Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione del giudice a quo, salvo il controllo "esterno" della Corte costituzionale - Presupposti - Necessità che il rimettente debba fare applicazione della norma censurata nel percorso logico-argomentativo - Identificazione con l'influenza sull'esito del giudizio a quo - Esclusione. (Classif. 112005).
La verifica della Corte costituzionale sulla motivazione sulla rilevanza offerta dal rimettente incontra i limiti del controllo meramente “esterno”, volto ad accertare l’esistenza di una motivazione non implausibile, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che lo hanno portato a determinate conclusioni, potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti: S. 50/2024; S. 164/2023 - mass. 45760; S. 192/2022; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 218/2020 - mass. 43002).
Il giudizio sulla rilevanza prescinde dall’influenza della questione di legittimità costituzionale sull’esito del giudizio a quo, essendo sufficiente che della disposizione censurata il rimettente debba fare applicazione nel suo percorso logico-argomentativo. (Precedenti: S. 44/2025; S. 25/2024 - mass. 46001; S. 88/2022 - mass. 44803; S. 19/2022 - mass. 44523; S. 202/2021 - mass. 44247).