array:1 [
  "dtoPronuncia" => array:37 [
    "anno" => "1962"
    "numero" => "27"
    "tipo_decisione" => "O"
    "descrizione_decisione" => "Ordinanza"
    "descriz_tipo_giu" => "GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE"
    "presidente_dec" => "CAPPI"
    "redattore" => ""
    "relatore" => "PETROCELLI"
    "tipo_fissaz_dec" => "Camera di Consiglio"
    "data_fissaz_dec" => "20/03/1962"
    "data_decisione" => "20/03/1962"
    "data_deposito" => "27/03/1962"
    "num_gazz_uff" => "0"
    "norme" => ""
    "atti_registro" => ""
    "sommario" => """
      <P id="S"> </P>\r\n
      <P class="SC1">                                  N. 27                                   </P>\r\n
      <P class="SC2">                         ORDINANZA 20 MARZO 1962                          </P>\r\n
      <P class="SC3">                 Deposito in cancelleria: 27 marzo 1962.                  </P>\r\n
      <P class="SC4">     Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 31 marzo 1962.       </P>\r\n
      <P class="SC5">                               Pres. CAPPI                                </P>
      """
    "sommario_tc" => ""
    "membri" => """
      <P id="ME"> </P>\r\n
      <P id="MEA3">                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          </P>\r\n
      <P id="MEE">     composta dai signori:  Avv.  GIUSEPPE  CAPPI,  Presidente  -  Prof.  \r\n
       GASPARE  AMBROSINI  -  Dott.   MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO  \r\n
       GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof.  ANTONINO  PAPALDO  -  \r\n
       Prof.   NICOLA  JAEGER  -  Prof.  GIOVANNI  CASSANDRO  -  Prof.  BIAGIO  \r\n
       PETROCELLI - Dott.   ANTONIO  MANCA  -  Prof.  ALDO  SANDULLI  -  Prof.  \r\n
       GIUSEPPE  BRANCA  - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANSTINO MORTATI -  \r\n
       Prof.  GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,                                      </P>
      """
    "membri_tc" => ""
    "inizio_testo" => """
      <P id="I"> </P>\r\n
      <P class="IA1">     ha deliberato in camera di consiglio la seguente                     </P>\r\n
      <P class="IA2">                                ORDINANZA                                 </P>\r\n
      <P class="IT">     nei  giudizi  di  legittimit&#224;  costituzionale  dell'art.   559 del  \r\n
       Codice penale promossi con le seguenti ordinanze:                        </P>\r\n
      <P class="IT">     1) ordinanza emessa il 26 aprile 1961 dal  Pretore  di  Chiaromonte  \r\n
       nel procedimento penale a carico di Sergio Cristina e Ciancio Vincenzo,  \r\n
       iscritta  al  n.  85  del  Registro  ordinanze  1961 e pubblicata nella  \r\n
       Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;           </P>\r\n
      <P class="IT">     2) ordinanza emessa il 23 maggio  1961  dal  Pretore  di  Lodi  nel  \r\n
       procedimento  penale  a  carico  di  Lambri  Maria  e  Vitali Giuseppe,  \r\n
       iscritta al n. 87  del  Registro  ordinanze  1961  e  pubblicata  nella  \r\n
       Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;           </P>\r\n
      <P class="IT">     3)  ordinanza  emessa  il  29  aprile  1961  dal Pretore di Vignale  \r\n
       Monferrato nel procedimento penale a carico di Ongarelli Anna e  Veschi  \r\n
       Claudio,  iscritta  al  n.  92 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata  \r\n
       nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 15 luglio 1961;     </P>\r\n
      <P class="IT">     4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal  Pretore  di  Pietrasanta  \r\n
       nel  procedimento  penale a carico di Stagi Maria Angela e Parisi Vito,  \r\n
       iscritta al n. 98  del  Registro  ordinanze  1961  e  pubblicata  nella  \r\n
       Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.           </P>\r\n
      <P class="IT">     Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio  \r\n
       dei  Ministri,  rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel  \r\n
       procedimento di cui all'ordinanza n. 85 del 1961;                        </P>\r\n
      <P class="IT">     Ritenuto che  nel  corso  dei  procedimenti  penali  relativi  alle  \r\n
       ordinanze  di  cui  in  epigrafe  &#232;  stata  sollevata  la questione di  \r\n
       legittimit&#224;  costituzionale  dell'art.  559  del  Codice   penale   in  \r\n
       riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;                        </P>\r\n
      <P class="IT">     Considerato  che  questa  Corte con sentenza n.  64 del 23 novembre  \r\n
       1961  ha  dichiarato  non   fondata   la   questione   concernente   la  \r\n
       illegittimit&#224; costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale;             </P>\r\n
      <P class="IT">     che  non  sono  stati  addotti  nuovi motivi idonei a presentare la  \r\n
       questione stessa in termini diversi  da  quelli  gi&#224;  esaminati  dalla  \r\n
       Corte;                                                                   </P>\r\n
      <P class="IT">     che,  pertanto,  non  &#232;  il  caso  di discostarsi dalla precedente  \r\n
       decisione;                                                               </P>\r\n
      <P class="IT">     Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e  \r\n
       l'art. 9 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  \r\n
       costituzionale;                                                          </P>
      """
    "inizio_testo_tc" => ""
    "fatto_testo" => ""
    "fatto_testo_tc" => ""
    "diritto_testo" => ""
    "diritto_testo_tc" => ""
    "motivazioni" => """
      <P id="MO"> </P>\r\n
      <P class="MOA1">                            per questi motivi                             </P>\r\n
      <P class="MOA2">                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          </P>\r\n
      <P class="MOT">     <I>dichiara</I>  la manifesta infondatezza della questione di legittimit&#224;  \r\n
       costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale, in riferimento agli artt.  \r\n
       3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e  ordina  \r\n
       la restituzione degli atti ai Pretori indicati in epigrafe.              </P>\r\n
      <P class="MOT">     Cos&#236;  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della  \r\n
       Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.          </P>\r\n
      <P class="MOFTO">                                   GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI  -  \r\n
                                         MARIO  COSATTI  -  FRANCESCO PANTALEO  \r\n
                                         GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -  \r\n
                                         ANTONINO PAPALDO -  NICOLA  JAEGER  -  \r\n
                                         GIOVANNI     CASSANDRO    -    BIAGIO  \r\n
                                         PETROCELLI -  ANTONIO  MANCA  -  ALDO  \r\n
                                         SANDULLI  - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  \r\n
                                         FRAGALI  -   COSTANTINO   MORTATI   -  \r\n
                                         GIUSEPPE CHIARELLI.                    </P>
      """
    "motivazioni_tc" => ""
    "cem_anno" => ""
    "cem_numero" => ""
    "cem_rigetto" => ""
    "oggetto" => ""
    "flag_anonimizzazione" => ""
    "label_redattore" => "Redattore"
    "label_relatore" => "Relatore"
    "elencoMassime" => array:1 [
      0 => array:7 [
        "numero_massima" => "1485"
        "titoletto" => "ORD.   27/62.  GIUDIZIO  DI  LEGITTIMITA'  COSTITUZIONALE  IN VIA INCIDENTALE  -  ART.  559 DEL CODICE PENALE: REATO DI ADULTERIO - QUESTIONE  GIA'  DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA."
        "testo" => "(Nella  specie  la  manifesta  infondatezza  della  questione  di legittimita'   dell'art.   559   Codice   penale  -  che  punisce l'adulterio  -,  sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione,  viene  dichiarata  perche' "non sono stati addotti nuovi  motivi  idonei a presentare la questione stessa in termini diversi  da  quelli  gia' esaminati dalla Corte" nella precedente sentenza n. 64 del 1961).  Conforme: 24/1956 D."
        "elencoAtti" => []
        "elencoRiferimenti" => array:1 [
          0 => array:9 [
            "denominazione_legge" => "codice penale"
            "data_legge" => ""
            "numero" => "0"
            "articolo" => "559"
            "specificazione_articolo" => ""
            "comma" => "0"
            "specificazione_comma" => ""
            "nesso" => ""
            "link_norma_attiva" => ""
          ]
        ]
        "elencoParametri" => array:2 [
          0 => array:8 [
            "denominazione_legge" => "Costituzione"
            "data_legge" => ""
            "numero" => "0"
            "articolo" => "3"
            "specificazione_articolo" => ""
            "comma" => "0"
            "specificazione_comma" => ""
            "nesso" => ""
          ]
          1 => array:8 [
            "denominazione_legge" => "Costituzione"
            "data_legge" => ""
            "numero" => "0"
            "articolo" => "29"
            "specificazione_articolo" => ""
            "comma" => "0"
            "specificazione_comma" => ""
            "nesso" => ""
          ]
        ]
        "elencoAltriParametri" => []
      ]
    ]
    "elencoNote" => []
    "pronunceCorrette" => []
  ]
]
Corte Costituzionale - Welcome!
Ordinanza 27/1962 (ECLI:IT:COST:1962:27)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CAPPI - Redattore:  - Relatore: PETROCELLI
Camera di Consiglio del 20/03/1962;    Decisione  del 20/03/1962
Deposito del 27/03/1962;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1485
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 27

ORDINANZA 20 MARZO 1962

Deposito in cancelleria: 27 marzo 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 31 marzo 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANSTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1961 dal Pretore di Chiaromonte nel procedimento penale a carico di Sergio Cristina e Ciancio Vincenzo, iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1961 dal Pretore di Lodi nel procedimento penale a carico di Lambri Maria e Vitali Giuseppe, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal Pretore di Vignale Monferrato nel procedimento penale a carico di Ongarelli Anna e Veschi Claudio, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 15 luglio 1961;

4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Stagi Maria Angela e Parisi Vito, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel procedimento di cui all'ordinanza n. 85 del 1961;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.