Sentenza 149/1969 (ECLI:IT:COST:1969:149)
Massima numero 3461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/11/1969; Decisione del
27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 149/69 N. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - REGOLAMENTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - R.D. 1 LUGLIO 1926, N. 1361, ARTT. 93 E 94 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 149/69 N. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - REGOLAMENTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - R.D. 1 LUGLIO 1926, N. 1361, ARTT. 93 E 94 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il R.D. 1 luglio 1926 n. 1361 (approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033) non e' un atto con forza di legge. Va percio' dichiarata inammissibile la questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale nei confronti degli artt. 93 e 94 del regolamento in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il R.D. 1 luglio 1926 n. 1361 (approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033) non e' un atto con forza di legge. Va percio' dichiarata inammissibile la questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale nei confronti degli artt. 93 e 94 del regolamento in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte