Un anno in cifre
I numeri del 2024
Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2024 è di 212 (172 sentenze e 40 ordinanze): un valore leggermente inferiore alle 229 del 2023 (-7,4%). Si tratta di un dato in linea con la graduale diminuzione che è stata registrata a partire dal 2010.
Con riferimento agli ultimi quindici anni (2010-2024), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 329 tra il 2010 e il 2014, 278 tra il 2015 e il 2019 e 251 tra il 2020 e il 2024. Ma tale variazione è più apparente che reale, considerando i capi di dispositivo adottati: la sola sentenza 192/2024 (Autonomia differenziata) consta, infatti, di ben 52 capi di dispositivo.
Nel 2024 il numero degli atti di promovimento pervenuti ha avuto un’importante variazione positiva rispetto all’anno precedente. Infatti, le 248 ordinanze di rimessione trasmesse hanno fatto registrare un sensibile aumento (+45,9%) rispetto alle 170 del 2023; anche il dato dei ricorsi in via principale depositati (40) è leggermente superiore a quello del 2023 (35), facendo segnare un incremento pari al 14,3%.
Durata media nel giudizio in via incidentale (in giorni)
Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 212 pronunce del 2024 sono così ripartite: 139 (119 sentenze e 20 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 59 (46 sentenze e 13 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 1 sentenza ha deciso, previa riunione, un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome e un giudizio in via incidentale; 9 pronunce sono state rese nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (1 ordinanza emessa nella fase di ammissibilità; 7 sentenze e 1 ordinanza nella fase di merito). Completano il quadro 5 ordinanze di correzione di errori materiali. Non sono state adottate sentenze in tema di ammissibilità del referendum.
La somma dei totali parziali delle decisioni per tipo di giudizio è pari a 213 in quanto risulta doppiamente conteggiata la sentenza che ha definito congiuntamente un giudizio in via incidentale e un conflitto tra enti.
Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 65,3% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 27,7% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 0,5% per i conflitti tra enti; 4,2% per i conflitti tra poteri dello Stato; 2,3% per la correzione di errori materiali.
Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2010-2024)
La risposta alla domanda di giustizia costituzionale
Il giudizio in via incidentale, con le sue 139 decisioni, continua a rappresentare la quota prevalente del contenzioso costituzionale, pari a più del doppio del giudizio in via principale. Il dato del 2024 (65,1%) è leggermente superiore a quello del 2023 (61,1%) ed è il più alto negli ultimi quindici anni.
Le 59 decisioni adottate in sede di giudizio in via principale sono diminuite del 15,7% rispetto alle 70 del 2023. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (27,7%) è inferiore a quello del 2023 (30,6%). Negli ultimi quindici anni si è superata quattro volte la soglia del 40%. Soltanto nel 2012 (47,5%) e 2013 (45,7%) si è registrata un’inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all’interno del contenzioso costituzionale.
Il dato dei conflitti tra Stato, Regioni e Province autonome (1 decisione) è il più basso negli ultimi quindici anni.
Nei conflitti tra poteri dello Stato le decisioni del 2024 sono state 9, in calo rispetto alle 13 del 2023. Il quadro si presenta diverso se si prendono in considerazione le diverse fasi del giudizio: in sede di ammissibilità alle 8 ordinanze del 2023 ne è seguita soltanto 1 nel 2024; nella fase di merito si assiste a un incremento dalle 5 pronunce del 2023 alle 8 del 2024.
La pendenza
Al 1° gennaio 2024 risultavano pendenti 172 giudizi; nel corso dell’anno sono pervenuti 298 atti di promovimento e ne sono stati definiti 257. La pendenza di fine anno ammonta a 213 giudizi, superiore a quella di fine 2023 (+23,8%). Passando all’esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2024 erano 132, che nel corso dell’anno sono pervenute 248 ordinanze di rimessione e ne sono state decise 196. La pendenza al 31 dicembre 2024 si è dunque attestata a 184 giudizi da definire, con un aumento del 39,4% rispetto all’anno precedente. I dati relativi al giudizio in via principale mostrano un’importante riduzione della pendenza (-38,7%), con 19 giudizi ancora da definire rispetto ai 31 di inizio anno; infatti, nel corso del 2024 sono pervenuti 40 ricorsi e ne sono stati decisi 52. Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (4) è raddoppiato rispetto a quello del 1° gennaio 2024 (2): infatti, nel corso dell’anno, sono pervenuti 3 conflitti e ne è stato definito 1. Il 2024 si è chiuso, invece, senza pendenze in tema di conflitti tra poteri dello Stato. Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità dei referendum, il dato delle pendenze al 31 dicembre 2024 è pari a 6: al 1° gennaio 2024 non risultavano giudizi pendenti, nel corso dell’anno sono pervenute 6 ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e le relative decisioni sono state assunte a gennaio 2025.
Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2024)
I tempi del giudizio costituzionale
I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi e persino ridotti rispetto agli anni precedenti. Il dato fondamentale attiene all’intervallo tra la pubblicazione dell’atto di promovimento e la trattazione della causa. Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione e la data di trattazione è stata di 191 giorni: un valore decisamente inferiore a quello degli ultimi 3 anni (227 giorni nel 2023, 292 nel 2022 e 245 nel 2021). Nel giudizio in via principale, l’intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso e la trattazione della causa è stato di 260 giorni: un valore leggermente superiore a quello del 2023 (251 giorni), ma decisamente inferiore a quello degli anni precedenti (324 giorni nel 2022 e 351 nel 2021). Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione del ricorso in Gazzetta Ufficiale alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 157 giorni. Si tratta di un valore comunque inferiore a quelli degli anni passati (172 giorni nel 2023, 159 nel 2022 e 331 nel 2021). Nel conflitto tra poteri dello Stato, l’intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 207 giorni; in questo caso, si tratta di un dato leggermente superiore a quello del 2023 (170 giorni), del 2022 (202 giorni) e del 2021 (174 giorni).
Giudizio in via incidentale
Si origina nel corso di una controversia in sede giurisdizionale, laddove il giudice, chiamato ad applicare una disposizione legislativa o un atto avente forza di legge che presenti dubbi di compatibilità con la Costituzione, sollevi questione di legittimità costituzionale d’ufficio o sollecitato dall’istanza di una delle parti.
Giudizio in via principale
Si instaura mediante il ricorso dello Stato contro leggi regionali o il ricorso di una Regione contro leggi statali e atti aventi forza di legge, nonché contro altre leggi regionali, laddove si reputi violata la ripartizione delle competenze legislative, disciplinata dall’articolo 117 della Costituzione.