Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
33614
33615
33616
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33618
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33664
33665
Titolo
Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista attività sostitutiva da parte del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni - Ricorsi della Regione Calabria e della Regione Emilia Romagna - Dedotta genericità della previsione con violazione del principio di legalità, assenza di modalità collaborative con le Regioni - Insussistenza dei vizi denunciati, non configurandosi una distinta fattispecie di potere sostitutivo esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista attività sostitutiva da parte del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni - Ricorsi della Regione Calabria e della Regione Emilia Romagna - Dedotta genericità della previsione con violazione del principio di legalità, assenza di modalità collaborative con le Regioni - Insussistenza dei vizi denunciati, non configurandosi una distinta fattispecie di potere sostitutivo esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità, dalle Regioni Emilia Romagna e Calabria, nella parte in cui prevede l'attività sostitutiva del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni, poiché la norma in oggetto non configura una distinta fattispecie di potere sostitutivo statale esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità, dalle Regioni Emilia Romagna e Calabria, nella parte in cui prevede l'attività sostitutiva del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni, poiché la norma in oggetto non configura una distinta fattispecie di potere sostitutivo statale esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 5
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte