Titolo
SENT. 28/87 A. PROCEDIMENTO - INTERVENTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE - ASSOCIAZIONI VENATORIE - ESCLUSIONE.
Testo
Nel giudizio di ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo deve dichiararsi inammissibile - ai sensi dell'art. 33, L.n. 352 del 1970 - l'intervento di associazioni venatorie, ne` al riguardo puo` trovare applicazione l'art. 32 della stessa legge (che prevede l'intervento di gruppi politici nel procedimento davanti all'Ufficio centrale per il referendum) per la diversa finalita` caratterizzante il procedimento di ammissibilita' dinanzi alla Corte costituzionale.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Riferimenti normativi
legge
25/05/1970
n. 352
art. 32
co. 0
legge
25/05/1970
n. 352
art. 33
co. 0
Titolo
SENT. 28/87 B . CACCIA - ESERCIZIO - A) FONDI "APERTI" - ACCESSO - DIVIETO - POTERE DEL PROPRIETARIO - LIMITI - B) PROTEZIONE E TUTELA DELLA FAUNA - DISCIPLINA - INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO.
Testo
Non deve essere sottoposto a consultazione popolare un quesito referendario di dubbio significato. (Inammissibilita` delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: a) dell'art. 842 del cod.civ. - che prevede l'esercizio della caccia e della pesca nei fondi di proprieta` privata - in quanto risulta precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative, di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla liberta` del diritto di voto; b) degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, L. 27 dicembre 1977, n. 968 - recante disposizioni in materia di protezione e tutela della fauna e di caccia - in quanto la richiesta, cosi` come formulata, risulta priva di quella chiarezza, che assicura l'espressione di un voto consapevole. Mentre essa esclude l'art. 1 della legge de qua, che contiene il principio ispiratore della legge stessa, propone l'abrogazione degli artt. 3, 10, 11, primo co., 20 e 31, sembrando cosi` finalizzata a limitare, non gia` l'attivita` venatoria, ma la protezione e la tutela della fauna. Inoltre, pur chiedendosi anche l'abrogazione dell'art. 8, ai sensi del quale "l'esercizio della caccia e` consentito",si escludono dal quesito gli artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la licenza di porto d'armi per uso di caccia" e l'"abilitazione all'esercizio venatorio").
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
legge costituzionale
11/03/1953
n. 1
art. 2
co. 1
Riferimenti normativi
codice civile
n. 0
art. 842
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 2
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 3
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 4
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 8
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 9
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 10
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 11
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 12
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 13
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 14
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 15
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 16
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 17
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 18
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 19
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 20
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 27
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 28
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 29
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 30
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 31
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 32
co. 0
legge
27/12/1977
n. 968
art. 33
co. 0
N. 28
SENTENZA 16 GENNAIO 1987-3 FEBBRAIO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott.
Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo,
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile
approvato con r.d. del 16 marzo 1942, n. 262,
e degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977,
n. 968 (Princìpi generali e disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna e la disciplina della caccia), iscritti ai nn. 29
e 30 del registro referendum;
Viste le ordinanze con le quali il 13 dicembre 1986 l'Ufficio
centrale per i referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittime le suddette richieste;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Uditi l'Avv. Valerio Onida per il Comitato promotore e gli
Avvocati Angelo Clarizia, Pietro Rescigno e Claudio Rossano per le
associazioni venatorie;
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze in data 13 dicembre 1986, l'Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione,
ha dichiarato legittime le due richieste di referendum popolare
presentate ai sensi degli artt. 75 Cost., 7 e 27 l. 25 maggio 1970,
n. 352, in esito alle procedure di raccolta delle firme conseguite
alle distinte dichiarazioni dei promotori del 5 marzo 1986, da Rosa
Filippini, Annamaria Procacci e Gianluca Felicetti per l'abrogazione
dell'art. 842 del codice civile e di 23 articoli della legge 27
dicembre 1977, n. 968, recante "Princìpi generali e disposizioni per
la protezione e la tutela della fauna e disciplina della caccia".
Premesso che i procedimenti di controllo delle firme erano stati
sospesi in esito all'accertamento della regolarità dell'apposizione
di oltre 500.000 sottoscrizioni per ciascuna delle due richieste
referendarie e che i presentatori avevano depositato atto di
opposizione alla proposta di concentrazione dei quesiti formulata
dall'Ufficio centrale con ordinanza del 23 ottobre 1986, in ordinanza
si dà preliminarmente atto dell'intervenuto accertamento circa
l'assoluta regolarità formale delle avanzate richieste di referendum
popolare e si rileva l'inammissibilità dello spiegato intervento
dell'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane e di
altre sei associazioni, siccome titolari di una posizione
assimilabile ad un mero interesse diffuso né inquadrabili
nell'ambito dei gruppi politici ai fini di cui all'art.32, quinto
comma, l. n. 352 del 1970, che inoltre manifestamente si sottrae alle
prospettate censure di incostituzionalità in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 Cost.
In ordine alla proposta di concentrazione dei quesiti di cui alla
menzionata ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio osserva che i due
quesiti investono disposizioni legislative differenziate per
contenuto obiettivo e racchiuse in testi normativi diversi e non
coevi: concernente l'uno le norme della legge n. 968 del 1977 sui
limiti in cui è consentita la caccia per le specie cacciabili in
relazione alla tutela della fauna selvatica; relativo l'altro
all'art. 842 del codice civile che attiene all'esclusione del potere
dei proprietari dei fondi "aperti" di impedirvi l'accesso ai
cacciatori e, dunque, ai rapporti fra attività venatoria e contenuto
del diritto di proprietà dei fondi sui quali tale attività si
esercita. La possibilità che si approvi la seconda e non la prima
proposta di abrogazione - continua l'ordinanza - e che dunque venga
meno l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso per
l'esercizio della caccia al proprio fondo "aperto"
(art. 842 c.c.), conservandosi il divieto di accedere ai fondi chiusi
o in attività di coltura (art. 17, l. n. 968 del 1977) è
sufficiente a denotare una diversa sfera di operatività delle norme
e dunque una relativa facoltà di scelta circa la possibilità di
abrogare una sola o entrambe le discipline indicate che non può
essere sottratta al corpo elettorale. Da qui la decisione sulla
necessità che i quesiti restino separati e che formino oggetto di
due distinte richieste referendarie.
2. - I presentatori Filippini, Procacci e Felicetti hanno
depositato memorie in ordine ad entrambe le richieste referendarie
sostenendone l'ammissibilità sotto ogni profilo.
Escluso che le norme di cui si domanda l'abrogazione concernono
leggi in ordine alle quali l'art. 75, secondo comma, Cost. non
ammette il referendum abrogativo, si afferma in particolare che
nessuna delle due richieste referendarie incontra il limite delle
leggi a contenuto costituzionalmente vincolato.
La richiesta referendaria concernente l'abrogazione parziale della
l. n. 968 del 1977 si sottrarrebbe inoltre totalmente alle censure di
disomogeneità, incoerenza ed insufficiente chiarezza che indussero
la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 1981, a dichiarare
inammissibile quella in altra occasione presentata, essendo
l'elettorato chiamato a decidere se condivide o meno, nel loro
insieme, senza alcun tentativo di "ritaglio" di disposizioni
particolari, i princìpi normativi sulla attività venatoria
contenuti nella l. n. 968 del 1977. La cui parziale abrogazione,
sostengono diffusamente i promotori, quand'anche creasse un
momentaneo vuoto normativo, non per questo potrebbe ritenersi
inammissibile in sede referendaria.
3. - Hanno inoltre depositato unico atto d'intervento ed unica
memoria l'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane, la
Federazione italiana della caccia, l'Enal-caccia, l'Arci-caccia, la
Libera caccia, l'Associazione nazionale migratoristi italiani, l'Ente
produttori selvaggina. Tali associazioni sono state ammesse ad
illustrare le ragioni addotte a sostegno della loro asserita
legittimazione ad intervenire.
Considerato in diritto
1. - A distanza di sei anni dalla sentenza (n. 27 del 1981) con la
quale venne dichiarata inammissibile la richiesta di referendum per
l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968
("princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela
della fauna e la disciplina della caccia"), questa Corte è chiamata
a pronunciarsi sull'ammissibilità di analoga richiesta, avente per
oggetto la medesima legge, ed altresì ad esprimere lo stesso
giudizio sul referendum contemporaneamente proposto per l'abrogazione
dell'art. 842 codice civile, che prevede l'esercizio della caccia
(primo e secondo comma) e della pesca (terzo comma) nei fondi di
proprietà privata. Le due richieste, dichiarate entrambe legittime
dall'Ufficio centrale per il referendum con distinte ordinanze in
data 13 dicembre 1986, sono fra loro tematicamente legate - tanto che
inizialmente il predetto Ufficio centrale aveva proposto la
concentrazione dei due quesiti -, e pertanto i relativi giudizi vanno
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - A scioglimento della riserva espressamente manifestata
all'inizio della camera di consiglio, deve dichiararsi inammissibile
l'intervento delle associazioni venatorie di cui in narrativa. Ciò,
in base alle previsioni dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n.
352, che elenca gli organi ed i soggetti che possono intervenire nel
procedimento dinanzi alla Corte costituzionale in materia
referendaria. Né può d'altra parte trovare applicazione l'art. 32,
che prevede l'intervento di gruppi politici nel procedimento davanti
all'Ufficio centrale per il referendum per la diversa finalità del
procedimento di ammissibilità davanti a questa Corte.
3. - Per quanto riguarda il merito e con riferimento in primo
luogo alla richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della
legge n. 968 del 1977, è opinione della Corte che tale richiesta
debba essere dichiarata inammissibile. Ritiene la Corte che non deve
essere sottoposto a consultazione popolare un quesito di dubbio
significato. L'articolo 1 della legge de qua, non coinvolto nella
richiesta referendaria, proclama che "la fauna selvatica italiana
costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelato
nell'interesse della comunità nazionale". Questo è il principio
ispiratore della legge, che del resto si ravvisa già nel titolo
("princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela
della fauna e la disciplina della caccia"), ove appunto questa
disciplina appare enunciata in funzione della protezione e della
tutela della fauna. Ma la richiesta referendaria, nel momento stesso
in cui mette al riparo il trascritto principio, propone
all'elettorato l'abrogazione: dell'art. 3, che vieta "in tutto il
territorio nazionale, ogni forma di uccellagione"; dello art. 10,
secondo cui "il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito
di caccia controllata"; dell'art. 11, primo comma, che pone il
divieto di "abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di
qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna
selvatica italiana"; dell'art. 20, che contiene un elenco di
specifici divieti; dell'art. 31, che prevede le sanzioni
amministrative. La richiesta di abrogazione degli indicati articoli
sembra volta a limitare, non già l'attività venatoria, ma la
protezione e la tutela della fauna. Vero è che, chiedendosi anche
l'abrogazione dell'art. 8, a sensi del quale "l'esercizio della
caccia è consentito", sembrerebbe mirarsi al divieto di caccia, ma
la constatazione che dalla richiesta referendaria sono esclusi gli
artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la licenza di porto
d'armi per uso di caccia" e l' "abilitazione all'esercizio
venatorio", rende ambiguo anche questo punto. E poiché il quesito,
creando disorientamento, risulta privo di quella chiarezza, che
assicura l'espressione di un voto consapevole, a giudizio della Corte
il referendum non deve essere ammesso. Senza dire che in tal modo si
verrebbero a produrre nell'ordinamento, in caso di approvazione,
innovazioni non consentite al referendum abrogativo.
4. - Ad analoga conclusione si deve pervenire nei confronti della
richiesta di referendum per la abrogazione dell'art. 842 codice
civile. Comprendendo tale articolo due materie distinte (caccia e
pesca), la richiesta preclude all'elettore che sia favorevole
all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative di operare
una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla
libertà del diritto di voto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile:
a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
dell'art. 842 del codice civile (iscritta al n. 29 reg. ref.);
b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli
artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27,
28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
(iscritta al n. 30 reg. ref.) nei termini indicati in epigrafe;
entrambe dichiarate legittime con ordinanze in data 13 dicembre 1986
dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE