Reg. ord. n. 220 del 2024 pubbl. su G.U. del 04/12/2024 n. 49
Ordinanza del Tribunale di Modena del 14/10/2024
Tra: OR.S.A. Trasporti Segreteria Provinciale di Modena C/ SETA - Società Emiliana Trasporti Autofiloviari spa
Oggetto:
Sindacati e libertà sindacale - Lavoro - Diritto sindacale e autonomia collettiva – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) – Costituzione nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva e delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti, hanno comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda – Preclusione per le associazioni sindacali “maggiormente o significativamente rappresentative” all’interno della singola unità produttiva – Denunciata irragionevolezza di un criterio legale di rappresentatività, basato sull’effettività dell’azione sindacale, espressa dalla partecipazione alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali e degli accordi sindacali aziendali, in luogo di un criterio di rappresentatività reale del sindacato – Denunciata disparità di trattamento tra sindacati – Lesione dei principi del pluralismo e della libertà di azione sindacale.
Norme impugnate:
legge del 20/05/1970 Num. 300 Art. 19 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 39 Co.
Udienza Pubblica del 8 ottobre 2025 rel. PETITTI
Testo dell'ordinanza
N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2024 Ordinanza del 14 ottobre 2024 del Tribunale di Modena nel procedimento civile promosso da OR.S.A. Trasporti - Segreteria provinciale di Modena contro SETA - Societa' Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.a.. Sindacati e liberta' sindacale - Lavoro - Diritto sindacale e autonomia collettiva - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) - Costituzione nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva e delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti, hanno comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda - Preclusione per le associazioni sindacali "maggiormente o significativamente rappresentative" all'interno della singola unita' produttiva. - Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 19, [primo comma,] lettera b). (GU n. 49 del 04-12-2024) TRIBUNALE DI MODENA sezione lavoro Nella causa di I grado iscritta al n. 1464/2023 R.G., promossa da OR.S.A. (Organizzazione sindacale autonomi e di base), Settore trasporti - Autoferro TPL, Segreteria Provincmiale di Modena, in persona del segretario pro tempore, sig. Luigi Sorrentino, con sede in Bologna, via Pietramellara n. 20 (C.F.: 91423070373), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Stramenga, ricorrente; Contro Seta S.p.a., con sede in Modena, Strada Sant'Anna n. 210 (P. IVA: 02201090368), in persona dell'amministratore delegato, dott. Riccardo Roat, rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Borsari e Manuela D'Incerti, resistente. Il Giudice del lavoro, dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori). 1. Fatto e processo a quo. 1.1. Con ricorso ex art. 28, legge n. 300/1970 del 20 gennaio 2020, la Segreteria provinciale di Modena del Sindacato OR.S.A. (Settore trasporti - Autoferro TPL) ha chiesto accertarsi la natura antisindacale della condotta posta in essere da SETA S.p.a., consistente nel mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione per adesione degli accordi sindacali vigenti e stipulanti presso l'unita' produttiva di Modena e nel diniego opposto, in violazione dell'art. 19, St. Lav., alla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale presso la medesima unita' produttiva e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta di cessare la condotta antisindacale e consentire alla Segreteria provinciale di Modena la sottoscrizione per adesione degli accordi sindacali e la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale OR.S.A. e, comunque, di riconoscerla con i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge n. 300/1970. Il sindacato ricorrente ha dedotto che: 1) dal 2019 aderisce alla Confederazione OR.S.A. (Organizzazione sindacale autonomi e di base), attiva nel settore del trasporto pubblico locale su gomma; 2) e' presente all'interno delle strutture produttive di SETA, operanti nel settore del trasporto pubblico locale dei bacini delle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza; 3) nell'unita' produttiva di Modena vanta un numero di iscritti pari ad oltre il 20% dei lavoratori sindacalizzati e circa il 10-11% della forza lavoro complessiva (circa 500 unita'); 4) l'adesione dei lavoratori agli scioperi indetti dalla sigla OR.S.A. si aggira intorno al 45%, «a fronte di una partecipazione media dei lavoratori agli scioperi proclamati dalle altre sigle sindacali che negli ultimi due anni hanno registrato una adesione media del 38%»; 5) nonostante abbia raccolto la firma di 285 dipendenti per richiedere le elezioni delle RSU-RLS, le altre sigle sindacali non hanno attivato la procedura per l'indizione delle elezioni delle RSU; 6) ha partecipato alle trattative svolte «a livello istituzionale regionale in materia di trasporto pubblico locale», come comprovato dal «Patto per il trasporto pubblico e la mobilita' sostenibile 2022-2024», approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 316 del 7 marzo 2022; 7) il protocollo del 4 maggio 2017, siglato a livello nazionale da OR.S.A. TPL e ASSTRA (Associazione datoriale nazionale delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, cui aderisce SETA), individua il sindacato OR.S.A. quale soggetto con significativa rappresentativita', riconoscendogli alcuni diritti sindacali (permessi, locali, bacheche) ma non il diritto a costituire le RSA; 8) la convenuta e' obbligata a garantire la sottoscrizione per adesione degli accordi aziendali, giuste le previsioni del protocollo del 4 maggio 2017; 9) benche' abbia acquisito una significativa e documentata rappresentativita' all'interno della sede di Modena, riconosciuta anche dal Protocollo nazionale, SETA non ammette il sindacato alle trattative per la sottoscrizione degli accordi sindacali aziendali, nega la sottoscrizione per adesione degli accordi sindacali di secondo livello e non riconosce il diritto alla costituzione della RSA, cosi' violando l'art. 19, St. Lav., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013. 1.2. SETA S.p.a. ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree sulla scorta di diversi argomenti. Essa, in particolare, ha evidenziato che: 1) OR.S.A. non ha titolo alla sottoscrizione per adesione degli accordi sindacali aziendali, ne' alla costituzione della RSA, perche' il Protocollo nazionale del 4 maggio 2017, stipulato tra ASSTRA e OR.S.A., riconosce a quest'ultima solamente le «agibilita' sindacali previste nel punto 4) del protocollo» (permessi ecc.); 2) con la sottoscrizione del Protocollo nazionale, OR.S.A. ha espressamente accettato di non essere riconosciuta come RSA nella sede di Modena; 3) l'art. 19 dello St. Lav. riconosce la possibilita' di costituire rappresentanze sindacali aziendali unicamente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva e a quelle associazioni che hanno partecipato alle trattative negoziali (Corte Cost. n. 231/2013); 4) la richiesta di costituire la RSA non puo' essere accolta, perche' il sindacato ricorrente, ancorche' gli sia stata riconosciuta la posizione di «significativa rappresentativita'», non risulta firmatario del contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva, ne' lo stesso ha partecipato alle relative trattative; 5) la costituzione della RSA e' stata riconosciuta solamente ai sindacati firmatari del CCNL, ossia alle sigle CGIL, CISL, UIL, FAISA e UGL; 6) la rappresentativita' deve essere valutata in relazione a tutte le unita' produttive della regione (Modena, Reggio Emilia e Piacenza); 7) l'ordinamento giuridico non prevede alcun obbligo per il datore di lavoro di trattare con tutte le OO.SS. e «neppure un obbligo di parita' di trattamento tra i sindacati»; 8) al sindacato OR.S.A. sono stati riconosciuti tutti i diritti sindacali previsti dal Protocollo nazionale 4 maggio 2017; 9) la condotta censurata e' carente del requisito dell'attualita', in quanto l'antisindacalita' non e' stata rilevata al momento della sottoscrizione del Protocollo nazionale. 1.3. Dal compendio documentale emerge che SETA S.p.a. applica nelle sue sedi il CCNL stipulato tra ASSTRA, associazione alla quale aderisce, e le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, FAISA, UGL. (1) La sigla OR.S.A. non ha sottoscritto gli accordi sindacali di secondo livello, ne' e' stata ammessa alle relative trattative (circostanza pacifica). Nonostante la richiesta avanzata dal ricorrente, le sigle sindacali presenti in azienda non hanno dato corso alla procedura per l'indizione delle elezioni delle RSU/RLS dei bacini di Modena e Reggio Emilia. (2) Allo stato il sindacato OR.S.A. non ha ne' RSA ne' RSU all'interno delle unita' produttive di SETA, circostanza che gli preclude la possibilita' di fruire dei diritti sindacali riservati a tali rappresentanze. Il «Protocollo sulle relazioni industriali ASSTRA-ORSA» - sottoscritto in data 4 maggio 2017 da OR.S.A. TPL e ASSTRA - disciplina le relazioni industriali a livello nazionale e aziendale, riconoscendo ad OR.S.A. limitate prerogative sindacali. (3) Il punto 4 (denominato «Diritti sindacali in azienda») distingue due situazioni: a) nelle aziende in cui il sindacato OR.S.A. e' presente come RSA vengono riconosciute le prerogative ex art. 19 legge n. 300/1970; se tale sindacato e' presente come RSU, ma non come RSA, vengono garantiti i diritti previsti dall'art. 9 dell'accordo nazionale 28 novembre 2015; in entrambe le situazioni e' garantita ad OR.S.A. la sottoscrizione per adesione degli accordi aziendali; b) nelle aziende in cui il sindacato OR.S.A. non e' riconosciuto come RSA, ne' come RSU, ma e' presente con una significativa rappresentativita', vengono garantite 200 ore annue di permessi sindacali ogni 300 addetti (fino ad un massimo di 1.000 ore annue). Il surrichiamato protocollo riconosce la «significativa rappresentativita'» nell'ipotesi in cui gli iscritti OR.S.A. raggiungano almeno il 5% degli iscritti certificati in azienda. I prospetti in atti, contenenti i dati delle adesioni dei lavoratori, certificano che, nell'unita' produttiva di Modena, OR.S.A. vanta un numero consistente di iscritti, divenendo nel 2021 la prima forza sindacale tra le otto sigle presenti in azienda, con un numero complessivo di iscritti pari a circa il 20% dei lavoratori sindacalizzati e pari al 10-11% dei dipendenti complessivi di SETA (circa 600). Segnatamente: (4) al 31 dicembre 2020 OR.S.A. risultava la terza sigla sindacale, con 54 iscritti su 270 lavoratori sindacalizzati; al 31 dicembre 2021 OR.S.A. risultava la prima forza sindacale, con 61 iscritti su 275 lavoratori sindacalizzati; al 31 dicembre 2022 OR.S.A. risultava la terza sigla sindacale, con 55 iscritti su 281 lavoratori sindacalizzati; al 31 ottobre 2023 risultava la seconda sigla sindacale, con 62 iscritti su 288 lavoratori sindacalizzati. La «significativa rappresentativita'» deve essere valutata con riferimento a ciascuna unita' produttiva, come previsto dal Protocollo nazionale richiamato dalla stessa convenuta («per le aziende plurilocalizzate il requisito predetto [id est, significativa rappresentativita'] nonche' il computo degli addetti e' effettuato con riguardo a ciascuna unita' produttiva»). Peraltro, il sindacato ricorrente costituisce la terza forza sindacale anche considerando gli iscritti complessivi delle tre unita' produttive (Modena, Reggio Emilia e Piacenza): n. 75 iscritti nel 2020; n. 83 iscritti nel 2021; n. 91 iscritti nel 2022; n. 93 iscritti nel 2023. 1.4. Posto che l'art. 23, legge n. 87/1953 dispone che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata d'ufficio dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio, con ordinanza del 4 giugno 2024 e' stata sottoposta alle parti la questione della illegittimita' costituzionale dell'art. 19, legge n. 300/1970. I procuratori delle parti hanno depositato memorie contenenti osservazioni sulla questione sollevata d'ufficio, giusta la previsione di cui all'art. 101 c.p.c. Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso e, in subordine, ha chiesto sollevarsi questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19, legge n. 300/1970. Parte resistente ha invece eccepito l'insussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, stante la non rilevanza della questione e la manifesta infondatezza della prospettata illegittimita' costituzionale dell'art. 19 cit., per essere i rapporti sindacali regolati dall'accordo negoziale sottoscritto dalle parti. 2. L'oggetto del giudizio di costituzionalita': la norma. L'oggetto dell'ordinanza di rimessione e' l'attuale versione dell'art. 19, primo comma, lettera b), legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 3. I parametri. Si ritiene che tale disposizione ordinaria contrasti con alcuni parametri costituzionali, in particolare con gli articoli 3 e 39 della Costituzione. 4. La questione. Si dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 300/1970 (nel testo risultante dall'intervento additivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231/2013), per contrasto con gli articoli 3 e 39, Cost., nella parte in cui, introducendo un criterio selettivo che prescinde dalla misurazione della effettiva rappresentativita' dell'organizzazione sindacale, prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, negando tale possibilita' alle associazioni sindacali «maggiormente o significativamente rappresentative» all'interno della singola unita' produttiva. 5. Sulla rilevanza della questione 5.1. L'art. 28, legge n. 300/1970 definisce condotta antisindacale «qualsiasi comportamento diretto ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e dell'attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero.» Per pacifica giurisprudenza nella valutazione della configurabilita' di una condotta antisindacale non riveste alcuna rilevanza l'elemento soggettivo della intenzionalita' della condotta del datore di lavoro, in quanto l'art. 28 non configura una fattispecie tipicamente sanzionatoria, limitandosi a garantire una tutela preventiva nei confronti di condotte oggettivamente idonee a ledere interessi di rilevanza costituzionale, quali la liberta' dell'attivita' sindacale ed il diritto di sciopero. (cfr. Cassazione n. 7706/2004, Cassazione n. 13726/2014). La natura del procedimento non e' di ostacolo all'ammissibilita' della questione. La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che l'incidente di costituzionalita' puo' essere attivato anche nell'ambito dell'azione ex art. 28, St. Lav. Cosi' la pronuncia n. 244/1996: «Poiche' l'azione ex art. 28 non e' diretta a una tutela di condanna, ma a una tutela inibitoria di un comportamento continuato con effetti permanenti, la prospettazione - ritenuta non manifestamente infondata dal giudice a quo - di illegittimita' costituzionale della norma permissiva della condotta denunciata e' idonea a fondare la domanda di pronuncia dell'ordine giudiziale di cessazione del comportamento e di rimozione degli effetti, subordinatamente alla condizione della sopravvenienza di una sentenza costituzionale che ne determini l'illegittimita'. Ne' varrebbe replicare che l'ipotizzata dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19 indurrebbe presumibilmente il datore di lavoro a desistere spontaneamente, perche' anche in questa prospettiva l'incidente di costituzionalita' conserverebbe rilevanza per la definizione del giudizio principale, il quale si chiuderebbe con un provvedimento di merito motivato dalla cessazione della materia del contendere.». 5.2. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante in quanto la norma statutaria viene in diretta ed immediata applicazione nel caso di specie. OR.S.A. lamenta il comportamento antisindacale della societa' resistente, la quale ha negato la sua legittimazione a costituire la rappresentanza sindacale aziendale in ragione della mancata sottoscrizione del CCNL applicato nell'unita' produttiva di Modena. Tale rifiuto, fondato sulla previsione normativa di cui al cit. art. 19, impedisce ai lavoratori iscritti al sindacato ricorrente di costituire la RSA e di godere delle prerogative sindacali previste dal titolo III dello statuto dei lavoratori. Come gia' evidenziato dal Tribunale di Modena nell'ordinanza del 4 giugno 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 10 ottobre 2012), «La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b), dello statuto e' rilevante in quanto, se venisse meno tale norma di copertura, [...] il rifiuto di riconoscere ai lavoratori iscritti alla FIOM il diritto di costituire le RSA e di godere dei diritti previsti dal titolo III, integrerebbero il requisito della antisindacalita' di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970.». Sempre in punto di rilevanza, si osserva che il «Protocollo sulle relazioni industriali ASSTRA-ORSA» del 4 maggio 2017 regola esclusivamente le relazioni industriali a livello nazionale e aziendale, prevedendo un sistema di informazione-consultazione periodica, da attuarsi mediante tavoli di confronto. Il documento in esame non integra un accordo normativo, in quanto non detta la disciplina dei rapporti di lavoro. Conseguentemente il diritto alla costituzione della RSA non puo' sorgere dalla sottoscrizione di tale protocollo nazionale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, i diritti sindacali previsti dal protocollo nazionale non ostano allo scrutinio di legittimita' della norma, non essendo riconosciuto in sede negoziale il bene della vita rivendicato con il ricorso ex art. 28, St. Lav. (id est, costituzione della RSA). La disposizione in esame e' sindacabile dal punto di vista costituzionale ancorche' strumenti pattizi abbiano previsto specifici diritti sindacali in favore del sindacato ricorrente. Ne' puo' ritenersi che difetti l'attualita' del comportamento antisindacale, quale condizione della domanda ex art. 28, stante la persistenza della condotta oppositiva della convenuta, tale da comportare ripercussioni negative durevoli sull'attivita' e liberta' sindacale. 6. Sulla non manifesta infondatezza della questione. 6.1. Le circostanze prospettate nel ricorso introduttivo, relative alla significativa rappresentativita' acquisita da OR.S.A. all'interno della sede di Modena e all'impossibilita' per la stessa sigla sindacale di partecipare alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi, fanno emergere con tutta evidenza la questione della compatibilita' dell'indice selettivo fissato dall'art. 19, St. Lav. con le disposizioni di matrice costituzionale che tutelano i valori del pluralismo e della liberta' di azione delle organizzazioni sindacali. 6.2. L'art. 19 dello statuto dei lavoratori riconosce la possibilita' di costituire rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito di organizzazioni sindacali aventi determinati requisiti. La costituzione delle RSA legittima l'accesso ai diritti sindacali stabiliti dalla legge (es. titolo III, St. Lav.) e dalla contrattazione collettiva. Si osserva, preliminarmente, come non vi siano ragioni per dubitare della legittimita' dei meccanismi selettivi di sostegno dei sindacati dotati di effettiva rappresentativita'. E' possibile riservare a tali sindacati diritti ulteriori idonei a sostenerne l'azione sindacale, come quelli di tenere assemblee, disporre di locali e fruire di permessi retribuiti (cfr. articoli 20, 23, 27, St. Lav.). In tal senso Corte costituzionale n. 244/1996: «le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unita' produttive, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della liberta' sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalita'.». 6.3. Nella sua formulazione originaria, l'art. 19 stabiliva che le RSA potevano essere costituite nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva. Preso atto dei risultati del referendum del 1995, il decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1995 ha parzialmente abrogato il primo comma dell'art. 19, che ora cosi' recita: «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito: b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva.». Dal testo originario e' scomparso ogni riferimento alla maggiore rappresentativita' delle Confederazioni. E' stato anche eliminato il riferimento al carattere nazionale o provinciale della contrattazione collettiva sottoscritta dalle associazioni sindacali. Alla luce della normativa attualmente in vigore, frutto degli esiti della consultazione referendaria, le RSA possono essere costituite nell'ambito di qualunque organizzazione sindacale, purche' firmataria di un contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva, di qualunque livello (anche aziendale). La Consulta e' stata chiamata a valutare la legittimita' costituzionale della nuova formulazione dell'art. 19, primo comma, lettera b), in particolare la compatibilita' con i principi di uguaglianza e liberta' sindacale ex articoli 2, 3 e 39, Cost. Con la sentenza n. 231/2013 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. 6.4. Il criterio legale di rappresentativita' e' ora rappresentato dalla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva. Allo stato, la norma prevede una presunzione di maggiore rappresentativita' ancorata alla effettivita' dell'azione sindacale, espressa dalla partecipazione alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali e degli accordi sindacali aziendali. E' necessario verificare se il criterio selettivo di cui all'attuale art. 19, lettera b), sia tuttora dotato di ragionevolezza e se possa ancora costituire un indice adeguato per misurare l'effettiva rappresentativita' di un sindacato. 6.5. L'intervento normativo scaturito dalla consultazione referendaria ha soppresso il criterio selettivo fondato sulla rappresentativita' «esterna» o «sovra-aziendale», valorizzando una rappresentativita' «interna aziendale». Come ben chiarito dalla Corte costituzionale, la lettera b) dell'art. 19 «appresta un congegno di verifica empirica della rappresentativita' nel singolo contesto produttivo, misurandola sull'efficienza contrattuale dimostrata almeno a livello locale [ora aziendale], attraverso la partecipazione alla negoziazione e alla stipula di contratti collettivi provinciali [ora aziendali]» (cfr. sentenza n. 30/1990). In precedenza, le uniche organizzazioni sindacali aventi diritto a costituire le RSA erano quelle maggiormente rappresentative sul piano territoriale. Per poter accedere alla cd. legislazione di sostegno di cui al titolo III dello statuto, il sindacato doveva essere dotato di un grado di rappresentativita' «extra-aziendale», dimostrata attraverso l'esercizio di un potere negoziale almeno a livello locale, con la firma dei contratti collettivi provinciali. Tale scelta legislativa trovava fondamento in due ordini di ragioni: da un lato «scoraggiare la proliferazione di microorganizzazioni sindacali ed a favorire, secondo un'ottica solidaristica, la rappresentazione di interessi non confinati nell'ambito delle singole imprese o di gruppi ristretti», con ricorso a «tecniche incentivanti idonee ad impedire un'eccessiva dispersione e frammentazione dell'azione dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di lavoratori» (Corte Cost. sentenza n. 30/1990, n. 54/1974 e n. 334/1988); dall'altro «evitare, o quanto meno contenere, i pregiudizi che alla liberta' ed autonomia della dialettica sindacale, all'eguaglianza tra le varie organizzazioni ed all'autenticita' del pluralismo sindacale possono derivare dal potere di accreditamento della controparte imprenditoriale» (Corte Cost. sentenza n. 30/1990). Siffatte esigenze sono venute meno - almeno in parte - per effetto degli interventi legislativi post-referendum e dei mutamenti intercorsi nelle relazioni sindacali. Il modello di riferimento e' ora rappresentato dalla lettera b), con il suo allargamento alla contrattazione aziendale. L'intervento abrogativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1995 ha ampliato la platea delle organizzazioni sindacali beneficiarie della tutela rafforzata, garantendo l'accesso alle misure di sostegno anche a sigle sindacali prive di rappresentativita' territoriale. L'accoglimento del quesito referendario «minimale» ha determinato «l'abbassamento al livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentativita' effettiva prevista dalla lettera b)» (cfr. Corte costituzionale n. 1/20214). Attualmente anche i sindacati aziendali privi di collegamenti esterni possono beneficiare dei privilegi concessi dal titolo III dello St. Lav., ove abbiano sottoscritto l'accordo aziendale o abbiano partecipato alle relative trattative. In dottrina e' stato evidenziato che l'accesso alla tutela rafforzata riconosciuta al sindacalismo autonomo «non e' piu' ancorato al precedente indice di rappresentativita' "extraziendale" (stipula di contratti collettivi provinciali). Ora, infatti, la soglia minima di rappresentativita' e' fissata a livello aziendale, di talche' i sindacati non confederali che partecipano alla negoziazione e sottoscrizione dei contratti aziendali beneficiano anch'essi delle surrichiamate prerogative statutarie.». La «verifica empirica» della rappresentativita' e' ancorata ad una nuova unita' di misura, costituita dalla partecipazione alle trattative negoziali per la stipula dell'accordo collettivo aziendale. La ratio legis e' radicalmente mutata. Il processo di frammentazione della rappresentanza sindacale non e' piu' visto con sfavore dal legislatore, in quanto diretto a garantire il pluralismo sindacale all'interno delle singole realta' aziendali. Tale destrutturazione del quadro normativo e' accompagnata dalle modificazioni che hanno investito il sistema delle relazioni intersindacali. Sono venute meno le ragioni che hanno giustificato, per lungo tempo, la posizione di vantaggio delle Confederazioni maggiormente rappresentative e delle associazioni firmatarie dei contratti nazionali e provinciali, ossia l'unitarieta' dell'azione sindacale e l'unita' della sottoscrizione del CCNL. Cio' in quanto lo scenario delle relazioni sindacali e' oggi «caratterizzato dalla rottura dell'unita' di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, dalla conclusione di contratti collettivi cd. separati» (cfr. ordinanza tribunale di Modena 4 giugno 2012 cit.). Come e' stato da piu' parti evidenziato, gli indici fin qui codificati (sottoscrizione degli accordi collettivi applicati nell'impresa o partecipazione alle trattative per la loro conclusione) si appalesano inadeguati ad accertare l'effettiva rappresentativita' di una organizzazione di lavoratori. L'inadeguatezza del parametro stabilito dall'art. 19, St. Lav. e' stata segnalata a piu' riprese dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha rilevato «l'ormai ineludibile esigenza di elaborare nuove regole che conducessero a un ampliamento della cerchia dei soggetti chiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal titolo III dello statuto dei Lavoratori, oltre ai sindacati maggiormente rappresentativi» (cfr. punto 6.2. sentenza n. 231/2013). Nella pronuncia n. 30/1990 si ribadisce la stessa esigenza di rinnovamento: «La Corte e' tuttavia ben consapevole che, anche a causa delle incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, si e' prodotta in anni recenti una forte divaricazione e diversificazione degli interessi, fonte di piu' accentuata conflittualita'; e che anche in ragione di cio' - nonche' delle complesse problematiche che il movimento sindacale si e' percio' trovato a dover affrontare - e' andata progressivamente attenuandosi l'idoneita' del modello disegnato nell'art. 19 a rispecchiare l'effettivita' della rappresentativita'. Prendere atto di cio' non significa, pero' ritenere che l'idoneo correttivo al logoramento di quel modello consista nell'espansione, attraverso lo strumento negoziale, del potere di accreditamento della controparte imprenditoriale, che per quanto si e' detto puo' non offrire garanzie di espressione della rappresentativita' reale. Si tratta, invece, di dettare nuove regole idonee ad inverare, nella mutata situazione, i principi di liberta' e di pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 Cost.; prevedendo, da un lato, strumenti di verifica dell'effettiva rappresentativita' delle associazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 19 dello statuto; dall'altro la possibilita' che le misure di sostegno - pur senza obliterare le gia' evidenziate esigenze solidaristiche - siano attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale norma, che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso [...]» (cfr. punto 6). 6.6. Quanto esposto in ordine alla riduzione a livello endoaziendale del grado di rappresentativita' richiesto dalla norma, non implica che le misure promozionali del titolo III debbano essere riconosciute a tutte le sigle sindacali presenti in azienda. Infatti, per poter fruire delle predette prerogative il sindacato deve aver acquisito un «livello minimo» di rappresentativita', da valutarsi secondo un criterio di razionalita' che tenga conto della misura del consenso dei lavoratori addetti all'unita' produttiva. La dottrina ha elaborato il concetto di «rappresentativita' sufficiente», quale «criterio legale desunto dalla realta' sociale e dallo stesso ordinamento giuridico che la contempla per il lavoro pubblico all'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001». La violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee vengano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (ex multis, Corte costituzionale sentenza n. 67/2023, n. 189/2023, n. 270/2022 e n. 165/2020). Secondo la pacifica giurisprudenza costituzionale, «l'introduzione di regimi differenziati e' consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioe' giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui e' subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio» (Corte Cost. n. 112/2021 e n. 107/2018). Ebbene, la ragionevolezza, quale criterio applicativo del principio di uguaglianza ex art. 3, Cost., esige che la selezione dei beneficiari sia correlata alla rappresentativita' reale del sindacato. Nella attuale formulazione dell'art. 19, St. Lav., l'organizzazione sindacale che abbia acquisito una «significativa» o «maggioritaria» rappresentativita' all'interno dell'unita' produttiva non puo' partecipare alla costituzione della RSA. L'esclusione cosi' operata, fondata sulla base di un parametro formale, determina una ingiustificata e irragionevole disparita' di trattamento tra sindacati ugualmente rappresentativi. L'estromissione dalle citate prerogative crea un evidente vulnus al principio di uguaglianza cristallizzato nell'art. 3 della Cost., poiche' situazioni sostanzialmente analoghe vengono trattate in modo diverso. Il criterio selettivo adottato dal legislatore e' anacronistico e non rispettoso degli articoli 3 e 39, Cost., in quanto preclude alle organizzazioni che abbiano raggiunto significativi livelli di rappresentativita' il godimento dei diritti sindacali previsti dalla cd. legislazione di sostegno, limitandone la liberta' sindacale e comportando nei loro confronti ingiustificate discriminazioni quanto all'esercizio dell'attivita' sindacale. Il criterio discretivo di cui alla lettera b) dell'art. 19, St. Lav. non si giustifica piu' sul piano giuridico e «storico-sociologico», in ragione dei surrichiamati interventi normativi e del mutato contesto sindacale, caratterizzato dalla proliferazione di nuove sigle sindacali (spesso dotate di una significativa rappresentativita' aziendale) e dalla frammentazione della disciplina contrattuale (cd. contrattazione separata, presente anche a livello aziendale). Alle organizzazioni sindacali tradizionali si sono affiancati nuovi organismi rappresentativi dei lavoratori, inoltre la nuova politica sindacale ha generato un processo di decentramento del potere decisionale sindacale a livello di singola unita' produttiva. L'incongruenza e l'irrazionalita' del dato normativo e' evidente, posto che viene pretermesso l'unico canone su cui fondare il trattamento differenziato - idoneo a giustificare la «razionalita' pratica» della norma - ossia il consenso dei lavoratori in favore di un determinato sindacato. La sottoscrizione del contratto collettivo non costituisce piu' valido criterio di misurazione della forza del sindacato, perche' esclude dalla titolarita' dei diritti sindacali in azienda le associazioni dotate di effettiva e concreta rappresentativita', portatrici di un rilevante consenso tra gli addetti dell'unita' produttiva; tanto che l'indice selettivo in esame, presente nel citato art. 19, non e' neppure codificato nell'ordinamento intersindacale. Gli accordi sottoscritti dalle parti sociali (valevoli solo nel contesto intersindacale facente capo a CGIL-CISL-UIL-Confindustria) escludono che la partecipazione alle trattative possa costituire indice di legittimazione per la costituzione della RSA, ancorando la soglia di rappresentativita' a dati meramente quantitativi, quali gli esiti delle consultazioni elettorali e il numero degli associati (cfr. Protocollo di intesa del 31 maggio 2013; testo unico negoziale sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014). 6.7. La contrattazione collettiva costituisce lo strumento tipico attraverso cui si dispiega l'attivita' sindacale; la forza del sindacato si esprime soprattutto nell'attivita' negoziale volta alla rivendicazione dei diritti degli iscritti. La migliore dottrina ha evidenziato che «una delle funzioni (e forse la principale) della rappresentanza sindacale e' quella di preparare il terreno per lo svolgimento di attivita' negoziale dei lavoratori rappresentati.». Secondo la tesi maggioritaria in dottrina, la partecipazione alle trattative e' regolata dall'art. 14, St. Lav. e non dall'art. 19, St. Lav., ferma restando la discrezionalita' del datore di lavoro di ammettere o non ammettere il sindacato al negoziato. Ebbene, alla sigla sindacale dotata di forza rappresentativa puo' essere preclusa la partecipazione alle trattative per la negoziazione degli accordi aziendali. Essa non dispone di strumenti coercitivi che possano obbligare la parte datoriale ad ammetterla al negoziato. L'ordinamento giuridico, infatti, esclude la sussistenza di un obbligo del datore di lavoro a trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS., salvo specifiche previsioni contrattuali o di legge. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte e' consolidata nel ritenere che, nell'attuale sistema normativo dell'attivita' sindacale, non vige il principio della necessaria parita' di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua liberta' negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della liberta' sindacale dall'organizzazione esclusa (Cass. n. 14511/2013, Cassazione n. 212/2008, Cassazione n. 1504/1992). In tal senso anche la giurisprudenza di merito: «nel nostro ordinamento giuridico non pare esistere alcun principio legale che imponga al datore di lavoro di "trattare" e di "accordarsi" per forza con tutte le rappresentanze sindacali e tanto meno si riscontra un obbligo legale e contrattuale del datore all'informazione e/o alla convocazione indiscriminata e generalizzata nei confronti di tutti i sindacati che vantano degli iscritti in un determinato contesto lavorativo [...]» (Tribunale Gorizia 7 ottobre 2011, Tribunale Roma 23 agosto 2019, n. 82784). 6.8. Il parametro normativo «rivela tutta la sua inidoneita' e irrazionalita' nel momento in cui, applicato a fattispecie concrete, porta ad un risultato che contraddice il presupposto a dimostrazione del quale il criterio stesso era stato elaborato» (cfr. ordinanza Tribunale di Modena 4 giugno 2012 cit.). I pregiudizi alla liberta' e autonomia sindacale possono derivare non solo «dal potere di accreditamento della controparte imprenditoriale» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 30/1990) ma altresi' dall'esclusione delle sigle sindacali, non annoverate dall'art. 19 cit., che attraverso una concreta ed efficace azione sindacale abbiano raggiunto significativi livelli di consenso tra gli addetti dell'unita' produttiva. A questi sindacati viene impedita la costituzione di propri organismi in azienda, situazione che altera la parita' di trattamento tra organizzazioni sindacali e nel contempo compromette la naturale funzione di rappresentanza degli iscritti, espressione della liberta' sindacale ex art. 39 Cost. Per una sorta di eterogenesi dei fini, attraverso il criterio selettivo legale si realizza cio' che il legislatore intendeva scongiurare, in quanto al datore di lavoro e' data la possibilita' di condizionare i rapporti interni tra sindacati, estromettendo dal processo negoziale sigle sindacali «scomode», ancorche' dotate di effettiva rappresentativita', dando vita a quel fenomeno che e' stato definito di «aziendalizzazione delle relazioni sindacali». L'effetto di marginalizzazione dal contesto aziendale puo' attuarsi anche attraverso intese ad excludendum concluse con le altre organizzazioni sindacali, come appare prefigurarsi nel caso di specie. E' condivisibile quanto espresso sul punto dalla scienza accademica: «la norma rimane pur sempre appesa a dispositivi di riconoscimento intersindacale, che non garantiscono, allo stato, che un sindacato - sebbene rappresentativo, nel senso immediato del termine - venga ammesso alle trattative contrattuali ove la parte datoriale (magari in accordo, anche solo implicito, con le altre organizzazioni) non lo voglia.». L'analisi empirica conferma la distonia del quadro normativo rispetto alle dinamiche sindacali che si sviluppano all'interno delle imprese. Gli effetti distorsivi dell'attuale sistema si manifestano in modo evidente allorche' si presti attenzione alla concreta realta' aziendale, come comprova la vicenda oggetto di scrutinio. L'attuazione pratica dell'art. 19, infatti, porta a considerare il sindacato OR.S.A. non meritevole di tutela «rafforzata», in ragione della mancata sottoscrizione degli accordi aziendali, nonostante esso abbia acquisito una significativa rappresentativita', in termini di iscritti, presso le unita' produttive di SETA, come documentano i dati statistici riportati nel precedente punto 1.3. Le sigle CISL, UIL e UGL - firmatarie del CCNL - hanno un numero di iscritti notevolmente inferiore a quello di OR.S.A., ciononostante esse beneficiano ugualmente dei diritti sindacali correlati alla costituzione della RSA. L'effettiva forza sindacale non viene considerata come fattore legittimante la costituzione della RSA, palesando l'irragionevolezza pratica della disposizione censurata, la quale nega una rappresentativita' che e' «nei fatti e nel consenso dei lavoratori» dell'unita' produttiva; consenso che trova riscontro nelle adesioni agli scioperi indetti da OR.S.A., oscillanti tra il 41 e il 47%, (5) nonche' nel numero di firme raccolte per l'indizione delle elezioni delle RSU/RLS, pari ad oltre il 50% dei dipendenti in servizio presso la sede di Modena (n. 285 firme). Malgrado cio', le altre sigle sindacali non hanno dato corso alla procedura per l'elezione delle RSU, impedendo a OR.S.A. di eleggere propri rappresentanti in seno alle RSU. Tali dati testimoniano lo svolgimento di una reale ed efficace azione sindacale a tutela degli interessi dei lavoratori impiegati nelle predette unita' produttive. Tanto piu' che SETA ha riconosciuto al sindacato OR.S.A. la posizione di «significativa rappresentativita'», avendo superato il 5% degli iscritti certificati in azienda, come previsto dal Protocollo del 4 maggio 2017 (cfr. punto 4 «Diritti sindacali in azienda»). E' di tutta evidenza la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra sindacati. Secondo il canone della razionalita' pratica si appalesa irragionevole, in quanto contrastante con i precetti di cui agli articoli 3 e 39 Cost., il criterio legale di selezione che nega i diritti promozionali alle associazioni dotate di effettiva rappresentativita' su base aziendale, «che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso» tra i lavoratori (sent. Corte costituzionale n. 30/1990). Il disconoscimento della rappresentativita' reale rende manifesto il vulnus ai principi del pluralismo e della liberta' di azione sindacale ex art. 39 Cost. La disparita' di trattamento e' accentuata dal fatto che alle RSA sono oramai riconosciute ampie competenze, fra le altre il potere di sottoscrivere contratti di prossimita', aziendali o territoriali, dotati di efficacia erga omnes se firmati «sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali» (cfr. art. 8, legge n. 148/2011« (6) Di talche', la sigla sindacale dotata di significativa rappresentativita' non solo e' esclusa dal tavolo negoziale ma i suoi iscritti sono vincolati ad intese siglate da sindacati che non rappresentano la maggioranza dei lavoratori, senza peraltro che sia concesso loro il diritto al dissenso sul contenuto negoziale, esercitabile attraverso la RSA del sindacato di appartenenza. 7. L'impossibilita' di una interpretazione adeguatrice. La lettera dell'art. 19, nell'attuale configurazione, impedisce una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, come gia' chiarito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 231/2013 (cfr. punto n. 7). (7) 8. Il petitum. Per le ragioni teste' esposte, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b), legge n. 300/1970, nella parte in cui esclude le associazioni sindacali «maggiormente o significativamente rappresentative» dalla possibilita' di costituire rappresentanze sindacali aziendali, tenuto altresi' conto del lasso di tempo intercorso dalla precedente pronuncia di incostituzionalita'. Il legislatore non ha posto rimedio alle patenti distonie scaturenti dall'applicazione pratica del criterio legale, disattendendo gli inviti della dottrina e della Corte costituzionale ad elaborare nuove regole che conducano «a un ampliamento della cerchia dei soggetti chiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal titolo III dello statuto dei lavoratori» (cfr. sentenza n. 231/2013 e n. 30/1990). In via principale e' richiesta una pronuncia di tipo demolitorio. Il vuoto legislativo puo' essere colmato dalla giurisprudenza di merito, in via interpretativa, facendo ricorso ed adattando alla dimensione aziendale i criteri convenzionali codificati dalle parti sociali (es. Protocollo di intesa del 31 maggio 2013; testo unico negoziale sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014) oppure valutando, caso per caso, la significativa rappresentativita' del sindacato in azienda, avvalendosi anche alternativamente dei dati relativi al numero degli iscritti e/o al numero dei voti riportati nelle elezioni delle RSU - ove indette - nelle unita' produttive. Si rileva al riguardo come la Corte costituzionale, nel ritenere ammissibile il referendum abrogativo, abbia escluso che dall'integrale abrogazione dei criteri fissati dall'art. 19 possano scaturire inconvenienti applicativi (cfr. sentenza n. 1/1994). (8) Nella successiva pronuncia n. 244/1996 viene precisato che alla Corte non e' «inibita una pronuncia di illegittimita' costituzionale che rimetta al legislatore l'individuazione di altri indici alternativi di rappresentativita'.». In via gradata, e' rimessa alla valutazione della Corte l'adozione di una pronuncia additiva che consenta di estendere la legittimazione alla costituzione di RSA anche ai sindacati che abbiano acquisito una «significativa o maggioritaria rappresentativita'» su base aziendale (criterio immanente nella norma statutaria), ferma restando la facolta' discrezionale della Corte di individuare criteri alternativi e soluzioni idonee ad emendare il criterio di legge e a garantire la piena conformita' ai principi costituzionali dell'art. 19, legge n. 300/1970. (1) Cfr. doc. 17 fascicolo resistente. (2) Cfr. doc. 20 fascicolo resistente. (3) Cfr. doc. 5 fascicolo resistente. (4) Cfr. doc.ti 3,4,5,30 fascicolo ricorrente; doc. 27 fascicolo resistente. (5) Cfr. doc.ti 7,8 fascicolo ricorrente; doc. 27 fascicolo resistente. (6) Art. 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'). 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.». (7) «La Corte giudica corretta questa opzione ermeneutica, risultando effettivamente univoco e non suscettibile di una diversa lettura l'art. 19, tale, dunque, da non consentire l'applicazione di criteri estranei alla sua formulazione letterale.». (8) «4. Infine, per quanto riguarda l'art. 19 della legge n. 300 del 1970, la coesistenza dei due referendum non sembra possa dar luogo a inconvenienti applicativi della normativa di risulta, nemmeno nel caso di votazione favorevole ad entrambi. Il risultato del referendum sub I) sarebbe allora assorbito dal risultato del referendum sub II) (sent. n. 26 del 1981). P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b), della legge n. 300/1970, per contrasto con gli articoli 3 e 39 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata con immediatezza alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale. Modena, 14 ottobre 2024 Il Giudice del lavoro: Conte