Reg. ord. n. 116 del 2023 pubbl. su G.U. del 20/09/2023 n. 38

Ordinanza del Corte d'appello di Bologna  del 09/05/2023

Tra: B. S.



Oggetto:

Reati e pene – Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva – Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato - Previsione che, in ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice - Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva venga espiata con le modalità stabilite dall’art. 284 cod. proc. pen., richiamate dagli artt. 47-ter, comma 4, e 47-quinquies, comma 3, della legge n. 354 del 1975 (che, rispettivamente, in materia di detenzione domiciliare ordinaria e di detenzione domiciliare speciale, non stabiliscono in favore del condannato alcun limite massimo di permanenza nel domicilio impostogli) - Contrasto con i principi e i criteri stabiliti dalla legge di delega n. 134 del 2021 informati all’allineamento della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare rispetto alla disciplina della sanzione alternativa della detenzione domiciliare - Ingiustificato trattamento privilegiato per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva.


- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71, comma 1, lettera c), nella parte in cui modifica il primo comma dell’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


- Costituzione, artt. 3, 27 e 76.



Reati e pene – Pene sostitutive - Licenze ai condannati alla detenzione domiciliare – Previsione che per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno – Introduzione di un istituto che non trova corrispondenza nella disciplina della misura alternativa della detenzione domiciliare - Contrasto con i principi e i criteri stabiliti dalla legge di delega n. 134 del 2021 informati all’allineamento della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare rispetto alla disciplina della sanzione alternativa della detenzione domiciliare - Ingiustificato trattamento privilegiato per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva.


- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71, comma 1, lettera s), nella parte in cui modifica il primo comma dell’art. 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


- Costituzione, artt. 3, 27 e 76.



Reati e pene – Pene sostitutive - Ipotesi di responsabilità penale e revoca - Denunciata previsione che il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare è punito ai sensi dell’art. 385 cod. pen. solo nel caso in cui si allontani per più di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi indicati nell’art. 56 della legge n. 689 del 1981 - Contrasto con i principi e i criteri stabiliti dalla legge di delega n. 134 del 2021, informati all’allineamento della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare rispetto alla disciplina della sanzione alternativa della detenzione domiciliare, tenuto conto che l’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 attribuisce rilievo penale al mero allontanamento dal luogo di domicilio da parte del detenuto ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare - Ingiustificato trattamento privilegiato per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva.


- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71, comma 1, lettera v), nella parte in cui modifica il secondo comma dell’art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


- Costituzione, artt. 3 e 76.



Norme impugnate:

decreto legislativo  del 10/10/2022  Num. 150  Art. 71   Co. 1 lett. c)  modificativo dell'

legge  del 24/11/1981  Num. 689  Art. 56   Co.

decreto legislativo  del 10/10/2022  Num. 150  Art. 71   Co. 1 lett. s)  modificativo dell'

legge  del 24/11/1981  Num. 689  Art. 69   Co.

decreto legislativo  del 10/10/2022  Num. 150  Art. 71   Co. 1 lett. v)  modificativo dell'

legge  del 24/11/1981  Num. 689  Art. 72   Co.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 27 

Costituzione  Art. 76 

legge  del 27/09/2021  Num. 134  Art.  Co. 17 lett. f)

legge  del 27/09/2021  Num. 134  Art.  Co. 17 lett. n)



Udienza Pubblica del 10 aprile 2024 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 maggio 2023

Ordinanza del 9 maggio 2023 della  Corte  d'appello  di  Bologna  nel
procedimento penale a carico di B. S.. 
 
Reati e pene - Pene sostitutive - Detenzione domiciliare  sostitutiva
  - Previsione che la  detenzione  domiciliare  sostitutiva  comporta
  l'obbligo di rimanere nella propria  abitazione  per  non  meno  di
  dodici  ore  al  giorno,  avuto  riguardo  a  comprovate   esigenze
  familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro  o  di
  salute del condannato - Previsione che, in ogni caso, il condannato
  puo' lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno,  anche
  non continuative, per provvedere alle sue  indispensabili  esigenze
  di vita e  di  salute,  secondo  quanto  stabilito  dal  giudice  -
  Denunciata  mancata  previsione  che  la   detenzione   domiciliare
  sostitutiva venga  espiata,  invece,  con  le  modalita'  stabilite
  dall'art. 284 cod. proc. pen., richiamate dagli artt. 47-ter, comma
  4, e 47-quinquies, comma 3, della legge n. 354 del 1975. 
Reati e  pene  -  Pene  sostitutive  -  Licenze  ai  condannati  alla
  detenzione   domiciliare   sostitutiva   -   Previsione   che   per
  giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio,
  alla formazione, alla  famiglia  o  alle  relazioni  affettive,  al
  condannato  alla  pena  sostitutiva  della  detenzione  domiciliare
  possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque
  non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. 
Reati e pene - Pene sostitutive - Ipotesi di responsabilita' penale e
  revoca  -  Denunciata  previsione  che  il  condannato  alla   pena
  sostitutiva  della  detenzione  domiciliare  e'  punito  ai   sensi
  dell'art. 385 cod. pen. solo nel caso in cui si allontani per  piu'
  di dodici  ore,  senza  giustificato  motivo,  da  uno  dei  luoghi
  indicati nell'art. 56 della legge n. 689 del 1981. 
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
  27  settembre  2021,  n.  134,  recante  delega  al   Governo   per
  l'efficienza del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia
  riparativa  e  disposizioni   per   la   celere   definizione   dei
  procedimenti giudiziari), art. 71, comma 1, lettere c),  s)  e  v),
  nella parte in cui  modificano,  rispettivamente,  il  primo  comma
  dell'art. 56, il primo  comma  dell'art.  69  e  il  secondo  comma
  dell'art. 76 della legge 24 novembre 1981,  n.  689  (Modifiche  al
  sistema penale). 


(GU n. 38 del 20-09-2023)

 
                    LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA 
                        Terza Sezione Penale 
 
    Composta da: 
        dott. M. De Simone, Presidente; 
        dott. E. Milelli, consigliere; 
        dott. S. Cividali, consigliere; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza con sentenza  del  Tribunale
di Modena in composizione collegiale in data 9 luglio 2020 B...  S...
e' stato condannato  all'esito  dell'istruzione  dibattimentale  alla
pena di anni nove di reclusione per il delitto di peculato continuato
in danno dei numerosi soggetti deboli di cui  era  amministratore  di
sostegno per nomina del giudice tutelare del Tribunale di Modena. 
    La difesa impugnava la predetta sentenza proponendo  vari  motivi
di appello e veniva fissata udienza dinanzi a questa Corte in data 27
gennaio  2023,  poi  rinviata  al  24  febbraio  2023  per  legittimo
impedimento  del  difensore  dell'appellante.  Medio   tempore   sono
pervenute le revoche di costituzione provenienti da  tutte  le  parti
civili costituite nel processo di primo grado. In  data  22  febbraio
2023,  dopo  aver  depositato  una  memoria  difensiva,   la   difesa
dell'appellante proponeva istanza di concordato ex art.  599-bis  del
codice di procedura penale  alla  pena  finale  di  anni  quattro  di
reclusione,  previa   applicazione   delle   circostanze   attenuanti
generiche   prevalenti   sulle   aggravanti,   rideterminazione   del
trattamento  sanzionatorio   e   declaratoria   di   estinzione   per
intervenuta prescrizione di una parte della  condotte,  con  rinuncia
dei restanti motivi. Rispetto a tale ultima istanza e' intervenuto il
consenso del P.G. 
    La difesa ha avanzato inoltre  richiesta  di  sostituzione  della
pena detentiva con la  detenzione  domiciliare  ex  art.  20-bis  del
codice penale come aggiunto dal decreto legislativo n. 150/2022 e  56
legge n. 689/1981 come modificato dall'art. 71, comma 1,  lettera  c)
del decreto legislativo  citato  e  il  processo  e'  stato  rinviato
all'udienza del 30 marzo 2023 e successivamente  all'odierna  udienza
per  consentire  l'acquisizione  dall'UEPE  del  relativo  programma,
completo delle indicazioni e  dei  chiarimenti  richiesti  da  questa
Corte. 
    La Corte ritiene preliminare a tale decisione  nel  merito  circa
l'applicabilita' della pena sostitutiva de qua,  la  valutazione  dei
profili di costituzionalita' delle norme predette per le  ragioni  di
seguito esposte. 
    Tale questione e' infatti rilevante nel caso  concreto  a  fronte
della effettiva possibilita' di disporre la sostituzione  della  pena
detentiva di cui alla  richiesta  ex  art.  599-bis)  del  codice  di
procedura penale con la pena della detenzione domiciliare. 
    Si rileva del pari la non manifesta infondatezza  della  predetta
questione. 
    L'art. 1, comma 17,  della  legge  27  settembre  2021,  n.  134,
recante «Delega al  Governo  per  l'efficienza  del  processo  penale
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere  definizione  dei  procedimenti  giudiziari»,  nel  dettare  i
principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  la
revisione del regime sanzionatorio dei reati, di cui al comma  1  del
medesimo disposto, prevedeva che la disciplina  dell'istituenda  pena
sostitutiva della  detenzione  domiciliare  si  allineasse,  sia  nei
profili  sostanziali   e   processuali,   sia   con   riguardo   alla
responsabilita' penale discendente dagli obblighi da essa  derivanti,
alla disciplina normativa esistente per la sanzione alternativa della
detenzione domiciliare. Questo, infatti, il  tenore  letterale  delle
disposizioni dell'art. 1, comma 17, legge  n.  134  del  2021,  nella
parte di interesse: «[...] per la detenzione domiciliare mutuare,  in
quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale  prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative
alla detenzione» (lett. f); «mutuare  dagli  articoli  47  [...],  la
disciplina relativa alla responsabilita'  penale  per  la  violazione
degli obblighi relativi  [alla  pena  sostitutiva]  della  detenzione
domiciliare» (lett. n). 
    Nell'affidare al legislatore delegato il compito di  disciplinare
la  nuova  pena  alternativa,  il  legislatore  delegante  ha  dunque
dettato, in maniera esplicita, oltre che  analitica,  plurimi  limiti
accumunati  da  un  unico  denominatore:  la  ritenuta,  e  ribadita,
esigenza di normare i vari profili dell'introducenda pena sostitutiva
della detenzione  domiciliare  in  maniera  omogenea  a  quanto  gia'
previsto per la  detenzione  domiciliare,  quale  misura  alternativa
della detenzione, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. 
    Tale  esigenza,  del  resto,  appare  agevolmente  comprensibile,
poiche' il legislatore  delegante  non  ha  seguito  il  modello  del
legislatore del 1981, che  «invento'»  sanzioni  nuove,  ma  ha  solo
inteso includere, in un'ottica di possibile  deflazione  processuale,
nelle tipologie di pene a disposizione del giudice  della  cognizione
penale, modalita' di espiazione della pena detentiva gia' rimesse  in
via esclusiva alla valutazione della magistratura di sorveglianza. Da
cio' la reiterata indicazione, nei principi e criteri  direttivi  che
dovevano essere seguiti nell'esercizio della  delega  in  materia  di
pena sostitutiva della detenzione domiciliare, di  evitare  qualunque
difformita' dei presupposti di accesso e della disciplina fra la pena
sostitutiva della detenzione  domiciliare  e  la  misura  alternativa
della detenzione domiciliare che  non  fosse  strettamente  correlata
alla loro natura e, dunque, in qualche modo, da tale  diversa  natura
imposta  e  giustificata,  pena  l'introduzione  di  una   disciplina
normativa manifestamente irragionevole rispetto al medesimo  comparto
normativo dell'esecuzione delle sanzioni penali detentive. 
    Ebbene, in primo luogo, non pare che il richiamo  allo  «statuto»
della   detenzione   domiciliare,   come   conosciuto    e    formato
nell'ordinamento penitenziario, sia stato  rispettato  dall'art.  71,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1650 del  2022  nella
parte in cui, modificando il primo comma dell'art. 56 della legge  24
novembre 1981, n. 689, ha stabilito  che  la  detenzione  domiciliare
sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria  abitazione
o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato
di cura, assistenza o accoglienza  ovvero  in  comunita'  o  in  case
famiglia protette, per non  meno  di  dodici  ore  al  giorno,  avuto
riguardo a comprovate esigenze familiari, di  studio,  di  formazione
professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il
condannato puo' lasciare il  domicilio  per  almeno  quattro  ore  al
giorno,   anche   non   continuative,   per   provvedere   alle   sue
indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito
dal giudice.». 
    E cio' perche' il diritto del condannato a rimanere  lontano  dal
luogo impostogli per l'espiazione della pena per dodici ore al giorno
- affinche'  sia  garantito  il  soddisfacimento  di  sue  comprovate
esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro
o di salute - e comunque per almeno quattro ore al giorno  -  qualora
le  summenzionate  esigenze  non  sussistano  o  non  possano  essere
comprovate - che tale  disposizione  sancisce,  non  trova  riscontro
alcuno nella disciplina della preesistente misura  alternativa  della
detenzione domiciliare. 
    Le  disposizioni  della  legge  26  luglio  1975,  n.   354   che
regolamentano la detenzione domiciliare, ovvero il comma 4  dell'art.
47-ter in materia di detenzione domiciliare cd. ordinaria e il  comma
3  dell'art.  47-quinquies  in  materia  di  detenzione   domiciliare
speciale, infatti, non solo non stabiliscono in favore del condannato
alcun limite  massimo  di  permanenza  da  parte  sua  nel  domicilio
impostogli, ma sembrano informate a principi diametralmente opposti. 
    Sia la prima («Il tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'   secondo   quanto
stabilito dall'art. 284 del codice di  procedura  penale.»),  sia  la
seconda di tali disposizioni  («Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel
disporre la detenzione domiciliare speciale  fissa  le  modalita'  di
attuazione, secondo quanto stabilito  dall'art.  284,  comma  2,  del
codice di procedura penale, precisando il periodo  di  tempo  che  la
persona puo' trascorrere all'esterno del proprio domicilio»), tramite
il rinvio all'art. 284 del  codice  di  procedura  penale,  escludono
qualunque possibilita' di allontanamento da quel luogo  che  non  sia
giustificato  dall'impossibilita'  da   parte   del   condannato   di
provvedere in altro modo (ricorrendo cioe' anche all'aiuto di  terzi)
alle proprie indispensabili esigenze di vita o  dalla  necessita'  di
esercitare un'attivita' lavorativa qualora versi in una situazione di
assoluta indigenza, fermo restando, quanto a quest'ultimo profilo, la
deroga imposta dall'ossequio ai principi di cui agli articoli 15 e 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
    Questo il testuale tenore dell'art. 284 del codice  di  procedura
penale,  cui  rimandano  le  citate   disposizioni   dell'ordinamento
penitenziario in materia di detenzione  domiciliare:  «Se  l'imputato
non puo' altrimenti provvedere alle sue  indispensabili  esigenze  di
vita ovvero versa in situazione di  assoluta  indigenza,  il  giudice
puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di
arresto per il tempo  strettamente  necessario  per  provvedere  alle
suddette esigenze ovvero per esercitare un'attivita' lavorativa.». 
    Dunque, il dettato normativo introdotto nel primo comma dell'art.
56 della legge n. 689 del  1981  ad  opera  dell'art.  71,  comma  1,
lettera c), del decreto  legislativo  n.  150  del  2022,  pare  aver
ecceduto i confini del criterio di delega fissato dall'art. 1,  comma
17, lettera f), legge n. 134 del 2021, che, appunto, imponeva, per la
detenzione domiciliare sostitutiva, cosi' come  per  la  semiliberta'
sostitutiva,  di  «mutuare,  in  quanto  compatibile,  la  disciplina
sostanziale prevista dalla legge 26 luglio 1975,  n.  354  ,  per  le
omonime misure alternative alla detenzione». 
    Neppure e' possibile ritenere che l'esigenza di fissare i  limiti
di permanenza nel domicilio per la persona  condannata  derivi  dalla
natura di pena che connota la detenzione  domiciliare  sostitutiva  e
che l'indicazione dei limiti in questione  sia  stata  imposta,  come
pure si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo n.
150 del 2022, da esigenze di  rispetto  del  principio  di  legalita'
della pena. L'addotta giustificazione non  convince  per  un  duplice
ordine  di  ragioni:  perche'  essa  al  piu'  potrebbe   attagliarsi
esclusivamente all'individuazione del limite minimo di dodici ore,  e
non certo a quella del limite massimo di venti ore di permanenza  nel
domicilio da parte della persona condannata, ma soprattutto perche' i
limiti  in  questione,  per  come  concretamente   articolati   dalla
disposizione normativa in oggetto, fondano veri e propri  diritti  in
capo alla persona condannata,  che  non  trovano  rispondenza  alcuna
nell'intero  sistema  dell'esecuzione  della  pena   detentiva,   sia
infra-muraria sia extra-muraria. 
    Dunque, la previsione contenuta  nel  primo  comma  dell'art.  56
della legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma del quale la detenzione
domiciliare sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria
abitazione o in  altro  luogo  di  privata  dimora  ovvero  in  luogo
pubblico o privato  di  cura,  assistenza  o  accoglienza  ovvero  in
comunita' o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore  al
giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di
formazione professionale, di lavoro o di salute  del  condannato.  In
ogni caso, il  condannato  puo'  lasciare  il  domicilio  per  almeno
quattro ore al giorno, anche non continuative,  per  provvedere  alle
sue indispensabili esigenze di  vita  e  di  salute,  secondo  quanto
stabilito dal giudice.», finisce per introdurre proprio cio'  che  il
criterio di delega mirava ad impedire: una disparita' di  trattamento
delle condizioni concernenti l'esecuzione  «domiciliare»  della  pena
detentiva. 
    Stante l'omogeneita' dello status del detenuto che espia la  pena
detentiva nelle forme della detenzione domiciliare,  con  quello  del
detenuto che espia la detenzione domiciliare sostitutiva, su cui  non
appare  necessario  soffermarsi   ulteriormente,   costituendo   tale
omogeneita'  il  sostrato  fondante   delle   scelte   compiute   dal
legislatore delegante, tale disparita' di trattamento  (che  consente
al condannato alla detenzione  domiciliare  sostitutiva  di  rimanere
presso la propria  abitazione  al  piu'  per venti  ore  e  non  meno
di dodici ore al giorno, per coltivare un ampio spettro di  esigenze,
laddove  il  condannato  ammesso  alla   misura   alternativa   della
detenzione   domiciliare   puo'   solo   fruire   di   autorizzazioni
all'allontanamento di  durata  temporale  strettamente  contenuta  al
soddisfacimento di  proprie  indispensabili  esigenze  di  vita)  non
appare ragionevole, perche' priva di convincente giustificazione. 
    Pertanto, si reputa non manifestamente infondato anche il  dubbio
sulla compatibilita' della norma di cui all'art. 71, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 150  del  2022,  con  l'art.  3  della
Costituzione. Altrettanto  non  manifestamente  infondato  appare  il
dubbio sulla compatibilita' con i parametri costituzionali di cui gli
articoli  76  della  Costituzione  e  3  della   Costituzione   della
disposizione  dell'art.  71,  comma  1,  lettera  s),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2022, nella parte in cui, modificando il primo
comma dell'art. 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone  che
«per giustificati motivi, attinenti  alla  salute,  al  lavoro,  allo
studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al
condannato alla pena sostitutiva [...] della  detenzione  domiciliare
possono essere concesse licenze per la durata necessaria  e  comunque
non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.». 
    Come gia' ricordato, l'art. 1, comma 17, lettera f), della  legge
n. 134 del 2021 imponeva al  legislatore  delegato  di  allineare  la
disciplina sostanziale per la detenzione  domiciliare  sostitutiva  a
quella  prevista  dall'ordinamento  penitenziario   per   la   misura
alternativa della detenzione domiciliare («[...]  per  la  detenzione
domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale
e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975,  n.  354,  per  le
omonime misure alternative alla detenzione». 
    Ebbene, la possibilita' di godere di licenze che l'art. 71, comma
1, lettera s), del decreto legislativo n.  150  del  2022  introduce,
modificando nei termini sopra riportati l'art. 69, primo comma, della
legge n. 689 del 1981, per i condannati alla  detenzione  domiciliare
sostitutiva costituisce invece un'innovazione assoluta che non  trova
rispondenza alcuna nella disciplina che la  legge  n.  354  del  1975
detta per la misura alternativa della detenzione domiciliare. 
    Pure conosciuto dall'ordinamento penitenziario di cui alla  legge
n. 354 del 1975, l'istituto della «licenza»  e'  infatti  previsto  e
disciplinato come esclusivo appannaggio dell'esecuzione delle  misure
di sicurezza detentive (art. 53)  e  della  misura  alternativa  alla
detenzione  della  semiliberta'  (art.  52),  ma  non   certo   della
detenzione domiciliare. 
    L'operativita'  di  tale  istituto   per   la   sola   detenzione
domiciliare sostitutiva, che il legislatore delegato ha previsto  con
l'art. 71, comma 1, lettera s) del decreto  legislativo  n.  150  del
2022,  sembra  allora  porsi  in  collisione  sia  con  il  principio
costituzionale  dettato  dall'art.  76  della  Costituzione,  per  il
mancato rispetto del criterio di delega sopra riportato, informato al
necessario raccordo, per ragioni di equita', della  disciplina  della
detenzione domiciliare sostituiva a quella prevista  dall'ordinamento
penitenziario  per  la  misura  alternativa   recante   la   medesima
denominazione, sia con l'art. 3 della  Costituzione,  perche',  senza
alcun ragionevole motivo, in favore del  condannato  alla  detenzione
domiciliare sostitutiva e' stato previsto un trattamento privilegiato
- potendo egli ogni anno godere di quarantacinque giorni di  licenza,
computabili, ex art. 53-bis, primo comma,  legge  n.  354  del  1975,
nella durata della pena, come disposto  dall'art.  76,  comma  primo,
della legge n. 689 del  1981  per  effetto  dell'art.  71,  comma  1,
lettera bbis) del decreto legislativo n. 150 del 2022 -  rispetto  al
condannato che espia la medesima  entita'  di  pena  detentiva  nelle
forme della detenzione domiciliare. 
    Neppure   sembra   manifestamente   infondato   il   dubbio    di
costituzionalita' in relazione  agli  articoli  76  e  3  della  Cara
costituzionale che si nutre con riguardo alla disposizione  dell'art.
71, comma 1, lettera v), del decreto legislativo  n.  150  del  2022,
nella parte in cui essa, modificando il secondo  comma  dell'art.  76
della legge 24 novembre 1981, n. 689,  sancisce  che  «Il  condannato
alla  pena  sostitutiva  della  semiliberta'   o   della   detenzione
domiciliare che per piu' di dodici ore,  senza  giustificato  motivo,
rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da  uno  dei
luoghi indicati nell'art. 56 e'  punito  ai  sensi  del  primo  comma
dell'art. 385 del codice penale».  Quanto  all'ipotizzata  violazione
dell'art. 76 della Costituzione, essa si  fonda  sul  rilievo  di  un
eccesso di delega in  cui  si  ritiene  sia  incorso  il  legislatore
delegato, a fronte di un criterio di  delega,  dettato  dall'art.  1,
comma 17, lettera n), della legge n. 134  del  2021,  che  impone  di
«mutuare  dagli  articoli  47  [...], la  disciplina  relativa   alla
responsabilita' penale per  la  violazione  degli  obblighi  relativi
[alla pena sostitutiva] della detenzione domiciliare». 
    A prescindere dall'errato rinvio all'art. 47 della legge  n.  354
del 1975 (disposizione che regolamenta  la  misura  alternativa  alla
detenzione  dell'affidamento  in  prova  del  servizio  sociale),  il
predetto criterio di delega, come  sopra  gia'  detto,  indica  quale
obiettivo  da  perseguire  l'omologazione  del  regime   della   pena
sostitutiva della  detenzione  domiciliare  a  quello  dell'esistente
misura alternativa della detenzione  domiciliare,  anche  per  quanto
attiene la tutela penale dell'eventuale violazione della prescrizione
fondamentale dell'espiazione domiciliare della pena,  quella  di  non
allontanarsi dal domicilio imposto per l'espiazione. 
    Ebbene, laddove la norma censurata prevede per il condannato alla
pena della detenzione sostitutiva che abbia rilievo  penale  solo  un
allontanamento non autorizzato di dodici ore dal luogo impostogli per
l'espiazione, per la persona sottoposta alla  detenzione  domiciliare
ordinaria qualsiasi  allontanamento  non  autorizzato  dal  luogo  di
detenzione e' punito a titolo di evasione  ex  art.  385  del  codice
penale.  A  stabilirlo,  il  comma  8  dell'art.  47-ter  che  recita
testualmente: «Il condannato che,  essendo  in  stato  di  detenzione
nella propria abitazione o in altro dei luoghi indicati al  comma  1,
se ne  allontana,  e'  punito  ai  sensi  dell'art.  385  del  codice
penale.». 
    Dunque, evidente il disallineamento che la disposizione dell'art.
71, comma 1, lettera v), del decreto legislativo  n.  150  del  2022,
introduce nell'individuazione  della  condotta  che  per  la  persona
condannata  alla  detenzione  domiciliare  sostitutiva   integra   la
violazione dell'art. 385 del codice  penale  rispetto  a  quella  che
indica invece l'art. 47-ter, comma 8, legge n. 354 del  1975  per  il
detenuto  sottoposto  alla  misura   alternativa   della   detenzione
domiciliare. 
    E  con  il  suddetto  evidente  disallineamento  la  disposizione
censurata sembra tradire il criterio di delega in forza del quale  e'
stata dettata, e che le imponeva di omologare anche sotto il  profilo
delle  conseguenze   penali   della   violazione   del   divieto   di
allontanamento ad opera della persona condannata alla pena  detentiva
sostitutiva alla violazione del divieto di  allontanamento  ad  opera
della persona che espia in regime di detenzione domiciliare  la  pena
detentiva riportata. 
    La suddetta disposizione, pertanto, sembra anch'essa prestare  il
fianco alla non  manifesta  infondatezza  del  dubbio  circa  la  sua
compatibilita' sia con l'art. 76 della Costituzione, avendo  ecceduto
dai limiti dettati  dalla  legge  delega,  sia  con  l'art.  3  della
Costituzione, non  sembrando  ragionevole  che  l'allontanamento  dal
luogo di espiazione della  pena  costituisca  reato  per  la  persona
sottoposta al regime di cui all'art. 47-ter, legge n. 354 del 1975  e
lo sia solo qualora l'allontanamento assuma una consistenza temporale
di  ben  dodici  ore  per  la  persona  condannata  alla   detenzione
domiciliare sostitutiva, cosi' introducendo  nei  suoi  confronti  un
ingiustificato trattamento di favore. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134  della  Costituzione,  23  seguenti  della
legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale  numero
1 del 9 febbraio 1948; 
    Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza; 
     Dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio  alla  Corte
costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale: 
        dell'art. 71, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
150 del 2022 nella parte in cui modifica il primo comma dell'art.  56
della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilendo  che  la  detenzione
domiciliare sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria
abitazione o in  altro  luogo  di  privata  dimora  ovvero  in  luogo
pubblico o privato  di  cura,  assistenza  o  accoglienza  ovvero  in
comunita' o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore  al
giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di
formazione professionale, di lavoro o di salute  del  condannato.  In
ogni caso, il  condannato  puo'  lasciare  il  domicilio  per  almeno
quattro ore al giorno, anche non continuative,  per  provvedere  alle
sue indispensabili esigenze di  vita  e  di  salute,  secondo  quanto
stabilito dal giudice.», anziche' la previsione  che  essa  si  espii
nelle modalita' stabilite  dall'art.  284  del  codice  di  procedura
penale, le quali sono richiamate dall'art. 47-ter, comma 4, legge  n.
354 del 1975 e dall'art. 47-quinquies, comma  3,  legge  n.  354  del
1975, per violazione degli articoli 3, 27 e 76 della Costituzione; 
        dell'art. 71, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n.
150 del 2022, nella parte in cui modifica il primo comma dell'art. 69
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   disponendo   che   «per
giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro,  allo  studio,
alla  formazione,  alla  famiglia  o  alle  relazioni  affettive,  al
condannato alla pena sostitutiva [.. 1 della  detenzione  domiciliare
possono essere concesse licenze per la durata necessaria  e  comunque
non superiore nel complesso a quarantacinque  giorni  all'anno.»  per
violazione degli articoli 3, 27 e 76 della Costituzione; 
        dell'art. 71, comma 1, lettera v), del decreto legislativo n.
150 del 2022, nella parte in cui modifica il secondo comma  dell'art.
76 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sancendo che  il  condannato
alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare e' punito ai sensi
dell'art. 385 del codice penale solo nel caso si allontani  per  piu'
di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi  indicati
nell'art. 56 della citata legge n. 689 del 1981, per violazione degli
articoli 3 e 76 della Costituzione, mentre l'art.  47-ter,  comma  8,
legge  n.  354  del  1975  attribuisce   rilievo   penale   al   mero
allontanamento da luogo di domicilio da parte  del  detenuto  ammesso
alla misura alternativa della detenzione domiciliare. 
    Sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che a cura della cancelleria sia notificata  la  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa
sia data comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Bologna, 9 maggio 2023 
 
                      Il Presidente: De Simone 
 
 
                                   I consiglieri: Milelli - Cividali