Reati e pene – Concorso di circostanze – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) – Denunciata violazione dell’art. 111 Cost. – Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 210012)
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Ragusa, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 111 Cost. – dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, cod. pen.) sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). La censura riferita al citato parametro (peraltro indicato solo nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione) non è supportata da alcuna argomentazione; né a tale lacuna possono ovviare le deduzioni svolte nella memoria della parte costituita in giudizio, stante il principio di autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45553, - mass. 45554; S. 136/2022 - mass. 44793; S. 237/2021 - mass. 44419).