Reg. ord. n. 188 del 2025 pubbl. su G.U. del 08/10/2025 n. 41
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 04/09/2025
Tra: M. N. C/ Questura di Bari
Oggetto:
Straniero – Immigrazione – Trattenimento – Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti del richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di permanenza per i rimpatri di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 – Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6 – Permanenza, in forza di un atto dotato di forza di legge, in assenza di qualsivoglia titolo legittimante, di natura amministrativa o giudiziale, all’interno di un centro di permanenza per i rimpatri – Violazione del principio della riserva di giurisdizione nella materia della libertà personale – Lesione del principio della inviolabilità della libertà personale – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Inosservanza degli obblighi internazionali in relazione al diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 18/08/2015 Num. 142 Art. 6 Co. 2
decreto-legge del 28/03/2025 Num. 37 Art. 1 Co. 2
legge del 23/05/2025 Num. 75
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 13 Co.
Costituzione Art. 24 Co.
Costituzione Art. 111 Co.
Costituzione Art. 117 Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5 Co.
Dichiarazione universale dei diritti umani Art. 3 Co.
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York Art. 9 Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza Art. 6 Co.
Udienza Pubblica del 27 gennaio 2026 rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 settembre 2025
Ordinanza del 4 settembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da M. N. contro Questura di Bari.
Straniero - Immigrazione - Trattenimento - Mancata convalida del
provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3
dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti del
richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di
permanenza per i rimpatri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del
1998 - Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro
fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di
trattenimento eventualmente adottato dal questore ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 6.
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale), art. 6,
comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a),
numero 1), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni
urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito,
con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75.
(GU n. 41 del 08-10-2025)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale
Composta da:
Stefano Aprile, Presidente;
Raffaello Magi;
Angelo Valerio Lanna, relatore;
Carmine Russo;
Teresa Grieco;
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:
N. M., nato in ... il ... (...), avverso il decreto del 9
luglio 2025 della Corte di appello di Bari;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Valerio Lanna;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Nicola
Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con provvedimento del ..., convalidato dal giudice di pace di
Bari in pari data, il Questore di Ancona ha disposto, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -
in vista dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso il
... dal Prefetto di Pescara - il trattenimento presso il Centro di
permanenza per i rimpatri di Bari, a carico del cittadino straniero
N. M.
1.1. Questi, il successivo ..., e' stato trasferito presso il
C.P.R. di Gjader, in Albania e - giunto nella zona di transito di
Schengjin, equiparata alle zone di transito o frontiera - ha
formalizzato domanda, in data ..., di riconoscimento della protezione
internazionale; tale domanda e' stata disattesa dalla Commissione per
il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, con
decisione del ...
1.2. In pari data, il Questore di Roma ha chiesto la convalida
del provvedimento di trattenimento dello straniero, a norma dell'art.
6, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142.
1.3. La Corte di appello di Roma, con provvedimento assunto il 4
luglio 2025, non ha convalidato il suddetto provvedimento di
trattenimento emesso dal Questore di Roma, osservando che - pur
avendola legge 23 maggio 2025, n. 75 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante
disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare)
apportato modifiche all'art. 6, comma 3, decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, recante norme sul trattamento dei richiedenti
asilo - permangono «dubbi di compatibilita' tra la normativa
nazionale e quella comunitaria»; la Corte territoriale, dunque, si e'
orientata nel senso del rigetto della richiesta di convalida del
trattenimento, «non potendo ipotizzarsi una sospensione del presente
giudizio ex art. 295 codice di procedura civile in attesa della
pronuncia della CGUE».
1.4. Il ..., la Commissione territoriale di Roma ha disatteso la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale, presentata
dal cittadino straniero presso il C.P.R. di Gjader (provvedimento
rispetto al quale, alla data del presente ricorso, erano ancora
pendenti i termini per la relativa impugnazione).
1.5. Con provvedimento del 5 luglio 2025 (notificato in pari data
alle ore 12,15), il Questore di Bari ha emesso un nuovo provvedimento
di trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Bari, a norma
dell'art. 6, commi 2 e 2-bis decreto legislativo n. 142 del 2015, per
un periodo di sessanta giorni prorogabile, evidenziando come -
dall'esame delle condotte serbate dal richiedente - fosse possibile
desumerne la pericolosita' sociale, risultando a suo carico,
altresi', condanne per tentato omicidio e plurime violazione della
legge in materia di cessione di sostanze stupefacenti ed ha
trasmesso, quindi, la richiesta di convalida di tale provvedimento
alla Corte di appello di Bari.
1.5. Quest'ultima ha adottato la decisione di convalida emettendo
il provvedimento indicato in epigrafe, respingendo - senza motivare
sul punto - la questione di legittimita' costituzionale che la difesa
aveva sviluppato con riferimento all'art. 6, comma 2-bis, decreto
legislativo n. 142 del 2015 (introdotto dall'art. 1, comma 2-bis,
lettera a), decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75).
La Corte territoriale evidenziava, in particolare, come il
Questore di Bari avesse disposto il trattenimento in ragione della
sussistenza di profili di pericolosita' per l'ordine e la sicurezza
in capo allo straniero. Nel decreto viene poi sottolineato come
rilevino, al riguardo, non solo i precedenti penali richiamati nel
provvedimento della Questura di Bari, bensi' anche quelli
ulteriormente elencati dalla Commissione territoriale di Roma con la
decisione di rigetto della domanda di asilo; da quest'ultima emergono
- in aggiunta alla condanna per tentato omicidio risalente al 2006 -
anche precedenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni personali, nonche' un ordine di carcerazione emesso il 5
ottobre 2021 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di
L'Aquila inerente a un cumulo di pena, rideterminato il 20 ottobre
2023, per reato continuato di produzione e traffico di sostanze
stupefacenti, nonche' di furto (delitti che, nel loro insieme,
sarebbero idonei a suffragare la tesi della sussistenza di una
radicata attitudine dello straniero a contravvenire alla legge e,
correlativamente, a tenere condotte atte a costituire sicuro pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica).
Secondo la Corte d'appello, dunque, ricorre la fattispecie
prevista dall'art. 6, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 142
del 2015, potendo derivare dal non trattenimento del richiedente un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (a escludere il quale -
secondo la Corte distrettuale - a nulla rileva ne' che il trattenuto
intrattenga una relazione sentimentale in Italia e intenda sposarsi,
ne' che non sussista prova che il medesimo abbia ricevuto adeguata
informazione, circa il suo diritto a presentare domanda di protezione
internazionale, non vertendosi nell'ipotesi di trattenimento
cagionato dalla presentazione di domanda di tenore pretestuoso ed
essendo gia' stata rigettata la relativa domanda).
Prosegue la Corte di appello, precisando come non sia
prospettabile la lamentata violazione del diritto al ricongiungimento
familiare, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla
presenza in Italia di familiari del trattenuto, tale non potendo
essere qualificata la donna italiana alla quale egli dichiara di
essere sentimentalmente legato e rispetto alla quale e' stato
evidenziato un eventuale e futuro progetto di vita comune. Risulta
allegato agli atti, inoltre, il certificato attestante la
compatibilita' delle condizioni di salute dello straniero con le
restrizioni connesse alla permanenza nel Centro per i rimpatri;
aggiunge la Corte territoriale, infine, che non sussiste la
possibilita' di applicare le misure alternative previste dal comma
1-bis dell'art. 14, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(consegna del passaporto o di altro documento equipollente in corso
di validita', da restituire al momento della partenza; obbligo di
dimora in un luogo preventivamente individuato, laddove il soggetto
possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione - in
giorni ed orari stabiliti - presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente), per essere lo straniero privo di
passaporto o altro documento equipollente in corso di validita',
oltre che senza fissa dimora.
2. Ricorre per cassazione N. M., a mezzo dell'avv. Salvatore
Fachile, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti
entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi
dell'art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale
2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione
dell'art. 13 della Costituzione e ripropone, ulteriormente
argomentata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 gia' formulata in
sede di convalida.
Il prospettato incidente di costituzionalita' attiene al fatto
che la norma sospettata di illegittimita' prevede che il richiedente
asilo - in caso di mancata convalida del trattenimento - piuttosto
che essere posto in liberta', debba permanere nel centro per le
successive quarantotto ore. L'art. 13 della Costituzione, pero',
stabilisce che la liberta' personale possa essere eccezionalmente
limitata in forza di provvedimento dell'autorita' di pubblica
sicurezza, comunicato all'autorita' giudiziaria entro quarantotto
ore, a patto che detto provvedimento sia convalidato entro le
successive quarantotto; la norma denunciata, invece, introduce un
trattenimento senza titolo amministrativo o giudiziario che puo'
estendersi fino a quarantotto ore, essendo imposta la permanenza del
centro fino all'eventuale adozione da parte del Questore, entro il
termine di quarantotto ore, di un nuovo provvedimento di
trattenimento, cosi' ponendosi in contrasto con la disposizione
costituzionale.
Secondo il ricorrente, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto
sollevare la questione di legittimita' costituzionale e sospendere il
giudizio, contestualmente ordinando anche la liberazione del
soggetto, anche alla luce del rinvio pregiudiziale disposto dalla
Corte di cassazione, con sentenza n. 23105 del 2025, in merito alla
possibilita' di disporre il trattenimento ovvero disporre la
conduzione dei migranti gia' trattenuti nelle aree di cui all'art. 1,
par. 1, lettera c) del protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per
il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023.
La difesa sottolinea, altresi', come il nuovo provvedimento di
trattenimento sia stato assunto il 5 luglio, risalendo la non
convalida del precedente trattenimento al giorno precedente. Tale
violazione si' riverbererebbe non soltanto sulla legittimita' della
privazione della liberta' personale, protrattasi tra il 4 e il 5
luglio, ma andrebbe a inficiare irreversibilmente anche il successivo
provvedimento di trattenimento che su detta privazione della liberta'
personale si poggia.
In punto di rilevanza della questione - continua l'atto di
impugnazione - la difesa aveva gia' fatto presente che «la questione
di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini della decisione
della presente richiesta di convalida, dal momento che il sig. N., in
seguito alla non convalida del suo trattenimento da parte della Corte
di appello di Roma, e' stato trattenuto di fatto per un giorno, in
applicazione dell'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n.
142/2015, prima che sia stato adottato nei suoi confronti un nuovo
provvedimento di trattenimento. Pertanto, la legittimita' della sua
privazione della liberta' personale (applicata di fatto gia' dal 4
luglio) e' stata sottoposta per la convalida all'autorita'
giudiziaria ben oltre le 48 ore previste dall'art. 13 Cost.»
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso si duole della violazione
dell'art. 6, commi 2 e 2-bis, nonche' 5, del decreto legislativo n.
142 del 2015 e 24 Cost., per avere la Corte di appello convalidato un
provvedimento di trattenimento privo di motivazione, lamentando anche
l'esercizio - da parte del giudice - di un potere attribuito dalla
legge alla pubblica amministrazione. Il provvedimento adottato dal
Questore e' privo di motivazione, come la difesa aveva fatto
specificamente presente alla Corte territoriale mediante la memoria
dell'8 luglio 2025.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli articoli
6, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 125, comma 3,
codice di procedura penale, per non avere il giudice condotto un
esame concreto e rapportato all'attualita', circa l'aspetto della
pericolosita' sociale del cittadino straniero. L'esame in punto di
pericolosita', al contrario, si e' basato esclusivamente
sull'esistenza di un lontano precedente per tentato omicidio, la cui
pena e' stata peraltro espiata dal ricorrente che in carcere ha
tenuto una condotta esemplare, oltre che sull'asserita irrilevanza di
legami familiari in Italia.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia la violazione
degli articoli 2, 13, 14, decreto legislativo n. 286 del 1998, oltre
che dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dell'art. 125, comma 3,
codice di procedura penale, per non avere il giudice tenuto conto
dell'illegittimita' degli atti presupposti rispetto al trattenimento;
tale illegittimita' originava dalla violazione dell'obbligo di
fornire la dovuta informativa in ordine alla domanda di
riconoscimento della protezione internazionale.
Non si e' considerata la illegittimita' del provvedimento di
espulsione, a causa della non corretta informazione in ordine alla
possibilita' di presentare domanda di protezione internazionale, in
un momento antecedente rispetto all'adozione del provvedimento di
convalida. Il sindacato demandato al giudice della convalida e',
infatti, estremamente ampio e si estende alla sussistenza dei
presupposti del trattenimento. L'obbligo di informativa e' prodromico
all'esercizio del diritto di asilo e, quindi, rappresenta il
presupposto necessario di ogni provvedimento volto all'allontanamento
dello straniero dal territorio nazionale. Grava sull'amministrazione,
infine, l'onere di dimostrare di aver fornito la suddetta
informativa.
2.5. Con il quinto motivo, la difesa lamenta la violazione degli
articoli 13 e 29 Cost. e 8 CEDU, ponendo una questione di
legittimita' costituzionale, per violazione della riserva di legge ex
articoli 13 e 29 Cost., in relazione alla mancata previsione
legislativa delle modalita' di esercizio del diritto all'unita'
familiare. Vengono violati, a detta del ricorso, i suddetti parametri
costituzionali, con riferimento al diritto all'unita' familiare nei
contesti di trattenimento amministrativo. Non si e' adeguatamente
valutato, infatti, come che il ricorrente vanti una stabile relazione
- seppur non formalizzata in una convivenza o in un matrimonio - con
una cittadina italiana, con la quale condivide una progettualita' di
vita comune. La disciplina vigente, in tema di possibilita' di
ricevere visite nel centro di rimpatrio, e' retta da norme di rango
costituzionale, cosi' risultando violata la riserva assoluta di legge
di cui agli articoli 13 e 29 della Costituzione.
La difesa, in conclusione, chiede di sollevare questione di
legittimita' costituzionale, per mancata previsione del diritto di
accesso e visita di familiari e congiunti ai cittadini stranieri
trattenuti presso i C.P.R. e, conseguentemente, invoca la sospensione
del procedimento e la immediata liberazione del ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ad avviso del Procuratore generale di questa Corte, il sindacato
giurisdizionale, quanto al provvedimento di trattenimento del
cittadino straniero, deve necessariamente limitarsi alla verifica
della sussistenza delle condizioni giustificative dell'adozione della
misura, essendo ammesso il ricorso per cassazione solo per il vizio
di violazione di legge; occorre poi anche confrontarsi con le
conclusioni della sentenza n. 96 del 9 giugno 2025, che ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale che erano
state sollevate con riferimento alla normativa in materia di
trattenimento.
Infondata e' anche la doglianza in ordine alla mancata
valutazione - in concreto e all'attualita' - della personalita' del
ricorrente, essendo stati richiamati i precedenti penali che questi
annovera e le reiterate sue inottemperanze ai decreti di espulsione.
Trattandosi di obbligo previsto a pena di nullita' della procedura,
inoltre, solo in caso di migranti irregolari giunti alla frontiera o
salvati in mare (art. 10-ter del testo unico imm.), non sussiste
alcuna violazione di legge, per l'asserita e comunque indimostrata
inottemperanza dell'obbligo di fornire - in un momento antecedente,
rispetto a quello dell'adozione del provvedimento di' espulsione o di
trattenimento - l'informativa sulla possibilita' di inoltrare domanda
di riconoscimento della protezione internazionale.
L'asserita relazione stabile del ricorrente con una cittadina
italiana, oltre che costituire un dato in contraddizione con le sue
dichiarazioni - rese alle autorita' nelle varie sedi - di essere
senza fissa dimora, appare irrilevante, in quanto inidonea a
determinare la sussistenza di un diritto tutelabile all'unita'
familiare.
4. L'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. Ilia
Massarelli, in difesa ex lege del Ministero dell'interno - Questura
di Bari - in persona del Ministro pro tempore, ha depositato la
documentazione trasmessa dalla Questura competente.
5. Cio' premesso, il Collegio ritiene che la questione di
legittimita' costituzionale prospettata dalla difesa, a mezzo del
primo motivo di ricorso, sia rilevante e non manifestamente
infondata; sollecitando tale questione rilievi apprezzabili,
nell'ottica di un incidente di legittimita' costituzionale, essa deve
essere analizzata in via prioritaria rispetto alle doglianze
ulteriori contenute nel ricorso e accolta, con assorbimento delle
stesse.
6. Il quadro normativo di riferimento.
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per
il contrasto dell'immigrazione irregolare), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 e convertito con modificazioni
dalla legge 23 maggio 2025, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2025, n. 118) ha novellato - in virtu' dell'art. 1, comma 2-bis,
lettera a) - l'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), introducendovi, tra l'altro, il comma 2-bis, nel
testo che di seguito si riporta: «La mancata convalida del
provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei
confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di
trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i
presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato
immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla
comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il
richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida
del predetto provvedimento».
Questa norma e' sospettata dalla difesa di illegittimita'
costituzionale.
7. L'esposizione della questione di legittimita' costituzionale e
il tema della sua non manifesta infondatezza.
7.1. Pacifico e', in primo luogo, il fatto che l'intero sistema
del trattenimento di persone straniere cristallizzato dalla legge 9
dicembre 2024, n. 187 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti
in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e
assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi
migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali), prevedendo l'intervento di atti che
incidono sulla liberta' personale, concretizzi una forma di
restrizione che presenta connotazioni del tutto analoghe, rispetto a
quelle dettate, appunto, nella materia della liberta' personale; la
sostanziale assimilabilita' fra i due moduli restrittivi, dunque,
rappresenta un dato ormai acquisito, nella giurisprudenza
costituzionale (da ultimo, sentenza n. 96 del 2025) e di legittimita'
(fra tante, si richiamano Sez. 1, n. 9556 del 7 marzo 2025, I., Rv.
287568 - 03; Sez. 1, 15751 del 22 aprile 2025, n. Rv. 287812 - 01;
Sez. 1, n. 15747 del 22 aprile 2025, Y., Rv. 287838; Sez. 1, n. 15757
del 22 aprile 2025, B., Rv 287844 - 03; Sez. 1, n. 15746 del 22
aprile 2025, O., Rv. 287810 - 01; Sez. 1, n. 15754 del 22 aprile
2025, D., Rv. 287842 - 02).
7.2. La norma sospetta di incostituzionalita' e' l'art. 6, comma
2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015, nella parte in cui
stabilisce che «Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e'
adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla
comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il
richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida
del predetto provvedimento».
I dedotti profili di incostituzionalita' attengono, nello
specifico, alla porzione di tale disposizione in cui viene prevista
la permanenza dello straniero all'interno della struttura deputata
all'accoglienza in vista del rimpatrio, pure una volta che sia
intervenuta la decisione di non convalida del trattenimento e,
dunque, nelle more dell'eventuale adozione di un ulteriore
provvedimento di trattenimento; quest'ultimo, dopo esser stato
adottato (entro il lasso di tempo massimo rappresentato dalle
quarantotto ore successive alla mancata convalida del primo
trattenimento) dovra' essere convalidato non oltre le successive
quarantotto ore.
La denunciata frizione fra tale dettato normativo e le regole
costituzionali concerne il fatto che - intervenuta la decisione di
non convalida del primo trattenimento - lo straniero non venga
immediatamente liberato, ma sia ristretto nel centro fino a un
massimo di quarantotto ore e in assenza di un provvedimento - di
carattere provvisorio amministrativo, ovvero di natura giudiziale -
che sia atto a costituire titolo legittimante il trattenimento.
Nella concreta fattispecie, il cittadino straniero - gia' dal 4
luglio e sino alle ore 12,15 del 5 luglio - risulta esser stato
privato della liberta' personale in forza della disposizione di legge
sopra richiamata, senza che sia stato adottato un atto motivato
dell'Autorita' giudiziaria ovvero un provvedimento provvisorio
dell'autorita' di pubblica sicurezza (quest'ultimo da convalidarsi a
opera del giudice, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, Cost.).
7.3. E' opportuno premettere, per consentire una completa
ricognizione del panorama normativo interno, euro unitario e
internazionale, che la relazione su novita' normativa, inerente al
decreto-legge n. 37 del 2025, redatta dall'Ufficio del Massimario e
del Ruolo di questa Corte, si e' soffermata sul tema della
conformita' di tale normativa (la' dove stabilisce una detenzione
senza titolo) alle regole costituzionali, rilevando un possibile
contrasto anche con i principi del diritto derivato, cosi' come
interpretati dalla Corte di giustizia (si veda il punto 8, a pagina
39).
La Relazione ricorda, infatti, quanto segue: «Si prevede, dunque,
la possibilita' di adozione successiva del provvedimento di
trattenimento, precedentemente non convalidato, per i richiedenti
rimasti nei centri di cui all'art. 14 del testo unico imm. nel caso
disciplinato dal comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142
del 2015, ovvero se vi sono fondati motivi per ritenere che la loro
domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento. Vengono, pertanto,
ampliate le ipotesi nelle quali il richiedente, anche in caso di
mancata convalida di cui al primo periodo dell'art. 6, comma 2-bis,
permanga nel centro, alle condizioni indicate nell'ultimo periodo del
nuovo comma 2-bis. In ossequio alla disposizione in esame, puo'
osservarsi come, all'esito di un giudizio di non convalida del
trattenimento non segua l'immediata liberazione della persona
trattenuta, ma una sua "permanenza del centro". A tal proposito, non
pare inutile ricordare che la Corte di giustizia, in merito al
diritto della persona trattenuta di poter verificare i presupposti di
legittimita' del trattenimento, ha affermato che le norme generali e
astratte che stabiliscono, quali norme comuni dell'Unione, i
presupposti del trattenimento sono contenute all'art. 15, parr. 1 e
2, secondo comma, parr. 4, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE,
all'art. 8, par. 2 e 3, all'art. 9, par. 1, 2 e 4, della direttiva
2013/33 e all'art. 28, par. 2, 3 e 4, del regolamento n. 604/2013 e
che il cittadino di un paese terzo interessato non puo' essere
trattenuto qualora una misura meno coercitiva possa essere
efficacemente applicata, e laddove appaia che i presupposti di
legittimita' del trattenimento individuati non siano stati o non
siano piu' soddisfatti, l'interessato deve, come del resto
espressamente indicato dal legislatore dell'Unione all'art. 15,
paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della direttiva
2008/115/CE, nonche' all'art. 9, paragrafo 3, secondo comma, della
direttiva 2013/33/UE, essere liberato immediatamente (sentenza dell'8
novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, cause
riunite C-704/20 e C-39/21, punti 78 e 79)». Il citato art. 1, comma
2-bis, del decreto-legge n. 37 interviene, inoltre, sul comma 3
dell'art. 6 introducendo un ulteriore periodo in virtu' del quale la
disciplina dettata dal primo periodo e' estesa anche ai casi in cui
centri siano situati in zone di frontiera o di transito».
L'Ufficio del Massimario prosegue illustrando le: «9. Modifiche
in tema di trattenimento ex art. 6-bis del decreto legislativo n. 142
del 2015. L'art. 1, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 37
esclude anche i richiedenti di cui ai commi 2-bis e 3 del decreto
legislativo n. 142 del 2015 dall'applicazione dell'art. 6-bis e,
dunque, dalla possibilita' di essere trattenuti al solo scopo di
accertarne il loro diritto di entrare nel territorio dello Stato
durante lo svolgimento della procedura accelerata di frontiera, ai
sensi dell'art. 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 25
del 2008. La norma in commento sostituisce il riferimento all'«art.
28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)» con l'indicazione dell'articolo
«28-bis, comma 2-bis».
Tuttavia, conclude la Relazione: «Con riferimento alla peculiare
tipologia di trattenimento prevista dall'art. 6-bis del decreto
legislativo n. 142 del 2015, non sembra inutile ricordare che, ai
sensi dell'art. 8, lettera c), della direttiva 2013/33, un
richiedente protezione internazionale puo' essere trattenuto solo in
presenza di alcuni tassativi presupposti e finalita', tra le quali
«c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del
richiedente di entrare nel territorio».
7.4. Per completezza di analisi e di esposizione, e' utile
riportare il testo delle norme indicate nella suddetta Relazione,
partendo dall'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, inserito nel Capo
IV della stessa e dedicato alle procedure per il trattenimento ai
fini dell'allontanamento, che prevede quanto segue: «1. Salvo se nel
caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere
il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio
soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento,
in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il
cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del
rimpatrio o dell'allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto
piu' breve possibile ed e' mantenuto solo per il tempo necessario
all'espletamento diligente delle modalita' di rimpatrio. 2. Il
trattenimento e' disposto dalle autorita' amministrative o
giudiziarie. Il trattenimento e' disposto per iscritto ed e' motivato
in fatto e in diritto.
Quando il trattenimento e' disposto dalle autorita'
amministrative, gli Stati membri:
a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimita'
del trattenimento su cui decidere entro il piu' breve tempo possibile
dall'inizio del trattenimento stesso,
b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo
interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un
pronto riesame giudiziario la legittimita' del trattenimento su cui
decidere entro il piu' breve tempo possibile dall'avvio del relativo
procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente
il cittadino del paese terzo in merito alla possibilita' di
presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato
e' liberato immediatamente se il trattenimento non e' legittimo. ...
4. Quando risulta che non esiste piu' alcuna prospettiva ragionevole
di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o
che non sussistono piu' le condizioni di cui al paragrafo 1, il
trattenimento non e' piu' giustificato e la persona interessata e'
immediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento e' mantenuto finche'
perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo
necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno
Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non
puo' superare i sei mesi. 6. Gli Stati membri non possono prolungare
il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non
superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione
nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare
piu' a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del
cittadino di un paese terzo interessato, o b) dei ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».
La direttiva 2013/33/CE, poi, costruisce il seguente quadro,
all'art. 8, parr. 2 e 3: «... 2. Ove necessario e sulla base di una
valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il
richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure
alternative meno coercitive. 3. Un richiedente puo' essere trattenuto
soltanto: a) per determinarne o verificarne l'identita' o la
cittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la
domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi
senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga
del richiedente; c) per decidere, nel contesto di un procedimento,
sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; d) quando la
persona e' trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai
sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno e' irregolare, al fine di preparare il
rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro
interessato puo' comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il
fatto che la persona in questione abbia gia' avuto l'opportunita' di
accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per
ritenere che la persona abbia manifestato la volonta' di presentare
la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o
impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio; e) quando lo
impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; f)
conformemente all'art. 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide. I motivi di trattenimento sono
specificati nel diritto nazionale. ...» e all'art. 9, parr. 1, 2, 3 e
4, laddove sono cristallizzate le garanzie stabilite per i
richiedenti trattenuti, stabilendosi che: «1. Un richiedente e'
trattenuto solo per un periodo il piu' breve possibile ed e'
mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoche' sussistono
i motivi di cui all'art. 8, paragrafo 3. Gli adempimenti
amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'art. 8,
paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle
procedure amministrative non imputabili al richiedente non
giustificano un prolungamento del trattenimento. 2. Il trattenimento
dei richiedenti e' disposto per iscritto dall'autorita'
giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento
precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa ...
3. Se il trattenimento e' disposto dall'autorita' amministrativa, gli
Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria,
d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimita' del
trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica e' disposta il
piu' rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento
stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, e' disposta il piu'
rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal
fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine
entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio
e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede
giudiziaria il trattenimento e' ritenuto illegittimo, il richiedente
interessato e' rilasciato immediatamente. 4. I richiedenti trattenuti
sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi
comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile,
delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal
diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento,
nonche' della possibilita' di accesso gratuito all'assistenza e/o
alla rappresentanza legali. ...».
8. Tanto premesso, questa Corte ritiene che dall'art. 6, comma
2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 derivi una evidente
lesione del bene primario della liberta' personale - bene che e'
espressione della dignita' personale e che spetta a chiunque, si
tratti di cittadino o di straniero - in quanto si prevede che un
provvedimento di trattenimento che venga dichiarato dal giudice quale
illegittimamente assunto (e che, per questa specifica ragione,
risulti non convalidato dall'Autorita' giudiziaria) non venga seguito
dalla immediata liberazione dell'interessato, bensi' possa avere la
residua attitudine a legittimare la permanenza del migrante stesso
all'interno del Centro per i rimpatri, per un successivo arco
temporale anche ampio; cio' in attesa che il Questore si risolva,
eventualmente, ad adottare un nuovo decreto di trattenimento.
8.1. In punto di non manifesta infondatezza della dedotta
questione, la norma che si esamina appare contrastare, in primo
luogo, con l'art. 13 Cost., in quanto la privazione della liberta'
personale non puo' essere disposta direttamente dalla legge, bensi' -
sulla base dei presupposti tipizzati dal legislatore, ossia in
determinati casi e secondo modalita' prestabilite - a mezzo di atto
motivato dell'autorita' giudiziaria (cosi' il primo comma della
disposizione costituzionale), ovvero sulla base di provvedimenti
provvisori, assunti dall'autorita' di pubblica sicurezza e
sottoposti, entro rigorosi limiti temporali, al controllo
dell'autorita' giudiziaria.
Si tratta di una soluzione che consente, in ogni caso, il
necessario sindacato in punto di riconducibilita' della situazione
concreta alle fattispecie paradigmaticamente previste dalla legge
ordinaria.
Diversamente opinando, l'attuazione della generale volonta' della
legge, che ordina la permanenza nel centro di rimpatrio, sarebbe
destinata a rimanere priva di qualunque verifica concreta tanto che
la liberta' personale ne sarebbe sacrificata solo per volonta'
diretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica
giudiziaria.
8.2. La norma denunciata, inoltre, appare manifestamente
irrazionale per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto determina la
privazione della liberta' personale, pur in assenza di un
provvedimento esplicito dell'autorita'; la permanenza - successiva
alla mancata convalida del decreto di trattenimento di cui al comma 3
dell'art. 6 - rappresenta un mero fatto materiale, non governato da
alcun atto amministrativo (atto amministrativo l'emanazione del quale
rappresenta, si ribadisce, una mera eventualita', legata alla
ritenuta esistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art.
6 decreto legislativo n. 142 del 2015), sicche' viola il principio di
uguaglianza e il sotteso canone di ragionevolezza della previsione
normativa, poiche' consente la limitazione ex lege della liberta'
personale di un individuo solo perche' si trovi gia' in un centro di
rimpatrio - peraltro in forza di un provvedimento giudicato
illegittimo e, percio', non convalidato dall'autorita' giudiziaria -,
a differenza di chi, invece, sia libero o sia stato liberato, ma
suscettibile di essere sottoposto a un provvedimento di trattenimento
del questore.
Tale costrutto normativo e' sicuramente censurabile, del resto,
anche sotto il profilo della ragionevolezza, trattandosi di norma che
limita un diritto fondamentale della persona, cosi' confliggendo con
il principio di eguaglianza, in quanto arbitraria e irrazionale e,
pertanto, lesiva dell'art. 3 Cost.
Nel caso di specie, esclusa l'ipotesi dell'adozione «immediata»
del provvedimento cui si riferisce la convalida impugnata dinanzi a
questa Corte, si ha la conferma che il ricorrente e' stato trattenuto
dal 4 luglio 2025 in forza della cesurata previsione di legge - in
assenza di qualunque provvedimento amministrativo o giudiziario -
sino all'emanazione del successivo decreto ex art. 6, comma 3,
decreto legislativo cit. adottato in data 5 luglio 2025.
8.3. Giova richiamare anche alcuni fondamentali passaggi della
recente sentenza Corte costituzionale n. 96 del 2025, laddove - per
cio' che attiene alla normativa unionale - e' precisato che «... la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea chiarisce
che la nozione di "trattenimento" di un cittadino di un paese terzo -
che avvenga in forza della direttiva 2008/115/CE, nell'ambito di una
procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla base
della direttiva 2013/33/UE nell'ambito del trattamento di una domanda
di protezione internazionale, oppure in forza del regolamento (UE)
2013/604 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide - implica il confinamento dello
straniero in un luogo determinato, che lo priva della liberta'
personale. Tenuto conto della gravita' di tale ingerenza nel diritto
alla liberta' sancito all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, una misura di trattenimento puo', allora, essere
disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali e
astratte che ne fissano le condizioni e le modalita' (in tal senso,
Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 novembre 2022,
cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid e X, paragrafo 75). Ancora, come affermato dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 14 maggio
2020, cause riunite C924/19 e C-925/19, FMS e altri, l'art. 15 della
direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, in
primo luogo, a che un cittadino di un paese terzo sia trattenuto per
il solo fatto che e' oggetto di una decisione di rimpatrio e che non
puo' sovvenire alle proprie necessita'; in secondo luogo, a che tale
trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione
motivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state
esaminate la sua necessita' e proporzionalita'; in terzo luogo, alla
mancata previsione di un controllo giurisdizionale della legittimita'
della decisione amministrativa che dispone il trattenimento; in
quarto luogo, a che tale stesso trattenimento possa oltrepassare i'
diciotto mesi ed essere mantenuto anche se il rimpatrio non e' piu'
in corso o se non ha avuto luogo un espletamento diligente delle sue
modalita'. ... La disciplina del trattenimento e', inoltre,
certamente soggetta alle garanzie convenzionali relative alla
privazione della liberta' personale di cui all'art. 5 Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali e agli altri diritti convenzionali che possano essere
incisi nel corso del trattenimento, compreso il diritto a un ricorso
effettivo di cui all'art. 13. La Corte europea dei diritti dell'uomo,
grande camera, sentenza 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri contro
Italia, in relazione al trattenimento presso centri di primo soccorso
e hotspot, ha a suo tempo ravvisato la violazione degli articoli 5,
paragrafi 1, 2 e 4, e 13 Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali in combinato disposto
con l'art. 3 della medesima Convenzione, in relazione ai profili di
legalita' della detenzione amministrativa e, per cio' che qui rileva,
per l'assenza nell'ordinamento italiano di un ricorso giurisdizionale
attivabile dai migranti avverso le condizioni di accoglienza».
Prosegue la Consulta ricordando che «La giurisprudenza di questa
Corte ha affermato piu' volte che la misura del trattenimento dello
straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una
situazione di "assoggettamento fisico all'altrui potere"». Tale
condizione «e' indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera
della liberta' personale» (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022
e n. 105 del 2001). Il trattenimento dello straniero, dunque, in
quanto misura incidente sulla liberta' personale, non puo' essere
adottato al di fuori delle garanzie dell'art. 13 Cost., essendo da
ricondurre alle «altr[e] restrizion[i] della liberta' personale», di
cui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo. In questo
senso inequivocamente depone l'art. 14, comma 7, t.u, immigrazione,
secondo cui «[I]l questore, avvalendosi della forza. pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata,
a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo
provvedimento di trattenimento». Come osservava la sentenza n. 105
del 2001, «[s]i determina dunque nel caso del trattenimento, anche
quando questo non sia disgiunto da una finalita' di assistenza,
quella mortificazione della dignita' dell'uomo che si verifica in
ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che e'
indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della liberta'
personale. Ne' potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della
Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista
della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti». Gli
interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione non
possono, infatti, scalfire il carattere universale della liberta'
personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione
proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di
una determinata comunita' politica, ma in quanto esseri umani.
8.4. L'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015,
dunque, e' censurabile sotto il profilo della legittimita'
costituzionale, laddove non prevede che alla non convalida del
provvedimento di trattenimento debba fare seguito l'immediata
liberazione dell'interessato e, anzi, ne prevede la permanenza -- in
assenza di qualsivoglia titolo legittimante, di natura amministrativa
o giudiziale - all'interno del Centro di permanenza per i rimpatri.
9. Quanto ai parametri violati, in conclusione, l'art. 6, comma
2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 e' - ad avviso di questo
Collegio - fortemente sospettabile di contrasto con i principi
fissati:
a) dall'art. 3 della Costituzione, quanto all'aspetto del
principio di uguaglianza e di irragionevolezza della previsione della
permanenza in forza di un atto dotato di forza di legge, in assenza
di qualsivoglia sindacato, demandato sia all'autorita'
amministrativa, sia a quella giudiziaria; il che implica, per i
soggetti indicati dalla norma, una indiscriminata e totale negazione
di rilievo al principio della riserva di giurisdizione nella materia
della liberta' personale;
b) dall'art. 13 della Costituzione, laddove e' stabilita la
inviolabilita' della liberta' personale; deve escludersi ogni forma
di restrizione della stessa che discenda direttamente dalla legge e
che non sia sorretta da atto motivato dall'autorita' giudiziaria
assunto nei casi e dei modi dettati dalla legge, essendo consentito
l'intervento in via provvisoria dell'autorita' di pubblica sicurezza
in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge e soggetti a successiva convalida dell'autorita'
giudiziaria; e nella stessa prospettiva dell'esistenza di un atto
sindacabile da parte dell'autorita' giudiziaria che giustifichi la
sussistenza delle ragioni previste dalla legge per la privazione
della liberta' personale e in cui si individua una specifica
direziona di rilevanza della riserva di giurisdizione,
c) dall'art. 117 Cost., in relazione:
all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848, in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre
1955 ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955), essendo
cola' stabilito il diritto di ogni persona alla liberta' e alla
sicurezza, inviolabile se non in casi e modi specificamente previsti
dalla legge. In particolare, si stabilisce che: «Ogni persona ha
diritto alla liberta' e alla sicurezza. Nessuno puo' essere privato
della liberta', se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla
legge: [...] (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione
regolari [...] di una persona contro la quale e' in corso un
procedimento d'espulsione [...]. La previsione convenzionale, dunque,
richiede che l'arresto e la detenzione disposte nel corso di un
procedimento di espulsione siano "regolari", cioe' conformi alle
disposizioni convenzionali che attribuiscono soltanto all'autorita'
giudiziaria e, nei casi di urgenza, all'autorita' di polizia, il
potere di arrestare e detenere una persona. Orbene, ferma la
necessita' del controllo giurisdizionale dell'arresto o della
detenzione operati dalla polizia, cio' che e' convenzionalmente
necessario e' che la privazione della liberta' personale sia prevista
dalla legge (conforme alla Convenzione), ma non gia' ordinata dal
legislatore, quanto piuttosto disposta da un giudice;
all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti
umani, approvata e proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, in forza del quale «Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla liberta' ed alla sicurezza della propria
persona», in relazione all'art. 8 della stessa Dichiarazione quanto
alla tutela giurisdizionale;
dall'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con
Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 (entrata in vigore
internazionale il 23 marzo 1976; autorizzazione alla ratifica e
ordine di esecuzione in Italia dati con legge 25 ottobre 1977, n.
881, in Gazzetta Ufficiale, n. 333 del 7 dicembre 1977), a mente del
quale «Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza della
propria persona. Nessuno puo' essere arbitrariamente arrestato o
detenuto. Nessuno puo' esser privato della propria liberta', se non
per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge»;
dall'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, anche in relazione all'art. 11 Cost., che
sancisce il diritto di ogni individuo alla liberta' e alla sicurezza.
E cio' in disparte il decisivo rilievo rappresentato dal fatto
che la disciplina in esame rende non effettiva, dunque illegittima
secondo le previsioni degli atti e accordi internazionali sopra
richiamati, nonche' a mente degli articoli 13, 24 e 111 Cost., la
tutela giurisdizionale vittoriosamente ottenuta dal ricorrente, nel
momento in cui egli ha ottenuto la decisione giurisdizionale di non
convalida del decreto di trattenimento adottato ai sensi dell'art. 6,
comma 3, decreto legislativo n. 142 del 2015, la' dove la Corte
costituzionale, in varie prospettive, ha costantemente ribadito che
sussiste un vulnus all'art. 24 Cost. quante volte il legislatore
operi una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa
quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto (Corte
cost., sentenza n. 159 del 2023, n. 186 del 2013 e n. 364 del 2007)
10. Non e' immaginabile, infine, alcuna forma di interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, a cio' ostando il dato
letterale di essa che e' di univoca significazione, come evincibile
agevolmente dall'utilizzo del verbo «permane».
Trattasi di una precisa opzione del legislatore, indicativa della
volonta' di stabilire l'assenza di qualsivoglia soluzione di
continuita' della restrizione della liberta' personale, all'indomani
della decisione giudiziale di tenore negativo.
Non e' possibile, in sostanza, accedere a una diversa lettura
della disposizione censurata che possa essere tale da elidere la
denunciata torsione rispetto ai parametri costituzionali invocati e,
cosi', renderla compatibile con gli stessi (quanto al profilo della
manifesta inammissibilita', che risulti cagionata dal mancato
esperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate conformi
alla Costituzione, la giurisprudenza di codesta Corte e' ricavabile
dalle ordinanze n. 212 del 2011, n. 102 del 2012 e n. 322 del 2013).
11. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
nel caso sottoposto al vaglio del Collegio.
11.1. Si deve premettere che - secondo quanto sopra gia'
ampiamente chiarito - il titolo di restrizione e' costituito dal
decreto del questore, il quale trova la propria legittimazione nel
rigetto della precedente richiesta di convalida, senza che a tale
decisione reiettiva abbia fatto seguito la liberazione del cittadino
straniero; non potendosi neppure ipotizzare un «trattenimento di
fatto» (per l'espletamento di pratiche burocratiche), il dettato
normativo finisce per delineare una impropria forma di «trattenimento
ex lege», finalizzato a consentire all'autorita' amministrativa di
valutare l'eventualita' di procedere all'emissione di un decreto di
trattenimento secondario, a seguito della domanda di protezione
(trattenimento consentito in rari casi dalla direttiva).
11.2. Occorre allora interrogarsi specificamente circa il fatto
che la sopra sviscerata questione di compatibilita' con il sistema
costituzionale rifluisca in maniera decisiva, o meno, sulla soluzione
del giudizio a quo; cio' anche solo con riferimento all'incidenza che
il dubbio di costituzionalita' prospettato possa rivestire, in
relazione al percorso argomentativo necessario ai fini della presente
decisione [decisione che attiene all'impugnazione «del decreto della
Corte di appello di Bari del 9 luglio 2025, adottato nel procedimento
RG 1129/2025, comunicato in pari data, di convalida del trattenimento
ex art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142/2015, disposto dal
Questore di Bari in data 5 luglio 2025»].
E' necessario chiedersi, in altri termini, se la (eventuale)
illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata si possa
andare a riverberare - in maniera circoscritta - solo sulla
legittimita' della privazione della liberta' personale del cittadino
straniero nell'arco temporale tra il 4 e il 5 luglio, oppure se essa
abbia una piu' ampia latitudine di effetti e possa inficiare
irrimediabilmente anche il provvedimento ora impugnato.
11.2.1. Soccorre, anzitutto, l'approccio interpretativo
sviluppatosi negli ultimi anni nella giurisprudenza di
costituzionalita', che ritiene sufficiente un mero sindacato esterno,
quanto al giudizio di rilevanza.
A puro titolo esemplificativo, si sono di recente espresse:
la sentenza n. 129 del 2025, in tema di mancata previsione
della sentenza di non luogo a procedere, nei confronti dello
straniero per cui sia pendente altro procedimento penale e verso cui
non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
laddove e' stato chiarito che «Per costante giurisprudenza
costituzionale, ai fini dell'ammissibilita' delle questioni e'
sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo
e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio
della funzione giurisdizionale (tra le altre, sentenze n. 247 e n.
215 del 2021), quantomeno per il profilo del percorso argomentativo
che sostiene la decisione del processo principale (ex multis,
sentenze n. 164 del 2023, n. 249 e n. 154 del 2021; ordinanza n. 194
del 2022). Il giudizio sulla rilevanza, quindi, e' riservato al
rimettente e, rispetto a esso, questa Corte effettua un controllo
meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia
implausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria
(sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n. 32
del 2021), senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi
che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo
sindacare tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia
assolutamente priva di fondamento»;
la succitata sentenza n. 96 del 2025, attinente alle
modalita' di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri,
nella cui parte motiva puo' leggersi quanto segue: «... ai fini
dell'ammissibilita' delle questioni, il censurato art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, ove si tratteggiano alcune
delle modalita' con cui lo straniero e' trattenuto nel CPR, e' una
disposizione il cui contenuto normativo rileva certamente anche in
relazione all'adozione della convalida (tra le tante, sentenze n. 103
del 2023 e n. 231 del 2018; ordinanza n. 184 del 2017)»;
la sentenza n. 95 del 2025, relativa al reato di abuso di
ufficio, nella quale e' precisato quanto segue: «Prendendo le mosse
dal primo gruppo di eccezioni, va preliminarmente ribadito che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ex
plurimis, sentenze n. 45 del 2024, punto 2 del Considerato in
diritto, e n. 164 del 2023, punto 4 del Considerato in diritto), ai
fini della rilevanza delle questioni e' sufficiente che la
disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la
pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio della
funzione giurisdizionale quantomeno sotto il profilo del percorso
argomentativo della decisione nel processo principale (ex plurimis,
sentenze n. 25 del 2024, punto 2.2. dei Considerato in diritto, n.
249 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto, n. 154 del 2021,
punto 2.1. del Considerato in diritto; ordinanza n. 194 del 2022),
specificamente - in materia penale - con riguardo alla formula di
proscioglimento da adottarsi nel dispositivo, anche ove non muti
l'esito assolutorio per l'imputato (sentenza n. 148 del 1983, punto 3
del Considerato in diritto, con principio successivamente ribadito,
ex multis, dalla sentenza n. 394 del 2006, punto 6.3. del Considerato
in diritto; sentenza n. 28 del 2010, punto 7 del Considerato in
diritto; sentenza n. 223 del 2015, punto 4.3. del Considerato in
diritto)»;
la sentenza n. 25 del 2024, relativa all'art. 95, decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che si e' posizionata sulla
seguente direttrice interpretativa: «La costante giurisprudenza di
questa Corte afferma, tuttavia, che il giudizio di rilevanza esige
soltanto la dimostrazione della necessita', da parte del rimettente,
di fare applicazione della norma censurata nel processo e non
richiede invece la dimostrazione che l'accoglimento della questione
sia effettivamente a quo suscettibile di incidere sull'esito del
processo medesimo. Cio' che e' essenziale e', piuttosto, la
dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe quanto meno
sull'iter motivazionale che conduce alla decisione (sentenze n. 88 e
n. 19 del 2022 e n. 202 del 2021)».
11.2.2. Attenendosi a tale (ormai consolidato) filone esegetico
tracciato dalla Corte costituzionale, non puo' che ritenersi
sussistente il necessario profilo di rilevanza della sopra esposta
questione.
E' vero, infatti, che il provvedimento di trattenimento del quale
si controverte postula la verifica dei presupposti indicati dal comma
2 dell'art. 6, decreto legislativo n. 142 del 2015; e' anche vero,
pero', che esso trova il proprio ancoraggio normativo nella
disposizione di cui all'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo cit.
Sarebbe a dire che, intanto il questore puo' adottare un nuovo
provvedimento di convalida, dopo la non convalida del trattenimento
del richiedente asilo, in quanto cio' e' espressamente previsto dal
comma 2-bis in esame, tant'e' che - nella concreta fattispecie - il
provvedimento del Questore di Bari in data 5 luglio 2025 e' stato
disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo cit.
Il provvedimento amministrativo, insomma, trova la sua
scaturigine normativa all'interno della procedura introdotta proprio
dalla disposizione oggetto del dubbio di costituzionalita' che si
poggia, con un inscindibile legame funzionale e strutturale, sulla
(illegittima) permanenza del trattenimento in precedenza disposto e
non convalidato.
L'imperativo legale, che impone la permanenza del trattenimento
«di fatto» derivante dalla mancata convalida del precedente titolo,
costituisce l'elemento essenziale, sia dal punto di vista
strutturale, sia da quello funzionale, sul quale si poggia il potere
del questore di disporre un nuovo trattenimento.
Sul versante della coerenza sistematica, in definitiva, puo'
ritenersi che il comma 2-bis dell'art. 6, decreto legislativo cit.
crei una chiara saldatura logica e, quindi, una correlazione di tipo
funzionale, tra il trattenimento previsto ex lege (che segue alla
mancata convalida del trattenimento disposto ai sensi del comma 3) e
la successiva (eventuale) adozione di un decreto di trattenimento ai
sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Il comma 2-bis ha, infatti, cura di precisare, nel primo periodo,
che la mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato
ai sensi del comma 3 - nei confronti del richiedente che ha
presentato la domanda in un centro di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - non preclude l'eventuale
successiva adozione di un provvedimento di trattenimento assunto ai
sensi del comma 2, in presenza dei relativi presupposti; nel secondo
periodo, inoltre, la norma denunciata istituisce un preciso vincolo
di carattere procedimentale, nel senso che impone la permanenza del
soggetto all'interno del centro, sino alla decisione sulla relativa
convalida, «quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato
immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla
comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo».
La scelta operata dal legislatore impone, pertanto, di
individuare un modulo procedimentale distinto e separato, rispetto a
quello «ordinario» indicato nel comma 2 dell'art. 6, decreto
legislativo cit., in quanto esso affianca - agli ordinari requisiti
postulati dal citato comma 2 - anche la permanenza «di fatto», ma
legalmente imposta, del richiedente nella suddetta struttura.
Tale permanenza e' evidentemente connotata, nella mente del
legislatore, in termini di stringente necessita', in presenza del
presupposto negativo costituito dalla mancata convalida del
trattenimento; essa, tuttavia, non trova fondamento in un
provvedimento dell'autorita' amministrativa, bensi' nella volonta'
stessa del legislatore e in una situazione di fatto (la restrizione
dello straniero nel Centro), peraltro in spregio alle previsioni
unionali (art. 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della
direttiva 2008/115/CE; art. 9, paragrafo 3, secondo comma, della
direttiva 2013/33/UE).
Del resto, non vi e' chi non rilevi come - pur nel silenzio dei
lavori preparatori [si precisa come l'emendamento in analisi (n.
1.234) sia stato inserito dal relatore nell'esame in Commissione alla
Camera, senza alcuna illustrazione; i dossier degli uffici studi di
Camera e Senato non hanno esaminato specificamente la problematica] -
la collocazione topografica della norma, oltre che la sua
strumentalita' alla pratica attuazione del successivo provvedimento
di trattenimento, valgano a rendere palese che la permanenza del
soggetto nel C.P.R. e' teleologicamente prevista dalla legge in vista
della esecuzione dell'ulteriore ed eventuale decreto del questore.
11.3. Ne discende, secondo l'interpretazione che questa Corte
ritiene di dare alla disciplina in esame, che la valutazione in
ordine alla legittimita' di siffatta permanenza - ossia, per maggior
precisione, della norma che l'autorizza - costituisce oggetto del
giudizio di convalida del successivo provvedimento di trattenimento
(ci si puo' rifare al principio della non implausibilita'
dell'interpretazione fornita dal giudice remittente, tema che resta
tendenzialmente non sindacabile dal giudice delle leggi, come
spiegato dalla sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale
n. 129 del 2025).
Questo Collegio reputa dunque - posizionandosi nel senso della
certa sussistenza della rilevanza della sopra esposta questione - che
la convalida del trattenimento (oggetto di ricorso), proprio in
quanto si va ad innestare su una «nuova» procedura unica (detenzione
ex lege e nuovo trattenimento), non possa legittimare
(inammissibilmente) ex post la restrizione della liberta' personale
determinata dalla ingiustificata permanenza nel centro in forza del
trattenimento non convalidato, sicche' anche il provvedimento di
trattenimento, che si poggia su tale illegittimo stato di privazione
della liberta' personale, deve ritenersi illegittimamente adottato.
Si deve concludere, allora, nel senso della sicura rilevanza
della questione.
Un tema particolarmente sensibile come quello della (ritenuta)
illegittima restrizione della liberta' personale, peraltro, non puo'
che essere immediatamente sottoposto al vaglio della Corte
costituzionale, la' dove si ravvisi una torsione rispetto alle norme
della Costituzione; cio' deve avvenire, inoltre, appena se ne
individui la necessita', in presenza dei presupposti essenziali.
12. La sussistenza del sopra enucleato profilo di rilevanza e,
correlativamente, la necessita' di sospendere il giudizio e rimettere
gli atti alla Corte costituzionale, infine, pongono la problematica
attinente alla necessita', o meno, di ordinare la liberazione del
ricorrente.
Indicazioni utili - ai fini della tipologia di decisione da
assumere - possono esser tratte da Corte costituzionale n. 41 del
2022 e da Corte costituzionale n. 54 del 1993. In tali casi,
l'interessato era stato rimesso in liberta' per la palese
impossibilita' di rispettare i termini di cui all'art. 391, comma 7,
codice di procedura penale e, dunque, si era valorizzata l'esistenza
di termini perentori; nel caso di specie, al contrario, non vi sono
termini perentori entro i quali assumere la decisione.
In carenza di fonti normative che consentano di collegare un
immediato riflesso della decisione di ricorrere all'incidente di
costituzionalita' alla perdurante efficacia del trattenimento del
ricorrente - essendo l'efficacia dello stesso determinata dalla
legge, oltre che, sul versante pratico e attuativo, dallo specifico
provvedimento non caducato - non e' possibile per questa Corte
adottare decisioni al riguardo e, cosi', procedere alla liberazione
del soggetto, rimanendo pero' intonsa la possibilita' di intervento
dell'autorita' amministrativa, in conformita' al vigente contesto
legislativo.
13. Va dato pure atto che questa Corte ha recentemente sottoposto
alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai
sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) - le seguenti questioni: «1) se la direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare e, in particolare, gli articoli 3, 6, 8, 15, 16 ostino
all'applicazione di una disciplina interna (art. 3, comma 2, della
legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di
cui all'art. 1, par. 1, lettera c) del protocollo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della
Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in
materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, persone
destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o
prorogati ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo n. 286 del 1998,
in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di
rimpatrio; 2) in caso di risposta negativa a tale questione, se
l'art. 9, par. 1 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale, osti ad un'applicazione della disciplina interna
(legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in ragione
del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il
trattenimento, in una delle aree di cui all'art. 1, par. 1, lettera
c) del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il
rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario di provvedimento
di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale
domanda» (Sez. 1, n. 23105 del 29 maggio 2025, S., non mass.).
13.1. Cio' premesso, non si ritiene di dover rinviare la
trattazione del presente procedimento in attesa della decisione di
tale questione.
Il rinvio pregiudiziale ex art. 267, Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea alla Corte di giustizia, infatti, attiene a una
questione interpretativa concernente una norma comunitaria e al
possibile conflitto fra quest'ultima e una norma interna. Il rinvio
pregiudiziale, dunque, ha la funzione di verificare la legittimita'
di una determinata disposizione normativa nazionale, rispetto al
diritto dell'Unione europea e di chiarire se la legislazione interna
sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona,
quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte
europea dei diritti dell'uomo e recepiti dal Trattato sull'Unione
europea.
Il giudice nazionale - anche di ultima istanza - non e' pero'
soggetto all'obbligo di attendere l'interpretazione fornita dalla
Corte di giustizia, circa una questione inerente alla interpretazione
di una norma comunitaria, allorquando ritenga di essere in presenza
di un atto che si presenti di univoca lettura e di pacifica
interpretazione, ferma restando la riscontrata tensione rispetto ai
principi costituzionali.
13.2. Nella concreta fattispecie la questione oggetto del
giudizio presenta una valenza assorbente, anche rispetto al tema dei
dubbi relativi alla conciliabilita' fra il Protocollo sopra citato e
la disciplina unionale; l'applicazione della disposizione sulla quale
si addensa il dubbio di legittimita' costituzionale, infatti, e' di
portata preliminare rispetto a ogni questione di compatibilita' con
le regole sovranazionali poiche' attiene direttamente allo status
libertatis e all'habeas corpus, principi di rilievo costituzionale
primario che devono trovare immediata tutela.
Del resto, dato atto del diverso ambito di intervento della
proposta questione pregiudiziale, non resta che prendere atto che la
limitazione della liberta' personale della quale oggi si' discute e'
prevista dall'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del
2015, in patente violazione dei precetti costituzionali fondanti
l'ordinamento, spettando al giudice comune di provocare, mediante il
potere diffuso che gli e' attribuito dalla Costituzione, l'intervento
della Corte costituzionale su una norma interna dell'ordinamento che,
palesemente, non trova neppure alcun appiglio nel diritto unitario.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve sollevarsi
incidente di costituzionalita', nei termini sopra specificati; il
giudizio viene dunque sospeso, in attesa della relativa decisione.
La cancelleria provvedera' alla immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, oltre che alla comunicazione della
presente ordinanza alle parti in causa nel giudizio di cassazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20
giugno 2003, n. 196, recante il «codice in materia di protezione dei
dati personali».
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma
2-bis, lettera a), decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in cui,
nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento
adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del
richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'art.
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il
richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida
del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal
questore, per violazione degli articoli 3, 11, 13, 24, 111 e 117
della Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 5 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 3 della
Dichiarazione universale dei diritti umani, all'art. 9 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 6 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti
del giudizio di cassazione e al Presidente del Consiglio dei
ministri; ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l'immediata
trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante
il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,
alla Corte costituzionale.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le
generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52,
decreto legislativo n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Cosi' deciso in Roma, 4 settembre 2025
Il Presidente: Aprile
Il consigliere estensore: Lanna