Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
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33616
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33657
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33664
33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Toscana - Denunciata mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione, attesa la idoneità del parere a tutelare gli interessi regionali nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Toscana - Denunciata mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione, attesa la idoneità del parere a tutelare gli interessi regionali nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Toscana, nella parte in cui prevede che i piani di bacino siano approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Invero, i piani di bacino, costituendo lo strumento fondamentale di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, rientrano nella materia tutela dell'ambiente. Con la conseguenza che la loro approvazione non necessita dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, trovando gli interessi regionali adeguata protezione nella forma di collaborazione prevista dalla norma impugnata.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Toscana, nella parte in cui prevede che i piani di bacino siano approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Invero, i piani di bacino, costituendo lo strumento fondamentale di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, rientrano nella materia tutela dell'ambiente. Con la conseguenza che la loro approvazione non necessita dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, trovando gli interessi regionali adeguata protezione nella forma di collaborazione prevista dalla norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte