Sentenza 77/1994 (ECLI:IT:COST:1994:77)
Massima numero 20473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  23/02/1994;  Decisione del  23/02/1994
Deposito del 10/03/1994; Pubblicazione in G. U. 16/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20470  20471  20472


Titolo
SENT. 77/94 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - NON CONSENTITA RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, IN MANCANZA DI OGNI RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE, DEL DIRITTO DELLE PARTI ALLA PROVA E QUINDI DEI DIRITTI DI AZIONE E DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio durante l'udienza preliminare - stabilita dagli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. col prevedere, rispettivamente, che esso puo' essere richiesto (solo) "nel corso delle indagini preliminari" ed "entro i termini" per la loro conclusione - e' in contraddizione con la continuita' che il legislatore ha assicurato all'attivita' d'indagine, prevedendo che essa possa proseguire sia dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma terzo), sia dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 430) ed anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ad istanza di parte e su disposizione del presidente del collegio (art. 467), quando per taluno degli elementi da acquisire insorgono le situazioni di non differibilita' previste dall'art. 392. Tale preclusione, pertanto, si rileva priva di ogni ragionevole giustificazione - quale certo non e' data dalla (peraltro solo relativa) prossimita' del dibattimento - e quindi lesiva del diritto delle parti, siano esse il P.M. o l'imputato, alla prova, prescindendo per quest'ultimo dal fatto se abbia avuto o meno la possibilita', attraverso la comunicazione giudiziaria, di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, giacche' l'evenienza in questione ben puo' sorgere, per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nalla fase dell'udienza preliminare. - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte