Titolo
SENT. 25/87. ENERGIA NUCLEARE - CENTRALI ELETTRO NUCLEARI - A) COMUNI E REGIONI SEDI DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI - CONTRIBUTI DA PARTE DELL'ENEL E DELL'ENEA - EROGAZIONE - B) LOCALIZZAZIONE - PROCEDURA - MANCATO PERFEZIONAMENTO - DETERMINAZIONE DELLE AREE DA PARTE DEL CIPE - C) REALIZZAZIONE O GESTIONE - COSTITUZIONE DI SOCIETA' CON SOCIETA' O ENTI STRANIERI O ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI - FACOLTA' ATTRIBUITA ALL'ENEL - AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM.
Testo
Va dichiarata l'ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo nel caso in cui non sussista alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, comma secondo, Cost. o desumibili dall'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo ed in particolare se non operi il limite delle convenzioni internazionali, in relazione al Trattato istitutivo della Comunita` europea dell'energia atomica. (Ammissibilita`, in quanto estranee a tale Trattato, delle richieste di referendum per l'abrogazione: a) dell'articolo unico, commi dal primo al dodicesimo, della L. 10 gennaio 1983 n. 8, che stabilisce i criteri e le modalita` per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; b) dell'articolo unico, tredicesimo comma, stessa legge n. 8 del 1983, il quale dispone che se non sia tempestivamente perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento e` effettuata dal CIPE; c) dell'art. 1, comma settimo, L. 18 dicembre 1973, n. 856, limitatamente all'attribuzione all'ENEL della facolta` di promuovere la costituzione di societa`, con societa` o enti stranieri o di assumervi partecipazioni, al fine di realizzare o gestire impianti elettronucleari. Di tali quesiti, infatti, il primo concerne un problema di politica interna relativo ai rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale (Enel, Enea, Regioni e Comuni); il secondo riguarda la distribuzione della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari ed il terzo, infine, la facolta` dell'Ente che costituisce espressione dell'autonomia negoziale dello stesso, senza alcun collegamento con la disciplina comunitaria, di cui agli artt. 45 e segg. del ricordato Trattato, disciplinanti, invece, le "imprese comuni". - V. S. nn. 16/1978 e 31/1981.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Riferimenti normativi
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 1
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 2
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 3
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 4
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 5
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 6
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 7
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 8
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 9
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 10
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 11
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 12
legge
10/01/1983
n. 8
art. 0
art.unico
co. 13
legge
18/12/1973
n. 856
art. 0
art.unico
co. 1
N. 25
SENTENZA 16 GENNAIO 1987-3 FEBBRAIO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott.
Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo,
della l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum
popolare per l'abrogazione parziale dell'art. unico, primo comma,
della l. 18 dicembre 1973 n. 856, recante "Modifica all'art. 1, comma
settimo, della l. 6 dicembre 1962, n. 1643 sulla istituzione
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica" limitatamente alle
parole "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti
elettronucleari"; e per l'abrogazione dell'articolo unico della l. 10
gennaio 1983 n. 8:
"Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle
regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili
diversi dagli idrocarburi", limitatamente ai commi da primo a
dodicesimo, che recano il seguente testo:
I. "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 15 della l. 2
agosto 1975, n. 393, l'Enel è tenuto a corrispondere
complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati
i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli
altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:
a) lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta con
combustibili diversi dagli idrocarburi;
b) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli
impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e
carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione
dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà
alimentato a carbone;
c) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli
impianti in esercizio e in corso di costruzione alla data di entrata
in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a
carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 mw;
d) un contributo per ciascun kw di potenza nominale degli
impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:
lire/kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;
lire/kw 12.000 per gli impianti elettronucleari;
lire/kw 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti
autorizzati alla trasformazione a carbone.".
II. "L'Enel è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel
cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione
dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni kwh di
energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e
alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in
esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.".
III. "Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera
d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o
assunti dall'Enel in forza di convenzioni, rispettivamente, con
comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti,
ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o
da altre disposizioni di legge.".
IV. "Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio
combustibile non convertibili e non previsti per il funzionamento a
carbone di potenza nominale non inferiore a 1.200 mw, entrati in
esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'Enel è tenuto
altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo una
tantum pari a lire 8.000 per kw di potenza installata.".
V. "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d),
sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma
dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.".
VI. "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della delibera del CIPE di cui all'art. 3, primo comma,
della l. 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è
ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche
del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati,
l'Enea è tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al
limite del costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa
delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese
da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti
necessari alla realizzazione dell'impianto.".
VII. "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo,
nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra
le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa
non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità
relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita
convenzione fra l'Enea e i comuni interessati.".
VIII. " L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e
la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento
della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi
previsti dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono
disposti con decreto del presidente della giunta regionale.".
IX. "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o
comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione
del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o,
in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria
il commercio e l'artigianato.".
X. "Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà
destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti
finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie
rinnovabili, alla tutela ecologico- ambientale dei territori
interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro
riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti
dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno
utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la
istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria
che si rendano necessari in relazione alla installazione e al
funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.".
XI. "Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di
cui alla presente legge e alla loro finalizzazione sono regolati da
apposite convenzioni tra l'Enel, le regioni e i comuni interessati
secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la
commissione interregionale di cui all'art. 13 della l. 16 maggio
1970, n. 281.".
XII. "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Enel
non può stipulare convenzioni con enti locali e con le regioni che
prevedono a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti
aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli
previsti dalle leggi vigenti.";
e per l'abrogazione del tredicesimo comma del citato articolo unico
della legge n. 8/1983 "Norme per l'erogazione di contributi a favore
dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi", comma che reca il seguente
testo: "Qualora, entro i termini fissati dall'art. 2, secondo comma,
della l. 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la
procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la
determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata
dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente
emerse nella procedura precedentemente esperita.", iscritti ai nn.
31, 32 e 33 del reg. referendum;
Viste le ordd. del 13 dicembre 1986 con le quali l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittime le predette richieste;
Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Udito l'avvocato Valerio Onida per il Comitato promotore;
Ritenuto in fatto
1. - In data 8 maggio 1986 Ronchi Edoardo ed altri, documentata la
propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della
Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per
la richiesta di referendum popolare abrogativo dell'articolo unico,
commi primo-dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenenti norme per
l'erogazione di contributi da parte dell'Enel e dell'Enea a favore
dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi.
L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1986.
In data 6 agosto 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la
detta Cancelleria i fogli con 950.000 sottoscrizioni, accompagnati
dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, verificava la regolarità delle richieste e la
persistente vigenza dell'atto normativo a cui esse si riferivano; la
verifica aveva esito positivo.
Con ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio centrale, a norma
dell'art. 32 l. 25 maggio 1970 n. 352 proponeva la concentrazione del
suddetto quesito con altri due, frattanto proposti e concernenti
anch'essi richieste abrogative sul tema delle centrali
elettronucleari (v. infra, n. 2 e 3).
Notificata l'ordinanza ai presentatori delle richieste, alcuni di
questi nonché il Partito Radicale negavano i presupposti della
concentrazione e l'Ufficio centrale riconosceva l'opportunità di
tenere distinti i quesiti.
Pertanto, con ordinanza del 15 dicembre successivo l'Ufficio
dichiarava legittima la richiesta di referendum.
2. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 8 maggio
1986, la richiesta di referendum abrogativo del terz'ultimo (rectius:
penultimo, ossia tredicesimo) comma del cit. art. un. l. n. 8 del
1983, che affida al CIPE, su proposta del Ministro per l'industria,
la determinazione delle aree di insediamento delle centrali suddette.
L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suindicata.
Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme
con i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio elettorale effettuava la verifica con esito positivo e,
riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di
cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la
richiesta di referendum.
3. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 6 maggio
1986, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. un., primo
comma, l. 18 dicembre 1973 n. 856 (recante modifica dell'art. 1,
comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643), che consente all'Enel di
promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri
o di assumervi partecipazioni al fine di realizzare o gestire
centrali elettriche, limitatamente alle parole: "b) la realizzazione
e l'esercizio di impianti elettronucleari".
L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra
indicata. Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000
firme con i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo, e,
riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di
cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la
richiesta di referendum.
Le ordinanze erano comunicate e notificate a norma dell'art. 13 l.
25 maggio 1970 n. 352.
4. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle
suddette ordinanze dall'Ufficio centrale, fissava il giorno 14
gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio, e nominava
relatore il Giudice costituzionale Francesco Saja.
Della fissazione suddetta veniva data regolare comunicazione.
In data 10 gennaio 1987 i presentatori delle richieste di
referendum, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo
comma, l. n. 352 del 1970, depositavano tre distinte memorie, con cui
svolgevano varie considerazioni a sostegno delle proposte richieste
e, in particolare, deducevano la sostanziale diversità dei quesiti
referendari rispetto a quelli dichiarati inammissibili con la
sentenza n. 31 del 1981 e la loro compatibilità con l'attuazione del
Trattato Euratom. Il Governo non si avvaleva per contro della
facoltà suddetta.
Considerato in diritto
1. - Le tre richieste referendarie in epigrafe, pur concernendo
distinte disposizioni di legge, mirano a realizzare - sul comune tema
delle centrali elettronucleari - effetti abrogativi interferenti.
Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Le richieste suddette - delle quali l'Ufficio centrale
costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato la
legittimità con ordinanze del 15 dicembre 1986 e sulla cui
ammissibilità la Corte è ora chiamata a pronunciarsi - investono,
rispettivamente, come si rileva dai proposti quesiti, le norme
seguenti: 1) i commi da 1 a 12 dell'articolo unico della l. 10
gennaio 1983 n. 8, contenente norme per l'erogazione di contributi a
favore dei comuni e delle regioni che siano sedi di centrali
elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; 2)
il terz'ultimo (rectius penultimo, ossia tredicesimo) comma dello
stesso articolo unico della cit. l. n. 8 del 1983, il quale
stabilisce che, se non sia tempestivamente perfezionata la procedura
per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la
determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata
dal CIPE; 3) l'articolo unico, primo comma, lettera b), della legge
18 dicembre 1973 n. 856, recante modifica all'art. 1, comma settimo,
della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, limitatamente all'attribuzione
all'ENEL della facoltà di promuovere la costituzione di società con
società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni, al fine di
realizzare o gestire impianti elettronucleari.
3. - Le tre richieste referendarie vanno ammesse.
Non sussiste infatti alcuna delle cause ostative previste
espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili
dall'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in
proposito la sent. n. 16 del 1978); né alcuna eccezione ha sollevato
il Governo, il quale non si è avvalso della facoltà di presentare
memorie.
In particolare, rilevato che le attuali richieste hanno un oggetto
diverso da quella che ha dato luogo alla sent. n. 31 del 1981,
osserva la Corte che nella fattispecie non può operare il limite
delle convenzioni internazionali, previsto dal ricordato precetto
costituzionale, in relazione al Trattato istitutivo della Comunità
europea dell'energia atomica, ratificato con l. 14 ottobre 1957 n.
1203. I quesiti relativi alle due prime richieste di referendum sono
invero del tutto estranei alle disposizioni di detto Trattato,
concernendo l'uno un problema di politica interna relativo ai
rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale
(Enel, Enea, Regioni e Comuni) e riguardando l'altro la distribuzione
della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di
determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari:
competenza che peraltro espressamente la Risoluzione del Consiglio
della Comunità in data 20 novembre 1978 riconosce spettare agli
Stati membri.
4. - Del pari palese è l'estraneità al Trattato del terzo
quesito referendario, il quale è diretto a ripristinare la posizione
originaria dell'Enel, abolendo l'innovazione apportata con la l. 18
dicembre 1973 n. 856, che permette al medesimo di promuovere la
costituzione di società con società o enti stranieri ovvero di
assumervi partecipazioni, se abbiano per scopo la realizzazione o
l'esercizio di impianti elettronucleari. Né in contrario possono
richiamarsi le norme degli artt. 45 e segg. del ricordato Trattato,
le quali prevedono e disciplinano le "imprese comuni". Invero, a
parte qualsiasi rilievo circa l'oggetto, tali imprese sono enti della
Comunità, vengono costituiti dal Consiglio (della Comunità stessa)
su parere della Commissione, ed operano con tutte le garanzie del
relativo ordinamento, garanzie che si riflettono necessariamente nel
sistema normativo interno degli Stati membri; per contro la facoltà,
che forma oggetto della richiesta referendaria, costituisce
espressione dell'autonomia negoziale dell'Ente, senza alcun
collegamento con la disciplina comunitaria.
Risulta evidente quindi come la norma per cui è richiesto il
referendum non ha attinenza con il contenuto del Trattato, sicch'
anche per essa non può ritenersi operante il limite anzidetto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ammette le richieste di referendum:
per l'abrogazione dell'art. un., commi dal primo al dodicesimo,
l. 10 gennaio 1983 n. 8 (Norme per l'erogazione di contributi a
favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche
alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi);
per l'abrogazione del cit. art. unico, tredicesimo comma, l. n.
8 del 1983;
per l'abrogazione dell' art. unico, comma primo, lett. b), l. 18
dicembre 1973 n. 856 (Modifica all'art. 1, comma settimo, l. 6
dicembre 1962 n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica);
richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 15 dicembre 1986,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE