N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 giugno 2023
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 giugno 2023 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) -
Norme della Regione Calabria - Autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente (NCC) - Previsto rilascio, da
parte del competente dipartimento, a Ferrovie della Calabria
S.r.l., gia' abilitata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge
n. 218 del 2003, allo svolgimento del servizio di noleggio di
autobus con conducente, di titoli autorizzatori non cedibili,
nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo
svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla
legge n. 21 del 1992 - Previsto rilascio dei titoli autorizzatori
sopradetti nel limite massimo di duecento autovetture,
proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992
e nelle more della specifica disciplina normativa.
- Legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16 ("Autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)"),
art. 1, commi 1 e 2.
(GU n. 31 del 02-08-2023)
Ricorso ex art. 127 Cost. per il Presidente del Consiglio dei
ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax:
06-96514000, PEC: ags@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui
uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -
ricorrente;
contro Regione Calabria (02205340793), in persona del Presidente
della Giunta regionale p.t., presso la sede legale di viale Europa
Cittadella Regionale - localita' Germaneto - 88100 Catanzaro - Italia
- (PEC: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it;
avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it) - resistente;
per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 1 e 2, della legge regionale della Calabria n 16 del 20 aprile
2023, «Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente (NCC)», pubblicata nel B.U. della Regione Calabria 24
aprile 2023, n. 93.
L'art. 1 della legge regionale impugnata, intitolato
«Autorizzazione all'esercizio del servizio noleggio con conducente,
da parte di ferrovie della Calabria S.r.l.» prevede che «1. Al fine
di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di
trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso
la Calabria, il competente dipartimento, considerata la valenza
regionale del servizio, rilascia a Ferrovie della Calabria S.r.l.,
gia' abilitata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 11 agosto
2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), allo
svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente,
titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della
Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con
conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)».
Ai sensi del successivo secondo comma, inoltre, "2. I titoli
autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati nel limite massimo di
duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n.
21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da
adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
La legge in epigrafe viene impugnata, in riferimento alle
sopraindicate disposizioni, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 22 giugno 2022, sulla base dei seguenti
Motivi
I. Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost, per
violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela
della concorrenza
La legge n. 16/2023 della Regione Calabria, che detta norme
riguardanti l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente
(NCC), eccede dalle competenze regionali ed e' quindi censurabile
relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 1 e 2.
Tali disposizioni, ponendosi in contrasto con la disciplina statale
interposta dettata dagli articoli 5 e 8 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, nonche' con l'art. 10-bis, commi 3 e 6, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, risultano violare la competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera e) della Costituzione.
In particolare, in forza del primo comma dell'art. 1 della legge
regionale impugnata, la Regione Calabria ha rilasciato a Ferrovie
della Calabria S.r.l., gia' abilitata, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
della legge 11 agosto 2003, n. 218 all'esercizio del servizio di
noleggio di autobus con conducente, titoli autorizzatori per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non cedibili. Ai
sensi del successivo secondo comma, detti titoli autorizzatori sono
rilasciati nel limite massimo di duecento autovetture, per lo
svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge
15 gennaio 1992, n. 21 nell'ambito del medesimo territorio regionale,
previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della
stessa legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina
normativa, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della
legge regionale.
a) L'attivita' di noleggio con conducente (NCC) e' regolata dalla
legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea), come modificata
prima dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,
nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente dall'art.
10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018.
Tale normativa - che costituisce la disciplina statale di
riferimento della materia - identifica gli autoservizi pubblici non
di linea in «quelli che provvedono al trasporto collettivo od
individuale di persone, con funzione complementare e integrativa
rispetto ai trasporti pubblici di linea ... e che vengono effettuati,
a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di
volta in volta».
Lo stesso art. 1 stabilisce poi che «costituiscono autoservizi
pubblici non di linea», oltre ai servizi di taxi di cui al comma 2,
lettera a), anche «il servizio di autonoleggio con conducente o
autovettura, motocarrozzetta velocipede, natante e veicoli a trazione
animale», indicato sub b), quest'ultimo poi definito, nei suoi
contenuti, dal successivo art. 3 (quale servizio rivolto ad una
utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa, apposita
richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici).
Per quanto qui interessa, l'art. 5 della medesima legge n.
21/1992, rubricato «Competenze comunali», dispone che i comuni, nel
predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici
non di linea, stabiliscono il numero ed il tipo di veicoli da adibire
ad ogni singolo servizio, nonche' i requisiti e le condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente, sulla base, dunque, di una regolamentazione uniforme
della materia.
Il successivo art. 8 di tale disciplina statale, intitolato,
«Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni»,
inoltre, subordina il rilascio delle relative licenze per l'esercizio
del servizio, a procedure di pubblica evidenza. In tal senso l'art. 8
cit.: «1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso
bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la
disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del
veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
(comma cosi' modificato dall'art. 49, comma 5-bis, decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120).
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo
veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto,
il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero
il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo
soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo
soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di
taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi
devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il
servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di
una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione". 4. L'avere esercito
servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare
della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi,
ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con
conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale
ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di
taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente».
La legge regionale in esame, dunque, si pone in contrasto con le
disposizioni statali sopra richiamate con cui il legislatore statale
ha esercitato la specifica competenza esclusiva in attuazione delle
regole di concorrenza che sovrintendono al rilascio delle
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, subordinandone il rilascio ai soggetti in possesso dei
relativi requisiti, alla previa pubblicazione di un bando ed al
conseguente confronto concorrenziale tra operatori economici
interessati.
L'ambito della materia su cui il legislatore regionale e'
intervenuto in chiaro contrasto con la regolamentazione statale sopra
richiamata, attiene senza dubbio alla materia della concorrenza ex
art. 117, secondo comma, lettera e) investendo, innanzitutto, il
profilo relativo alle modalita' di affidamento del servizio sulla
base di regole concorrenziali e secondo procedure di evidenza
pubblica.
A tale proposito, si evidenzia che la nozione di concorrenza di
cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., nell'ambito
dell'individuazione delle materie di esclusiva attribuzione
legislativa dello Stato, pacificamente include gli interventi
regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, ed in
particolare quelli che disciplinano le modalita' di esercizio delle
attivita' economiche, il regime di accesso al mercato e il libero
esplicarsi della capacita' imprenditoriale e della competizione tra
imprese, anche nel rispetto dei superiori principi comunitari di cui
agli articoli 101-109 TFUE.
Sia l'art. 5 che l'art. 8 infatti rappresentano forme di
esercizio, da parte del legislatore statale, su aspetti di
regolamentazione dei requisiti e delle condizioni per svolgere un
determinato servizio avente natura economica e di disciplina del
relativo affidamento in modo da assicurare condizioni di concorrenza,
trasparenza e par condicio nel relativo mercato.
Come anche ricordato da codesta Corte costituzionale «... e' solo
con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure
concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale
settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. E
cio', in quanto, "la disciplina delle procedure di gara, la
regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano
a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole
concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione
delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta' di
stabilimento, nonche' dei principi costituzionali di trasparenza e
parita' di trattamento. "La gara pubblica, dunque, costituisce uno
strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza
(sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)" (sentenza n. 339 del
2011)» (In tal senso: Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 2014).
La legge regionale, d'altra parte, nei commi richiamati in
rubrica, realizza un affidamento diretto la' dove individua e
pertanto autorizza lo specifico operatore economico indicato
dall'art. 1 (Ferrovie della Calabria S.r.l.) allo svolgimento del
servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992.
E' evidente pertanto la lesione della predetta competenza
statale, nella misura in cui il legislatore regionale affida
direttamente ad un unico soggetto, e precisamente la societa'
Ferrovie della Calabria S.r.l., le autorizzazioni per lo svolgimento
del servizio di noleggio con conducente, incidendo cosi' sulla
competizione tra operatori economici nel relativo mercato.
La legge regionale, inoltre, appare lacunosa nella parte in cui
non chiarisce come saranno gestite le autorizzazioni (definite «non
cedibili») da parte di Ferrovie della Calabria s.r.l. ed in
particolare come saranno individuati i conducenti che effettivamente
svolgeranno il servizio. Anche se l'attivita' autorizzata fa
riferimento all'attivita' di noleggio con conducente di cui alla
legge n. 21 del 1992, infatti, in realta' la legge regionale qui in
esame si limita a rinviare per non meglio precisati aspetti ad una
disciplina successiva (cfr. art. 1, comma 2 della legge regionale
impugnata), la' dove la legge quadro di riferimento (n. 21/2992), per
quanto detto, demanda alla regolamentazione a livello comunale quanto
al numero dei mezzi da adibire al servizio (dall'art. 1 della legge
regionale, per contro, gia' individuato unilateralmente e con
riferimento al singolo caso, nel numero massimo di duecento
autovetture), alle modalita' di svolgimento del servizio ed alle
relative tariffe, ai requisiti ed alle condizioni di rilascio.
Ai fini dello scrutinio di legittimita' si richiama, pertanto, la
copiosa giurisprudenza di codesta Corte che riconduce la disciplina
delle modalita' dell'affidamento dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica - in cui rientra il trasporto pubblico locale -
alla materia della tutela della concorrenza, di competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo,
lettera e), dell'art. 117 Cost., tenuto conto della sua diretta
incidenza sul mercato e «perche' strettamente funzionale alla
gestione unitaria del servizio» (ex plurimis: sentenza n. 2 del 2014
e le sentenze, ivi richiamate, n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del
2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010).
Sebbene, infatti, per alcuni aspetti il servizio di trasporto
locale puo' costituire oggetto della potesta' legislativa regionale
(di tipo residuale), nondimeno anche su di esso lo Stato e' chiamato
dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ad esercitare la
competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza».
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, invero,
«stante la natura "trasversale" e il carattere "finalistico" della
competenza attribuita in materia allo Stato, la tutela della
concorrenza assume carattere prevalente e funge da limite alla
disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro
competenza, concorrente o residuale (sentenze n. 83 del 2018, n. 165
del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012), potendo influire su
queste ultime fino a incidere sulla totalita' degli ambiti materiali
entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari
per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale
esclusiva e' diretta (ex plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 2 del
2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del
2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006)»
(Corte costituzionale n. 56 del 2020).
Spetta, pertanto, al legislatore nazionale, sulla base di tale
giurisprudenza, fissare regole e tempistiche delle procedure di
affidamento dei servizi nell'ambito dei trasporti pubblici locali, in
modo da consentire l'apertura al mercato di nuovi operatori, nonche'
disciplinare il regime transitorio, secondo principi uniformi e
coerenti per l'intero territorio nazionale. (inter alia, v. anche
sentenza Corte costituzionale n. 38 del 21 e le analoghe sentenze n.
16 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006).
Con la sentenza n. 56 del 2020, codesta Corte ha poi
espressamente confermato che «la disciplina del servizio di NCC deve
essere ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza",
ponendosi in luce anche l'esigenza di assicurare una disciplina
uniforme in quanto, "intervenendo direttamente sull'organizzazione e
sullo svolgimento del servizio di NCC, il legislatore statale ha
adottato misure dirette allo scopo di assicurarne l'effettiva
destinazione a un'utenza specifica e non indifferenziata e a evitare
interferenze con il servizio di taxi, con l'obiettivo di rafforzare,
tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi presenti nel
settore, un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime
il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e gli altri
interessi in gioco. La sintesi fra tutti questi interessi richiede
invero una disciplina uniforme, finalizzata a garantire condizioni
omogenee di mercato e assenza di distorsioni della concorrenza su
base territoriale, che si potrebbero verificare qualora le condizioni
di svolgimento del servizio di NCC variassero da regione a regione,
salva restando la possibilita' di regimi differenziati per situazioni
particolari, la cui valutazione rientra nelle medesime attribuzioni
statali».
Di qui la chiara invasione della competenza esclusiva statale da
parte del legislatore regionale.
b) Successivamente alla legge quadro n. 21 del 1992, a regolare
la materia degli autoservizi pubblici non di linea e' stato piu' di
recente introdotto l'art. 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018
(«Disposizioni straordinarie in materia di sostegno e semplificazione
per le imprese e la pubblica amministrazione») rubricato «Misure
urgenti in materia di autoservizi non di linea».
Tale disposizione, al terzo comma, prevede l'istituzione presso
il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese
titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato
con autovettura, motocarrozzette e natante, affidando ad apposito
decreto ministeriale la individuazione delle specifiche tecniche di
attuazione e le modalita' di registrazione.
Lo stesso articolo, al comma 6, statuisce, inoltre, che «A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla piena operativita' dell'archivio informatico pubblico nazionale
delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il rilascio di
nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con
conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante».
Di qui l'ulteriore profilo di contrasto delle norme regionali qui
impugnate con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per il
tramite della violazione anche di tale disposizione statale, tenuto
conto che il rilascio - prima e a prescindere dalla operativita' del
registro e dalla relativa iscrizione da parte del soggetto
autorizzato - si pone in contrasto frontale con la disposizione
transitoria di divieto di rilascio di nuove autorizzazioni tradendo,
dunque, lo spirito pro-concorrenziale e le ragioni di uniformita'
poste a base di tale previsione.
La norma regionale, infatti, favorendo un operatore determinato
finisce con l'invadere, sotto il profilo della limitazione apportata
alla possibile apertura al mercato, la materia posta dal legislatore
statale a tutela della «concorrenza». Tale nozione, riflettendo
quella operante in ambito europeo (sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e
n. 200 del 2012, n. 45 del 2010) va intesa in senso ampio
ricomprendendo in essa sia le misure legislative di tutela in senso
proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle
imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei
mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare
limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacita'
imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza «nel
mercato»), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che
assicurino la piu' ampia apertura del mercato a tutti gli operatori
economici (concorrenza «per il mercato»)» (ex plurimis, sentenza n.
137 del 2018).
L'operatore affidatario cosi' individuato in via diretta dalla
legge regionale n. 16/23, occupera', sulla base di una norma al
medesimo esclusivamente rivolta e in deroga al principio di par
condicio, settori di mercato sottraendoli ai futuri nuovi entranti,
per contro costretti all'attesa dell'operativita' del registro e
della relativa iscrizione sulla base di regole uniformi e paritarie,
cosi' determinando una limitazione del libero dispiegarsi della
concorrenza tra soggetti potenzialmente beneficiari delle
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di NCC.
La norma regionale in esame si pone, dunque, in contrasto anche
con la disposizione statale sopra richiamata che, nel regolare le
modalita' di accesso al mercato secondo regole uniformi e tali da
assicurare parita' di trattamento, costituisce anch'essa espressione
ed esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di
concorrenza.
Ne', in senso contrario, e' possibile richiamare la disposizione
di cui all'art. 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che
attribuisce ai comuni la facolta' di bandire concorsi straordinari,
in conformita' o in deroga alla prevista programmazione numerica, per
l'assegnazione a titolo gratuito o oneroso di nuove licenze (art. 6,
lettera b), o di rilasciare titoli autorizzatori temporanei o
stagionali, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari o
periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero
proporzionato alle esigenze dell'utenza (art. 6, lettera e).
In disparte il fatto che per quanto si dira' oltre, la invocata
disposizione non consente di superare la censura relativa alla
violazione del precetto di cui all'art. 118 della Costituzione,
essendo la relativa competenza autorizzatoria attribuita dalla legge
quadro n. 21/1992 ai comuni e non alla regione, va in ogni caso
rilevato che, a fronte del generale divieto - nelle more della
attivazione del registro - di rilasciare nuovi titoli autorizzatori
introdotto dal citato art. 10-bis, comma 6 del decreto-legge n.
135/2018, non e' percorribile la via dell'applicazione di una norma
precedente, quale e' l'art. 6 del decreto-legge n. 223/2006, che, in
concreto, si tradurrebbe in un agevole strumento per eludere il
richiamato divieto. L'art. 6, infatti, a ben vedere, non puo' che
ritenersi non operante a fronte di un divieto, successivamente
introdotto e, per quanto detto, posto da norme statali espressione
del principio di tutela della concorrenza, di rilasciare nuove
licenze nelle more della istituzione del registro informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio
taxi o per il noleggio con conducente.
II. Violazione del principio di sussidiarieta' - art. 118 Cost.
Le medesime disposizioni come sopra impugnate, sottraggono
inoltre competenze che la richiamata normativa statale di riferimento
ascrive in capo ai comuni.
Come sopra ricordato, l'art. 5 della legge quadro n. 21/1992
affida ai comuni una serie di compiti in materia di regolamentazione
dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. Questi, in
particolare, nel predisporre i relativi regolamenti stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire
ad ogni singolo servizio;
b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il
servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza
per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Di qui anche l'ulteriore violazione, sempre ad opera dei medesimi
due commi dell'art. 1 della legge regionale n. 16/23, ritenuti gia'
in contrasto con la disciplina statale di riferimento, del principio
di sussidiarieta' consacrato dall'art. 118, primo e secondo comma,
della Costituzione.
La norma regionale, infatti, oltre a stabilire l'affidamento nei
confronti di Ferrovie della Calabria S.r.l. al secondo comma
disciplina in parte il rilascio dei titoli autorizzatori di cui al
comma 1 (quanto al numero massimo di titoli rilasciabili),
demandando, senza ulteriori specificazioni, ad una normativa
«specifica disciplina normativa» allo stato indeterminata, da
adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
Si determina, dunque, uno spostamento della competenza
riconosciuta ai comuni dalla richiamata legge statale (art. 5), in
capo alle regioni e cio', in ordine ad una competenza regolatoria che
il legislatore - nei tratti essenziali della disciplina
dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, tra cui
rientrano i servizi di NCC, relativi al numero e tipo di veicoli, ai
criteri e modalita' di svolgimento del servizio e requisiti e
condizioni di esercizio dell'attivita' - ha espressamente demandato
ai comuni.
P.Q.M.
Si conclude affinche' sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale della
Calabria 20 aprile 2023, n. 16, per i motivi suesposti.
Si deposita l'attestazione di approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri, della determinazione di proposizione del
ricorso, in data 22 giugno 2023, nonche' l'allegata relazione della
P.C.M.
Roma, 23 giugno 2023
L'Avvocato dello Stato: Palmieri