Reg. ord. n. 123 del 2026 pubbl. su G.U. del 02/09/2026 n. 35
Ordinanza del Tribunale di Milano del 30/04/2026
Tra: F. S.
Oggetto:
Processo penale – Rogatorie internazionali – Rogatoria dall’estero (nel caso di specie: richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal Tribunale della Repubblica di San Marino per l’esecuzione di un sequestro conservativo) – Provvedimento che dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria – Mezzi di impugnazione – Possibilità di presentare opposizione al giudice lamentando la carenza dei presupposti per l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria – Omessa previsione – Denunciata assenza di specifici mezzi di impugnazione diretti a sindacare nel merito la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento che dà esecuzione alla rogatoria – Violazione del diritto di difesa – Contrasto con il principio del contraddittorio – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dal diritto unionale con riguardo al rispetto, da parte dei rimedi giurisdizionali, dei principi di equivalenza e di effettività – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe quali la disciplina in tema di esecuzione dell’ordine europeo di indagine penale e in tema di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca prevista dal Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 47
Testo dell'ordinanza
N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2026
Ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale di Milano nel procedimento
di assistenza giudiziaria internazionale nei confronti di F. S..
Processo penale - Rogatorie internazionali - Rogatoria dall'estero
(nel caso di specie: richiesta di assistenza giudiziaria avanzata
dal Tribunale della Repubblica di San Marino per l'esecuzione di un
sequestro conservativo) - Provvedimento che da' esecuzione alla
richiesta di assistenza giudiziaria - Mezzi di impugnazione -
Possibilita' di presentare opposizione al giudice lamentando la
carenza dei presupposti per l'esecuzione della richiesta di
assistenza giudiziaria - Omessa previsione.
- Codice di procedura penale, art. 724.
(GU n. 35 del 02-09-2026)
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Roberto Crepaldi,
letta l'istanza depositata in data 5 marzo 2026 dall'avv. Luca
Maggiora, difensore di F... S... di revoca del sequestro conservativo
autorizzato con provvedimento del 2 luglio 2025 per assenza dei
presupposti e, in particolare, di quello del periculum in mora;
rilevato che il PM, cui l'istanza e' stata inoltrata in data 9
marzo 2026, non ha fatto pervenire il suo parere;
rilevato che, con provvedimento del 2 luglio 2025 di questo
giudice, in accoglimento delle richieste di assistenza giudiziaria
avanzata dal Tribunale della Repubblica di San Martino, nel
procedimento n. 500/RNR/2017 riun. al pp. 227/RNR/2022 in data 5
agosto 2024 e 21 ottobre 2024, veniva disposto il sequestro
conservativo dei beni riconducibili, tra gli altri, a S... F... fino
a concorrenza della somma di complessivi euro 2.700.000,00 a favore
di B... e di euro 6.000.000,00 a favore di C..., e in particolare dei
saldi giacenti sui seguenti rapporti bancari
+-------------------------------------------------------------------+
|S. |
+-------------------------------------------------------------------+
|Denominazione istituto |Id rapporto |Tipo rapporto |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Conto corrente |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Conto Deposito titoli |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Conto deposito a |
| | |risparmio |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Conto corrente |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Conto corrente |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Conto corrente |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Carta prepagata |
| | |ricaricabile |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Carta prepagata |
| | |ricaricabile |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
| | |Fondi pensione |
+--------------------------+----------------+-----------------------+
Rilevato che il difensore ha preliminarmente eccepito
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 724 e 725 del codice di
procedura penale in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 42 cost. nella
parte in cui non prevedono alcun rimedio che consenta la
partecipazione della difesa al processo formativo della decisione di
accoglimento della rogatoria ne' l'impugnabilita' della decisione
suddetta;
Osserva
1. Il contesto del procedimento
In data 5 agosto 2024 Tribunale della Repubblica di San Martino,
nel procedimento n. 500/RNR/2017 riun. al pp. 227/RNR/2022 ha
inoltrato al pubblico ministero richiesta di assistenza giudiziaria
concernente l'esecuzione dell'ordinanza emessa in pari data con la
quale il Commissario della Legge ha ordinato il sequestro
conservativo in favore della parte civile (breviter C.) delle
liquidita' giacenti sui conti correnti e degli ulteriori beni mobili
facenti capo agli imputati F. C., L. S., F. S., M. S. e U. G. sul
territorio della Repubblica di San Marino e/o in Italia fino
all'ammontare di 6.000.000 euro, nonche' - in caso dette risorse non
dovessero essere prontamente rinvenute o risultino incapienti -
l'iscrizione di privilegio sugli immobili indicati nell'istanza (e,
in particolare, 19 unita' immobiliari riconducibili a F. C., due
immobili riconducibili a M. S. e tre a L. S.).
In data 21 ottobre 2024, poi, il medesimo Tribunale della
Repubblica di San Martino, nel procedimento n. 500/RNR/2017 riun. al
pp. 227/RNR/2022, ha avanzato al pubblico ministero ulteriore
richiesta di assistenza giudiziaria concernente l'esecuzione
dell'ordinanza emessa in pari data con la quale il Commissario della
Legge ha ordinato il sequestro conservativo in favore della
costituita parte civile B. (breviter B.) dei saldi attivi giacenti
sui conti correnti riconducibili agli imputati F. C., L. S., F. S.,
M. S. e U. G. sul territorio della Repubblica di San Marino e/o in
Italia fino all'ammontare di 2.700.000 euro, nonche' - in caso dette
risorse non dovessero essere prontamente rinvenute o risultino
incapienti - l'iscrizione di privilegio sugli immobili indicati
nell'istanza (e, in particolare, 19 unita' immobiliari riconducibili
a F. C., due immobili riconducibili a M. S., tre a L. S. e due unita'
immobiliari e sei terreni riconducibili ad U. G.);
Il Pubblico Ministero ha chiesto di dare corso alla richiesta di
assistenza e provvedere al sequestro conservativo in relazione al
disposto degli artt. 29 e ss. della Convenzione del 31 marzo 1939 con
la Repubblica di San Marino e gli artt. 2 e ss. della Convezione di
Strasburgo del 20 aprile 1959 e in particolare di emettere decreto di
sequestro conservativo dei saldi attivi, fino a concorrenza della
somma di complessivi euro 2.700.000,00 a favore di B. e di euro
6.000.000,00 a favore di C., giacenti sui seguenti conti correnti
riconducibili a C. F. e S. F.
Con decreto del 2 luglio 2025 questo GIP, in accoglimento delle
predette richieste di assistenza giudiziaria, ha disposto il
sequestro conservativo dei beni riconducibili a C. F. e S. F. fino a
concorrenza della somma di complessivi euro 2.700.000,00 a favore di
B. e di euro 6.000.000,00 a favore di C., e in particolare dei saldi
giacenti su alcuni rapporti bancari e in via subordinata, qualora le
risorse reperibili presso i conti correnti non fossero sufficienti
alla copertura dell'intera somma, il sequestro conservativo di una
serie di immobili di proprieta' di F. C.
Nel provvedimento da ultimo menzionato si osservava che (i)
doveva trovare applicazione non gia' l'art. 29 della convezione del
31 marzo 1939 con la Repubblica di San Marino, la quale non concerne
il sequestro conservativo, ma gli artt. 1 e 5 della Convenzione di
Strasburgo che si riferiscono a tutti gli atti del procedimento («in
qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento
in cui l'assistenza giudiziaria e' domandata, e' di competenza delle
autorita' giudiziarie della Parte richiedente») e che prevedono
esplicitamente l'esecuzione del «sequestro di oggetti», come del
resto aveva gia' affermato la giurisprudenza di legittimita' (1) ;
(ii) doveva, dunque, trovare applicazione l'art. 724, comma 7 del
codice di procedura penale, con conseguente obbligo del giudice di
verificare che a) non si tratti di atti vietati dalla legge italiana
o contrari ai principi dell'ordinamento giuridico italiano, b)
sussista il requisito della doppia incriminazione e c) che non vi
siano "fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle
opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano
influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta
che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla
domanda di assistenza giudiziaria"; (iii) la richiesta di assistenza
concernesse il sequestro conservativo dei beni degli imputati
condannati in primo grado al risarcimento del danno in favore delle
costituite parti civili B. e C. a garanzia delle obbligazioni
derivanti dai reati; (iv) il giudice sanmarinese, al pari di quanto
prevede la procedura interna, aveva motivato esaurientemente in
relazione alla sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum in
mora. Pure conforme all'ordinamento italiano il fatto che il
sequestro conservativo fosse concesso nonostante una statuizione
provvisoriamente esecutiva (quale la provvisionale) e si rivolgesse
in prima battuta sulle risorse liquide e soltanto in caso di capienza
degli immobili, cosi' come previsto dall'art. 517 del codice di
procedura civile; (v) che i fatti per cui sono stati emessi i
provvedimenti cautelaci dal giudice sanmarinese integrerebbero,
secondo l'ordinamento italiano, i reati di peculato (314 del codice
penale), indebita destinazione di denaro o cose mobili (314-bis del
codice penale), bancarotta fraudolenta (art. 329 c.c.i.i. in
relazione all'art. 343 c.c.i.i., gia' artt. 223 e 237 1. fall.),
interesse privato del curatore negli atti della procedura (Art. 334
c.c.i.i. gia' 228 1. fall.) e infedelta' patrimoniale (art. 2634
c.c.); infine, (vi) che non vi fossero ragioni per dubitare
dell'esistenza di intenti discriminatori.
Eseguito il provvedimento, con istanza del 9 marzo 2026 il
difensore dell'imputato F. S. ha chiesto la revoca del provvedimento
evidenziando come il giudice abbia passivamente recepito la richiesta
di rogatoria, senza valutare nel merito la fondatezza delle
argomentazioni del giudice richiedente e, omettendo di compiere
un'accurata valutazione del periculum in mora, e conseguentemente i
presupposti per il riconoscimento della decisione straniera in
Italia.
In via preliminare rispetto a tale richiesta, il difensore ha
dedotto questione di legittimita' costituzionale degli artt. 724 e
725 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono
la partecipazione al processo formativo della decisione di
accoglimento della richiesta di rogatoria ne' l'impugnabilita' della
decisione cha valuta ammissibile tale richiesta.
2. La rilevanza della questione
Come fa notare il richiedente, l'unico rimedio processuale
ammesso a tutela del destinatario della richiesta di rogatoria - e,
per vero, anche dei terzi eventualmente incisi dal provvedimento
ablatorio - e' costituito dall'incidente di esecuzione ex art. 666
del codice di procedura penale.
Per diritto vivente, infatti, contro il provvedimento che ex art.
724 del codice di procedura penale disponga l'esecuzione delle
attivita' richieste dall'A.G. straniera in tema di sequestro non e'
ammessa l'impugnazione mediante richiesta di riesame ne' ex art. 322
del codice di procedura penale per il decreto di sequestro preventivo
(2) ne' ex art. 318 del codice di procedura penale in relazione
all'ordinanza di sequestro conservativo che qui ci occupa (3) .
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte, prima
della riforma come dopo l'intervento del legislatore del 2016, ha
reiteratamente affermato che avverso «l'ordinanza con la quale la
Corte d'Appello disponga l'esecuzione di una rogatoria
internazionale, non e' consentito alcun mezzo di gravame. Il
principio di tassativita' delle impugnazioni e l'assenza di
disposizioni riguardanti la procedura per dar corso alle rogatorie
internazionali, impone di dare applicazione alla regola generale di
cui all'art. 568 del codice di procedura penale, la quale, stabilito
che la legge prevede i casi nei quali i provvedimenti giurisdizionali
del giudice sono soggetti ad impugnazione e gli specifici mezzi,
rende impugnabili mediante ricorso per cassazione, se non altrimenti
contestabili, soltanto i provvedimenti con i quali il giudice decide
sulla liberta' personale e le sentenze, categorie nelle quali non
rientra l'ordinanza di "exequatur" della rogatoria» (4) .
E' pacifico, infatti, che il richiamo di cui all'art. 725 del
codice di procedura penale alle norme del codice sulle prove riguarda
il solo «compimento degli atti richiesti» e non anche il relativo
regime di impugnazione (5) .
E' vero che un isolato precedente (6) sembra ammettere
l'esperibilita' del riesame di un provvedimento del Pubblico
Ministero che disponeva il sequestro probatorio su richiesta di A.G.
straniera.
Ma la pronuncia in questione, riguardando un sequestro in parte
esorbitante le ragioni della rogatoria (la perquisizione, finalizzata
a rinvenire tracce relative ad una rapina commessa in Svizzera, aveva
consentito di rinvenire stupefacenti, circostanza che aveva portato
anche all'arresto degli indagati) e non argomentando expressis verbis
sull'ammissibilita' del mezzo di impugnazione, si palesa
assolutamente inidonea a mutare il quadro del diritto vivente.
Neppure con richiesta al GIP di revoca del sequestro la difesa
dell'imputato o del terzo sarebbe legittimata a far valere le ragioni
attinenti l'ammissibilita' della richiesta di assistenza giudiziaria:
e' altrettanto pacifico in giurisprudenza, infatti, che l'unico mezzo
di gravame avverso al provvedimento ex art. 724 del codice di
procedura penale sia costituito dall'incidente di esecuzione ex art.
666 del codice di procedura penale - quale rimedio generale per
garantire il controllo giurisdizionale sull'esecuzione dei
provvedimenti giudiziari - con l'ovvio limite, conseguente dalla
natura del rimedio, che possono essere in quella sede proposte
contestazioni soltanto riguardo alle modalita' attuative della
rogatoria e non anche il merito del provvedimento.
Altrettanto pacifico e', poi, che lo strumento dell'incidente di
esecuzione sia funzionale a verificare la sussistenza dei requisiti
formali e sostanziali che rendono eseguibile il provvedimento (id est
l'esistenza del titolo esecutivo e le condizioni costitutive,
modificative o estintive incidenti sulla validita' ed efficacia del
titolo stesso) ma non anche il merito di tale provvedimento e le
questioni dallo stesso gia' risolte, pena l'inammissibilita'
dell'incidente proposto (7) .
Neppure la riforma delle rogatorie operata dal decreto
legislativo n. 149 del 2017 ha mutato il quadro appena delineato.
La novella, infatti, ha solo trasferito la competenza al Pubblico
Ministero, salvo che si tratti di richiesta di assistenza riguardante
atti da compiersi davanti al giudice o che, secondo la legge
italiana, debbano essere svolti dal giudice. In tal caso, il pubblico
ministero dovra' avanzare istanza di exequatur al giudice per le
indagini preliminari territorialmente competente.
Il legislatore della riforma non e', invece, intervenuto
introducendo di specifici mezzi di impugnazione diretti a mettere in
discussione il provvedimento di autorizzazione della richiesta
dell'A.G. straniera: la Commissione Marchetti, incaricata di redigere
gli schemi di decreti legislativi relativi alla riforma in parola,
aveva individuato quale rimedio un incidente di esecuzione esteso,
contro l'avviso della giurisprudenza, al di la' della censura dei
meri profili esecutivi dell'atto (8) .
In un unico precedente la Corte di Cassazione, in un obiter
dictum, ha affermato che «non e' piu' attuale l'orientamento di
legittimita' formatosi nella vigenza della precedente procedura
esecutiva, che in tema di sequestro riteneva non impugnabile
l'ordinanza di exequatur della rogatoria ed esperibile invece il
rimedio dell'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di
sequestro, limitato tuttavia a far valere le questioni attinenti alla
esistenza del titolo esecutivo e non quelle in ordina alla
eseguibilita' in Italia della rogatoria» (9) .
fLa pronuncia, tuttavia, oltre a non spiegare per quali ragioni
la riforma del 2017 avrebbe mutato il quadro, non specifica neppure
quale sia il rimedio esperibile avverso la decisione del giudice ex
art. 724 del codice di procedura penale ne' quale sarebbe la
procedura ad esso applicabile.
Da quanto appena detto deriva che, dando attuazione al
consolidato diritto vivente, questo giudice dovrebbe riqualificare
l'istanza quale incidente di esecuzione e contestualmente dichiararne
l'inammissibilita', atteso che la stessa riguarda l'esistenza dei
presupposti dell'exequatur e, dunque, le questioni gia' risolte dal
provvedimento con il quale si e' dichiarato eseguibile il titolo
cautelare straniero.
Cio' rende la questione sollevata dalla difesa evidentemente
rilevante: se fosse accolta la questione proposta mediante
l'introduzione di un rimedio impugnatorio sul modello del riesame
cautelare, l'odierna istanza potrebbe essere qualificata quale
riesame; mentre, in caso di rimedio oppositivo innanzi allo stesso
giudice, sul modello gia' sperimentato per il sequestro probatorio o
per lo stesso incidente di esecuzione, la declaratoria di
incostituzionalita' consentirebbe di vagliare la fondatezza
dell'istanza.
3. La non manifesta infondatezza
Anche con riguardo al merito della questione di
incostituzionalita', la stessa non appare manifestamente infondata.
Va premesso che la stessa Corte di Cassazione nella pronuncia
citata dall'odierno instante (10) ha riconosciuto la «la non
manifesta infondatezza del dubbio di legittimita' costituzionale
degli artt. 724 e 725 del codice di procedura penale in relazione
agli artt. 3, 24, 111 e, nel caso, 42 Costituzione nella parte in cui
non si prevede l'impugnabilita' della decisione che valuta
ammissibile la richiesta di assistenza giudiziaria, qui sfociata nel
sequestro conservativo assentito nell'occasione».
Ha ritenuto, tuttavia, irrilevante la questione in quanto, nel
caso di specie, il giudice aveva revocato il sequestro conservativo
richiesto dall'A.G. straniera sulla base di ragioni ostative in
realta' insussistenti.
3.1. In primo luogo, assume rilievo una possibile violazione del
diritto di difesa ex art. 24 Costituzione: se e' vero che, nel
procedimento per rogatoria passiva, l'esistenza dei presupposti per
l'atto da eseguire in Italia - nel caso di specie, un sequestro
conservativo - e' regolato dalla legge dell'autorita' rogante ed e'
vagliata da quest'ultima nel suo provvedimento, con la conseguenza
che le questioni a cio' relative devono essere poste innanzi ad essa
e con i rimedi previsti da quell'ordinamento processuale, e' anche
vero che non e' ammessa, sulla scorta del diritto vivente, alcuna
possibilita' per la difesa di far valere - ne' in via preventiva ne'
in via successiva - l'insussistenza dei presupposti contemplati dallo
stesso art. 724, comma 7 del codice di procedura penale per il
riconoscimento del provvedimento.
Come si e' detto nel paragrafo precedente il legislatore non
contempla alcun rimedio esplicito e la giurisprudenza di legittimita'
nega da sempre tanto l'esperibilita' del riesame quanto la
possibilita' di una critica del provvedimento di exequatur in sede di
incidente di esecuzione, cui e' riservato uno scrutinio attinente
l'esecuzione di tale provvedimento.
Allo stesso modo la disposizione si pone in possibile contrasto
con il principio del contraddittorio che, ai sensi dell'art. 111,
comma 2 cost., deve connotare il processo di parti.
Se e' vero che la Corte costituzionale ha, in molteplici
pronunce, precisato che il legislatore, in materia processuale, gode
di un'ampia discrezionalita', in quanto la disciplina del processo e'
«frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in
naturale conflitto reciproco, sicche' ogni intervento correttivo su
una singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a
uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri
complessivi del sistema» (11) , e' altrettanto vero che tale
discrezionalita' incontra un limite proprio nell'ingiustificabile
compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale
«momento fondamentale del giudizio» e «cardine della ricerca
dialettica della verita' processuale, condotta dal giudice con la
collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che
sia il piu' possibile "giusta"» (12) .
Nel caso di specie, certamente l'informalita' del procedimento
rogatoriale e l'assegnazione della competenza a procedere al pubblico
ministero (o al giudice per le indagini preliminari su richiesta di
quest'ultimo nei casi in cui e' necessario, per richiesta dell'A.G.
rogante o delle disposizioni di rito interne, coinvolgere il giudice)
sottendono la necessita' di una certa speditezza e rapidita' della
risposta.
Inoltre, il coinvolgimento della difesa a monte della decisione
del giudice o del pubblico ministero risulta preclusa dalla
necessita' che molti degli atti da compiere - si pensi ad atti
d'indagine o all'esecuzione di provvedimenti cautelari - appartengano
al novero di quelli «a sorpresa», cosicche' il contraddittorio
preventivo rischierebbe di pregiudicarne l'efficacia.
Tuttavia, ne' l'una ne' l'altra esigenza precluderebbero un
rimedio ex post che consenta al difensore dell'interessato di adire
l'Autorita' giudiziaria per sollecitare una revisione del
provvedimento iniziale di exequatur. Soprattutto nei casi in cui lo
stesso diritto processuale lo preveda, come nel caso dei sequestri
(preventivo, probatorio o conservativo) nelle forme del riesame o
dell'istanza di restituzione, per gli analoghi atti interni.
Ne' tale omissione puo' ritenersi riparata dall'eventuale
esperibilita' di rimedi avverso il provvedimento emesso dall'A.G.
straniera innanzi a quest'ultima: non solo e non tanto perche' cio'
e' solo eventuale e dipende dal diritto processuale del paese
richiedente; ma soprattutto perche' difficilmente davanti a
quell'autorita' potra' farsi valere l'inesistenza dei presupposti per
il riconoscimento previsti dall'art. 724, comma 7 del codice di
procedura penale.
Ebbene, in tema di accesso alla giurisdizione, la Corte
costituzionale ha precisato che eventuali limitazioni all'accesso al
giudice possano essere tollerati soltanto a condizione che la tutela
giurisdizionale non sia resa eccessivamente difficoltosa e che il
legislatore abbia operato un congruo bilanciamento tra l'esigenza di
assicurare la tutela dei diritti e quelle che il differimento
dell'accesso alla stessa intende perseguire (13) .
Nel caso di specie, l'interesse alla segretezza dell'atto prima
della sua esecuzione e la necessaria celerita' dell'exequatur non
precludono affatto, come del resto avviene per le analoghe misure
interne, ne' dall'accesso ad un mezzo di impugnazione, peraltro
caratterizzato da stringenti scansioni temporali quali il riesame,
ne' da un rimedio da far valere innanzi lo stesso giudice in merito
all'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del
provvedimento straniero ex art. 724 del codice di procedura penale.
3.2. Allo stesso modo, anche la Corte di giustizia, pur
precisando che spetta agli Stati membri disciplinare le modalita'
procedurali dei ricorsi, ha affermato che le disposizioni che
concernono i rimedi giurisdizionale devono rispettare i principi di
equivalenza ed effettivita', e cioe', rispettivamente, non siano meno
favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la
tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno, ne' rendano
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei
diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (14) .
Analogamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito
che «il "diritto a un tribunale", di cui il diritto all'accesso [...]
costituisce un aspetto, non e' assoluto, potendo essere condizionato
a limiti implicitamente ammessi. Tuttavia, tali limiti non debbono
restringere il diritto all'accesso ad un tribunale spettante
all'individuo in maniera tale, o a tal punto, che il diritto risulti
compromesso nella sua stessa sostanza. Inoltre, limiti siffatti
sarebbero da considerarsi in violazione dell'articolo 6 § 1 a meno
che non perseguano uno scopo legittimo e che esista un ragionevole
rapporto di proporzionalita' tra i mezzi impiegati e lo scopo
perseguito» (15) .
La disposizione citata, per come interpretata nel diritto
vivente, dunque, viola anche l'art. 117 Costituzione, con riferimento
agli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e
dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea.
Non vi e' dubbio, infatti, che l'assenza di un rimedio per
contestare la decisione dell'A.G. italiana di dare seguito alla
rogatoria con riguardo ai presupposti di tale riconoscimento
impedisca, di fatto, un vaglio effettivo delle ragioni degli
interessati, senza che cio' sia richiesto dallo scopo di garantire
celerita' e segretezza della decisione; ne' tale preclusione trova
riscontro in situazioni analoghe, quali appunto quelle in cui il
medesimo atto trovi attuazione al di fuori della rogatoria (si pensi,
appunto, all'esperibilita' del riesame avverso il sequestro
conservativo).
3.3. Ma la questione di costituzionalita' non e' neppure
manifestamente infondata con riguardo al principio di uguaglianza ex
art. 3 Costituzione, variamente declinato sub specie di
irragionevolezza intrinseca della disciplina appena considerata, per
come interpretata dal diritto vivente, quanto all'interno del cd.
schema triadico in relazione ad altre disposizioni.
Sotto il primo profilo, nonostante il riconoscimento di
un'elevata discrezionalita' in capo al legislatore nel disegnare gli
istituti processuali, non puo' negarsi l'assoluta incoerenza del
legislatore, nella misura in cui l'assenza di un rimedio diretto a
far valere l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del
provvedimento straniero non risponda ad alcuna concreta esigenza
processuale. Dal punto di vista dell'indebita discriminazione
rispetto a situazioni analoghe, assume rilievo - quale tetrium
comparationis - la disciplina di cui al decreto legislativo del 21
giugno 2017, n. 108 in tema di esecuzione dell'ordine europeo di
indagine penale.
In quell'ambito, infatti, il legislatore interno - recependo le
disposizioni di cui alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 3 aprile 2014 - ha previsto, all'art. 5 prevede
che, in caso di intervento del giudice (richiesto dall'A.G. straniera
o imposto dalla Legge italiana), «se non diversamente disposto, il
giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi
dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza
delle forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione,
sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato».
L'art. 13 prevede, inoltre, il diritto dell'indagato e del suo
difensore (comma 1) nonche', in caso di sequestro probatorio, la
persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione (comma 7) di opporsi al
decreto di riconoscimento avanti al giudice per le indagini
preliminari, il quale puo' annullare il provvedimento qualora
riconosca che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento.
Proprio in relazione all'ordine europeo d'indagine avente ad
oggetto un sequestro probatorio la giurisprudenza, pur predicando
l'inammissibilita' del riesame avverso la decisione il decreto sul
presupposto che «ove si consentisse una duplice impugnazione, l'una
contro il decreto di riconoscimento, l'altra avverso l'atto di
esecuzione, si instaurerebbero due autonome e parallele procedure con
effetti del tutto scoordinati tra loro» (16) , ha ammesso la
possibilita' di far valere la presenza di ragioni ostative
all'esecuzione degli atti richiesti dall'A.G. straniera mediante
opposizione al giudice per le indagini preliminari (17) , previa
instaurazione del contraddittorio (18) .
Allo stesso modo, il Regolamento (EU) 2018/1805 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 in tema di
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca
prevede, all'art. 33, che i soggetti colpiti hanno diritto «di
avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di
esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione
dei provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 7 e dei
provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 18», con la
precisazione (par. 2) che «i motivi di merito su cui si basa il
provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non
possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello
Stato di esecuzione».
Ora, in tutti questi casi il legislatore consente un rimedio
diretto a far valere l'insussistenza dei presupposti per il
«riconoscimento» del provvedimento del paese membro. E cio' avviene
in un contesto nei quali i motivi di rifiuto sono previsti in termini
molto piu' tassativi rispetto a quelli contemplati per i paesi non
aderenti all'UE, proprio in relazione al maggior grado di
integrazione e di mutual trust che caratterizza i rapporti tra paesi
aderenti.
4. Il petitum
La difesa ritiene che l'art. 724 del codice di procedura penale
sia incostituzionale nella parte in cui non prevede la partecipazione
al processo formativo della decisione di accoglimento della richiesta
di rogatoria e non prevede l'impugnabilita' della decisione che
valuta ammissibile la richiesta di assistenza giudiziaria.
L'oggetto della questione di costituzionalita', tuttavia, deve
essere diversamente parametrato.
In primo luogo, non vi e' dubbio che la richiesta di
partecipazione della difesa alla fase di formazione del titolo non
possa trovare spazio nell'ambito delle norme che regolano le
rogatorie passive.
Cio' in relazione alla necessaria segretezza che deve
contraddistinguere la fase prodromica all'exequatur dell'atto a
sorpresa - quale appunto il sequestro conservativo - e al fatto che
tale forma di partecipazione, per vero, non e' neppure prevista per
gli omologhi atti processuali interni.
Del pari non e' neppure rispondente al requisito della stretta
necessita' della declaratoria di incostituzionalita' estendere alle
rogatorie passive i mezzi d'impugnazione previsti per gli analoghi
atti interni.
Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, nonche'
il parallelo formulato con la disciplina euro-unitaria, impongono
esclusivamente che la difesa sia ammessa a contestare, datanti ad un
giudice, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del
provvedimento straniero.
Del resto, i mezzi di gravame previsti per i sequestri sono stati
introdotti al fine di consentire un'estesa critica di merito rispetto
all'atto ablatorio, critica che in questa sede dovrebbe solo essere
limitata ai presupposti per il riconoscimento di cui all'art. 724,
comma 6 del codice di procedura penale e dal diritto pattizio
applicabile ai due stati.
Non si tratta neppure di estendere al merito il rimedio
dell'incidente di esecuzione: una pronuncia in tal senso, infatti,
finirebbe per snaturare la procedura ex art. 666 del codice di
procedura penale, in seno alla quale e' sempre preclusa una critica
al merito della decisione assunta in sede di cognizione e che puo'
riguardare soltanto l'an e il quomodo della relativa esecuzione.
Conseguentemente appare pienamente confacenti a ricondurre la
norma entro i limiti di costituzionalita', almeno per quanto compete
a questo Giudice in sede di determinazione del petitum e nel rispetto
della discrezionalita' che compete alla Corte costituzionale,
chiedere pronunciarsi sentenza di illegittimita' costituzionale
dell'art. 724 del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede che, contro la decisione di dare corso alla domanda di
assistenza giudiziaria, la difesa possa presentare opposizione al
giudice lamentando la mancanza dei presupposti per procedere in tal
senso.
Per quanto detto finora, deve disporsi la sospensione del
procedimento incidentale e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
(1) Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 15996 del 9 marzo 2006.
(2) Cass. Pen., Sez. III , Sentenza n. 28063 del 9 febbraio 2011 Cc.
Rv. 250594; sez. 3, sentenza n. 1984 del 30 novembre 2016, dep.
2017, n.m.; sez 1, sentenza n. 11818 del 3.12.2008, dep. 2009,
n.m.
(3) In un obiter Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 31117 del 9 luglio
2025 Rv. 288637.
(4) Cass. Pen., Sez. I, n. 51839 del 14 novembre 2014, Rv. 261585;
nello stesso senso anche Sez. 3, n. 28063 del 9 febbraio 2011, RV
250594; Sez. 3, n. 1984 del 30 novembre 2016, dep. 2017, n. m.
(5) Cass. Pen., sez. 4, sentenza n. 1577 del 18 dicembre 1993, dep.
1994, Rv. 197641; sez. 5, n. 435 del 22 maggio 1991, Rv. 187706.
(6) Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 31954 del 19 giugno 2019 Rv.
276799.
(7) -
(8) In particolare, l'art. 724, comma 6 del codice di procedura
penale avrebbe dovuto prevedere che «il decreto e' impugnabile da
parte dell'interessato, anche per la violazione delle
disposizioni di cui al comma 5, entro cinque giorni dal momento
in cui ha conoscenza degli atti, mediante incidente di
esecuzione. Il giudice decide entro dieci giorni dalla
proposizione dell'incidente di esecuzione».
(9) Cass. Pen., sez. 6, sentenza n. 4943 del 21 gennaio 2025.
(10) Cass. Pen., sez. 6, 9 luglio 2025 n. 31117.
(11) Corte costituzionale, sentenza n. 230 del 15 novembre 2022.
(12) Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 3 giugno 2024.
(13) Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 16 aprile 2014.
(14) Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, § 37;
12 marzo 2015, Vigilo Ltd, C-538/13, § 39; 6 ottobre 2015,
Orizzonte Salute, C-61/14, § 46.
(15) Corte europea dei diritti dell'uomo 4 febbraio 2014, ... e altri
contro Italia, § 27; 24 settembre 2013, c. Italia, § 73; Papon
c. Francia, 25 luglio 2002, § 90; 14 dicembre 1999, Khalfaoui c.
Francia, §§ 35-36.
(16) Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 11491 del 14 febbraio 2019 Rv.
275291.
(17) Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 8320 del 31 gennaio 2019 Rv.
275732.
(18) Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 3520 del 22 gennaio 2020 Rv.
277628.
P.Q.M.
Visti gli artt. 23 e seguenti Legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 - in relazione agli artt. 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea - della Costituzione, la
questione di costituzionalita' dell'art. 724 del codice di procedura
penale nella parte in cui non prevede che, contro la decisione di
dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria, la difesa possa
presentare opposizione al giudice lamentando la mancanza dei
presupposti per procedere in tal senso dispone la sospensione del
giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale. Manda la Cancelleria per la notifica al condannato,
al suo difensore, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio
dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Milano, 30 aprile 2026
Il Giudice: Crepaldi