Sentenza 232/2009 (ECLI:IT:COST:2009:232)
Massima numero 33625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/07/2009; Decisione del
15/07/2009
Deposito del 23/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
33609
33610
33611
33612
33613
33614
33615
33616
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33618
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33664
33665
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Comitato dei ministri di "funzioni di alta vigilanza"e della verifica della "coerenza nella fase di approvazione" degli atti di pianificazione - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle funzioni amministrative, eccesso di delega per contrasto con il principio di salvaguardia dei livelli di autonomia regionale previgenti - Esclusione, dovendo i compiti di vigilanza riguardare solo attività di competenza statale - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Comitato dei ministri di "funzioni di alta vigilanza"e della verifica della "coerenza nella fase di approvazione" degli atti di pianificazione - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle funzioni amministrative, eccesso di delega per contrasto con il principio di salvaguardia dei livelli di autonomia regionale previgenti - Esclusione, dovendo i compiti di vigilanza riguardare solo attività di competenza statale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, nella parte in cui attribuisce al Comitato dei ministri "funzioni di alta vigilanza" e nella parte in cui concreta tali funzioni prevedendo la verifica della "coerenza nella fase di approvazione" degli atti di pianificazione. Invero, i compiti di vigilanza ai quali fa riferimento la disposizione censurata riguardano esclusivamente attività di competenza statale. La norma, dunque, non lede le prerogative garantite alle Regioni dalla Costituzione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, nella parte in cui attribuisce al Comitato dei ministri "funzioni di alta vigilanza" e nella parte in cui concreta tali funzioni prevedendo la verifica della "coerenza nella fase di approvazione" degli atti di pianificazione. Invero, i compiti di vigilanza ai quali fa riferimento la disposizione censurata riguardano esclusivamente attività di competenza statale. La norma, dunque, non lede le prerogative garantite alle Regioni dalla Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 3
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 57
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8