Reg. ric. n. 20 del 2023 n° parte 1

pubbl. su G.U. del 02/08/2023 n. 31

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti:  Regione Calabria 



Oggetto:

Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) - Previsto rilascio, da parte del competente dipartimento, a Ferrovie della Calabria S.r.l., già abilitata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 218 del 2003, allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, di titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992 - Previsto rilascio dei titoli autorizzatori sopradetti nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992 e nelle more della specifica disciplina normativa - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di un affidamento diretto ad un unico soggetto in contrasto con la disciplina statale di riferimento, di cui agli artt. 5 e 8 della legge n. 21 del 1992 e all’art. 10-bis, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, in base alla quale il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso di specifici requisiti, alla previa pubblicazione di un bando di concorso e al conseguente confronto concorrenziale tra operatori economici interessati - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza con riferimento alle modalità di affidamento del servizio sulla base di regole concorrenziali e secondo procedure di evidenza pubblica - Sottrazione ai Comuni di competenze, ad essi affidati dalla normativa statale di riferimento, in materia di regolamentazione dell’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - Violazione del principio di sussidarietà.



Norme impugnate:

legge della Regione Calabria  del 20/04/2023  Num. 16  Art.  Co.

legge della Regione Calabria  del 20/04/2023  Num. 16  Art.  Co.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.

legge  del 15/01/1992  Num. 21  Art.

legge  del 15/01/1992  Num. 21  Art.

decreto legge  del 14/12/2018  Num. 135  Art. 10   Co.

decreto legge  del 14/12/2018  Num. 135  Art. 10   Co.  convertito con modificazioni in

legge  del 11/02/2019  Num. 12



Parte n. 1: Udienza Pubblica del 07/02/2024 rel. ANTONINI


Testo del ricorso

N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 giugno 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 giugno  2023  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Trasporto pubblico - Servizio di  noleggio  con  conducente  (NCC)  -
  Norme della Regione Calabria - Autorizzazione per  l'esercizio  del
  servizio di noleggio con conducente (NCC) - Previsto  rilascio,  da
  parte  del  competente  dipartimento,  a  Ferrovie  della  Calabria
  S.r.l., gia' abilitata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della  legge
  n. 218 del 2003, allo  svolgimento  del  servizio  di  noleggio  di
  autobus con  conducente,  di  titoli  autorizzatori  non  cedibili,
  nell'ambito  del  territorio  della  Regione   Calabria,   per   lo
  svolgimento del servizio di noleggio con  conducente  di  cui  alla
  legge n. 21 del 1992 - Previsto rilascio dei  titoli  autorizzatori
  sopradetti   nel   limite   massimo   di   duecento    autovetture,
  proporzionato  alle  esigenze  dell'utenza,  previa  verifica   del
  possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992
  e nelle more della specifica disciplina normativa. 
- Legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16 ("Autorizzazione
  per l'esercizio del servizio di noleggio  con  conducente  (NCC)"),
  art. 1, commi 1 e 2. 


(GU n. 31 del 02-08-2023)

    Ricorso ex art. 127 Cost. per il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  (C.F.  80188230587),  rappresentato  e   difeso   ex   lege
dall'Avvocatura  generale  dello   Stato   (C.F.   80224030587   fax:
06-96514000,  PEC:  ags@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i   cui
uffici e' domiciliato in Roma,  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12  -
ricorrente; 
    contro Regione Calabria (02205340793), in persona del  Presidente
della Giunta regionale p.t., presso la sede legale  di  viale  Europa
Cittadella Regionale - localita' Germaneto - 88100 Catanzaro - Italia
-       (PEC:        capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it;
avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it) - resistente; 
    per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 1 e 2, della legge regionale della Calabria n 16 del 20  aprile
2023, «Autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio  con
conducente (NCC)», pubblicata nel  B.U.  della  Regione  Calabria  24
aprile 2023, n. 93. 
    L'art.   1   della   legge   regionale   impugnata,    intitolato
«Autorizzazione all'esercizio del servizio noleggio  con  conducente,
da parte di ferrovie della Calabria S.r.l.» prevede che «1.  Al  fine
di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i  servizi  di
trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi  turistici  verso
la Calabria,  il  competente  dipartimento,  considerata  la  valenza
regionale del servizio, rilascia a Ferrovie  della  Calabria  S.r.l.,
gia' abilitata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 11  agosto
2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto  di  viaggiatori
effettuato  mediante  noleggio  di  autobus  con  conducente),   allo
svolgimento del servizio  di  noleggio  di  autobus  con  conducente,
titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del  territorio  della
Regione Calabria, per lo svolgimento del  servizio  di  noleggio  con
conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)». 
    Ai sensi del successivo secondo  comma,  inoltre,  "2.  I  titoli
autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati nel limite massimo di
duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge  n.
21/1992  e  nelle  more  della  specifica  disciplina  normativa,  da
adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge". 
    La  legge  in  epigrafe  viene  impugnata,  in  riferimento  alle
sopraindicate disposizioni, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 22 giugno 2022, sulla base dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
I. Violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  e)  Cost,  per
violazione della competenza statale esclusiva in  materia  di  tutela
della concorrenza 
    La legge n. 16/2023  della  Regione  Calabria,  che  detta  norme
riguardanti l'autorizzazione del servizio di noleggio con  conducente
(NCC), eccede dalle competenze regionali  ed  e'  quindi  censurabile
relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 1  e  2.
Tali disposizioni, ponendosi in contrasto con la  disciplina  statale
interposta dettata dagli articoli 5 e 8 della legge 15 gennaio  1992,
n. 21, nonche' con l'art. 10-bis, commi 3 e 6, del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135,  risultano  violare  la  competenza  esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza di cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
    In particolare, in forza del primo comma dell'art. 1 della  legge
regionale impugnata, la Regione Calabria  ha  rilasciato  a  Ferrovie
della Calabria S.r.l., gia' abilitata, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
della legge 11 agosto 2003, n.  218  all'esercizio  del  servizio  di
noleggio  di  autobus  con  conducente,  titoli   autorizzatori   per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non cedibili.  Ai
sensi del successivo secondo comma, detti titoli  autorizzatori  sono
rilasciati  nel  limite  massimo  di  duecento  autovetture,  per  lo
svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge
15 gennaio 1992, n. 21 nell'ambito del medesimo territorio regionale,
previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della
stessa legge n. 21/1992  e  nelle  more  della  specifica  disciplina
normativa, da adottarsi entro un anno dall'entrata  in  vigore  della
legge regionale. 
    a) L'attivita' di noleggio con conducente (NCC) e' regolata dalla
legge 15 gennaio 1992, n.  21  (Legge  quadro  per  il  trasporto  di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea), come  modificata
prima dall'art. 29, comma 1-quater,  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  e  successivamente  dall'art.
10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018. 
    Tale  normativa  -  che  costituisce  la  disciplina  statale  di
riferimento della materia - identifica gli autoservizi  pubblici  non
di linea  in  «quelli  che  provvedono  al  trasporto  collettivo  od
individuale di persone,  con  funzione  complementare  e  integrativa
rispetto ai trasporti pubblici di linea ... e che vengono effettuati,
a  richiesta  dei  trasportati  o  del  trasportato,  in   modo   non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari  stabiliti  di
volta in volta». 
    Lo stesso art. 1 stabilisce poi  che  «costituiscono  autoservizi
pubblici non di linea», oltre ai servizi di taxi di cui al  comma  2,
lettera a), anche «il  servizio  di  autonoleggio  con  conducente  o
autovettura, motocarrozzetta velocipede, natante e veicoli a trazione
animale», indicato  sub  b),  quest'ultimo  poi  definito,  nei  suoi
contenuti, dal successivo art.  3  (quale  servizio  rivolto  ad  una
utenza specifica che avanza presso la sede  o  la  rimessa,  apposita
richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o  viaggio  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici). 
    Per quanto qui  interessa,  l'art.  5  della  medesima  legge  n.
21/1992, rubricato «Competenze comunali», dispone che i  comuni,  nel
predisporre i regolamenti sull'esercizio degli  autoservizi  pubblici
non di linea, stabiliscono il numero ed il tipo di veicoli da adibire
ad ogni singolo servizio, nonche' i requisiti e le condizioni per  il
rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente, sulla base, dunque, di una regolamentazione  uniforme
della materia. 
    Il successivo art. 8  di  tale  disciplina  statale,  intitolato,
«Modalita' per il rilascio delle  licenze  e  delle  autorizzazioni»,
inoltre, subordina il rilascio delle relative licenze per l'esercizio
del servizio, a procedure di pubblica evidenza. In tal senso l'art. 8
cit.:  «1.  La  licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
l'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio   con
conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso
bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la
disponibilita' in leasing o ad  uso  noleggio  a  lungo  termine  del
veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
(comma cosi' modificato dall'art. 49, comma 5-bis,  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120). 
    2. La licenza e l'autorizzazione  sono  riferite  ad  un  singolo
veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un  medesimo  soggetto,
il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero
il cumulo della licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente. E' invece ammesso il  cumulo,  in  capo  ad  un  medesimo
soggetto, di piu' autorizzazioni  per  l'esercizio  del  servizio  di
noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad  un  medesimo
soggetto, il cumulo della licenza per  l'esercizio  del  servizio  di
taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio
con conducente, ove eserciti  con  natanti.  Le  situazioni  difformi
devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
    3. Per poter  conseguire  e  mantenere  l'autorizzazione  per  il
servizio   di   noleggio   con   conducente   e'   obbligatoria    la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di  una  sede,  di
una rimessa o di un pontile di attracco situati  nel  territorio  del
comune che  ha  rilasciato  l'autorizzazione".  4.  L'avere  esercito
servizio di taxi in qualita' di sostituto  alla  guida  del  titolare
della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi,
ovvero essere  stato  dipendente  di  una  impresa  di  noleggio  con
conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo  preferenziale
ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio  del  servizio  di
taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio
con conducente». 
    La legge regionale in esame, dunque, si pone in contrasto con  le
disposizioni statali sopra richiamate con cui il legislatore  statale
ha esercitato la specifica competenza esclusiva in  attuazione  delle
regole  di  concorrenza   che   sovrintendono   al   rilascio   delle
autorizzazioni  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente, subordinandone il rilascio ai soggetti  in  possesso  dei
relativi requisiti, alla previa  pubblicazione  di  un  bando  ed  al
conseguente  confronto   concorrenziale   tra   operatori   economici
interessati. 
    L'ambito  della  materia  su  cui  il  legislatore  regionale  e'
intervenuto in chiaro contrasto con la regolamentazione statale sopra
richiamata, attiene senza dubbio alla materia  della  concorrenza  ex
art. 117, secondo comma,  lettera  e)  investendo,  innanzitutto,  il
profilo relativo alle modalita' di  affidamento  del  servizio  sulla
base  di  regole  concorrenziali  e  secondo  procedure  di  evidenza
pubblica. 
    A tale proposito, si evidenzia che la nozione di  concorrenza  di
cui al secondo comma, lettera e), dell'art.  117  Cost.,  nell'ambito
dell'individuazione   delle   materie   di   esclusiva   attribuzione
legislativa  dello  Stato,  pacificamente  include   gli   interventi
regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, ed  in
particolare quelli che disciplinano le modalita' di  esercizio  delle
attivita' economiche, il regime di accesso al  mercato  e  il  libero
esplicarsi della capacita' imprenditoriale e della  competizione  tra
imprese, anche nel rispetto dei superiori principi comunitari di  cui
agli articoli 101-109 TFUE. 
    Sia  l'art.  5  che  l'art.  8  infatti  rappresentano  forme  di
esercizio,  da  parte  del  legislatore  statale,   su   aspetti   di
regolamentazione dei requisiti e delle  condizioni  per  svolgere  un
determinato servizio avente natura  economica  e  di  disciplina  del
relativo affidamento in modo da assicurare condizioni di concorrenza,
trasparenza e par condicio nel relativo mercato. 
    Come anche ricordato da codesta Corte costituzionale «... e' solo
con l'affidamento dei  servizi  pubblici  locali  mediante  procedure
concorsuali che si viene ad operare una effettiva  apertura  di  tale
settore e a garantire il  superamento  di  assetti  monopolistici.  E
cio',  in  quanto,  "la  disciplina  delle  procedure  di  gara,   la
regolamentazione della qualificazione e  selezione  dei  concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano
a garantire che le medesime si svolgano  nel  rispetto  delle  regole
concorrenziali e dei principi comunitari  della  libera  circolazione
delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta'  di
stabilimento, nonche' dei principi costituzionali  di  trasparenza  e
parita' di trattamento. "La gara pubblica,  dunque,  costituisce  uno
strumento indispensabile per tutelare  e  promuovere  la  concorrenza
(sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del  2008)"  (sentenza  n.  339  del
2011)» (In tal senso: Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 2014). 
    La legge  regionale,  d'altra  parte,  nei  commi  richiamati  in
rubrica,  realizza  un  affidamento  diretto  la'  dove  individua  e
pertanto  autorizza  lo  specifico   operatore   economico   indicato
dall'art. 1 (Ferrovie della Calabria  S.r.l.)  allo  svolgimento  del
servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992. 
    E'  evidente  pertanto  la  lesione  della  predetta   competenza
statale,  nella  misura  in  cui  il  legislatore  regionale   affida
direttamente  ad  un  unico  soggetto,  e  precisamente  la  societa'
Ferrovie della Calabria S.r.l., le autorizzazioni per lo  svolgimento
del servizio  di  noleggio  con  conducente,  incidendo  cosi'  sulla
competizione tra operatori economici nel relativo mercato. 
    La legge regionale, inoltre, appare lacunosa nella parte  in  cui
non chiarisce come saranno gestite le autorizzazioni  (definite  «non
cedibili»)  da  parte  di  Ferrovie  della  Calabria  s.r.l.  ed   in
particolare come saranno individuati i conducenti che  effettivamente
svolgeranno  il  servizio.  Anche  se  l'attivita'   autorizzata   fa
riferimento all'attivita' di noleggio  con  conducente  di  cui  alla
legge n. 21 del 1992, infatti, in realta' la legge regionale  qui  in
esame si limita a rinviare per non meglio precisati  aspetti  ad  una
disciplina successiva (cfr. art. 1, comma  2  della  legge  regionale
impugnata), la' dove la legge quadro di riferimento (n. 21/2992), per
quanto detto, demanda alla regolamentazione a livello comunale quanto
al numero dei mezzi da adibire al servizio (dall'art. 1  della  legge
regionale,  per  contro,  gia'  individuato  unilateralmente  e   con
riferimento  al  singolo  caso,  nel  numero  massimo   di   duecento
autovetture), alle modalita' di  svolgimento  del  servizio  ed  alle
relative tariffe, ai requisiti ed alle condizioni di rilascio. 
    Ai fini dello scrutinio di legittimita' si richiama, pertanto, la
copiosa giurisprudenza di codesta Corte che riconduce  la  disciplina
delle modalita'  dell'affidamento  dei  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza economica - in cui rientra il trasporto pubblico  locale  -
alla  materia  della  tutela   della   concorrenza,   di   competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato,  ai  sensi  del  comma  secondo,
lettera e), dell'art. 117  Cost.,  tenuto  conto  della  sua  diretta
incidenza  sul  mercato  e  «perche'  strettamente  funzionale   alla
gestione unitaria del servizio» (ex plurimis: sentenza n. 2 del  2014
e le sentenze, ivi richiamate, n. 46 del 2013; n.  62  e  n.  32  del
2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). 
    Sebbene, infatti, per alcuni aspetti  il  servizio  di  trasporto
locale puo' costituire oggetto della potesta'  legislativa  regionale
(di tipo residuale), nondimeno anche su di esso lo Stato e'  chiamato
dall'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.  ad  esercitare  la
competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». 
    Secondo  la  costante  giurisprudenza   costituzionale,   invero,
«stante la natura "trasversale" e il  carattere  "finalistico"  della
competenza  attribuita  in  materia  allo  Stato,  la  tutela   della
concorrenza assume  carattere  prevalente  e  funge  da  limite  alla
disciplina che le regioni  possono  dettare  nelle  materie  di  loro
competenza, concorrente o residuale (sentenze n. 83 del 2018, n.  165
del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299  del  2012),  potendo  influire  su
queste ultime fino a incidere sulla totalita' degli ambiti  materiali
entro cui si estendono, sia pure nei  limiti  strettamente  necessari
per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza  statale
esclusiva e' diretta (ex plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 2 del
2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e  n.  52  del
2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n. 401 del 2007 e  n.  80  del  2006)»
(Corte costituzionale n. 56 del 2020). 
    Spetta, pertanto, al legislatore nazionale, sulla  base  di  tale
giurisprudenza, fissare  regole  e  tempistiche  delle  procedure  di
affidamento dei servizi nell'ambito dei trasporti pubblici locali, in
modo da consentire l'apertura al mercato di nuovi operatori,  nonche'
disciplinare il  regime  transitorio,  secondo  principi  uniformi  e
coerenti per l'intero territorio nazionale.  (inter  alia,  v.  anche
sentenza Corte costituzionale n. 38 del 21 e le analoghe sentenze  n.
16 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006). 
    Con  la  sentenza  n.  56  del  2020,  codesta   Corte   ha   poi
espressamente confermato che «la disciplina del servizio di NCC  deve
essere ricondotta alla  materia  della  "tutela  della  concorrenza",
ponendosi in luce  anche  l'esigenza  di  assicurare  una  disciplina
uniforme in quanto, "intervenendo direttamente sull'organizzazione  e
sullo svolgimento del servizio di  NCC,  il  legislatore  statale  ha
adottato  misure  dirette  allo  scopo  di  assicurarne   l'effettiva
destinazione a un'utenza specifica e non indifferenziata e a  evitare
interferenze con il servizio di taxi, con l'obiettivo di  rafforzare,
tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi  presenti  nel
settore, un assetto di mercato definito con norme in cui  si  esprime
il bilanciamento tra la  libera  iniziativa  economica  e  gli  altri
interessi in gioco. La sintesi fra tutti  questi  interessi  richiede
invero una disciplina uniforme, finalizzata  a  garantire  condizioni
omogenee di mercato e assenza di  distorsioni  della  concorrenza  su
base territoriale, che si potrebbero verificare qualora le condizioni
di svolgimento del servizio di NCC variassero da regione  a  regione,
salva restando la possibilita' di regimi differenziati per situazioni
particolari, la cui valutazione rientra nelle  medesime  attribuzioni
statali». 
    Di qui la chiara invasione della competenza esclusiva statale  da
parte del legislatore regionale. 
    b) Successivamente alla legge quadro n. 21 del 1992,  a  regolare
la materia degli autoservizi pubblici non di linea e' stato  piu'  di
recente introdotto l'art. 10-bis del decreto-legge 14  dicembre  2018
(«Disposizioni straordinarie in materia di sostegno e semplificazione
per le imprese e  la  pubblica  amministrazione»)  rubricato  «Misure
urgenti in materia di autoservizi non di linea». 
    Tale disposizione, al terzo comma, prevede  l'istituzione  presso
il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese
titolari di licenza per il servizio taxi  e  di  quelle  titolari  di
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente  effettuato
con autovettura, motocarrozzette e  natante,  affidando  ad  apposito
decreto ministeriale la individuazione delle specifiche  tecniche  di
attuazione e le modalita' di registrazione. 
    Lo stesso articolo,  al  comma  6,  statuisce,  inoltre,  che  «A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla piena operativita' dell'archivio informatico pubblico  nazionale
delle imprese di cui al comma 3, non e'  consentito  il  rilascio  di
nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio  con
conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante». 
    Di qui l'ulteriore profilo di contrasto delle norme regionali qui
impugnate con l'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,  per  il
tramite della violazione anche di tale disposizione  statale,  tenuto
conto che il rilascio - prima e a prescindere dalla operativita'  del
registro  e  dalla  relativa  iscrizione  da   parte   del   soggetto
autorizzato - si pone  in  contrasto  frontale  con  la  disposizione
transitoria di divieto di rilascio di nuove autorizzazioni  tradendo,
dunque, lo spirito pro-concorrenziale e  le  ragioni  di  uniformita'
poste a base di tale previsione. 
    La norma regionale, infatti, favorendo un  operatore  determinato
finisce con l'invadere, sotto il profilo della limitazione  apportata
alla possibile apertura al mercato, la materia posta dal  legislatore
statale a  tutela  della  «concorrenza».  Tale  nozione,  riflettendo
quella operante in ambito europeo (sentenze n. 83 del 2018, n. 291  e
n.  200  del  2012,  n.  45  del  2010)  va  intesa  in  senso  ampio
ricomprendendo in essa sia le misure legislative di tutela  in  senso
proprio, intese a  contrastare  gli  atti  e  i  comportamenti  delle
imprese che incidono negativamente  sull'assetto  concorrenziale  dei
mercati, sia le misure legislative di promozione, volte  a  eliminare
limiti  e  vincoli   alla   libera   esplicazione   della   capacita'
imprenditoriale e della competizione tra  imprese  (concorrenza  «nel
mercato»), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che
assicurino la piu' ampia apertura del mercato a tutti  gli  operatori
economici (concorrenza «per il mercato»)» (ex plurimis,  sentenza  n.
137 del 2018). 
    L'operatore affidatario cosi' individuato in  via  diretta  dalla
legge regionale n. 16/23, occupera',  sulla  base  di  una  norma  al
medesimo esclusivamente rivolta e  in  deroga  al  principio  di  par
condicio, settori di mercato sottraendoli ai futuri  nuovi  entranti,
per contro costretti  all'attesa  dell'operativita'  del  registro  e
della relativa iscrizione sulla base di regole uniformi e  paritarie,
cosi' determinando  una  limitazione  del  libero  dispiegarsi  della
concorrenza   tra   soggetti   potenzialmente    beneficiari    delle
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di NCC. 
    La norma regionale in esame si pone, dunque, in  contrasto  anche
con la disposizione statale sopra richiamata  che,  nel  regolare  le
modalita' di accesso al mercato secondo regole  uniformi  e  tali  da
assicurare parita' di trattamento, costituisce anch'essa  espressione
ed esercizio della competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
concorrenza. 
    Ne', in senso contrario, e' possibile richiamare la  disposizione
di cui all'art. 6 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  che
attribuisce ai comuni la facolta' di bandire  concorsi  straordinari,
in conformita' o in deroga alla prevista programmazione numerica, per
l'assegnazione a titolo gratuito o oneroso di nuove licenze (art.  6,
lettera  b),  o  di  rilasciare  titoli  autorizzatori  temporanei  o
stagionali, non cedibili,  per  fronteggiare  eventi  straordinari  o
periodi  di  prevedibile  incremento  della  domanda  e   in   numero
proporzionato alle esigenze dell'utenza (art. 6, lettera e). 
    In disparte il fatto che per quanto si dira' oltre,  la  invocata
disposizione non  consente  di  superare  la  censura  relativa  alla
violazione del precetto  di  cui  all'art.  118  della  Costituzione,
essendo la relativa competenza autorizzatoria attribuita dalla  legge
quadro n. 21/1992 ai comuni e non  alla  regione,  va  in  ogni  caso
rilevato che, a fronte  del  generale  divieto  -  nelle  more  della
attivazione del registro - di rilasciare nuovi  titoli  autorizzatori
introdotto dal citato art.  10-bis,  comma  6  del  decreto-legge  n.
135/2018, non e' percorribile la via dell'applicazione di  una  norma
precedente, quale e' l'art. 6 del decreto-legge n. 223/2006, che,  in
concreto, si tradurrebbe in  un  agevole  strumento  per  eludere  il
richiamato divieto. L'art. 6, infatti, a ben  vedere,  non  puo'  che
ritenersi non  operante  a  fronte  di  un  divieto,  successivamente
introdotto e, per quanto detto, posto da  norme  statali  espressione
del principio  di  tutela  della  concorrenza,  di  rilasciare  nuove
licenze  nelle  more  della  istituzione  del  registro   informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio
taxi o per il noleggio con conducente. 
II. Violazione del principio di sussidiarieta' - art. 118 Cost. 
    Le  medesime  disposizioni  come  sopra  impugnate,   sottraggono
inoltre competenze che la richiamata normativa statale di riferimento
ascrive in capo ai comuni. 
    Come sopra ricordato, l'art. 5  della  legge  quadro  n.  21/1992
affida ai comuni una serie di compiti in materia di  regolamentazione
dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di  linea.  Questi,  in
particolare, nel predisporre i relativi regolamenti stabiliscono: 
        a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da  adibire
ad ogni singolo servizio; 
        b) le modalita' per lo svolgimento del servizio; 
        c) i criteri per  la  determinazione  delle  tariffe  per  il
servizio di taxi; 
        d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della  licenza
per l'esercizio del servizio  di  taxi  e  della  autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
    Di qui anche l'ulteriore violazione, sempre ad opera dei medesimi
due commi dell'art. 1 della legge regionale n. 16/23,  ritenuti  gia'
in contrasto con la disciplina statale di riferimento, del  principio
di sussidiarieta' consacrato dall'art. 118, primo  e  secondo  comma,
della Costituzione. 
    La norma regionale, infatti, oltre a stabilire l'affidamento  nei
confronti  di  Ferrovie  della  Calabria  S.r.l.  al  secondo   comma
disciplina in parte il rilascio dei titoli autorizzatori  di  cui  al
comma  1  (quanto  al  numero  massimo   di   titoli   rilasciabili),
demandando,  senza  ulteriori  specificazioni,   ad   una   normativa
«specifica  disciplina  normativa»  allo  stato   indeterminata,   da
adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge. 
    Si  determina,   dunque,   uno   spostamento   della   competenza
riconosciuta ai comuni dalla richiamata legge statale  (art.  5),  in
capo alle regioni e cio', in ordine ad una competenza regolatoria che
il   legislatore   -   nei   tratti   essenziali   della   disciplina
dell'esercizio degli autoservizi  pubblici  non  di  linea,  tra  cui
rientrano i servizi di NCC, relativi al numero e tipo di veicoli,  ai
criteri e  modalita'  di  svolgimento  del  servizio  e  requisiti  e
condizioni di esercizio dell'attivita' - ha  espressamente  demandato
ai comuni. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si  conclude   affinche'   sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale  della
Calabria 20 aprile 2023, n. 16, per i motivi suesposti. 
    Si  deposita  l'attestazione  di  approvazione,  da   parte   del
Consiglio dei ministri,  della  determinazione  di  proposizione  del
ricorso, in data 22 giugno 2023, nonche' l'allegata  relazione  della
P.C.M. 
        Roma, 23 giugno 2023 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri