Titolo
SENT. 35/86 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RIPETITORI GIA' INSTALLATI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 103/1975 - FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE - PRETESA DISCRIMINAZIONE FRA ESERCENTI A SECONDA CHE OSSERVINO O CHE NON OSSERVINO IL TERMINE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, disciplinante la materia delle trasmissioni radiotelevisive, nel disporre che i titolari degli impianti ripetitori privati gia' installati al momento dell'entrata in vigore della legge, sono autorizzati al funzionamento in via provvisoria purche' presentino domanda di autorizzazione entro un termine perentorio, pena la disattivazione degli impianti, non discrimina ingiustificatamente gli esercenti i predetti impianti a seconda che essi osservino o non osservino il termine. Infatti, la censurata prefissione del termine e' coerente ad esigenze di attuazione del regime autorizzatorio (regime in se' non censurato) nei confronti degli esercenti impianti gia' installati e, per altro verso, e' coerente all'esigenza di parificare nell'assoggettamento al regime autorizzatorio gli esercenti impianti gia' installati e gli esercenti impianti nuovi, per i quali la preventiva autorizzazione all'esercizio e' prevista dagli artt. 38 e 43 della medesima legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 225/1974; n. 226/1974; n. 231/1985.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
legge
14/04/1975
n. 103
art. 44
co. 0
Titolo
SENT. 35/86 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RIPETITORI GIA' INSTALLATI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 103/1975 - FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA - DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui subordina il funzionamento provvisorio degli impianti ripetitori di programmi televisivi esteri gia' installati alla condizione che, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, non vengano modificate le caratteristiche tecnico operative degli impianti, non pone gli esercenti i predetti impianti in posizione ingiustificatamente deteriore rispetto agli esercenti impianti di diffusione di programmi propri in ambito locale, non sottoposti ad analoga limitazione. Invero, la situazione di questi ultimi non e' idonea ad essere assunta quale termine di paragone per misurare la legittimita' della norma in esame, in quanto, da un lato, la mancanza di limitazioni nel settore delle emittenze in ambito locale e' frutto di una carenza legislativa (non avendo il legislatore provveduto, nonostante i solleciti della Corte, ad introdurre un regime autorizzatorio che assicurasse il coordinamento fra la detta emittenza e le altre attivita' di radiotelediffusione) - cosicche' il principio di uguaglianza viene invocato in senso inverso a quello proprio - e, dall'altro, la norma che si pretende discriminatoria e', invece, espressione di un aspetto generale dell'ordinamento dell'intera materia. Ne', sotto altri profili, la norma in esame, e particolarmente la condizione in essa contenuta, puo' dirsi lesiva della liberta' di manifestazione del pensiero e della liberta' di impresa, in quanto il divieto di modificazione delle caratteristiche tecniche degli impianti ripetitori gia' installati e' strettamente funzionale al regime autorizzatorio (regime in se' non censurato) e alle finalita' di esso, prima fra tutte la compatibilita' reciproca fra le varie attivita' di diffusione radiotelevisiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 202/1976; n. 237/1984; n. 231/1985.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Riferimenti normativi
legge
14/04/1975
n. 103
art. 44
co. 0
N. 35
SENTENZA 23 GENNAIO 1986
Deposito in cancelleria: 5 febbraio 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 6/1 s.s. del 12 febbraio 1986.
Pres. PALADIN - Rel. CORASANITI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO
REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -
Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI -
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO
DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44, legge 14
aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1977 dal pretore di Porretta
Terme nel procedimento penale a carico di Cesarini Mario ed altri,
iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 15 marzo 1984 dal tribunale di Alessandria
nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Teleradiocity e s.p.a.
Propagazione Audiovisivi, iscritta al n. 452 del registro ordinanze
1984 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273
dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Propagazione Audiovisivi,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva", dopo avere
assoggettato a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e
telecomunicazioni l'installazione di "nuovi" impianti ripetitori di
programmi sonori e televisivi esteri (art. 38) o della concessionaria
del servizio pubblico nazionale italiano (art. 43), dispone, all'art.
44, primo comma, che i titolari degli impianti di cui ai suddetti
articoli "già installati" sul territorio nazionale devono presentare,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di
esecuzione della legge, domanda di autorizzazione corredata dalle
indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti; stabilisce
inoltre, nel secondo comma, che il funzionamento in via provvisoria
degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio
dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini
la domanda di cui al comma precedente, non vengano modificate le
caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori
di programmi esteri, non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o
nazionali; prevede infine, nel terzo comma, che, ove sia accertato che
l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal
relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione non può essere
rilasciata ed il Ministero, previa diffida ad adeguare l'impianto entro
tre mesi, in difetto di adempimento ne dispone la disattivazione, da
eseguirsi anche d'ufficio; sono soggetti a disattivazione, ai sensi del
quarto comma, anche gli impianti per i quali non sia stata presentata
la domanda nel termine di cui al primo comma.
2. - Il Pretore di Porretta Terme, con ordinanza emessa il 7
novembre 1977 nel corso del procedimento penale a carico di Cesarini
Mario ed altri, denunciati dal Ministero delle poste e
telecomunicazioni per avere installato impianti ripetitori via etere di
programmi televisivi esteri o nazionali senza aver chiesto e ottenuto
l'autorizzazione prevista dalla legge n. 103 del 1975, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., del già citato art. 44, in quanto esclude dalla
facoltà di esercizio provvisorio i titolari di impianti "già
installati" al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del
1975 (quali sono gli imputati), che abbiano presentato la domanda di
autorizzazione oltre il termine fissato, ovvero non l'abbiano
presentata affatto.
Quanto alla rilevanza della questione, osserva l'ordinanza che essa
sussiste, poiché, in forza della disposizione impugnata, dovrebbe
essere disposta la disattivazione degli impianti, avendo alcuni
imputati presentato la domanda fuori termine.
La questione è ritenuta non manifestamente infondata sulla base
delle seguenti considerazioni:
a) la prefissione del termine per la proposizione della domanda di
autorizzazione sarebbe irragionevole, perché inutile, in relazione
alla pratica impossibilità - per carenza nell'amministrazione di
strutture adeguate, e in ogni caso in relazione alla mancanza di
volontà politica - di effettuare i controlli presupposto
dell'autorizzazione o del diniego di essa e in tal caso della
disattivazione, cui è preordinato l'adempimento;
b) la prefissione del termine (recte: la sanzione ad essa
collegata) darebbe luogo a disparità di trattamento fra gli esercenti
che abbiano presentato la domanda tempestivamente e quelli che
l'abbiano presentata tardivamente o non l'abbiano presentata affatto,
disparità ingiustificato in relazione all'inutilità dell'adempimento
dovuta sia all'impossibilità, sopra indicata, del raggiungimento dello
scopo, sia alla possibilità per il Ministero delle poste e
telecomunicazioni di raggiungere lo scopo altrimenti e cioè
procurandosi aliunde (particolarmente dalla RAI) i dati (da indicare
nella domanda di autorizzazione e quindi) necessari ai controlli.
Non vi è stata costituzione di parti private. È intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura
dello Stato.
Osserva l'interveniente che, in sostanza, il giudice a quo
richiede, inammissibilmente, alla Corte costituzionale una verifica che
riguarda il merito della norma impugnata, non la sua conformità a
precetti costituzionali.
Siffatta censura è comunque infondata, in quanto non tiene conto
della ratio dell'art. 44 della l. n. 103 del 1975, che è quella di
regolarizzare precedenti situazioni di fatto (legittimate dalla Corte
con la sentenza n. 225 del 1974), inserendole nell'ambito della nuova
regolamentazione, che subordina l'installazione di nuovi impianti ad
autorizzazione ministeriale (artt. 38 e 43). Non poteva quindi
prescindersi dall'imposizione di una domanda di autorizzazione entro un
determinato termine anche ai titolari di impianti già installati che
intendessero conseguire la facoltà di esercizio provvisorio (fino al
rilascio dell'autorizzazione, ricorrendone le condizioni), onde
assicurare un ordinato passaggio dal regime di fatto a quello legale,
ed evitare ingiustificato discriminazioni in danno dei titolari di
nuovi impianti.
3. - Nel corso del procedimento civile instaurato dalla emittente
televisiva locale Teleradiocity s.r.l. nei confronti della Propagazione
Audiovisivi S.p.a., esercente un impianto ripetitore di programmi
esteri, per conseguire la cessazione delle trasmissioni della
convenuta, in quanto produttive di interferenze per effetto del
sopravvenuto potenziamento dell'impianto da 200 a 10.000 Watt, il
Tribunale di Alessandria, con ordinanza emessa il 15 marzo 1984, ha
sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost., dell'art.
44 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui subordina il
funzionamento in via provvisoria degli impianti ripetitori di programmi
televisivi esteri, già installati sul territorio nazionale, alla
condizione che, una volta proposta la domanda di autorizzazione, non
vengano modificate le caratteristiche tecnico-operative degli impianti.
In punto di rilevanza osserva il giudice a quo che la convenuta,
dopo aver tempestivamente proposto domanda di autorizzazione
all'esercizio del ripetitore, già installato al momento dell'entrata
in vigore della legge, ai sensi del suddetto art. 44, aveva modificato
le caratteristiche tecnico- operative dell'impianto (incremento di
potenza), ponendo Così in essere un'attività costituente reato, che
non può ricevere tutela dall'ordinamento e che dovrebbe quindi essere
inibita, con conseguente accoglimento della domanda.
La questione è ritenuta non manifestamente infondata sulla base
delle seguenti considerazioni:
a) l'imposizione della condizione in parola per l'esercizio
provvisorio dei ripetitori porrebbe gli esercenti in posizione
ingiustificatamente deteriore rispetto agli esercenti impianti di
diffusione di programmi televisivi propri in ambito locale, non
sottoposti alla stessa condizione o ad altra analoga (salvo il rispetto
dei diritti quesiti altrui);
b) l'imposizione costituirebbe un limite "innaturale" alla libertà
di manifestazione del pensiero ed alla libertà d'impresa.
Si è costituita la Società Propagazione Audiovisivi S.p.a.,
sollecitando la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che la questione
appare inammissibile, o, in subordine, infondata.
Circa la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., osserva l'Avvocatura
dello Stato che non può essere posta a raffronto la situazione delle
emittenti locali con quella degli impianti ripetitori, in quanto per le
prime manca una disciplina legislativa (che doveva essere adottata a
seguito della sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale); in
ogni caso, si tratta di situazioni oggettivamente diverse.
Per quanto concerne, poi, l'asserito contrasto con gli artt. 21 e
41 Cost., rileva l'interveniente che la censura appare inammissibile,
in quanto volta a sindacare nel merito una norma di polizia dell'etere,
oltretutto con carattere di provvisorietà, e comunque infondata,
poiché nel settore delle telecomunicazioni la Corte costituzionale ha
ripetutamente ravvisato non solo opportuno, bensl' necessario (sentt.
n. 202 del 1976 e n. 148 del 1981), un regime di autorizzazione
nell'ambito del quale libertà private e potestà pubbliche possano
coesistere ed armonizzarsi tra loro.
Considerato in diritto:
1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe sollevano entrambe,
ciascuna per un distinto aspetto, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).
I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e definiti con
unica sentenza.
2. - La legge n. 103 del 1975 regola la materia delle trasmissioni
radiotelevisive a seguito dell'intervento di questa Corte, che ha
fissato i criteri ai quali la disciplina del monopolio statale avrebbe
dovuto rispondere per essere considerata costituzionalmente legittima
(sent. n. 225 del 1974), ed ha escluso dalla riserva allo Stato
l'esercizio dei ripetitori di stazioni trasmittenti estere e degli
impianti televisivi via cavo (sentt. nn. 225 e 226 del 1974).
La sentenza n. 225 del 1974, in particolare, nel riconoscere
l'illegittimità del monopolio statale quanto ai ripetitori di stazioni
trasmittenti estere, ha osservato che, "senza apprezzabili ragioni,
l'esclusiva statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee,
compromette un bene essenziale della vita democratica, finisce con il
realizzare una specie di autarchia nazionale delle fonti di
informazione".
Ha tuttavia ammesso la Corte, con la suindicata pronuncia, che
l'impianto e l'esercizio di siffatti ripetitori "debbano essere
sottoposti ad una disciplina legislativa in considerazione della
salvaguardia di pubblici interessi", la cui tutela "può realizzarsi
con un regime di autorizzazione".
3. - Il titolo III della legge n. 103 del 1975 riguarda gli
impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi esteri (art. 38) e
nazionali (art. 43) e detta, con l'impugnato art. 44, norme transitorie
per quelli già installati al momento di entrata in vigore della legge.
La normativa prevede anzitutto che l'installazione e l'esercizio
dei nuovi impianti ripetitori di programmi sonori o televisivi esteri
sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste
e telecomunicazioni, al quale spetta il potere di coordinare tutti i
sistemi di radiocomunicazione nel rispetto delle esigenze prioritarie
dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo, e di assegnare le
frequenze di funzionamento (art. 38, primo comma). Stabilisce,
inoltre, che i suddetti impianti ripetitori non devono interferire con
le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare,
né con gli altri servizi di telecomunicazioni (artt. 38, secondo
comma, e 41, primo comma), e devono essere conformi alle norme tecniche
stabilite dal regolamento di esecuzione della legge, previsto dall'art.
26 (art. 38, terzo comma).
Analoga disciplina è prevista anche per l'installazione e
l'esercizio di impianti ripetitori privati dei programmi della RAI
(art. 43).
L'art. 44 dispone che i titolari degli impianti ripetitori (sia di
programmi esteri che di programmi nazionali) già installati al momento
dell'entrata in vigore della legge sono autorizzati al funzionamento in
via provvisoria, purché presentino, entro un certo termine (sessanta
giorni dalla pubblicazione del regolamento), domanda di autorizzazione
corredata dalle indicazioni relative alle caratteristiche tecniche
degli impianti, e purché non modifichino le dette caratteristiche (una
terza condizione, dettata per i ripetitori di programmi esteri, e cioè
il divieto di diffusione di messaggi pubblicitari, è venuta meno per
effetto della sent. di questa Corte n. 231 del 1985). La mancata
presentazione della domanda nei termini è sanzionata con la
disattivazione degli impianti, Così come la non rispondenza di questi
ultimi ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.
Connotato della disciplina è il, riconoscimento, al Ministero
delle poste e telecomunicazioni, del "governo tecnico" dell'etere, e
cioè del potere generale di coordinare tutti i sistemi di
radiotelecomunicazione al fine di assicurarne la reciproca
compatibilità, con i connessi poteri strumentali di assegnare le
frequenze, e di prescrivere le caratteristiche tecniche degli impianti,
nonché di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni date, sia
subordinando alla medesima l'autorizzazione sia intervenendo in caso di
interferenze.
4. - Il Pretore di Porretta Terme denuncia il suindicato art. 44
in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto: a) la prefissione del
termine per la proposizione della domanda sarebbe irragionevole,
perché inutile, in relazione alla concreta impossibilità per
l'amministrazione - per carenza di adeguate strutture e mancanza di
volontà politica - di effettuare i controlli, presupposto
dell'autorizzazione, ai quali è preordinato l'adempimento; b) la
prefissione del termine (recte: la sanzione ad essa collegata) darebbe
luogo a disparità di trattamento tra gli esercenti di impianti già
installati che abbiano presentato nei termini la domanda, e quelli che
l'abbiano presentata fuori dei termini o non l'abbiano presentata
affatto, disparità ingiustificato in relazione all'inutilità
dell'adempimento, dovuta sia alla già rilevata impossibilità del
raggiungimento dello scopo al quale esso è preordinato, sia alla
possibilità per l'amministrazione di raggiungere lo scopo altrimenti,
cioè procurandosi aliunde i dati necessari ai controlli.
5. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo non ravvisa violazione del principio di
eguaglianza nell'avere la legge assoggettato al descritto regime
autorizzatorio gli esercenti impianti ripetitori già installati
malgrado una supposta diversità di situazione fra essi e gli
(aspiranti) esercenti nuovi impianti. Censura, invece, la prefissione
di un termine perentorio per la presentazione della domanda di
autorizzazione da parte degli esercenti impianti già installati
siccome ingiustificato, e altresl' siccome ingiustificatamente
discriminatoria fra esercenti impianti già installati a seconda che
osservino o che non osservino il termine.
Ma la censurata prefissione di termine per un verso è coerente ad
esigenze di attuazione del regime autorizzatorio (regime in sé,
ripetesi, non censurato) nei confronti degli esercenti impianti già
installati: autorizzarli ex lege in via generale, sia pure formalmente
soltanto all'esercizio provvisorio, ma - come auspicato - sine die per
la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio
definitivo, avrebbe importato in pratica esonerarli dal regime
suindicato, che si sostanze dell'emanazione di atti amministrativi
singolari, da porre in essere sulla base dell'accertata ricorrenza dei
presupposti e dei requisiti (anche tecnici) di legge. Per altro verso
la censurata prefissione di termine è coerente all'esigenza di
parificare nell'assoggettamento al regime autorizzatorio (parificazione
in sé, ripetesi, non contestata) gli esercenti impianti già
installati e gli esercenti impianti nuovi: autorizzare quelli nel modo
come sopra auspicato avrebbe importato collocarli in posizione di
privilegio rispetto a questi, sottoposti ad autorizzazione preventiva,
e Così realizzare una disparità di trattamento effettivamente
ingiustificato e in ogni caso più grave di quella (fra esercenti
impianti già installati) che qui è lamentata, disparità di
trattamento quest'ultima la cui ingiustificatezza è discutibile (in
relazione alla reale diversità di situazione fra chi osserva un
termine e chi non l'osserva) e sarebbe comunque assai meno grave.
Né varrebbe obbiettare che la prima delle due esigenze - ma in
ogni caso non la seconda - avrebbe potuto essere ugualmente soddisfatta
anche senza la prefissione del termine, in quanto sarebbe stato
sufficiente disporre la cessazione o la revoca dell'autorizzazione
provvisoria in caso di accertamento negativo - da operare quando alla
pubblica amministrazione fosse stato possibile o parso opportuno -
della ricorrenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge
per l'autorizzazione definitiva: ritenuta non ingiustificato la
soluzione adottata dal legislatore, non può questa Corte valutare se e
quale altra soluzione sarebbe stata egualmente, o per avventura ancor
più, coerente o adeguata alle esigenze avute di mira.
6. - Il Tribunale di Alessandria censura l'art. 44 della legge n.
103 del 1975 nella parte in cui subordina il funzionamento provvisorio
degli impianti ripetitori di programmi televisivi esteri già
installati alla condizione che, successivamente alla presentazione
della domanda di autorizzazione, non vengano modificate le
caratteristiche tecnico-operative degli impianti.
Ad avviso del giudice a quo sarebbe in tal modo violato l'art. 3
Cost., in quanto la suddetta condizione porrebbe gli esercenti degli
impianti ripetitori in posizione ingiustificatamente deteriore rispetto
agli esercenti impianti di diffusione di programmi propri in ambito
locale, non sottoposti ad analoga limitazione.
Sarebbero inoltre lesi gli artt. 21 e 41 Cost., in quanto la
condizione in parola costituirebbe un limite "innaturale" alla libertà
di manifestazione del pensiero ed alla libertà di impresa.
Neppure queste censure sono fondate.
Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., il giudice a quo pone a
raffronto il regime degli impianti ripetitori, dettato dalla legge n.
103 del 1975, con quello, che assume più favorevole, delle emittenti
televisive in ambito locale. Ma, come è noto, vi è in tale ultimo
settore una situazione di carenza legislativa, non essendosi provveduto
alla regolamentazione positiva che questa Corte, con la sent. n. 202
del 1976, mentre ha negato la legittimità della riserva allo Stato
dell'emittenza di portata non eccedente l'ambito locale, ha nondimeno
ritenuto indispensabile, riconoscendo fra l'altro l'esigenza di un
regime autorizzatorio al fine di assicurare, secondo i criteri
prescelti, il coordinamento fra la detta emittenza e tutti gli altri
servizi e le altre attività di radiotelediffusione.
Ne deriva l'evidente infondatezza della questione, atteso che il
principio di uguaglianza viene invocato in senso inverso a quello
proprio, assumendosi una situazione normativa anomala quale parametro
di legittimità di una norma, che da un lato fa parte di una
regolamentazione positiva, dall'altro, concorrendo a istituire un
regime autorizzatorio analogo a quello vigente per tutte le altre
attività di diffusione radiotelevisiva, riflette un aspetto generale
dell'ordinamento della intera materia (cfr. in tal senso la sent. di
questa Corte n. 237 del 1984).
Circa la lesione degli artt. 21 e 41 Cost., va rilevato che il
Tribunale di Alessandria non denuncia come limitativo delle libertà
con essi garantite il regime autorizzatorio adottato dal legislatore,
regime connotato dal conferimento, sopra posto in evidenza, alla
pubblica amministrazione, del governo tecnico dell'etere, al fine di
assicurare, anche attraverso la prescrizione per regolamento di date
caratteristiche tecniche degli impianti e la verifica in sede di
autorizzazione dell'osservanza di esse, la compatibilità reciproca fra
le varie attività di diffusione radiotelevisiva.
Senza dire che tale compatibilità rende possibile la pluralità
delle fonti di informazione radiotelevisive, sicché essa
compatibilità dovrebbe ritenersi comunque un limite pienamente
apponibile tanto all'esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero, quanto (o tanto più) all'esercizio della libertà di
iniziativa economica, che nella materia delle attività di
radiotelediffusione è strettamente collegato al primo (la sentenza n.
231 del 1985 ha ravvisato la configurabilità di un'autonoma
compressione del secondo solo rispetto alla diffusione di messaggi
pubblicitari ed ha comunque ritenuto che anche in tal caso, se è
illegittima la compressione consistente nell'assoluto divieto di
effettuare tali messaggi per i ripetitori esteri, non sono illegittime
le limitazioni imposte al fine di assicurare il pluralismo delle fonti
di informazione).
Ciò posto, non si vede come possa ritenersi autonomamente
limitativo, e in ogni caso come possa ritenersi indebitamente
limitativo, delle libertà suindicate il divieto di modificazione delle
caratteristiche tecniche degli impianti ripetitori già installati, che
è strettamente funzionale al sistema come sopra adottato e alle
finalità di esso.
È infatti evidente che l'indiscriminata modificabilità delle
caratteristiche tecniche degli impianti in regime provvisorio - nel
senso, chiaramente postulato dal giudice a quo, del loro potenziamento
- potrebbe dar luogo a interferenze, prima non sussistenti, fra
ripetitori ed altre fonti di diffusione radiotelevisiva, e più in
generale pregiudicare l'effettività della disciplina regolamentare dei
ripetitori e Così quella compatibilità reciproca fra le varie
attività di diffusione radiotelevisiva, che il governo tecnico
dell'etere è teso a garantire.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze indicate in epigrafe,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva), sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Porretta Terme del 7
novembre 1977;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 della legge suindicata, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 21 e 41 Cost., dall'ordinanza del Tribunale di Alessandria 15
marzo 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE Cancelliere