Le sentenze che
ci hanno cambiato la vita

Perché la Corte costituzionale è così importante
per la vita dei cittadini?


Perché la Corte tutela i diritti sanciti dalla nostra Carta e garantisce il rispetto dei principi in essa contenuti, quando è chiamata a verificare che non siano applicate leggi contrarie alla Costituzione. La Corte interviene nei settori più diversi, in difesa dei diritti fondamentali, spesso in ambiti estremamente vicini alla vita delle persone, come le libertà, il lavoro, i rapporti familiari, la salute, l’istruzione. Molte pronunce hanno infatti inciso profondamente e cambiato la vita dei cittadini. Ricordarle tutte è impossibile, ma se ne possono citare, tra le tante, alcune molto significative.


Libertà di manifestazione del pensiero: la prima decisione della Corte costituzionale, la sentenza 1 del 1956, ha dichiarato incostituzionale una norma per contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Donne nei ruoli di vertice dello Stato e in magistratura: con la sentenza 33 del 1960, la Corte ha aperto alle donne la porta di molte carriere prima precluse, dichiarando l’illegittimità di una legge del 1919, nella parte in cui le escludeva da tutti gli uffici pubblici che implicassero l’esercizio di diritti e di potestà politiche. Dopo questa sentenza, nel 1963, una specifica legge ha consentito alle donne l’accesso a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura.

Adulterio femminile e parità dei coniugi:mentre nel 1961 la sentenza 64 aveva affermato la legittimità della punizione del solo adulterio femminile per salvaguardare l’unità familiare, con la sentenza 126 del 1968 la Corte ha affermato la parità dei coniugi e, con la 147 del 1969, la natura discriminatoria del reato di adulterio che puniva soltanto la moglie adultera e non il marito.

Anticoncezionali: la sentenza 49 del 1971 ha riconosciuto la liceità dell’attività divulgativa sugli anticoncezionali.

Libertà di sciopero: con la sentenza 290 del 1974, la Corte ha affermato che la libertà di sciopero non può essere compressa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale; ha affermato inoltre che l’esercizio del diritto di sciopero non può essere assunto a legittima causa giustificatrice di licenziamento.

Interruzione di gravidanza:la sentenza 27 del 1975 ha affermato l’illegittimità del delitto di procurato aborto, nella parte in cui punisce chi cagiona l’aborto per una donna consenziente anche qualora la gravidanza venga interrotta perché l’ulteriore gestazione implicherebbe un danno o un pericolo grave per la salute della madre.

Radio libere: la Corte, con la sentenza 202 del 1976, ha sancito la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale.

Plagio: con la sentenza 96 del 1981, la Corte ha affermato l’illegittimità del reato di plagio per l’arbitrarietà della sua concreta applicazione, astrattamente riferibile a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro, in assenza di alcun sicuro parametro per accertarne l’intensità.

Obiezione di coscienza: la sentenza 164 del 1985 ha dichiarato la legittimità dell’obiezione di coscienza e della possibilità di prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

Insegnamento della religione cattolica: la Corte, con la sentenza 203 del 1989, ha affermato il diritto di scegliere se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola, senza che l’esercizio della scelta dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Fumo passivo: con la sentenza 202 del 1991, la Corte ha affermato la necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo cosiddetto passivo, trattandosi di un bene fondamentale primario e costitu- zionalmente garantito.

Par condicio: dopo avere già emesso la sentenza 420 del 1994 in tema di applicabilità del pluralismo interno alle emittenti radiotelevisive private, la sentenza 155 del 2002 ha affermato l’obbligo delle emittenti radiotelevisive di assicurare la par condicio tra i soggetti partecipanti alle trasmissioni di comunicazione politica.

Ricongiungimento familiare: la sentenza 28 del 1995 ha attribuito al lavoratore immigrato il diritto al ricongiungimento familiare, a condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari “normali condizioni di vita”.

Cognome materno: se la Corte nel 1988, con la sentenza 176, aveva riconosciuto la legittimità dell’attribuzione del cognome paterno ai figli, con la sentenza 61 del 2006 l’ha definita “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia” e di una “tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. La sentenza 131 del 2022 ha dichiarato infine incostituzionale l’automatica assegnazione del cognome paterno ai figli.

Procreazione medicalmente assistita: la sentenza 151 del 2009 ha affermato l’irragionevolezza della previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre per ciascun impianto, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna, e ha riconosciuto al medico la possibilità di valutare ogni singolo caso. La sentenza 162 del 2014 ha poi sancito l’illegittimità del divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora siano state diagnosticate cause di sterilità o infertilità assolute e irreversibili. Con la sentenza 161 del 2023, la Corte ha invece confermato l’irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo, poiché funzionale a salvaguardare preminenti interessi, fra cui la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell’embrione.

Congedo per cura e assistenza: la Corte, con la sentenza 203 del 2013, ha riconosciuto il diritto del parente o dell’affine entro il terzo grado convivente al congedo per la cura e l’assistenza ai disabili.

Adozioni: con la sentenza 278 del 2013, la Corte ha riconosciuto l’interesse dell’adottato a conoscere l’identità della madre biologica che abbia scelto di partorire nell’anonimato, mentre la 79 del 2022 ha affermato che la tutela dell’interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall’adozione.

Stalking: la sentenza 172 del 2014 ha esaminato il reato di stalking (atti persecutori), non ravvisando profili di incostituzionalità.

Fine vita: con la sentenza 242 del 2019, e nuovamente con la sentenza 135 del 2024, la Corte, nella prolungata assenza di una legge che regoli la materia, ha stabilito i requisiti per l’accesso al suicidio assistito: l’irreversibilità della patologia; la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili; la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale; la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli.

Ergastolo ostativo: già nel 1993 la Corte, pur affermando la legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo, aveva osservato che “inibire l’accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborino con la giustizia, comporta una ‘rilevante compressione’ della finalità rieducativa della pena”. Dal 2019 si sono susseguite alcune pronunce che hanno iniziato ad aprire nuove prospettive sull’ergastolo ostativo. Con la sentenza 253 del 2019, la Corte ha disinnescato l’automatismo penitenziario che precludeva la possibilità di misure extra-murarie per chi sceglie di tacere: infatti, se è legittimo premiare la collaborazione con la giustizia, non lo è punire la mancata collaborazione, elevandola a ragione ostativa e assorbente qualsiasi altra considerazione relativa al caso concreto.

Diritti degli invalidi totali: con la sentenza 152 del 2020, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che disponeva, per gli invalidi civili totali, che gli incrementi alla pensione di inabilità fossero concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

Corrispondenza del detenuto in regime carcerario speciale (41-bis): con la sentenza 18 del 2022, la Corte ha dichiarato illegittima la norma che subordinava a visto di censura la corrispondenza del detenuto sottoposto al “carcere duro” con il proprio difensore, ritenendo leso il diritto di difesa sancito dalla Costituzione.

Volontariato: con la sentenza 72 del 2022, la Corte ha sottolineato la centralità della figura del volontario all’interno della riforma del Terzo settore del 2017, affermando come “all’origine dell’azione volontaria vi sia l’emergere della natura relazionale della persona umana che, nella ricerca di senso alla propria esistenza, si compie nell’apertura al bisogno dell’altro”.

Affettività della persona detenuta: con la sentenza 10 del 2024, la Corte ha stabilito che è illegittimo il divieto assoluto per la persona detenuta di svolgere colloqui con il coniuge, parte dell’unione civile o persona stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza.

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