Reg. ord. n. 188 del 2025 pubbl. su G.U. del 08/10/2025 n. 41

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 04/09/2025

Tra: M. N.  C/ Questura di Bari



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Trattenimento – Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti del richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di permanenza per i rimpatri di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 – Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6 – Permanenza, in forza di un atto dotato di forza di legge, in assenza di qualsivoglia titolo legittimante, di natura amministrativa o giudiziale, all’interno di un centro di permanenza per i rimpatri – Violazione del principio della riserva di giurisdizione nella materia della libertà personale – Lesione del principio della inviolabilità della libertà personale – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Inosservanza degli obblighi internazionali in relazione al diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 18/08/2015  Num. 142  Art. 6  Co. 2

decreto-legge  del 28/03/2025  Num. 37  Art. 1  Co. 2

legge  del 23/05/2025  Num. 75



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.  

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  

Dichiarazione universale dei diritti umani  Art.  Co.  

Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York  Art.  Co.  

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza  Art.  Co.  



Udienza Pubblica del 27 gennaio 2026 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 settembre 2025

Ordinanza del 4 settembre 2025 della Corte di cassazione sul  ricorso
proposto da M. N. contro Questura di Bari. 
 
Straniero - Immigrazione -  Trattenimento  -  Mancata  convalida  del
  provvedimento di  trattenimento  adottato  ai  sensi  del  comma  3
  dell'art.  6  del  d.lgs.  n.  142  del  2015 nei   confronti   del
  richiedente asilo che ha presentato la  domanda  in  un  centro  di
  permanenza per i rimpatri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286  del
  1998 - Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro
  fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di
  trattenimento eventualmente adottato  dal  questore  ai  sensi  del
  comma 2 del medesimo art. 6. 
- Decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della
  direttiva 2013/33/UE recante  norme  relative  all'accoglienza  dei
  richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'  della  direttiva
  2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del  riconoscimento  e
  della revoca dello status di protezione  internazionale),  art.  6,
  comma 2-bis, introdotto  dall'art.  1,  comma  2-bis,  lettera  a),
  numero 1), del decreto-legge 28 marzo  2025,  n.  37  (Disposizioni
  urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito,
  con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75. 


(GU n. 41 del 08-10-2025)

 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Prima sezione penale 
 
    Composta da: 
        Stefano Aprile, Presidente; 
        Raffaello Magi; 
        Angelo Valerio Lanna, relatore; 
        Carmine Russo; 
        Teresa Grieco; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: 
        N. M., nato in ... il ... (...), avverso  il  decreto  del  9
luglio 2025 della Corte di appello di Bari; 
    udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Valerio Lanna; 
    udita la requisitoria del Sostituto Procuratore  generale  Nicola
Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; 
 
             Ritenuto in fatto e considerato in diritto 
 
    1. Con provvedimento del ..., convalidato dal giudice di pace  di
Bari in pari data, il  Questore  di  Ancona  ha  disposto,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  -
in vista dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso  il
... dal Prefetto di Pescara - il trattenimento presso  il  Centro  di
permanenza per i rimpatri di Bari, a carico del  cittadino  straniero
N. M. 
    1.1. Questi, il successivo ..., e'  stato  trasferito  presso  il
C.P.R. di Gjader, in Albania e - giunto nella  zona  di  transito  di
Schengjin,  equiparata  alle  zone  di  transito  o  frontiera  -  ha
formalizzato domanda, in data ..., di riconoscimento della protezione
internazionale; tale domanda e' stata disattesa dalla Commissione per
il  riconoscimento  della  protezione  internazionale  di  Roma,  con
decisione del ... 
    1.2. In pari data, il Questore di Roma ha  chiesto  la  convalida
del provvedimento di trattenimento dello straniero, a norma dell'art.
6, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142. 
    1.3. La Corte di appello di Roma, con provvedimento assunto il  4
luglio  2025,  non  ha  convalidato  il  suddetto  provvedimento   di
trattenimento emesso dal Questore  di  Roma,  osservando  che  -  pur
avendola legge 23 maggio 2025,  n.  75  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  37,  recante
disposizioni urgenti per il contrasto  dell'immigrazione  irregolare)
apportato modifiche all'art.  6,  comma  3,  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, recante norme sul  trattamento  dei  richiedenti
asilo  -  permangono  «dubbi  di  compatibilita'  tra  la   normativa
nazionale e quella comunitaria»; la Corte territoriale, dunque, si e'
orientata nel senso del rigetto  della  richiesta  di  convalida  del
trattenimento, «non potendo ipotizzarsi una sospensione del  presente
giudizio ex art. 295 codice  di  procedura  civile  in  attesa  della
pronuncia della CGUE». 
    1.4. Il ..., la Commissione territoriale di Roma ha disatteso  la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale, presentata
dal cittadino straniero presso il  C.P.R.  di  Gjader  (provvedimento
rispetto al quale, alla  data  del  presente  ricorso,  erano  ancora
pendenti i termini per la relativa impugnazione). 
    1.5. Con provvedimento del 5 luglio 2025 (notificato in pari data
alle ore 12,15), il Questore di Bari ha emesso un nuovo provvedimento
di trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di  Bari,  a  norma
dell'art. 6, commi 2 e 2-bis decreto legislativo n. 142 del 2015, per
un periodo  di  sessanta  giorni  prorogabile,  evidenziando  come  -
dall'esame delle condotte serbate dal richiedente -  fosse  possibile
desumerne  la  pericolosita'  sociale,  risultando  a   suo   carico,
altresi', condanne per tentato omicidio e  plurime  violazione  della
legge  in  materia  di  cessione  di  sostanze  stupefacenti  ed   ha
trasmesso, quindi, la richiesta di convalida  di  tale  provvedimento
alla Corte di appello di Bari. 
    1.5. Quest'ultima ha adottato la decisione di convalida emettendo
il provvedimento indicato in epigrafe, respingendo -  senza  motivare
sul punto - la questione di legittimita' costituzionale che la difesa
aveva sviluppato con riferimento all'art.  6,  comma  2-bis,  decreto
legislativo n. 142 del 2015 (introdotto  dall'art.  1,  comma  2-bis,
lettera a), decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  37,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75). 
    La  Corte  territoriale  evidenziava,  in  particolare,  come  il
Questore di Bari avesse disposto il trattenimento  in  ragione  della
sussistenza di profili di pericolosita' per l'ordine e  la  sicurezza
in capo allo straniero.  Nel  decreto  viene  poi  sottolineato  come
rilevino, al riguardo, non solo i precedenti  penali  richiamati  nel
provvedimento  della  Questura   di   Bari,   bensi'   anche   quelli
ulteriormente elencati dalla Commissione territoriale di Roma con  la
decisione di rigetto della domanda di asilo; da quest'ultima emergono
- in aggiunta alla condanna per tentato omicidio risalente al 2006  -
anche precedenti per i reati di resistenza  a  pubblico  ufficiale  e
lesioni personali, nonche' un ordine  di  carcerazione  emesso  il  5
ottobre 2021 dalla Procura generale  presso  la  Corte  d'appello  di
L'Aquila inerente a un cumulo di pena, rideterminato  il  20  ottobre
2023, per reato continuato  di  produzione  e  traffico  di  sostanze
stupefacenti, nonche'  di  furto  (delitti  che,  nel  loro  insieme,
sarebbero idonei a  suffragare  la  tesi  della  sussistenza  di  una
radicata attitudine dello straniero a  contravvenire  alla  legge  e,
correlativamente, a tenere condotte atte a costituire sicuro pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica). 
    Secondo  la  Corte  d'appello,  dunque,  ricorre  la  fattispecie
prevista dall'art. 6, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 142
del 2015, potendo derivare dal non trattenimento del  richiedente  un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (a escludere il quale -
secondo la Corte distrettuale - a nulla rileva ne' che il  trattenuto
intrattenga una relazione sentimentale in Italia e intenda  sposarsi,
ne' che non sussista prova che il medesimo  abbia  ricevuto  adeguata
informazione, circa il suo diritto a presentare domanda di protezione
internazionale,  non   vertendosi   nell'ipotesi   di   trattenimento
cagionato dalla presentazione di domanda  di  tenore  pretestuoso  ed
essendo gia' stata rigettata la relativa domanda). 
    Prosegue  la  Corte  di  appello,   precisando   come   non   sia
prospettabile la lamentata violazione del diritto al ricongiungimento
familiare, non essendo stata fornita  alcuna  prova  in  ordine  alla
presenza in Italia di familiari  del  trattenuto,  tale  non  potendo
essere qualificata la donna italiana  alla  quale  egli  dichiara  di
essere  sentimentalmente  legato  e  rispetto  alla  quale  e'  stato
evidenziato un eventuale e futuro progetto di  vita  comune.  Risulta
allegato  agli  atti,   inoltre,   il   certificato   attestante   la
compatibilita' delle condizioni di  salute  dello  straniero  con  le
restrizioni connesse alla  permanenza  nel  Centro  per  i  rimpatri;
aggiunge  la  Corte  territoriale,  infine,  che  non   sussiste   la
possibilita' di applicare le misure alternative  previste  dal  comma
1-bis dell'art. 14,  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286
(consegna del passaporto o di altro documento equipollente  in  corso
di validita', da restituire al momento  della  partenza;  obbligo  di
dimora in un luogo preventivamente individuato, laddove  il  soggetto
possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione -  in
giorni ed orari stabiliti - presso un ufficio  della  forza  pubblica
territorialmente  competente),  per  essere  lo  straniero  privo  di
passaporto o altro documento  equipollente  in  corso  di  validita',
oltre che senza fissa dimora. 
    2. Ricorre per cassazione N.  M.,  a  mezzo  dell'avv.  Salvatore
Fachile, deducendo cinque motivi, che vengono  di  seguito  riassunti
entro i limiti strettamente necessari per la  motivazione,  ai  sensi
dell'art. 173 disposizioni di  attuazione  del  codice  di  procedura
penale 
    2.1.  Con  il  primo  motivo,  la  difesa  deduce  la  violazione
dell'art.  13   della   Costituzione   e   ripropone,   ulteriormente
argomentata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015  gia'  formulata  in
sede di convalida. 
    Il prospettato incidente di costituzionalita'  attiene  al  fatto
che la norma sospettata di illegittimita' prevede che il  richiedente
asilo - in caso di mancata convalida del  trattenimento  -  piuttosto
che essere posto in liberta',  debba  permanere  nel  centro  per  le
successive quarantotto ore.  L'art.  13  della  Costituzione,  pero',
stabilisce che la liberta'  personale  possa  essere  eccezionalmente
limitata  in  forza  di  provvedimento  dell'autorita'  di   pubblica
sicurezza, comunicato  all'autorita'  giudiziaria  entro  quarantotto
ore, a  patto  che  detto  provvedimento  sia  convalidato  entro  le
successive quarantotto; la norma  denunciata,  invece,  introduce  un
trattenimento senza titolo  amministrativo  o  giudiziario  che  puo'
estendersi fino a quarantotto ore, essendo imposta la permanenza  del
centro fino all'eventuale adozione da parte del  Questore,  entro  il
termine  di  quarantotto  ore,   di   un   nuovo   provvedimento   di
trattenimento, cosi'  ponendosi  in  contrasto  con  la  disposizione
costituzionale. 
    Secondo il ricorrente, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto
sollevare la questione di legittimita' costituzionale e sospendere il
giudizio,  contestualmente  ordinando  anche   la   liberazione   del
soggetto, anche alla luce del  rinvio  pregiudiziale  disposto  dalla
Corte di cassazione, con sentenza n. 23105 del 2025, in  merito  alla
possibilita'  di  disporre  il  trattenimento  ovvero   disporre   la
conduzione dei migranti gia' trattenuti nelle aree di cui all'art. 1,
par. 1, lettera c) del protocollo tra  il  Governo  della  Repubblica
italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania  per
il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto  a
Roma il 6 novembre 2023. 
    La difesa sottolinea, altresi', come il  nuovo  provvedimento  di
trattenimento sia  stato  assunto  il  5  luglio,  risalendo  la  non
convalida del precedente trattenimento  al  giorno  precedente.  Tale
violazione si' riverbererebbe non soltanto sulla  legittimita'  della
privazione della liberta' personale, protrattasi tra  il  4  e  il  5
luglio, ma andrebbe a inficiare irreversibilmente anche il successivo
provvedimento di trattenimento che su detta privazione della liberta'
personale si poggia. 
    In punto di  rilevanza  della  questione  -  continua  l'atto  di
impugnazione - la difesa aveva gia' fatto presente che «la  questione
di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini  della  decisione
della presente richiesta di convalida, dal momento che il sig. N., in
seguito alla non convalida del suo trattenimento da parte della Corte
di appello di Roma, e' stato trattenuto di fatto per  un  giorno,  in
applicazione  dell'art.  6,  comma  2-bis,  decreto  legislativo   n.
142/2015, prima che sia stato adottato nei suoi  confronti  un  nuovo
provvedimento di trattenimento. Pertanto, la legittimita'  della  sua
privazione della liberta' personale (applicata di fatto  gia'  dal  4
luglio)  e'  stata  sottoposta   per   la   convalida   all'autorita'
giudiziaria ben oltre le 48 ore previste dall'art. 13 Cost.» 
    2.2. Con il secondo motivo, il ricorso si duole della  violazione
dell'art. 6, commi 2 e 2-bis, nonche' 5, del decreto  legislativo  n.
142 del 2015 e 24 Cost., per avere la Corte di appello convalidato un
provvedimento di trattenimento privo di motivazione, lamentando anche
l'esercizio - da parte del giudice - di un  potere  attribuito  dalla
legge alla pubblica amministrazione. Il  provvedimento  adottato  dal
Questore  e'  privo  di  motivazione,  come  la  difesa  aveva  fatto
specificamente presente alla Corte territoriale mediante  la  memoria
dell'8 luglio 2025. 
    2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli articoli
6, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 125,  comma  3,
codice di procedura penale, per non  avere  il  giudice  condotto  un
esame concreto e rapportato  all'attualita',  circa  l'aspetto  della
pericolosita' sociale del cittadino straniero. L'esame  in  punto  di
pericolosita',   al   contrario,   si   e'   basato    esclusivamente
sull'esistenza di un lontano precedente per tentato omicidio, la  cui
pena e' stata peraltro espiata  dal  ricorrente  che  in  carcere  ha
tenuto una condotta esemplare, oltre che sull'asserita irrilevanza di
legami familiari in Italia. 
    2.4. Con il quarto motivo,  il  ricorso  denuncia  la  violazione
degli articoli 2, 13, 14, decreto legislativo n. 286 del 1998,  oltre
che dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dell'art. 125, comma  3,
codice di procedura penale, per non avere  il  giudice  tenuto  conto
dell'illegittimita' degli atti presupposti rispetto al trattenimento;
tale  illegittimita'  originava  dalla  violazione  dell'obbligo   di
fornire  la  dovuta   informativa   in   ordine   alla   domanda   di
riconoscimento della protezione internazionale. 
    Non si e' considerata  la  illegittimita'  del  provvedimento  di
espulsione, a causa della non corretta informazione  in  ordine  alla
possibilita' di presentare domanda di protezione  internazionale,  in
un momento antecedente rispetto  all'adozione  del  provvedimento  di
convalida. Il sindacato demandato  al  giudice  della  convalida  e',
infatti,  estremamente  ampio  e  si  estende  alla  sussistenza  dei
presupposti del trattenimento. L'obbligo di informativa e' prodromico
all'esercizio  del  diritto  di  asilo  e,  quindi,  rappresenta   il
presupposto necessario di ogni provvedimento volto all'allontanamento
dello straniero dal territorio nazionale. Grava sull'amministrazione,
infine,  l'onere  di  dimostrare  di   aver   fornito   la   suddetta
informativa. 
    2.5. Con il quinto motivo, la difesa lamenta la violazione  degli
articoli  13  e  29  Cost.  e  8  CEDU,  ponendo  una  questione   di
legittimita' costituzionale, per violazione della riserva di legge ex
articoli  13  e  29  Cost.,  in  relazione  alla  mancata  previsione
legislativa delle  modalita'  di  esercizio  del  diritto  all'unita'
familiare. Vengono violati, a detta del ricorso, i suddetti parametri
costituzionali, con riferimento al diritto all'unita'  familiare  nei
contesti di trattenimento amministrativo.  Non  si  e'  adeguatamente
valutato, infatti, come che il ricorrente vanti una stabile relazione
- seppur non formalizzata in una convivenza o in un matrimonio -  con
una cittadina italiana, con la quale condivide una progettualita'  di
vita comune. La  disciplina  vigente,  in  tema  di  possibilita'  di
ricevere visite nel centro di rimpatrio, e' retta da norme  di  rango
costituzionale, cosi' risultando violata la riserva assoluta di legge
di cui agli articoli 13 e 29 della Costituzione. 
    La difesa, in  conclusione,  chiede  di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale, per mancata previsione  del  diritto  di
accesso e visita di familiari  e  congiunti  ai  cittadini  stranieri
trattenuti presso i C.P.R. e, conseguentemente, invoca la sospensione
del procedimento e la immediata liberazione del ricorrente. 
    3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 
    Ad avviso del Procuratore generale di questa Corte, il  sindacato
giurisdizionale,  quanto  al  provvedimento  di   trattenimento   del
cittadino straniero, deve  necessariamente  limitarsi  alla  verifica
della sussistenza delle condizioni giustificative dell'adozione della
misura, essendo ammesso il ricorso per cassazione solo per  il  vizio
di violazione  di  legge;  occorre  poi  anche  confrontarsi  con  le
conclusioni della sentenza n. 96 del 9 giugno 2025, che ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale  che  erano
state  sollevate  con  riferimento  alla  normativa  in  materia   di
trattenimento. 
    Infondata  e'  anche  la  doglianza  in   ordine   alla   mancata
valutazione - in concreto e all'attualita' - della  personalita'  del
ricorrente, essendo stati richiamati i precedenti penali  che  questi
annovera e le reiterate sue inottemperanze ai decreti di  espulsione.
Trattandosi di obbligo previsto a pena di nullita'  della  procedura,
inoltre, solo in caso di migranti irregolari giunti alla frontiera  o
salvati in mare (art. 10-ter del  testo  unico  imm.),  non  sussiste
alcuna violazione di legge, per l'asserita  e  comunque  indimostrata
inottemperanza dell'obbligo di fornire - in un  momento  antecedente,
rispetto a quello dell'adozione del provvedimento di' espulsione o di
trattenimento - l'informativa sulla possibilita' di inoltrare domanda
di riconoscimento della protezione internazionale. 
    L'asserita relazione stabile del  ricorrente  con  una  cittadina
italiana, oltre che costituire un dato in contraddizione con  le  sue
dichiarazioni - rese alle autorita' nelle  varie  sedi  -  di  essere
senza  fissa  dimora,  appare  irrilevante,  in  quanto  inidonea   a
determinare  la  sussistenza  di  un  diritto  tutelabile  all'unita'
familiare. 
    4. L'Avvocatura generale dello Stato, in persona  dell'avv.  Ilia
Massarelli, in difesa ex lege del Ministero dell'interno  -  Questura
di Bari - in persona del  Ministro  pro  tempore,  ha  depositato  la
documentazione trasmessa dalla Questura competente. 
    5. Cio'  premesso,  il  Collegio  ritiene  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale prospettata dalla  difesa,  a  mezzo  del
primo  motivo  di  ricorso,  sia  rilevante  e   non   manifestamente
infondata;  sollecitando   tale   questione   rilievi   apprezzabili,
nell'ottica di un incidente di legittimita' costituzionale, essa deve
essere  analizzata  in  via  prioritaria  rispetto   alle   doglianze
ulteriori contenute nel ricorso e  accolta,  con  assorbimento  delle
stesse. 
    6. Il quadro normativo di riferimento. 
    Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni  urgenti  per
il contrasto dell'immigrazione irregolare), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo  2025  e  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 maggio 2025, n. 75 (in Gazzetta  Ufficiale  23  maggio
2025, n. 118) ha novellato - in  virtu'  dell'art.  1,  comma  2-bis,
lettera a) - l'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142
(Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale), introducendovi, tra l'altro,  il  comma  2-bis,  nel
testo  che  di  seguito  si  riporta:  «La  mancata   convalida   del
provvedimento di trattenimento adottato ai  sensi  del  comma  3  nei
confronti del richiedente che ha presentato la domanda in  un  centro
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,
non preclude l'eventuale successiva adozione di un  provvedimento  di
trattenimento  ai  sensi  del  comma  2,  qualora  ne   ricorrano   i
presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato
immediatamente  o,  comunque,  non  oltre   quarantotto   ore   dalla
comunicazione della mancata convalida di cui  al  primo  periodo,  il
richiedente permane nel centro fino alla  decisione  sulla  convalida
del predetto provvedimento». 
    Questa  norma  e'  sospettata  dalla  difesa  di   illegittimita'
costituzionale. 
    7. L'esposizione della questione di legittimita' costituzionale e
il tema della sua non manifesta infondatezza. 
    7.1. Pacifico e', in primo luogo, il fatto che  l'intero  sistema
del trattenimento di persone straniere cristallizzato dalla  legge  9
dicembre 2024, n. 187 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante  disposizioni  urgenti
in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e
assistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi
migratori  e  di  protezione  internazionale,  nonche'  dei  relativi
procedimenti giurisdizionali), prevedendo l'intervento  di  atti  che
incidono  sulla  liberta'  personale,  concretizzi   una   forma   di
restrizione che presenta connotazioni del tutto analoghe, rispetto  a
quelle dettate, appunto, nella materia della liberta'  personale;  la
sostanziale assimilabilita' fra i  due  moduli  restrittivi,  dunque,
rappresenta   un   dato   ormai   acquisito,   nella   giurisprudenza
costituzionale (da ultimo, sentenza n. 96 del 2025) e di legittimita'
(fra tante, si richiamano Sez. 1, n. 9556 del 7 marzo 2025,  I.,  Rv.
287568 - 03; Sez. 1, 15751 del 22 aprile 2025, n. Rv.  287812  -  01;
Sez. 1, n. 15747 del 22 aprile 2025, Y., Rv. 287838; Sez. 1, n. 15757
del 22 aprile 2025, B., Rv 287844 - 03;  Sez.  1,  n.  15746  del  22
aprile 2025, O., Rv. 287810 - 01; Sez. 1,  n.  15754  del  22  aprile
2025, D., Rv. 287842 - 02). 
    7.2. La norma sospetta di incostituzionalita' e' l'art. 6,  comma
2-bis, decreto legislativo n.  142  del  2015,  nella  parte  in  cui
stabilisce che «Quando il provvedimento  ai  sensi  del  comma  2  e'
adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore  dalla
comunicazione della mancata convalida di cui  al  primo  periodo,  il
richiedente permane nel centro fino alla  decisione  sulla  convalida
del predetto provvedimento». 
    I  dedotti  profili  di  incostituzionalita'   attengono,   nello
specifico, alla porzione di tale disposizione in cui  viene  prevista
la permanenza dello straniero all'interno  della  struttura  deputata
all'accoglienza in vista  del  rimpatrio,  pure  una  volta  che  sia
intervenuta la  decisione  di  non  convalida  del  trattenimento  e,
dunque,  nelle  more  dell'eventuale   adozione   di   un   ulteriore
provvedimento  di  trattenimento;  quest'ultimo,  dopo  esser   stato
adottato  (entro  il  lasso  di  tempo  massimo  rappresentato  dalle
quarantotto  ore  successive  alla  mancata   convalida   del   primo
trattenimento) dovra' essere  convalidato  non  oltre  le  successive
quarantotto ore. 
    La denunciata frizione fra tale dettato  normativo  e  le  regole
costituzionali concerne il fatto che - intervenuta  la  decisione  di
non convalida del  primo  trattenimento  -  lo  straniero  non  venga
immediatamente liberato, ma  sia  ristretto  nel  centro  fino  a  un
massimo di quarantotto ore e in assenza  di  un  provvedimento  -  di
carattere provvisorio amministrativo, ovvero di natura  giudiziale  -
che sia atto a costituire titolo legittimante il trattenimento. 
    Nella concreta fattispecie, il cittadino straniero - gia'  dal  4
luglio e sino alle ore 12,15 del  5  luglio  -  risulta  esser  stato
privato della liberta' personale in forza della disposizione di legge
sopra richiamata, senza che  sia  stato  adottato  un  atto  motivato
dell'Autorita'  giudiziaria  ovvero  un   provvedimento   provvisorio
dell'autorita' di pubblica sicurezza (quest'ultimo da convalidarsi  a
opera del giudice, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, Cost.). 
    7.3.  E'  opportuno  premettere,  per  consentire  una   completa
ricognizione  del  panorama  normativo  interno,  euro   unitario   e
internazionale, che la relazione su novita'  normativa,  inerente  al
decreto-legge n. 37 del 2025, redatta dall'Ufficio del  Massimario  e
del  Ruolo  di  questa  Corte,  si  e'  soffermata  sul  tema   della
conformita' di tale normativa (la'  dove  stabilisce  una  detenzione
senza titolo) alle  regole  costituzionali,  rilevando  un  possibile
contrasto anche con i  principi  del  diritto  derivato,  cosi'  come
interpretati dalla Corte di giustizia (si veda il punto 8,  a  pagina
39). 
    La Relazione ricorda, infatti, quanto segue: «Si prevede, dunque,
la  possibilita'  di  adozione  successiva   del   provvedimento   di
trattenimento, precedentemente non  convalidato,  per  i  richiedenti
rimasti nei centri di cui all'art. 14 del testo unico imm.  nel  caso
disciplinato dal comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo  n.  142
del 2015, ovvero se vi sono fondati motivi per ritenere che  la  loro
domanda sia stata presentata al solo scopo di  ritardare  o  impedire
l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento. Vengono,  pertanto,
ampliate le ipotesi nelle quali il  richiedente,  anche  in  caso  di
mancata convalida di cui al primo periodo dell'art. 6,  comma  2-bis,
permanga nel centro, alle condizioni indicate nell'ultimo periodo del
nuovo comma 2-bis. In  ossequio  alla  disposizione  in  esame,  puo'
osservarsi come, all'esito  di  un  giudizio  di  non  convalida  del
trattenimento  non  segua  l'immediata  liberazione   della   persona
trattenuta, ma una sua "permanenza del centro". A tal proposito,  non
pare inutile ricordare che  la  Corte  di  giustizia,  in  merito  al
diritto della persona trattenuta di poter verificare i presupposti di
legittimita' del trattenimento, ha affermato che le norme generali  e
astratte  che  stabiliscono,  quali  norme  comuni   dell'Unione,   i
presupposti del trattenimento sono contenute all'art. 15, parr.  1  e
2, secondo comma, parr.  4,  5  e  6,  della  direttiva  2008/115/CE,
all'art. 8, par. 2 e 3, all'art. 9, par. 1, 2 e  4,  della  direttiva
2013/33 e all'art. 28, par. 2, 3 e 4, del regolamento n.  604/2013  e
che il cittadino di  un  paese  terzo  interessato  non  puo'  essere
trattenuto  qualora  una  misura   meno   coercitiva   possa   essere
efficacemente applicata,  e  laddove  appaia  che  i  presupposti  di
legittimita' del trattenimento individuati  non  siano  stati  o  non
siano  piu'  soddisfatti,  l'interessato   deve,   come   del   resto
espressamente  indicato  dal  legislatore  dell'Unione  all'art.  15,
paragrafo  2,  quarto  comma,  e   paragrafo   4,   della   direttiva
2008/115/CE, nonche' all'art. 9, paragrafo 3,  secondo  comma,  della
direttiva 2013/33/UE, essere liberato immediatamente (sentenza dell'8
novembre 2022, Staatssecretaris van  Justitie  en  Veiligheid,  cause
riunite C-704/20 e C-39/21, punti 78 e 79)». Il citato art. 1,  comma
2-bis, del decreto-legge n.  37  interviene,  inoltre,  sul  comma  3
dell'art. 6 introducendo un ulteriore periodo in virtu' del quale  la
disciplina dettata dal primo periodo e' estesa anche ai casi  in  cui
centri siano situati in zone di frontiera o di transito». 
    L'Ufficio del Massimario prosegue illustrando le:  «9.  Modifiche
in tema di trattenimento ex art. 6-bis del decreto legislativo n. 142
del 2015. L'art. 1, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge  n.  37
esclude anche i richiedenti di cui ai commi 2-bis  e  3  del  decreto
legislativo n. 142 del  2015  dall'applicazione  dell'art.  6-bis  e,
dunque, dalla possibilita' di essere  trattenuti  al  solo  scopo  di
accertarne il loro diritto di  entrare  nel  territorio  dello  Stato
durante lo svolgimento della procedura accelerata  di  frontiera,  ai
sensi dell'art. 28-bis, comma 2-bis, del decreto  legislativo  n.  25
del 2008. La norma in commento sostituisce il  riferimento  all'«art.
28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)» con l'indicazione dell'articolo
«28-bis, comma 2-bis». 
    Tuttavia, conclude la Relazione: «Con riferimento alla  peculiare
tipologia di  trattenimento  prevista  dall'art.  6-bis  del  decreto
legislativo n. 142 del 2015, non sembra  inutile  ricordare  che,  ai
sensi  dell'art.  8,  lettera  c),  della   direttiva   2013/33,   un
richiedente protezione internazionale puo' essere trattenuto solo  in
presenza di alcuni tassativi presupposti e finalita',  tra  le  quali
«c) per decidere, nel contesto di un procedimento,  sul  diritto  del
richiedente di entrare nel territorio». 
    7.4. Per completezza  di  analisi  e  di  esposizione,  e'  utile
riportare il testo delle norme  indicate  nella  suddetta  Relazione,
partendo dall'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, inserito nel  Capo
IV della stessa e dedicato alle procedure  per  il  trattenimento  ai
fini dell'allontanamento, che prevede quanto segue: «1. Salvo se  nel
caso concreto possono essere  efficacemente  applicate  altre  misure
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri  possono  trattenere
il cittadino di un paese terzo sottoposto a  procedure  di  rimpatrio
soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare  l'allontanamento,
in particolare quando: a)  sussiste  un  rischio  di  fuga  o  b)  il
cittadino del paese terzo  evita  od  ostacola  la  preparazione  del
rimpatrio o dell'allontanamento. Il trattenimento  ha  durata  quanto
piu' breve possibile ed e' mantenuto solo  per  il  tempo  necessario
all'espletamento  diligente  delle  modalita'  di  rimpatrio.  2.  Il
trattenimento  e'   disposto   dalle   autorita'   amministrative   o
giudiziarie. Il trattenimento e' disposto per iscritto ed e' motivato
in fatto e in diritto. 
    Quando   il   trattenimento   e'   disposto    dalle    autorita'
amministrative, gli Stati membri: 
        a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimita'
del trattenimento su cui decidere entro il piu' breve tempo possibile
dall'inizio del trattenimento stesso, 
        b)  oppure  accordano  al  cittadino  di   un   paese   terzo
interessato il diritto di presentare ricorso  per  sottoporre  ad  un
pronto riesame giudiziario la legittimita' del trattenimento  su  cui
decidere entro il piu' breve tempo possibile dall'avvio del  relativo
procedimento. In tal caso gli Stati membri  informano  immediatamente
il  cittadino  del  paese  terzo  in  merito  alla  possibilita'   di
presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese  terzo  interessato
e' liberato immediatamente se il trattenimento non e' legittimo.  ...
4. Quando risulta che non esiste piu' alcuna prospettiva  ragionevole
di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o
che non sussistono piu' le condizioni  di  cui  al  paragrafo  1,  il
trattenimento non e' piu' giustificato e la  persona  interessata  e'
immediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento e'  mantenuto  finche'
perdurano le condizioni di cui  al  paragrafo  1  e  per  il  periodo
necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito.  Ciascuno
Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non
puo' superare i sei mesi. 6. Gli Stati membri non possono  prolungare
il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo  limitato  non
superiore  ad  altri  dodici  mesi  conformemente  alla  legislazione
nazionale nei  casi  in  cui,  nonostante  sia  stato  compiuto  ogni
ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di  durare
piu' a lungo a causa: a) della  mancata  cooperazione  da  parte  del
cittadino  di  un  paese  terzo  interessato,  o   b)   dei   ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi». 
    La direttiva 2013/33/CE,  poi,  costruisce  il  seguente  quadro,
all'art. 8, parr. 2 e 3: «... 2. Ove necessario e sulla base  di  una
valutazione caso per caso, gli Stati  membri  possono  trattenere  il
richiedente, salvo se  non  siano  applicabili  efficacemente  misure
alternative meno coercitive. 3. Un richiedente puo' essere trattenuto
soltanto:  a)  per  determinarne  o  verificarne  l'identita'  o   la
cittadinanza; b) per determinare gli  elementi  su  cui  si  basa  la
domanda di protezione internazionale  che  non  potrebbero  ottenersi
senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga
del richiedente; c) per decidere, nel contesto  di  un  procedimento,
sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; d)  quando  la
persona e' trattenuta nell'ambito di una procedura  di  rimpatrio  ai
sensi della  direttiva  2008/115/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante  norme  e  procedure  comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio  di  cittadini  di  paesi
terzi il cui  soggiorno  e'  irregolare,  al  fine  di  preparare  il
rimpatrio  e/o  effettuare  l'allontanamento  e   lo   Stato   membro
interessato puo' comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui  il
fatto che la persona in questione abbia gia' avuto l'opportunita'  di
accedere alla procedura di asilo, che  vi  sono  fondati  motivi  per
ritenere che la persona abbia manifestato la volonta'  di  presentare
la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare  o
impedire l'esecuzione della decisione  di  rimpatrio;  e)  quando  lo
impongono motivi di sicurezza nazionale  o  di  ordine  pubblico;  f)
conformemente all'art.  28  del  regolamento  (UE)  n.  604/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,   che
stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione  dello  Stato
membro  competente  per  l'esame  di  una   domanda   di   protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da  un  cittadino
di un paese terzo o da un apolide. I  motivi  di  trattenimento  sono
specificati nel diritto nazionale. ...» e all'art. 9, parr. 1, 2, 3 e
4,  laddove  sono  cristallizzate  le  garanzie   stabilite   per   i
richiedenti trattenuti,  stabilendosi  che:  «1.  Un  richiedente  e'
trattenuto solo  per  un  periodo  il  piu'  breve  possibile  ed  e'
mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche'  sussistono
i  motivi  di  cui  all'art.  8,   paragrafo   3.   Gli   adempimenti
amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'art. 8,
paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi  nelle
procedure  amministrative   non   imputabili   al   richiedente   non
giustificano un prolungamento del trattenimento. 2. Il  trattenimento
dei   richiedenti   e'   disposto   per    iscritto    dall'autorita'
giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento  di  trattenimento
precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa  ...
3. Se il trattenimento e' disposto dall'autorita' amministrativa, gli
Stati membri assicurano una  rapida  verifica  in  sede  giudiziaria,
d'ufficio e/o su domanda  del  richiedente,  della  legittimita'  del
trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica e' disposta  il
piu' rapidamente possibile a partire  dall'inizio  del  trattenimento
stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, e' disposta il piu'
rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento.  A  tal
fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il  termine
entro il quale effettuare la verifica in sede  giudiziaria  d'ufficio
e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in  sede
giudiziaria il trattenimento e' ritenuto illegittimo, il  richiedente
interessato e' rilasciato immediatamente. 4. I richiedenti trattenuti
sono informati immediatamente per iscritto, in una  lingua  che  essi
comprendono o che ragionevolmente si suppone  a  loro  comprensibile,
delle ragioni  del  trattenimento  e  delle  procedure  previste  dal
diritto nazionale per contestare il provvedimento  di  trattenimento,
nonche' della possibilita' di  accesso  gratuito  all'assistenza  e/o
alla rappresentanza legali. ...». 
    8. Tanto premesso, questa Corte ritiene che  dall'art.  6,  comma
2-bis, decreto legislativo  n.  142  del  2015  derivi  una  evidente
lesione del bene primario della liberta'  personale  -  bene  che  e'
espressione della dignita' personale e  che  spetta  a  chiunque,  si
tratti di cittadino o di straniero - in  quanto  si  prevede  che  un
provvedimento di trattenimento che venga dichiarato dal giudice quale
illegittimamente  assunto  (e  che,  per  questa  specifica  ragione,
risulti non convalidato dall'Autorita' giudiziaria) non venga seguito
dalla immediata liberazione dell'interessato, bensi' possa  avere  la
residua attitudine a legittimare la permanenza  del  migrante  stesso
all'interno del  Centro  per  i  rimpatri,  per  un  successivo  arco
temporale anche ampio; cio' in attesa che  il  Questore  si  risolva,
eventualmente, ad adottare un nuovo decreto di trattenimento. 
    8.1.  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza  della  dedotta
questione, la norma che  si  esamina  appare  contrastare,  in  primo
luogo, con l'art. 13 Cost., in quanto la  privazione  della  liberta'
personale non puo' essere disposta direttamente dalla legge, bensi' -
sulla base  dei  presupposti  tipizzati  dal  legislatore,  ossia  in
determinati casi e secondo modalita' prestabilite - a mezzo  di  atto
motivato dell'autorita'  giudiziaria  (cosi'  il  primo  comma  della
disposizione costituzionale),  ovvero  sulla  base  di  provvedimenti
provvisori,  assunti   dall'autorita'   di   pubblica   sicurezza   e
sottoposti,   entro   rigorosi   limiti   temporali,   al   controllo
dell'autorita' giudiziaria. 
    Si tratta di  una  soluzione  che  consente,  in  ogni  caso,  il
necessario sindacato in punto di  riconducibilita'  della  situazione
concreta alle fattispecie  paradigmaticamente  previste  dalla  legge
ordinaria. 
    Diversamente opinando, l'attuazione della generale volonta' della
legge, che ordina la permanenza  nel  centro  di  rimpatrio,  sarebbe
destinata a rimanere priva di qualunque verifica concreta  tanto  che
la liberta'  personale  ne  sarebbe  sacrificata  solo  per  volonta'
diretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica
giudiziaria. 
    8.2.  La  norma  denunciata,   inoltre,   appare   manifestamente
irrazionale per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto determina  la
privazione  della  liberta'  personale,  pur   in   assenza   di   un
provvedimento esplicito dell'autorita'; la  permanenza  -  successiva
alla mancata convalida del decreto di trattenimento di cui al comma 3
dell'art. 6 - rappresenta un mero fatto materiale, non  governato  da
alcun atto amministrativo (atto amministrativo l'emanazione del quale
rappresenta,  si  ribadisce,  una  mera  eventualita',  legata   alla
ritenuta esistenza dei presupposti di cui al secondo comma  dell'art.
6 decreto legislativo n. 142 del 2015), sicche' viola il principio di
uguaglianza e il sotteso canone di  ragionevolezza  della  previsione
normativa, poiche' consente la limitazione  ex  lege  della  liberta'
personale di un individuo solo perche' si trovi gia' in un centro  di
rimpatrio  -  peraltro  in  forza  di  un   provvedimento   giudicato
illegittimo e, percio', non convalidato dall'autorita' giudiziaria -,
a differenza di chi, invece, sia libero  o  sia  stato  liberato,  ma
suscettibile di essere sottoposto a un provvedimento di trattenimento
del questore. 
    Tale costrutto normativo e' sicuramente censurabile,  del  resto,
anche sotto il profilo della ragionevolezza, trattandosi di norma che
limita un diritto fondamentale della persona, cosi' confliggendo  con
il principio di eguaglianza, in quanto arbitraria  e  irrazionale  e,
pertanto, lesiva dell'art. 3 Cost. 
    Nel caso di specie, esclusa l'ipotesi  dell'adozione  «immediata»
del provvedimento cui si riferisce la convalida impugnata  dinanzi  a
questa Corte, si ha la conferma che il ricorrente e' stato trattenuto
dal 4 luglio 2025 in forza della cesurata previsione di  legge  -  in
assenza di qualunque provvedimento  amministrativo  o  giudiziario  -
sino all'emanazione del  successivo  decreto  ex  art.  6,  comma  3,
decreto legislativo cit. adottato in data 5 luglio 2025. 
    8.3. Giova richiamare anche alcuni  fondamentali  passaggi  della
recente sentenza Corte costituzionale n. 96 del 2025, laddove  -  per
cio' che attiene alla normativa unionale - e' precisato che  «...  la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea chiarisce
che la nozione di "trattenimento" di un cittadino di un paese terzo -
che avvenga in forza della direttiva 2008/115/CE, nell'ambito di  una
procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla  base
della direttiva 2013/33/UE nell'ambito del trattamento di una domanda
di protezione internazionale, oppure in forza  del  regolamento  (UE)
2013/604 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro  competente  per  l'esame  di  una   domanda   di   protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da  un  cittadino
di un paese terzo o da un apolide -  implica  il  confinamento  dello
straniero in un  luogo  determinato,  che  lo  priva  della  liberta'
personale. Tenuto conto della gravita' di tale ingerenza nel  diritto
alla liberta' sancito all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, una misura di trattenimento puo', allora, essere
disposta o  prorogata  solo  nel  rispetto  delle  norme  generali  e
astratte che ne fissano le condizioni e le modalita' (in  tal  senso,
Corte di giustizia UE, grande  sezione,  sentenza  8  novembre  2022,
cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris  van  Justitie  en
Veiligheid e X, paragrafo 75). Ancora, come affermato dalla Corte  di
giustizia dell'Unione europea, Grande  Sezione,  sentenza  14  maggio
2020, cause riunite C924/19 e C-925/19, FMS e altri, l'art. 15  della
direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, in
primo luogo, a che un cittadino di un paese terzo sia trattenuto  per
il solo fatto che e' oggetto di una decisione di rimpatrio e che  non
puo' sovvenire alle proprie necessita'; in secondo luogo, a che  tale
trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di  una  decisione
motivata che disponga una siffatta misura e  senza  che  siano  state
esaminate la sua necessita' e proporzionalita'; in terzo luogo,  alla
mancata previsione di un controllo giurisdizionale della legittimita'
della decisione  amministrativa  che  dispone  il  trattenimento;  in
quarto luogo, a che tale stesso trattenimento possa  oltrepassare  i'
diciotto mesi ed essere mantenuto anche se il rimpatrio non  e'  piu'
in corso o se non ha avuto luogo un espletamento diligente delle  sue
modalita'.  ...  La  disciplina  del   trattenimento   e',   inoltre,
certamente  soggetta  alle  garanzie  convenzionali   relative   alla
privazione della liberta' personale di  cui  all'art.  5  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali e agli altri diritti convenzionali  che  possano  essere
incisi nel corso del trattenimento, compreso il diritto a un  ricorso
effettivo di cui all'art. 13. La Corte europea dei diritti dell'uomo,
grande camera, sentenza 15 dicembre 2016,  Khlaifia  e  altri  contro
Italia, in relazione al trattenimento presso centri di primo soccorso
e hotspot, ha a suo tempo ravvisato la violazione degli  articoli  5,
paragrafi 1, 2 e 4, e 13 Convenzione europea per la salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali in combinato disposto
con l'art. 3 della medesima Convenzione, in relazione ai  profili  di
legalita' della detenzione amministrativa e, per cio' che qui rileva,
per l'assenza nell'ordinamento italiano di un ricorso giurisdizionale
attivabile dai migranti avverso le condizioni di accoglienza». 
    Prosegue la Consulta ricordando che «La giurisprudenza di  questa
Corte ha affermato piu' volte che la misura del  trattenimento  dello
straniero presso centri  di  permanenza  e  assistenza  comporta  una
situazione  di  "assoggettamento  fisico  all'altrui  potere"».  Tale
condizione «e' indice sicuro dell'attinenza della misura  alla  sfera
della liberta' personale» (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del  2022
e n. 105 del 2001). Il  trattenimento  dello  straniero,  dunque,  in
quanto misura incidente sulla liberta'  personale,  non  puo'  essere
adottato al di fuori delle garanzie dell'art. 13  Cost.,  essendo  da
ricondurre alle «altr[e] restrizion[i] della liberta' personale»,  di
cui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo. In questo
senso inequivocamente depone l'art. 14, comma 7,  t.u,  immigrazione,
secondo cui «[I]l questore, avvalendosi della forza. pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si  allontani
indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia  violata,
a ripristinare il  trattenimento  mediante  l'adozione  di  un  nuovo
provvedimento di trattenimento». Come osservava la  sentenza  n.  105
del 2001, «[s]i determina dunque nel caso  del  trattenimento,  anche
quando questo non sia  disgiunto  da  una  finalita'  di  assistenza,
quella mortificazione della dignita' dell'uomo  che  si  verifica  in
ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e  che  e'
indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera  della  liberta'
personale. Ne' potrebbe dirsi che  le  garanzie  dell'art.  13  della
Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista
della  tutela  di  altri  beni  costituzionalmente  rilevanti».   Gli
interessi pubblici  incidenti  sulla  materia  dell'immigrazione  non
possono, infatti, scalfire il  carattere  universale  della  liberta'
personale, che, al pari  degli  altri  diritti  che  la  Costituzione
proclama inviolabili, spetta ai singoli non in  quanto  partecipi  di
una determinata comunita' politica, ma in quanto esseri umani. 
    8.4. L'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del  2015,
dunque,  e'  censurabile  sotto   il   profilo   della   legittimita'
costituzionale, laddove  non  prevede  che  alla  non  convalida  del
provvedimento  di  trattenimento  debba  fare   seguito   l'immediata
liberazione dell'interessato e, anzi, ne prevede la permanenza --  in
assenza di qualsivoglia titolo legittimante, di natura amministrativa
o giudiziale - all'interno del Centro di permanenza per i rimpatri. 
    9. Quanto ai parametri violati, in conclusione, l'art.  6,  comma
2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 e' - ad avviso  di  questo
Collegio -  fortemente  sospettabile  di  contrasto  con  i  principi
fissati: 
        a) dall'art. 3 della  Costituzione,  quanto  all'aspetto  del
principio di uguaglianza e di irragionevolezza della previsione della
permanenza in forza di un atto dotato di forza di legge,  in  assenza
di    qualsivoglia    sindacato,    demandato    sia    all'autorita'
amministrativa, sia a quella  giudiziaria;  il  che  implica,  per  i
soggetti indicati dalla norma, una indiscriminata e totale  negazione
di rilievo al principio della riserva di giurisdizione nella  materia
della liberta' personale; 
        b) dall'art. 13 della Costituzione, laddove e'  stabilita  la
inviolabilita' della liberta' personale; deve escludersi  ogni  forma
di restrizione della stessa che discenda direttamente dalla  legge  e
che non sia sorretta  da  atto  motivato  dall'autorita'  giudiziaria
assunto nei casi e dei modi dettati dalla legge,  essendo  consentito
l'intervento in via provvisoria dell'autorita' di pubblica  sicurezza
in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente
dalla  legge  e  soggetti  a  successiva   convalida   dell'autorita'
giudiziaria; e nella stessa prospettiva  dell'esistenza  di  un  atto
sindacabile da parte dell'autorita' giudiziaria  che  giustifichi  la
sussistenza delle ragioni previste  dalla  legge  per  la  privazione
della  liberta'  personale  e  in  cui  si  individua  una  specifica
direziona di rilevanza della riserva di giurisdizione, 
        c) dall'art. 117 Cost., in relazione: 
          all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo
(adottata a Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, in Gazzetta Ufficiale n. 221  del  24  settembre
1955 ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre  1955),  essendo
cola' stabilito il diritto di  ogni  persona  alla  liberta'  e  alla
sicurezza, inviolabile se non in casi e modi specificamente  previsti
dalla legge. In particolare, si  stabilisce  che:  «Ogni  persona  ha
diritto alla liberta' e alla sicurezza. Nessuno puo'  essere  privato
della liberta', se non nei casi seguenti e nei  modi  previsti  dalla
legge: [...]  (f)  se  si  tratta  dell'arresto  o  della  detenzione
regolari [...] di  una  persona  contro  la  quale  e'  in  corso  un
procedimento d'espulsione [...]. La previsione convenzionale, dunque,
richiede che l'arresto e la  detenzione  disposte  nel  corso  di  un
procedimento di espulsione  siano  "regolari",  cioe'  conformi  alle
disposizioni convenzionali che attribuiscono  soltanto  all'autorita'
giudiziaria e, nei casi di  urgenza,  all'autorita'  di  polizia,  il
potere  di  arrestare  e  detenere  una  persona.  Orbene,  ferma  la
necessita'  del  controllo  giurisdizionale  dell'arresto   o   della
detenzione operati  dalla  polizia,  cio'  che  e'  convenzionalmente
necessario e' che la privazione della liberta' personale sia prevista
dalla legge (conforme alla Convenzione), ma  non  gia'  ordinata  dal
legislatore, quanto piuttosto disposta da un giudice; 
          all'art.  3  della  Dichiarazione  universale  dei  diritti
umani, approvata e proclamata  il  10  dicembre  1948  dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, in forza del quale «Ogni  individuo  ha
diritto alla vita, alla liberta'  ed  alla  sicurezza  della  propria
persona», in relazione all'art. 8 della stessa  Dichiarazione  quanto
alla tutela giurisdizionale; 
          dall'art. 9 del Patto internazionale sui diritti  civili  e
politici, adottato dall'Assemblea generale delle  Nazioni  Unite  con
Risoluzione 2200A (XXI) del  16  dicembre  1966  (entrata  in  vigore
internazionale il 23  marzo  1976;  autorizzazione  alla  ratifica  e
ordine di esecuzione in Italia dati con legge  25  ottobre  1977,  n.
881, in Gazzetta Ufficiale, n. 333 del 7 dicembre 1977), a mente  del
quale «Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza della
propria persona. Nessuno  puo'  essere  arbitrariamente  arrestato  o
detenuto. Nessuno puo' esser privato della propria liberta',  se  non
per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge»; 
          dall'art.  6   della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea,  anche  in  relazione  all'art.  11  Cost.,  che
sancisce il diritto di ogni individuo alla liberta' e alla sicurezza. 
    E cio' in disparte il decisivo rilievo  rappresentato  dal  fatto
che la disciplina in esame rende non  effettiva,  dunque  illegittima
secondo le previsioni  degli  atti  e  accordi  internazionali  sopra
richiamati, nonche' a mente degli articoli 13, 24  e  111  Cost.,  la
tutela giurisdizionale vittoriosamente ottenuta dal  ricorrente,  nel
momento in cui egli ha ottenuto la decisione giurisdizionale  di  non
convalida del decreto di trattenimento adottato ai sensi dell'art. 6,
comma 3, decreto legislativo n. 142  del  2015,  la'  dove  la  Corte
costituzionale, in varie prospettive, ha costantemente  ribadito  che
sussiste un vulnus all'art. 24  Cost.  quante  volte  il  legislatore
operi una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa
quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto (Corte
cost., sentenza n. 159 del 2023, n. 186 del 2013 e n. 364 del 2007) 
    10. Non e' immaginabile, infine, alcuna forma di  interpretazione
costituzionalmente orientata della norma,  a  cio'  ostando  il  dato
letterale di essa che e' di univoca significazione,  come  evincibile
agevolmente dall'utilizzo del verbo «permane». 
    Trattasi di una precisa opzione del legislatore, indicativa della
volonta'  di  stabilire  l'assenza  di  qualsivoglia   soluzione   di
continuita' della restrizione della liberta' personale,  all'indomani
della decisione giudiziale di tenore negativo. 
    Non e' possibile, in sostanza, accedere  a  una  diversa  lettura
della disposizione censurata che possa  essere  tale  da  elidere  la
denunciata torsione rispetto ai parametri costituzionali invocati  e,
cosi', renderla compatibile con gli stessi (quanto al  profilo  della
manifesta  inammissibilita',  che  risulti  cagionata   dal   mancato
esperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate  conformi
alla Costituzione, la giurisprudenza di codesta Corte  e'  ricavabile
dalle ordinanze n. 212 del 2011, n. 102 del 2012 e n. 322 del 2013). 
    11. La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale
nel caso sottoposto al vaglio del Collegio. 
    11.1.  Si  deve  premettere  che  -  secondo  quanto  sopra  gia'
ampiamente chiarito - il titolo  di  restrizione  e'  costituito  dal
decreto del questore, il quale trova la  propria  legittimazione  nel
rigetto della precedente richiesta di convalida,  senza  che  a  tale
decisione reiettiva abbia fatto seguito la liberazione del  cittadino
straniero; non potendosi  neppure  ipotizzare  un  «trattenimento  di
fatto» (per l'espletamento  di  pratiche  burocratiche),  il  dettato
normativo finisce per delineare una impropria forma di «trattenimento
ex lege», finalizzato a consentire  all'autorita'  amministrativa  di
valutare l'eventualita' di procedere all'emissione di un  decreto  di
trattenimento secondario,  a  seguito  della  domanda  di  protezione
(trattenimento consentito in rari casi dalla direttiva). 
    11.2. Occorre allora interrogarsi specificamente circa  il  fatto
che la sopra sviscerata questione di compatibilita'  con  il  sistema
costituzionale rifluisca in maniera decisiva, o meno, sulla soluzione
del giudizio a quo; cio' anche solo con riferimento all'incidenza che
il  dubbio  di  costituzionalita'  prospettato  possa  rivestire,  in
relazione al percorso argomentativo necessario ai fini della presente
decisione [decisione che attiene all'impugnazione «del decreto  della
Corte di appello di Bari del 9 luglio 2025, adottato nel procedimento
RG 1129/2025, comunicato in pari data, di convalida del trattenimento
ex art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142/2015, disposto dal
Questore di Bari in data 5 luglio 2025»]. 
    E' necessario chiedersi, in  altri  termini,  se  la  (eventuale)
illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata si  possa
andare  a  riverberare  -  in  maniera  circoscritta  -  solo   sulla
legittimita' della privazione della liberta' personale del  cittadino
straniero nell'arco temporale tra il 4 e il 5 luglio, oppure se  essa
abbia  una  piu'  ampia  latitudine  di  effetti  e  possa  inficiare
irrimediabilmente anche il provvedimento ora impugnato. 
    11.2.1.   Soccorre,   anzitutto,    l'approccio    interpretativo
sviluppatosi   negli   ultimi   anni    nella    giurisprudenza    di
costituzionalita', che ritiene sufficiente un mero sindacato esterno,
quanto al giudizio di rilevanza. 
    A puro titolo esemplificativo, si sono di recente espresse: 
        la sentenza n. 129 del 2025, in tema  di  mancata  previsione
della  sentenza  di  non  luogo  a  procedere,  nei  confronti  dello
straniero per cui sia pendente altro procedimento penale e verso  cui
non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
laddove  e'  stato  chiarito   che   «Per   costante   giurisprudenza
costituzionale,  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  questioni   e'
sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo
e che la pronuncia  di  accoglimento  possa  influire  sull'esercizio
della funzione giurisdizionale (tra le altre, sentenze n.  247  e  n.
215 del 2021), quantomeno per il profilo del  percorso  argomentativo
che  sostiene  la  decisione  del  processo  principale  (ex  multis,
sentenze n. 164 del 2023, n. 249 e n. 154 del 2021; ordinanza n.  194
del 2022). Il giudizio  sulla  rilevanza,  quindi,  e'  riservato  al
rimettente e, rispetto a esso, questa  Corte  effettua  un  controllo
meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione  non  sia
implausibile, non sia palesemente erronea e non  sia  contraddittoria
(sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n.  32
del 2021), senza spingersi fino a un esame  autonomo  degli  elementi
che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo
sindacare tale valutazione  solo  se  essa,  a  prima  vista,  appaia
assolutamente priva di fondamento»; 
        la  succitata  sentenza  n.  96  del  2025,  attinente   alle
modalita' di trattenimento nei centri di permanenza per  i  rimpatri,
nella cui parte motiva puo'  leggersi  quanto  segue:  «...  ai  fini
dell'ammissibilita' delle questioni, il censurato art. 14,  comma  2,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, ove si  tratteggiano  alcune
delle modalita' con cui lo straniero e' trattenuto nel  CPR,  e'  una
disposizione il cui contenuto normativo rileva  certamente  anche  in
relazione all'adozione della convalida (tra le tante, sentenze n. 103
del 2023 e n. 231 del 2018; ordinanza n. 184 del 2017)»; 
        la sentenza n. 95 del 2025, relativa al  reato  di  abuso  di
ufficio, nella quale e' precisato quanto segue: «Prendendo  le  mosse
dal primo gruppo  di  eccezioni,  va  preliminarmente  ribadito  che,
secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte  (da  ultimo,  ex
plurimis, sentenze n.  45  del  2024,  punto  2  del  Considerato  in
diritto, e n. 164 del 2023, punto 4 del Considerato in  diritto),  ai
fini  della  rilevanza  delle  questioni  e'   sufficiente   che   la
disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo  e  che  la
pronuncia  di  accoglimento  possa  influire   sull'esercizio   della
funzione giurisdizionale quantomeno sotto  il  profilo  del  percorso
argomentativo della decisione nel processo principale  (ex  plurimis,
sentenze n. 25 del 2024, punto 2.2. dei Considerato  in  diritto,  n.
249 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto, n.  154  del  2021,
punto 2.1. del Considerato in diritto; ordinanza n.  194  del  2022),
specificamente - in materia penale - con  riguardo  alla  formula  di
proscioglimento da adottarsi nel  dispositivo,  anche  ove  non  muti
l'esito assolutorio per l'imputato (sentenza n. 148 del 1983, punto 3
del Considerato in diritto, con principio  successivamente  ribadito,
ex multis, dalla sentenza n. 394 del 2006, punto 6.3. del Considerato
in diritto; sentenza n. 28 del  2010,  punto  7  del  Considerato  in
diritto; sentenza n. 223 del 2015,  punto  4.3.  del  Considerato  in
diritto)»; 
        la sentenza n. 25 del 2024,  relativa  all'art.  95,  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,  che  si  e'  posizionata  sulla
seguente direttrice interpretativa: «La  costante  giurisprudenza  di
questa Corte afferma, tuttavia, che il giudizio  di  rilevanza  esige
soltanto la dimostrazione della necessita', da parte del  rimettente,
di fare  applicazione  della  norma  censurata  nel  processo  e  non
richiede invece la dimostrazione che l'accoglimento  della  questione
sia effettivamente a quo  suscettibile  di  incidere  sull'esito  del
processo  medesimo.  Cio'  che  e'  essenziale  e',   piuttosto,   la
dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe  quanto  meno
sull'iter motivazionale che conduce alla decisione (sentenze n. 88  e
n. 19 del 2022 e n. 202 del 2021)». 
    11.2.2. Attenendosi a tale (ormai consolidato)  filone  esegetico
tracciato  dalla  Corte  costituzionale,  non  puo'   che   ritenersi
sussistente il necessario profilo di rilevanza  della  sopra  esposta
questione. 
    E' vero, infatti, che il provvedimento di trattenimento del quale
si controverte postula la verifica dei presupposti indicati dal comma
2 dell'art. 6, decreto legislativo n. 142 del 2015;  e'  anche  vero,
pero',  che  esso  trova  il  proprio  ancoraggio   normativo   nella
disposizione di cui all'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo cit. 
    Sarebbe a dire che, intanto il questore puo'  adottare  un  nuovo
provvedimento di convalida, dopo la non convalida  del  trattenimento
del richiedente asilo, in quanto cio' e' espressamente  previsto  dal
comma 2-bis in esame, tant'e' che - nella concreta fattispecie  -  il
provvedimento del Questore di Bari in data 5  luglio  2025  e'  stato
disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo cit. 
    Il  provvedimento   amministrativo,   insomma,   trova   la   sua
scaturigine normativa all'interno della procedura introdotta  proprio
dalla disposizione oggetto del dubbio  di  costituzionalita'  che  si
poggia, con un inscindibile legame funzionale  e  strutturale,  sulla
(illegittima) permanenza del trattenimento in precedenza  disposto  e
non convalidato. 
    L'imperativo legale, che impone la permanenza  del  trattenimento
«di fatto» derivante dalla mancata convalida del  precedente  titolo,
costituisce  l'elemento  essenziale,   sia   dal   punto   di   vista
strutturale, sia da quello funzionale, sul quale si poggia il  potere
del questore di disporre un nuovo trattenimento. 
    Sul versante della  coerenza  sistematica,  in  definitiva,  puo'
ritenersi che il comma 2-bis dell'art. 6,  decreto  legislativo  cit.
crei una chiara saldatura logica e, quindi, una correlazione di  tipo
funzionale, tra il trattenimento previsto ex  lege  (che  segue  alla
mancata convalida del trattenimento disposto ai sensi del comma 3)  e
la successiva (eventuale) adozione di un decreto di trattenimento  ai
sensi del secondo comma della medesima disposizione. 
    Il comma 2-bis ha, infatti, cura di precisare, nel primo periodo,
che la mancata convalida del provvedimento di trattenimento  adottato
ai sensi  del  comma  3  -  nei  confronti  del  richiedente  che  ha
presentato la domanda in un centro di cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286  -  non  preclude  l'eventuale
successiva adozione di un provvedimento di trattenimento  assunto  ai
sensi del comma 2, in presenza dei relativi presupposti; nel  secondo
periodo, inoltre, la norma denunciata istituisce un  preciso  vincolo
di carattere procedimentale, nel senso che impone la  permanenza  del
soggetto all'interno del centro, sino alla decisione  sulla  relativa
convalida, «quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e'  adottato
immediatamente  o,  comunque,  non  oltre   quarantotto   ore   dalla
comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo». 
    La  scelta  operata  dal   legislatore   impone,   pertanto,   di
individuare un modulo procedimentale distinto e separato, rispetto  a
quello  «ordinario»  indicato  nel  comma  2  dell'art.  6,   decreto
legislativo cit., in quanto esso affianca - agli  ordinari  requisiti
postulati dal citato comma 2 - anche la  permanenza  «di  fatto»,  ma
legalmente imposta, del richiedente nella suddetta struttura. 
    Tale permanenza  e'  evidentemente  connotata,  nella  mente  del
legislatore, in termini di stringente  necessita',  in  presenza  del
presupposto  negativo  costituito   dalla   mancata   convalida   del
trattenimento;  essa,  tuttavia,   non   trova   fondamento   in   un
provvedimento dell'autorita' amministrativa,  bensi'  nella  volonta'
stessa del legislatore e in una situazione di fatto  (la  restrizione
dello straniero nel Centro),  peraltro  in  spregio  alle  previsioni
unionali (art. 15, paragrafo 2, quarto comma, e  paragrafo  4,  della
direttiva 2008/115/CE; art. 9,  paragrafo  3,  secondo  comma,  della
direttiva 2013/33/UE). 
    Del resto, non vi e' chi non rilevi come - pur nel  silenzio  dei
lavori preparatori [si precisa  come  l'emendamento  in  analisi  (n.
1.234) sia stato inserito dal relatore nell'esame in Commissione alla
Camera, senza alcuna illustrazione; i dossier degli uffici  studi  di
Camera e Senato non hanno esaminato specificamente la problematica] -
la  collocazione  topografica  della  norma,   oltre   che   la   sua
strumentalita' alla pratica attuazione del  successivo  provvedimento
di trattenimento, valgano a rendere  palese  che  la  permanenza  del
soggetto nel C.P.R. e' teleologicamente prevista dalla legge in vista
della esecuzione dell'ulteriore ed eventuale decreto del questore. 
    11.3. Ne discende, secondo  l'interpretazione  che  questa  Corte
ritiene di dare alla disciplina  in  esame,  che  la  valutazione  in
ordine alla legittimita' di siffatta permanenza - ossia, per  maggior
precisione, della norma che l'autorizza  -  costituisce  oggetto  del
giudizio di convalida del successivo provvedimento  di  trattenimento
(ci  si  puo'  rifare  al   principio   della   non   implausibilita'
dell'interpretazione fornita dal giudice remittente, tema  che  resta
tendenzialmente  non  sindacabile  dal  giudice  delle  leggi,   come
spiegato dalla sopra richiamata sentenza della  Corte  costituzionale
n. 129 del 2025). 
    Questo Collegio reputa dunque - posizionandosi  nel  senso  della
certa sussistenza della rilevanza della sopra esposta questione - che
la convalida del  trattenimento  (oggetto  di  ricorso),  proprio  in
quanto si va ad innestare su una «nuova» procedura unica  (detenzione
ex   lege   e   nuovo   trattenimento),   non    possa    legittimare
(inammissibilmente) ex post la restrizione della  liberta'  personale
determinata dalla ingiustificata permanenza nel centro in  forza  del
trattenimento non convalidato,  sicche'  anche  il  provvedimento  di
trattenimento, che si poggia su tale illegittimo stato di  privazione
della liberta' personale, deve ritenersi illegittimamente adottato. 
    Si deve concludere, allora,  nel  senso  della  sicura  rilevanza
della questione. 
    Un tema particolarmente sensibile come  quello  della  (ritenuta)
illegittima restrizione della liberta' personale, peraltro, non  puo'
che  essere  immediatamente  sottoposto   al   vaglio   della   Corte
costituzionale, la' dove si ravvisi una torsione rispetto alle  norme
della  Costituzione;  cio'  deve  avvenire,  inoltre,  appena  se  ne
individui la necessita', in presenza dei presupposti essenziali. 
    12. La sussistenza del sopra enucleato profilo  di  rilevanza  e,
correlativamente, la necessita' di sospendere il giudizio e rimettere
gli atti alla Corte costituzionale, infine, pongono  la  problematica
attinente alla necessita', o meno, di  ordinare  la  liberazione  del
ricorrente. 
    Indicazioni utili - ai  fini  della  tipologia  di  decisione  da
assumere - possono esser tratte da Corte  costituzionale  n.  41  del
2022 e da  Corte  costituzionale  n.  54  del  1993.  In  tali  casi,
l'interessato  era  stato  rimesso  in   liberta'   per   la   palese
impossibilita' di rispettare i termini di cui all'art. 391, comma  7,
codice di procedura penale e, dunque, si era valorizzata  l'esistenza
di termini perentori; nel caso di specie, al contrario, non  vi  sono
termini perentori entro i quali assumere la decisione. 
    In carenza di fonti normative  che  consentano  di  collegare  un
immediato riflesso della  decisione  di  ricorrere  all'incidente  di
costituzionalita' alla perdurante  efficacia  del  trattenimento  del
ricorrente -  essendo  l'efficacia  dello  stesso  determinata  dalla
legge, oltre che, sul versante pratico e attuativo,  dallo  specifico
provvedimento non caducato  -  non  e'  possibile  per  questa  Corte
adottare decisioni al riguardo e, cosi', procedere  alla  liberazione
del soggetto, rimanendo pero' intonsa la possibilita'  di  intervento
dell'autorita' amministrativa, in  conformita'  al  vigente  contesto
legislativo. 
    13. Va dato pure atto che questa Corte ha recentemente sottoposto
alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale  ai
sensi  dell'art.  267  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea  (TFUE)  -  le  seguenti  questioni:  «1)  se  la   direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  16  dicembre
2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli stati  membri
al rimpatrio  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare e, in particolare, gli articoli 3, 6,  8,  15,  16  ostino
all'applicazione di una disciplina interna (art. 3,  comma  2,  della
legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di
cui all'art. 1, par. 1, lettera c)  del  protocollo  tra  il  Governo
della  Repubblica  italiana  e  il  Consiglio  dei   ministri   della
Repubblica di Albania per il rafforzamento  della  collaborazione  in
materia  migratoria,  fatto  a  Roma  il  6  novembre  2023,  persone
destinatarie  di  provvedimenti  di   trattenimento   convalidati   o
prorogati ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo n. 286 del 1998,
in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di
rimpatrio; 2) in caso di  risposta  negativa  a  tale  questione,  se
l'art. 9, par. 1 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni  ai  fini
del  riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di   protezione
internazionale, osti  ad  un'applicazione  della  disciplina  interna
(legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in  ragione
del ritenuto carattere strumentale della domanda  di  protezione,  il
trattenimento, in una delle aree di cui all'art. 1, par.  1,  lettera
c) del Protocollo tra il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il
Consiglio  dei  ministri  della  Repubblica   di   Albania   per   il
rafforzamento della collaborazione in  materia  migratoria,  fatto  a
Roma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario  di  provvedimento
di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato  tale
domanda» (Sez. 1, n. 23105 del 29 maggio 2025, S., non mass.). 
    13.1.  Cio'  premesso,  non  si  ritiene  di  dover  rinviare  la
trattazione del presente procedimento in attesa  della  decisione  di
tale questione. 
    Il rinvio pregiudiziale ex art. 267, Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea alla Corte di giustizia, infatti, attiene  a  una
questione interpretativa  concernente  una  norma  comunitaria  e  al
possibile conflitto fra quest'ultima e una norma interna.  Il  rinvio
pregiudiziale, dunque, ha la funzione di verificare  la  legittimita'
di una determinata  disposizione  normativa  nazionale,  rispetto  al
diritto dell'Unione europea e di chiarire se la legislazione  interna
sia pienamente rispettosa dei  diritti  fondamentali  della  persona,
quali  risultanti  dall'evoluzione  giurisprudenziale   della   Corte
europea dei diritti dell'uomo e  recepiti  dal  Trattato  sull'Unione
europea. 
    Il giudice nazionale - anche di ultima istanza  -  non  e'  pero'
soggetto all'obbligo di  attendere  l'interpretazione  fornita  dalla
Corte di giustizia, circa una questione inerente alla interpretazione
di una norma comunitaria, allorquando ritenga di essere  in  presenza
di un  atto  che  si  presenti  di  univoca  lettura  e  di  pacifica
interpretazione, ferma restando la riscontrata tensione  rispetto  ai
principi costituzionali. 
    13.2.  Nella  concreta  fattispecie  la  questione  oggetto   del
giudizio presenta una valenza assorbente, anche rispetto al tema  dei
dubbi relativi alla conciliabilita' fra il Protocollo sopra citato  e
la disciplina unionale; l'applicazione della disposizione sulla quale
si addensa il dubbio di legittimita' costituzionale, infatti,  e'  di
portata preliminare rispetto a ogni questione di  compatibilita'  con
le regole sovranazionali poiche'  attiene  direttamente  allo  status
libertatis e all'habeas corpus, principi  di  rilievo  costituzionale
primario che devono trovare immediata tutela. 
    Del resto, dato atto  del  diverso  ambito  di  intervento  della
proposta questione pregiudiziale, non resta che prendere atto che  la
limitazione della liberta' personale della quale oggi si' discute  e'
prevista dall'art. 6, comma 2-bis, decreto  legislativo  n.  142  del
2015, in patente  violazione  dei  precetti  costituzionali  fondanti
l'ordinamento, spettando al giudice comune di provocare, mediante  il
potere diffuso che gli e' attribuito dalla Costituzione, l'intervento
della Corte costituzionale su una norma interna dell'ordinamento che,
palesemente, non trova neppure alcun appiglio nel diritto unitario. 
    14. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve sollevarsi
incidente di costituzionalita', nei  termini  sopra  specificati;  il
giudizio viene dunque sospeso, in attesa della relativa decisione. 
    La cancelleria provvedera' alla immediata trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale,  oltre  che  alla  comunicazione   della
presente ordinanza alle parti in causa nel giudizio di cassazione, al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  ai  presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
    Ricorrendone  le  condizioni,  infine,   deve   essere   disposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20
giugno 2003, n. 196, recante il «codice in materia di protezione  dei
dati personali». 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma   2-bis,   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  introdotto  dall'art.  1,  comma
2-bis, lettera a), decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in  cui,
nel caso di mancata  convalida  del  provvedimento  di  trattenimento
adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei  confronti  del
richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'art.
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  prevede  che  il
richiedente permanga nel centro fino alla decisione  sulla  convalida
del  provvedimento  di  trattenimento  eventualmente   adottato   dal
questore, per violazione degli articoli 3, 11,  13,  24,  111  e  117
della Costituzione, quest'ultimo con  riferimento  all'art.  5  della
Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,   all'art.   3   della
Dichiarazione universale dei diritti  umani,  all'art.  9  del  Patto
internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 6 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a  cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti
del  giudizio  di  cassazione  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata  ai
Presidenti delle  due  Camere  del  Parlamento;  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione  attestante
il perfezionamento delle prescritte  notificazioni  e  comunicazioni,
alla Corte costituzionale. 
    In caso di diffusione del  presente  provvedimento,  omettere  le
generalita' e gli altri dati identificativi, a  norma  dell'art.  52,
decreto legislativo n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. 
    Cosi' deciso in Roma, 4 settembre 2025 
 
                        Il Presidente: Aprile 
 
 
                                      Il consigliere estensore: Lanna