REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra V.F. e B.R. ed altri con ordinanza del 15 gennaio 2010, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, nella parte in cui non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale, proposto dal coniuge che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile, e che richieda l’affidamento della prole.
Il rimettente riferisce che, a seguito di proposizione, da parte di V.F., di ricorso per la separazione giudiziale dal proprio coniuge B.R., con richiesta di affidamento dei due figli minori e assegnazione della casa familiare sita in F., alla richiesta di trascrizione del ricorso introduttivo nei registri immobiliari, il Conservatore dei Registri immobiliari di Napoli aveva disposto la trascrizione con riserva.
Sul reclamo di V.F. – ai sensi degli articoli 2674-bis cod. civ. e 113-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, con cui la ricorrente ha insistito per la trascrizione della domanda, deducendo la manifesta intenzione del marito, oberato dai debiti, di procedere alla vendita della casa coniugale di sua esclusiva proprietà – si è costituito il Conservatore chiedendone il rigetto.
Nel corso di tale procedura, è stata sollevata la questione di costituzionalità ed il giudice rimettente ha assunto, in ordine alla sua rilevanza, che in base all’articolo 155-quater cod. civ. è possibile la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, ma non anche la trascrizione della domanda di assegnazione.
Dopo aver rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la trascrizione della domanda giudiziale, a differenza di quella degli atti e dei provvedimenti, è ammessa soltanto nei casi tassativamente indicati (articoli 2652 e 2653 cod. civ.), il Tribunale di Napoli ha aggiunto di non condividere l’orientamento di alcuni giudici di merito che affermano la trascrivibilità della domanda giudiziale contenente la richiesta di assegnazione della casa coniugale, dal momento che il legislatore, con gli articoli 2652 e 2653 cod. civ., non solo ha individuato le domande che devono essere trascritte, ma ha anche disciplinato, per ciascuna di esse, gli effetti dell’avvenuta trascrizione, evidenziando, in tal modo, la specificità di ogni ipotesi ivi prevista.
Le singole domande previste dagli articoli 2652 e 2653 cod. civ. non sarebbero, inoltre, in alcun modo assimilabili all’istanza di assegnazione della casa familiare contenuta nel ricorso per la separazione dei coniugi e, quindi, risulterebbe preclusa anche ogni interpretazione estensiva delle singole ipotesi contemplate dagli articoli citati.
In un tale contesto, il Tribunale non ha ravvisato margini per praticare la via dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle predette norme a fronte della chiarezza del dato letterale dell’articolo 155-quater cod. civ., che prevede la trascrizione del solo provvedimento di assegnazione e della tassatività, costantemente affermata dalla Corte di cassazione, delle specifiche ipotesi, contemplate dagli altri due articoli sopra citati, nelle quali è consentita la trascrizione delle domande giudiziali.
Il generico richiamo all’articolo 2643 cod. civ., operato dall’articolo 155-quater cod. civ., non permetterebbe neppure di ritenere che il legislatore abbia voluto riconoscere natura di diritto reale al diritto di abitare la casa familiare e, quindi, la possibilità di provvedere alla trascrizione della relativa domanda ai sensi del n. 1 dell’articolo 2653.
Le ipotesi previste in quest’ultima norma, infatti, non riguardano esclusivamente diritti reali ma anche diritti personali (locazioni ultranovennali, contratti societari, di associazione, di costituzione di consorzi e di anticresi).
Il principio di tassatività dei casi in cui è possibile procedere alla trascrizione delle domande giudiziali non consentirebbe, pertanto, ad avviso del giudice rimettente, di accogliere il ricorso perché la domanda proposta non rientra tra quelle previste dagli articoli 2652 e 2653 cod. civ., lacuna alla quale non può supplirsi in via interpretativa, ragione per cui la questione sollevata sarebbe rilevante ai fini della decisione.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente argomenta che non prevedendo l’articolo 155-quater cod. civ. la trascrizione della domanda di assegnazione della casa familiare, il coniuge affidatario dei figli e assegnatario di detta casa, ma non anche proprietario della medesima, potrebbe vedere deluse le proprie aspettative, nel caso in cui terzi acquistino diritti sull’immobile proprio nel lasso di tempo intercorrente tra la proposizione del ricorso per separazione ed il provvedimento di assegnazione.
In definitiva, la posizione del coniuge, affidatario della prole e assegnatario della casa familiare di proprietà aliena, risulta priva di tutela, nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile utilizzato come casa familiare tra la data del deposito del ricorso e la pronuncia del provvedimento, oltre il novennio dal provvedimento di assegnazione, se si aderisce all’orientamento formatosi vigente la precedente disciplina, o sin dal momento della pronuncia del provvedimento, se invece si ritiene che l’articolo 155-quater cod. civ. abbia reso necessaria la trascrizione per l’opponibilità anche entro il novennio.
2. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede dichiararsi la manifesta inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione proposta.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale ordinario di Napoli – nel corso di un giudizio di reclamo proposto, ai sensi degli articoli 2764-bis cod. civ. e 113-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, avverso un provvedimento del conservatore dei registri immobiliari di registrazione con riserva della richiesta di trascrizione del ricorso per separazione personale contenente la domanda di assegnazione della casa familiare – ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 155-quater, 2652 e 2653 cod. civ., in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30 e 31, della Costituzione, nella parte in cui non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale, dal momento che la prima delle norme censurate ammette la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, mentre le altre due, contenendo l’elenco delle domande giudiziali da trascrivere, non contemplano altresì la domanda di assegnazione della casa, sicché l’eventuale provvedimento di assegnazione non risulta opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull’immobile diritti dopo la proposizione della domanda.
L’ordinanza di rimessione espone gli elementi di fatto, caratterizzanti la vicenda della separazione ed aggiunge che lo stesso coniuge ha insistito nell’accoglimento del reclamo, avendo ragione di temere che, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica del ricorso per separazione e l’udienza presidenziale, l’immobile possa essere alienato a terzi, attesa la manifesta intenzione del marito in tal senso.
2. – La questione è inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente.
Questa Corte è costante nel ritenere che, ai sensi dell’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni incidentali di costituzionalità possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, del quale egli sia investito e, non essendo sufficiente il solo requisito soggettivo (intervento di un giudice), occorre, altresì, che l’attività applicativa della legge da parte del giudice sia caratterizzata da entrambi i requisiti dell’obiettività e della definitività, nel senso dell’idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l’assunzione di un’efficacia analoga a quella del giudicato (ex plurimis: sentenze n. 164 del 2008; n. 387 del 1996; ordinanza n. 6 del 2008).
Nella specie, invece, il procedimento originato dal “reclamo” proposto al Tribunale a seguito della trascrizione con riserva per conservare gli effetti della formalità (articoli 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ.) ha – analogamente a quello per l’iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (ordinanza n. 170 del 2005) – natura amministrativa e si svolge, secondo la giurisprudenza di legittimità, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l’interessato possa ottenere, in via provvisoria, l’attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull’effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso (Cass. 30 marzo 2005, n. 6675). Si tratta, in sostanza di un procedimento che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale, in quanto ha ad oggetto il regolamento, secondo legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare attraverso un controllo sull’operato del Conservatore; il provvedimento che lo conclude non è suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto (Cass. 5 maggio 1998, n. 4523).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 155-quater, 2652 e 2653 cod. civ., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI