Sentenza 90/2026 (ECLI:IT:COST:2026:90)
Massima numero 47640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  24/03/2026;  Decisione del  24/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47637  47638  47639


Titolo
Miniere, cave e torbiere – In genere – Norme della Regione Toscana – Materiali ornamentali estratti nell’area apuo-versiliese – Vincolo alla lavorazione di almeno il 50% nel sistema produttivo locale – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza, della libertà di circolazione delle merci e dei servizi nonché della libertà di iniziativa economica privata – Illegittimità costituzionale. (Classif. 153001).

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), 120 e 41 Cost., gli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge reg. Toscana n. 52 del 2025, che, nel modificare la legge reg. Toscana n. 35 del 2015, prevedono complessivamente l’obbligo di lavorare in ambito locale il 50% del materiale ornamentale estratto nel distretto apuo-versiliese nonché il differimento dell’entrata in vigore di alcune disposizioni al 1° gennaio 2035 (disponendo, per l’attività estrattiva dei beni che appartengono al patrimonio indisponibile comunale, che il rilascio delle concessioni è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione che assicuri tale obbligo e, per le cave “miste” e per quelle in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, un analogo impegno, la cui osservanza è garantita da prescrizioni contenute nell’autorizzazione). Le disposizioni regionali impugnate dal Governo, attinenti alla materia della tutela della concorrenza e non a quella residuale delle cave, violano la citata competenza esclusiva dello Stato dal momento che dispongono un regime vincolistico che interferisce con l’assetto concorrenziale del mercato in esame (quello della lavorazione dei materiali estratti) e ne altera le dinamiche, privilegiando le imprese localizzate sul territorio e discriminando quelle che hanno sede altrove; inoltre, anche l’eventuale bilanciamento tra l’interesse alla concorrenza e altri interessi pubblici spetterebbe in via esclusiva allo Stato. Nella disciplina impugnata non può nemmeno rinvenirsi una giustificazione, non dimostrandosi i vincoli censurati strettamente necessari per la salvaguardia del paesaggio delle Alpi Apuane e della Versilia e della compatibilità ambientale dell’attività estrattiva, né le previsioni possono annoverarsi tra le “misure compensative”, che andrebbero, invece, indirizzate alla comunità che subisce le conseguenze pregiudizievoli dell’attività estrattiva. La normativa regionale non è neppure conforme al canone di proporzionalità in quanto, nel limitare il pieno dispiegarsi della concorrenza nel mercato in esame, non ha prescelto il mezzo idoneo a determinare il minor sacrificio degli interessi contrapposti, senza intaccarne il nucleo intangibile. Le disposizioni impugnate violano, poi, anche l’art. 120, primo comma, Cost., dal momento che erigono una barriera protezionistica a danno delle imprese che operano in un diverso àmbito territoriale e precludono loro l’ingresso, in condizioni di parità concorrenziale, nel mercato in esame. Le stesse interferiscono, infine, in modo irragionevole e sproporzionato sulla libertà di iniziativa economica dei singoli in quanto i vincoli imposti, non corrispondenti ad un’utilità sociale o alla protezione di valori primari attinenti alla persona, sacrificano un aspetto qualificante di tale libertà, ossia l’autonomia nell’individuazione delle controparti negoziali e configurano un’ingerenza irragionevole nella libertà di prescegliere il modello organizzativo più adeguato. (Precedente: S. 67/2011 - mass. 35426)



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  21/08/2025  n. 52  art. 4  co. 2

legge della Regione Toscana  21/08/2025  n. 52  art. 5  co. 1

legge della Regione Toscana  21/08/2025  n. 52  art. 5  co. 2

legge della Regione Toscana  21/08/2025  n. 52  art. 6  co. 

legge della Regione Toscana  21/08/2025  n. 52  art. 9  co. 

legge della Regione Toscana  21/08/2025  n. 52  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 1

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte