Reg. ord. n. 43 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 02/12/2024
Tra: Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS C/ A. R.
Oggetto:
Assistenza e solidarietà sociale – Disabilità – Congedo straordinario per assistenza di un soggetto con disabilità in situazione di gravità – Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio – Previsione che non include, nel novero dei beneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto – Denunciata disciplina, che, nella versione antecedente alla riforma del 2022, applicabile ratione temporis, viola la tutela costituzionale da riconoscere alla famiglia di fatto – Irragionevole compressione del diritto alla salute psicofisica del disabile grave, vista la limitazione dell’assistenza all’interno della propria comunità di vita in funzione di un dato normativo integrato dal mero rapporto di coniugio – Lesione dei diritti inviolabili dell’uomo.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 26/03/2001 Num. 151 Art. 42 Co. 5
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 2 Co.
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 32 Co.
Udienza Pubblica del 4 novembre 2025 rel. SAN GIORGIO
Testo dell'ordinanza
N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 dicembre 2024
Ordinanza del 2 dicembre 2024 della Corte di cassazione nel
procedimento civile promosso da Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS contro A. R..
Assistenza e solidarieta' sociale - Disabilita' - Congedo
straordinario per assistenza di un soggetto con disabilita' in
situazione di gravita' - Soggetti legittimati alla fruizione del
beneficio - Previsione che non include, nel novero dei beneficiari
del congedo straordinario, il convivente di fatto.
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5, nel testo antecedente alla
modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ("Attuazione della
direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita'
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio").
(GU n. 12 del 19-03-2025)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione lavoro
Composta dagli ill.mi sig.ri magistrati:
dott. Umberto Berrino - Presidente
dott. Rossana Mancino - Rel. - Consigliere
dott. Luigi Cavallaro - Consigliere
dott. Francesco Buffa - Consigliere
dott. Simona Magnanensi - Consigliere
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
20265-2023 proposto da:
I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Samuela
Pischedda, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza;
- ricorrente
contro R A , domiciliato in Roma Piazza Cavour presso
la cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e
difeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri;
- controricorrente
avverso la sentenza n. 482/2023 della Corte d'appello di
Milano, depositata il 21 aprile 2023 R.G.N. 600/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11 giugno 2024 dal Consigliere dott. Rossana Mancino;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l'avvocato Samuela Pischedda.
Rilevato che
1. Si controverte dell'ambito di applicazione dell'art. 42, comma
5, decreto legislativo n. 151 del 2001, ante novella introdotta nel
2022, e, precisamente, s'interroga la Corte di legittimita' per
l'inclusione, in via interpretativa, nel novero dei soggetti
beneficiari del congedo ivi previsto, del convivente more uxorio del
familiare con disabilita' grave;
2. R A ha agito in giudizio per il riconoscimento del
diritto a fruire del congedo straordinario per il periodo dal 27
luglio al 30 novembre 2020 e per il pagamento della relativa
indennita';
3. la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in epigrafe
indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto
la domanda, ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 cit., nel
testo applicabile ratione temporis, per il periodo di convivenza more
uxorio antecedente al matrimonio contratto con la coniuge, disabile
in situazione di gravita', rigettata dall'INPS sul presupposto
dell'assenza del vincolo coniugale (accolta, in seguito, dall'INPS
per il periodo seguito al matrimonio e fino al decesso della
coniuge);
4. la Corte di merito, letta la disposizione citata anche alla
luce della successiva modifica normativa che, con l'art. 2, comma 1,
lettera n) decreto legislativo n. 105 del 2022, benche' non
applicabile ratione temporis, aveva incluso il convivente di fatto
del soggetto in condizioni di disabilita' grave nella pletora dei
beneficiari dei permessi oggetto di causa, conformava la disposizione
ad un'interpretazione evolutiva, anche alla luce della lettura data
dalla Corte costituzionale del congedo straordinario, equiparando il
convivente al coniuge convivente e alla parte di un'unione civile;
5. ricorre avverso tale sentenza l'INPS, con ricorso affidato ad
un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale
resiste R A , con controricorso;
Considerato che
6. ritiene questo Collegio, per le ragioni che di seguito si
andranno ad esporre, che sia rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5,
decreto legislativo 151/2001, nel testo anteriore alla novella, nella
parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti
beneficiari del congedo straordinario finalizzato all'assistenza del
familiare con disabilita' grave, per violazione degli articoli 2, 3,
32 Cost.;
Sulla rilevanza
7. R A non rientra tra i soggetti elencati dalla norma
in questione, nel testo applicabile ratione temporis, e, in assenza
di una pronuncia della Corte costituzionale che dichiari
l'illegittimita' dell'art. 42, comma 5, decreto legislativo n.
151/2001, nella parte in cui non include il convivente more uxorio
tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza
al disabile grave, la domanda azionata dovrebbe essere senz'altro
rigettata;
8. la formulazione della disposizione, che provvede ad elencare
un numero chiuso di soggetti legittimati alla percezione del
beneficio (coniuge convivente e, in via gradata, genitori, anche
adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi), esclude
la praticabilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata
(cfr. Corte costituzionale nn. 58 del 2017 e 198 del 2003), evidenza
avvalorata anche dalle quattro pronunce della Corte costituzionale
intervenute ad ampliare il novero dei soggetti legittimati a ricevere
il beneficio (Corte cost. nn. 233 del 2005, 19 del 2009, 203 del
2013, 232 del 2018);
9. non ignora il Collegio che, nel giudizio incidentale promosso
per analoga questione, con ordinanza n. 158 del 2023 e' stato
richiesto, al giudice remittente, un nuovo apprezzamento della
rilevanza e della non manifesta infondatezza, in considerazione dello
jus superveniens costituito dal decreto legislativo n. 105 del 2022,
il cui art. 2, comma 1, lettera n), ha riformulato l'art. 42, comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 equiparando, ai fini del
godimento del congedo straordinario per l'assistenza del congiunto
con disabilita' grave, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del
1992, il convivente di fatto, di cui all'art. 1, comma 36, della
legge n. 76 del 2016, al coniuge convivente;
10. si legge, invero, nell'ordinanza n. 158 cit., che detto jus
superveniens ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di
riferimento, integrando il contenuto della disposizione censurata
secondo il verso del sollevato dubbio di legittimita' costituzionale;
11. nondimeno ritiene il Collegio che il mutato quadro normativo
non apra l'adito ad un'interpretazione evolutiva della disposizione
ante riforma si' da ritenerla comprensiva dell'equiparazione del
convivente di fatto al coniuge del disabile in condizione di gravita'
estendendo il numero chiuso dei beneficiari di un trattamento a
carico della collettivita', fin da epoca antecedente alla
sopravvenuta modifica del quadro normativo per effetto del decreto
legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ovvero per il tramite di
un'interpretazione costituzionalmente orientata;
12. si legge nella relazione illustrativa allo schema di decreto
legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa
all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i
genitori e i prestatori di assistenza, e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio, che: «Con la lettera m) [recte: lett n) nel
testo in G.U.], all'art. 42, comma 5, del testo unico sono stati
aggiunti, quali soggetti beneficiari del congedo straordinario per
l'assistenza a parenti affetti da disabilita' grave, la parte di
un'unione civile di cui all'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76 e il convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 36,
della medesima legge. Per quanto riguarda la parte dell'unione
civile, la nuova previsione ha un mero intento chiarificatore, in
quanto il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 stabilisce gia'
che "le disposizioni contenenti le parole «coniugi» o termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei
contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". L'inserimento
della categoria del convivente di fatto si ritiene opportuno in
questa sede nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale di
cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione. E' stato, inoltre,
aggiunto un ultimo periodo all'art. 42 in esame, per specificare che
il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con
il soggetto da assistere sia stata instaurata dal richiedente
successivamente alla richiesta. La previsione risponde all'esigenza
di conformarsi al principio espressamente affermato dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 232/2018, per lo specifico caso del
figlio nei confronti del genitore»;
13. come reso palese dalla relazione illustrativa, l'intento
chiarificatore e' attribuito solo alle unioni di fatto, e non anche
alle convivenze, l'inclusione del convivente nel disposto normativo
e' improntata al rispetto del canone di ragionevolezza, infine, i
profili di diritto intertemporale sono valorizzati con esclusivo
riferimento alla convivenza con il soggetto da assistere instaurata
in epoca successiva alla richiesta di congedo;
14. la norma sopravvenuta ha equiparato, ai soli fini della
fruizione del congedo straordinario, di cui all'art. 4, comma 2,
della legge n. 53 del 2000, il convivente di fatto al coniuge e alla
parte dell'unione civile, senza con cio' valorizzare, in se', la
convivenza di fatto ma proseguendo in quell'opera di specifico
allargamento della protezione e del diritto del disabile, in
condizione di gravita', di ricevere assistenza dalla parte alla quale
e' unita da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza,
morale e materiale;
15. il legislatore delegato del 2022 ha, dunque, ulteriormente
ampliato i diritti del convivente di fatto, come gia' riconosciuto
con legge n. 76 del 2016: nella materia dell'ordinamento
penitenziario; in caso di malattia o ricovero; in caso di morte del
precedente assegnatario di alloggi di edilizia popolare; nell'impresa
familiare, ex art. 230-bis codice civile; in caso di domanda
d'interdizione o inabilitazione; nella nomina a tutore, curatore o
amministratore di sostegno; quanto ai diritti spettanti al superstite
in caso di decesso del convivente dovuto al fatto illecito di un
terzo (art. 1, commi 38, 39, 44-49, legge n. 76 cit.);
16. non vi e' dunque un rilievo autonomo della famiglia di fatto
ma solo un costante e progressivo riconoscimento del catalogo dei
diritti del convivente di fatto in un contesto in cui, come rilevato
da ultimo da Cass., Sez. Un., n. 35385 del 2023, la convivenza
prematrimoniale e' ormai un fenomeno di costume sempre piu' radicato
nei comportamenti della nostra societa' cui si affianca un
accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione
delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari
e sociali di tendenziale pari dignita' rispetto a quelle matrimoniali
e costantemente si ripresenta, soprattutto nella materia del diritto
di famiglia, l'esigenza che la giurisprudenza si faccia carico
dell'evoluzione del costume sociale nella interpretazione della
nozione di famiglia, concetto caratterizzato da una commistione
intrinseca di relazioni fattuali e giuridiche, e nell'interpretazione
dei vari modelli familiari;
17. come ribadito da Cass., Sez. Un. n. 35385 cit., in linea
generale, tra i canoni che orientano l'interpretazione della legge
deve annoverarsi anche quello dell'interpretazione storico -
evolutiva, che si aggiunge ai canoni letterale, teleologico e
sistematico e, nutrendosi anche del diritto positivo successivo alla
disciplina regolatrice della fattispecie, getta sulla stessa una luce
retrospettiva capace di disvelarne significati e orientamenti anche
differenti da quelli precedentemente individuati (Cass. Sez. Un. n.
24413/2021, ove si sono anche efficacemente rimarcati i limiti di
tolleranza ed elasticita' dell'enunciato normativo, che l'attivita'
interpretativa non puo' superare);
18. tuttavia, il detto canone non sembra soccorrere l'interprete
nella soluzione della questione sottesa al giudizio d'impugnazione
all'esame, in considerazione della delimitata cornice del decreto
legislativo n. 105 del 2022, volta ad armonizzazione, nel diritto
interno, la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita'
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza, e che ha abrogato la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
19. si e' trattato, dunque, dell'esercizio di un potere
legislativo delegato per il tramite della legge 22 aprile 2021, n.
53, legge di delegazione europea 2019-2020, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea (art. 1, comma 1, e l'allegato A, punto 27,
legge n. 53/2021 cit.);
20. dall'articolato della legge di delegazione non si evincono
criteri specifici al quale informare la potesta' legislativa delegata
conferita al Governo per l'armonizzazione della direttiva (UE)
2019/1158 (genericamente indicata, nell'allegato A, tra le plurime
direttive oggetto di recepimento nei termini prescritti),
diversamente da altre direttive, del pari oggetto di armonizzazione
ma affidate, dagli articoli dal 3 al 29 legge n. 53 cit., a specifici
criteri di delegazione;
21. soccorrono, pertanto, all'interprete del decreto legislativo
le direttrici rese palesi dalla direttiva medesima;
22. dal considerando n. 16 si evince che: «La presente direttiva
stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternita', al
congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza e a
modalita' di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i
prestatori di assistenza. Facilitando la conciliazione tra lavoro e
vita familiare per tali genitori e prestatori di assistenza, la
presente direttiva dovrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi
del trattato di parita' tra uomini e donne per quanto riguarda le
opportunita' sul mercato del lavoro, la parita' di trattamento sul
posto di lavoro e la promozione di un livello di occupazione elevato
nell'Unione»;
23. dal considerando n. 38 si evince la ratio delle disposizioni,
per quanto in questa sede rileva, «destinate ad aiutare i lavoratori
che sono prestatori di assistenza durante uno specifico periodo di
tempo e mirano a mantenere e promuovere il loro collegamento
ininterrotto con il mercato del lavoro»;
24. l'art. 6 della direttiva cit., rubricato «Congedo per i
prestatori di assistenza» recita: «1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinche' ciascun lavoratore abbia diritto di
usufruire di un congedo per i prestatori di assistenza di cinque
giorni lavorativi all'anno. Gli Stati membri possono specificare
modalita' supplementari riguardo all'ambito e alle condizioni del
congedo dei prestatori di assistenza in conformita' del diritto o
delle prassi nazionali. La fruizione di tale diritto puo' essere
subordinata a un'adeguata attestazione, in conformita' del diritto o
delle prassi nazionali. 2. Gli Stati membri possono assegnare il
congedo dei prestatori di assistenza sulla base di un periodo di
riferimento diverso da un anno, per singola persona che necessita di
assistenza o sostegno o per singolo caso»;
25. in definitiva, nessun passaggio della direttiva cit. reca
riferimenti idonei ad armonizzare illimitatamente e indefinitamente,
nella legislazione nazionale, fin da epoca antecedente alla novella,
la tutela del prestatore di cura e assistenza nella convivenza di
fatto e ad equiparare il convivente di fatto al coniuge e alla parte
di un'unione civile;
26. l'armonizzazione della direttiva nell'ordinamento interno e'
stata di certo preordinata alla piu' pregnante tutela del diritto
alla salute del disabile, valorizzando il familiare che presti
assistenza e accudimento sollevandolo dai concomitanti impegni
quotidiani di lavoro e familiari in funzione di una miglior
condizione complessiva del caregiver foriera di una vantaggiosa
assiduita' per la persona cara, fragile, assistita;
27. pur non dando tutela ai caregivers familiari - prestatori di
assistenza alla stregua della traduzione della direttiva - il decreto
legislativo del 2022 ha introdotto ampie garanzie per il familiare
che accudisca il congiunto (non dimenticando che il Comitato delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' ha rilevato
come i caregiver familiari, in Italia, siano discriminati e il 3
ottobre 2022 ha condannato l'Italia nella incapacita' di fornire
servizi di supporto individualizzati alle famiglie di persone con
disabilita', nella rilevata violazione dei loro diritti alla vita
familiare, a vivere in modo indipendente e per un tenore di vita
adeguato, per violazione degli obblighi previsti dagli articoli 19,
23 e 28, comma 2, lettera c), in combinato disposto con l'art. 5
della Convenzione sui diritti delle persone con disabilita');
28. non vi e' dunque, nell'ordinamento, alcuna fonte normativa
primaria che, per il convivente, rechi disposizione analoga a quella
introdotta dal legislatore del 2016 che ha esteso ad ognuna delle
parti dell'unione civile, tra persone dello stesso sesso, tutte le
disposizioni contenenti le parole «coniugi» o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti
collettivi (art. 1, comma 20 legge n. 76/2016 cit.);
Sulla non manifesta infondatezza
29. la norma dettata dall'art. 42, comma 5, decreto legislativo
n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla riforma, applicabile
ratione temporis, viola la tutela costituzionale da riconoscersi
all'aggregazione costituita dalla convivenza di fatto e quindi dalla
famiglia di fatto, in quanto comunita' d'affetti in cui l'individuo
sviluppa la propria personalita' nella garanzia dei diritti
inviolabili;
30. l'indicata esclusione comprime in modo irragionevole (art. 3
Cost.) il diritto alla salute psicofisica (art. 32 Cost.) del
disabile grave - inteso come diritto inviolabile dell'uomo ex art. 2
Cost. - limitandone l'assistenza all'interno della propria comunita'
di vita in funzione di un dato normativo integrato «dal mero rapporto
di coniugio» (art. 29 Cost.);
31. il diritto inviolabile alla salute del disabile grave nella
sua dimensione piena - anche relazionale - non puo' essere obliterato
ove custodito e protetto in seno alla famiglia di fatto alla cui
preminente valutazione, come comunita' capace di sostenere ogni
componente nello sviluppo della personalita', concorrono:
a) il riconoscimento operato dalla normativa sull'esercizio
della responsabilita' genitoriale nei procedimenti relativi ai figli
nati fuori del matrimonio (art. 337-bis e ss. codice civile, inserito
dall'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.
154 recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n.
219»);
b) l'eliminazione dall'ordinamento, con legge 10 dicembre 2012,
n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali), delle distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, in
affermazione del principio dell'unicita' dello stato giuridico dei
figli (art. 315 codice civile);
c) la precedente introduzione dell'affido condiviso dei figli
rispetto ai genitori non legati da vincolo matrimoniale con legge 8
febbraio 2006, n. 54, recante «Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli»;
d) la previsione che possa essere nominata come amministratore
di sostegno anche la persona stabilmente convivente con il
beneficiario, persona che puo' anche promuovere il procedimento per
l'interdizione e l'inabilitazione (legge 9 gennaio 2004, n. 6
(Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo
I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile in materia d'interdizione e d'inabilitazione, nonche'
relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);
32. il riconoscimento delle posizioni risarcitorie in capo ai
componenti della famiglia di fatto e l'affermazione di un principio
di responsabilita' dei terzi, svolgerebbe analoga convergente
funzione;
33. la prospettiva e' quella adottata dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 213 del 2016 che nel riconoscere al convivente di
fatto il permesso mensile retribuito di cui all'art. 33 legge n. 104
del 1992, ha sostenuto che, altrimenti: « [...] il diritto -
costituzionalmente presidiato - del portatore di handicap (ora,
recte, del disabile) di ricevere assistenza nell'ambito della sua
comunita' di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso,
non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un
rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato
"normativo" rappresentato dal mero rapporto di parentela o di
coniugio» aggiungendo che «[...] se, dunque, l'art. 3 Cost. e'
violato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli articoli
2 e 32 Cost. lo sono, quanto al diritto fondamentale alla salute
psico-fisica del disabile grave, sia come singolo che nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'»;
34. va ricordata, inoltre, la posizione che, nel tempo, ha
assunto la Corte europea dei diritti dell'uomo;
35. fin dalla sentenza Marckx vs Belgio (ricorso n. 683/74) del
13 giugno 1979, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato
che la vita familiare comprende anche gli interessi materiali ed ha
esteso la nozione di vita familiare di cui all'art. 8 anche alla
famiglia non legittima che, nel caso di specie, era costituita da una
madre e dalla figlia nata fuori dal matrimonio;
36. cosi' nel caso Keegan vs Irlanda, sentenza del 26 maggio
1994, ha affermato che la nozione di famiglia di cui all'art. 8 non
e' limitata alle relazioni fondate sul matrimonio e puo' oltrepassare
di fatto i legami familiari quando le parti convivono fuori dal
matrimonio (nella specie la legge irlandese sull'adozione negava al
padre naturale, convivente di fatto con un'altra donna al momento
della nascita del figlio, il diritto di prestare il proprio consenso
all'affidamento del bambino da parte della madre):
37. ancora nel caso X., Y. e Z. vs Regno Unito, sentenza del 22
aprile 1997, la Corte europea ha ribadito che la nozione di vita
familiare non e' limitata alle coppie sposate e sottolineato che i
criteri rilevanti per la definizione sono la convivenza della coppia,
la lunghezza della relazione, la presenza di figli, occorrendo
accertare l'esistenza di una relazione effettiva (nel caso di specie,
la Corte ha ritenuto si potesse parlare di vita familiare in
relazione alla situazione di convivenza tra un transessuale, la
compagna e la figlia nata dalla loro unione);
38. ancora, con la sentenza del 5 gennaio 2010, nel caso
Jaremowicz vs Polonia (ricorso n. 24023/03), la Corte dei diritti ha
sottolineato le affinita' e le differenze strutturali tra il diritto
a contrarre matrimonio garantito dall'art. 12 Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e
il diritto al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU;
39. con la medesima sentenza ha rimarcato le differenze che, in
particolare, si riflettono sull'ampiezza del sindacato che puo'
operare in materia la stessa Corte: nel caso dell'art. 12 CEDU, il
controllo di conformita' alla Convenzione deve limitarsi alla
verifica dell'arbitrarieta' e sproporzionalita' delle scelte operate
dagli Stati in virtu' del margine di apprezzamento che la Convenzione
riserva loro in materia (§ 50);
40. ancora, nel caso e ti vs Italia (ricorso n. 16318/07),
sentenza del 27 aprile 2010, la Corte ha ribadito che l'art. 8 trova
applicazione anche rispetto a legami familiari di fatto, in presenza
di vincoli di natura affettiva (i ricorrenti si erano visti rigettare
la domanda di adozione di un neonato che, subito dopo la nascita, era
stato collocato provvisoriamente presso di loro, in quanto la madre
aveva rifiutato di riconoscerlo: la Corte europea ha osservato che
l'art. 8 e' applicabile anche nei confronti dei ricorrenti, benche'
essi non abbiano potesta' genitoriale sul bambino, perche' tale
disposizione si applica anche ai legami familiari di fatto, in
presenza di vincoli di natura affettiva);
41. ebbene, la famiglia e' considerata, dalla normativa e
giurisprudenza europea, sia nella sua versione tradizionale, composta
da due membri di sesso diverso uniti in matrimonio, sia nella
versione moderna costituita da coppie non unite in matrimonio, ma
semplicemente conviventi, siano esse di sesso diverso o dello stesso
sesso e la convivenza qualifica il rapporto che lega i famigliari di
fatto; non si esige una disciplina dei differenti modelli familiari
identica a quella del matrimonio ma una disciplina non
discriminatoria (art. 14 della CEDU) che salvaguardi e rispetti le
scelte familiari della persona;
42. sempre la Corte europea dei diritti dell'uomo, Schalk and
Kopf vs Austria, decisione del 24 giugno 2010, ha riconosciuto alle
coppie omoaffettive il diritto al rispetto della vita familiare ex
art. 8 CEDU, includendole nella definizione di famiglia, anche in
base ad una interpretazione evolutiva dell'art. 12 Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali («Diritto al matrimonio: A partire dall'eta' minima per
contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi
e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano
l'esercizio di tale diritto») e in relazione all'art. 9 della Carta
di Nizza («Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia: Il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio»);
43. la Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, 7
novembre 2013, Vallianatos e altri vs Grecia, ha statuito circa il
diritto del singolo, una volta instaurato il legame di coppia,
all'uguaglianza con il partner, tutelato non tanto in base all'art. 5
del Protocollo n. 7 alla Convenzione, sulla parita' tra i coniugi,
quanto sul fondamento degli articoli 8 e 14 CEDU, e confermato la non
necessaria coabitazione per l'individuazione della famiglia di fatto;
44. sempre la Corte europea dei diritti dell'uomo, vs Italia,
decisione del 21 luglio 2015, ha sancito la violazione dell'art. 8
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali per omissioni del Governo italiano, ossia per
non aver adempiuto all'obbligo positivo di assicurare alle coppie
omoaffettive la disponibilita' di uno specifico strumento/istituto di
tutela dei propri diritti e doveri, nonostante la giurisprudenza ne
avesse ravvisato la necessita' di intervento;
45. insomma, prendendo le mosse dai principi generali che vengono
in rilievo nelle materie della famiglia, del lavoro e della
protezione dei soggetti fragili, sia la Corte europea dei diritti
dell'uomo sia la Corte costituzionale, pur riconoscendo la
discrezionalita' del legislatore nel prevedere diverse soglie di
tutela dei vincoli discendenti dal matrimonio e dalla convivenza di
fatto in relazione alla necessita' di proteggere i controinteressi in
gioco, hanno tuttavia stigmatizzato che nessuna situazione espressiva
della scelta di un differente modello familiare puo' restare priva di
tutela;
46. benche' la Corte europea dei diritti dell'uomo riconduca
nella sfera applicativa dell'art. 8 CEDU, nella parte in cui protegge
la vita familiare, la tutela dei vincoli affettivi discendenti dalla
convivenza di fatto, tuttavia, considera legittima la limitazione di
tale diritto, riconoscendo altresi' la possibilita' di bilanciamenti
differenziati per le coppie sposate e le convivenze di mero fatto,
secondo la discrezionale valutazione del legislatore (cfr., Corte
europea dei diritti dell'uomo, 3 aprile 2012, Van der Heijdel vs
Netherlands);
47. di bilanciamento deve pur sempre trattarsi e non di
indifferenza del legislatore allorche' vengono in gioco, nella
comunita' degli affetti, i profili relativi alla protezione del
componente fragile, protezione immutata e conformata a doveri di
solidarieta' indipendentemente dall'esservi o meno il crisma del
vincolo coniugale;
48. la salute psicofisica del disabile, quale diritto
fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientra tra
i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce
all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita' (art. 2 Cost.);
49. la cura, l'accudimento, la protezione del disabile e il
soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione conformato alle
delicate modalita' del vivere correlate alla disabilita',
costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalita' e
idonei strumenti di tutela della salute del disabile, nella sua
accezione piu' ampia di salute psicofisica e sulla condizione
giuridica della persona con disabilita' confluisce un complesso di
valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno
costituzionale (Corte cost. n. 42 del 2024);
50. il ruolo fondamentale svolto dalla famiglia, nella cura e
nell'assistenza dei soggetti disabili, ribadito, da ultimo, da Corte
costituzionale n. 42 del 2024 cit., richiamando numerosi precedenti,
tra cui Corte costituzionale n. 203 del 2013, va affermato, pur nella
distinta considerazione costituzionale della convivenza e del
rapporto coniugale, nella comunita' di vita e affetti in cui,
l'assenza del vincolo coniugale costituisce un mero dato normativo
che, ove cosi' non fosse, comprimerebbe irragionevolmente
l'effettivita' dell'assistenza ed integrazione del disabile nella
comunita' affettiva discriminando altresi' i caregiver o prestatori
di assistenza dediti, in identica misura, ad apprestare accudimento
premuroso al congiunto disabile;
51. peraltro, la legge di bilancio per l'anno 2018 - legge 27
dicembre 2017, n. 205 - ha gia' attribuito, con l'art. 1, comma 255,
la definizione di caregiver familiare alla persona che assiste e si
prende cura del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76 (che, vale ricordare, ai limitati fini delle disposizioni
di cui ai commi da 37 a 67 della legge n. 76 cit., ha introdotto la
definizione di conviventi di fatto, vale a dire di «due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione
civile»;
52. la convivenza di fatto e' in concreto capace di corrispondere
alle esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni di cura e
protezione della persona disabile grave al pari del rapporto
coniugale;
53. sul piano del diritto unionale va richiamato l'art. 9 della
Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. («Il diritto di sposarsi e
il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio»), approvata dal Parlamento
europeo il 14 novembre 2000, formalmente proclamata a Nizza il 7-8
dicembre 2000 e divenuta giuridicamente vincolante (ex art. 6, par.
1, TUE) a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
54. con tale disposizione, infatti, il diritto di sposarsi viene
riconosciuto tra le liberta' fondamentali tutelate dal capo secondo,
in modo disgiunto rispetto al diritto di fondare una famiglia, cosi'
realizzando una significativa apertura nei confronti delle famiglie
di fatto, in quanto la meritevolezza degli interessi perseguiti
attraverso la scelta, del tutto legittima, di convivere senza
matrimonio viene riconosciuta e tutelata anche al di fuori della
presenza di vincoli formali nei rapporti familiari;
55. i giudici di Strasburgo, come gia' sopra accennato, hanno
interpretato evolutivamente la nozione di vita familiare di cui
all'art. 8 CEDU, includendovi, oltre al rapporto di coniugio in senso
stretto, la parentela tra nonni e nipoti (sentenza 13 luglio 2000, n.
39221, vs Italia), zii e nipoti (sentenza 3 giugno
2004, 1ª sez., E Z vs Italia) purche' venga provata
l'esistenza di legami personali affettivi (come la coabitazione o le
visite frequenti) ed anche la relazione di una coppia omosessuale (v.
la gia' ricordata sentenza del 24 giugno 2010, prima sezione, caso
Schalk and Kopf vs Austria);
56. ed infatti, per la consolidata giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, in materia di coppie eterosessuali, la
nozione di famiglia, in base alla predetta disposizione, non e'
limitata alle relazioni basate sul matrimonio e puo' comprendere
altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal
vincolo del matrimonio;
57. conclusivamente, non essendo percorribile la strada di una
interpretazione della disposizione conforme a Costituzione, ritiene
il Collegio che l'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del
2001, ante novella, nella parte in cui non include, nel novero dei
beneficiari del congedo straordinario, il convivente di fatto, ponga
seri dubbi di costituzionalita' per violazione degli articoli 2, 3,
32 della Costituzione.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 2, 3, 32 della Costituzione, la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art.
2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.
105. Sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della
cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del
giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e
al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi', che
l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione degli atti,
comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle
prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 giugno
2024.
Il Presidente: Berrino