Reg. ord. n. 150 del 2023 pubbl. su G.U. del 22/11/2023 n. 47

Ordinanza del Tribunale di Verona  del 23/09/2023

Tra: Venturi Lucrezia C/ Affi Kart Indoor soc. sportiva



Oggetto:

Processo civile – Contraddittorio - Verifiche preliminari – Previsione che, scaduto il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt. 102, secondo comma, 107, 164, commi secondo, terzo, quinto e sesto, 167, commi secondo e terzo, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292 cod. proc. civ. - Previsione che lo stesso indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato – Prevista fissazione, da parte del giudice, qualora pronunci i suddetti provvedimenti, di una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter cod. proc. civ.– Denunciato disposto che ha anticipato le verifiche preliminari a un momento antecedente all’udienza di prima comparizione e al di fuori di essa, risultando distonico rispetto all’assetto della legge delega – Previsione che si pone in contrasto con i criteri generali di semplicità ed effettività della tutela, menzionati dalla medesima legge delega insieme a quello della concentrazione – Disposizione che, consentendo al giudice di provvedere senza aver permesso alle parti di prendere posizione sulla questione processuale, rilevata, confligge con il rispetto della garanzia del contraddittorio, elevata a principio informatore del processo civile dalla novella del 2009 – Norma che consente al giudice di decidere, inaudita altera parte, solo per alcune questioni rilevabili d’ufficio, vale a dire per quelle che condizionano la stessa nascita del processo o la sua estensione soggettiva, mentre per tutte le altre differisce la decisione all’udienza di prima comparizione – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Contrasto con il principio del contraddittorio la cui applicazione è illogicamente limitata alla sola fase conclusiva del processo, in spregio al diritto di difesa. 



Norme impugnate:

codice di procedura civile  Art. 171 bis



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 24 

Costituzione  Art. 76 

Costituzione  Art. 77 

legge  del 26/11/2021  Num. 206  Art.  Co.

legge  del 26/11/2021  Num. 206  Art.  Co.



Camera di Consiglio del 16 aprile 2024 rel. AMOROSO


Testo dell'ordinanza

N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2023

Ordinanza  del  23  settembre  2023  del  Tribunale  di  Verona   nel
procedimento civile promosso da Venturi  Lucrezia  contro  Affi  Kart
Indoor soc. sportiva. 
 
Processo  civile  -  Contraddittorio  -   Verifiche   preliminari   -
  Previsione che, scaduto il termine di cui all'art. 166  cod.  proc.
  civ., il giudice istruttore, entro i  successivi  quindici  giorni,
  verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, pronuncia,
  quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt.  102,  secondo
  comma, 107, 164, commi secondo, terzo, quinto e sesto,  167,  commi
  secondo e terzo, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma,  291  e
  292 cod. proc. civ. - Previsione che lo stesso indica alle parti le
  questioni  rilevabili  d'ufficio  di  cui  ritiene   opportuna   la
  trattazione, anche con riguardo alle condizioni  di  procedibilita'
  della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere  con
  rito semplificato - Prevista  fissazione,  da  parte  del  giudice,
  qualora pronunci i suddetti provvedimenti, di una nuova udienza per
  la comparizione  delle  parti,  rispetto  alla  quale  decorrono  i
  termini previsti dall'art. 171-ter cod. proc. civ. 
- Codice di procedura civile, art. 171-bis. 


(GU n. 47 del 22-11-2023)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 
                        Prima sezione civile 
 
    Il giudice dott.  Massimo  Vaccari  Ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza ex art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Nella causa tra Lucrezia Venturi con l'avv. Adami Paola 
    contro 
    Affi Kart Indoor Soc. sportiva con l'avv. Tedeschi Riccardo. 
    1. L'oggetto del contendere 
    Con atto di citazione notificato in data 6 giugno  2023  Lucrezia
Venturi ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale  la  Affi
Kart Indoor, Societa' Sportiva Dilettantistica  S.r.l.  per  sentirla
condannare al  pagamento  in  proprio  favore  della  somma  di  euro
41.329,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla  data  del
sinistro al saldo, oltre alle spese  sostenute  per  euro  590,37,  a
titolo  di  risarcimento  dei  danni  patiti  il  2  febbraio   2020,
allorquando, dopo aver noleggiato un  go-kart  presso  il  kartodromo
gestito dalla convenuta, era andata a  sbattere  contro  le  barriere
interne di delimitazione del tracciato riportando le  lesioni  meglio
descritte in atto di citazione. 
    L'attrice, sulla scorta della narrativa in punto di fatto di  cui
all'atto  di  citazione,   ha   individuato   il   fondamento   della
responsabilita' della  convenuta  negli  artt.  2050  e  2051  codice
civile, e in subordine nell'art. 1218 codice civile. 
    La  convenuta,  nel  costituirsi  in   giudizio,   con   comparsa
depositata il 7 settembre 2023, ha contestato sia l'an che il quantum
della pretesa avversaria. 
    In particolare, con riguardo al primo profilo, ha  sostenuto  che
nessuna responsabilita' poteva esserle ascritta per  quanto  accaduto
all'attrice nelle summenzionate circostanze atteso che: 
      ogni fruitore dei servizi forniti dal  kartodromo  deve  essere
munita di tessera associativa al  kartodromo  medesimo  in  corso  di
validita' che si consegue attraverso la sottoscrizione del modulo  di
tesseramento che, nel caso di specie, essendo Lucrezia  minorenne  al
momento dei fatti,  e'  stato  regolarmente  sottoscritto  da  Nidini
Ornella  (doc.  2),  qualificatasi   come   esercente   la   potesta'
genitoriale sulla minore. 
      con la richiesta di tesseramento,  i  clienti  del  kartodromo,
dichiarando «di essere per  conoscenza  ed  accettare  i  rischi  che
comporta  l'attivita'  sportiva  amatoriale  alla   quale   intendono
partecipare,  in  quanto  svolta   mediante   mezzi   meccanici   che
comportano, anche se in presenza del pieno di integrale rispetto  del
regolamento, il rischio di incidenti potenzialmente causa di  lesioni
personali»  (cfr  doc.  2,  n.  5,  della  convenuta),  si  impegnano
espressamente «a sollevare altresi' Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. da
ogni  responsabilita',  obbligo  o  risarcimento  o   versamento   di
indennita' nei propri confronti, ovvero verso i propri  successori  o
avanti causa, per ogni e qualsiasi conseguenza fisica  e/o  materiale
derivante a persone o beni nello svolgimento delle attivita' sportive
svolte mediante l'uso delle strutture  in  uso  a  Affi  Kart  Indoor
S.S.D. a r.l.» (cfr doc. 2, lett. c); 
      al  momento  dell'iscrizione  viene  altresi'  rilasciata   una
tessera dell'ente  di  promozione  sportiva  (ASI)  che  include  una
assicurazione contratta con Unipolsai, proprio  a  tutela  dei  danni
patiti nel corso delle  attivita'  svolte  nel  kartodromo  cosicche'
unico soggetto nei confronti del quale  l'attrice  dovrebbe  avanzare
eventuali pretese e' la predetta assicurazione. 
    2. L'applicabilita'  del  decreto  legislativo  n.  149/2022,  le
verifiche di cui all'art. 171-bis codice di  procedura  civile  e  la
rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale 
    Il presente giudizio pacificamente e' stato promosso dopo  il  28
febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto  legislativo  n.
10 ottobre 2022, n. 149, con il quale e' stata data  attuazione  alla
legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina
degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di
diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
esecuzione forzata. 
    Infatti, l'atto di citazione e' stato notificato, via  pec,  alla
convenuta il 6 giugno  2023  e  risulta  redatto  in  conformita'  al
disposto dell'art. 163 codice di procedura  civile,  come  modificato
dall'art. 3 del succitato decreto. 
    Ora, atteso  che  il  convenuto  si  e'  costituito  in  giudizio
tempestivamente,  questo  giudice  e'  chiamato  ad   effettuare   le
verifiche preliminari di cui all'art.  171-bis  codice  di  procedura
civile, che stabilisce che: 
      «Scaduto  il  termine  di  cui  all'articolo  166,  il  giudice
istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata  d'ufficio
la regolarita' del  contraddittorio,  pronuncia,  quando  occorre,  i
provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma,  107,  164,
secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167,  secondo  e  terzo  comma,
171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e  indica  alle
parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene  opportuna  la
trattazione, anche con riguardo  alle  condizioni  di  procedibilita'
della domanda e alla sussistenza dei presupposti  per  procedere  con
rito semplificato. Tali questioni sono  trattate  dalle  parti  nelle
memorie integrative di cui all'articolo 171-ter. 
      Quando pronuncia i provvedimenti di  cui  al  primo  comma,  il
giudice, se necessario, fissa la nuova udienza  per  la  comparizione
delle  parti,  rispetto  alla  quale  decorrono  i  termini  indicati
dall'articolo 171-ter. 
      Se  non  provvede  ai  sensi  del  secondo  comma,  conferma  o
differisce, fino ad un massimo  di  quarantacinque  giorni,  la  data
della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini  indicati
dall'articolo 171-ter. 
      Il decreto e' comunicato alle parti  costituite  a  cura  della
cancelleria.» 
    Tale norma costituisce una  delle  modifiche  piu'  rilevanti  al
processo  di  cognizione  di  primo  grado  apportate   dal   decreto
legislativo  n.  149/2022,  come   evidenzia   anche   la   relazione
illustrativa al decreto che, a proposito di essa, osserva: 
      «L'articolo 171-bis codice di procedura civile rappresenta  una
norma quadro nel quadro della nuova fase introduttiva,  e  disciplina
le verifiche preliminari che il giudice  e'  chiamato  a  fare  prima
dell'udienza. Invero, in un sistema che aspira a realizzare il canone
della concentrazione, e per il quale dunque, salvi  i  rari  casi  di
chiamata del terzo da parte dell'attore, all'udienza  la  causa  deve
tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del thema decidendum
e del thema probandum gia' definito, cosi' da consentire  al  giudice
di poter valutare al meglio quale  direzione  imprimere  al  processo
(effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento  nel
rito semplificato, ammettere  le  prove  e  procedere  alla  relativa
assunzione), non  era  possibile  immaginare  che  il  giudice  fosse
chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua  competenza
all'udienza stessa.» 
    La previsione in esame ha quindi anticipato le verifiche  su  una
serie  di  presupposti  processuali,  che,   nel   rito   previgente,
avvenivano, ai sensi dell'art. 183 codice di procedura civile, per la
prima volta all'udienza di prima comparizione delle parti, ad un arco
temporale di quindici giorni decorrente dalla  scadenza  del  termine
per la costituzione in giudizio del convenuto. 
    La  scelta  muove  dal   presupposto   che   tale   anticipazione
consentirebbe di giungere all'udienza  di  comparizione  delle  parti
dopo aver, da un lato, sanato eventuali difetti del contraddittorio o
di rappresentanza e vizi  di  nullita'  degli  atti  introduttivi  e,
dell'altro, inquadrato altre questioni processuali idonee ad influire
sull'iter del giudizio. 
    Si noti che l'uso del tempo indicativo presente induce a ritenere
che l'adempimento da parte del giudice sia obbligatorio e, del resto,
se cosi' non fosse, il differimento di esso all'esito dell'udienza di
comparizione delle parti esporrebbe queste ultime  ad  una  attivita'
sicuramente  impegnativa  e  dispendiosa,  quale  il  deposito  delle
memorie ex art. 171-ter codice  di  procedura  civile,  che  potrebbe
risultare inutile qualora il giudice adottasse solo  allora  uno  dei
provvedimenti previsti di cui all'art. 171-bis,  primo  comma,  primo
periodo, codice di procedura civile. 
    Ora, nel caso di specie il tipo di controversia e le  allegazioni
delle parti sollecitano a questo giudice almeno due  delle  verifiche
richieste dall'art. 171-bis codice di procedura civile. 
    Infatti l'assunto della convenuta secondo  cui  l'unico  soggetto
nei confronti  del  quale  dovrebbe  essere  indirizzata  la  pretesa
risarcitoria dell'attrice e' un terzo, Unipol Sai,  giustificherebbe,
gia' in questa fase, l'applicazione dell'art. 107 codice di procedura
civile. 
    Esso si fonda infatti sulla circostanza che dal modulo,  prodotto
come doc. 2 dalla attrice e sottoscritto da  sua  madre,  atteso  che
ella all'epoca del fatto era  minorenne,  risulta  che  quest'ultima,
prima di iniziare l'attivita' nella quale  si  era  infortunata,  era
stata  iscritta  all'Asi  e  che  questa  godeva  di  una   copertura
assicurativa contro gli infortuni che gli associati  avessero  subito
durante l'attivita'. 
    La causa  secondo  la  valutazione  altamente  discrezionale  che
compete a questo giudice, ai sensi dell'art. 107 codice di  procedura
civile, risulta comune al predetto soggetto. 
    Inoltre, risulta fin  d'ora  evidente  che  la  domanda  attorea,
avente ad oggetto la condanna della convenuta  al  pagamento  di  una
somma inferiore ad euro 50.000,00, e' soggetta, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, a negoziazione assistita, che
non e' stata esperita non potendo considerarsi ad  essa  equipollente
la mediazione facoltativa esperita dall'attrice  prima  del  giudizio
secondo quanto dalla stessa dedotto in atto di citazione. 
    Pertanto, in applicazione  dell'art.  171-bis,  primo  codice  di
procedura civile, questo giudice dovrebbe fissare una  nuova  udienza
di  comparizione  delle  parti  per  consentire  l'integrazione   del
contraddittorio nei confronti del terzo e, al contempo, ai sensi  del
secondo comma, dovrebbe sottoporre alle parti la  questione  relativa
al mancato assolvimento della condizione di procedibilita'. 
    Ad avviso di questo giudice pero' la norma di nuovo conio, che si
dovrebbe applicare, presenta plurimi profili di incostituzionalita'. 
    3. La non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 171-bis codice di procedura civile  per  suo
contrasto con la legge delega 
    La norma risulta innanzitutto in contrasto con la legge delega  e
viola quindi i principii di cui agli artt. 76 e 77 Costituzione. 
    Prima di illustrare come si giunga ad una simile  conclusione  e'
opportuno rammentare che la  verifica  di  conformita'  delle  scelte
effettuate del decreto legislativo delegato alla  legge  delega  deve
avvenire sulla base delle indicazioni che la Corte Costituzionale  ha
fornito  in  una  serie  di  pronunce  che  costituiscono  ormai   un
orientamento consolidato. 
    Il giudice delle leggi ha infatti ribadito in piu' occasioni che,
ai  fini  della   predetta   verifica,   deve   essere   innanzitutto
identificato il contenuto della delega, tenendo conto del complessivo
contesto normativo nel quale essa si inserisce al pari  dei  relativi
principi  e  criteri  direttivi,  nonche'  delle  finalita'  che   la
ispirano, che costituiscono  non  solo  base  e  limite  delle  norme
delegate,  ma  anche  strumenti  per  l'interpretazione  della   loro
portata. 
    In particolare e' stato affermato che «il giudizio di conformita'
della norma delegata alla  norma  delegante,  condotto  alla  stregua
dell'art. 76 Costituzione, si esplica attraverso il confronto tra gli
esiti di due processi  ermeneutici  paralleli:  l'uno  relativo  alla
norme che determinano l'oggetto, i principi  e  i  criteri  direttivi
indicati dalla delega, tenendo  conto  del  complessivo  contesto  di
norme in cui si collocano e individuando le ragioni  e  le  finalita'
poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo  alle
norme  poste  dal  legislatore   delegato,   da   interpretarsi   nel
significato compatibile con i  principi  e  criteri  direttivi  della
delega» (ex plurimis sentenze n. 7 e n. 15 del 1999, n. 276, n.  163,
n. 126, n. 425, n. 503 del 2000, n. 54 e n. 170 del 2007). 
    Ancora, la delega legislativa non esclude  ogni  discrezionalita'
del legislatore delegato, che puo'  essere  piu'  o  meno  ampia,  in
relazione al grado di specificita' dei criteri  fissati  nella  legge
delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto  tali
margini di  discrezionalita',  occorre  individuare  la  ratio  della
delega, per verificare se la norma delegata sia con  questa  coerente
(ex plurimis: sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170
del 2007, e, piu' recentemente, sentenza  24  ottobre  -  6  dicembre
2012, n. 272). 
    In tale prospettiva la Corte ha anche indicato dei precisi canoni
ermeneutici dei principi e  dei  criteri  direttivi  della  legge  di
delegazione affermando  che  essi  «devono  essere  interpretati  sia
tenendo  conto  delle  finalita'  ispiratrici   della   delega,   sia
verificando, nel silenzio del legislatore delegante  sullo  specifico
tema, che le scelte del legislatore delegato non siano  in  contrasto
con gli indirizzi generali della stessa legge  delega»  (sentenza  n.
341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005). 
    Ora, applicando i sopra riferiti criteri ermeneutici al  caso  di
specie e' opportuno innanzitutto  evidenziare  che  la  legge  delega
(legge 26 novembre 2021, n. 206), pur contenendo, all'art.  1,  comma
5, lett. i), alcuni principi molto dettagliati relativi alla fase  di
trattazione, non prevede pero' un intervento anticipato  del  giudice
prima dell'udienza di comparizione delle parti. 
    Al contempo i principii di cui all'articolo 1, comma 5, lett.  da
c) a g), che disciplinano il  contenuto  degli  atti  di  parte  e  i
termini del loro deposito non indicano tra i contenuti delle  memorie
delle parti, successive agli atti introduttivi, anche la  trattazione
delle questioni rilevate d'ufficio dal giudice. 
    Nella  legge  206/2021  i  due  regimi  (quello  della  fase   di
trattazione e quello delle attivita' delle  parti)  risultano  quindi
tra loro coerenti tanto  piu'  che  l'art.  1,  comma  5,  lett.  i),
stabilisce  che  le  disposizioni  sulla  trattazione  devono  essere
adeguate proprio alle condizioni di cui alle lettera  f)  e  g),  che
disciplinano dettagliatamente, come detto, il contenuto delle memorie
delle parti e i termini per il loro deposito. 
    Sulla scorta di tali  dati  normativi,  invero  inequivoci,  puo'
affermarsi che la legge delega non aveva contemplato minimamente  una
fase, antecedente all'udienza  di  prima  comparizione  delle  parti,
deputata alle verifiche preliminari, alla  quale  invece  il  decreto
legislativo n. attribuisce il rilievo di cui si e' detto, dedicandovi
una disciplina alquanto articolata e differenziata  a  seconda  della
diversa tipologia di questioni rilevabili d'ufficio, con quel che  si
dira' piu' avanti  della  incomparibilita'  di  tale  scelta  con  il
parametro dell'art. 3 Costituzione. 
    E sarebbe oltremodo singolare che la legge  206/2021,  che  pure,
come si e' visto, ha dedicato alla fase preliminare diversi  principi
di  dettaglio  avesse  trascurato  un   momento   processuale   cosi'
rilevante. 
    Tale ricostruzione trova conferma anche in  alcuni  passaggi  dei
lavori preparatori relativi alla legge delega. 
    Infatti nel dossier del servizio studi di Camera e Senato del  18
ottobre 2021 si legge che: 
      «Il comma 5 dell'art. 1 (sott. della legge 206/2021) contiene i
principi per la revisione della disciplina del processo di cognizione
di primo grado dinanzi al tribunale in composizione  monocratica.  In
sintesi, il Governo, nell'attuazione della delega, dovra': 
        assicurare la semplicita', la concentrazione e l'effettivita'
della tutela e la ragionevole durata del processo (il riferimento  e'
ai criteri menzionati nella lett. a); 
        modificare  alcune   disposizioni   inerenti   al   contenuto
dell'atto di citazione e della comparsa di risposta e valorizzare  le
fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle
rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti; (il riferimento e'
ai criteri menzionati nelle lett. da b) ad h); 
        valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la
partecipazione personale delle parti  e  disponendo  che  il  giudice
debba fissare la successiva  udienza  per  l'assunzione  delle  prove
entro 90 giorni» (il riferimento e' ai criteri menzionati nella lett.
i). 
      Ancora, a proposito  dei  criteri  di  cui  alla  lett.  i)  il
succitato dossier (pag. 35) osserva: 
        «Si ricorda che la Commissione  Luiso  ha  individuato  nella
valorizzazione della prima udienza di comparizione delle parti  e  di
trattazione della causa, tramite la riforma degli atti  introduttivi,
uno dei temi di maggior interesse  della  delega  in  esame.  Secondo
quanto rappresentato dalla relazione della Commissione,  infatti,  al
momento di tale udienza spesso non  sono  definiti  i  termini  della
controversia.  Conseguentemente,  detta  udienza  si  risolve,  nella
maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini perentori
per il deposito di memorie,  domande,  eccezioni  ed  indicazioni  di
prove contrarie (di cui all'articolo  183,  sesto  comma,  codice  di
procedura civile) accompagnata dal rinvio della causa ad una  udienza
di  ammissione  dei  mezzi  di  prova.  Tale  udienza,  prosegue   la
relazione, e' spesso fissata a distanza anche di diversi  mesi.  Tale
situazione disincentiva  le  parti  ad  una  effettiva  ed  informata
partecipazione  all'udienza  ed  il  giudice  ad  un  attento  studio
preliminare  dei  fascicoli.  Peraltro,  in  mancanza   di   elementi
definitori della causa, risulta piu'  difficile  la  formulazione  di
proposte conciliative  da  parte  del  giudice  (che  possono  essere
formulate alla prima udienza ai sensi  dell'art.  185-bis  codice  di
procedura civile). A tale riguardo, v. infra lett.  m).  La  modifica
proposta mira quindi alla responsabilizzazione delle parti  e  a  una
riduzione dei tempi della causa in quanto si potra' evitare  la  fase
della  concessione  degli  ulteriori  termini  alla  prima   udienza,
previsti dall'art. 183, sesto comma.» 
    Da tale spiegazione si evince piuttosto chiaramente che la  legge
delega aveva si' inteso valorizzare la fase anteriore all'udienza  di
prima comparizione, anticipando  ad  essa  la  definizione  di  thema
decidendum e di thema probandum, e con essa la sequenza delle memorie
integrative ed  istruttorie,  che  prima  della  riforma  era  invece
successiva alla udienza di comparizione delle  parti,  ma  aveva  pur
sempre concentrato in quella udienza tutte le attivita'  del  giudice
istruttore, ricomprendendo peraltro in  esse,  oltre  alle  verifiche
preliminari, che gia' il previgente  art.  183  codice  di  procedura
civile, al primo comma, collocava in quel momento,  il  tentativo  di
conciliazione e la decisione sulle istanze istruttorie, innovando  il
regime previgente solo con riguardo  a  quest'ultimo  profilo  (anche
dopo  la  riforma  il  tentativo  di  conciliazione  potrebbe  essere
esperito in una coda della udienza di prima comparizione). 
    Il disposto dell'art. 171-bis codice di procedura civile, che  ha
anticipato  le  verifiche  preliminari  ad  un  momento   antecedente
all'udienza di prima comparizione e al  di  fuori  di  essa,  risulta
quindi gravemente distonico rispetto ad un simile assetto. 
    Per attenersi ai  criteri  di  verifica  dell'eccesso  di  delega
indicati dalla Corte Costituzionale occorre pero' anche verificare se
esso sia invece coerente con i  principi  della  legge  delega,  meno
specifici di quelli sopra  menzionati,  in  materia  di  processo  di
cognizione di primo grado. 
    La relazione al decreto legislativo,  come  si  e'  detto  sopra,
afferma che l'art. 171-bis codice di  procedura  civile  assicura  la
concentrazione dell'attivita' processuale e quindi attuerebbe uno dei
criteri menzionati dall'art. 5, comma 1, lett. a) della legge delega. 
    A ben vedere pero' tale spiegazione e' del tutto insoddisfacente. 
    La  norma  infatti  realizza  una  concentrazione  dell'attivita'
processuale solo nella prima parte del primo comma, laddove impone al
giudice l'adozione, inaudita altera parte, di un decreto, integrativo
del contraddittorio o di sanatoria di vizi degli atti introduttivi, a
seguito di un rilievo che ha  pur  sempre  carattere  ufficioso  come
riconosce anche l'art. 182 codice di procedura civile. 
    Deve infatti escludersi che, a fronte di tale rilievo, il giudice
possa far interloquire le parti su di esso perche' tale  possibilita'
e' contemplata, dal secondo periodo del primo comma dell'art. 171-bis
codice  di  procedura  civile,  solo  per  le  questioni,  rilevabili
d'ufficio, non menzionate nella prima parte del primo comma (si pensi
a quelle del difetto della condizione di procedibilita' o del difetto
di giurisdizione o anche ad alcune questioni di merito). 
    Deve  parimenti  escludersi  che  possa  applicarsi  il  disposto
dell'art.  101,  comma  2,  secondo  periodo,  aggiunto  dal  decreto
legislativo n. 149/2022  poiche'  esso  prevede  l'assegnazione  alle
parti di un termine minimo di venti giorni, incompatibile con  quello
quindicinale fissato dall'art. 171-bis, primo  comma,  primo  periodo
per la decisione del giudice. 
    Ed allora la previsione si pone in  radicale  contrasto  con  gli
altri criteri generali, menzionati sempre dall'art. 5, comma 1, della
semplicita' e della effettivita' della tutela, che devono  concorrere
con quello della concentrazione. 
    Essa collide poi, in modo ancor piu' evidente, con  il  principio
del «rispetto della garanzia del contraddittorio» al quale l'art.  1,
comma 1, della legge n. 206/2021, ha  espressamente  subordinato  gli
obiettivi di  semplificazione,  speditezza  e  razionalizzazione  del
processo civile da realizzarsi con il decreto delegato. 
    Infatti consente al giudice di  provvedere  senza  aver  permesso
alle  parti  di  prendere  posizione  sulla   questione   processuale
rilevata, sebbene tale preventiva interlocuzione, potrebbe fornire al
giudicante maggiori elementi di  valutazione,  inducendolo  anche  ad
escludere,  melius  re  perpensa,  la  sussistenza  della   questione
ravvisata in prima battuta (nel caso di specie ad  esempio  l'attrice
potrebbe smentire le circostanze dedotte  dalla  convenuta  circa  il
ruolo avuto dal terzo da  lei  indicato  nella  vicenda  per  cui  e'
causa). 
    Contrariamente a quanto ritenuto dal legislatore delegato  quindi
l'instaurazione   del   contraddittorio   su   tutte   le   questioni
preliminari, nessuna esclusa, anziche' ritardare lo  svolgimento  del
giudizio eviterebbe una sua dilazione. 
    E' evidente peraltro, dopo quanto detto,  che  la  seconda  parte
della  norma  non  realizza  nessuna  concentrazione   dell'attivita'
processuale perche' differisce la decisione del  giudice,  che  abbia
indicato alle parti le (sott. altre) questioni rilevabili  d'ufficio,
all'udienza  di  prima  comparizione,  assicurando  pero'  cosi'   il
rispetto  del  principio  del  contraddittorio  (la  possibilita'   o
necessita' del rinvio della udienza di prima comparizione e'  infatti
riferibile solo ai provvedimenti adottati ai sensi della prima  parte
del primo comma). 
    Si noti che la relazione al decreto legislativo n.  149/2022  non
da' conto di tale evidente disparita' di regime ne' tantomeno di come
essa  si  concili  con  l'affermazione  che  esso,   complessivamente
considerato, sarebbe conforme  con  il  principio  di  concentrazione
dell'attivita' processuale. 
    4. La non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 171-bis codice di procedura civile  per  suo
contrasto con gli artt. 24 e 3 Costituzione. 
    Alla luce delle considerazioni da ultimo  svolte  nel  precedente
paragrafo e' evidente  come,  a  prescindere  dalla  sussistenza  del
prospettato contrasto della norma con i principii di cui  agli  artt.
76 e 77 Costituzione, essa confligga con i parametri degli artt. 3  e
24 Costituzione. 
    Infatti consente la decisione del giudice, inaudita altera parte,
per  solo  alcune  questioni   rilevabili   d'ufficio,   quelle   che
condizionano la stessa nascita  del  processo  o  la  sua  estensione
soggettiva (cosi' il  difetto  di  legittimazione,  di  capacita'  di
essere parte, o di interesse ad agire), mentre per  tutte  le  altre,
non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di
prima comparizione con una scelta che risulta in contrasto con l'art.
3 Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, sebbene tutte
le questioni  considerate  siano  accomunate  dall'essere  rilevabili
d'ufficio, e che del  resto  non  e'  stata  nemmeno  spiegata  dalla
relazione al decreto legislativo n. 149/2022. 
    Sul punto e' opportuno richiamare il consolidato indirizzo  della
Corte  secondo  cui  spetta   «al   legislatore   un'ampia   potesta'
discrezionale nella conformazione  degli  istituti  processuali,  col
solo limite della non irrazionale  predisposizione  di  strumenti  di
tutela, pur se tra loro differenziati» (cosi', sentenze  n.  341  del
2006 e n. 207 del 2007). 
    Si noti che nel regime ante riforma, nell'ambito del quale,  come
si e' detto, la  verifica  in  esame  avveniva  per  la  prima  volta
all'udienza di prima comparizione, l'art. 183,  comma  4,  codice  di
procedura civile non operava distinzioni di sorta al riguardo poiche'
prevedeva: «Il giudice richiede alle  parti,  sulla  base  dei  fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica  le  questioni  rilevabili
d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione». 
    Ora, la seconda  parte  di  tale  previsione  sia  stata  mutuata
dall'art.  171-bis,  primo  comma,  secondo  periodo,  ed  e'  quindi
riferibile  alle  sole  questioni  rilevabili   d'ufficio   in   essa
menzionate. 
    L'art. 171-bis codice di procedura civile  al  contempo  lede  il
principio  del  contraddittorio,  sancito  ora  in  termini  generali
dall'art. 101, comma 2, secondo periodo, come integrato  dal  decreto
legislativo  n.  149/2022,  e  da  riferirsi  anche  alle   decisioni
interlocutorio che incidono sull'iter del giudizio, quale quella  che
e' chiamato ad adottare questo giudice e non solo a quelle che  siano
idonee a definirlo. 
    Del resto gia' il disposto dell'art.  183,  comma  4,  codice  di
procedura  civile  ante  riforma   era   stato   interpretato   dalla
giurisprudenza di legittimita' come espressione del  principio  della
«parita' delle armi» (si vedano al riguardo  Cassazione  civile  sez.
II, 9 maggio 2016, n. 9318 e Cass. del 7 novembre 2013, n.  25054)  e
come tale ritenuto estensibile anche alla  decisione  conclusiva  del
processo. 
    Ed ora che quel principio, a seguito della  novella  69/2029,  e'
stato elevato a principio informatore del processo  civile  dall'art.
101,  comma  2,  codice  di  procedura   civile   sarebbe   oltremodo
contraddittorio limitarne l'applicazione alla  sola  fase  conclusiva
del processo. 
    Palese risulta quindi il contrasto della norma da applicarsi  nel
caso di specie anche con l'art. 24 Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura
civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) per contrasto con gli articoli
76, 77, 3, e 24 Costituzione; 
    Dispone  l'immediata  trasmissione   degli   atti   relativi   al
procedimento alla Corte costituzionale e sospende il procedimento  di
cui in epigrafe; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
        Verona, 22 settembre 2023 
 
                         Il giudice: Vaccari