N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 05 ottobre 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 ottobre 2023 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Turismo - Locazione - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta -
Obbligo per il locatore per finalita' turistiche, nella fattispecie
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1, della legge
regionale n. 11 del 2023, di trasmettere una dichiarazione
sostitutiva al Comune nel cui territorio e' ubicato l'alloggio,
attestante i periodi in cui si intende esercitare l'attivita' di
locazione - Previsione che la durata complessiva dei relativi
periodi, in ogni caso, non puo' essere superiore a centottanta
giorni.
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11
(Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di
locazioni brevi per finalita' turistiche), art. 4, comma 1, lettera
f).
(GU n. 43 del 25-10-2023)
Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, ricorrente;
contro la Regione autonoma Valle D'Aosta, (c.f. 80002270074) in
persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in
piazza A. Deffeyes n.1, Aosta (AO), intimata;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art 4,
comma 1°, lett. f della legge regionale n. 11 del 18 luglio 2023, per
contrasto con l'art. 117, comma 2°, lett. l) della Costituizione
anche in relazione all'art. 2, comma 1°, lett. g e q dello Statuto
speciale di autonomia, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 25
settembre 2023.
Sul B.U.R. n. 35 del 1° agosto 2023 e' stata pubblicata la legge
regionale n. 11 del 18 luglio 2023, rubricata "Disciplina degli
adempimenti amministrativi di locazioni brevi per finalita'
turistiche".
Il Governo ritiene che la disposizione contenuta all'articolo 4,
comma 1°, lett. f) della predetta legge regionale - nella parte in
cui fissa in 180 giorni la durata massima della locazione degli
alloggi ad uso turistico, come definiti all'articolo 2, comma 1°,
lett.a), n. 1 della medesima legge- eccedendo le competenze
statutarie in materia di urbanistica e turismo, attribuite alla
regione autonoma Valle d'Aosta dallo Statuto speciale di
autonomia(art. 2, comma 1°, lett. g e q) approvato con Legge
Costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, vada a violare la compentenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile,
di cui all'art. 117, comma 2°, lett. l) della Costituzione.
Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per il seguente
Motivo
Violazione dell'art. 117, comma 2°, lett. l) della Costituzione,
anche in relazione al parametro inteposto di cui all'art. 2 comma 1°,
lett. g) e q) della Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948.
1. Con la legge n. 11/2023, meglio indicata in epigrafe, la
regione autonoma Valle d'Aosta, nel dichiarato esercizio della
propria competenza legislativa esclusiva in materia di urbanstica e
turismo (art. 2, comma 1°, lett. g e q dello Statuto speciale), ha
inteso disciplinare gli adempimenti amministrativi in materia di
locazione per finalita' turistiche, prevedendo in capo al locatore -
in funzione di verifica della corretta applicazione dell'imposta di
soggiorno e dell'effettivita' dell'attivita' di vigilanza e
controllo-, l'obbligo di rendere una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi della legge regionale n. 19/200/, attestante, inter alia e per
quanto di interesse in questa sede, i periodi di esercizio
dell'attivita' di locazione turistica, fissandone la complessiva
durata massima in 180 giorni annui ( art. 4 , comma 1°, lett. f,
ultima alinea).
Giova precisare che siffatta dichiarazione circa la durata
dell'attivita' locativa - e la conseguente limitazione del periodo
massimo entro cui e' possibile locare - e' richiesta solo nel caso di
cui all'articolo 2, comma 1°, lett.a), n. 1 della legge medesima,
vale a dire quando la locazione abbia a oggetto le camere arredate
ubicate in unita' abitative rientranti nella categoria di
destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale, ai sensi
della legge regionale n.11/1998.
Tale previsione, ad avviso del Governo, realizzando un'indebita
compressione delle facolta' proprietarie, sub specie di limitazione
del godimento dell'immobile adibito ad abitazione principale, e
dell'autonomia privata, esula dalle competenze legislative regionali
esclusive in materia di urbanistica e turismo, attribuite alla
regione intimata dallo Statuto speciale di autonomia, per invadere la
competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.
2. A supporto della fondatezza di tale assunto, giova osservare
quanto segue. La locazione turistica e' stata introdotta nell'
ordinamento civile dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che, nel
disciplinare la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, si e'
limitata ad individuare espressamente, all'articolo 1, comma 2°,
quelle tra le sue disposizioni non applicabili alle locazioni di
immobili per finalita' esclusivamernte turistiche, in quanto, in
definitiva, recanti previsioni non coerenti con la causa, id est la
funzione economico- sociale, della locazione turistica.
Se, dunque, gia' nelle intenzioni del Legislatore del 1998 le
locazioni di immobili per finalita' turistiche restavano
assoggettate, salvo le deroghe di cui cui sopra si e' dato conto,
alle norme valevoli per le locazioni ad uso abitativo, tale
impostazione e' stata recepita e rafforzata dal decreto legislativo
del 23 maggio 2011 n. 79, cosidetto Codice del Turismo, che alla
locazione turistica ha dedicato il suo Capo II, stabilendo,
all'articolo 53 che: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalita'
turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle
disposizioni del codice civile in tema di locazione".
Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si ricava,
dunque, l'intendimento del Legislatore statale di favorire, con
riguardo alla locazione turistica, l 'applicazione uniforme su tutto
il territorio nazionale ("in qualsiasi luogo ubicati") della
disciplina codicistica della materia locatizia.
3.Ebbene, in tale quadro, non sfuggira' come la disposizione
impugnata al suo ultimo capoverso - seppure limitatamente alle camere
arredate ubicate in "prima casa", dove risulti prevalente l'uso
abitativo "permanente o principale"- fissando in 180 giorni annui la
durata complessiva massima dei periodi per i quali e' ivi consentito
l'esercizio dell'attivita' di locazione, oltre a tradursi nella
compressione della facolta' proprietaria di godimento dell'immobile,
finisca per limitare l'autonomia negoziale del locatore nei termini
riconosciutigli dal codice civile solo in ragione di un elemento
territoriale ( l'essere il bene locato ubicato nella regione Valle
d'Aosta).
Sebbene alla regione Valle d'Aosta sia riconosciuta, ai sensi
dell'articolo all'art. 2, comma 1, lettere g) e q), dello Statuto
speciale di autonomia competenza primaria in materia di urbanistica e
di turismo, e', tuttavia, indubbio che la disciplina dei singoli
contratti, e quindi anche del contratto di locazione, sia di
competenza dello Stato, in quanto riconducibile alla materia
dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo,
lettera l) della Costituzione.
La disposizione qui censurata, invero, con il predeterminare il
periodo massimo annuo di esercizio dell'attivita' locatizia, esula
dalle competenze legislative in materia di urbanistica e turismo,
assegnate alla regione intimata, intervenendo cosi' indebitamente in
materia di diritto civile, ambito che l'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
4. Ne' siffatta conclusione e' contraddetta dalla circostanza che
la disposizione qui impugnata in parte qua andrebbe a introdurre
adempimenti amministrativi funzionali all'attivita' di vigilanza e
controllo sulle locazioni turistiche e, come tali, attratte in tesi
alla competenza esclusiva statutaria in materia di turismo. Al
riguardo, soccorrono i principi sanciti da codesta ecc.ma Corte nella
sentenza n. 84 dell' 11 aprile 2019, riguardante l'impugnativa di una
legge della regione Lombardia (la n. 7 /2018) volta a introdurre un
codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare agli alloggi
locati per finalita' turistiche e da utilizzare nella promozione
pubblicitaria.
Nel rigettare il ricorso del Governo codesta Corte, dopo aver
chiarito al punto 4, che « gli aspetti turistici anche di queste
ultime [locazioni turistiche, ndr] ricadono nella competenza
residuale delle Regioni (sentenza n. 80 del 2012), mentre appartiene
all'ordinamento civile la regolamentazione dell'attivita' negoziale e
dei suoi effetti (tra le tante, sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del
2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013)», ha affermato al punto 5 che
"le disposizioni censurate (recanti l'introduzione del CIR, ndr)
pongono quindi un adempimento amministrativo precedente ed esterno al
contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi
inadempimenti, senza incidere sulla liberta' negoziale e sulla sfera
contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato" (enfasi
aggunta).
Sulla scorta di tale precedente e', dunque, possibile concludere
nel senso che, nel caso di specie, la predeterminazione del periodo
massimo di locazione nulla ha a che vedere con un adempimento
amministrativo necessario per l'identificazione della locazione a
fini turistici, vale a dire un elemento esterno al contratto, ma
investe la regolamentazione stessa della locazione, incidendo quindi
sulla liberta' negoziale e sulla sfera contrattuale riservata alla
uniforme disciplina privatistica.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 4 comma 1°,
lett. f della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 18 luglio 2023,
nella parte in cui fissa in 180 giorni la durata massima della
locazione degli alloggi ad uso turistico, come definiti all'articolo
2, comma 1°, lett.a), n. 1 della medesima legge, per le motivazioni
indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni.
Con l'originale notificato del ricorso si depositera':
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data
con l'allegata relazione illustrativa.
Roma, 30 settembre 2023
L'Avvocato dello Stato: Guizzi