Sentenza 30/2017 (ECLI:IT:COST:2017:30)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GROSSI - Redattore: CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 08/11/2016;    Decisione  del 08/11/2016
Deposito del 09/02/2017;   Pubblicazione in G. U. 15/02/2017  n. 7
Norme impugnate: Art. 15 della legge della Regione Calabria 30/05/1983, n. 18.
Massime:  39206  39207  39208 
Massime:  39206  39207  39208 
Atti decisi: ord. 153/2015

Massima n. 39206 Massima successiva
Titolo
Arbitrato - Norme della Regione Calabria - Composizione dei collegi arbitrali per le controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche in territorio regionale - Nomina di uno dei componenti da parte dell'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia - Omessa previsione - Evocazione di parametro senza motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 117 Cost. Tale parametro è evocato solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza motivare la censura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria  30/05/1983  n. 18  art. 15

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117

Titolo
Arbitrato - Norme della Regione Calabria - Composizione dei collegi arbitrali per le controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche in territorio regionale - Nomina di uno dei componenti da parte dell'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia - Omessa previsione - Disparità di trattamento fra le parti - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia. La disposizione censurata dalla Corte d'Appello di Catanzaro viola il principio di eguaglianza, poiché una legge, la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto, secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte. Né può ritenersi che, quando sia parte della controversia un ente territoriale diverso dalla Regione, quest'ultima possa esprimere la volontà dell'altro ente, in quanto ciò altererebbe il sistema delle autonomie, che considera assolutamente distinte le soggettività di ciascuno degli enti suddetti e la conseguente attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici dei quali essi siano rispettivamente titolari. (Precedente citato: sentenza n. 33 del 1995).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria  30/05/1983  n. 18  art. 15

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3

Massima n. 39208 Massima precedente
Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'esame di parametri ulteriori.

Testo
Accolta - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di costituzionalità dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, restano assorbite le altre censure dedotte in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria  30/05/1983  n. 18  art. 15

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 24  co. 1
Costituzione  art. 24  co. 2


Pronuncia

SENTENZA N. 30

ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d’urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), promosso dalla Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra il Consorzio “Valle Crati” e il Fallimento Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis spa ed altra, con ordinanza del 9 marzo 2015, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione del Consorzio “Valle Crati”;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato Oreste Morcavallo per il Consorzio “Valle Crati”.


Ritenuto in fatto

1.− Nel corso di un giudizio civile promosso dal Consorzio tra Comuni “Valle Crati” contro il Fallimento della “Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis s.p.a.” per la dichiarazione di nullità di una sentenza arbitrale, la Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 9 marzo 2015 (reg. ord. n. 153 del 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d’urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione.

Il collegio rimettente ha censurato la norma regionale nella parte in cui, «nello stabilire che i collegi arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati nel territorio regionale, siano composti da due magistrati, da due funzionari della regione (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal presidente della regione, e da un libero professionista, nominato dall’appaltatore, determina con tale composizione una evidente disparità di trattamento tra la posizione dell’ente locale committente, quando esso sia diverso dalla regione, rispetto all’altro contraente che può includervi un professionista di propria fiducia».

Preliminarmente il giudice ha illustrato i fatti precedenti all’insorgere della controversia, riferendo, in particolare, che nel 1983 la Cassa del Mezzogiorno aveva affidato all’impresa “Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis s.p.a.” l’appalto per l’esecuzione di «lavori di realizzazione dell’impianto per il trattamento scarichi liquidi ed RSU di Cosenza-Rende» e che, con tale contratto, le parti avevano pattuito di dirimere eventuali controversie mediante ricorso ad un collegio arbitrale composto secondo i criteri indicati dall’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, ossia da: «a) un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere amministrativo regionale, che lo presiede, nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo della Calabria; b) un magistrato giudicante o in quiescenza con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di Appello, nominato dal primo Presidente della Corte della Calabria; c) un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della Regione, con qualifica di dirigente, nominati dal Presidente della Giunta regionale; d) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall’appaltatore».

Il giudice rimettente ha poi riferito che, nel 1990, alla Cassa del Mezzogiorno era subentrata nel contratto l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla quale, nel 1992, era subentrato il Consorzio “Valle Crati” e che, dopo il fallimento dell’impresa appaltatrice, decretato dal Tribunale di Milano nel 1996, la curatela, sperimentati inutilmente i tentativi di bonario componimento, aveva proposto domanda di arbitrato per ottenere l’adempimento dei crediti maturati verso il Consorzio “Valle Crati”. Nell’ambito di tale giudizio, il Consorzio aveva eccepito «la anomala composizione del collegio arbitrale», lamentando che, diversamente dall’appaltatore, controparte nel giudizio, non aveva potuto indicare un proprio arbitro poiché la legge della Regione Calabria n. 18 del 1983 non contemplava tale possibilità.

Il 27 luglio 2006 il collegio arbitrale, disattesa l’eccezione, aveva pronunciato il lodo. Avverso tale decisione il Consorzio “Valle Crati” aveva proposto impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, prospettando nuovamente la doglianza.

Così ricostruiti i termini della controversia, il giudice a quo, a fronte dell’eccezione sollevata dalle parti convenute, ha quindi affermato l’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 829, primo comma, numero 2, del codice di procedura civile, sul rilievo che il vizio attinente alla nomina degli arbitri era stato dedotto «dopo un rinvio disposto per tentativo di conciliazione, e quindi, comunque, in un momento anteriore all’udienza di discussione della controversia arbitrale».

Nel merito, la Corte d’appello di Catanzaro, ha posto in evidenza che «[e]ssendo l’arbitrato un modo di risoluzione di controversie tra i soggetti dell’ordinamento, alternativo alla devoluzione di esse al giudice ordinario su concorde volontà delle parti, una legge, la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell’istituto secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all’altra parte».

Nella specie, secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. poiché, in base ad essa, «in ipotesi di arbitrato relativo a opere pubbliche svolte nel territorio regionale che interessi quale parte, un ente territoriale dotato di autonomia locale, quest’ultimo non può designare il proprio arbitro, a differenza dell’appaltatore, che a ciò risulta dalla legge espressamente autorizzato».

Il giudice a quo ha poi osservato che la terzietà dell’organo giudicante, garantita in sede di giurisdizione ordinaria da specifiche disposizioni di legge, nei giudizi arbitrali è assicurata dall’attribuzione ad ognuna delle parti di un analogo diritto di nomina in ordine alla composizione del collegio arbitrale. Nel caso in esame, invece, la terzietà sarebbe vulnerata dalla evidente disparità di posizione del consorzio, unica parte del giudizio alla quale non è riconosciuto il diritto di nominare un arbitro.

In ultimo, quanto alla rilevanza della questione, la Corte d’appello ha evidenziato che la declaratoria di illegittimità costituzionale si «riverbererebbe, evidentemente, sulla validità del lodo tempestivamente impugnato» e, quanto alla non manifesta infondatezza, ha ricordato che «la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del tutto analoga prevista nella legge regionale della Puglia n. 27 del 1985 (sentenza n. 33/1995)».

2.− Con atto depositato il 4 agosto 2015 si è costituito in giudizio il Consorzio “Valle Crati” sostenendo l’illegittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 18 del 1983.

In particolare il consorzio, dopo aver proceduto ad una ricostruzione dei fatti precedenti all’instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, ha evidenziato che la disposizione, impedendo ad una sola delle parti di nominare un proprio arbitro, determina: a) il venir meno della garanzia di indipendenza del giudice rispetto alle parti con conseguente violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); b) la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.); c) la violazione della potestà legislativa statale in materia di «giurisdizione» (art. 117 Cost.); d) l’imposizione di un arbitrato solo apparentemente facoltativo, ma in realtà affidato ad una scelta della sola amministrazione committente (viene invocato come parametro l’art. 102 Cost.). In ultimo, il consorzio ha ricordato che con la sentenza n. 33 del 1995 la Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma dal contenuto analogo prevista dalla legge della Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici).


Considerato in diritto

1.− Viene all’esame di questa Corte la questione, sollevata dalla Corte d’appello di Catanzaro nel corso di un giudizio di impugnazione di una sentenza arbitrale, di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d’urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione, nella parte in cui tale norma «nello stabilire che i collegi arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati nel territorio regionale, siano composti da due magistrati, da due funzionari della regione (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal presidente della regione, e da un libero professionista, nominato dall’appaltatore, determina con tale composizione una evidente disparità di trattamento tra la posizione dell’ente locale committente, quando esso sia diverso dalla regione, rispetto all’altro contraente che può includervi un professionista di propria fiducia».

2.− Nel porre il dubbio di costituzionalità il giudice a quo – ricostruiti i termini della controversia ed affermata l’ammissibilità dell’impugnazione della sentenza arbitrale ai sensi dell’art. 829, primo comma, numero 2, del codice di procedura civile sul rilievo che il vizio attinente alla nomina degli arbitri era stato dedotto nel giudizio arbitrale – fa proprie le ragioni in base alle quali, con la sentenza n. 33 del 1995, questa Corte, in relazione ad una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Bari, ebbe a dichiarare «l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 della legge della Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall’ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia».

In particolare, la Corte d’appello di Catanzaro, riproponendo l’argomento a suo tempo svolto dalla Corte d’appello di Bari, così come riportato dalla Corte nella richiamata sentenza n. 33 del 1995, osserva «che la norma regionale, nello stabilire che i collegi arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati nel territorio regionale, siano composti da due magistrati, da due funzionari della regione (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal presidente della regione, e da un libero professionista, nominato dall’appaltatore, determina con tale composizione una evidente disparità di trattamento tra la posizione dell’ente locale committente, quando esso sia diverso dalla regione, “rispetto all’altro contraente che può includervi un professionista di propria fiducia”» (sentenza citata, punto 4 del Considerato in diritto).

Ciò, secondo il giudice rimettente, determinerebbe un’alterazione del carattere fondamentale dell’istituto, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

3.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, sollevata in riferimento all’art. 117 Cost., è inammissibile.

Nel porre il dubbio di costituzionalità la Corte d’appello di Catanzaro ha invocato tale parametro solo nel dispositivo dell’ordinanza, senza motivare la censura.

4.– Rispetto all’art. 3 Cost. la questione è fondata.

4.1.– Questa Corte ha già avuto modo di precisare che «[e]ssendo l’arbitrato un modo di risoluzione di controversie tra i soggetti dell’ordinamento, alternativo alla devoluzione di esse al giudice ordinario su concorde volontà delle parti, una legge, la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell’istituto secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all’altra parte. Né […] tale esigenza può ritenersi soddisfatta con l’attribuzione ad un altro soggetto pubblico, quale la regione, del potere di nomina, in un collegio di cinque componenti, di due di essi da parte del presidente della regione, scelti uno tra i funzionari tecnici e l’altro tra quelli amministrativi della regione stessa» (sentenza n. 33 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto).

Infatti, quando sia parte della controversia un ente territoriale diverso dalla Regione, non può ritenersi che quest’ultima possa esprimere la volontà di detto ente, in quanto ciò altererebbe «il sistema delle autonomie, che considera assolutamente distinte la soggettività di ciascuno degli enti suddetti e la conseguente attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici dei quali essi siano rispettivamente titolari» (sentenza citata, punto 4 del Considerato in diritto).

Alla luce di detti principi, dunque, risulta palese che l’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, non prevedendo che uno dei componenti del collegio arbitrale sia nominato dall’ente territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia, determina una violazione del principio di eguaglianza.

Per tale parte, dunque, ne va dichiarata l’illegittimità costituzionale.

5.− L’accoglimento della questione, in riferimento all’art. 3 Cost., assorbe le altre censure dedotte in riferimento all’art. 24, primo e secondo comma, Cost.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d’urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall’ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catanzaro con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA