Ordinanza 18/2008 (ECLI:IT:COST:2008:18)
Massima numero 32071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
28/01/2008; Decisione del
28/01/2008
Deposito del 08/02/2008; Pubblicazione in G. U. 13/02/2008
Titolo
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'incidenza di una pronuncia d'incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell'opponente nel giudizio a quo.
In relazione alla questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'incidenza di una pronuncia d'incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell'opponente nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 165
co.
codice di procedura civile
n.
art. 645
co.
codice di procedura civile
n.
art. 647
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte