costituisca piu' grave reato, chiunque,
in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
1-bis (Se i fatti di cui al comma I sono commessi in
violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti
da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni
di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione
europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio
dello Stato di persone fisiche designate, la pena e' aumentata.)
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque.
in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale
nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per
la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o
materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo
due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta'
e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se fatti di cui
ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.»
Il giudice dell'udienza preliminare ritiene d'ufficio di dover
sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma sopra
citata per le ragioni di seguito esposte.
1. Rilevanza della questione
La norma in questione deve essere applicata nel processo in
epigrafe, posto che la pena per il reato ascritto agli imputati e'
determinata direttamente dalla norma censurata.
2. Non manifesta infondatezza.
2.1 Il fatto.
H... A... M... e S... A... H... sono stati sorpresi il giorno ...
alle ore ... nei pressi della barriera autostradale di ..., in uscita
dal territorio nazionale in direzione della Francia, mentre
trasportavano da bordo di un'automobile altri sei passeggeri, in
parte accovacciati sui sedili posteriori in parte nascosti nel
bagagliaio.
Uno di costoro riferiva alla polizia giudiziaria di essere stato
avvicinato dagli imputati il giorno precedente in una piazza di ...
ed aver concordato con loro il trasporto oltre frontiera, fino alla
citta' francese di Nizza. in base ad un corrispettivo pari ad euro
300,00.
2.2. Il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12, terzo comma,
lettera a), e terzo comma-ter, lettera b), del decreto legislativo n.
286/1998.
Posto che, nel caso in esame, le persone trasportate superano le
cinque unita' ed e' stato pattuito un compenso, la cornice edittale
applicabile va da un minimo di sei anni ad un massimo di sedici anni
di reclusione ed euro 25.000.00 di multa, con l'aumento della pena
detentiva nel minimo o nel massimo «da un terzo alla meta'».
Il massimo della pena applicabile nel caso in esame (fatta salva
la riduzione per il rito premiale) e' quindi pari ad anni
ventiquattro di reclusione ed euro 150.000,00 di multa per ciascuno
degli imputati: il minimo e' invece pari ad anni otto di reclusione
ed euro 150.000,00 di multa.
2.3. Il principio di proporzionalita' della pena ai sensi dell'art.
49 C.D.F.U.E.
L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea stabilisce: «1. Nessuno puo' essere condannato per un'azione
o un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non
costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu'
grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge
prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, occorre applicare
quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla
condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che,
al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i
principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene
inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.»
L'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea stabilisce altresi': «Eventuali limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente Carta devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di
detti diritti e liberta'. Nel rispetto del principio di
proporzionalita', possono essere apportate limitazioni solo laddove
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalita' di interesse
generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i
diritti e le liberta' altrui.»
La Corte di giustizia dell'Unione europea riunita in Grande
Sezione, con la decisione C-205/20 dell'8 marzo 2022 ha chiarito, in
esito ad un lungo processo di elaborazione giurisprudenziale, che «il
principio di proporzionalita', che costituisce un principio generale
del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione
di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa
dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili (v. in tal senso
sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15m EU:C:2017:302, punto
59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Spagna C-788/19, EU:C:2022:55,
punto 48). Qualora nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati
membri adottino sanzioni aventi carattere piu' specificamente penale,
essi sono tenuti ad osservare l'art. 49 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea ... a norma del quale le pene
inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene,
detto principio di proporzionalita'...presenta carattere imperativo.»
La pronuncia in esame, nello statuire che il principio in questione
ha effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri, si spinge a
consentire al giudice nazionale il potere di garantire la piena
efficacia del principio in questione disapplicando le disposizioni
nazionali nei soli limiti in cui esse ostano all'irrogazione di
sanzioni proporzionate, al fine di garantire che le sanzioni irrogate
siano conformi a tale requisito.
Nella sentenza C-655/21 dei 19 ottobre 2023 la Corte di giustizia
dell'Unione europea ha applicato i principi sopra esposti
considerando che l'art. 172b § 2 del codice penale bulgaro in materia
di contraffazione di un marchio registrato, laddove associa una
descrizione di reato particolarmente ampia ad una pena detentiva di
almeno cinque anni, «non consente di garantire la capacita' delle
autorita' competenti di assicurare in ciascun caso individuale,
conformemente all'obbligo derivante dall'art. 39 § 3 della C.D.F.U.E.
... che la severita' delle sanzioni inflitte non ecceda la gravita'
del reato accertato. Prevedendo una pena detentiva di almeno cinque
anni per tutti i casi di uso non consentito di un marchio nel
commercio, una disposizione legislativa come quella oggetto della ...
questione sollevata rende eccessivamente difficile il compito delle
autorita' competenti di fissare, alla luce dell'insieme degli
elementi rilevanti, una sanzione la cui entita' non ecceda la
gravita' del reato accertato ... l'art. 49 § 3 della Carta deve
essere interpretato nel senso che osta a una disposizione normativa
nazionale che, in caso di uso nel commercio di un marchio senza il
consenso del titolare del diritto esclusivo prevede una pena minima
di cinque anni».
La normativa e la giurisprudenza comunitarie appena richiamate
trovano applicazione nei caso in esame, considerato che il governo
delle frontiere esterne ed interne dell'Unione europea costituisce
oggetto dei regolamenti 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 in materia
di trattenimento ed allontanamento dei migranti irregolari e
2016/399/CE «Schengen» del 9 marzo 2016 in materia di attraversamento
delle frontiere - materie disciplinate, a livello nazionale, dal
decreto legislativo n. 286/1998.
In ogni caso, la proporzionalita' della pena costituisce
principio di rango costituzionale interno che la Corte costituzionale
«ha gradatamente enucleato attraverso una lettura congiunta, in
particolare, degli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione (per un quadro d'insieme sentenza n. 112 del 2019, punti
8.1.2. e seguenti del Considerato in diritto)» (Corte costituzionale
n. 7 del 4 febbraio 2025).
Cio' chiarito, si osserva, che il trattamento sanzionatorio
stabilito dall'art. 12, terzo comma, lettera a), e terzo comma-ter
lettera b), decreto legislativo n. 286/1998 e' caratterizzato da una
notevole severita', per le ragioni sintetizzate al punto 2.2.
La cornice edittale prevista dal legislatore nazionale per tale
delitto e', ad esempio, superiore a quella prevista per il delitto di
tentato omicidio (laddove si applichi la riduzione di pena ex art. 56
del codice penale alla soglia minima di anni ventuno di reclusione ex
575 del codice penale), per la riduzione in schiavitu' ex art. 600
del codice penale (punita con la pena della reclusione da un minimo
di otto anni ad un massimo di venti anni) o per la violenza sessuale
ex art. 609-bis del codice penale (punita con la pena della
reclusione da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici anni
salve le aggravanti di cui all'art. 609-ter del codice penale) -
tutti delitti che attingono la sfera dei diritti fondamentali
dell'individuo.
La ratio di tale rigore sanzionatorio, che scaturisce chiaramente
dall'esigenza di contrastare i fenomeni di vero e proprio traffico
dei migranti, con vasta organizzazione di mezzi e risorse materiali
ed economiche, appare sproporzionato rispetto a fatti, come quello di
specie, che esprimono un pericolo assai modesto per il bene giuridico
tutelato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 286/1998.
Nel caso in esame gli imputati hanno trasportato un numero di
stranieri irregolari (sei) di poco superiore alla soglia prevista dal
terzo comma, lettera a), art. 12 del decreto legislativo n. 286/1998,
ricavandone un guadagno non particolarmente rilevante; inoltre, il
tragitto ... - Nizza concordato con i migranti, inferiore ai 40
chilometri, e' assai breve e potenzialmente percorribile da costoro
con qualunque mezzo alternativo e perfino a piedi; l'organizzazione
del trasporto illecito e' avvenuta con mezzi rudimentali e in maniera
estemporanea, contattando i migranti in una piazza di ... a ridosso
della frontiera, con ogni probabilita' al di fuori di una filiera
internazionale (od anche solo extra-cittadina).
La descrizione del fatto nei suoi lineamenti essenziali rende
palese lo iato tra la ratio ispiratrice della disciplina oggetto di
censura e la fattispecie concreta alla quale essa dovrebbe
applicarsi.
Si sottolinea che, in base all'art. 12, comma III-quater, del
decreto legislativo n. 286/1998 le eventuali circostanze attenuanti -
diverse da quella del concorso di minima importanza ex art. 114 del
codice penale e della cooperazione effettiva ex art. 12, comma
III-quinquies, del decreto legislativo n. 286/1998 - riconosciute in
esito al giudizio non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui ai commi
III-bis e III-ter «e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti,». Pertanto, anche applicando le circostanze attenuanti ad
effetto comune o speciale diverse da quelle sopra indicate, la
diminuzione di pena va determinata partendo dalla cornice edittale
dei commi III-bis e III-ter, mantenendo la sanzione ad un livello di
notevole severita', con le prevedibili conseguenze, ad esempio, in
materia di sostituzione della detenzione in carcere ai sensi
dell'art. 20-bis del codice penale.
Le pene stabilite dall'art. 12, terzo comma, lettera a), e terzo
comma-ter, lettera b), decreto legislativo n. 286/1998 e il divieto
sancito dal comma III-quater paiono rendere eccessivamente difficile
il compito del giudice di individuare, alla luce dell'insieme degli
elementi appena esposti, una sanzione la cui entita' non ecceda la
gravita' del reato accertato.
Pare quindi che la sanzione prevista dalla norma in questione
collida con il principio di proporzionalita' ex art. 49, comma III,
C.D.F.U.E. come delineato dalla giurisprudenza Corte di giustizia
dell'Unione europea, oltreche' con il principio di proporzionalita'
ex articoli 3 e 27 della Costituzione enucleato dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale.
Il contrasto della normativa interna con il principio di
proporzionalita' ex art. 49, comma III, C.D.F.U.E. puo' essere
sollevato davanti alla Corte costituzionale per il tramite degli
articoli 11 e 117, comma I, della Costituzione, come statuito dalla
Corte stessa con la sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025.
In conclusione, si ritiene non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzione dell'art. 12, terzo comma,
lettera a), e terzo comma-ter, lettera b), del decreto legislativo n.
286/1998 per contrasto con gli articoli 11, 117, comma I, della
Costituzione, 49, comma III, C.D.F.U.E. nella parte in cui stabilisce
limiti edittali di pena che impediscono di determinare la pena in
misura proporzionata alle caratteristiche del fatto concreto.
3. Impossibilita' di interpretazione conforme.
La cornice edittale stabilita per la norma oggetto di censura non
e' suscettibile di interpretazione conforme al principio di
proporzionalita'. Per le ragioni gia' esposte al punto che precede,
il divieto stabilito dal comma III-quater impedisce una effettiva
mitigazione del trattamento sanzionatorio e, in ogni caso, il suo
adeguamento alle caratteristiche della fattispecie.
In luogo di procedere alla disapplicazione della norma valutata
in contrasto con il principio di proporzionalita' - come pare
consentito dalle pronunce della Corte europea sopra indicate - si
solleva la presente questione di legittimita' davanti alla Corte
costituzionale posto che la disapplicazione totale o parziale di una
pena prevista dalla legge penale italiana sarebbe foriera «di
incertezze e disparita' di trattamento» con conseguente pregiudizio
per i principi di eguaglianza e di certezza del diritto e
prevedibilita' delle decisioni giudiziarie (Cass. sez. V ord. del 14
dicembre 2023-27 febbraio 2024). Il rimedio della disapplicazione
rischia di porsi in tensione con il principio di legalita' in materia
penale, il quale esige che le norme penali - anche nella parte in cui
prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti - siano
formulate in modo chiaro e preciso, non solo per consentire ai
singoli di fare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro
applicazione e per garantire la corretta separazione dei poteri tra
legislatore e giudice, ma anche per assicurare il piu' possibile la
parita' di trattamento tra i condannati. Tale esigenza rischierebbe
di risultare compromessa laddove il potere discrezionale del giudice
di determinare la pena appropriata non fosse adeguatamente delimitato
da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una
pronuncia della Corte costituzionale in grado di sostituire, con
effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili
con i principi costituzionali e dell'Unione europea (v. Corte
costituzionale n. 7 del 4 febbraio 2025).
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 e seguenti della legge n. 87 dell'11
marzo 1953;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza solleva nei
termini sopra indicati, questione di legittimita' costituzione
dell'art. 12, terzo comma, lettera a), e terzo cornma-ter, lettera
b), del decreto legislativo n. 286/1998 per violazione degli articoli
11, 117, comma I, della Costituzione, 49, comma III, C.D.F.U.E..
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia
comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Imperia, il 15 maggio 2026
Il giudice: Botti