Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del
14/11/2024; Decisione del
14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:
46479
46480
46481
46482
46483
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Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Monitoraggio sugli oneri finanziari - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione di plurimi parametri costituzionali - Oscurità della motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 215015).
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Monitoraggio sugli oneri finanziari - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione di plurimi parametri costituzionali - Oscurità della motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 215015).
Testo
È dichiarata inammissibile, per oscurità della motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Puglia in riferimento al principio di leale collaborazione, dell’art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che regola il monitoraggio sugli oneri finanziari e stabilisce che la Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari. Resta oscuro il parametro evocato e anche quale intervento manipolativo sia chiesto.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/06/2024
n. 86
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte