Ordinanza 81/2026 (ECLI:IT:COST:2026:81)
Massima numero 47423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  18/05/2026;  Decisione del  18/05/2026
Deposito del 18/05/2026; Pubblicazione in G. U. 20/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47422


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento di P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen). (Classif. 111002).

Testo

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 140/2024; S. 39/2024).

L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche adottate con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024)

(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 6, CEDU – degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Non è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’intervento, che l’interveniente, non parte del giudizio principale, sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti in esso, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 37  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 38  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 409  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 409  co. 3

codice di procedura penale    n.   art. 409  co. 4

codice di procedura penale    n.   art. 409  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  par. 1

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4