Titolo
SENT. 144/97. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO COMPETIZIONI SPORTIVE - ORDINE DI COMPARIZIONE DINANZI ALL'AUTORITA' DI POLIZIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE COMPETIZIONI - PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE - CONVALIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTO DEL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., l'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per l'indagini preliminari, in quanto -posto che l'adozione, nella disposizione impugnata, del modello della convalida non impone necessariamente di assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria; che il provvedimento di convalida del g.i.p. nell'ipotesi in questione ha portata e conseguenze molto piu' limitate sulla liberta' personale del destinatario, rispetto a quelle delle anzidette misure pre-cautelari; e che, nella fattispecie 'de qua' la necessita' di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerita' nell'applicazione della misura, condizione, questa, necessaria, perche' la misura stessa possa rivelarsi efficace, si' da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso cui possa esplicarsi il contraddittorio- per superare il dubbio di costituzionalita' che la disciplina puo' ingenerare, e' sufficiente prevedere un mezzo di effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, di quanto allo stesso e' consentito. - S. nn. 27/1959, 74/1968, 48/1994, 160/1995, 143/1996 e 193/1996. red.: Di Palma
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
co. 2
Riferimenti normativi
legge
13/12/1989
n. 401
art. 6
co. 3
decreto-legge
22/12/1994
n. 717
art. 1
co. 0
legge
24/02/1995
n. 45
art. 1
co. 0
N. 144
SENTENZA 19-23 MAGGIO 1997
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI,
prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e
delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento delle competizioni agonistiche), come sostituito
dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante
misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 26
ottobre 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Marcello Zangara ed altri, iscritta al n. 426 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza 26 ottobre 1995 (r.o. n. 426 del 1996), la
Corte di cassazione, sezione I penale, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art.
1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede l'esercizio
del diritto di difesa nel corso del giudizio di convalida celebrato
dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso la pretura,
avente ad oggetto il provvedimento adottato dal questore.
Premette l'ordinanza che, con provvedimenti 1 marzo 1995, il
questore di Genova ha fatto divieto a Zangara Marcello, Barletta
Angelo, Carminata Fabio, Resasco Davide, Fabbri Marco e Rossi
Michele, di accedere per il periodo di un anno agli stadi, alle
stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Principe, al casello
autostradale di Genova est e allo scalo aereo e portuale di Genova,
in occasione di incontri di calcio, di campionati e tornei nazionali
ed internazionali. Quanto sopra essendosi i predetti resi
responsabili di episodi di violenza durante l'incontro di calcio
Genoa-Milan disputatosi il 29 gennaio 1995 in Genova.
Avendo, altresì, il questore prescritto agli stessi di presentarsi
presso il Commissariato della Polizia di Stato di San Fruttuoso,
nell'orario e nelle circostanze indicate, i relativi provvedimenti
sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura circondariale di Genova, con ordinanza 4 marzo 1995 che ha
formato oggetto di ricorso per cassazione da parte di alcuni tra i
soggetti sopra indicati.
1.2. - Tanto premesso, il rimettente osserva che la norma censurata
"prevede gravi limitazioni alla libertà personale che possono
protrarsi anche per un periodo di tempo non certo breve (fino ad un
anno)", senza contemplare, nella fase di convalida del provvedimento
dinanzi al giudice per le indagini preliminari, l'intervento di un
difensore "essendo l'ordinanza di convalida emessa inaudita altera
parte".
Di qui la violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, in quanto, "nel procedimento nel quale - come quello in
esame - viene in questione davanti ad un giudice l'interesse della
libertà personale, spetta sempre al soggetto il diritto
all'esercizio di un'integrale difesa", oltre che dell'art. 13, norma
che, come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 53 del
1968, conferisce "alla libertà personale una propria e particolare
rilevanza costituzionale e con essa il diritto, in relazione ai
procedimenti che alla libertà si riferiscono, ad una effettiva
integrale difesa di questo supremo interesse del cittadino".
1.3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto per
chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di cassazione solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e
delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1
della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche).
L'articolo, di cui fa parte la disposizione oggetto di censura,
prevede la facoltà per il questore di adottare misure di tipo
preventivo nei confronti di persone che, secondo quanto precisato al
comma 1, risultino denunciate o condannate per determinati reati, o
abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a
causa di manifestazioni sportive, ovvero nelle stesse circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Tali misure,
secondo quanto stabilito dal medesimo comma 1, possono consistere nel
divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni
sportive specificamente indicate nonché ai luoghi, del pari
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni
stesse. A questi soggetti il questore può prescrivere altresì di
comparire presso l'ufficio o il comando di polizia in orario compreso
nel periodo di tempo nel quale si svolgono le competizioni sportive
per le quali vige il richiamato provvedimento interdittivo (comma 2).
Prescrizione quest'ultima che, ai sensi del comma 3, va notificata al
destinatario e comunicata al competente Procuratore della Repubblica
presso la pretura circondariale, il quale, ove ritenga sussistenti i
relativi presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari.
2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata,
nella parte in cui non prevede l'intervento di un difensore nella
fase di convalida del provvedimento del questore da parte del giudice
per le indagini preliminari presso la pretura, si pone in contrasto
con l'art. 13 della Costituzione atteso che la norma "prevede gravi
limitazioni alla libertà personale, che possono protrarsi per un
periodo di tempo non certo breve (fino ad un anno)", e con l'art.
24, secondo comma, della Costituzione poiché "nel procedimento nel
quale - come quello in esame - viene in questione davanti ad un
giudice l'interesse della libertà personale, spetta sempre al
soggetto il diritto all'esercizio di una integrale difesa".
3. - La questione è fondata per quanto di seguito esposto.
Nel provvedimento che impone l'obbligo di comparire presso
l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in
orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le
competizioni sportive, la Corte ha già avuto occasione di ravvisare
una misura che incide sulla sfera della libertà personale del
destinatario (sentenze nn. 143 e 193 del 1996). Di qui l'esigenza
che l'adozione della stessa sia circondata, sul piano processuale, da
quelle garanzie che la giurisprudenza ha da tempo indicato quando,
pur ammettendo che provvedimenti provvisori possano essere adottati
dall'autorità di pubblica sicurezza in situazioni caratterizzate da
necessità ed urgenza, ha stabilito che gli stessi, qualora si
risolvano in misure limitative della libertà personale, debbano
essere sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria (sentenze nn.
27 del 1959 e 74 del 1968). Quanto sopra al fine di garantire un
controllo sul provvedimento da parte del giudice, in conformità di
quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione, nonché per
assicurare, in detta occasione, la garanzia del diritto di difesa
sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Nel quadro di tali principi occorre, dunque, valutare la questione
sottoposta dal rimettente, il quale attraverso l'evocazione di
entrambi i parametri sopra accennati, prospetta essenzialmente una
possibile lesione del diritto di difesa derivante, a suo avviso,
dalla emissione dell'ordinanza di convalida inaudita altera parte. Ma
il diritto di difesa, come la Corte ha già rilevato in altre
occasioni, ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla
varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui
esso è esercitato (sentenza n. 48 del 1994), al punto che la stessa
assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme
adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto che
va adottato (sentenza 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali
del caso sottoposto all'esame del giudice.
Il ricorso, nella disposizione oggetto di denuncia, al modello
della convalida non impone, dunque, necessariamente di assegnare al
procedimento le medesime garanzie previste per la convalida
dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria. La identica
qualificazione data al procedimento stesso, sul piano degli istituti
processuali, non consente, infatti, di trascurare che il
provvedimento qui assunto da parte del giudice per le indagini
preliminari ha portata e conseguenze molto più limitate sulla
libertà personale del destinatario, rispetto a quelle delle
anzidette misure pre-cautelari o di altre ancora che, comunque,
incidono in maniera ben più rilevante, sullo stesso bene.
Detti rilievi appaiono ancor più pertinenti ove si consideri che,
nella fattispecie oggetto della disposizione censurata, la necessità
di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la
celerità nell'applicazione della misura, condizione necessaria
perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in
un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme
semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio.
D'altra parte, nel caso di specie non sussiste neppure la paventata
impossibilità per l'interessato di interloquire nel procedimento,
giacché, anche alla stregua del principio generale che nel processo
penale consente alle parti ed ai difensori di presentare al giudice
memorie o richieste scritte (art. 121 cod. proc. pen.), non si può
ritenere impedito all'interessato di esercitare la facoltà di
esporre le proprie ragioni al giudice per le indagini preliminari.
Poste tali premesse, le argomentazioni del giudice a quo non sono,
tuttavia, prive di una qualche plausibilità sotto il diverso profilo
della esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva
conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire. In questi
limiti, per eliminare il vizio di costituzionalità dell'attuale
disciplina, il destinatario del provvedimento deve essere
espressamente avvisato della facoltà di presentare, personalmente o
a mezzo di difensore, appositamente nominato, memorie o deduzioni al
giudice per le indagini preliminari. Detta facoltà dovrà
evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire
con la definizione del procedimento di convalida, nei termini
previsti dalla legge. Resta ovviamente salvo il potere del
legislatore di apprestare una specifica disciplina al riguardo.
La disposizione denunciata va, pertanto, dichiarata illegittima
nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento
adottato dal questore contenga il predetto avviso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art.
1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la
notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che
l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini
preliminari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola