Reg. ord. n. 123 del 2026 pubbl. su G.U. del 02/09/2026 n. 35

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 30/04/2026

Tra: F. S.



Oggetto:

Processo penale – Rogatorie internazionali – Rogatoria dall’estero (nel caso di specie: richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal Tribunale della Repubblica di San Marino per l’esecuzione di un sequestro conservativo) – Provvedimento che dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria – Mezzi di impugnazione – Possibilità di presentare opposizione al giudice lamentando la carenza dei presupposti per l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria – Omessa previsione – Denunciata assenza di specifici mezzi di impugnazione diretti a sindacare nel merito la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento che dà esecuzione alla rogatoria – Violazione del diritto di difesa – Contrasto con il principio del contraddittorio – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dal diritto unionale con riguardo al rispetto, da parte dei rimedi giurisdizionali, dei principi di equivalenza e di effettività – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe quali la disciplina in tema di esecuzione dell’ordine europeo di indagine penale e in tema di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca prevista dal Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 724


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 111    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 6 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 47 



Testo dell'ordinanza

                        N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2026

Ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale di Milano nel procedimento
di assistenza giudiziaria internazionale nei confronti di F. S.. 
 
Processo penale - Rogatorie internazionali  -  Rogatoria  dall'estero
  (nel caso di specie: richiesta di assistenza  giudiziaria  avanzata
  dal Tribunale della Repubblica di San Marino per l'esecuzione di un
  sequestro conservativo) - Provvedimento  che  da'  esecuzione  alla
  richiesta di assistenza  giudiziaria  -  Mezzi  di  impugnazione  -
  Possibilita' di presentare opposizione  al  giudice  lamentando  la
  carenza  dei  presupposti  per  l'esecuzione  della  richiesta   di
  assistenza giudiziaria - Omessa previsione. 
- Codice di procedura penale, art. 724. 


(GU n. 35 del 02-09-2026)

 
                         TRIBUNALE DI MILANO 
           Sezione dei giudici per le indagini preliminari 
 
    Il Giudice per le indagini preliminari, dott.  Roberto  Crepaldi,
letta l'istanza depositata  in  data  5  marzo  2026  dall'avv.  Luca
Maggiora, difensore di F... S... di revoca del sequestro conservativo
autorizzato con provvedimento del  2  luglio  2025  per  assenza  dei
presupposti e, in particolare, di quello del periculum in mora; 
    rilevato che il PM, cui l'istanza e' stata inoltrata  in  data  9
marzo 2026, non ha fatto pervenire il suo parere; 
    rilevato che, con provvedimento  del  2  luglio  2025  di  questo
giudice, in accoglimento delle richieste  di  assistenza  giudiziaria
avanzata  dal  Tribunale  della  Repubblica  di  San   Martino,   nel
procedimento n. 500/RNR/2017 riun. al  pp.  227/RNR/2022  in  data  5
agosto  2024  e  21  ottobre  2024,  veniva  disposto  il   sequestro
conservativo dei beni riconducibili, tra gli altri, a S... F...  fino
a concorrenza della somma di complessivi euro 2.700.000,00  a  favore
di B... e di euro 6.000.000,00 a favore di C..., e in particolare dei
saldi giacenti sui seguenti rapporti bancari 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|S.                                                                 |
+-------------------------------------------------------------------+
|Denominazione istituto    |Id rapporto     |Tipo rapporto          |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Conto corrente         |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Conto Deposito titoli  |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Conto deposito a       |
|                          |                |risparmio              |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Conto corrente         |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Conto corrente         |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Conto corrente         |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Carta prepagata        |
|                          |                |ricaricabile           |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Carta prepagata        |
|                          |                |ricaricabile           |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
|                          |                |Fondi pensione         |
+--------------------------+----------------+-----------------------+

    
    Rilevato   che   il   difensore   ha   preliminarmente   eccepito
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 724 e 725 del  codice  di
procedura penale in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 42 cost.  nella
parte  in  cui  non  prevedono  alcun   rimedio   che   consenta   la
partecipazione della difesa al processo formativo della decisione  di
accoglimento della rogatoria  ne'  l'impugnabilita'  della  decisione
suddetta; 
 
                               Osserva 
 
1. Il contesto del procedimento 
    In data 5 agosto 2024 Tribunale della Repubblica di San  Martino,
nel  procedimento  n.  500/RNR/2017  riun.  al  pp.  227/RNR/2022  ha
inoltrato al pubblico ministero richiesta di  assistenza  giudiziaria
concernente l'esecuzione dell'ordinanza emessa in pari  data  con  la
quale  il  Commissario  della  Legge   ha   ordinato   il   sequestro
conservativo  in  favore  della  parte  civile (breviter  C.)   delle
liquidita' giacenti sui conti correnti e degli ulteriori beni  mobili
facenti capo agli imputati F. C., L. S., F. S., M. S.  e  U.  G.  sul
territorio  della  Repubblica  di  San  Marino  e/o  in  Italia  fino
all'ammontare di 6.000.000 euro, nonche' - in caso dette risorse  non
dovessero essere  prontamente  rinvenute  o  risultino  incapienti  -
l'iscrizione di privilegio sugli immobili indicati  nell'istanza  (e,
in particolare, 19 unita' immobiliari  riconducibili  a  F.  C.,  due
immobili riconducibili a M. S. e tre a L. S.). 
    In data  21  ottobre  2024,  poi,  il  medesimo  Tribunale  della
Repubblica di San Martino, nel procedimento n. 500/RNR/2017 riun.  al
pp.  227/RNR/2022,  ha  avanzato  al  pubblico  ministero   ulteriore
richiesta  di   assistenza   giudiziaria   concernente   l'esecuzione
dell'ordinanza emessa in pari data con la quale il Commissario  della
Legge  ha  ordinato  il  sequestro  conservativo  in   favore   della
costituita parte civile B. (breviter B.) dei  saldi  attivi  giacenti
sui conti correnti riconducibili agli imputati F. C., L. S.,  F.  S.,
M. S. e U. G. sul territorio della Repubblica di San  Marino  e/o  in
Italia fino all'ammontare di 2.700.000 euro, nonche' - in caso  dette
risorse  non  dovessero  essere  prontamente  rinvenute  o  risultino
incapienti -  l'iscrizione  di  privilegio  sugli  immobili  indicati
nell'istanza (e, in particolare, 19 unita' immobiliari  riconducibili
a F. C., due immobili riconducibili a M. S., tre a L. S. e due unita'
immobiliari e sei terreni riconducibili ad U. G.); 
    Il Pubblico Ministero ha chiesto di dare corso alla richiesta  di
assistenza e provvedere al sequestro  conservativo  in  relazione  al
disposto degli artt. 29 e ss. della Convenzione del 31 marzo 1939 con
la Repubblica di San Marino e gli artt. 2 e ss. della  Convezione  di
Strasburgo del 20 aprile 1959 e in particolare di emettere decreto di
sequestro conservativo dei saldi attivi,  fino  a  concorrenza  della
somma di complessivi euro 2.700.000,00 a  favore  di  B.  e  di  euro
6.000.000,00 a favore di C., giacenti  sui  seguenti  conti  correnti
riconducibili a C. F. e S. F. 
    Con decreto del 2 luglio 2025 questo GIP, in  accoglimento  delle
predette  richieste  di  assistenza  giudiziaria,  ha   disposto   il
sequestro conservativo dei beni riconducibili a C. F. e S. F. fino  a
concorrenza della somma di complessivi euro 2.700.000,00 a favore  di
B. e di euro 6.000.000,00 a favore di C., e in particolare dei  saldi
giacenti su alcuni rapporti bancari e in via subordinata, qualora  le
risorse reperibili presso i conti correnti  non  fossero  sufficienti
alla copertura dell'intera somma, il sequestro  conservativo  di  una
serie di immobili di proprieta' di F. C. 
    Nel provvedimento da  ultimo  menzionato  si  osservava  che  (i)
doveva trovare applicazione non gia' l'art. 29 della  convezione  del
31 marzo 1939 con la Repubblica di San Marino, la quale non  concerne
il sequestro conservativo, ma gli artt. 1 e 5  della  Convenzione  di
Strasburgo che si riferiscono a tutti gli atti del procedimento  («in
qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento
in cui l'assistenza giudiziaria e' domandata, e' di competenza  delle
autorita' giudiziarie  della  Parte  richiedente»)  e  che  prevedono
esplicitamente l'esecuzione del  «sequestro  di  oggetti»,  come  del
resto aveva gia' affermato la giurisprudenza di  legittimita'  (1)  ;
(ii) doveva, dunque, trovare applicazione l'art.  724,  comma  7  del
codice di procedura penale, con conseguente obbligo  del  giudice  di
verificare che a) non si tratti di atti vietati dalla legge  italiana
o  contrari  ai  principi  dell'ordinamento  giuridico  italiano,  b)
sussista il requisito della doppia incriminazione e  c)  che  non  vi
siano "fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative  alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle
opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o  sociali  possano
influire sullo svolgimento o sull'esito del processo  e  non  risulta
che l'imputato  abbia  liberamente  espresso  il  suo  consenso  alla
domanda di assistenza giudiziaria"; (iii) la richiesta di  assistenza
concernesse  il  sequestro  conservativo  dei  beni  degli   imputati
condannati in primo grado al risarcimento del danno in  favore  delle
costituite parti  civili  B.  e  C.  a  garanzia  delle  obbligazioni
derivanti dai reati; (iv) il giudice sanmarinese, al pari  di  quanto
prevede la  procedura  interna,  aveva  motivato  esaurientemente  in
relazione alla sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum in
mora.  Pure  conforme  all'ordinamento  italiano  il  fatto  che   il
sequestro conservativo  fosse  concesso  nonostante  una  statuizione
provvisoriamente esecutiva (quale la provvisionale) e  si  rivolgesse
in prima battuta sulle risorse liquide e soltanto in caso di capienza
degli immobili, cosi' come  previsto  dall'art.  517  del  codice  di
procedura civile; (v) che  i  fatti  per  cui  sono  stati  emessi  i
provvedimenti  cautelaci  dal  giudice  sanmarinese   integrerebbero,
secondo l'ordinamento italiano, i reati di peculato (314  del  codice
penale), indebita destinazione di denaro o cose mobili  (314-bis  del
codice  penale),  bancarotta  fraudolenta  (art.  329   c.c.i.i.   in
relazione all'art. 343 c.c.i.i., gia' artt.  223  e  237  1.  fall.),
interesse privato del curatore negli atti della procedura  (Art.  334
c.c.i.i. gia' 228 1. fall.)  e  infedelta'  patrimoniale  (art.  2634
c.c.);  infine,  (vi)  che  non  vi  fossero  ragioni  per   dubitare
dell'esistenza di intenti discriminatori. 
    Eseguito il provvedimento,  con  istanza  del  9  marzo  2026  il
difensore dell'imputato F. S. ha chiesto la revoca del  provvedimento
evidenziando come il giudice abbia passivamente recepito la richiesta
di  rogatoria,  senza  valutare  nel  merito  la   fondatezza   delle
argomentazioni del  giudice  richiedente  e,  omettendo  di  compiere
un'accurata valutazione del periculum in mora, e  conseguentemente  i
presupposti  per  il  riconoscimento  della  decisione  straniera  in
Italia. 
    In via preliminare rispetto a tale  richiesta,  il  difensore  ha
dedotto questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  724  e
725 del codice di procedura penale nella parte in cui  non  prevedono
la  partecipazione  al  processo   formativo   della   decisione   di
accoglimento della richiesta di rogatoria ne' l'impugnabilita'  della
decisione cha valuta ammissibile tale richiesta. 
2. La rilevanza della questione 
    Come  fa  notare  il  richiedente,  l'unico  rimedio  processuale
ammesso a tutela del destinatario della richiesta di rogatoria  -  e,
per vero, anche dei  terzi  eventualmente  incisi  dal  provvedimento
ablatorio - e' costituito dall'incidente di esecuzione  ex  art.  666
del codice di procedura penale. 
    Per diritto vivente, infatti, contro il provvedimento che ex art.
724 del  codice  di  procedura  penale  disponga  l'esecuzione  delle
attivita' richieste dall'A.G. straniera in tema di sequestro  non  e'
ammessa l'impugnazione mediante richiesta di riesame ne' ex art.  322
del codice di procedura penale per il decreto di sequestro preventivo
(2) ne' ex art. 318 del  codice  di  procedura  penale  in  relazione
all'ordinanza di sequestro conservativo che qui ci occupa (3) . 
    In particolare, la  giurisprudenza  della  Suprema  Corte,  prima
della riforma come dopo l'intervento del  legislatore  del  2016,  ha
reiteratamente affermato che avverso «l'ordinanza  con  la  quale  la
Corte   d'Appello   disponga   l'esecuzione    di    una    rogatoria
internazionale,  non  e'  consentito  alcun  mezzo  di  gravame.   Il
principio  di  tassativita'  delle  impugnazioni   e   l'assenza   di
disposizioni riguardanti la procedura per dar  corso  alle  rogatorie
internazionali, impone di dare applicazione alla regola  generale  di
cui all'art. 568 del codice di procedura penale, la quale,  stabilito
che la legge prevede i casi nei quali i provvedimenti giurisdizionali
del giudice sono soggetti ad  impugnazione  e  gli  specifici  mezzi,
rende impugnabili mediante ricorso per cassazione, se non  altrimenti
contestabili, soltanto i provvedimenti con i quali il giudice  decide
sulla liberta' personale e le sentenze,  categorie  nelle  quali  non
rientra l'ordinanza di "exequatur" della rogatoria» (4) . 
    E' pacifico, infatti, che il richiamo di  cui  all'art.  725  del
codice di procedura penale alle norme del codice sulle prove riguarda
il solo «compimento degli atti richiesti» e  non  anche  il  relativo
regime di impugnazione (5) . 
    E'  vero  che  un  isolato  precedente   (6)   sembra   ammettere
l'esperibilita'  del  riesame  di  un  provvedimento   del   Pubblico
Ministero che disponeva il sequestro probatorio su richiesta di  A.G.
straniera. 
    Ma la pronuncia in questione, riguardando un sequestro  in  parte
esorbitante le ragioni della rogatoria (la perquisizione, finalizzata
a rinvenire tracce relative ad una rapina commessa in Svizzera, aveva
consentito di rinvenire stupefacenti, circostanza che  aveva  portato
anche all'arresto degli indagati) e non argomentando expressis verbis
sull'ammissibilita'   del   mezzo   di   impugnazione,   si    palesa
assolutamente inidonea a mutare il quadro del diritto vivente. 
    Neppure con richiesta al GIP di revoca del  sequestro  la  difesa
dell'imputato o del terzo sarebbe legittimata a far valere le ragioni
attinenti l'ammissibilita' della richiesta di assistenza giudiziaria:
e' altrettanto pacifico in giurisprudenza, infatti, che l'unico mezzo
di gravame avverso  al  provvedimento  ex  art.  724  del  codice  di
procedura penale sia costituito dall'incidente di esecuzione ex  art.
666 del codice di procedura  penale  -  quale  rimedio  generale  per
garantire   il   controllo   giurisdizionale   sull'esecuzione    dei
provvedimenti giudiziari -  con  l'ovvio  limite,  conseguente  dalla
natura del rimedio,  che  possono  essere  in  quella  sede  proposte
contestazioni  soltanto  riguardo  alle  modalita'  attuative   della
rogatoria e non anche il merito del provvedimento. 
    Altrettanto pacifico e', poi, che lo strumento dell'incidente  di
esecuzione sia funzionale a verificare la sussistenza  dei  requisiti
formali e sostanziali che rendono eseguibile il provvedimento (id est
l'esistenza  del  titolo  esecutivo  e  le  condizioni   costitutive,
modificative o estintive incidenti sulla validita' ed  efficacia  del
titolo stesso) ma non anche il merito  di  tale  provvedimento  e  le
questioni  dallo  stesso  gia'   risolte,   pena   l'inammissibilita'
dell'incidente proposto (7) . 
    Neppure  la  riforma  delle   rogatorie   operata   dal   decreto
legislativo n. 149 del 2017 ha mutato il quadro appena delineato. 
    La novella, infatti, ha solo trasferito la competenza al Pubblico
Ministero, salvo che si tratti di richiesta di assistenza riguardante
atti da  compiersi  davanti  al  giudice  o  che,  secondo  la  legge
italiana, debbano essere svolti dal giudice. In tal caso, il pubblico
ministero dovra' avanzare istanza di  exequatur  al  giudice  per  le
indagini preliminari territorialmente competente. 
    Il  legislatore  della  riforma  non  e',   invece,   intervenuto
introducendo di specifici mezzi di impugnazione diretti a mettere  in
discussione  il  provvedimento  di  autorizzazione  della   richiesta
dell'A.G. straniera: la Commissione Marchetti, incaricata di redigere
gli schemi di decreti legislativi relativi alla  riforma  in  parola,
aveva individuato quale rimedio un incidente  di  esecuzione  esteso,
contro l'avviso della giurisprudenza, al di  la'  della  censura  dei
meri profili esecutivi dell'atto (8) . 
    In un unico precedente la  Corte  di  Cassazione,  in  un  obiter
dictum, ha affermato che  «non  e'  piu'  attuale  l'orientamento  di
legittimita'  formatosi  nella  vigenza  della  precedente  procedura
esecutiva,  che  in  tema  di  sequestro  riteneva  non   impugnabile
l'ordinanza di exequatur della  rogatoria  ed  esperibile  invece  il
rimedio dell'incidente di  esecuzione  avverso  il  provvedimento  di
sequestro, limitato tuttavia a far valere le questioni attinenti alla
esistenza  del  titolo  esecutivo  e  non  quelle  in   ordina   alla
eseguibilita' in Italia della rogatoria» (9) . 
    fLa pronuncia, tuttavia, oltre a non spiegare per  quali  ragioni
la riforma del 2017 avrebbe mutato il quadro, non  specifica  neppure
quale sia il rimedio esperibile avverso la decisione del  giudice  ex
art. 724  del  codice  di  procedura  penale  ne'  quale  sarebbe  la
procedura ad esso applicabile. 
    Da  quanto  appena  detto  deriva  che,   dando   attuazione   al
consolidato diritto vivente, questo  giudice  dovrebbe  riqualificare
l'istanza quale incidente di esecuzione e contestualmente dichiararne
l'inammissibilita', atteso che la  stessa  riguarda  l'esistenza  dei
presupposti dell'exequatur e, dunque, le questioni gia'  risolte  dal
provvedimento con il quale si  e'  dichiarato  eseguibile  il  titolo
cautelare straniero. 
    Cio' rende la  questione  sollevata  dalla  difesa  evidentemente
rilevante:  se  fosse  accolta   la   questione   proposta   mediante
l'introduzione di un rimedio impugnatorio  sul  modello  del  riesame
cautelare,  l'odierna  istanza  potrebbe  essere  qualificata   quale
riesame; mentre, in caso di rimedio oppositivo  innanzi  allo  stesso
giudice, sul modello gia' sperimentato per il sequestro probatorio  o
per  lo  stesso  incidente  di   esecuzione,   la   declaratoria   di
incostituzionalita'   consentirebbe   di   vagliare   la   fondatezza
dell'istanza. 
3. La non manifesta infondatezza 
    Anche   con   riguardo   al    merito    della    questione    di
incostituzionalita', la stessa non appare manifestamente infondata. 
    Va premesso che la stessa Corte  di  Cassazione  nella  pronuncia
citata  dall'odierno  instante  (10)  ha  riconosciuto  la  «la   non
manifesta infondatezza  del  dubbio  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 724 e 725 del codice di  procedura  penale  in  relazione
agli artt. 3, 24, 111 e, nel caso, 42 Costituzione nella parte in cui
non  si  prevede  l'impugnabilita'   della   decisione   che   valuta
ammissibile la richiesta di assistenza giudiziaria, qui sfociata  nel
sequestro conservativo assentito nell'occasione». 
    Ha ritenuto, tuttavia, irrilevante la questione  in  quanto,  nel
caso di specie, il giudice aveva revocato il  sequestro  conservativo
richiesto dall'A.G. straniera  sulla  base  di  ragioni  ostative  in
realta' insussistenti. 
    3.1. In primo luogo, assume rilievo una possibile violazione  del
diritto di difesa ex art.  24  Costituzione:  se  e'  vero  che,  nel
procedimento per rogatoria passiva, l'esistenza dei  presupposti  per
l'atto da eseguire in Italia -  nel  caso  di  specie,  un  sequestro
conservativo - e' regolato dalla legge dell'autorita' rogante  ed  e'
vagliata da quest'ultima nel suo provvedimento,  con  la  conseguenza
che le questioni a cio' relative devono essere poste innanzi ad  essa
e con i rimedi previsti da quell'ordinamento  processuale,  e'  anche
vero che non e' ammessa, sulla scorta  del  diritto  vivente,  alcuna
possibilita' per la difesa di far valere - ne' in via preventiva  ne'
in via successiva - l'insussistenza dei presupposti contemplati dallo
stesso art. 724, comma 7  del  codice  di  procedura  penale  per  il
riconoscimento del provvedimento. 
    Come si e' detto nel  paragrafo  precedente  il  legislatore  non
contempla alcun rimedio esplicito e la giurisprudenza di legittimita'
nega  da  sempre  tanto  l'esperibilita'  del   riesame   quanto   la
possibilita' di una critica del provvedimento di exequatur in sede di
incidente di esecuzione, cui e'  riservato  uno  scrutinio  attinente
l'esecuzione di tale provvedimento. 
    Allo stesso modo la disposizione si pone in  possibile  contrasto
con il principio del contraddittorio che,  ai  sensi  dell'art.  111,
comma 2 cost., deve connotare il processo di parti. 
    Se  e'  vero  che  la  Corte  costituzionale  ha,  in  molteplici
pronunce, precisato che il legislatore, in materia processuale,  gode
di un'ampia discrezionalita', in quanto la disciplina del processo e'
«frutto  di  delicati  bilanciamenti  tra  principi  e  interessi  in
naturale conflitto reciproco, sicche' ogni intervento  correttivo  su
una singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a
uno di tali principi o interessi, rischia di alterare  gli  equilibri
complessivi  del  sistema»  (11)  ,  e'  altrettanto  vero  che  tale
discrezionalita' incontra  un  limite  proprio  nell'ingiustificabile
compressione del diritto  di  difesa  e  del  contraddittorio,  quale
«momento  fondamentale  del  giudizio»  e  «cardine   della   ricerca
dialettica della verita' processuale, condotta  dal  giudice  con  la
collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che
sia il piu' possibile "giusta"» (12) . 
    Nel caso di specie, certamente  l'informalita'  del  procedimento
rogatoriale e l'assegnazione della competenza a procedere al pubblico
ministero (o al giudice per le indagini preliminari su  richiesta  di
quest'ultimo nei casi in cui e' necessario, per  richiesta  dell'A.G.
rogante o delle disposizioni di rito interne, coinvolgere il giudice)
sottendono la necessita' di una certa speditezza  e  rapidita'  della
risposta. 
    Inoltre, il coinvolgimento della difesa a monte  della  decisione
del  giudice  o  del  pubblico  ministero  risulta   preclusa   dalla
necessita' che molti degli atti  da  compiere  -  si  pensi  ad  atti
d'indagine o all'esecuzione di provvedimenti cautelari - appartengano
al novero  di  quelli  «a  sorpresa»,  cosicche'  il  contraddittorio
preventivo rischierebbe di pregiudicarne l'efficacia. 
    Tuttavia, ne'  l'una  ne'  l'altra  esigenza  precluderebbero  un
rimedio ex post che consenta al difensore dell'interessato  di  adire
l'Autorita'   giudiziaria   per   sollecitare   una   revisione   del
provvedimento iniziale di exequatur. Soprattutto nei casi in  cui  lo
stesso diritto processuale lo preveda, come nel  caso  dei  sequestri
(preventivo, probatorio o conservativo) nelle  forme  del  riesame  o
dell'istanza di restituzione, per gli analoghi atti interni. 
    Ne'  tale  omissione  puo'  ritenersi   riparata   dall'eventuale
esperibilita' di rimedi avverso  il  provvedimento  emesso  dall'A.G.
straniera innanzi a quest'ultima: non solo e non tanto  perche'  cio'
e' solo  eventuale  e  dipende  dal  diritto  processuale  del  paese
richiedente;  ma  soprattutto   perche'   difficilmente   davanti   a
quell'autorita' potra' farsi valere l'inesistenza dei presupposti per
il riconoscimento previsti dall'art.  724,  comma  7  del  codice  di
procedura penale. 
    Ebbene,  in  tema  di  accesso  alla  giurisdizione,   la   Corte
costituzionale ha precisato che eventuali limitazioni all'accesso  al
giudice possano essere tollerati soltanto a condizione che la  tutela
giurisdizionale non sia resa eccessivamente  difficoltosa  e  che  il
legislatore abbia operato un congruo bilanciamento tra l'esigenza  di
assicurare la  tutela  dei  diritti  e  quelle  che  il  differimento
dell'accesso alla stessa intende perseguire (13) . 
    Nel caso di specie, l'interesse alla segretezza  dell'atto  prima
della sua esecuzione e la  necessaria  celerita'  dell'exequatur  non
precludono affatto, come del resto avviene  per  le  analoghe  misure
interne, ne' dall'accesso  ad  un  mezzo  di  impugnazione,  peraltro
caratterizzato da stringenti scansioni temporali  quali  il  riesame,
ne' da un rimedio da far valere innanzi lo stesso giudice  in  merito
all'esistenza   delle   condizioni   per   il   riconoscimento    del
provvedimento straniero ex art. 724 del codice di procedura penale. 
    3.2.  Allo  stesso  modo,  anche  la  Corte  di  giustizia,   pur
precisando che spetta agli Stati  membri  disciplinare  le  modalita'
procedurali  dei  ricorsi,  ha  affermato  che  le  disposizioni  che
concernono i rimedi giurisdizionale devono rispettare i  principi  di
equivalenza ed effettivita', e cioe', rispettivamente, non siano meno
favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per  la
tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento  interno,  ne'  rendano
praticamente impossibile o eccessivamente difficile  l'esercizio  dei
diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (14) . 
    Analogamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha  chiarito
che «il "diritto a un tribunale", di cui il diritto all'accesso [...]
costituisce un aspetto, non e' assoluto, potendo essere  condizionato
a limiti implicitamente ammessi. Tuttavia, tali  limiti  non  debbono
restringere  il  diritto  all'accesso  ad  un   tribunale   spettante
all'individuo in maniera tale, o a tal punto, che il diritto  risulti
compromesso nella  sua  stessa  sostanza.  Inoltre,  limiti  siffatti
sarebbero da considerarsi in violazione dell'articolo 6 §  1  a  meno
che non perseguano uno scopo legittimo e che  esista  un  ragionevole
rapporto di  proporzionalita'  tra  i  mezzi  impiegati  e  lo  scopo
perseguito» (15) . 
    La  disposizione  citata,  per  come  interpretata  nel   diritto
vivente, dunque, viola anche l'art. 117 Costituzione, con riferimento
agli artt. 6  della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo  e
dell'art.  47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione
europea. 
    Non vi e' dubbio,  infatti,  che  l'assenza  di  un  rimedio  per
contestare la decisione  dell'A.G.  italiana  di  dare  seguito  alla
rogatoria  con  riguardo  ai  presupposti  di   tale   riconoscimento
impedisca,  di  fatto,  un  vaglio  effettivo  delle  ragioni   degli
interessati, senza che cio' sia richiesto dallo  scopo  di  garantire
celerita' e segretezza della decisione; ne'  tale  preclusione  trova
riscontro in situazioni analoghe, quali  appunto  quelle  in  cui  il
medesimo atto trovi attuazione al di fuori della rogatoria (si pensi,
appunto,  all'esperibilita'  del   riesame   avverso   il   sequestro
conservativo). 
    3.3.  Ma  la  questione  di  costituzionalita'  non  e'   neppure
manifestamente infondata con riguardo al principio di uguaglianza  ex
art.   3   Costituzione,   variamente   declinato   sub   specie   di
irragionevolezza intrinseca della disciplina appena considerata,  per
come interpretata dal diritto vivente,  quanto  all'interno  del  cd.
schema triadico in relazione ad altre disposizioni. 
    Sotto  il  primo  profilo,  nonostante   il   riconoscimento   di
un'elevata discrezionalita' in capo al legislatore nel disegnare  gli
istituti processuali, non  puo'  negarsi  l'assoluta  incoerenza  del
legislatore, nella misura in cui l'assenza di un  rimedio  diretto  a
far valere l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento  del
provvedimento straniero non  risponda  ad  alcuna  concreta  esigenza
processuale.  Dal  punto  di  vista   dell'indebita   discriminazione
rispetto a  situazioni  analoghe,  assume  rilievo  -  quale  tetrium
comparationis - la disciplina di cui al decreto  legislativo  del  21
giugno 2017, n. 108 in tema  di  esecuzione  dell'ordine  europeo  di
indagine penale. 
    In quell'ambito, infatti, il legislatore interno -  recependo  le
disposizioni di cui alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 3 aprile 2014 - ha previsto, all'art.  5  prevede
che, in caso di intervento del giudice (richiesto dall'A.G. straniera
o imposto dalla Legge italiana), «se non  diversamente  disposto,  il
giudice provvede all'esecuzione  in  camera  di  consiglio  ai  sensi
dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva  l'osservanza
delle forme  espressamente  richieste  dall'autorita'  di  emissione,
sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato». 
    L'art. 13 prevede, inoltre, il diritto dell'indagato  e  del  suo
difensore (comma 1) nonche', in  caso  di  sequestro  probatorio,  la
persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione (comma 7)  di  opporsi  al
decreto  di  riconoscimento  avanti  al  giudice  per   le   indagini
preliminari,  il  quale  puo'  annullare  il  provvedimento   qualora
riconosca che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento. 
    Proprio in relazione  all'ordine  europeo  d'indagine  avente  ad
oggetto un sequestro probatorio  la  giurisprudenza,  pur  predicando
l'inammissibilita' del riesame avverso la decisione  il  decreto  sul
presupposto che «ove si consentisse una duplice  impugnazione,  l'una
contro il  decreto  di  riconoscimento,  l'altra  avverso  l'atto  di
esecuzione, si instaurerebbero due autonome e parallele procedure con
effetti del  tutto  scoordinati  tra  loro»  (16)  ,  ha  ammesso  la
possibilita'  di  far  valere  la  presenza   di   ragioni   ostative
all'esecuzione degli  atti  richiesti  dall'A.G.  straniera  mediante
opposizione al giudice per le  indagini  preliminari  (17)  ,  previa
instaurazione del contraddittorio (18) . 
    Allo stesso modo, il Regolamento (EU)  2018/1805  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  14  novembre   2018   in   tema   di
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca
prevede, all'art. 33,  che  i  soggetti  colpiti  hanno  diritto  «di
avvalersi  di  mezzi  di  impugnazione  effettivi  nello   Stato   di
esecuzione contro la decisione sul riconoscimento  e  sull'esecuzione
dei provvedimenti di congelamento ai  sensi  dell'articolo  7  e  dei
provvedimenti  di  confisca  ai  sensi  dell'articolo  18»,  con   la
precisazione (par. 2) che «i motivi di  merito  su  cui  si  basa  il
provvedimento di congelamento o  il  provvedimento  di  confisca  non
possono essere contestati dinanzi a un organo  giurisdizionale  dello
Stato di esecuzione». 
    Ora, in tutti questi casi  il  legislatore  consente  un  rimedio
diretto  a  far  valere  l'insussistenza  dei  presupposti   per   il
«riconoscimento» del provvedimento del paese membro. E  cio'  avviene
in un contesto nei quali i motivi di rifiuto sono previsti in termini
molto piu' tassativi rispetto a quelli contemplati per  i  paesi  non
aderenti  all'UE,  proprio  in  relazione   al   maggior   grado   di
integrazione e di mutual trust che caratterizza i rapporti tra  paesi
aderenti. 
4. Il petitum 
    La difesa ritiene che l'art. 724 del codice di  procedura  penale
sia incostituzionale nella parte in cui non prevede la partecipazione
al processo formativo della decisione di accoglimento della richiesta
di rogatoria e  non  prevede  l'impugnabilita'  della  decisione  che
valuta ammissibile la richiesta di assistenza giudiziaria. 
    L'oggetto della questione di  costituzionalita',  tuttavia,  deve
essere diversamente parametrato. 
    In  primo  luogo,  non  vi  e'  dubbio  che   la   richiesta   di
partecipazione della difesa alla fase di formazione  del  titolo  non
possa  trovare  spazio  nell'ambito  delle  norme  che  regolano   le
rogatorie passive. 
    Cio'  in  relazione   alla   necessaria   segretezza   che   deve
contraddistinguere  la  fase  prodromica  all'exequatur  dell'atto  a
sorpresa - quale appunto il sequestro conservativo - e al  fatto  che
tale forma di partecipazione, per vero, non e' neppure  prevista  per
gli omologhi atti processuali interni. 
    Del pari non e' neppure rispondente al  requisito  della  stretta
necessita' della declaratoria di incostituzionalita'  estendere  alle
rogatorie passive i mezzi d'impugnazione previsti  per  gli  analoghi
atti interni. 
    Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio,  nonche'
il parallelo formulato con  la  disciplina  euro-unitaria,  impongono
esclusivamente che la difesa sia ammessa a contestare, datanti ad  un
giudice, la sussistenza  dei  requisiti  per  il  riconoscimento  del
provvedimento straniero. 
    Del resto, i mezzi di gravame previsti per i sequestri sono stati
introdotti al fine di consentire un'estesa critica di merito rispetto
all'atto ablatorio, critica che in questa sede dovrebbe  solo  essere
limitata ai presupposti per il riconoscimento di  cui  all'art.  724,
comma 6 del  codice  di  procedura  penale  e  dal  diritto  pattizio
applicabile ai due stati. 
    Non  si  tratta  neppure  di  estendere  al  merito  il   rimedio
dell'incidente di esecuzione: una pronuncia in  tal  senso,  infatti,
finirebbe per snaturare la  procedura  ex  art.  666  del  codice  di
procedura penale, in seno alla quale e' sempre preclusa  una  critica
al merito della decisione assunta in sede di cognizione  e  che  puo'
riguardare soltanto l'an e il quomodo della relativa esecuzione. 
    Conseguentemente appare pienamente  confacenti  a  ricondurre  la
norma entro i limiti di costituzionalita', almeno per quanto  compete
a questo Giudice in sede di determinazione del petitum e nel rispetto
della  discrezionalita'  che  compete  alla   Corte   costituzionale,
chiedere  pronunciarsi  sentenza  di  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 724 del codice di procedura penale nella parte in  cui  non
prevede che, contro la  decisione  di  dare  corso  alla  domanda  di
assistenza giudiziaria, la difesa  possa  presentare  opposizione  al
giudice lamentando la mancanza dei presupposti per procedere  in  tal
senso. 
    Per  quanto  detto  finora,  deve  disporsi  la  sospensione  del
procedimento incidentale e la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale. 

(1) Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 15996 del 9 marzo 2006. 

(2) Cass. Pen., Sez. III , Sentenza n. 28063 del 9 febbraio 2011  Cc.
    Rv. 250594; sez. 3, sentenza n. 1984 del 30 novembre  2016,  dep.
    2017, n.m.; sez 1, sentenza n. 11818 del  3.12.2008,  dep.  2009,
    n.m. 

(3) In un obiter Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 31117 del 9  luglio
    2025 Rv. 288637. 

(4) Cass. Pen., Sez. I, n. 51839 del 14 novembre  2014,  Rv.  261585;
    nello stesso senso anche Sez. 3, n. 28063 del 9 febbraio 2011, RV
    250594; Sez. 3, n. 1984 del 30 novembre 2016, dep. 2017, n. m. 

(5) Cass. Pen., sez. 4, sentenza n. 1577 del 18 dicembre  1993,  dep.
    1994, Rv. 197641; sez. 5, n. 435 del 22 maggio 1991, Rv. 187706. 

(6) Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 31954 del  19  giugno  2019  Rv.
    276799. 

(7) - 

(8) In particolare, l'art. 724,  comma  6  del  codice  di  procedura
    penale avrebbe dovuto prevedere che «il decreto e' impugnabile da
    parte   dell'interessato,   anche   per   la   violazione   delle
    disposizioni di cui al comma 5, entro cinque giorni  dal  momento
    in  cui  ha  conoscenza  degli  atti,   mediante   incidente   di
    esecuzione.  Il  giudice  decide   entro   dieci   giorni   dalla
    proposizione dell'incidente di esecuzione». 

(9) Cass. Pen., sez. 6, sentenza n. 4943 del 21 gennaio 2025. 

(10) Cass. Pen., sez. 6, 9 luglio 2025 n. 31117. 

(11) Corte costituzionale, sentenza n. 230 del 15 novembre 2022. 

(12) Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 3 giugno 2024. 

(13) Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 16 aprile 2014. 

(14) Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval,  §  37;
     12 marzo 2015, Vigilo Ltd,  C-538/13,  §  39;  6  ottobre  2015,
     Orizzonte Salute, C-61/14, § 46. 

(15) Corte europea dei diritti dell'uomo 4 febbraio 2014, ... e altri
     contro Italia, § 27; 24 settembre 2013, c. Italia, §  73;  Papon
     c. Francia, 25 luglio 2002, § 90; 14 dicembre 1999, Khalfaoui c.
     Francia, §§ 35-36. 

(16) Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 11491 del 14 febbraio  2019  Rv.
     275291. 

(17) Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 8320 del  31  gennaio  2019  Rv.
     275732. 

(18) Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 3520 del  22  gennaio  2020  Rv.
     277628. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 23 e seguenti Legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    dichiara  rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   con
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 - in relazione agli  artt.  6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 47 della Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea  -  della  Costituzione,  la
questione di costituzionalita' dell'art. 724 del codice di  procedura
penale nella parte in cui non prevede che,  contro  la  decisione  di
dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria,  la  difesa  possa
presentare  opposizione  al  giudice  lamentando  la   mancanza   dei
presupposti per procedere in tal senso  dispone  la  sospensione  del
giudizio  e  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale. Manda la Cancelleria per la notifica  al  condannato,
al suo difensore, al Pubblico Ministero, al Presidente del  Consiglio
dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Milano, 30 aprile 2026 
 
                        Il Giudice: Crepaldi