Sentenza 311/1996 (ECLI:IT:COST:1996:311)
Massima numero 22790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 25/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 311/96. SICUREZZA PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA - REQUISITO DELL'OTTIMA CONDOTTA POLITICA E MORALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - AMMISSIBILITA' DI REQUISITI ATTITUDINALI O DI AFFIDABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FUNZIONI O ATTIVITA' - NECESSARIETA' DI PRECISE LIMITAZIONI IN ORDINE AL TIPO DI CONDOTTA CONSIDERATA - CONGRUITA' DELLA CONDOTTA CONSIDERATA E DEL PARAMETRO DI VALUTAZIONE CON LA FUNZIONE DA SVOLGERE - ESCLUSIONE DI DISCRIMINAZIONI POLITICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Costituzione, dell'art. 138, primo comma, n. 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui consente di valutare, ai fini del possesso dei requisiti per l'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, la condotta "politica" dell'aspirante nonche' condotte apprezzabili sotto il profilo genericamente definito "morale", ma riconducibili esclusivamente alla sfera della vita privata e della liberta' individuale, come tali non suscettibili per la loro natura, per la loro occasionalita' o la loro distanza nel tempo, di incidere ragionevolmente sulla affidabilita' del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attivita' considerata, esigendo altresi' la conformita' ad un parametro di valutazione "ottima", che non appare giustificata in relazione alla funzione della guardia particolare giurata, tanto piu' in considerazione dei requisiti meno severi richiesti per l'accesso ai corpi statali di polizia, in quanto l'ammissibilita' di requisiti attitudinali o di affidabilita' desunti da condotte, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, ma significative in rapporto alla funzione o all'attivita' da svolgere, e' condizionata al sussistere di precise limitazioni in ordine sia al tipo di condotte cui puo' darsi legittimamente rilievo, sia alle modalita' di concreta verificabilita' dell'imparzialita' del loro accertamento, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e delle liberta' fondamentali. - V. S. nn. 203/1995, 107/1994, 108/1994 e 440/1993, nonche' O. nn. 326/1995 e 272/1992. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 17

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 20

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 22

Altri parametri e norme interposte